DL SEMPLIFICAZIONI FISCALI N.16/2012
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1 DL SEMPLIFICAZIONI FISCALI N.16/2012 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE, DI EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL ACCERTAMENTO Il 24 febbraio 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 16/2012 sulla semplificazione fiscale. Il provvedimento, composto da 13 articoli, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo u.s. ed è passato in questi giorni all analisi da parte di Camera e Senato. Di seguito riportiamo schematicamente i provvedimenti contenuti nel decreto con riserva di integrarli una volta che sarà approvato in via definitiva. Art. 1 Rateizzazione debiti tributari L art. 1 del decreto prevede la possibilità, per il contribuente che decade dalla possibilità di rateizzare il proprio debito tributario, di poter comunque accedere alla rateazione del debito, dopo aver ricevuto la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo. In particolare viene abrogato il comma 7 dell art. 3-bis del d. lgs. 18 dicembre 1997 n.462 che stabilisce che, in caso di decadenza della rateazione, il debito residuo non può più essere oggetto di rateazione. Con il nuovo provvedimento il contribuente, in caso di momentanea difficoltà economica, potrà quindi accedere alla rateazione flessibile. Viene inoltre previsto: 1) la possibilità di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione; 2) l esclusione della decadenza dal beneficio per mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate successive, la decadenza opera solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive; 3) il divieto di iscrivere ulteriori ipoteche oltre la prima. A cura del Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali della UIL 1
2 Art. 2 Comunicazioni ad adempimenti formali Al riguardo vengono previsti una serie di interventi che riportiamo per punti di seguito. - Attualmente il sistema tributario prevede la possibilità di accedere a regimi fiscali speciali su presentazione di un apposita comunicazione o a seguito di un adempimento formale. Con il provvedimento viene introdotta la possibilità per il contribuente di presentare la comunicazione tardivamente ma sempre entro il termine della prima dichiarazione utile e in ogni caso prima dell inizio dell accertamento. In tal caso sarà tenuto a pagare la sanzione minima di 258 euro. - Dal 1 gennaio di quest anno, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all obbligo di fatturazione, gli operatori comunicano l importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore. Per le operazioni per le quali non è previsto l obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600, IVA inclusa (non più euro). - I registri cartacei obbligatori ai sensi del T.U. sulle accise possono essere sostituiti con la trasmissione giornaliera telematica dei dati relativi alle contabilità all Amministrazione Finanziaria. - Viene eliminato l obbligo di chiedere l indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati all Amministrazione finanziaria, in quanto tali dati sono già contenuti nell archivio dell Anagrafe tributaria. - Le imprese tenute ad osservare la disciplina black list devono comunicare all Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, solo per le operazioni di importo superiore a 500 euro. Art. 3 Facilitazioni per imprese e contribuenti L art. 3 prevede la deroga alle limitazioni dell uso del contante per i cittadini stranieri non comunitari residenti fuori dallo Stato italiano. In particolare, per gli acquisti da parte di cittadini stranieri di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo, effettuati presso imprese che operano nel settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo, non viene applicato il divieto all uso contante al di sopra della soglia dei 1000 euro. Il prestatore del servizio è comunque tenuto a versare tempestivamente il denaro incassato in un conto corrente ad esso intestato e consegnare contestualmente fotocopia del documento del cliente. A cura del Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali della UIL 2
3 Art. 4 Fiscalità locale L art. 4 prevede che le delibere sulle addizionali comunali dell Irpef devono essere pubblicate entro il 20 dicembre di ogni anno (non più 31 dicembre) sul sito del Ministero dell Economia. In merito all imposta sulle assicurazioni auto, viene estesa la possibilità di variazione di tale imposta anche per le Regioni speciali e non più solo alle Regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda l Imu, a partire dal 2013, l 1 per mille del gettito, al netto della quota erariale, deve essere versato all Ifel entro il 30 aprile di ogni anno. Art. 5 Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia L art. 5 prevede la possibilità di pubblicare in G.U. entro il 30 aprile 2012, e non più entro il 30 marzo, eventuali integrazioni agli studi di settore applicabili per il periodo d imposta 2011, al fine di tenere conto degli andamenti dei mercati o per aggiornare indicatori di coerenza economica che agiscono all interno del software Gerico. Art. 6 Attività e certificazioni in materia catastale Vengono definite le competenze istituzionali dell Agenzia del Territorio in materia catastale. Inoltre viene modificata la disciplina del nuovo contributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Il tributo è dovuto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell 80% della superficie catastale. Nella prima fase di applicazione, il tributo sarà corrisposto in base ad una superficie convenzionale, che dovrà essere fissata dall Agenzia del territorio in base agli elementi di consistenza che risultano in suo possesso. Art. 7 Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Il Ministro dell Economia deve acquisire il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di atti da gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici nonché sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari. A cura del Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali della UIL 3
4 Art. 8 Misure di contrasto all evasione L art. 8 prevede una serie di misure per il contrasto all evasione che riportiamo schematicamente di seguito. - Le disposizioni di cui al comma 4-bis dell art. 14 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, attualmente in vigore, prevedono che nella determinazione dei redditi non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti e attività qualificabili come reato. Con l art. 8 si propone di sostituire l attuale disposizione circoscrivendo le ipotesi di indeducibilità ai soli costi o spese relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, per il quale il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione e dei relativi interessi. La presente modifica ha quindi l obiettivo di inibire la deducibilità di componenti negativi di reddito riconducibili a fattispecie di reato più gravi. - In materia di studi di settore, viene stabilito che in caso di omissione o irregolare compilazione del modello per gli studi di settore è possibile procedere con l accertamento induttivo, sempreché l infedele compilazione comporti una differenza superiore al 15%, o comunque a euro tra ricavi o compensi stimati con i dati corretti degli studi di settore e quelli indicati in dichiarazione. - In materia di anti-reciclaggio viene esteso l obbligo, per alcuni operatori (esercenti attività finanziarie, intermediari, professionisti, revisori contabili etc) di comunicare gli illeciti fiscali alla Guardia di Finanza. Non vi è quindi più l obbligo di comunicazione delle infrazioni direttamente all Agenzia delle Entrate ma alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l utilizzabilità di elementi ai fini dell attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all Agenzia delle Entrate. - L Agenzia delle Entrate potrà elaborare le liste selettive, le cosiddette black list, con i nomi di quei contribuenti che siano stati ripetutamente segnalati alla stessa Agenzia o alla Guardia di Finanza per mancata emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale. - L Agenzia delle Entrate invierà in modo automatico una comunicazione ai titolari di partita IVA che, seppur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo. Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi a quelli desumibili dall analisi delle informazioni presenti in anagrafe tributaria affinché l Agenzia delle Entrate non proceda alla cessazione d ufficio della partita IVA. Per i soggetti che non adducono motivazioni valide, l Agenzia procede d ufficio alla A cura del Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali della UIL 4
5 cessazione della partita IVA ed all iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente. - Dal 1 gennaio 2012 viene estesa ai depositi bancari e postali l imposta di bollo pari all 1 per mille per il 2012 e al 1,5 per mille dal Il pagamento dell imposta di bollo delle attività scudate viene prorogato dal 16 febbraio al 16 maggio del corrente anno. Per l accertamento e la riscossione dell imposta di bollo speciale si applicano tutte le norme relative all imposta sui redditi. - Viene stabilito che l imposta sul valore degli immobili situati all estero (IVIE) non è dovuta se il suo valore è inferiore ai 200 euro. - In materia di compensazione IVA è stato esteso l obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione/istanza per le compensazioni del credito IVA comprese nella fascia tra 5.000, euro annui. - Viene soppressa l Agenzia per le Organizzazioni Onlus le cui funzioni passano al Ministero del Lavoro. - Viene introdotta la possibilità per la Guardia di finanza di istruire indagini di carattere finanziario e quindi trasmettere le proposte all Agenzia delle Entrate per richiedere le misure cautelari dell ipoteca e del sequestro conservativo. Art. 9 Potenziamento dell accertamento in materia doganale Attualmente gli Uffici Doganali possono svolgere controlli a posteriori sulle dichiarazioni doganali il cui accertamento è divenuto definitivo e le cui merci sono lasciate nella disponibilità degli operatori economici. La disposizione intende estendere anche per suddetti controlli la facoltà di chiedere agli Istituti di credito, a Poste Italiane S.p.a. ed altri soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziarie e creditizia, dati e informazioni utili ad individuare i traffici illeciti e ogni altra frode connessa al commercio internazionale. Art. 10 Potenziamento accertamento in materia di giochi L Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) è autorizzata a costruire un fondo di importo non superiore a euro per le operazioni di gioco ai fini di controllo. In pratica i dipendenti della AAMS possono effettuare operazioni A cura del Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali della UIL 5
6 di gioco attingendo denaro dall apposito fondo per verificare il corretto funzionamento degli apparecchi di gioco. Art. 11 Modifiche in materia di sanzioni amministrative Viene introdotta una specifica sanzione per l ipotesi di omessa comunicazione delle minusvalenze realizzate su partecipazioni immobilizzate non aventi i requisiti pex (Participation exemption) e delle minusvalenze su dividendi non tassate, allineandola con quella prevista per la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con i soggetti black list. Art. 12 Contenzioso in materia tributaria e di riscossione Viene modificata la disciplina di controversia doganale. In particolare viene abrogata la norma che consente di presentare istanza di revisione all accertamento doganale al Direttore regionale. Possibilità tra l altro già implicitamente superata a decorrere dal 2002 a seguito della devoluzione alle Commissioni tributarie della giurisdizione sui tributi di ogni genere e specie. Art. 13 Norma di copertura e di entrata in vigore Infine, con l art. 13 vengono disposte alcune misure per la copertura degli oneri legati al decreto in esame. Considerazioni Per la UIL è stato un errore non aver istituito il fondo per ridurre le tasse con i proventi della lotta all'evasione fiscale. Il fondo infatti, oltre a garantire una maggiore equità, avrebbe permesso di destinare risorse per la crescita, attraverso la ripresa dei consumi e delle attività produttive che, ad oggi, nella migliore delle ipotesi, sono del tutto ferme. L insieme delle misure contenute nel decreto in oggetto tendono alla semplificazione di un sistema altamente complesso. In numerose occasioni abbiamo sottolineato A cura del Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali della UIL 6
7 l esigenza di rendere gli adempimenti fiscali più semplici e più vicini alle necessità dei cittadini. In tal senso sono quindi positive le misure volte a rendere telematica parte della documentazione, favorire l accesso alle informazioni sui siti internet ed evitare la ripetuta trasmissione di dati quando già in possesso delle Amministrazioni. Un altro aspetto che è importante sottolineare è quello relativo alle misure contro l evasione fiscale. Per la UIL il Governo si sta muovendo nella direzione giusta ma è necessario fare di più per garantire una vera e propria svolta epocale del sistema. L evasione fiscale ha raggiunto infatti livelli insostenibili e proprio in un contesto di crisi come quello che sta attraversando il Paese è necessario recuperare tutte quelle risorse che sono state ingiustamente sottratte allo Stato e ai cittadini onesti con il fisco. Per la UIL bisogna varare al più presto un primo modulo di riforma fiscale per ridurre le tasse nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, annunciato più volte dal Governo ma poi puntualmente rinviato. A cura del Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali della UIL 7
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