IV/185. LA BELLEZZA DEL CREATO Settembre: IV^ Giornata della Chiesa italiana per la salvaguardia del creato

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IV/185. LA BELLEZZA DEL CREATO Settembre: IV^ Giornata della Chiesa italiana per la salvaguardia del creato"

Transcript

1 INSERTO_ago-sett 2009:gabbia inserto :28 Pagina 185 LA BELLEZZA DEL CREATO Settembre: IV^ Giornata della Chiesa italiana per la salvaguardia del creato IV/185 Le Chiese (la nostra Chiesa Cattolica, la Chiesa Protestante e la Chiesa ortodossa), le varie confessioni religiose (dal Buddismo all Islam), la cultura mondiale nell era della globalizzazione nelle sue forme e figure più rappresentative (da Bahumann a Beck, da La Touche a Stiglitz e a Vandana Shiva), le Istituzioni mondiali (dall ONU al FMI, dalla UE al G8) i Centri di eccellenza per la ricerca universitaria e non, concordano tutti su un medesimo assunto: l attuale grado di devastazione della terra è una conseguenza di gravi e decisivi errori e limiti nell impostazione filosofica, etica, spirituale e religiosa dell umanità, ed in particolare del progetto dell Occidente, che è quello che è diventato egemonico a livello mondiale. Quali allora i limiti di cui si è sopra parlato? 1) Sul piano teologico, la non giusta valorizzazione della fisionomia autentica e del ruolo della creazione/natura/ambiente, ridotti a semplice oggetto della manipolazione dell uomo, a strumento del suo insignorirsi, a momento della sua autoaffermazione in quanto padrone e possessore del mondo (Cartesio). 2) Il ridimensionamento della dimensione trinitaria della vita divina, che avrebbe permesso di inserire la natura/creazione nell abbraccio comunicativo delle Tre Persone della Trinità, innalzando essa alla dignità di figliolanza creaturale. 3) La solennizzazione dell uomo posto come vicario di Dio che attraverso la protesi della tecnica si faceva interprete, traduttore e garante del disegno di Dio sul mondo. 4) Il concetto di uomo che viene diviso fra dimensione spirituale e materiale, smarrendo il senso di una co-appartenenza solidale con la stoffa della terra e dell universo. La conseguenza di questi quattro errori è stato il prevalere del regno della quantità, di un mondo della tecnica senz anima, di un mondo senza bellezza. Non a caso i due progetti che si sono imposti dentro la modernità (cultura borghese tecnocratica e cultura marxista) hanno congelato la storia di questi quattrocento anni all interno di quel contesto e di quelle prospettive che oggi appaiono avere esaurito anche quegli elementi di spinta propulsiva che potevano essere presenti in passato. Hanno però preparato il terreno per una più ardua, complessa e fine impresa dell abitare in cui il primato torni agli autentici valori etici e spirituali in una prospettiva in cui teocentrismo, cosmocentrismo ed antropocentrismo trovino finalmente, nella giusta scansione gerarchica, il loro equilibrio e la loro armonia. A cura di don Francesco Poli Vice Cons. Naz.

2 INSERTO_ago-sett 2009:gabbia inserto :28 Pagina 186 IV/186 segue dal numero precedente articolo: Assegno per il nucleo familiare ai lavoratori domestici Equiparati Ai sensi dell art. 38, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Inabili Si intendono inabili i soggetti che si trovano a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Lo stato di inabilità può essere attestato mediante presentazione di idonea documentazione, vale a dire certificazioni rilasciate dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali o dalle Commissioni sanitarie delle USL attestante l inabilità (invalidità al 100%) del soggetto menomato, ovvero copia dei certificati di pensione per i titolari di pensione di inabilità a carico dell INPS o di rendita per inabilità permanente assoluta a carico dell INAIL. Nuclei numerosi Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell assegno, si considerano rilevanti al pari dei figli minori anche i figli studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti. Ai soli fini dell individuazione dei nuclei destinatari della norma è necessario tener conto di tutti i figli ed equiparati presenti nel nucleo familiare, di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato). Rileva infatti a tal fine il solo stato di figlio o equiparato. Pertanto, occorrerà valutare che nel nucleo siano presenti almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni. In presenza dei presupposti di cui sopra, rilevano al pari dei figli minori, e quindi entrano a far parte del nucleo familiare ai fini dell assegno, anche i figli ed equiparati tra i 18 ed i 21 anni, purché studenti o apprendisti. Ne consegue che i figli tra i 18 ed i 21 anni studenti o apprendisti sono equiparati ai figli minori anche ai fini dell applicazione delle tabelle relative e che gli eventuali redditi dagli stessi percepiti devono essere computati ai fini della determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare. Nell applicazione delle tabelle andranno comunque esclusi dal numero dei componenti e dalla determinazione del reddito familiare, oltre ai figli ed equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non aventi la qualità di studente o la qualifica di apprendista, anche i figli ed equiparati di età compresa tra i 21 e i 26 anni, anche se studenti o apprendisti, i quali rilevano solo ai fini dell individuazione del nucleo numeroso. Per studente deve intendersi il figlio o equiparato che frequenta una scuola (pubblica o legalmente riconosciuta) secondaria di primo o secondo grado, un corso di formazione professionale o di laurea. Con il venir meno del requisito relativo al numero dei figli (almeno 4) di età inferiore a 26 anni o con la perdita della qualifica di studente o di apprendista o con il compimento del ventunesimo anno di età tale equiparazione cessa e i figli ultradiciottenni sono esclusi dal nucleo familiare salvo che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Nipoti minori in linea retta viventi a carico dell ascendente Ai fini della sussistenza del requisito della vivenza a carico, per i nipoti di età inferiore a 18 anni, devono ricorrere le seguenti condizioni:

3 INSERTO_ago-sett 2009:gabbia inserto :28 Pagina 187 1) l ascendente deve provvedere abitualmente al mantenimento del minore. Tale mantenimento è presunto in caso di convivenza; in caso di non convivenza può essere provato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 2) deve essere accertata la non autosufficienza economica del nipote. La condizione della non autosufficienza economica può essere ritenuta sussistente al di sotto di un limite reddituale mensile pari al trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. Nel 2009 tale limite è pari a Euro 645,29. Nel reddito del beneficiario non devono essere computati redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte; 3) i genitori dei minori non devono svolgere alcuna attività lavorativa e non devono percepire alcun reddito, da intendersi quest ultimo quale percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita. Al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, il requisito dell assenza di reddito in capo ai genitori dei minori è soddisfatto anche ove i genitori stessi siano proprietari della casa di abitazione principale, poiché il reddito da essa derivante, ovvero la rendita catastale, costituisce un reddito virtuale e non effettivo. Analogamente, al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, non si considera reddito l eventuale indennità di accompagnamento percepita dai genitori dei minori, poiché quest ultima, essendo un erogazione finalizzata in via esclusiva al pagamento di un servizio di assistenza per il soggetto bisognoso, è direttamente destinata a tale impiego e non invece all incremento del patrimonio del genitore stesso. IV/187 Paesi convenzionati Possono essere inclusi tra i componenti del nucleo dei richiedenti lavoratori i familiari residenti nei seguenti Stati esteri convenzionati: Stati dell Unione Europea; Capo Verde; Stati della ex Jugoslavia; Liechtenstein; Principato di Monaco; Repubblica di San Marino; Svizzera; Tunisia (massimo 4 figli); Santa Sede. Reddito del nucleo Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. I redditi devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Concorrono a formare il reddito del nucleo familiare: a) Redditi complessivi assoggettabili all Irpef: Redditi da lavoro parasubordinato, dipendente ed assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione ecc.) percepiti in Italia o all estero compresi gli arretrati; Redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni al lordo dell eventuale detrazione dell abitazione principale. b) Redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (da indicare solo se superiori complessivamente a Euro 1.032,91) ad esempio:

4 INSERTO_ago-sett 2009:gabbia inserto :28 Pagina 188 IV/188 Pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti; Interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.). Non sono considerate reddito Non sono considerate reddito, e pertanto non vanno indicate nel modello di domanda, le somme relative alle seguenti voci: i trattamenti di famiglia comunque denominati; i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi; le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell erogazione; l indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale; le rendite vitalizie erogate dall Inail; l indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome; l indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti; l indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali; l indennità per ciechi parziali; l indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili; le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all assegno di super invalidità; le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio; gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati; le pensioni di guerra. La misura La misura dell assegno varia anche in base alle ore di lavoro: Ai lavoratori domestici spettano tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultanti dalla contribuzione complessivamente versata o dovuta nel trimestre, da uno o più datori di lavoro, e per un massimo di sei assegni giornalieri per ogni settimana. Tabelle Le tabelle contengono i livelli di reddito familiare e la misura dell assegno per il nucleo familiare a seconda della tipologia del nucleo familiare. (Per l elenco delle tabelle v. - TUTTO INPS - Prestazioni - Prest.Sost.Redd. - Assegno nucleo familiare - Tabelle). L assegno può essere pagato al coniuge Dal 1 gennaio 2005 (legge , n. 311, art. 1, comma 559) l assegno può essere pagato al coniuge che non ha un autonomo diritto alla corresponsione dell assegno fermo restando che l accertamento dei requisiti continua ad essere effettuato con riferimento all avente diritto. Il coniuge può richiedere il pagamento all INPS dell assegno, con il modello ANF/PREST (SR 32) inoltrato all INPS, se la richiesta è contemporanea alla domanda di assegno per il nucleo familiare del coniuge avente diritto, ovvero con il mod. ANF/PREST 559 (SR 56) se inoltrata successivamente.

5 INSERTO_ago-sett 2009:gabbia inserto :28 Pagina 189 INPS Circolare n., 5 del 16/01/2009 Disposizioni in merito all attuazione della convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale a favore della FIDALDO e delle OO.SS.. In data 3 maggio 2000, con deliberazione n. 276, è stata approvata e poi sottoscritta la convenzione con La Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico (FIDALDO), la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio Alberghi Mense (FILCAMS-CGIL), la Federazione Italiana Sindacati addetti ai Servizi Commerciali e Affini (FISASCAT-CISL), l Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS-UIL), la Federazione Sindacale dei Lavoratori a Servizio dell Uomo (FEDERCOLF), per la riscossione del contributo di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n Detta convenzione, ancorché sottoscritta in data 3 maggio 2000, non è stata mai resa operativa per volontà della stessa Fidaldo e delle Organizzazioni Sindacali, che, con lettera del 6 maggio 2004, chiedevano a questo Istituto una sospensione della sua attuazione. Successivamente, con lettera del 13 settembre 2007, la FIDALDO e le altre OO.SS. chiedevano all Istituto l attivazione della convenzione, con relativa assegnazione del codice INPS. Con ulteriore lettera del Fondo Colf dell 8 febbraio 2008, all uopo costituito dalle Associazioni indicate in oggetto, venivano comunicate poi le coordinate bancarie e tutti gli estremi del c/c bancario del Fondo stesso. Premesso quanto sopra e al fine di dare attuazione alla convenzione in oggetto, si forniscono le istruzioni di seguito riportate. I datori di lavoro domestico che intendono versare tale contributo in favore delle Associazioni in oggetto, all atto della compilazione dei bollettini di conto corrente postale predisposti dall Istituto per il versamento dei contributi obbligatori, riempiranno le caselle previste indicando il codice assegnato al Fondo Colf e il relativo importo. In tal modo autorizzeranno l INPS ad imputare tali somme a titolo di contributo di assistenza contrattuale. È a carico delle OO.SS. l informativa ai propri associati relativa all ammontare del contributo ed al codice di attribuzione da riportare sui bollettini. Tale codice è identificato dalla sigla F2. Le OO.SS. si impegnano, inoltre, a portare a conoscenza degli associati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati relativi all operazione saranno trattati dall INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste in convenzione. Le Sedi Periferiche INPS verseranno sul conto corrente intestato al Fondo Colf, senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo, le somme pari agli importi riscossi per contributi contrattuali risultanti dai bollettini elaborati, al netto del rimborso delle spese e della relativa. Il versamento avverrà con cadenza trimestrale entro la fine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno. Il costo unitario di gestione per singolo bollettino, relativo al servizio di esazione, aggiornato rispetto a quello previsto nella convenzione sottoscritta in data 3 maggio 2000, è pari a 0,25 per l anno Le Sedi periferiche forniranno al Fondo, entro il mese di aprile dell anno successivo a quello al quale si riferiscono i versamenti, un apposito rendiconto dal quale risulterà: l ammontare dei contributi incassati risultanti dai bollettini elaborati nell anno di riferimento; l ammontare delle somme corrisposte; l ammontare del rimborso spese e della relativa IVA. I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che verrà comunicato completo del codice IBAN alle Strutture dell Istituto con successivo messaggio. Si fa riserva circa le istruzioni operative e contabili che verranno fornite al momento in cui risulterà aggiornata la procedura automatizzata relativa alla riscossione dei contributi dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Il Direttore generale Crecco IV/189

6 INSERTO_ago-sett 2009:gabbia inserto :28 Pagina 190 IV/190 ALLEGATO 1 CONVENZIONE FRA L ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E LA FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO(FIDALDO), LA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL COMMERCIO ALBERGHI MENSE (FILCAMS-CGIL), LA FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI E AFFINI (FISASCAT-CISL),L UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTUCS-UIL), LA FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL UOMO (FEDERCOLF),PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE. L anno 2000 il giorno 15 del mese di settembre in Roma, fra l Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (che in seguito sarà denominato INPS) nella persona del Presidente Massimo Paci, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.276 del 3 maggio 2000 e 1) la Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestici (in seguito denominata FIDALDO), nella persona del Presidente Laura Pogliano Besozzi; 2) la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio Alberghi Mense e Servizi (FILCAMS- CGIL), nella persona del Segretario Generale Ivano Corraini; 3) la Federazione Italiana Sindacati addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FI- SASCAT-CISL), nella persona del Segretario Generale Gianni Baratta; 4) l Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS-UIL), nella persona del Segretario Generale Brunetto Boco; 5) la Federazione Sindacale dei Lavoratori a servizio dell uomo (FEDERCOLF), nella persona del Segretario Generale Franca Tiberio; visto l articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 con il quale si stabilisce che gli Istituti previdenziali in esso indicati possono essere autorizzati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ad assumere, su richiesta delle Confederazioni sindacali a carattere nazionale, il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alle Confederazioni sindacali medesime, nonché i contributi che siano stabiliti dai contratti di lavoro; vista la richiesta del 2 giugno 1997 della FIDALDO e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori domestici FEDERCOLF (Acli), FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL E UILTUCS-UIL di stipulare una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, di cui all art.45 del CCNL 16/7/1996, tramite i bollettini di c/c postale utilizzati dai datori di lavoro domestico per il versamento dei contributi obbligatori; vista la nota n. 6/PS/51650/RCS/Conv. del 30/7/1999 con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato la stipula della convenzione stessa; vista la legge 675 del 31/12/1996 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; considerato che il servizio di esazione di cui sopra non intralcia le attività istituzionali dell Istituto, si conviene quanto segue: Art. 1 Ai sensi della legge 311/73 le Associazioni Sindacali indicate in epigrafe affidano all INPS la riscossione, in loro nome e conto, del contributo di assistenza contrattuale previsto dal vigente contratto collettivo di lavoro. Art. 2 Le Associazioni sindacali firmatarie in epigrafe costituiranno un Fondo al quale affluiranno i contributi di assistenza contrattuale dovuti dagli associati. La riscossione del contributo di assistenza contrattuale avverrà unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le procedure, le modalità e i tempi previsti per questi ultimi.

7 INSERTO_ago-sett 2009:gabbia inserto :28 Pagina 191 A tal fine i datori di lavoro domestico, all atto della compilazione dei bollettini di conto corrente postale predisposti dall Istituto per il versamento dei contributi obbligatori compileranno le apposite caselle presenti nel bollettino stesso per indicare rispettivamente il codice del Fondo in favore del quale intendono versare il contributo di assistenza contrattuale e il relativo l importo, autorizzando in tal modo l INPS ad imputare tali somme a titolo di contributo di assistenza contrattuale. IV/191 Art. 3 Sarà cura delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo portare a conoscenza dei propri associati datori di lavoro domestico il codice assegnato dall INPS al Fondo, nonché l ammontare del contributo da versare. Le Organizzazioni firmatarie si impegnano inoltre a portare a conoscenza degli associati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati relativi all operazione saranno trattati dall INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione. Le medesime Organizzazioni sindacali comunicheranno all INPS - Sede Centrale l ammontare del contributo dovuto dai propri associati e le successive variazioni. Art. 4 L INPS considererà versato a titolo di contributo di cui alla presente convenzione il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro sul bollettino di conto corrente. Qualora il contribuente non intenda versare il contributo di che trattasi, non deve apporre alcuna indicazione sul bollettino di conto corrente. È escluso, per l INPS, qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi. L INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione. Art. 5 Le Associazioni Sindacali firmatarie della presente convenzione, dopo aver costituito il Fondo per il contributo di assistenza contrattuale, ne comunicheranno all INPS l avvenuta costituzione, il nome del responsabile, il numero di conto corrente bancario e relative coordinate su cui effettuare le rimesse oggetto della Convenzione. Il responsabile del Fondo di cui al comma precedente avrà il compito di intrattenere con l IN- PS tutti i rapporti connessi all applicazione della convenzione. Qualsiasi variazione relativa alle specifiche del conto corrente e del nominativo del responsabile del Fondo dovrà essere effettuata con comunicazione congiunta delle Organizzazioni sottoscrittrici della convenzione. Art. 6 I costi di esazione del contributo di assistenza contrattuale sono stati determinati dai competenti Uffici dell Istituto sulla base dei criteri della contabilità industriale. Per determinare il costo di gestione di ogni singolo bollettino è stata seguita una metodologia che individua: il costo medio per minuto della risorsa umana dedicata (7 qualifica funzionale) incrementato di una quota per i costi generali di amministrazione e per il funzionamento dei centri di costo di servizio (pari a L.1.397); il tempo mediamente necessario per la gestione complessiva del singolo bollettino (pari a minuti 0,187), calcolato sulla base della osservazione diretta dell attività lavorativa riferita ad un campione di operatore; il costo del servizio di cui trattasi in L.261 per singolo bollettino, dato dal prodotto tra il tempo occorrente e il costo per minuto. È a carico del Fondo costituito dalle Organizzazioni firmatarie, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.

8 INSERTO_ago-sett 2009:gabbia inserto :28 Pagina 192 IV/192 Le stesse Organizzazioni si impegnano ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo. Art. 7 Le Agenzie INPS verseranno sul conto corrente del Fondo indicato dalle Organizzazioni firmatarie della presente convenzione, senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo, le somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dai bollettini elaborati sulla base di quanto convenuto nel precedente articolo 4, al netto del rimborso delle spese di cui al precedente art.6 e della relativa IVA. Il versamento avverrà con cadenza trimestrale entro la fine dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno. Unitamente al versamento di cui al primo comma, l INPS fornirà al Fondo, per i bollettini elaborati, una distinta dei datori di lavoro che hanno versato il contributo, con l indicazione del periodo contributivo e dell ammontare del versamento. Entro il mese di aprile dell anno successivo a quello al quale si riferiscono i versamenti, le Agenzie INPS trasmetteranno al Fondo un apposito rendiconto dal quale risulterà: l ammontare dei contributi di assistenza contrattuale incassati risultanti dalla elaborazione dei bollettini elaborati nell anno di riferimento; l ammontare delle somme corrisposte, di cui al primo comma; l ammontare del rimborso spese e della relativa IVA di cui all art.6. Art. 8 L INPS è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei soggetti aderenti alle Organizzazioni firmatarie e, comunque, dei i soggetti di cui all art.2, verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall applicazione della presente convenzione. I rapporti conseguenti all attuazione della presente convenzione, compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro domestico per i contributi di cui trattasi, dovranno essere instaurati direttamente tra il Fondo e i datori di lavoro interessati. In particolare l INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie al Fondo dovessero avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali. Art. 9 Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti la presente convenzione sono a carico del Fondo costituito dalle Organizzazioni firmatarie. Art. 10 La presente convenzione avrà validità sino al 31 dicembre Essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno sei mesi prima della scadenza. Il Presidente dell INPS Massimo Paci Il Presidente della FIDALDO Laura Pogliano Besozzi Il Segretario Generale della FILCAMS-CGIL Ivano Corraini Il Segretario Generale della FISASCAT-CISL Gianni Baratta Il Segretario Generale della UILTUCS-UIL Brunetto Boco Il Segretario Generale della FEDERCOLF Franca Tiberio

CONFSAL, FESICA-CONFSAL E CONFSAL-FISALS

CONFSAL, FESICA-CONFSAL E CONFSAL-FISALS Direzione centrale Organizzazione Direzione centrale Entrate contributive Direzione centrale Finanza, Contabilità e Bilancio Direzione centrale Sistemi informativi e Telecomunicazioni Roma, 17 Novembre

Dettagli

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma,

Dettagli

ANF : nuovi livelli di reddito

ANF : nuovi livelli di reddito FIOM INFORMA ANF : nuovi livelli di reddito luglio 2013-giugno 2014 NPS, con circolare 84/2013 pubblica le nuove tabelle utili per le richieste di ANF (assegno al nucleo familiare) per il periodo Luglio

Dettagli

Studio Nicco. Nicco Dott. William - Nicco Dott. Saverio Lomazzo Dott.sa Elisabetta. Consulenti del Lavoro

Studio Nicco. Nicco Dott. William - Nicco Dott. Saverio Lomazzo Dott.sa Elisabetta. Consulenti del Lavoro Studio Nicco Nicco Dott. William - Nicco Dott. Saverio Lomazzo Dott.sa Elisabetta Consulenti del Lavoro Carcare, 05.06.2015 A tutti i Clienti Loro sedi Oggetto: Moduli per l assegno al nucleo familiare

Dettagli

Assegno per il nucleo familiare Domanda per i lavoratori dipendenti - 1/8. Variazione situazione nucleo familiare dal. Mod. ANF/DIP - COD.

Assegno per il nucleo familiare Domanda per i lavoratori dipendenti - 1/8. Variazione situazione nucleo familiare dal. Mod. ANF/DIP - COD. Domanda per i lavoratori dipendenti - 1/8 Periodo dal Variazione situazione nucleo familiare dal ALL AZIENDA al (gg/mm/aaaa) PROTOCOLLO (gg/mm/aaaa) CITTADANZA RESIDENTE TELEFONO* CELLULARE* E-MAIL* Stato

Dettagli

Assegno per il nucleo familiare Domanda per i lavoratori dipendenti - 1/8. 01-07-2012 al 30-06-2013. Variazione situazione nucleo familiare dal

Assegno per il nucleo familiare Domanda per i lavoratori dipendenti - 1/8. 01-07-2012 al 30-06-2013. Variazione situazione nucleo familiare dal Mod ANF/DIP - COD SR16 PROTOCOLLO Domanda per i lavoratori dipendenti - 1/8 Periodo dal 01-07-2012 al 30-06-2013 (gg/mm/aaaa) Realizzato con tecnologia SMART FORMS - wwwsmtformscom Variazione situazione

Dettagli

Domanda Assegno per il Nucleo Familiare (ANF 2015) dall Angolo del Dipendente (opzione operativa da luglio 2015)

Domanda Assegno per il Nucleo Familiare (ANF 2015) dall Angolo del Dipendente (opzione operativa da luglio 2015) Domanda Assegno per il Nucleo Familiare (ANF 2015) dall Angolo del Dipendente (opzione operativa da luglio 2015) Effettuare l accesso all Angolo del Dipendente con le credenziali in possesso (Istruzioni

Dettagli

Prospetto 1 - Le prestazioni collegate a limiti di reddito e le rilevanze INPS e INPDAP

Prospetto 1 - Le prestazioni collegate a limiti di reddito e le rilevanze INPS e INPDAP Prospetto 1 - Le prestazioni collegate a limiti di e le rilevanze e INPDAP Codice Reddito del 1 Integrazione al minimo. Pensioni con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1994 - del della casa di abitazione

Dettagli

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI REGOLAMENTO MODALITA DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2014 SOMMARIO ARTICOLO 1 DEFINIZIONE

Dettagli

Assegno per il nucleo familiare Domanda per i lavoratori dipendenti - 1/8

Assegno per il nucleo familiare Domanda per i lavoratori dipendenti - 1/8 Domanda per i lavoratori dipendenti - 1/8 Periodo dal al Variazione situazione nucleo familiare dal (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) LL'ZIEND CITTDNZ RESIDENTE TELEFONO* CELLULRE* E MIL* Stato civile del richiedente

Dettagli

FAQ ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE [MEF]

FAQ ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE [MEF] FAQ ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE [MEF] Da chi è composto il nucleo familiare? Il nucleo familiare è composto ai sensi dell art.2, comma 2, del D.L. 13.3.1988, n.69, convertito nella L. 13.5.1988, n.153 (norma

Dettagli

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/02/2012 Circolare n. 19 Ai Dirigenti

Dettagli

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014 CASI DI ESONERO È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti in

Dettagli

Le condizioni di erogazione degli assegni familiari per l'anno 2004/2005.

Le condizioni di erogazione degli assegni familiari per l'anno 2004/2005. Assegni familiari Le condizioni di erogazione degli assegni familiari per l'anno 2004/2005. A chi spettano - Dipendenti in attività - Dipendenti in aspettativa retribuita per malattia o maternità - Dipendenti

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

Le pensioni nel 2013. Le pensioni da lavoro. Allegato n. 2

Le pensioni nel 2013. Le pensioni da lavoro. Allegato n. 2 Le pensioni nel 2013 Le pensioni da lavoro Allegato n. 2 Integrazione al minimo Le pensioni liquidate col sistema retributivo o col sistema misto, in presenza di determinate condizioni di reddito, vengono

Dettagli

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI La L.R. 41/2005 all art. 2 sancisce il carattere di universalità

Dettagli

Roma, 07/05/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 62

Roma, 07/05/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 62 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/05/2012

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 104 05.06.2015 Assegno per il nucleo familiare: i livelli reddituali 2015/2016 Aggiornati i nuovi livelli reddituali dell ANF

Dettagli

M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE. Le Prestazioni

M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE. Le Prestazioni F M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE Le Prestazioni R e g o l a m e n t o operante dal 01 gennaio 2014 INDICE: AVENTI DIRITTO Pag. 4 INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI E MISURA DELLE INDENNITA

Dettagli

CRITERI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2015 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI

CRITERI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2015 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI CRITERI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2015 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI 1. PRINCIPI GENERALI I seguenti criteri disciplinano, all interno di un sistema integrato

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

Le prestazioni collegate al reddito

Le prestazioni collegate al reddito Sindacato Pensionati Italiani Le prestazioni collegate al reddito 1 Le prestazioni soggette a controllo a. integrazione al minimo b. maggiorazioni sociali c. importo aggiuntivo d. somma aggiuntiva e. pensione

Dettagli

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 8 - Pagina bianca Edizione 03.2015 Documento sul regime

Dettagli

Sindacato Pensionati Italiani. Invalidi civili SPI CGIL - DIPARTIMENTO NAZIONALE PREVIDENZA

Sindacato Pensionati Italiani. Invalidi civili SPI CGIL - DIPARTIMENTO NAZIONALE PREVIDENZA Sindacato Pensionati Italiani Invalidi civili 1 Invalidi civili Persone colpite da patologie e menomazioni invalidanti che non dipendono da cause di guerra, lavoro o servizio: mutilati e invalidi civili,

Dettagli

NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009

NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009 NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009 Bonus famiglia (art. 1 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2) - Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti ufficiali a cura di Matteo Pulga

Dettagli

BUONO SOCIALE Dei Comuni dell Ambito n 5

BUONO SOCIALE Dei Comuni dell Ambito n 5 BUONO SOCIALE Dei Comuni dell Ambito n 5 CRITERI PER L EROGAZIONE Finalità dell intervento L erogazione del Buono Sociale da parte dei Comuni del Distretto n. 5 si configura come servizio consolidato per

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1- Oggetto Oggetto del presente regolamento sono le modalità di accesso e i criteri di

Dettagli

RAVENNA RA ITALIA RAVENNA RA ITALIA VIA DI ROMA 123 CAP 48101

RAVENNA RA ITALIA RAVENNA RA ITALIA VIA DI ROMA 123 CAP 48101 Mod ANF/DIP - COD SR16 PROTOCOLLO Domanda per i lavoratori dipendenti - 1/8 Periodo dal al 30/06/2012 (gg/mm/aaaa) Realizzato con tecnologia SMART FORMS - wwwsmtformscom ALL AZIENDA PALLINO CSS CENTRO

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Documento sulle anticipazioni pagina 1 di 3 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE La presente Nota informativa, redatta da PENSPLAN INVEST SGR S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta

Dettagli

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO PER I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E DI TUTELA SANITARIA INTEGRATIVA per l'attuazione delle

Dettagli

L ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANF E L ASSEGNO FAMILIARE - AF

L ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANF E L ASSEGNO FAMILIARE - AF L ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ANF E L ASSEGNO FAMILIARE - AF A cura di Adelmo Mattioli Direttore regionale Inca-Cgil Emilia Romagna Silverio Ghetti Segretario regionale Spi-Cgil Romagna L ASSEGNO

Dettagli

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilancio e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma,

Dettagli

COMUNE DI LAZZATE Provincia di Milano

COMUNE DI LAZZATE Provincia di Milano COMUNE DI LAZZATE Provincia di Milano Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 83 del 30.09.1997 1/6 SOMMARIO : ARTICOLO 1 - FINALITA DEL

Dettagli

TuttoInps. Le prestazioni a sostegno del reddito. L'assegno per il nucleo familiare. Sommario

TuttoInps. Le prestazioni a sostegno del reddito. L'assegno per il nucleo familiare. Sommario TuttoInps Le prestazioni a sostegno del reddito L'assegno per il nucleo familiare Sommario A CHI SPETTA... 2 L'ASSEGNO AL CONIUGE... 2 I REQUISITI... 3 PER QUALI PERSONE SPETTA... 3 LA DOMANDA... 4 CHI

Dettagli

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE L assegno per il nucleo familiare e' una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,

Dettagli

Roma, 08/07/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 88

Roma, 08/07/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 88 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 08/07/2014 Circolare n. 88 Ai Dirigenti

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO AURORA PREVIDENZA. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

FONDO PENSIONE APERTO AURORA PREVIDENZA. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE APERTO AURORA PREVIDENZA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti

Dettagli

Documento sul Regime Fiscale

Documento sul Regime Fiscale FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA HEWLETT- PACKARD ITALIANA S.r.l. E DI ALTRE SOCIETA DEL GRUPPO HEWLETT-PACKARD Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1538 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato

Dettagli

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE Provincia di Forlì-Cesena Il Sindaco

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE Provincia di Forlì-Cesena Il Sindaco MISURE STRAORDINARIE DI CONTRASTO ALLA CRISI ECONOMICA E DI SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI Le misure di sostegno al reddito prendono spunto da quelle previste al vigente

Dettagli

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE BYBLOS FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE

Dettagli

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime

Dettagli

REGOLAMENTO. per la corresponsione dell indennità di maternità. Articolo 1 Indennità di maternità

REGOLAMENTO. per la corresponsione dell indennità di maternità. Articolo 1 Indennità di maternità REGOLAMENTO per la corresponsione dell indennità di maternità Articolo 1 Indennità di maternità Agli iscritti di sesso femminile compete l indennità di maternità nella misura e nel rispetto dei termini

Dettagli

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive Direzione centrale delle Entrate contributive Roma, 30 Aprile 2008 Circolare n. 55 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Roma, 28 Gennaio

Dettagli

PENSIONI 2009: REQUISITI PREVISTI DALL ULTIMA RIFORMA

PENSIONI 2009: REQUISITI PREVISTI DALL ULTIMA RIFORMA PENSIONI 2009: REQUISITI PREVISTI DALL ULTIMA RIFORMA La sottostante tabella riporta i requisiti, introdotti dalla nuova riforma previdenziale, necessari per ottenere la pensione di anzianità e quella

Dettagli

Art. 1 Premessa. Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 1 Premessa. Art. 2 Ambito di applicazione Regolamento di applicazione dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni sociali agevolate. Approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 30.11.2007 Art. 1 Premessa Il presente

Dettagli

Ministero dell Economia e delle Finanze

Ministero dell Economia e delle Finanze Ministero dell Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DELL AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI SERVIZIO CENTRALE PER IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO Prot. n. 50 - Ufficio V Data Roma,

Dettagli

Certificazione dei redditi - 1/6

Certificazione dei redditi - 1/6 PR O TOC OL L O Mod. RED - COD. AP15 Certificazione dei redditi - 1/6 ALL UFFICIO INPS DI COGNOME NOME CODICE FISCALE NATO/A IL GG/MM/AAAA A PROV. STATO RESIDENTE IN PROV. STATO INDIRIZZO CAP TELEFONO

Dettagli

Roma, 29/12/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 191

Roma, 29/12/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 191 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 29/12/2014 Circolare n. 191 Ai Dirigenti

Dettagli

ASSEGNI FAMILIARI 2009-2010

ASSEGNI FAMILIARI 2009-2010 Prot. n. 5_563_PUBBLICO_IMPIEGO Roma, 31 maggio 2010 Info Pubblico Impiego n. 67 ASSEGNI FAMILIARI 2009-2010 L assegno per il nucleo familiare è previsto per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti,

Dettagli

Barrare la casella corrispondente. (compilare solo se si appartiene ad una delle categorie indicate) *Dati facoltativi. Essepaghe s.r.l.

Barrare la casella corrispondente. (compilare solo se si appartiene ad una delle categorie indicate) *Dati facoltativi. Essepaghe s.r.l. Protocollo Domanda per i lavoratori dipendenti - 1/8 Periodo dal 01/07/2015 al 30/06/2016 (gg/mm/aaaa) Variazione situazione nucleo familiare dal (gg/mm/aaaa) ALL'AZIENDA Nome Cognome Codice fiscale Nato/a

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto l articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; Visto l articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

Regolamento Sanimpresa

Regolamento Sanimpresa Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti

Dettagli

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.67 del 14/12/2015

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.67 del 14/12/2015 Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.67 del 14/12/2015 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI DISABILI, MINORI E ADULTI, AL COSTO DEI SERVIZI

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Visto l articolo 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi Contributi versati dal 1 gennaio 2007 I contributi versati a fondi

Dettagli

La somma aggiuntiva sulle pensioni di basso importo: la «quattordicesima»

La somma aggiuntiva sulle pensioni di basso importo: la «quattordicesima» La somma aggiuntiva sulle pensioni di basso importo: la «quattordicesima» A cura di Paolo Zani per FNP CISL Milano Aggiornata al 30/11/2015 2 La quattordicesima Fonti istitutive D. Legge 81/2007 art. 5

Dettagli

SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE, GIOVANILI E FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO AVVISO PUBBLICO

SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE, GIOVANILI E FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO AVVISO PUBBLICO AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA. ANNO SCOLASTICO

Dettagli

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI CARLINO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO APPROVATO con deliberazione del C.C. n. 38 del 08/11/2012 AFFISSO all albo pretorio dal

Dettagli

COMUNE DI TOIRANO. Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO

COMUNE DI TOIRANO. Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI TOIRANO Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le procedure di acquisto,

Dettagli

Soggetti esclusi ed esonerati dalla presentazione del Mod. 730/2013

Soggetti esclusi ed esonerati dalla presentazione del Mod. 730/2013 Soggetti esclusi ed esonerati dalla presentazione del Mod. 730/2013 L'introduzione dell'imu ha inciso sulle casistiche di esonero della presentazione della dei redditi, e, quindi, anche del Mod. 730/2013.

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DI CAGLIARI Allegato A REGOLAMENTO RECANTE MODALITA D INSERIMENTO IN STRUTTURA DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI INDICE Art. 1 Oggetto Art 2 Destinatari Art. 3 Requisiti Art. 4 Valutazione del bisogno

Dettagli

Roma, 29/05/2015. e, per conoscenza, Circolare n. 112

Roma, 29/05/2015. e, per conoscenza, Circolare n. 112 Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Assistenza e Invalidita' Civile Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Dettagli

Nuovo calcolo ISEE 2014 redditi inclusi NUOVO ISEE

Nuovo calcolo ISEE 2014 redditi inclusi NUOVO ISEE NUOVO ISEE Con la riforma del nuovo ISEE a partire dal 1 gennaio 2014, ai fini di determinazione delle fasce di reddito e della misurazione della situazione economica delle famiglie, viene introdotto un

Dettagli

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del.

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del. TS/CS (SC) Direzione Regionale CONVENZIONE TRA L AGENZIA DELLE ENTRATE E IL COMUNE DI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA/CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI

Dettagli

Come leggere la Busta Paga. G.I. G.I. Formazione

Come leggere la Busta Paga. G.I. G.I. Formazione Come leggere la Busta Paga G.I. G.I. Formazione Formazione La Busta Paga Cos è A Cosa Serve Come è Composta COS E La Busta Paga è il prospetto che indica la retribuzione che il lavoratore percepisce per

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese ALLEGATO 1 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA tra L Associazione Pistoia Futura Laboratorio per la Programmazione Strategica della Provincia di Pistoia, con sede in Pistoia Piazza San

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE

Dettagli

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

NOVITA PREVIDENZIALI 2011

NOVITA PREVIDENZIALI 2011 Il sistema pensionistico attuale e le novità del 2011 Roberto Perazzoli 1 CALCOLO PENSIONE - DEFINIZIONI SISTEMA RETRIBUTIVO: è applicato a coloro che alla data del 31.12.1995 avevano un anzianità contributiva

Dettagli

PER L ASSEGNO SOCIALE, CRESCE DAL 2013 IL REQUISITO DELL ETA

PER L ASSEGNO SOCIALE, CRESCE DAL 2013 IL REQUISITO DELL ETA PER L ASSEGNO SOCIALE, CRESCE DAL 2013 IL REQUISITO DELL ETA Dal 1 gennaio 2013 il requisito dell età, 65 anni per le donne e gli uomini, per ottenere l assegno sociale è soggetto all incremento della

Dettagli

Come leggere la Busta Paga A cura del Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi - Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro

Come leggere la Busta Paga A cura del Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi - Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro Come leggere la Busta Paga A cura del Dipartimento Scientifico della Fondazione Studi - Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro * aggiornato al 19.05.2011 CHE COS È è un documento obbligatorio che

Dettagli

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009

Dettagli

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ALLEGATO A Art. 1 I competenti Uffici periferici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza operano le ritenute sulle competenze

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE Norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del regolamento del Fondo di Previdenza Generale (Approvate dal Consiglio

Dettagli

La pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Pensioni La pensione ai superstiti Aggiornato al Febbraio 2006 E' la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 24 del 3 aprile 2012 Destinazione del cinque per mille dell IRPEF - Proroga per il 2012 - Presentazione delle domande INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti destinatari...

Dettagli

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON

Dettagli

Documenti per l iscrizione al I anno a.s. 2013-14. - Certificato sostitutivo del diploma di 3^ media. Completare l iscrizione entro la fine di Agosto

Documenti per l iscrizione al I anno a.s. 2013-14. - Certificato sostitutivo del diploma di 3^ media. Completare l iscrizione entro la fine di Agosto Via Cappuccini, 27 75100 MATERA Tel/fax 0835 310024 - Presidenza 0835 310040 C.F. 93002390776 http:/www.liceoartisticomatera.it mtsl01000b@istruzione.it Documenti per l iscrizione al I anno a.s. 2013-14

Dettagli

COMUNE CAMPIONE D ITALIA

COMUNE CAMPIONE D ITALIA COMUNE CAMPIONE D ITALIA Indirizzi della Giunta Comunale per il controllo della documentazione e dei requisiti soggettivi previsti dai Regolamenti di integrazione dei trattamenti pensionistici DOMANDA

Dettagli

Prestazioni L'assegno per il nucleo familiare Sommario A CHI SPETTA...2 L'ASSEGNO AL CONIUGE...2 I REQUISITI...3 PER QUALI PERSONE SPETTA...

Prestazioni L'assegno per il nucleo familiare Sommario A CHI SPETTA...2 L'ASSEGNO AL CONIUGE...2 I REQUISITI...3 PER QUALI PERSONE SPETTA... Prestazioni L'assegno per il nucleo familiare Sommario A CHI SPETTA...2 L'ASSEGNO AL CONIUGE...2 I REQUISITI...3 PER QUALI PERSONE SPETTA...3 LA DOMANDA...4 CHI PAGA L'ASSEGNO...4 IL RICORSO...5 ASSEGNO

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

ANF per il lavoro dipendente

ANF per il lavoro dipendente ANF per il lavoro dipendente ISTRUZIONI PER L USO BERGAMO ENZO MOLOGNI LAVORO DIPENDENTE D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N 797 (Assegni familiari) LEGGE 13 MAGGIO 1988, N 153 (Assegni al nucleo familiare) RIFERIMENTI

Dettagli

La Gestione Separata. Giornata nazionale della previdenza Milano 18 maggio 2013

La Gestione Separata. Giornata nazionale della previdenza Milano 18 maggio 2013 La Gestione Separata Giornata nazionale della previdenza Milano 18 maggio 2013 1 2 L iscrizione E a carico del lavoratore o del professionista Deve essere presentata entro 30 giorni dall inizio dell attività.

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 136 Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione allegato

Dettagli

Bando per l erogazione di borse di studio per l anno in corso. Art.1 Premesse

Bando per l erogazione di borse di studio per l anno in corso. Art.1 Premesse Bando per l erogazione di borse di studio per l anno in corso Art.1 Premesse L Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, in ottemperanza alle finalità di cui all art. 3, comma 3, dello

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Con la Circolare 20 marzo 2014, n. 7, l'agenzia delle Entrate ha reso noto che a partire da oggi, 21 marzo 2014, gli enti interessati potranno

Dettagli

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE DIPARTIMENTO WELFARE Politiche Previdenziali SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE a cura di Maria Rita Gilardi Roma, 23 gennaio 2006 1 Articolo 1 Totalizzazione

Dettagli

Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti

Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti Roma lì 04/05/2014 Prot. 202/2014 A tutti i Centri e Sportelli Circolare n. 52 Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti L art. 51 bis del DL 69/2013 (Decreto del fare) ha previsto

Dettagli

FONDO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

FONDO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE COMUNE DI NIBIONNO PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICA SUL TERRITORIO COMUNALE 1 ART. 1 - OGGETTO L

Dettagli

Borse di Studio per Neolaureati Anno Accademico 2014

Borse di Studio per Neolaureati Anno Accademico 2014 Ente bilaterale nazionale del comparto proprietari di fabbricati costituito da Confedilizia, Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTuCS Borse di Studio per Neolaureati Anno Accademico 2014 BANDO DI CONCORSO

Dettagli