PROVINCIA DI CAGLIARI

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1 PROVINCIA DI CAGLIARI SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA ooooooo SCHEMA DI CONVENZIONE ooooooo PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL COMUNE DI BALLAO PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DEL MANUFATTO CONTENENTE AMIANTO NELL IMMOBILE SITO IN LOCALITA SA TELLA E FONNI, ADIBITO A STALLA SOCIALE COMUNALE ooooooo tra La Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata dal Direttore del Servizio Tutela dell'atmosfera e del Territorio presso la Direzione Generale dell Assessorato Regionale Difesa dell'ambiente, Dr in qualità di Responsabile della linea di attività, domiciliato per la carica presso il medesimo Assessorato Regionale Difesa dell'ambiente, in Cagliari Via Roma n. 80 (detta per brevità RAS ), tra la Provincia di Cagliari, nella persona dell ing. Michele Camoglio, in qualità di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, domiciliato per la carica in Cagliari Via Cadello 9/b codice fiscale , di seguito più brevemente denominata Provincia, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto della Provincia di Cagliari, e l EE.LL. Comune di Ballao, rappresentato dal Rag. Severino Cubeddu, in qualità di sindaco protempore, domiciliato per la carica presso il medesimo Ente, con sede in Ballao, Piazza Emilio Lussu, n.3 codice fiscale CBDSRN64C22A597S, di seguito più brevemente denominato Ente, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto dell Ente medesimo, Pag. 1

2 quali parti dell accordo, PREMESSO CHE Ai sensi degli Artt. 11 e 15 della L. 241/90 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; la Regione Autonoma della Sardegna: - con la L. R. n. 22/2005 Norme per l'approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", annualità 2010, ha previsto la possibilità di concedere dei contributi in favore delle Province per la bonifica dell amianto degli edifici pubblici; - a partire dal 2007 ha destinato in più fasi a favore delle Province risorse finalizzate alla bonifica dall amianto degli immobili di proprietà pubblica, da attribuire prioritariamente agli edifici scolastici e secondo le priorità individuate dalla stessa Provincia e dall Azienda ASL. - con Deliberazione della G.R. n. 48/26 del , n. 25/28 del 03/07/2007, 36/40 del 01/07/2008, n. 30/17 del 30/06/2009, Asse IV Obiettivo operativo linea di attività a), per la realizzazione degli interventi di bonifica dell amianto degli immobili di proprietà pubblica, da affidare alle Amministrazioni provinciali ha stanziato la somma totale di ,54, a favore della Provincia di Cagliari; Ai sensi delle Determinazioni n del 26/11/2006, n del 14/11/2007, n. 711 del 05/08/2008, n del 15/12/2009 del Direttore del Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio presso la Direzione Generale dell'assessorato della Difesa dell'ambiente della RAS, è stata impegnata a favore della Provincia di Cagliari la somma totale di ,54 che la Provincia, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 22/05, può utilizzare per Pag. 2

3 assegnare dei contributi ai comuni - nella forma di concessione al Comune di un contributo pari al 100 per cento della spesa ammessa - per interventi di bonifica dell amianto su edifici inseriti nella graduatoria della ASL. che la somma totale è stata iscritta nel capitolo del bilancio della Provincia, distribuita nelle annualità 2007, 2008, PREMESSO ALTRESI CHE: la finalità dei predetti trasferimenti è incentivare e finanziare gli enti locali e loro consorzi, rientranti nel territorio della Provincia che intendono intraprendere lavori di bonifica e smaltimento dell amianto, con l obiettivo di ridurne la presenza in manufatti, fabbricati ed edifici pubblici, ai fini della tutela della salute pubblica e per perseguire il risanamento e la salvaguardia dell ambiente; la Provincia, nella disponibilità delle risorse suddette, concede, ai sensi dell art. 7 della LR 22/2005, un contributo pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento per singolo intervento di bonifica, IVA inclusa, agli enti locali, e loro consorzi, del proprio territorio; la ASL di Cagliari, a seguito dell attività di censimento e valutazione del rischio, ha redatto in applicazione alla legge 257 del e del D.M. 101/2003, una graduatoria di priorità dei siti pubblici e aperti al pubblico presenti nel territorio provinciale, interessati dalla presenza di amianto. a tal fine il Settore Edilizia Scolastica della Provincia di Cagliari ha emanato un bando finalizzato alla corresponsione di finanziamenti per la bonifica dall amianto di infrastrutture di proprietà pubblica, rivolte a tutti gli EE.LL. e loro Consorzi; ricade nell ambito del finanziamento l intervento di bonifica dell immobile in località Sa Tella de Fonni, distinto in Catasto al Foglio 17 Mappale 197, adibito a stalla sociale comunali, sito in Comune di Ballao; con determinazione n. del del Dirigente del Settore Edilizia Pag. 3

4 Scolastica si procedeva all approvazione della bozza di convenzione ed all impegno della relativa spesa per il trasferimento, in forma di contributo all Ente della somma totale di ,00; con deliberazione della G.C. del l Ente procedeva all approvazione dello schema di convenzione per regolare i rapporti con la provincia e la R.A.S. relativi all intervento di bonifica dall amianto presso il suddetto sito. CONSIDERATO: il Programma Operativo Regionale Sardegna Competitività e occupazione FESR adottato dalla Commissione Europea in data 20 novembre 2007 con Decisione C(2007) 5728, con particolare riferimento all Asse IV; la D.G.R. n. 25/14 del 29/04/2008 Attuazione degli interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi per il P.O. FESR 2007/2013; che l intervento rientra tra gli interventi ammissibili del P.O. FESR 2007/2013; la D.G.R. n. 32/5 del , "Direttive regionali per la redazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dell'amianto"; la D.G.R. GR n.56/53 del , recante Programma di spesa fondi di cui al P.O. F.E.S.R Asse IV Obiettivo operativo Linea di attività a ; vista la nota dell Autorità di gestione del P.O. FESR dell le PARTI espressamente convengono quanto segue: Art. 1 - Premesse Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Art. 2 - Oggetto La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione, da parte dell Ente, dell intervento di Pag. 4

5 bonifica dell amianto relativo agli edifici di cui all elenco allegato. L Ente assumerà il ruolo di beneficiario dei fondi del POR FESR ai sensi dell art. 2 del Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 per tutte le operazioni a valere sul progetto. Pertanto, sarà pubblicato nell elenco dei beneficiari sul sito istituzionale della RAS (art. 7 par. 2 lett. D del Reg. 1828/06). Art. 3 - Modalità di esecuzione del progetto L Ente, quale ente beneficiario dovrà procedere all'esecuzione dell'intervento nel rispetto rigoroso di tutte le leggi nazionali e regionali che regolano la materia, nonché nel rispetto della vigente normativa comunitaria. In particolare: provvederà a curare la relativa progettazione mediante affidamento dell incarico, ove occorra, a tecnici incaricati con apposita convenzione ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.. Per la redazione e l approvazione del progetto, si richiamano le norme contenute nel D.Lgs , n. 152 e le norme generali della vigente legislazione in materia di progettazione di opere pubbliche, di cui al D.Lgs , n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, e il regolamento di cui al DPR n. 5 Ottobre 2010, Regolamento attuativo del Codice dei Contratti. E fatto obbligo al Comune di acquisire preventivamente i pareri obbligatori ed i nulla osta necessari previsti dalle norme vigenti. provvederà a curare l appalto e l esecuzione dell intervento. I tempi di realizzazione dell intervento, dovranno rispettare il cronoprogramma di dettaglio, che l Ente dovrà presentare entro giorni 20 dalla sottoscrizione della presente convenzione, sia alla Provincia che alla Regione. dovrà procedere nel rispetto delle leggi nazionali e regionali che regolano la materia, nonché nel rispetto della vigente normativa comunitaria, ove ricorrano i presupposti di legge. In particolare, l Ente deve sottoporre, comunicandolo alla Provincia, al controllo preventivo da parte della Regione di tutti gli atti concernenti gli appalti per l affidamento dell esecuzione dei Pag. 5

6 lavori e/o servizi (progettazione, ecc.) e forniture per poterne accertare la conformità alle disposizione comunitarie. Art. 4 - Importo oggetto di finanziamento L'importo complessivo del progetto, relativamente alla parte ammissibile al finanziamento con i fondi della RAS, è pari ad ,00. Il finanziamento concesso dovrà essere utilizzato per l intervento relativo all immobile sito in località Sa Tella e Fonni ed esclusivamente per gli interventi di rimozione e smaltimento dell amianto. L importo del finanziamento è comprensivo della somma a base d asta e delle somme a disposizione, ivi incluse le spese generali, da valutarsi attraverso apposita distinta. A tal proposito, le spese generali ammesse alla rendicontazione a valere sul finanziamento erogato, devono essere contenute entro il limite del 10% dell importo dei lavori; le somme eccedenti tale percentuale sono a carico dell Ente attuatore. Art. 5 - Durata del progetto e ammissibilità delle spese Il finanziamento è concesso sui costi sostenuti dall Ente per le sole attività di bonifica dall amianto, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie sull ammissibilità delle spese, sostenuta nell arco temporale del PO FESR ( ). Il contributo è finalizzato esclusivamente agli interventi di bonifica tramite rimozione e smaltimento dell amianto. Sono considerati spese ammissibili: a. Spese di progettazione, Predisposizione del Piano di Lavoro da presentare alla ASL (ex art. 256 D.Lgs 81/2008); b. Predisposizione di Cantiere di lavoro (ponteggio e sicurezza); c. Attività di bonifica dei manufatti contenenti amianto (quali ad esempio coperture in eternit, tettoie, lastre, pannelli per coibentazione, tubazioni, tegole, canne fumarie, serbatoi, ecc); Pag. 6

7 d. Trasporto presso impianti di recupero o discarica autorizzati; e. Smaltimento presso discarica autorizzata; f. Operazioni di recupero tramite processo di inertizzazione presso impianto autorizzato. Sono esclusi dal contributo gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e loro messa in opera comprese le spese di progettazione e di acquisto di materiali sostitutivi. Per lo stesso immobile non può essere presentata più di una richiesta di contributo. Non sono considerati ammissibili al finanziamento gli interventi realizzati prima della sottoscrizione della presente convenzione. Gli interventi ammissibili devono essere conformi alla normativa urbanistica, edilizia ed igienico sanitaria. Art. 6 - Modalità di erogazione Il suddetto contributo verrà assegnato al Comune di Ballao, Codice Fiscale , e accreditato sul c/c presso il: Banco di Sardegna Agenzia di Ballao codice IBAN: IT40W L'assegnazione del contributo da parte della Provincia avverrà successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione. L erogazione della spesa da parte della Provincia, sarà disposta secondo quanto contemplato dall'art. 6 comma 17 della L.R. n. 5 del e successive modificazioni ed integrazioni così come segue: a) 10 per cento dell'importo del finanziamento assegnato, contestualmente all'emissione da parte della provincia del provvedimento che autorizza l'erogazione del finanziamento; b) 75 per cento dell'importo del finanziamento, all'atto dell'affidamento dei lavori; c) la quota restante dell'importo, per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti. Pag. 7

8 La suddetta erogazione avverrà solo subordinatamente alla erogazione delle corrispondenti somme alla Provincia da parte della RAS, previa acquisizione da parte del Comune di nullaosta da parte dell Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente della RAS. L'importo delle spese sostenute è certificato da apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell Ente. Tale dichiarazione, corredata da una dettagliata relazione tecnica sull andamento e sull esecuzione dell intervento e da copia dei documenti giustificativi della spesa sostenuta, deve essere trasmessa alla Regione e alla Provincia, ai fini dell accreditamento delle ulteriori quote del finanziamento sopra evidenziate, secondo un modello che sarà fornito dalla Regione. Il collaudo degli interventi è disposto secondo i dettami della normativa vigente. Art. 7 - Vincolo di destinazione Il contributo come sopra erogato costituisce, per il tesoriere dell Ente, entrata a destinazione specifica ed è assoggettato alla disciplina ed ai vincoli di cui all art. 6 della L.R n. 5, ivi incluso l'obbligo di comunicare all Assessorato Regionale della Difesa dell'ambiente e per conoscenza alla Provincia, gli atti esecutivi con i quali l Ente assume ai termini di legge gli impegni di spesa. Art. 8 - Obblighi del Comune L Ente comune di Ballao, ai fini della concessione del finanziamento, assume su di sé la completa ed esclusiva responsabilità sulla corretta attuazione delle operazioni di bonifica dell amianto e da atto che il finanziamento sarà utilizzato esclusivamente per tali operazioni nel rispetto dei tempi stabiliti dalla R.A.S. negli atti citati in premessa e in ogni caso nell arco temporale del PO FESR (01/01/ /12/2015). In qualità di beneficiario l Ente è tenuto al rispetto dei seguenti adempimenti: a) alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), come previsto dall art. 5 della L. 241/1990, le cui funzioni e compiti sono definiti dalla L. 241/1990, dall art. 10 del Pag. 8

9 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall art. 8 della L.R. 5/2007. L Ente dovrà inviare i dati anagrafici completati dai riferimenti telefonici e dall indirizzo mail ; b) alla tenuta di una contabilità separata della operazioni cofinanziata o, nel caso in cui la contabilità relativa a tale operazione sia ricompresa nel sistema contabile in uso, la possibilità di distinguere tutti i dati e i documenti contabili delle operazioni cofinanziate; c) alla conservazione di tutta la documentazione originaria giustificativa delle spese sostenute (fatture quietanziate o mandati estinti, e ogni altro documento di valore probante equivalente), nel corso del periodo della programmazione e fino ai tre anni successivi alla chiusura del programma operativo ai sensi dell art. 89 del Reg. (CE) 1083/2006; d) alla richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP), secondo la procedura definita dal CIPE ( come previsto dall art. 11 della L. 3/2003 in tema di Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. Il Codice CUP dovrà, inoltre, essere inviato al Responsabile di Linea di Attività e per conoscenza alla Provincia. L Ente dovrà, inoltre, trasmettere alla Provincia e alla Regione i formali atti di nomina dei suddetti responsabili e a comunicare tempestivamente alla Regione e alla Provincia la eventuale variazione dei suddetti incarichi. e) all invio dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico con la periodicità bimestrale e sino al completamento dell intervento delegato, il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell opera in argomento, utilizzando come schema guida il modello che sarà inviato via posta elettronica. Il suddetto modello, debitamente compilato, dovrà essere trasmesso al Responsabile di Linea di Attività e per conoscenza alla Provincia, entro i 10 giorni successivi ad ogni scadenza bimestrale, dovrà essere inviato, oltre che con posta ordinaria, corredato da contratti o convenzioni, certificati di consegna lavori, Pag. 9

10 collaudo finale e documentazione della spesa (mandati di pagamento, bonifici, etc.), anche al seguente indirizzo di posta elettronica: amb.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it. Con la stessa frequenza dovrà essere trasmessa l attestazione e la scheda di monitoraggio procedurale, che parimenti saranno trasmesse via posta elettronica. f) conservare gli atti di tutta la documentazione originaria giustificativa delle spese sostenute (fatture quietanzate o mandati estinti, e ogni altro documento di valore probante equivalente) nel corso del periodo della programmazione e fino ai tre anni successivi alla chiusura del programma (art. 90, Reg. CE 1083/2006); oltre tale termine, qualsiasi iniziativa riguardante la documentazione dovrà essere previamente comunicata e autorizzata dal Responsabile di Linea di Attività. g) osservare le norme tecniche contenute nel progetto e le disposizioni che potranno essere impartite dall'assessorato della Difesa dell'ambiente e della Provincia nell'esercizio dell'alta sorveglianza e dei controlli tecnico-amministrativo di rispettiva competenza, nonché le disposizioni derivanti dalle norme comunitarie per l'attuazione del PO del FESR; h) acquisire, ove d'obbligo, dalle Amministrazioni interessate, prima dell'appalto i nullaosta, autorizzazioni, concessioni e permessi necessari per eseguire i lavori; i) supportare e agevolare le attività di controllo di tutti gli organismi nazionali e comunitari a tali compiti preposti; j) accompagnare i documenti di certificazione di spesa, con una attestazione (conformemente al Disciplinare per i Beneficiari in allegato alla presente) dalla quale risulti che le spese dichiarate sono state effettivamente sostenute durante il periodo di ammissibilità della spesa, che sono state rispettate tutte le disposizioni del Reg (CE) 1083/2006, che sono state sostenute per operazioni selezionate per il finanziamento, Pag. 10

11 nell ambito dello specifico intervento, conformemente ai relativi criteri e procedure di selezione e sottoposte, a disposizioni comunitarie, per tutto il periodo di eleggibilità della spesa. k) vidimare i documenti di spesa attraverso l utilizzo di un timbro riportante la dicitura Spesa rendicontata sul PO FESR Sardegna Importo in Euro - Linea di Attività a. l) all invio dei dati e delle informazioni necessarie al Valutatore indipendente per la valutazione intermedia; (meglio chiedere gli indicatori fisici) m) predisporre il rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute in attuazione del progetto, secondo i criteri ed i prospetti di cui all articolo 19. Tale rendiconto finale deve essere inviato alla RAS entro 60 giorni dalla data di chiusura dell operazione; n) non alienare le attrezzature e le strumentazioni acquistate con il finanziamento, per tre anni dalla data di chiusura del progetto Per l assolvimento degli obblighi suddetti, l elenco della documentazione, da conservare agli atti dello stesso e da trasmettere, con contestuale comunicazione alla Provincia, in copia autenticata all'assessorato della Difesa dell'ambiente è riportato nel Disciplinare recante gli adempimenti per i beneficiari di operazioni finanziate e/o rendicontate nell ambito del PO FESR 2007/13 e della Programmazione Unitaria. La regolare realizzazione dell'intervento dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sottoscritta dal soggetto che dispone di tale potere all'interno del Comune e dovrà essere trasmessa all'assessorato Regionale della Difesa dell'ambiente e alla Provincia. Fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, l Ente, è obbligato a fornire alla RAS e alla Provincia tutte le informazioni aggiuntive inerenti il progetto, da questa ritenute necessarie e in particolare ogni informazione relativa a: modifiche del proprio assetto che si dovessero verificare successivamente alla stipula Pag. 11

12 della presente Convenzione e in grado di incidere sul compito adempimento della stessa, da effettuarsi entro 30 giorni dalla modifica apportata; errori od omissioni, che possano dar luogo a riduzione o revoca del finanziamento nonché le informazioni e dei dati necessari alla predisposizione della Relazione annuale e di quella finale; eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate di cui sono responsabili; Tali informazioni dovranno essere inviate alla RAS entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta o dalla data dell evento. Art. 9 - Iscrizione in bilancio delle risorse e contabilità L Ente, successivamente all emissione del provvedimento di finanziamento, deve provvedere a: a. iscrivere in bilancio la risorsa concessa dalla Provincia con destinazione vincolata ed eventualmente quella propria mediante apposito capitolo, come previsto dall art. 1, c. 37 della L.R. 1/2009 (finanziaria 2009); b. tenere una contabilità separata dell operazione finanziata o, nel caso in cui la contabilità relativa a tale operazione sia ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell operazione finanziata in maniera chiara e in qualsiasi momento (art. 60, Reg. CE 1083/2006); c. effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell addebito sul c/c di Tesoreria dell Ente. Art Rendicontazione e sorveglianza Ai fini della rendicontazione e sorveglianza, l Ente è tenuto a: a. Conservare gli atti di tutta la documentazione originaria giustificativa delle spese certificate Fascicolo di progetto - (fatture quietanzate o mandati estinti, e ogni altro documento di valore probante equivalente, annullate attraverso l apposizione nella Pag. 12

13 documentazione in originale della dicitura Operazione finanziata dal POR FESR Sardegna ) nel corso del periodo della programmazione e, (art. 90, Reg. CE 1083/2006), fino ai tre anni successivi alla chiusura del programma ( ); oltre tale termine, qualsiasi iniziativa riguardante la documentazione dovrà essere previamente comunicata e autorizzata dal Responsabile di Linea di Attività. b. Trasmettere alla RAS: i. i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell operazione (art. 6, c. 22 della L.R. 5/2007), per il tramite del Sistema informativo regionale ovvero, nelle more dell entrata a regime di quest ultimo, utilizzando il modello allegato Scheda monitoraggio; in particolare, ai fini del monitoraggio finanziario, rileveranno gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai beneficiari e i dati della spesa sostenuta, secondo lo stato di avanzamento della procedura di liquidazione (mandati di pagamento emessi e, appena disponibili, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente - art. 78, Reg. CE 1083/2006); ii. la dichiarazione di spesa, secondo il modello allegato, contenente unicamente i pagamenti effettuati dal beneficiario, giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente; iii. l attestazione di responsabilità di cui al modello allegato, compilata in tutte le sue parti secondo lo stato di attuazione dell operazione, sulla cui base la RAS procederà ad effettuare le attività di controllo amministrativo-contabile e in loco di sua competenza; iv. i dati e le informazioni eventualmente necessari per la predisposizione del Rapporto Annuale di Esecuzione e del Rapporto Finale di Esecuzione del PO FESR ; La documentazione di cui ai punti i., ii., iii., deve essere aggiornata ad ogni bimestre e deve Pag. 13

14 essere trasmessa, entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre. I dati e le informazioni relativi al punto iv. devono essere trasmessi su richiesta della RAS. Qualora nel bimestre non vi sia alcuna forma di avanzamento finanziario e procedurale sarà sufficiente, in sostituzione della documentazione di cui ai punti i., ii. e iii., l invio di una comunicazione, a firma del RUP, che attesti il mancato avanzamento finanziario e procedurale. La certificazione rilasciata dalla RAS per l erogazione delle quote di finanziamento dell operazione successive alla prima, sarà condizionata alla verifica della dichiarazione di spesa e alla completezza dei dati e della documentazione sopra elencati. Art Informazione e pubblicità L Ente è tenuto a rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli articoli dall 1 al.10 dell Allegato I del Reg. CE 1828/2006 e s.m.i. e operare in conformità alle Linee Guida per le azioni di informazione e pubblicità del PO FESR Art.12 - Controlli La regolare esecuzione del progetto sarà sottoposta alla valutazione, al monitoraggio e controllo della RAS ai sensi della normativa comunitaria. La RAS effettuerà, in qualsiasi momento, anche a mezzo di società da questa appositamente incaricata, accertamenti e controlli sullo stato di avanzamento del progetto, sull impiego delle somme erogate dalla RAS e sull utilizzazione delle apparecchiature e dei materiali acquisiti. A tal fine, l Ente ha l obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti Servizi regionali, il personale autorizzato dall Autorità di Gestione, dall Autorità di Certificazione degli Organismi intermedi, dall Autorità di Audit e i funzionari autorizzati dalla Comunità Europea prima, durante e dopo la realizzazione dell intervento, in particolare consentendo che, in caso di ispezione, vengano forniti estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese. Pag. 14

15 Art.13 - Clausola risolutiva espressa Fatta sempre salva l'azione generale di risoluzione per inadempimento ex art.1453 C.C.: la RAS, d intesa con la Provincia, avrà la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa qui all uopo convenuta determinando la risoluzione di diritto della presente Convenzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di inadempimento delle obbligazioni di cui agli Artt. 8, 9, 10, e 16 e di quelle qui di seguito elencate: a. la mancata consegna o la consegna della documentazione di cui all Art.8 lettere b e c oltre il termine essenziale di 180 giorni; b. la mancata consegna o la consegna della documentazione di cui all Art.8 lettere d ed e oltre il termine essenziale di 120 giorni; c. la mancata registrazione nella contabilità ufficiale obbligatoria, tenuta in base alle vigenti norme in materia, degli acconti di contributo ricevuti, accertata in sede di verifica finale del progetto; d. la richiesta e/o l'ottenimento di ulteriori contributi regionali, nazionali, comunitari per il finanziamento delle stesse attività contenute nel progetto; e. l'utilizzo delle somme ricevute a titolo di finanziamento per fini estranei al progetto; f. false dichiarazioni. In caso di risoluzione di diritto l Ente si obbliga a restituire alla RAS quanto ricevuto a titolo di finanziamento entro 5 giorni dalla comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, ad opera della RAS. È fatto sempre salvo il diritto al risarcimento dei danni. La Convenzione sarà altresì risolta di diritto qualora l Ente si trovi nell impossibilità, dovuta a cause non dipendenti dalla sua volontà e ad essa non imputabili, di attendere Pag. 15

16 all espletamento del progetto oggetto della presente Convenzione. In tal caso la RAS si riserva la facoltà di corrispondere o meno il finanziamento nella misura delle spese impegnate e correttamente sostenute alla data di risoluzione, sempre e comunque sulla base di una verifica che attesti la consistenza delle attività svolte e sulla base dei costi effettivamente sostenuti e correttamente rendicontati. Art.14 - Inadempimenti e penali La RAS, d intesa con la Provincia, nel caso in cui l Ente provveda: alla consegna della documentazione di cui all Art.8 lettere b e c oltre il termine previsto ma non oltre il termine essenziale di 180 giorni; alla consegna della documentazione di cui all Art.8 lettere d e e oltre il termine di 60 giorni dalla data di chiusura del progetto ma non oltre il termine essenziale di 120 giorni. Ha la facoltà di ridurre a titolo di penale l'importo del finanziamento nella misura pari all'1 per mille per ciascuna settimana con un massimo di 24 settimane, trascorse le quali la presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta di diritto ai sensi del precedente articolo. Art.15 - Recesso unilaterale La RAS, d intesa con la Provincia, avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione con effetto immediato mediante comunicazione con lettera raccomandata A/R e senza che l Ente possa avere alcunché a pretendere qualora intervengano fatti o provvedimenti che mutino la situazione in essere all'atto della stipula della presente Convenzione, o si manifestino nuovi elementi che rendano impossibile la sua conduzione a termine. In caso di recesso, la RAS si riserva la facoltà di riconoscere le spese impegnate e sostenute dal Comune alla data di comunicazione del recesso comunque e sempre previa verifica con esito positivo della consistenza delle attività svolte sulla base dei costi correttamente rendicontati. Art Legge applicabile e Foro competente Pag. 16

17 La presente Convenzione diventa immediatamente impegnativa per le parti ed è disciplinata dalla legge italiana e individua in quello di Cagliari l unico foro competente per risolvere ogni controversia o contestazione derivante o inerente il presente atto. Ai sensi dell art.5 del D.P.R. 131/1986 sono a carico del Comune tutte le spese di bollo, di registrazione e contrattuali relative alla stipula del presente atto. Art.17 - Arbitrato Ogni controversia insorgente tra le PARTI in relazione all interpretazione, validità, esecuzione e/o risoluzione o violazione della presente Convenzione e non risolta in via stragiudiziale sarà demandata ad un collegio arbitrale composto da tre (3) arbitri. La RAS, d intesa con la Provincia, e l Ente designeranno un arbitro ciascuno; il terzo arbitro, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai 2 (due) arbitri designati dalle PARTI. Qualora una delle PARTI non designi il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di arbitrato, ovvero qualora i due arbitri nominati dalle PARTI non si accordino sulla designazione del terzo arbitro entro 20 (venti) giorni dalla nomina del secondo di essi, l'arbitro della convenuta e/o il terzo arbitro, secondo il caso, saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Cagliari. L'arbitrato si svolgerà a Cagliari, e sarà rituale e di diritto. Il collegio arbitrale dovrà emettere il lodo entro 90 (novanta) giorni dall'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro per ultimo nominato. Nel caso in cui la controversia implichi valutazioni di natura tecnica, il collegio arbitrale avrà facoltà di nominare consulenti tecnici. Il collegio arbitrale stabilirà nel lodo le modalità di ripartizione tra le PARTI delle spese e degli onorari derivanti dall arbitrato. Art Revoca del finanziamento Pag. 17

18 Alla Regione Sardegna, d intesa con la Provincia, è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze nell osservanza delle condizioni individuate dal presente disciplinare, della normativa nazionale e/o comunitaria, delle disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione. Lo stesso potere di revoca la Regione, d intesa con la Provincia, lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'operazione. Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione Sardegna le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo soggetto Beneficiario tutti gli oneri relativi all'operazione. E facoltà della Regione, d intesa con la Provincia, inoltre, quella di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso. In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del Beneficiario. Art Allegati I seguenti Allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione: Disciplinare recante adempimenti per i Beneficiari di operazioni finanziate e/o rendicontate nell ambito del PO FESR 2007/2013 e della programmazione unitaria Scheda di monitoraggio Dichiarazione di spesa Attestazione di responsabilità Addi, Pag. 18

19 Per la Provincia di Cagliari Ing. Michele Camoglio Per l Ente Comune di Ballao Rag. Severino Cubeddu Per l Assessorato Regionale della Difesa dell Ambiente Pag. 19

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