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1 11793 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente SENTENZA - nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g /2008 promossa da: S.C.., rappresentato e difeso dall'avvocato B.G. Attore contro Condominio "S." di via (...) - Milano, rappresentato e difeso dall'avvocato A.S., nonché dall'avvocato A.L. via (...) Milano Convenuto e T.V.., con il patrocinio dell'avv. F.R., elettivamente domiciliata in via (...) Milano presso il difensore avv. F.R. Terza chiamata Condominio "S." di via (...) - Chiaravalle Milano, rappresentato e difeso dall'avvocato A.S., nonché dall'avvocato A.L. via (...) Venosta Milano Attore contro A.. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato S.C. Convenuta CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Nella causa R.G. n /2008, con atto ritualmente notificato, S.C.. esponeva (tra l'altro): - che è proprietario di un appartamento posto al secondo ed ultimo piano del Condominio di Via (...), Chiaravalle, Milano;
2 - che questa unita immobiliare era stata gravemente danneggiata da un incendio, verificatosi l' ; - che i Vigili del Fuoco, intervenuti, avevano accertato che l'incendio era stato originato dall'unico camino risultato accesso - posto nell'appartamento sottostante sito al piano terra, in proprietà della condomina V.T. - e si era poi propagato alle strutture dello stabile ed, in particolare, al tetto ed alle unità immobiliari sottotetto, tra cui quella dell'attore; - che i Vigili del Fuoco avevano quindi vietato alla sig.ra T. di utilizzare nuovamente il camino sino ad un controllo dei tecnici incaricati; - che degli ingenti danni subiti dall'attore era responsabile il Condominio, ex artt e 2051 c.c.; - che, in particolare, il regolamento condominiale rimandava all'art citato per l'individuazione delle parti comuni dell'edificio, tra cui le opere, le installazioni ed i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come (tra gli altri) gli impianti per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti medesimi ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini; - che, pertanto, (anche) la canna fumaria costituiva parte comune dell'edificio e cioè bene condominiale; - che il Condominio era assicurato per incendio al fabbricato e per i danni subiti dai singoli condomini, ma la compagnia assicuratrice non intendeva liquidare tutti i danni subiti da esso attore. Conveniva quindi in giudizio il Condominio di Via (...), Chiaravalle - Milano, per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito per complessivi Euro ,00. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto, il quale concludeva per il rigetto di tutte le domande; in subordine, per la condanna della sig.ra T.V.. al risarcimento dei danni subiti dall'attore e per la condanna della propria compagnia assicuratrice, la A.. S.p.A. a tener indenne il Condominio in relazione alle domande dell'attore eventualmente accolte. Previa autorizzazione del giudice e notifica dell'atto di chiamata del terzo, si costituiva V. T., la quale concludeva, in via principale, per il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti. La notifica nei confronti della A.. s.p.a. - anche a seguito di rinnovo della medesima - non andava invece a buon fine e pertanto il G.I., nell'udienza del , dichiarava l'inesistenza del contraddittorio nei suoi confronti. Il G.I. rigettava le istanze istruttorie proposte dalle parti; disponeva consulenza tecnica d'ufficio. Tuttavia, nell'udienza del , il Giudice, in considerazione della domande formulate dal Condominio convenuto, invitava le parti a precisare le conclusioni e, nella stessa udienza, ordinava la discussione orale della causa, ex art. 281 sexies c.p.c. Con sentenza non definitiva, il Tribunale rilevava che il Condominio, nei confronti della terza chiamata Ti., aveva chiesto: - in via principale, il rigetto di tutte le domande attoree; in subordine - ovvero nel caso in cui il giudice avesse ritenuto fondata la domanda svolta del C. solamente nei confronti del Condominio - la condanna della T. al risarcimento dei danni che sarebbero derivati all'attore. Il Tribunale rilevava l'incompatibilità di queste conclusioni.
3 Infatti, da un lato, il presupposto dell'accoglimento della conclusione assunta in via principale (rigetto delle domande attoree) sarebbe stato l'accertamento dell'estraneità della canna fumaria in esame dalle parti comuni dell'edificio (per essere la stessa di proprietà della T.), dall'altro il presupposto della domanda formulata dal Condominio in via subordinata sarebbe stato l'accoglimento della domanda attorea, ovvero la condanna del convenuto Condominio, per l'unica possibile ragione che la canna fumaria fosse accertata in proprietà del medesimo Condominio e non della terza chiamata T. Il Condominio, quindi, non avrebbe potuto legittimamente chiedere, in tale subordinata ipotesi, la condanna della T. Il Tribunale rilevava altresì, in quella sentenza, che l'attore non aveva tempestivamente esteso la propria domanda anche nei confronti della terza chiamata T. e non ricorreva neppure l'ipotesi di automatica estensione del contraddittorio tra l'attore e la terza chiamata. Il Tribunale, quindi, rigettava la domanda proposta dal convento nei confronti della terza chiamata V. T. e lo condannava alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata; rimetteva la causa sul ruolo istruttorio per la trattazione delle sole domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto Condominio. Nella causa R.G. n /2010, con atto ritualmente notificato in data , il Condominio predetto chiamava in causa la A.. S.p.A. per sentirla condannare a tenere, indenne esso Condominio, nell'ipotesi di accoglimento della domanda proposta dal C.S. Si costituiva la A.. S.p.A. la quale concludeva affinché, ove fosse accertata la responsabilità a carico del Condominio, il Tribunale limitasse la condanna della compagnia assicuratrice nei limiti di tale responsabilità e nel rispetto delle condizioni di polizza. Nell'udienza del , il G.I. disponeva la riunione delle due cause. Nella successiva udienza del , il G.I. disponeva CTU. All'esito dell'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati al verbale di udienza del ; disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali, all'udienza di discussione del , la causa veniva assegnata in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies cpv. c.p.c. Ritiene questo giudice che le domande proposte dall'attore debbano essere integralmente rigettate. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore ha allegato che l'incendio si è sprigionato dalla canna fumaria in custodia del Condominio. Dal verbale redatto dai Vigili del Fuoco di Milano risulta, invece, che l'incendio di cui è causa si verificò in data a causa della canna fumaria del camino ubicato nell'appartamento della condomina T.V..; tale certezza scaturisce altresì dalla circostanza obiettiva, verificata dai Vigili del Fuoco, che, in quel momento, l'unico camino acceso nel condominio era proprio quello della T. Come si è detto, l'attore C. ha invocato la responsabilità del Condominio, quale custode della predetta canna fumaria. La fattispecie concreta è dunque riconducibile all'art c.c., norma che comporta precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti. Più esattamente: spetta all'attore la prova della derivazione del danno dalla cosa, nonché quella dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa stessa; spetta, invece, al convenuto, la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che - inserendosi nel decorso causale - interrompe il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (ex multis: Cass. sentenze n. 8500/2010, n /2009, n /2008).
4 Orbene, nella fattispecie concreta, l'attore non ha fornito la prova dell'esistenza di un effettivo rapporto di custodia tra il convenuto Condominio e la canna fumaria e, conseguentemente, la derivazione del danno dalla cosa in custodia. Infatti, il C.T.U., a seguito di videoispezione, ha accertato che il materiale e la tipologia costruttiva della canna fumaria collegata al camino predetto, presso l'appartamento al piano terreno della sig.ra T., escludono "tutti gli inquilini dei piani primo e secondo al suo utilizzo" e, pertanto, deve esserne "esclusa la natura condominiale. L'uso è potenzialmente fruibile al solo appartamento del piano terra di proprietà della Sig.ra T.". Poiché dunque la canna fumaria in esame non rientra tra le parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art c.c., non risulta neppure provata la custodia della stessa in capo al Condominio. Ha rilevato, in proposito, la Cassazione: "Con riguardo ad edificio in condominio, una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro comune, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad un solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l'appartamento cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione". Giova rilevare, infine, che l'attore non ha invocato, nell'atto introduttivo del giudizio, un'altra species di responsabilità del Condominio - ad es. ex art c.c. o per un "obbligo di vigilanza" o "di garanzia", come invece allegato in comparsa conclusionale - e, pertanto non ne è ammissibile l'esame. Circa le altre argomentazioni dell'attore in comparsa conclusionale, basti rilevare che l'attore non ha mai chiesto la condanna diretta della compagnia assicuratrice in proprio favore; sono parimenti irrilevanti gli indennizzi già erogati dalla A.. S.p.A. agli altri condomini e quello (in parte) offerto anche all'attore. Le domande proposte dell'attore devono dunque essere rigettate. Quanto esposto è assorbente rispetto alle altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dell'attore. Consegue alla soccombenza la condanna dell'attore a rifondere al convenuto Condominio le spese processuali (ivi compresi gli esborsi di cui al doc. 9 fascicolo parte condominio), da distrarsi in favore degli avvocati S.G. e L.A., antistatari ex art. 93 c.p.c. Concorrono giusti motivi, invece, alla luce delle ragioni della decisione e dei rilevanti danni effettivamente subiti dall'attore (che, almeno in parte, la A.. aveva addirittura offerto di indennizzare) per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra la A.. S.p.A. e le altre parti. La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta le domande proposte dall'attore; - pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'attore; - condanna l'attore a rifondere al convenuto Condominio le spese processuali, che liquida in Euro 1.250,00 per esborsi, Euro ,00 per compenso professionale di avvocato, oltre C.P.A. ed I.V.A., da distrarsi in favore degli avvocati S.G. e L.A., antistatari; - dichiara integralmente compensate le spese processuali tra la A.. S.p.A. e le altre parti;
5 - dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Milano il 17 settembre Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2013.
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