Responsabilità Civile Autoveicoli

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2 Vademecum: RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (12/04/2012) 1/12 Responsabilità Civile Autoveicoli Sommario Sommario... 1 Premessa... 1 Obbligo di copertura per la Responsabilità Civile I famosi famigerati 15 giorni... 2 Contrassegno provvisorio... 3 Veicolo con targa estera (la carta verde)... 4 Circolazione veicoli immatricolati all estero: violazione ex art. 132 cc. 1 e Incidente con veicolo e conducente stranieri... 4 Incidente con veicolo non identificato o non assicurato... 5 Documenti probatori dell assolvimento dell obbligo di assicurazione Il certificato di assicurazione... 5 Il contrassegno... 5 Articoli 180 e 181 CdS... 6 Contraffazioni e imprese non autorizzate... 7 Riferimenti normativi... 7 Art Codice Civile (Circolazione dei veicoli)... 7 CdS Art. 193 Obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile... 7 L. 689/81 Art. 13 Atti di accertamento... 8 Codice Civile Art Mancato pagamento del premio... 8 Art. 122 D.Lgs 209/2005 (Veicoli a motore)... 8 Art. 125 D.Lgs 209/2005 (Veicoli e natanti immatricolati in Stati esteri)... 8 Art. 127 D.Lgs 209/2005 (Validità di contrassegno provvisorio)... 9 Art. 11 reg. ISVAP 13/2008 (Validità di contrassegno provvisorio)... 9 Elenco telefonico Schede compagnie assicurative Premessa Recenti dati evidenziano che in Italia circolerebbero tre milioni di veicoli non in regola con la copertura assicurativa per la responsabilità civile, ciò significa 7 veicoli ogni 100! Questo vademecum si pone come obiettivo quello di porre l accento sul problema e quindi fornire qualche utile nozione/informazione affinché i controlli in strada possano essere eseguiti in maniera più precisa ed accurata. Obbligo di copertura per la Responsabilità Civile. L articolo 2054 del Codice Civile obbliga il conducente di un veicolo senza guida di rotaie a risarcire il danno prodotto dalla circolazione del veicolo; a tutela di quest obbligo altre norme impongono la copertura assicurativa associata alla circolazione dei veicoli (art. 1 L. 990/69, art. 193 CdS, art. 122 Dlgs 209/2005, art. 3 DM 86/2008). Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli; tale presunzione di responsabilità vige anche per il veicolo in sosta. L obbligo di copertura assicurativa opera sulla strada ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, così come definita nel Codice della Strada, ed anche sulle aree ad essa equiparate. L art. 3 del D.M. 86/08 definisce queste ultime nel modo seguente: sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico; sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade ad uso pubblico o a queste equiparate.

3 Vademecum: RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (12/04/2012) 2/12 I famosi famigerati 15 giorni Chi non ha mai sentito dire ho ancora 15 giorni! o altre giustificazioni simili? Sì, è vero! Nell ordinamento italiano è prevista un estensione della copertura assicurativa di 15 giorni oltre la data di scadenza, ma questa è valida solo per i contratti a tacito rinnovo; a complicare un po le cose per noi controllori è intervenuto il noto decreto Bersani sulle assicurazioni, che ha introdotto alcune novità in merito alla disdetta delle polizze: prima tra tutte, l abolizione del tacito rinnovo per alcune tipologie contrattuali come le polizze telefoniche e on-line; ovvero, per i contratti a distanza il tacito rinnovo non è più una imposizione e di conseguenza per i contratti senza il tacito rinnovo non è necessaria la disdetta e pertanto alla data di scadenza essi scadono come fosse avvenuta normale rinuncia, la conseguenza è che non godono dell estensione di copertura di cui all art Codice Civile. Tale concetto è ben riportato nelle note informative che le compagnie assicuratrici forniscono; qui di seguito alcuni estratti: Estratto da nota informativa Zurich: Durata del Contratto: Il contratto può essere stipulato con o senza clausola di tacito rinnovo. [omissis]... Nel secondo caso non opererà il termine di tolleranza di cui all art Cod. Civ. e, pertanto, la garanzia assicurativa non sussisterà nei quindici giorni successivi alla scadenza contrattuale. Estratto da nota informativa Reale Mutua: In caso di disdetta inviata da una delle Parti o di polizza senza tacito rinnovo, non troverà applicazione il termine previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. Estratto da nota informativa ITAS: Durata del contratto. Il contratto può essere stipulato sia nella forma con tacito rinnovo alla scadenza che nella forma senza tacito rinnovo. [omissis] Nel caso in cui fosse scelta la seconda forma il contratto non prevede il tacito rinnovo, per cui la garanzia cesserà alla scadenza pattuita, senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma, del codice civile. Estratto da nota informativa Liguria: Il contratto privo della clausola di tacito rinnovo alla sua scadenza non necessita di alcuna manifestazione di volontà. La garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di cui all art secondo comma Codice Civile. Estratto da nota informativa Genertel: Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo. Le coperture saranno operanti fino alle ore 24 del giorno di scadenza, senza alcuna proroga. Non sono quindi previsti i 15 giorni di tolleranza di cui all art Alcune compagnie inseriscono direttamente nel certificato la sussistenza dell estensione o meno. In altre e più povere parole i 15 giorni valgono per le polizze con tacito rinnovo, ma non operano sulle polizze telefoniche e on-line; attenzione però: alcune compagnie concedono il prolungamento come clausola contrattuale, ma è una scelta commerciale della singola compagnia. Inoltre alcune compagnie prevedono contratti sia nella prima che nella seconda forma!

4 Vademecum: RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (12/04/2012) 3/12 Nota: in virtù di quanto detto anche gli effetti del comma 3 dell art. 193 CdS cambiano, ovvero i quindici giorni successivi al termine di cui all art non concedono al trasgressore di ridurre la sanzione ad un quarto entro 15+15=30 giorni, bensì entro 0+15=15 giorni!! Alla luce di quanto sin qui esposto appare evidente come il controllo in strada si faccia sempre più delicato, considerata anche la non assoluta affidabilità delle banche dati ANIA per cui gli esiti delle interrogazioni sono come i test di gravidanza: se sono positivi v è certezza, ma se sono negativi non è sicuro lo siano davvero. Diviene quanto mai opportuno, prima di procedere con gli adempimenti per mancanza di copertura assicurativa, interrogare anche e direttamente la compagnia assicurativa (vedi Schede in ultima pagina). Per esperienza diretta so che alcuni impiegati d agenzia (mai capitato con le sedi centrali), alla richiesta di verifiche si schermano dietro la privacy, in tal caso è bene ricordare loro che gli si sta chiedendo la sussistenza di una copertura assicurativa, non un dato sensibile; solitamente quando agli impiegati si chiedono le generalità e li si informa che le dichiarazioni saranno messe a verbale, cambiano atteggiamento (utile informare che del rifiuto a fornire assistenza potrà venir informata la sede centrale nonché l istituto ISVAP). Quando si interroga direttamente la compagnia è bene qualificarsi e chiedere il nome dell interlocutore ancor prima di porre domande ed eventualmente informarlo che la telefonata è registrata (gli smartphone possono essere facilmente e gratuitamente dotati di software che registrano le conversazioni); io ad esempio ho adottato il seguente modus operandi: buongiorno, sono l agente xxxxxx della Polizia Municipale di Xxxxxx, la devo informare che la telefonata è registrata e che quanto da lei riferito potrà essere inserito a verbale.... Vi riporto un caso specifico che può essere spunto di riflessione: appellandosi alla privacy l impiegata al telefono si rifiutò di fornire assistenza; successivamente durante un colloquio a quattrocchi mi spiegò che quella era una politica adottata internamente al fine di salvaguardare il rapporto con il cliente, ma in realtà: quando la copertura è valida, ve lo confermiamo senza problemi, se la copertura non è operante allora invochiamo la privacy. Definizione di dato personale (ex. art. 4 comma 1 lettera B del Dlgs 196/2003): qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Definizione di dato sensibile (ex. art. 4 comma 1 lettera D del Dlgs 196/2003): i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Informare un organo di Polizia Stradale sulla copertura assicurativa di un veicolo di cui la Polizia stessa ti fornisce la targa NON è una violazione della privacy! Contrassegno provvisorio Con l avvento delle assicurazioni a distanza (telefoniche e on-line) il certificato di assicurazione ed il relativo contrassegno vengono spediti al contraente a mezzo posta, pertanto può accadere che il conducente non abbia la materiale disponibilità dei documenti assicurativi pur essendo in regola con la copertura RCA. Così come indicato dall art. 11 del regolamento ISVAP n. 13 del 2008, nei cinque giorni successivi al pagamento del premio, ovvero alla stipula del contratto, è considerata provvisoriamente equipollente al certificato di assicurazione ed al contrassegno la quietanza di pagamento del premio, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica. In assenza della quietanza sono considerate provvisoriamente valide anche le dichiarazioni rilasciate dalle imprese attestanti l assolvimento dell obbligo RCA, anche nel caso in cui siano trasmesse mediante telefax o per via telematica, o la ricevuta del bollettino di conto corrente postale prestampato dall impresa, relativa al pagamento del premio o della rata di premio.

5 Vademecum: RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (12/04/2012) 4/12 I documenti provvisori devono riportare la denominazione dell impresa, il numero della polizza, i dati della targa o, qualora la stessa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore e la decorrenza della copertura. I documenti provvisori devono comunque essere esposti nella parte anteriore del veicolo così come prescritto dal Codice della Strada; la mancata esposizione, come l esposizione oltre il quinto giorno, costituiscono violazione dell art. 181 CdS. Veicolo con targa estera (la carta verde) I veicoli con targa appartenente ad alcuni paesi della Comunità Europea godono di una cosiddetta copertura automatica, ovvero l obbligo di copertura per la responsabilità civile si presume assolto dall UCI (Ufficio Centrale Italiano - che è abilitato a provvedere al risarcimento dei danni causati da veicoli esteri che temporaneamente si trovano sul territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano. Ad oggi questi paesi sono: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. (vedi cartina geografica Nota: vi sono delle eccezioni come le immatricolazioni provvisorie scadute e le immatricolazioni militari, si veda allegato 1 al DM 86/08 I veicoli appartenenti ai seguenti paesi devono invece dotarsi di una Carta Verde ed esibirla a richiesta: Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Russia, Serbia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina. Tutti gli altri veicoli stranieri devono dotarsi di una polizza temporanea di frontiera ed il controllo è eseguito alla frontiera stessa. Maggiori informazioni sul sistema internazionale della Carta Verde potete trovarle in inglese o francese al sito web Circolazione veicoli immatricolati all estero: violazione ex art. 132 cc. 1 e 5 Il conducente di veicolo con targa straniera il cui proprietario risiede in Italia da oltre un anno incorre nella violazione dell art. 132 cc 1 e 5 CdS (Min Int. N. 300/A/1/27794/111/56 del 24 ottobre 2007). Tenuto conto che i veicoli UE godono di copertura assicurativa automatica (DM 86/08 - Ufficio Centrale Italiano), va da se che il proprietario, mantenendo la targa straniera, può NON pagare l assicurazione (non paga neanche il bollo italiano). La violazione prevede un sanzione amministrativa da 80 euro e per arrivare ai circa 400 euro di un polizza RCA, conviene pagare la sanzione, se ne possono pagare 5 all anno (l ultima volta che sono stato fermato per un controllo eravamo ancora nel secolo scorso, se avessi avuto la targa straniera mi sarei risparmiato 10 anni di polizze!!) in barba ai residenti che fanno le cose in regola. Ritengo pertanto che circolare con targa straniera oltre l anno di residenza sia un comportamento da furbetti che andrebbe punito con maggior scrupolo ed incisività. Incidente con veicolo e conducente stranieri In caso di incidente in Italia con un veicolo immatricolato ed assicurato all'estero, per chiedere il risarcimento dei danni subiti si dovrà inviare una richiesta di risarcimento, completa di tutti gli elementi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: U.C.I. - Corso Sempione n Milano - (tel fax )

6 Vademecum: RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (12/04/2012) 5/12 Incidente con veicolo non identificato o non assicurato Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di: a) sinistro cagionato da veicolo/natante NON IDENTIFICATO: in tale ipotesi vengono risarciti integralmente solo i danni alla persona; b) sinistro cagionato da veicolo/natante NON ASSICURATO: in tale ipotesi vengono risarciti, integralmente, i danni alla persona e, previa detrazione di 500,00, i danni a cose; c) veicolo/natante risultante assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica Italiana, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente: in tale ipotesi vengono risarciti i danni alla persona e danni a cose integralmente; d) veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria: in tali ipotesi vengono risarciti integralmente sia i danni alla persona che i danni a cose, limitatamente ai terzi trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà, ovvero che siano inconsapevoli della circolazione illegale. La richiesta di risarcimento deve essere inviata a: Con.S.A.P. S.p.A. - Via Yser, Roma. Per informazioni inerenti il Fondo Garanzia Vittime della Strada potrà essere contattato, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 11, il seguente numero: (fax: e- mail: segreteria.fgs@consap.it) Documenti probatori dell assolvimento dell obbligo di assicurazione. Il contrassegno e il certificato assicurativo sono due documenti diversi che, oltre ad attestare entrambi la stessa medesima cosa (art. 4 reg. ISVAP 13/2008), hanno anche origine dallo stesso foglio stampato da cui il primo viene solitamente staccato. Il certificato di assicurazione Il certificato deve contenere, fra le altre, le seguenti indicazioni (art. 6 reg. ISVAP 13/2008): informazioni dell impresa assicuratrice; nome e residenza del contraente; tipo di veicolo; dati della targa o del telaio; periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio; numero del contratto di assicurazione; firma del legale rappresentante dell impresa; generalità e indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri. Il contrassegno Il contrassegno deve contenere le seguenti indicazioni (art. 9 reg. ISVAP 13/2008): denominazione dell impresa di assicurazione; dati della targa (per i veicoli con targa di prova* sono indicati i dati di detta targa); tipo del veicolo; data di scadenza; firma del legale rappresentante dell impresa di assicurazione. Per i rimorchi e i semirimorchi è rilasciato un contrassegno distinto da quello relativo alla motrice.

7 Vademecum: RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (12/04/2012) 6/12 la mancanza a bordo di targa e di autorizzazione ha l'effetto di rendere inefficace l'autorizzazione per circolare con targa di prova, con la conseguenza che il veicolo sorpreso a circolare risponde delle violazioni come se la targa di prova per quel veicolo non esistesse. Non può infatti essere invocato l'averla dimenticata in azienda in quanto in tal modo si rischierebbe di legittimare la circolazione di più veicoli col conducente che, di volta in volta, potrebbe invocare tale giustificazione (Corte di Cassazione Civile sez.ii 13/9/2010 n ). Il contrassegno deve rispondere alle seguenti caratteristiche grafiche (allegato 1 reg. ISVAP 13/2008): forma rettangolare con larghezza 80mm per 76mm di lunghezza (3 pollici); la stampa è in litografia su carta del peso di 70gr/m 2 ; i colori di stampa devono essere resistenti all'esposizione solare ed il fregio (cornice) deve essere di colore blu la parte esterna, colore terra di Siena la parte interna; lo sfondo di colore giallino (tinta unita o trama); il testo di colore nero; le zone destinate ad essere completate con i dati richiesti debbono essere stampate in millerighe, tipo assegno bancario. Giallo Blu 76mm Terra di Siena (rosso) 80mm Articoli 180 e 181 CdS Nel CdS sono due gli articoli che si occupano della documentazione dimostrante l assolvimento della prescritta copertura assicurativa per la Responsabilità Civile: l art. 180 impone il possesso al seguito del certificato, il 181 impone l esposizione del contrassegno nella parte anteriore (a rigor di legge anche dentro un fanale o sul cofano andrebbe bene) o sul vetro parabrezza; entrambi gli articoli conducono all invito/obbligo d esibizione remota quando i documenti siano mancanti, non validi o non leggibili. Il CdS quindi, con due articoli distinti separa e distingue i due strumenti in documenti diversi (contrassegno e certificato) e di fatto l obbligo d esposizione è generico, non è specificato se la prescrizione operi sul veicolo in sosta o in movimento; pertanto la contestazione contemporanea di entrambe le violazioni è da considerarsi legittima. Tuttavia è convinta opinione dello scrivente che le due norme siano concorrenti nell essere strumenti di controllo verso l obbligo RCA; l art. 181 da utilizzare per un immediato controllo in assenza del trasgressore, ad esempio il controllo di un veicolo in sosta (si veda DM 86/08 art. 3); l art. 180 da utilizzare quando da una verifica in strada con posto di controllo si accerti la mancanza di un valido certificato. Poiché di fatto la necessità d immediatezza d accertamento viene meno durante un posto di controllo, (durante i quali si consiglia di controllare non solo patente e libretto, ma anche il certificato d assicurazione), si ritiene che l applicazione del 181 insieme al 180 sia una inutile (anche vessatoria) ridondanza. Tale orientamento, si ribadisce, è frutto del libero discernimento dello scrivente, e seppur supportato dal confronto con altri più autorevoli colleghi e soprattutto dagli insegnamenti avuti dai corsi della Scuola Interregionale Polizia Locale, rimane un personale convincimento.

8 Vademecum: RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (12/04/2012) 7/12 Contraffazioni e imprese non autorizzate Oltre a chi l assicurazione proprio non la paga c è anche chi compie delle autentiche truffe ai danni di chi vorrebbe pagarla; ISVAP pubblica sulle pagine del proprio sito ( i comunicati stampa man mano che vengono segnalate compagnie non autorizzate o contraffazioni. L eventuale stipulazione di polizze con tali compagnie assicurative comporta per i contraenti l insussistenza della copertura assicurativa, ai sensi dell art. 167 del codice delle assicurazioni il quale stabilisce la nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate. Si rimanda all allegato Raccolta comunicati ISVAP oppure direttamente ai servizi on-line dell ISVAP per compiere ricerche sui comunicati nell apposita sezione COMUNICATI E BANDI DI GARA. Nelle stesse pagine ISVAP è possibile compiere ricerche all interno dell albo imprese attraverso il collegamento denominato Albo Imprese. Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, Roma tel telefax ) Allegato Raccolta comunicati ISVAP : URL: Riferimenti normativi Art Codice Civile (Circolazione dei veicoli) Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo. CdS Art. 193 Obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. 2. Chiunque circola senza la copertura dell assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779,00 a euro 3.119, La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l organo accertatore di una cauzione pari all importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. 4. Si applica l articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n L organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l ufficio o comando da cui dipende l organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell articolo bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell articolo 213 del presente codice.

9 Vademecum: RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (12/04/2012) 8/12 L. 689/81 Art. 13 Atti di accertamento Comma 3: Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. Codice Civile Art Mancato pagamento del premio Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita. Art. 122 D.Lgs 209/2005 (Veicoli a motore) 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico. 2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. 3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell usufruttuario, dell acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all autorità di pubblica sicurezza. In deroga all articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell imposta pagata e del contributo previsto dall articolo L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente. Art. 125 D.Lgs 209/2005 (Veicoli e natanti immatricolati in Stati esteri) 1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonche' per i motori amovibili di cui all'art. 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione. 2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto: a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'isvap, ovvero b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'ufficio centrale italiano. 3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione: a) e' assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto all'art. 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi; b) si considera assolto quando l'ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo; c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'ufficio centrale italiano. 4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'unione europea abbia riconosciuto tali accordi.

10 Vademecum: RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (12/04/2012) 9/12 5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione. 5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali. 7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'isvap, dal Ministro delle attività produttive. Art. 127 D.Lgs 209/2005 (Validità di contrassegno provvisorio) 1. L'adempimento dell obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. 2. L impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall articolo 122, comma 3, primo periodo. 3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio. 4. L ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione. Art. 11 reg. ISVAP 13/2008 (Validità di contrassegno provvisorio) 1. A norma dell articolo 127, comma 3, del decreto, il certificato di assicurazione e il contrassegno sono rilasciati al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione, contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di cinque giorni. Nel caso di imprese che operano con tecniche di vendita a distanza, i suddetti documenti sono fatti pervenire al domicilio o alla residenza del contraente entro il medesimo termine. 2. Durante il periodo di cui al comma 1 è considerata provvisoriamente equipollente al certificato di assicurazione ed al contrassegno la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall impresa di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica. In assenza della quietanza sono considerati provvisoriamente equipollenti al certificato di assicurazione ed al contrassegno, la dichiarazione rilasciata dall impresa attestante l assolvimento dell obbligo di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per via telematica, o la ricevuta del bollettino di conto corrente postale prestampato dall impresa relativa al pagamento del premio o della rata di premio. 3. Dai documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 2 devono essere desumibili la denominazione dell impresa, il numero della polizza, i dati della targa o, qualora la stessa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore e la decorrenza della copertura. 4. Le imprese di assicurazione per le finalità di cui al comma 2: a) contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio rilasciano al contraente la quietanza di pagamento o la dichiarazione; oppure b) mettono a disposizione del contraente, con congruo anticipo, il bollettino di conto corrente postale prestampato. 5. I documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 2: a) sono applicati sul veicolo al quale si riferiscono con le modalità stabilite dall articolo 4, comma 2, ovvero conservati ai sensi e per le finalità di cui all art. 4, comma 3. b) devono avere caratteristiche grafiche e dimensionali tali da consentirne l applicazione sul veicolo ai sensi della lettera a).

11 Vademecum: RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (12/04/2012) 10/12 Elenco telefonico Vedi anche: Ragione sociale Tel N. verde Alternativo Uff. Sin. Esteri ABC Assicura ACE European group Ltd CONTE (Admiral insurance Co. Ltd.) ALA Assicurazioni (Gruppo SARA) ALLEANZA TORO ALLIANZ LLOYD ADRIATICO ALLIANZ RAS ALLIANZ SUBALPINA ANTONVENETA Assicurazioni ARCA Assicurazioni ASSICURATRICE MILANESE ASSICURATRICE VAL PIAVE (Gruppo ITAS) ASSIMOCO AUGUSTA Assicurazioni AURORA --> vedi UGF div. Aurora AVIPOP Assicurazioni AVIVA Assicurazioni AXA Assicurazioni BCC Assicurazioni CAPITALIA Assicurazioni (Gruppo Fondiaria SAI) CARIGE Assicurazioni CATTOLICA Assicurazioni CHARTIS Insurance CHIARA Assicurazioni CREDEM Assicurazioni DIALOGO (Gruppo Fondiaria SAI) DIRECT LINE DONAU VIENNA Insurance group DUOMO UNI ONE Assicurazioni ERGO Assicurazioni EURIZON TUTELA EURO INSURANCES LIMITED Europaische Reiseversicherung Aktienges EUROPEAN Insurance Group Ltd FARO Assicurazioni FATA Assicurazioni DANNI FONDIARIA - SAI (div. Fondiaria) FONDIARIA - SAI (div. SAI) GENERAL REINSURANCE GENERALI GENERTEL GENIALLOYD GROUPAMA Assicurazioni (FAX ) GROUPAMA TRANSPORT S.A. HDI Assicurazioni HDI-GERLING Industrie Versicherung Ag. HELVETIA INA ASSITALIA

12 Vademecum: RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (12/04/2012) 11/12 Ragione sociale Tel N. verde Alternativo Uff. Sin. Esteri INCHIARO Assicurazioni INCONTRA Assicurazioni (gruppo Fondiaria SAI) Inter Partner Assistance S.A. (Gruppo AXA) International Insurance Co. Of Hannover ITALIANA Assicurazioni ITAS Assicurazioni S.P.A ITAS-IST.TRENT. ALTO ADIGE Assicurazioni ROMA Le Assicurazioni di LIGURIA LINEAR Assicurazioni Muenchener Ruckversicherungs-Gesellcheaft NATIONAL VULCAN --> vedi RSA NATIONALE SUISSE NAVALE --> vedi UGF NOVIT Assicurazioni NUOVA TIRRENIA --> vedi GROUPAMA PADANA Assicurazioni Probus Insurance Company Europe Ltd. QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED QUIXA (gruppo AXA) REALE MUTUA ROYAL INTERNATIONAL --> vedi RSA RSA Sun Insurance Office Ltd SARA Assicurazioni SIAT SWISS RE EUROPE S.A. SYSTEMA (gruppo Fondiaria SAI) THE SEA INSURANCE COMPANY --> vedi RSA TORO Assicurazioni TUA Assicurazioni UBI Assicurazioni UGF Assicurazioni UGF div. Aurora UNIPOL --> vedi UGF UNIQA Assicurazioni VITTORIA Assicurazioni Wiener Stadtische Versicherung Ag. Vienna ZURICH CONNECT (ex ZURITEL)

13 Vademecum: RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (12/04/2012) 12/12 Schede compagnie assicurative Al seguente link sono scaricabili le schede di varie compagnie assicuratrici operanti sul territorio nazionale; una raccolta di informazioni di contatto utili (si spera) per accertamenti diretti. URL: Qualora abbiate notizie e ragguagli validi all arricchimento delle informazioni contenute in questi documenti vi prego di condividerle (recapito in piè di pagina).

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