REGOLAMENTO ISTITUZIONE ED UTILIZZO DEL MARCHIO DI FORNITORE DI QUALITA AMBIENTALE DEL PARCO REGIONALE ALTO APPENNINO MODENESE (PARCO DEL FRIGNANO).

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1 REGOLAMENTO ISTITUZIONE ED UTILIZZO DEL MARCHIO DI FORNITORE DI QUALITA AMBIENTALE DEL PARCO REGIONALE ALTO APPENNINO MODENESE (PARCO DEL FRIGNANO). Articolo 1 (Denominazione ed emblema) 1. Il Consorzio di Gestione del Parco Regionale Alto Appennino Modenese (nel seguito Parco) è titolare del Marchio, costituito dall emblema a cui si affianca la denominazione Fornitore di qualità ambientale del Parco del Frignano. 2. Il Marchio è registrato presso la Camera di Commercio di Modena. 3. Per le finalità di cui all art. 3, il Parco concede l uso del Marchio ai soggetti indicati all art. 4 e ne verifica il corretto utilizzo secondo quanto stabilito nel presente Regolamento. Articolo 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: Parco: Consorzio del Parco Regionale Alto Appennino Modenese, comunemente denominato "Parco del Frignano". Organizzazione: società, azienda, impresa (anche individuale), associazione, ente, istituzione, pubblica o privata, che abbia una propria organizzazione funzionale e amministrativa e che gestisce una attività o eroga un servizio, anche attraverso una unità locale o una struttura. Politica Ambientale: dichiarazione dell Ente-Parco riguardante principi e obiettivi in relazione alle proprie prestazioni ambientali. Essa fornisce uno schema di riferimento per l'attività, e per la definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo ambientale. Marchio: è il segno distintivo costituito dall'emblema dell'ente-parco e dalla denominazione "Fornitore di qualità ambientale del Parco del Frignano", identificato come nella domanda di registrazione e nella allegata dichiarazione di protezione. Concessionario: l organizzazione che abbia ottenuto la qualifica di Fornitore di qualità ambientale del Parco e la concessione d uso del Marchio secondo quanto previsto nel presente Regolamento. Disciplinari (Allegato 1): documenti in cui sono indicati i requisiti che i Concessionari del Marchio devono soddisfare relativamente ai loro processi di produzione di beni e/o fornitura di servizi. I Disciplinari riguardano, per ogni settore, sia la gestione dell'organizzazione nel suo complesso, sia i singoli processi produttivi e sono approvati, insieme al presente Regolamento dal Consiglio dell Ente-Parco.Vengono aggiornati ogni 3 anni al fine di includere progressivamente nuovi criteri per garantire il miglioramento continuo delle prestazioni I Disciplinari sono conservati presso le sedi dell'ente-parco e sono resi disponibili a tutti coloro che abbiano interesse. 1

2 Convenzione (Allegato 2): il contratto tra Ente-Parco e Concessionario stipulato al termine della procedura di concessione del Marchio. In essa sono riportati gli obblighi e i diritti delle parti nell'ambito del rapporto relativo al Marchio. Inoltre può includere gli impegni del Concessionario per realizzare azioni, nell ambito dei Disciplinari, per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale. Territorio: il territorio dei Comuni che includono l area del Consorzio del Parco Regionale Alto Appennino Modenese: Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Sestola. Articolo 3 (Finalità) 1. L iniziativa di concessione del Marchio, nell ambito del programma di miglioramento del sistema di gestione ambientale adottato dall Ente Parco, è finalizzata a: migliorare la prestazione ambientale del territorio; dare un riconoscimento a quelle organizzazioni (produttori e/o prestatori di servizi) che si impegnano a ridurre gli impatti ambientali delle proprie attività; distinguere e rendere visibile presso i consumatori e i fruitori il contributo reso dai soggetti Concessionari nel miglioramento ambientale; promuovere lo sviluppo sostenibile di alcuni settori attraverso l adozione di tecniche di produzione rispettose dell ambiente; diffondere e valorizzare l immagine del territorio del Parco presso i consumatori e i cittadini. Articolo 4 (Destinatari del Marchio) 1. L Ente-Parco concede l uso del Marchio alle Organizzazioni le cui attività o unità locali o strutture rispondono alle finalità enunciate nell art. 3 e che sono conformi alle leggi nazionali, comunitarie e regionali in materia di sanità, sicurezza e ambiente nonché alle leggi specifiche del settore di attività. 2. L uso del Marchio è concesso a quelle Organizzazioni con attività svolta in forma prevalente nel Territorio del Parco del Frignano. In presenza di una Organizzazione a cui appartengono più unità locali o strutture, essa non potrà ottenere il Marchio come Organizzazione, ma soltanto come singola unità locale o struttura con la denominazione specifica della stessa. 3. Il Marchio non viene attribuito in considerazione di qualità specifiche del prodotto o servizio finale, bensì in considerazione dell impegno dell Organizzazione al miglioramento dei propri impatti ambientali, in conformità con la Politica Ambientale dell'ente-parco. In tal modo l Ente- Parco qualifica un Organizzazione, abilitandola ad associare il proprio nome, e quello dell attività o struttura di riferimento, al Marchio. 4. L uso del Marchio è concesso per un periodo di tre anni. 2

3 5. Le Organizzazioni che ne facciano richiesta acquistano il diritto all uso del Marchio solo al termine della procedura di concessione di cui agli artt. 6 e Possono beneficiare dell uso del Marchio tutte le Organizzazioni operanti nei settori indicati di seguito: Attività agricole; Attività di trasformazione dei prodotti agro alimentari di provenienza locale Attività di ristorazione e similari Attività recettiva alberghiera ed extra alberghiera Servizi di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatori di montagna e guida alpina. 7. L Ente-Parco può estendere la concessione d uso del Marchio anche alle organizzazioni operanti in altri settori che via via ritenga opportuno considerare, tenuto conto degli impatti ambientali delle loro attività. 8. Possono beneficiare dell uso del marchio tutte le Organizzazioni che siano già in possesso di certificazione ISO 14001, EMAS, ECOLABEL o simili fatta salva la presenza dei requisiti richiesti nell art. 4. Articolo 5 (I requisiti di assegnazione del Marchio) Le organizzazioni che rientrano nei settori di attività di cui all articolo 4 punto 2 e che intendono ricevere il Marchio Fornitore di qualità ambientale e mantenerlo nel tempo, devono dimostrare: il rispetto dei criteri obbligatori, differenti per ciascun settore di attività come previsto dai Disciplinari, al momento della richiesta di assegnazione e per i 3 anni successivi; il rispetto dei criteri differiti, atti a dimostrare l impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, almeno al termine di ciascun triennio di vigenza dei Disciplinari. Articolo 6 (Domanda di concessione d uso del Marchio) 1. Le Organizzazioni interessate alla concessione d uso del Marchio devono presentare una domanda in cui siano riportati: generalità del richiedente (nome e cognome o ragione sociale o denominazione; indirizzo della sede legale dell organizzazione e dell amministratore responsabile; estremi di iscrizione negli albi e registri di competenza delle CCIAA); autocertificazione che il soggetto non ha contestazioni in corso innanzi alle autorità giudiziarie per infrazioni o reati commessi nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto, della salute pubblica e delle leggi specifiche del settore di attività; indicazione delle attività e/o delle strutture ai quali si intende associare il Marchio; autocertificazione ove il soggetto dichiara di essere conforme ai requisiti definiti nel Disciplinare di cui all articolo 4; dichiarazione in cui l Organizzazione richiedente si impegna ad 3

4 accettare l effettuazione di tutte le verifiche ispettive che l Ente-Parco riterrà opportune, secondo quanto previsto all art La domanda è da compilare in carta semplice allegando una marca da bollo e va inviata, insieme ai documenti soprarichiesti al seguente indirizzo: Ente di Gestione Parco Regionale Alto Appennino Modenese Via Tamburù, Pievepelago (Modena). Articolo 7 (Commissione Tecnica e Istruttoria per la concessione) 1. Presso l'ente-parco è istituito una Commissione Tecnica per il Marchio (nel seguito denominata Commissione Tecnica ), composta dal Direttore del Parco, dal Responsabile del Servizio Tecnico Ambientale e Vigilanza e dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale del Parco. 2. L istruttoria di concessione d uso del Marchio prevede le seguenti attività svolte sotto la responsabilità ed il coordinamento della Commissione Tecnica: ricevimento delle domande di concessione in uso del Marchio; predisposizione dell'istruttoria e valutazione della documentazione fornita dall'organizzazione richiedente, nonché invio di eventuale richiesta di integrazione di essa; formalizzazione, in caso di esito favorevole dell istruttoria, del rilascio della concessione d uso del Marchio, con determinazione dirigenziale del Direttore dell Ente-Parco; sottoscrizione con il Concessionario della Convenzione tra Ente Parco e lo stesso; pianificazione e attuazione delle verifiche ispettive; verifica dell'esistenza e dell'entità di irregolarità nell'uso del Marchio, e comunicazione al Direttore del Parco per le eventuali azioni correttive. 4. A conclusione della fase istruttoria, l Ente Parco procede ad inoltrare la risposta entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta e in caso di esito positivo,procede con l invio dell Attestato e con la concessione del Marchio. 4. In caso di intervenute modifiche nell attività o nella struttura dell Organizzazione che comportino sostanziale discostamento rispetto a quanto descritto nell autodichiarazione iniziale, il Concessionario è tenuto all aggiornamento della documentazione inviandone copia all Ente Parco, per il riesame da parte della Commissione Tecnica. Articolo 8 (Emissione dell attestato) 1. L Attestato viene numerato con numerazione progressiva e riporta la data di scadenza (3 anni); tuttavia la sua validità è subordinata al superamento delle verifiche periodiche, come specificato all articolo I soggetti Concessionari del Marchio sono iscritti presso l Albo dei Fornitori 4

5 di Qualità Ambientale del Parco del Frignano e partecipano ai programmi di promozione del Marchio attuati dall'ente-parco. 3.Emesso l attestato, l Ente Parco aggiorna il proprio registro delle strutture/attività attestate con le seguenti informazioni: Ragione sociale ed indirizzo; Nome della Struttura Settore e Tipologia di attività; Data della conclusione dell istruttoria Data dell ultima verifica ispettiva; Nome del verificatore. 4. Il registro è disponibile al pubblico. In ottemperanza alla legge 196/03 sulla tutela della privacy, la richiesta di assegnazione del Marchio costituisce per il Parco l autorizzazione per la pubblicazione, nel registro, dei dati relativi alla struttura. Articolo 9 (Verifiche ispettive) 1. La Commissione Tecnica può disporre verifiche ispettive al fine di: accertare che il Concessionario sia conforme a quanto dichiarato nella domanda di concessione d'uso del Marchio; accertare che il Concessionario operi conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente; accertare che il Concessionario utilizzi il Marchio conformemente a quanto previsto nel presente Regolamento. 2. Le verifiche devono avvenire durante il periodo di apertura dell esercizio. La data della verifica viene concordata con il Concessionario almeno una settimana prima. La prima verifica avviene almeno entro un anno dalla prima concessione; ulteriori verifiche potranno essere effettuate con una frequenza annuale. Al termine di ciascun triennio di vigenza dei Disciplinari, dovrà essere verificato il rispetto dei criteri differiti, atti a dimostrare l impegno al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali del Concessionario. 3. Per l effettuazione delle verifiche ispettive la Commissione Tecnica può avvalersi del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale ed eventualmente di personale esterno appositamente incaricato dall Ente-Parco. 4. La verifica ha lo scopo di accertare che i criteri stabiliti nel Disciplinare siano messi in pratica in maniera corretta ed efficace. Il verificatore procede alla valutazione dell effettiva applicazione e conformità rispetto ai requisiti del presente Regolamento, attraverso la raccolta di evidenze oggettive, l esame dei documenti, l osservazione diretta dell attività, l effettuazione di colloqui coi responsabili e col personale operativo della struttura. Il Concessionario è tenuto a fornire al verificatore la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte; in particolare egli deve permettere al verificatore di accedere alle aree in cui si svolgono le attività e di intervistare le persone coinvolte, oltre che a rendere disponibile al verificatore la documentazione e le informazioni che dimostrino l applicazione dei requisiti previsti per la propria attività. 5

6 5. Nel caso alcuni di questi criteri non dovessero essere rispettati al momento della verifica, il Concessionario può impegnarsi attraverso autocertificazione da concordare con il verificatore e con il Comitato Tecnico del Parco per il rispetto di tali criteri, entro 2 mesi dalla verifica. Articolo 10 (Sospensione e ritiro del Marchio) 1. L Ente Parco può decidere di sospendere l assegnazione del Marchio per le seguenti motivazioni: Mancato rispetto dei criteri obbligatori immediati e, alla fine del triennio di validità del Disciplinare, il mancato rispetto dei criteri differiti. Mancato rispetto delle regole per l uso del Marchio (articolo 13) 2. La comunicazione della sospensione del Marchio avverrà per iscritto da parte di uno dei componenti del Comitato Tecnico del Parco; in tale comunicazione saranno indicate le scadenze entro le quali dovranno essere adottate le misure necessarie per il rispetto dei requisiti del Marchio. Alla decorrenza di tali scadenze, avverrà una visita di sorveglianza. In caso di esito positivo, l azienda potrà continuare a fregiarsi dell uso del Marchio, in caso contrario l Attestato di assegnazione del Marchio sarà definitivamente ritirato, con successiva comunicazione tramite lettera raccomandata. La mancata eliminazione dal materiale pubblicitario o altro del Marchio del Parco comporta per l Ente Parco stesso la possibilità di intervenire per vie legali per il rispetto del protocollo. 3. Se il Concessionario non vorrà più utilizzare il Marchio, dovrà comunicarlo tramite lettera raccomandata, specificando le motivazioni di tale scelta. Dopo tale richiesta di annullamento il richiedente non potrà più utilizzare il Marchio. Articolo 11 (Danno di immagine) L Ente Parco può revocare unilateralmente la concessione del Marchio qualora nei confronti del concessionario fosse aperto un procedimento penale per reati di qualsiasi tipo e natura connessi all attività certificata. Qualora ciò determini un danno di immagine per il Parco, questi potrà ricorrere in sede legale per ottenere risarcimenti economici o di altra natura al Concessionario. Articolo 12 (Approvazione ed aggiornamento dei criteri e del regolamento) I criteri di miglioramento ambientale, immediati e differiti, sono definiti attraverso forme di discussione aperta con le organizzazioni interessate e sono approvati dal Comitato esecutivo del Parco. L Ente Parco ha la facoltà di aggiornare i criteri ogni 3 anni ovvero ogni qualvolta se ne presenti la necessità per la richiesta di settori produttivi non considerati dai criteri in vigore. 6

7 Il Regolamento è approvato dal Consiglio del parco. Nel caso in cui vengano apportate modifiche sostanziali il Parco provvederà a informare le Organizzazioni interessate e specificare la data effettiva di entrata in vigore del nuovo regolamento. Le Organizzazioni che hanno già ottenuto il Marchio di qualità ambientale, dovranno adeguarsi ai nuovi criteri entro la successiva visita di mantenimento che non avverrà prima di sei mesi dall entrata in vigore del nuovo regolamento. Articolo 13 (Modalità d uso del Marchio) 1. Il Concessionario è responsabile dell'uso che fa del Marchio e risponde dei danni che possono derivare dall'uso non conforme alle prescrizioni del presente Regolamento. 2. Il Marchio può essere associato, nei limiti ed alle condizioni di cui al presente Regolamento, a tutte le attività e strutture riconducibili ai settori identificati all articolo Il Marchio di qualità ambientale concesso dal Parco del Frignano potrà essere utilizzato per la comunicazione aziendale in riferimento alle seguenti iniziative: pagine internet brochure di presentazione dell azienda carta intestata comunicazioni interne per il cliente vetrofanie, automezzi, abbigliamento addetti, etc. 4. È vietata l associazione del Marchio all etichettatura di beni o servizi prodotti o erogati dall Organizzazione concessionaria. 5. Il Marchio non può costituire Marchio principale e deve, perciò, essere associato al Marchio d'impresa ovvero alla ditta ovvero alla denominazione o ragione sociale. Il Marchio non può costituire in nessun caso Marchio principale, ma deve essere sempre associato al nome dell Organizzazione e della attività, unità locale o struttura cui si riferisce. 6. La dimensione nella riproduzione grafica del Marchio non deve essere maggiore di quella del Marchio d'impresa ovvero della ditta o ragione sociale. Articolo 14 (Rinnovo) 1. Il rinnovo della concessione d uso del Marchio avviene tacitamente. 2. Ogni tre anni il Concessionario deve dimostrare, oltre al mantenimento dei requisiti obbligatori, il raggiungimento dei requisiti differiti indicati nella ultima revisione dei Disciplinari e nel presente Regolamento. 3. Nel caso di cessione di impresa o ramo d'azienda da parte del Concessionario, il subentrante perde il diritto all'uso del Marchio, a meno che questi non riavvii la procedura di concessione. 7

8 Articolo 15 (Controversie) 1. Gli abusi del Marchio da parte di terzi sono perseguiti a norma delle leggi vigenti in materia. 2. In caso di controversie, se non risolvibili diversamente, è competente il Foro di Modena. Articolo 16 (Norme transitorie) 1. Dalla data di approvazione del presente Regolamento decadono le concessioni in uso del marchio del Parco già concesse ai sensi del precedente regolamento. 2. I concessionari saranno informati di tale disposizione e saranno tenuti a togliere, entro sei mesi dalla comunicazione, il marchio dai loro prodotti, sedi, automezzi, materiale pubblicitario ed informativo su carta, insegne, internet. 3. I concessionari decaduti hanno facoltà di fare richiesta di uso del marchio secondo le modalità e le procedure definite nel presente Regolamento. Allegato 1: Disciplinare con i criteri per l assegnazione del Marchio del Parco Allegato 2: Richiesta di assegnazione marchio Allegato 3: Autodichiarazione di conformità 8

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