CONVENZIONE ROMA CAPITALE CAF avente ad oggetto i servizi di :
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1 CONVENZIONE ROMA CAPITALE CAF avente ad oggetto i servizi di : gestione delle istanze relative alla erogazione del bonus tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale acquisizione e trasmissione delle richieste di esenzione dal pagamento della Tariffa Rifiuti ANNO 2015 L'anno. il giorno del mese di.... in., tra Roma Capitale con sede in Roma Campidoglio, Palazzo Senatorio, C.F legalmente rappresentato dal Direttore del Dipartimento Risorse Economiche Dott. Pasquale Libero Pelusi, nato a Cagnano Varano (Foggia) il 2 luglio 1962 E Il CAF.., C.F..iscrizione all Albo n... con sede legale sita in.. Via...n.. ..rappresentato dalla Società di servizi.c.f con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante nato a..il.. C.F. munito dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominato CAF/Società PREMESSO Che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute; Che l articolo 46, del Decreto Legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall articolo 1, comma 375, della Legge n. 266/2005; Che il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
2 Che il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185, all articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali; Che l Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas con delibera 402/2013/R/COM ha approvato il Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG), che ha come obiettivo principale quello di raccogliere tutta la disciplina in vigore, apportando le opportune modifiche finalizzate alla semplificazione delle procedure; l accesso al bonus Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE; Che il Decreto sopra citato ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza; Che in ragione del Protocollo di Intesa siglato dall ANCI con la Consulta Nazionale dei CAF, i comuni possono avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione delle richieste di bonus elettrico e gas; Che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Ta.Ri approvato con Deliberazione dell Assemblea Capitolina n.12 del prevede un sistema di esenzione dal pagamento della tariffa rifiuti (Ta.Ri.) per l abitazione principale che si basa sul valore dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell utente/richiedente, Che con il D.P.C.M. n.159 del 05/12/2013 è stato approvato il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell Indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE); Che con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7/11/2014 sono stati approvati i modelli tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE entrati in vigore dal 1 gennaio 2015; Che la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio; Che l INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all utente
3 dell attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); Che, in base all art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF; Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Art.1 Requisiti 1. Possono aderire alla presente convenzione i CAF, operanti nel territorio di Roma Capitale, che siano in possesso dei seguenti requisiti debitamente documentati: a) autorizzazione del Ministero dell economia e delle finanze a svolgere l attività di assistenza e iscrizione all albo nazionale dei Centri di assistenza fiscale sezione dipendenti/imprese; b) insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; c) organizzazione di una idonea rete di sportelli al pubblico tale da garantire l apertura di almeno cinque sportelli dislocati nei XV Municipi su cui è articolato il territorio comunale, aperti al pubblico tutto l anno per un orario settimanale non inferiore a 14 ore; d) abilitazione da parte dell INPS per la trasmissione dei dati per via telematica da almeno due anni. 2. Le informazioni sugli orari e la dislocazione delle sedi sono comunicate all Amministrazione ai fini della più ampia comunicazione all utenza. Articolo 2 Oggetto della convenzione Formano oggetto della presente convenzione i seguenti servizi: a) il servizio di informazione relativamente all ISEE così come disciplinato dal D.P.C.M. n. 159/2013; b) il servizio relativo al bonus tariffa sociale per l erogazione dell energia elettrica e alla compensazione della spesa per la fornitura del gas. c) il servizio relativo all acquisizione e alla trasmissione della documentazione per l esenzione Ta.Ri.
4 Art. 3 Servizio ISEE Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: - accoglienza ed informazione relativamente all ISEE così come disciplinato dal D.P.C.M. n. 159/2013; - se richiesto dal cittadino, in applicazione della convenzione con l INPS, assistenza alla compilazione e trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell INPS, rilascio all utente di copia dell attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell ISE e dell ISEE; - nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF è tenuto ad accettarla per la presentazione delle domande relative ai servizi di cui all art. 2 lett. b) e lett. c). I servizi sopra citati dovranno essere svolti gratuitamente e senza alcun onere economico a carico di Roma Capitale. Art. 4 Servizio bonus tariffa sociale energia elettrica e compensazione spesa fornitura gas Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: - assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l accesso alla compensazione; - verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line; - rilasciare all utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l avvenuta presentazione della domanda. La ricevuta sarà resa disponibile sulla piattaforma Art. 5 Servizio di acquisizione delle domande di esenzione Ta.Ri. Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: - assistere il cittadino nella compilazione del modulo di richiesta per l esenzione Ta.Ri; - compilazione on line della richiesta nel sistema d area RomaTributi; - rilasciare all utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l avvenuta presentazione della domanda.
5 Art. 6 Obblighi di Roma Capitale Roma Capitale si impegna a: a) Informare i CAF mediante circolari, incontri periodici, distribuzione di materiale informativo, anche per via telematica, delle novità introdotte da disposizioni legislative o regolamentari. b) Curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e ad informare l utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare i servizi; c) Contattare direttamente gli enti preposti per ricevere ulteriori informazioni in merito ai dati dichiarati dagli utenti; d) Comunicare ai CAF l adozione dei provvedimenti di diniego del beneficio e le relative motivazioni, in relazione alla natura delle prestazioni. Art. 7 Obblighi dei Caf 1. Relativamente al servizio bonus tariffa sociale energia elettrica e compensazione della spesa per la fornitura di gas, il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet 2. Relativamente al servizio di acquisizione delle domande di esenzione Ta.Ri. il CAF provvede all inserimento dei dati relativi alla domanda di esenzione nel sistema d'area RomaTributi. 3. Il CAF in relazione agli obblighi di informazione agli utenti: a) espone, in ciascuna sede, un avviso redatto secondo un modello predisposto da Roma Capitale, nel quale sono elencati tutti i servizi erogati per conto di Roma Capitale medesima/, evidenziandone la gratuità; b) informa gli interessati, al momento in cui acquisisce la dichiarazione, che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a Roma Capitale per le finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione; c) comunica altresì agli utenti che possono essere eseguiti dei controlli da parte dell Amministrazione comunale diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato. Il CAF informa, inoltre, gli utenti che ulteriori controlli, secondo le disposizioni di legge, possono essere eseguiti dalla Guardia di Finanza e che dichiarazioni false o incomplete possono comportare conseguenze di carattere penale a carico del dichiarante.
6 Art. 8 Termini e modalità di trasmissione e conservazione dei dati I dati acquisiti per le istanze relative ai servizi oggetto della presente convenzione sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 5 anni al fine di consentire le eventuali verifiche. Art. 9 Trattamento dei dati 1. Nel momento in cui acquisisce le dichiarazioni il CAF informa gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione. 2. Il CAF garantisce la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. 3. Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del Il CAF, nell ambito della propria organizzazione individua autonomamente uno o più responsabili del trattamento dei dati acquisiti in occasione dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione. Art. 10 Responsabilità 1.ll CAF si impegna a sollevare Roma Capitale da qualunque responsabilità che possa derivare da errori materiali o inadempienze commessi dai propri operatori nella gestione dei servizi oggetto della presente convenzione. 2.Il CAF garantisce tramite polizza assicurativa n... del emessa dalla Società eventuali danni, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione. Art. 11 Compensi 1. Per l espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione Roma Capitale corrisponde ai CAF firmatari, ovvero alle società di servizi con essi convenzionati, i seguenti compensi, dovuti solo ed esclusivamente per le competenze non rientranti in quelle previste dalla convenzione stipulata dall INPS, pari a:
7 4,00 più IVA per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE; 4,00 più IVA per ogni domanda di esenzione Ta.Ri. inserita nel sistema RomaTributi. 2. Gli importi previsti dal comma 1 lettere a) e b) del presente articolo saranno corrisposti da Roma Capitale sulla base dell emissione di fatture annuali posticipate a seguito dei controlli effettuati dal Dipartimento Risorse Economiche o ad altro soggetto definito dalla stessa o dalla legge. Il pagamento del compenso avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica dell esito delle pratiche e la verifica d ufficio della regolarità contributiva. 3.L erogazione dei servizi oggetto della presente convenzione avviene a titolo completamente gratuito per i cittadini richiedenti. Art. 12 Decorrenza convenzione La presente convenzione decorre dal.al 31 dicembre Articolo 13 Modificazioni della convenzione 1. Le parti si impegnano, sin d ora, a sottoscrivere eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per intervenute disposizioni legislative o regolamentari, al fine di poter svolgere al meglio l attività propria del presente accordo. Art. 14 Verifiche e controlli 1.Roma Capitale effettua controlli sul rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, sulla qualità e coerenza delle informazioni trasmesse, nonché, in particolare, sul mantenimento dei requisiti di cui all articolo 1 e sull osservanza degli obblighi informativi di cui all articolo 7, comma 2, lettera c). 2. Roma Capitale si riserva la facoltà di effettuare, mediante propri operatori o incaricati, verifiche sull attività svolta dai CAF firmatari della presente convenzione, che si impegnano a garantire la disponibilità e l accesso alle informazioni rilevanti e a compiere ogni ulteriore attività utile secondo buona fede allo svolgimento dei controlli. 3. All esito delle suddette verifiche Roma Capitale ha facoltà di richiedere gli adeguamenti tecnici ed operativi che si rendessero necessari per il corretto svolgimento di quanto previsto in convenzione.
8 Nel caso in cui il CAF non si uniformi tempestivamente alle suddette richieste di adeguamento è facoltà di Roma Capitale recedere dalla convenzione a norma del successivo articolo 15. Articolo 15 Penali e risoluzione della convenzione 1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni riferite ai servizi oggetto della presente convenzione, dovrà essere corrisposto a Roma Capitale a titolo di penale un importo pari al 5% di quanto dovuto al CAF ai sensi dell articolo 11: a) per il mancato rispetto dei tempi di inserimento delle informazioni relative alle richieste di accesso al bonus energia per una quota di documenti superiore all 4% del totale acquisito con riferimento alle domande oggetto di rendicontazione al momento delle fatturazioni di cui all articolo 11; b) per il mancato rispetto dei tempi di inserimento delle informazioni relative alle richieste di accesso al bonus gas per una quota di documenti superiore all 8% del totale acquisito con riferimento alle domande oggetto di rendicontazione al momento delle fatturazioni di cui all articolo 11 c) per il mancato rispetto dei tempi di inserimento delle informazioni relative alle richieste di esenzione Ta.Ri per una quota di documenti superiore all 8% del totale acquisito con riferimento alle domande oggetto di rendicontazione al momento delle fatturazioni di cui all articolo Le penali indicate nei punti precedenti saranno scomputate dai corrispettivi dovuti ai CAF inadempienti, ai sensi dell art. 11, con contestuale apposita comunicazione. L ammontare delle penalità non potrà superare il 15% del totale complessivo delle competenze dovute a ciascun CAF in virtù della presente Convenzione. 3. Fatta salva l applicazione delle penali di cui al comma precedente, ulteriori inadempienze poste in essere da una delle parti nell applicazione della presente convenzione verranno contestate per iscritto, con invito entro un termine congruo alla tempestiva presentazione di controdeduzioni e chiarimenti, o alla rimozione dei fatti costituenti inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto di diritto ai sensi e agli effetti dell articolo 1456, comma 2, del c.c., allorquando Roma Capitale manifesti la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa e salva in ogni caso la richiesta del risarcimento del danno. 4. Danno luogo alla risoluzione di diritto del contratto, in particolare, gli inadempimenti relativi agli obblighi di assistenza all utenza, di apertura al pubblico, di leale collaborazione con l amministrazione comunale definiti dalla presente convezione, di gratuità dei servizi oggetto della convenzione da parte degli utenti. In relazione alle obbligazioni gravanti su Roma Capitale in virtù
9 della presente convenzione i CAF firmatari rinunciano a qualsiasi eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c. 5. Le parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo, con preavviso di almeno 1 mese da comunicarsi per iscritto, qualora sopravvenissero variazioni normative legislative e regolamentari tali da rendere, ragionevolmente, inutile o eccessivamente oneroso il rapporto instaurato mediante la presente convenzione. Articolo 16 Controversie 1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione o all esecuzione della presente convenzione saranno preliminarmente esaminate, al fine di pervenire ad una composizione bonaria della lite, da una Commissione formata da tre componenti di provata competenza: uno nominato da Roma Capitale, uno nominato dal CAAF interessato alla controversia, ovvero dal gruppo di CAAF interessati, uno nominato d intesa tra le parti con funzioni di presidente. 2. La Commissione in oggetto conclude i propri lavori entro 120 giorni dall avvio della procedura conciliativa, salva la possibilità di prorogare questo termine di comune accordo tra tutti i componenti della Commissione medesima. 3. Le parti si impegnano a non adire l autorità giudiziaria sino a quando non siano decorsi i termini di cui sopra. 4. Decorso inutilmente il termine ovvero preso atto della impossibilità di giungere alla composizione bonaria della controversia come attestato da processo verbale redatto dal presidente e sottoscritto da tutti i membri della Commissione ogni ulteriore azione giudiziaria potrà essere intentata esclusivamente presso il foro di Roma. Letto, approvato e sottoscritto Per Per il CAF Roma Capitale
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