CAPITOLATO DI APPALTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I SEGUENTI RISCHI: Responsabilità Civile verso Terzi e verso i prestatori di lavoro

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1 Comune di Castelfiorentino (Provincia di Firenze) CAPITOLATO DI APPALTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I SEGUENTI RISCHI: Responsabilità Civile verso Terzi e verso i prestatori di lavoro Rischi dell incendio dei beni mobili ed immobili del Comune Danni da infortunio e da malattie professionali del personale dipendente Responsabilità Civile Obbligatoria (RCA) Danni da infortunio allievi asili nido e scuola di musica

2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita, totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati. Art.2 - Altre assicurazioni L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.(art C.C.). Art. 3 - Pagamento del premio Anche in deroga al disposto dell articolo 1901 Codice Civile, l Amministrazione pagherà alla Società: a) al perfezionamento del presente contratto, la rata di premio riferita al primo periodo assicurativo; b) entro 60 giorni dalla data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso; c) entro 60 giorni dalla presentazione dell appendice : - il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza; - il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto. Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute. Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art C.C.). Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel casi di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 Proroga dell Assicurazione Non è consentita la proroga tacita del presente contratto di Assicurazione. Art. 8 - Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell importo liquidato); d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. 2

3 Art. 9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato. Articolo 10 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all appalto in oggetto, in adempimento a quanto previsto dall art. 3 della legge 13/08/2010, n 136, la ditta aggiudicatrice assumerà l obbligo di utilizzare, per il presente appalto, uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su tali conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale che dovrà riportare il CIG, come indicato nella lettera d invito del presente appalto, richiesto dal Comune di Castelfiorentino. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà motivo di immediata risoluzione del contratto, senza necessità di costituzione in mora e senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto a qualsiasi forma di indennizzo, ai sensi dell art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Comune di Castelfiorentino, tempestivamente e comunque non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Art Riferimento alle norme di legge - Foro competente Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate. Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, é competente l'autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'amministrazione. Art Durata del contratto II presente contratto ha durata di anni 1- dalle ore del 31 Gennaio 2012 fino alle ore del 31 gennaio 2013 e s'intenderà automaticamente disdettato alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti. E facoltà dell Amministrazione notificare alla Società entro i 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari ad 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 45 giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. 3

4 CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO DEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO 4

5 Art Oggetto della copertura La garanzia della presente polizza è operante in relazione all esercizio dei Pubblici Servizi che istituzionalmente competono all Assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con esclusione di quelle delegate a Consorzi, Aziende Speciali od altri Enti che gestiscano per conto del Comune servizi od attività in regime di concessione di appalto od altre forme, salvo per quanto possa derivare all ente una responsabilità indiretta o solidale. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall Ente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonchè per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all Assicurato in qualità di committente, organizzatore o altro. La garanzia non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende municipalizzate e dalle USL. Si intendono comprese tutte le attività e/o competenze esplicate a nuovo, la cui gravosità non è stata computata al momento della stipula del contratto. A questo proposito, alla scadenza di ogni annualità assicurativa l'amministrazione comunicherà alla Società le attività e/o competenze esercitate a nuovo; la Società concorderà con l'amministrazione le eventuali modificazioni alle condizioni contrattuali e di conseguenza al premio convenuto. Contestualmente alla emissione dell'atto di variazione delle condizioni contrattuali, 1' Amministrazione è tenuta a regolare il conguaglio del premio relativo all'inclusione dei nuovi rischi dall'entrata in vigore della norma che modifica le competenze dell'assicurato alle condizioni concordate di premio. Per quanto riguarda i danni provocati alla rete fognaria, sono compresi nell assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di condutture. Art. 14 Condizioni particolari Persone considerate terze Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'assicurato, anche quando svolgono attività per conto dell Assicurato medesimo con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di terzo limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico sia per lesioni corporali sia per qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'assicurato. Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, quando opera la garanzia R.C.O.. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell orario di lavoro o servizio. La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque l eventuale azione di rivalsa esercitata ex art C.C. da Inail ed Inps ed altri enti assicurativi e previdenziali Precisazioni ulteriori La garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite: persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari; convenzioni con Associazioni Volontaristiche; 5

6 obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile; borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale; appartenenti ad associazioni di volontariato comprese prestazioni medico-sanitarie. Si precisa che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo. Attività complementari L'oggetto dell'assicurazione è integrato da quanto segue: Responsabilità Civile derivante all'assicurato per i rischi conseguenti a: Esposizioni in genere partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands. Cartelli Pubblicitari. Insegne e striscioni Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle Opere ed alle cose sulle quali sono installate. Mensa aziendale proprietà e/o gestione della mensa e del bar aziendali. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'assicurato nella sua qualità di committente dei servizi. Servizio di vigilanza Anche effettuato con agenti armati e con cani. Distributori automatici di bevande e simili Proprietà e gestione, nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di bevande e simili. Trasporto e consegna merci Effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico. Squadre antincendio attività delle squadre antincendio organizzate e composte da Dipendenti dell'assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio. Magazzini, uffici e depositi esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerente all'attività descritta in polizza. Organizzazione e Partecipazione a convegni, congressi. Visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'ente, nonché corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, sagre e simili effettuati m luoghi all'aperto ed al coperto. Resta comunque esclusa la RC per danni provocati da fuochi d'artificio. Sono altresì esclusi i danni agli arredi. Per quanto riguarda i danni ai locali, la garanzia opera con uno scoperto del 10% per sinistro col minimo di 500,00 e con il massimo risarcimento di EURO ,00 per anno assicurativo. Responsabilità civile Personale La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale di Amministratori e Rappresentanti dell'ente nonché di ciascun dipendente dell'assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verifìcatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati: a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT; b) agli altri dipendenti dell'assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giungo 1965, nr. 1124, limitatamente alle lesioni corporali ( escluse la malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O. 6

7 Si precisa che tale garanzia comprende anche la Rc Personale derivante ai dipendenti con funzione di "Responsabile della Sicurezza" ai sensi della Dlgs 81/08. Responsabilità civile verso i di Dipendenti non INAIL Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro odi servizio. Lavori presso terzi La garanzia è estesa ai danni alle cose trovanti si nell'ambito di esecuzione dei lavori. Tale garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia assoluta di 500,00 con un massimo risarcimento di ,00 per annualità assicurativa. Committenza, lavori e servizi Premesso che l'assicurato appalta e/o subappalta parte dei lavori, si conviene che: a) è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori. b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempre che dall'evento, derivi responsabilità a carico dell'assicurato. Inquinamento accidentale A parziale deroga dell'articolo 4 lett. e) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro col minimo di 2.500,00, e col massimo risarcimento di ,00 per sinistro e per anno assicurativo. Danni a cose di terzi (causale incendio) La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di ,00 per sinistro e per anno assicurativo, per i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute. Tale garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio. Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni conseguenti a mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano funzionalmente connessi con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione. Danni a veicoli di dipendenti e di terzi. La garanzia si estende alla responsabilità civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli di proprietà di terzi, di Dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio, e di quelli alle cose in essi contenute. Parcheggi La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni ai veicoli in consegna o custodia all'assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle cose in essi contenute. Committenza auto L 'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni 7

8 corporali cagionati alle persone trasportate. Malattie Professionali L 'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'inail. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verifìcatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: - per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; - per più danni verifìcatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: - per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; - per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Fabbricati L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati a qualunque titolo e destinazione siano adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati. L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura. L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia non comprende i danni derivanti: - da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione; - da stillicidio; - rigurgito di fogna. La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, derivanti unicamente da rottura accidentale di tubazioni e condutture. Danni a condutture ed impianti sotterranei La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% minimo 250,00 per sinistro. Il limite di esposizione della Società per questa estensione di garanzia viene fissato in ,00 per sinistro e ,00 per anno assicurativo. Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute A parziale deroga del C.G.A., si conviene di comune accordo tra le parti che la presente assicurazione comprende i danni arrecati alle cose che I' Assicurato/Contraente abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali dal Comune nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto e incendio. La presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della Sezione R.C.T. fino alla concorrenza di ,00 per sinistro e per periodo annuo assicurativo, con una franchigia assoluta per sinistro di 500,00. Danni a mezzi sotto carico e scarico A parziale deroga della C.G.A., di comune accordo tra le parti si conviene che la garanzia della presente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile dell'assicurato/contraente per danni arrecati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette 8

9 operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. Tale estensione viene prestata con una franchigia assoluta di 500,00 per ogni mezzo danneggiato. Danni da cedimento o franamento del terreno La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro (con il minimo assoluto di 1.500,00), nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di ,00 per sinistro e per anno assicurativo. Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia do 500,00. Scavi, reinterri Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno. La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di 500,00, con la massima esposizione di ,00 per ogni annualità assicurativa. Danni da interruzione di attività La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa. Buona fede INAIL Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza della garanzia la mancata assicurazione presso l'inail del personale dell'assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Esonero denuncia Posizione INAIL L'assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'inail, fermo l'obbligo, in sede di regolazione di premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate. Validità territoriale La validità della presente polizza è estesa ai danni verifìcatisi nel mondo intero. Proroga termini denuncia sinistro Si conviene di elevare a 60 giorni il termine previsto per la denuncia del sinistro. Comunicazioni dell 'assicurato Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto. Variazioni del rischio buona fede A parziale deroga delle C.G.A., si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva. Deroga denuncia altre assicurazioni In deroga a quanto disposto dalle C.G.A., il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con 9

10 altre Società. Denuncia danni RCO Nei riguardi dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'assicurato deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma di legge Infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui 1' Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale deve dame avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli Art. 10 e II del D.P.R. 30 giugno 1965, nr trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardante la vertenza. Proroga termini denuncia consuntivi A parziale deroga delle C.G.A. il termine per la denuncia dei consuntivi viene elevato a 90 giorni. Regolamento Premio II regolamento premio verrà effettuato al tasso lordo del pro-mille (come da risultanze gara) su retribuzioni eccedenti EURO ,00. Franchigia Si prende atto che ogni sinistro (sia per danni a persone sia per danni a cose) verrà liquidato con una franchigia assoluta di euro 500,00, salvo pattuizione diversa di ogni singola clausola. Recupero franchigia La società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare, nel caso ciò venga richiesto espressamente dalla Contraente, anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie. Alla scadenza di ogni annualità assicurativa o minor durata contrattuale, la Società comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie mediante emissione di un apposito documento riportante: - Data del sinistro - Nominativo della Controparte - Importo liquidato - Data del pagamento - Importo da recuperare il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in unica soluzione. Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere entro 30 giorni dalla richiesta. Art Definizioni Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione: Polizza: Contraente: Assicurato: Società: Premio: il contratto di assicurazione. il documento che prova l'assicurazione. il soggetto che stipula l'assicurazione. il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. l'impresa assicuratrice. la somma dovuta dal Contraente alla Società. 10

11 Sinistro: Indennizzo: Cose: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro sia gli oggetti materiali sia gli animali Danno corporale : il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. Danni materiali : il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. Massimale per sinistro : la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. Retribuzione annua lorda Ai fini del conteggio del premio:si intende quanto, al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell Ente obbligatoriamente assicurati presso l INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni. Art Oggetto dell'assicurazione a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30/06/1965 n e successive modifiche, nonché del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art.5 del D. Lgs n. 38/2000. b) Ai sensi del C.C. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n e D. Lgs 23/02/2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D. Lgs n. 38/2000, per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lett a) del D. Lgs 38/2000, debitamente approvata. La garanzia R.C.O. s intende operante anche nel caso in cui i dipendenti si trovino nell ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inps ai sensi dell'ari:. 14 della Legge 12 giugno 1984, n Art Estensione territoriale L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei, compresi i territori asiatici dei Paesi già facenti parte dell'urss. Per i sinistri R.C.T. verificatisi nei citati Paesi, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui all'art. 22 delle presenti Norme, l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'assicurato in Euro delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata 11

12 la responsabilità dell'assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero. Art Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il quale peraltro mantiene la qualifica di terzo limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico sia per lesioni corporali sia per qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a), c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione. Art Rischi esclusi dall'assicurazione L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età; c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori; d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni; e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. f) di qualunque natura derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l amianto; g) da campi elettromagnetici; h) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione; i) sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM). Art Rischi assicurabili solo con patto speciale o con condizione aggiuntiva L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a) da furto; b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute; e) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività; d) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; e) a cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo, ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate; f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; 12

13 g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si trattici operazione di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere: a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; I) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi; m) di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, bis e 1786 del Codice Civile. L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni: n) da detenzione o impiego di esplosivi; o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). Art Regolazione del premio Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione: - delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e non. Le differenze passive risultanti dalla regolazione, verranno pagate dalla Società entro 60 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione mentre le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dall'assicurato entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice di incasso. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R, 30 13

14 giugno 1965, n. 1124, e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi). Art Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Art Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni. Art Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende ne delle spese di giustizia penale. Art 25 - Pluralità di assicurati Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Art 26 - Lavori presso terzi A parziale deroga dell'art. 20, lett. b) delle Norme che regolano l assicurazione, la garanzia è estesa ai danni a cose derivanti, da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute. Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 100,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Art Recesso Avvenuto un sinistro e fino al 30' giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all altra parte con lettera raccomandata A.R.. In tal caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 180 giorni dal ricevimento dell avviso di recesso. Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà all Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte. Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo all avviso di recesso, la Società emetterà un appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l importo di premio che l Amministrazione dovrà corrispondere nei termini di fissati nel presente capitolato per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolata in misura pari ad 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura. 14

15 POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO Calcolo del Premio VALORE DELLE RETRIBUZIONI, UTILE AI FINI DEL CALCOLO DEL PREMIO ,00 MASSIMALI PER RC TERZI PER OGNI SINISTRO PER OGNI PERSONA PER DANNI A COSE , , ,00 MASSIMALI PER RC PRESTATORI DI LAVORO PER OGNI SINISTRO PER OGNI PRESTATORE DI LAVORO , ,00 TASSO PRO MILLE (come da risultanze di gara) PREMIO LORDO IMPOSTE COMPRESE, li 15

16 CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DELL INCENDIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO 16

17 Art Oggetto dell'assicurazione La Società assicura: a) BENI IMMOBILI: intendendosi per tali i fabbricati di proprietà del Comune di Castelfiorentino, di seguito denominato Amministrazione, o dallo stesso assunti in comodato, uso ecc., compresi fissi, infissi, impianti, installazioni, recinzioni e quant'altro destinato a servizio dell'immobile; b) BENI MOBILI: intendendosi per tali tutto quanto di proprietà delta Amministrazione nonché le cose di terzi che essa abbia in uso o affitto oppure assunti in custodia con specifico provvedimento od in ottemperanza a disposizioni dell'autorità Giudiziaria, che non possa definirsi immobile per sua natura o destinazione, posti all'interno dei fabbricati di proprietà o in affitto, comodato, uso all'amministrazione, con esclusione di auto/motoveicoli e natanti di proprietà od in uso alla Amministrazione; c) RISCHIO LOCATIVO: intendendosi per tale le conseguenze della Responsabilità Civile che gravino sull'amministrazione ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai locali di proprietà di terzi dall'amministrazione condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto; d) RICORSO TERZI: là Società Si obbliga a tenere indenne l assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai ferzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, entro il massimale stabilito. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell'assicurato. L'assicurazione non comprende i danni: 1. a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; 2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono, comunque considerati terzi: a) se con lui conviventi, il coniuge, i figli, i parenti, gli affini dell'assicurato; b) quando il Contraente o l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; c) le Società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art del codice civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) e b). L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art del codice civile. e) RICORSO DEI LOCÀTARI: con ciò intendendosi le conseguenze della Responsabilità Civile che gravino sull'amministrazione nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di fabbricati rientranti alla lettera a) del presente articolo, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o degli Enti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto; 17

18 per i danni (materiali diretti e materiali consequenziali) provocati da: - INCENDIO - ESPLOSIONE, IMPLOSIONE - SCOPPIO - AZIONE DEL FULMINE (anche senza sviluppo di fiamma) - CADUTA DI AEROMOBILI, CADUTA SATELLITI e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, - URTO DI VEICOLI STRADALI - BANG SONICO - FUMO sviluppatosi da incendio anche di beni diversi da quelli assicurati anche se causati da colpa grave dei dipendenti ed Amministratori dell'assicurato. Sono inoltre comprese le spese sostenute dall'amministrazione: 1. demolire, trasportare e smaltire i residui del sinistro, con il limite di ,00- per sinistro; 2. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché quelle sostenute per il perito/arbitro di parte e per la quota del terzo perito/arbitro in caso di lodo arbitrale; questa estensione è prestata fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) dell'importo di danno risarcibile; 3. per ricercare e ripristinare la causa che ha provocato il danno da "ACQUA CONDOTTA", con il limite di ,00 per sinistro; 4. per la ricostruzione di documenti, registri disegni e materiale meccanografico;, distrutti o danneggiati a seguito di un evento risarcibile ai sensi del presente contratto, con il limite di ,00 per sinistro. 5. L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizioni che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia prevedibilmente pari o superiore a ,00 (centocinquemila). L obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo. Gli importi risarciti ai suddetti punti 1) usque 5) si intendono in aggiunta ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto. Art Estensioni di garanzia a) ATTI DOLOSI La società risponde: 1. dei danni materiali e diretti agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa. 2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone (dipendenti o non del Contraente o dell Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'articolo di questo capitolato sulle esclusioni ), si intende annullato ed integralmente sostituito come segue: 1. sono esclusi i danni: a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato; b) causati dalla esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure ih occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) di inondazione, alluvione, allagamento o frana; 18

19 d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'assicurato, dei rappresentati legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata; e) di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti; f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; g) di fenomeno elettrico; h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno; i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione di lavoro, da alterazioni od omissione di controlli o manovre; l) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; m) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società indennizza i soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni ésplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate. Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'assicurato; - qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi; - quando il Contraente o l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti. Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 1500,00. In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per singolo sinistro, somma superiore all'80% del capitale assicurato. b) EVENTI ATMOSFERICI: La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da: 1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; 2. bagnamento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra. La Società non indennizza i danni: a) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, sovraccarico di neve; - cedimento, smottamento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra. 19

20 b) subiti da: - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), fabbricati o tettoie con copertura o pareti in lastre di fibro-cemento o cemento-amianto, capannoni pressostatici tenso-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in esso contenuto; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 1.500,00. In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per singolo sinistro, somma superiore all'80% del capitale assicurato. c) - FENOMENO ELETTRICO La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo cagionati. La Società non risponde dei danni: a) causati da usura o da carenza di manutenzione; b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova; c) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di 250,00 con il limite di indennizzo, per sinistro, pari a ,00; in nessun caso la Società pagherà per annualità assicurativa, somma superiore a ,00. d) - ACQUA CONDOTTA La Società indennizza i danni direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime. La società non risponde: a) I danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione; b) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; c) i danni da allagamenti alle merci poste nei locali interrati o seminterrati; d) i danni da allagamenti alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento. Resta convenuto che il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a 250,00. A parziale deroga del comma a) sono compresi, fino ad un massimo risarcimento per sinistro ed anno di ,00 i danni da rigurgito di fogna; in caso di sinistro verrà applicata una franchigia pari ad 500. e) SOVRACCARICO NEVE La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime. La Società non risponde dei danni causati: - da valanghe e slavine; 20

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