L ORGANO DI CONTROLLO

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1 L ORGANO DI CONTROLLO IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO DPR 520 del 19 marzo 1955 Con il DPR 520/55 è operata una notevole riorganizzazione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale contestuale all approvazione di una nuova disciplina giuridica in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro: DPR 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 303/56 Norme generali per l igiene del lavoro DPR 164/56 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni L art. 7 del DPR 520/55 stabilisce che l Ispettorato del lavoro deve esercitare controllo in materia di previdenza sociale ed assicurativa, applicazione della contrattazione di lavoro e, in generale, vigilanza sul rispetto di tutte le leggi sul lavoro ovunque sia presente almeno un lavoratore subordinato; principio ribadito nella Legge 628/61 allorchè afferma che l ispettore ha il compito di vigilare sull esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato. Naturalmente, l Ispettore è tenuto al segreto professionale in merito alle informazioni riservate ed ai segreti inerenti particolarità tecniche e produttive di cui egli venga eventualmente a conoscenza. L art. 8 comma 2 attribuisce all ispettore il potere di accesso stabilendo che gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio cui essi sono destinati.. sono ufficiali di polizia giudiziaria (U.P.G.); peraltro, essi hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori ed i refettori annessi agli stabilimenti. L art. 8 comma 3 attribuisce all ispettore la facoltà di richiedere l opera dell ufficiale sanitario nel momento in cui occorra compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei lavoratori e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro L art. 9 attribuiva all Ispettorato del lavoro il potere di diffida (si parla al passato per un motivo che è meglio chiarire subito: tale potere non esiste più) recitando che in caso di constatata inosservanze delle norme di legge la cui applicazione è affidata all Ispettorato

2 del lavoro, questo ha la facoltà. di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro, fissando un termine per la regolarizzazione. Tale norma rappresentava una deroga all obbligo della denuncia, sancito dal Codice di procedura penale, a carico degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria: deroga motivata dal fatto che lo scopo principale dell azione degli UPG non è tanto punitivo quanto la sostanziale attuazione della tutela dei lavoratori. In realtà, a lungo si è dibattuto circa la legittimità di tale deroga e molti magistrati ed ispettori affermavano che fosse comunque necessario comunicare al Pubblico Ministero la notizia di reato; la sentenza della Corte Costituzionale n. 105 del dichiarò non fondate tali questioni ma il dibattito permase (vedi sentenze della Corte di Cassazione e ). Era comunque prassi che l ispettore diffidasse il datore di lavoro senza comunicare alcunché all Autorità giudiziaria; l inosservanza alle prescrizioni contenute nella diffida comportava l obbligo, da parte dell ispettore, della denuncia al PM ex art. 331 C.P.P. L art. 10 attribuisce all Ispettorato del lavoro il potere di disposizione: la disposizione si configura come un provvedimento con il quale l organo di vigilanza, nell esercizio di un potere discrezionale riconosciutogli e nei limiti stabiliti dalla legge, impone nuovi obblighi o divieti che si aggiungono a quelli sanciti dal legislatore con le norme di prevenzione dallo stesso emanate (circolare Ministero del lavoro n. 25 del ). La disposizione, tuttora in vigore a differenza della diffida, è un atto amministrativo e soltanto la sua inosservanza nei modi e tempi stabiliti dall ispettore si configura come reato penale di cui il PM dovrà necessariamente essere informato per avviare un procedimento, appunto, penale. Quale differenza esiste(va) tra diffida e disposizione? Con la prima, l ispettore richiama energicamente il trasgressore all obbligo di osservare ed adempiere ad una precisa norma di legge Con la seconda, l organo di vigilanza impone nuovi obblighi o divieti che si sommano a quelli sanciti dal legislatore; questo intervento può talvolta risultare necessario al fine di prevenire o porre rimedio ad una situazione di rischio la cui specificità non è contemplata nelle norme di legge. La disposizione viene dunque ad assumere rilievo in presenza di situazioni particolari di rischio che rimettono alla valutazione discrezionale dell ispettore

3 L art. 11 comma 1 afferma che le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dall organo di vigilanza nell esercizio delle proprie funzioni sono punite con sanzione amministrativa quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi ; il comma 2 recita si applica la pena dell arresto o dell ammenda se l inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. LEGGE 833/1978 La legge n. 833 ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale ed ha effettuato una profonda e radicale riforma dell assistenza sanitaria in Italia, con importanti interventi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; con tale riforma sanitaria, la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stata demandata all attività di prevenzione di un apposito servizio facente capo all ASL (che, con il D.Lgs. 502/1992, sarà chiamato Servizio PREvenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, spesso citato come S.Pre.S.A.L ). L art. 21 della Legge 833/1978 afferma infatti che all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1980, i compiti svolti dall'ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori e che le unità sanitarie locali organizzano propri servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro. Si dice inoltre che è il prefetto a stabilire quali addetti al Servizio Sanitario assumano la qualifica di U.P.G. e che a tale personale ispettivo sono estesi i poteri di accesso e la facoltà di diffida di cui al DPR 520/1955. È peraltro seguita una diatriba concernente le competenze di vigilanza in materia di igiene e sicurezza: è parso in quegli anni (fine Settanta, inizio Ottanta) che le funzioni di U.P.G. circa tale materia fossero totale appannaggio degli addetti al Servizio Sanitario con esclusione degli ispettori del lavoro. In sostanza, alcuni si chiesero se, essendo state demandate con la Legge 833/1978 le funzioni di vigilanza in materia di sicurezza del lavoro agli U.P.G. delle ASL, quelli dell Ispettorato del lavoro conservassero o meno tali facoltà. La Seconda Sezione del Consiglio di Stato, nell adunanza del 3 marzo 1982, ha stabilito che vi è concorso di funzioni di U.P.G. tra ASL ed Ispettorato, cioè entrambi hanno, formalmente, potere ispettivo in materia.

4 Nella realtà la situazione pratica è però la seguente: I dipartimenti di prevenzione delle ASL si occupano di sicurezza ed igiene in ambiente di lavoro La Direzione Provinciale del lavoro Servizi ispettivi (ex Ispettorato del lavoro) affronta la materia del lavoro dal punto di vista della contrattazione, lotta al sommerso, previdenza ed assicurazione ecc. D.Lgs. 502/1992 Il D.Lgs. n. 502 del ha riordinato la disciplina in materia sanitaria istituendo peraltro, presso ogni unità sanitaria locale (peraltro trasformate in azienda, da cui la sigla ASL ) i seguenti servizi di vigilanza: Igiene e sanità pubblica (S.I.S.P.) Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.) Igiene degli alimenti e nutrizione (S.I.A.N.) Veterinario (S.VET.) Nella pratica di cantiere e di fabbrica o azienda, il personale di vigilanza con cui ci si confronta più frequentemente è sicuramente quello facente capo agli S.Pre.S.A.L. Aperta parentesi ( L art. 23 comma 1 del D.Lgs. 626/94 afferma che per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati. l attività di vigilanza può essere esercitata anche dall Ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il Servizio di prevenzione e protezione dell ASL territorialmente competente Il DPCM 412/1997 ha individuato tali attività a rischio particolarmente elevato; in sintesi, esse sono costituite dal settore delle costruzioni, dai lavori mediante cassoni in aria compressa e quelli subacquei. Chiusa parentesi )

5 D.Lgs. 758/1994 Nella sostanza, il potere di prescrizione si configura come il potere sanzionatorio esercitato dall organo di vigilanza nei confronti di colui che violi la legge in materia di sicurezza ed igiene. All art. 20 comma 1, tale decreto afferma che: Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tal termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi Il comma 2 impone invece all organo di vigilanza la comunicazione della notizia di reato al PM; tale comunicazione dà luogo all apertura di un procedimento penale con iscrizione della stessa nel registro delle notizie di reato; all atto stesso dell iscrizione del contravventore all interno del registro, il procedimento penale è sospeso fino al momento del ricevimento, da parte del PM, di una delle comunicazioni di adempimento o inadempimento. In caso di accertamento di una contravvenzione, l ispettore ha dunque l obbligo di impartire al contravventore un apposita prescrizione fissando contestualmente un termine per la regolarizzazione; la prescrizione può imporre specifiche misure atte alla cessazione o eliminazione del pericolo per la sicurezza (cioè una disposizione). In via schematica l iter procedurale che segue all accertamento della contravvenzione con conseguente prescrizione è quello descritto alla pagina seguente. S.Pre.S.A.L. delle ASL in Piemonte

6 ITER CONSEGUENTE ALL ACCERTAMENTO DELLA CONTRAVVENZIONE PRESCRIZIONE Indicazione delle misure da attuare e dei tempi massimi di adempimento Invio al contravventore Invio della notizia di reato al PM e contestuale sospensione del procedimento penale Scadenza Verifica dell adempimento adempimento inadempimento Ammissione al pagamento della sanzione amministrativa Pagamento della sanzione Comunicazione al PM per continuazione dell azione penale Comunicazione al PM per estinzione del reato

7 ITER CONSEGUENTE ALL ACCERTAMENTO DELLA CONTRAVVENZIONE (PROCEDURA COMPLETA) PRESCRIZIONE Nel dettaglio, al momento dell accertamento della contravvenzione l Organo di vigilanza emette una prescrizione fissando contestualmente un termine per la regolarizzazione. Tale termine: Non può eccedere il periodo tecnicamente necessario per adempiere alla prescrizione È prorogabile a richiesta motivata del contravventore ma non può in ogni caso superare i sei mesi È ulteriormente prorogabile per una sola volta e comunque per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi quando specifiche circostanze, non imputabili al contravventore, determinino un ritardo nella regolarizzazione La prescrizione può imporre, come già riferito, specifiche misure atte a far cessare il pericolo (cioè può contenere al suo interno una disposizione ) COMUNICAZIONE AL PM L organo di vigilanza ha l obbligo di riferire al Pubblico Ministero la notizia di reato inerente la contravvenzione ai sensi dell art. 347 del C.P.P.; tale comunicazione dà luogo all apertura di un procedimento penale con iscrizione della contravvenzione nel registro delle notizie di reato. Ai sensi dell art. 335 del C.P.P. il procedimento penale è sospeso dal momento dell iscrizione della notizia di reato nell apposito registro sino al momento in cui il PM riceve comunicazione di adempimento o inadempimento. RIVISITA Decorso il termine fissato nella prescrizione, entro e non oltre sessanta giorni l Organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le procedure impartite e nel termine temporale stabilito dando luogo alla cosiddetta rivisita. In tale sede si possono determinare tre situazioni: 1) ADEMPIMENTO ALLA PRESCRIZIONE Se la prescrizione è stata ottemperata nei modi e nelle tempistiche indicati dall organo di vigilanza, il contravventore è ammesso al pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad ¼ del massimo stabilito per tale contravvenzione entro 30 giorni dalla data della rivisita; entro 120 giorni dalla

8 scadenza fissata nella prescrizione l Organo di vigilanza comunica al PM l adempimento alla prescrizione ed il pagamento, nel frattempo avvenuto, della somma citata. Il PM chiede l archiviazione del procedimento ed reato è estinto 2) INADEMPIMENTO ALLA PRESCRIZIONE Se la prescrizione non è stata adempiuta, l Organo di vigilanza ne dà comunicazione al PM entro 90 giorni dalla scadenza fissata nella prescrizione; il procedimento penale, a suo tempo sospeso, riprende il suo corso secondo le regole del C.P.P. 3) ADEMPIMENTO ANOMALO ALLA PRESCRIZIONE Se la prescrizione è stata adempiuta ma in tempi o secondo modalità differenti rispetto a quelle determinate dall Organo di vigilanza, essa si intende non adempiuta e dunque il contravventore non può essere ammesso al pagamento in via amministrativa della somma di cui sopra; inoltre del fatto è informato il PM. Tale adempimento anomalo è valutato ai fini dell eventuale applicazione dell art. 162 bis del c.p. (oblazione) L art. 25 del D.Lgs. 758/94 stabilisce che per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in materia di disposizione.

9 DEFINIZIONE GLI ORGANISMI PARITETICI Organismi paritetici Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l assistenza alle imprese finalizzata all attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento Organismi paritetici, art A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all articolo 2, comma 1, lettera ee). 2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti. 3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l impiego dei fondi interprofessionali di cui all articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all articolo 30 del decreto, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. 3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti. 4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali. 5. Agli effetti dell articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.

10 6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all articolo 7 una relazione annuale sull attività svolta. 8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti. 8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.

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