Il Sistema bancario MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente. 21 settembre Avv. Piergiorgio Mancone

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Il Sistema bancario MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE. Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente. 21 settembre 2012. Avv. Piergiorgio Mancone"

Transcript

1 Il Sistema bancario MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE Avv. Piergiorgio Mancone 21 settembre 2012

2 Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi La disciplina delle autorizzazioni per la costituzione di succursali e lo svolgimento di attività bancaria in regime di libera prestazione di servizi in Italia per banche straniere (comunitarie ed extracomunitarie) e all estero per banche italiane è contenuta nelle Istruzioni di Vigilanza al titolo III capitoli 2 e 3 e al titolo VII capitoli 2 e 3 (Circolare Banca d Italia n.229/1999) ed è coerente con il Testo unico bancario e con il dettato comunitario. Libera prestazione di servizi (Art. 16 TUB) 1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'italia. 2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'italia. 3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza. 4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'italia, rilasciata sentita la CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare. 5. La Banca d'italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane. Attività non ammesse al mutuo riconoscimento (Art. 17 TUB) La Banca d'italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica. Le disposizioni prevedono inoltre, in attuazione dell'art. 18 del T.U.B, la possibilità di operare in regime di libera prestazione di servizi anche per le società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento. 2

3 Succursali di banche italiane all estero Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca (art. 15 comma 1 TUB). Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'italia. (art. 15 comma 2 TUB). La Banca d'italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 art. 15 TUB e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane (art. 15 comma 5 TUB). 3

4 Uffici di rappresentanza Banche Italiane (Ist. Vigilanza, sez. III, cap. II, par. 5) Le banche possono aprire uffici di rappresentanza sul territorio nazionale e all'estero. L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'autorità competente del paese ospitante. Banche extracomunitarie (Ist. Vigilanza, sez. VII, cap.ii, par. 6) Le banche extracomunitarie che intendano aprire un ufficio di rappresen- tanza in Italia ne danno comunicazione preventiva alla Filiale della Banca d'italia nella cui provincia intendono insediare l'ufficio. Alla comunicazione è allegata copia dello statuto della banca e un'attestazione delle Autorità competenti del Paese d'origine che dimostri che la banca segnalante ha adempiuto alle eventuali formalità previste dalla disciplina del Paese d'origine. La Banca d'italia può esercitare sull'ufficio di rappresentanza controlli ispettivi volti a verificare che l'ufficio stesso non svolga di fatto attività bancarie. 4

5 Succursali di banche extracomunitarie in Italia Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e): b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'italia; c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati nell'articolo 26 TUB; L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità (art. 14 c.4 TUB). Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'italia (art. 15 comma 4 TUB) 5

6 I sistemi bancari del Mediterraneo analoga ai paesi occidentali. 2. Egitto, Marocco, Tunisia, Giordania e Arabia Saudita: le banche hanno segnato progressi importanti sulla strada del miglioramento della loro struttura e dei loro prodotti, ma molte sono le riforme da portare a compimento. 3. Siria, Algeria e Libia: sistema bancario arretrato caratterizzato da I sistemi bancari del Mediterraneo ritardi nell operatività e nello meridionale e orientale presentano sviluppo della struttura finanziaria. differenze profonde. Con riguardo al I paesi del Mediterraneo hanno sistemi grado di sviluppo dell attività creditizi molto concentrati, sia nei bancaria essi possono essere divisi sistemi finanziari molto arretrati, sia in 3 gruppi: in quelli più evoluti. Questa struttura 1. Cipro, Malta, Israele, Turchia e deriva dal prevalere di politiche Libano: le banche offrono prodotti e restrittive all entrata di nuove servizi in maniera sostanzialmente banche. 6

7 Finanza e precetti religiosi Elemento caratterizzante della finanza islamica è il suo esplicito richiamo ai precetti della legge religiosa islamica (sharī ah). Il divieto di ribā (pagamento di interessi fissi o determinabili su fondi prestati) e la proibizione di pratiche economiche che implicano il concetto di gharār (irragionevole incertezza), maysīr (speculazione) e harām (comportamenti proibiti dal Corano) costituiscono le principali prescrizioni coraniche rilevanti in materia economica e finanziaria. Il divieto di ribā va inquadrato all interno di una riflessione islamica sull economia che, a partire dalla metà del secolo scorso, ha avuto l obiettivo di creare un ordine economico i cui principi fondamentali fossero l equità e l inviolabilità degli obblighi contrattuali e il legame tra transazioni finanziarie ed attività economica reale. Esso si fonda sul presupposto che non ci possa essere guadagno senza assunzione di rischi; il prestito è consentito, quindi, solo se la remunerazione è legata ai risultati dell impiego del capitale, che non possono essere prefigurati ex ante. È questo il fondamento del sistema profit and loss sharing (PLS), su cui dovrebbe fondarsi il sistema contrattualistico ed operativo delle banche islamiche. 7

8 La banca islamica Al pari delle banche convenzionali, le banche islamiche sono imprese che perseguono finalità di lucro svolgendo le funzioni tipiche di raccolta del risparmio ed erogazione del credito, accanto ad altri servizi di natura finanziaria, con le peculiarità, sul piano teorico, di non applicare interesse sui prestiti e di operare in base al principio di partecipazione al rischio delle operazioni finanziate (PLS). Sulla base dei principi islamici il rendimento di un investimento è giustificato solo se il capitale prende la forma di un attività reale; non monetaria, e se tale ritorno è a fronte dell assunzione di un rischio imprenditoriale. Ne consegue che: la banca islamica si configura come un gestore/distributore di fondi, attività e progetti. In particolare la banca islamica è responsabile dell identificazione di progetti in cui investire il denaro proprio e e quello dei suoi clienti I depositanti non sono dei creditori verso la banca per le somme depositate ma si configurano come investitori della stessa banca. 8

9 Shari ah Board Altra caratteristica distintiva del sistema bancario islamico è rinvenibile nel ruolo strategico ricoperto, all interno del sistema di governance delle banche, dagli Sharī ah Supervisory Board (SSB), organi di supervisione cui spetta la verifica del costante rispetto dei principi islamici. Tale sistema di governance ha fatto sinora emergere diversi problemi: (i) i potenziali conflitti di interesse dovuta alla penuria di esperti di diritto islamico, portatori al contempo di competenze economicofinanziarie, che sono spesso designati a far parte di più di un consiglio sciaraitico; (ii) la possibilità che la competenza dello Shari ah Board vaa oltre la mera funzione di consulenza fino ad incidere sull operatività della banca. A tale ultimo proposito, l autorità di vigilanza inglese richiede alle banche islamiche da essa vigilate che lo Shari ah Board abbia mera funzione di consulenza e che non debba influire sulla gestione della banca. 9

10 Modelli operativi Da un punto di vista organizzativo, la banca islamica può operare essenzialmente attraverso tre modelli: banca islamica pura, ossia operante esclusivamente secondo i precetti della sharī ah; filiale o succursale di una banca convenzionale, specializzata nell offerta di prodotti finanziari coerenti con la sharī ah; finestra o sportello islamico, ossia unità ad hoc che, all interno di banche convenzionali, offre prodotti finanziari islamici. La praticabilità delle ultime due opzioni è subordinata, almeno sul piano teorico, al rispetto dell obbligo di separazione dei fondi islamici da quelli rivenienti da attività bancarie di tipo convenzionale, incluso il capitale. Dal punto di vista operativo ciò equivale alla creazione di un sistema contabile e informativo diverso per ciascun tipo di attività. 10

11 Strumenti di raccolta e d impiego A causa dell assenza di riferimenti normativi universalmente accettati e della ridotta standardizzazione dei contratti utilizzati, la classificazione delle forme tecniche utilizzate dalle banche islamiche per la raccolta del risparmio e per il suo impiego non è agevole. Dal lato della raccolta, gli strumenti utilizzati dalle banche islamiche sono riconducibili essenzialmente a: depositi non remunerati e depositi partecipativi (conti di deposito e conti di investimento). 11

12 Depositi non remunerativi I depositi non remunerativi, che assolvono una funzione di custodia sicura del denaro e di ausilio nella gestione dei pagamenti, sono depositi a vista per i quali non è prevista alcuna remunerazione, né il pagamento di spese da parte dei depositanti; la banca, di contro, garantisce il rimborso delle somme versate. Essi possono prevedere, su base meramente volontaristica, piccole donazioni o facilitazioni nell accesso al credito in favore dei depositanti. Le parti possono configurare il rapporto come conto corrente (wadi ah) o come deposito a risparmio con libretto nominativo. 12

13 Depositi partecipativi I depositi partecipativi sono depositi a termine con i quali la banca acquisisce la disponibilità dei fondi conferiti dai clienti con l obbligo di restituzione alla scadenza; i fondi sono remunerati attraverso la partecipazione in misura predeterminata agli utili e alle perdite dell attività finanziata. Nel caso in cui la banca utilizzi le somme depositate per finanziare indistintamente tutti i propri impieghi, i depositi partecipativi assumono la forma di conti di deposito o unrestricted mudàrabah; se invece la raccolta viene destinata al finanziamento di specifiche iniziative, si è in presenza di conti di investimento o restricted mudàrabah, che vengono remunerati attraverso una partecipazione agli utili e alle perdite del progetto o dello specifico investimento finanziato. Le modalità di gestione dei depositi partecipativi presentano affinità con la gestione in monte dei fondi comuni di investimento; tuttavia, al contrario dei fondi comuni, non sono previste regole di separatezza che valgano a garantire l isolamento delle risorse conferite dai depositanti rispetto a quelle della banca. Inoltre, quanto meno nei conti di investimento, i depositanti assumono una posizione del tutto simile a quella dei soci di capitale, ma a differenza di questi ultimi non hanno poteri gestori né sulla società finanziata, né sulla banca. Tale struttura è ampiamente utilizzata sia per i contratti di deposito partecipativi ma anche per operazioni di finanziamento, di seguito descritte. 13

14 Impieghi Sul fronte degli impieghi, si distinguono tecniche di finanziamento basate sul profit and loss sharing (PLS) e forme di finanziamento di natura non partecipativa (cosiddette trade based o indirettamente partecipative). I contratti che la dottrina islamica considera più rigorosamente allineati ai dettami della shari ah sono quelli direttamente partecipativi della mudàrabah e della mushàrakah, di derivazione medievale, basati sul principio PLS. 14

15 Mudàrabah Nel contratto mudàrabah (fig. 1) le parti coinvolte sono il mudàrib e il rabb al-mal. Il primo apporta al progetto il lavoro e le competenze mentre il secondo il capitale. La caratteristica principale di tale contratto è che entrambe le parti partecipano ai profitti mentre le perdite gravano solo sul rabb al-mal. Nell ipotesi in cui il progetto non fosse profittevole il mudàrib ha già perso tempo, impegno e competenze per cui le perdite finanziarie gravano solo su chi apporta capitale. La banca deve verificare che si tratti di un progetto coerente con i principi della shari a; Nel contratto deve essere specificata la quota di partecipazione agli utili e l ammontare della commisione che viene pagata al mudàrib come retribuzione per lo svolgimento del lavoro giornalmente prestato. R. Hamaui, M. Mauri, Economia e finanza islamica, pagg , Il Mulino, Bologna,

16 16

17 Mushàrakah In un contratto di mushàrakah (fig. 2) le parti partecipano sia ai profitti che alle perdite del progetto finanziato. A differenza del contratto mudàrabah in questo caso ogni partner conferisce una parte del capitale che può assumere diverse forma: denaro, immobili, terreni ma anche ben immateriali come il marchio, la reputazione acquisita nel tempo, tali da consentire l esercizio dell attività d impresa finanziata. entrambi i partner conferiscono capitale che può essere in quote eguali e/o differenti. In linea teorica ogni partner può partecipare alla gestione (conferendo il lavoro) ma di norma viene nominato un membro della partnership o un terzo esterno ad essa per la conduzione dell operatività giornaliera. nel contratto viene definita la percentuale di partecipazione ai profitti del progetto per entrambi partner; la partecipazione alle perdite è proporzionale all ammontare di capitale conferito. R. Hamaui, M. Mauri, Economia e finanza islamica, pagg , Il Mulino, Bologna,

18 18

19 Forme di finanziamento non partecipative Le più diffuse forme di finanziamento di natura non partecipativa (non PLS), impiegate soprattutto per il credito al consumo e per il finanziamento a breve e medio termine, sono la muràbahah (vendita a termine), il salam e l ijàrah (leasing). I contratti di questo tipo, detti anche indirettamente partecipativi o trade based, prevedono un rendimento predeterminato dell investimento: benché tale remunerazione non venga esplicitamente riferita alla dimensione temporale dell operazione e sia, invece, considerata il corrispettivo di un servizio di intermediazione commerciale (nel caso della muràbahah) o dell utilizzo di un bene (per l ijàrah), i flussi finanziari generati dalle forme tecniche in esame tendono, nei fatti, a replicare quelli tipici del credito bancario convenzionale; queste operazioni sono, altresì, di norma associate a forme indirette di garanzia, quali la proprietà del bene oggetto della transazione reale che genera i movimenti di fondi di quella finanziaria. 19

20 Muràbahah Il contratto di muràbahah si configura come una doppia vendita con pagamento differito. 1. L acquirente comunica alla banca le caratteristiche e il prezzo del bene individuato con il venditore/fornitore; 2. Banca e cliente stabiliscono il guadagno della banca per il servizio offerto nella forma di margine di profitto, che costituisce un elemento essenziale, pena la nullità del contratto; 3. la banca islamica acquista la proprietà del bene dal venditore pagando un prezzo. 4. Successivamente la banca islamica trasferisce la proprietà del bene all acquirente (cliente-finanziato) al prezzo stabilito in sede di stipula del contratto. Il pagamento di tale somma può essere differito e/o dilazionato nel tempo. R. Hamaui, M. Mauri, Economia e finanza islamica, pagg Il Mulino, Bologna,

21 21

22 Salam Un altro contratto di scambio particolarmente utilizzato è il contratto salam. Esso ha analogie con un contratto a termine convenzionale in cui le parti si accordano sul prezzo di vendita di un bene la cui consegna è differita nel tempo. Tuttavia il contratto salam si distingue da un contratto a termine poiché mentre in quest ultimo il prezzo viene regolato alla consegna del bene, nel contratto islamico il prezzo è pagato alla stipula. La giurisprudenza commerciale islamica ritiene che il contratto salam sia più equo di un contratto a termine convenzionale poiché entrambe le parti ricevono un contestuale beneficio: l acquirente elimina il rischio legato all incertezza futura del prezzo del bene da acquistare mentre il venditore riceve il prezzo che può investire nel processo produttivo. R. Hamaui, M. Mauri, Economia e finanza islamica, pagg , Il Mulino, Bologna,

23 Ijàrah Altra grande categoria di contratti di natura non PLS sono i contratti di affitto o locazione (Ijàrah). Nel diritto islamico la locazione equivale al trasferimento del usufrutto di un determinato bene verso un corrispettivo, fissato al momento del contratto e calcolato sulla base dell uso che l imprenditore intende fare del bene in oggetto. Il contratto deve prevedere un uso effettivo del bene in locazione, da cui l utilizzatore deve poter trarre beneficio. La proprietà del bene locato resta al finanziatore che sopporta, quindi, per la durata del contratto il rischio correlato. Tale tipologia di contratto ha un ampio utilizzo sia in campo bancario che finanziario. Infatti forme di finanziamento, anche di natura immobiliare, in particolare con necessità di pagamenti dilazionati trovano in tale struttura contrattuale un adeguato strumento. Il canone di locazione può essere fisso o soggetto a negoziazioni periodiche. Anche se non vi è unanime consenso tra le scuole giuridiche islamiche è ormai ampiamente utilizzata la struttura contrattuale ijàrah wa iqtuna in base alla quale al termine del contratto il locatario può riscattare la proprietà del bene, a fronte del pagamento del valore residuo R. Hamaui, M. Mauri, Economia e finanza islamica,pagg , Il Mulino, Bologna,

24 24

25 La presenza di banche estere risulta marginale in Algeria e in Libia, è invece significativa in Giordania, dove le banche private sono possedute in prevalenza da fondi dei Paesi del Golfo Persico. Un ruolo importante è coperto in Marocco e in Tunisia soprattutto dalle banche francesi e in Egitto dall Italia, dopo l acquisto della Bank of Alexandria da parte di SanpaoloIMI nel 2006 oggi Banca Intesa San Paolo. 25

26 Il contesto italiano In Italia il fenomeno è pressoché sconosciuto. L impiego in Italia di contratti bancari shari ah-compliant dovrebbe, naturalmente, superare il vaglio di liceità e di meritevolezza di cui all art del codice civile, che potrebbe richiedere modifiche delle formulazioni adottate in altri ordinamenti. Sotto questo profilo, ad esempio, un eventuale clausola inserita nei contratti che colleghi la validità e vincolatività dell accordo alla sua conformità rispetto alle norme coraniche, come interpretate da eventuali comitati o consigli tecnico-religiosi, solleverebbe importanti questioni di ammissibilità. Ciò premesso, anche in Italia lo sviluppo del fenomeno potrebbe essere stimolato dall azione dei fattori già delineati con riferimento al contesto europeo. In primo luogo, la dinamica demografica italiana, con una comunità musulmana di 1,3 milioni di immigrati regolari, attualmente caratterizzata da livelli di bancarizzazione ed utilizzo dei servizi finanziari molto contenuti, potrebbe costituire un fattore di sviluppo anche del segmento retail. Ciò, oltre a garantire una maggiore raccolta di liquidità dalla comunità musulmana, potrebbe contribuire alla sua integrazione sociale. 26

27 La diffusione della finanza islamica in Italia va considerata anche nel contesto della competitività del sistema paese, quale opportunità di business e strumento per migliorare la capacità dell Italia di attrarre capitali dai mercati del Golfo; infine essa potrebbe facilitare l integrazione del sistema finanziario nazionale con quelli del Mediterraneo allargato, a sostegno degli investimenti in tali paesi, anche grazie ad un migliore supporto finanziario all internazionalizzazione delle imprese. Nell analisi delle prospettive evolutive in Italia va, infine, tenuta in debito conto la dimensione europea del mercato unico dei servizi finanziari che consente alla banche islamiche insediate in altri paesi europei di offrire servizi in Italia, beneficiando del passaporto europeo. 27

28 Profili di rischio nella banca islamica La banca islamica ha profili di rischio diversi da quelli di una banca convenzionale: L asimmetria informativa tra il conduttore del progetto finanziato (l agente) e il soggetto finanziatore (il principale) rende possibili comportamenti di moral hazard da parte dell affidato. Il rischio di moral hazard cresce con l incertezza del risultato economico sottostante. La natura del contratto di PLS richiede quindi alla banca islamica un azione di monitoraggio sul soggetto finanziato significativamente maggiore rispetto al caso convenzionale. L azione di monitoraggio è più semplice in Paesi dotati di regolamentazione tributaria evoluta, ma potrebbe diventare molto difficile in Paesi con regimi e controlli tributari incompleti e destrutturati. Nella prassi operativa, le banche islamiche adottano spesso una clausola contrattuale per riservarsi il diritto di effettuare ricognizioni amministrative e approfondimenti di auditing sull impresa finanziata, qualora il flusso di profitti si riveli inferiore ad una certa soglia minima prestabilita. Tale soglia minima si traduce in un tasso di interesse de facto, in quanto le imprese finanziate dichiarano, di norma, un flusso di profitti non inferiore a quello minimo anche al termine di esercizi poco redditizi, con lo scopo di evitare il controllo amministrativo. 28

29 Il rischio legale che, nel caso dell intermediazione islamica, assume una dimensione specifica legata sia all obbligo di rispettare la legge religiosa, sia alla necessità di seguire le evoluzioni della sua giurisprudenza («shari ah risk»). Il rischio di valutare in maniera impropria prodotti e operazioni, ossia di giudicare halal (lecito) ciò che invece è haram (illecito), espone la banca ad una particolare forma di rischio legale, particolarmente complessa nel caso in cui la banca operi in un Paese con ordinamento giuridico laico: cosa accade nel caso in cui la liceità religiosa di un prodotto, asseverata dallo Shari ah Board, è messa in discussione da altri, autorevoli giureconsulti islamici? Un siffatto pronunciamento contrario infliggerebbe alla banca un danno reputazionale, ma i contratti posti in essere secondo il diritto civile resterebbero comunque validi, anche se il regolamento degli stessi potrebbe incontrare complicazioni. Tale rischio può essere in parte controllato attraverso un accurata selezione dello Shari ah Board La scarsità di consulenti legali islamici esperti al contempo sia di shari ah sia di finanza è stato fino a oggi il principale limite all innovazione finanziaria di prodotti shari ah- compliant. 29

30 Approfondimenti: D. Atzori. Fede e mercato: verso una via islamica al capitalismo?, Il mulino, Bologna, R. Hamaui, M. Mauri, Economia e finanza islamica, Il Mulino, Bologna, G. Gomel, A. Cicogna, D. De Falco, M. V. Della Penna, L. Di Bona De Sarzana, A. Di Maria, P. Di Natale, A. Freni, S. Masciantonio, G. Oddo e E. Vadalà, Finanza islamica e sistemi finanziari convenzionali. Tendenze di mercato, profili di supervisione e implicazioni per le attività di banca centrale, Banca d Italia Questioni di Economia e Finanza Numero 73, G. Gomel e M. Roccas, Le economie del Mediterraneo, Banca d Italia, C. Porzio, Banca e finanza islamica : contratti, pecularità gestionali, prospettive di crescita in Italia, Bancaria editrice, Roma, G. Salecci, A. Pesce, W. Vergi, D. Zucchelli, R. Donnini, S. Mazzocchi, E. E. Hemmat El-Masry, S. Khaled, S. Oraby, M. Aboud. N. El-Hadidy, I Paesi del Sud del Mediterraneo:Crescita e Opportunità di Business nel Contesto delle Relazioni con l Unione Europea, Servizio Studi e Ricerche di Intesa SanPaolo,

31 Avv. Piergiorgio Mancone NIBI Nuovo Istituto di Business Internazionale Tel Fax Promos Az. Spec. CCIAA Milano Via Camperio, Milano

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA

Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA L esercizio dei servizi di investimento: riserva di attività e regole generali di comportamento dei soggetti abilitati 1 Riserva di attività (art.

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio

La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio 1 di 6 La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio Come possono essere classificate le operazioni di gestione? La gestione aziendale è l insieme coordinato di operazioni attraverso le quali l impresa

Dettagli

DAMA DEMOLIZIONI E SMONTAGGI S.R.L.

DAMA DEMOLIZIONI E SMONTAGGI S.R.L. DAMA DEMOLIZIONI E SMONTAGGI S.R.L. D.Lgs 231/2001 Codice Etico 1 INDICE 1. Introduzione Pag. 3 2. Politiche di condotta negli affari Pag. 3 2.1 Dipendenti, collaboratori e consulenti Pag. 5 3. Salute,

Dettagli

I contributi pubblici nello IAS 20

I contributi pubblici nello IAS 20 I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

Il mercato mobiliare

Il mercato mobiliare Il mercato mobiliare E il luogo nel quale trovano esecuzione tutte le operazioni aventi per oggetto valori mobiliari, ossia strumenti finanziari così denominati per la loro attitudine a circolare facilmente

Dettagli

Bongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI

Bongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI 1 Indice Definizione di contratto finanziario Contratti finanziari bilaterali e multilaterali Contratto di debito Contratto di partecipazione Contratto assicurativo Contratto

Dettagli

FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETA DI SAN VINCENZO DE PAOLI. Senigallia,Sabato 25 ottobre 2014

FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETA DI SAN VINCENZO DE PAOLI. Senigallia,Sabato 25 ottobre 2014 FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETA DI SAN VINCENZO DE PAOLI Senigallia,Sabato 25 ottobre 2014 Di cosa parleremo? Che cos è il non profit? Le ONP: le Fonti normative Le Organizzazioni di Volontariato 2 CHE COS

Dettagli

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA Procedura aperta per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 10 Maggio 2007, n. 62 Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

Dati significativi di gestione

Dati significativi di gestione 182 183 Dati significativi di gestione In questa sezione relativa al Rendiconto Economico sono evidenziati ed analizzati i risultati economici raggiunti da ISA nel corso dell esercizio. L analisi si focalizza

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

Dati significativi di gestione

Dati significativi di gestione 36 37 38 Dati significativi di gestione In questa sezione relativa al Rendiconto economico sono evidenziati ed analizzati i risultati economici raggiunti da ISA nel corso dell esercizio. L analisi si focalizza

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art.5 del Regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389

Dettagli

Elenco Intermediari operanti nel settore finanziario n. 27193. RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31.12.2012

Elenco Intermediari operanti nel settore finanziario n. 27193. RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31.12.2012 CITHEF S.C. a R.L. Sede Legale: Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli Capitale Sociale:euro 610.330 i.v. R.E.A. Napoli n.507434 Registro Imprese di Napoli e C.F. 06629110633 Elenco Intermediari operanti nel

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

RISOLUZIONE N.95/E QUESITO

RISOLUZIONE N.95/E QUESITO RISOLUZIONE N.95/E Direzione Centrale Direzione Normativa Centrale Normativ Roma, 17 ottobre 2012 OGGETTO: Interpello ex Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cessione crediti GSE, articolo 6 della Tariffa,

Dettagli

LE FORME TECNICHE DI RACCOLTA DELLE RISORSE FINANZIARIE. Appunti sul libro Economia della Banca

LE FORME TECNICHE DI RACCOLTA DELLE RISORSE FINANZIARIE. Appunti sul libro Economia della Banca LE FORME TECNICHE DI RACCOLTA DELLE RISORSE FINANZIARIE Appunti sul libro Economia della Banca DEFINIZIONI Le forme tecniche di raccolta comprendono il complesso degli strumenti che consentono alla banca

Dettagli

Policy sintetica di Banca delle Marche S.p.A. per la gestione dei conflitti d interesse

Policy sintetica di Banca delle Marche S.p.A. per la gestione dei conflitti d interesse Policy sintetica di Banca delle Marche S.p.A. per la gestione dei conflitti d interesse 1. Introduzione Banca Marche nel normale esercizio della propria attività e nell erogazione dei propri molteplici

Dettagli

ANALISI QUALITATIVA DEL CAPITALE I FINANZIAMENTI

ANALISI QUALITATIVA DEL CAPITALE I FINANZIAMENTI CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ECONOMIA AZIENDALE e RAGIONERIA APPLICATA ALLE IMPRESE TURISTICHE Anno Accademico 2011 2012 Lezione 6 ANALISI QUALITATIVA DEL CAPITALE I FINANZIAMENTI

Dettagli

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Approvazione CDA del 25 giugno 2009 Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Regolamento U n i p o l G r u p p o F i n a n z i a r i o S. p. A. Sede

Dettagli

Capitolo 15 Concorrenza e tutela del consumatore di servizi finanziari

Capitolo 15 Concorrenza e tutela del consumatore di servizi finanziari Capitolo 15 Concorrenza e tutela del consumatore di servizi finanziari Esercizi di riepilogo 1) Volendo rappresentare il settore dei servizi finanziari fate riferimento: a) ai tre tipi di intermediazione

Dettagli

Il sistema monetario

Il sistema monetario Il sistema monetario Premessa: in un sistema economico senza moneta il commercio richiede la doppia coincidenza dei desideri. L esistenza del denaro rende più facili gli scambi. Moneta: insieme di tutti

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

Introduzione al concetto di azienda e alle operazioni di gestione

Introduzione al concetto di azienda e alle operazioni di gestione Introduzione al concetto di azienda e alle operazioni di gestione 1 L attività economica L attività umana diventa attività ECONOMICA quando comporta l uso di beni, risorse ovvero di mezzi scarsi, per la

Dettagli

Misure di sostegno alle famiglie: dalla novità del microcredito ai fondi di prevenzione dell usura. Antonio Adinolfi, Roma 24 novembre 2010

Misure di sostegno alle famiglie: dalla novità del microcredito ai fondi di prevenzione dell usura. Antonio Adinolfi, Roma 24 novembre 2010 Misure di sostegno alle famiglie: dalla novità del microcredito ai fondi di prevenzione dell usura Antonio Adinolfi, Roma 24 novembre 2010 NORMATIVA DI RIFERIMENETO Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n.

Dettagli

NOTA AIFIRM Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers 23 luglio 2013

NOTA AIFIRM Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers 23 luglio 2013 NOTA AIFIRM Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers 23 luglio 2013 E stato introdotto nell ordinamento di vigilanza italiano il concetto di risk appetite framework (RAF). E contenuto nella

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

RISOLUZIONE N. 314/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 314/E QUESITO RISOLUZIONE N. 314/E Roma, 05 novembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: IVA. - Svolgimento in forma associata di funzioni e servizi da parte di enti locali. - Decreto del Presidente

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento

Dettagli

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE Molto spesso i soci persone fisiche si trovano nella condizione di sostenere

Dettagli

Strumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39

Strumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39 Strumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39 Corso di Principi Contabili e Informativa Finanziaria Prof.ssa Sabrina Pucci Facoltà di Economia Università degli Studi Roma Tre a.a. 2004-2005 prof.ssa Sabrina

Dettagli

Lezione 1. Uniformità sistema creditizio. Basilea 1. Basilea 2, fattori di ponderazione, il concetto di rating

Lezione 1. Uniformità sistema creditizio. Basilea 1. Basilea 2, fattori di ponderazione, il concetto di rating Lezione 1 Basilea 2, fattori di ponderazione, il concetto di rating Uniformità sistema creditizio Il Comitato di Basilea fu istituito nel 1974 tra i governatori delle Banche Centrali del G10. Obiettivo

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO. Isin IT0004233943

CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO. Isin IT0004233943 BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SOCIETA COOPERATIVA CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO BANCA DI CESENA 01/06/07-01/06/10 - TF

Dettagli

PROGRAMMAZIONE IN BASE ALLE LINEE GUIDA : ECONOMIA AZIENDALE PIANO DI LAVORO OBIETTIVI MINIMI PER LA CLASSE 4 M S.I.A.

PROGRAMMAZIONE IN BASE ALLE LINEE GUIDA : ECONOMIA AZIENDALE PIANO DI LAVORO OBIETTIVI MINIMI PER LA CLASSE 4 M S.I.A. PROGRAMMAZIONE IN BASE ALLE LINEE GUIDA : ECONOMIA AZIENDALE PIANO DI LAVORO OBIETTIVI MINIMI PER LA CLASSE 4 M S.I.A. Tomo 1 Modulo1 1. Le società di persone. Gestire il sistema delle rilevazioni con

Dettagli

Luca Zitiello Socio Zitiello e Associati Studio Legale

Luca Zitiello Socio Zitiello e Associati Studio Legale Luca Zitiello Socio Zitiello e Associati Studio Legale Impatto della MiFID sul sistema organizzativo interno degli intermediari. La consulenza e l impatto nell operatività dei promotori finanziari Milano,

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione

Dettagli

Gestione della politica monetaria: strumenti e obiettivi corso PAS. Mishkin, Eakins, Istituzioni e mercati finanziari, 3/ed.

Gestione della politica monetaria: strumenti e obiettivi corso PAS. Mishkin, Eakins, Istituzioni e mercati finanziari, 3/ed. Gestione della politica monetaria: strumenti e obiettivi corso PAS 1 Anteprima Con il termine politica monetaria si intende la gestione dell offerta di moneta. Sebbene il concetto possa apparire semplice,

Dettagli

Le Aziende Non Profit:

Le Aziende Non Profit: Le Aziende Non Profit: Aspetti istituzionali, accountability strumenti di gestione Maria Teresa Nardo mt.nardo@unical.it 1 6 novembre 2008 Le ANP: caratteri generali La crisi del welfare state ha comportato

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

MODI DI FINANZIAMENTO DELL ECONOMIA

MODI DI FINANZIAMENTO DELL ECONOMIA MODI DI FINANZIAMENTO DELL ECONOMIA 1 OPERATORI FINANZIARI ATTIVI E PASSIVI Gli operatori finanziari possono essere divisi in quattro gruppi: Le famiglie; Le imprese; La pubblica amministrazione; il resto

Dettagli

ASSOCONSULENZA. Associazione Italiana Consulenti d Investimento

ASSOCONSULENZA. Associazione Italiana Consulenti d Investimento ASSOCONSULENZA Associazione Italiana Consulenti d Investimento Formazione Mediatore Creditizio Proprio nel momento in cui il mondo finanziario occidentale è in ginocchio per gli effetti della crisi dei

Dettagli

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Finalità. Art. 3 Costituzione Fondo Regionale. Art. 4 Durata. Art. 5 Beneficiari del Fondo. Art. 6 Iniziative ammissibili

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Finalità. Art. 3 Costituzione Fondo Regionale. Art. 4 Durata. Art. 5 Beneficiari del Fondo. Art. 6 Iniziative ammissibili REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA Art. 1 Definizioni Art. 2 Finalità Art. 3 Costituzione Fondo Regionale Art. 4 Durata Art. 5 Beneficiari del Fondo Art. 6 Iniziative ammissibili

Dettagli

Piano di Sviluppo Competenze

Piano di Sviluppo Competenze Piano di Sviluppo Competenze La proprietà e i diritti d'autore di questo documento e dei suoi allegati appartengono a RES. Le informazioni in esso contenute sono strettamente confidenziali. Il documento,

Dettagli

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI I

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI I ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI I Si propongono nel presente file alcuni esempi di domande estrapolate dagli esami assegnati negli anni accademici precedenti. Lo scopo di tali esemplificazioni non

Dettagli

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

3 PASSI NELL IMPRESA E NEL LAVORO AUONOMO. Appunti di Finanza Aziendale Dott. Vulpinari Gianluigi

3 PASSI NELL IMPRESA E NEL LAVORO AUONOMO. Appunti di Finanza Aziendale Dott. Vulpinari Gianluigi 3 PASSI NELL IMPRESA E NEL LAVORO AUONOMO Gli elementi utili per aprire un attività imprenditoriale Rovigo, 14 maggio 2008 Appunti di Finanza Aziendale Dott. Vulpinari Gianluigi La scelta di intraprendere

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art.5 del Regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389

Dettagli

MIFID Markets in Financial Instruments Directive

MIFID Markets in Financial Instruments Directive MIFID Markets in Financial Instruments Directive Il 1 1 Novembre 2007 è stata recepita anche in Italia, attraverso il Decreto Legislativo del 17 Settembre 2007 n.164n.164,, la Direttiva Comunitaria denominata

Dettagli

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui

Dettagli

Quale tipo di società scegliere per il proprio business

Quale tipo di società scegliere per il proprio business Quale tipo di società scegliere per il proprio business È possibile scegliere la forma giuridica più conveniente all interno di queste quattro categorie: 1) Impresa individuale 2) Società di persone 3)

Dettagli

RISOLUZIONE N. 58/E. OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A.

RISOLUZIONE N. 58/E. OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A. RISOLUZIONE N. 58/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 06 marzo 2003 OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A.

Dettagli

Forma giuridica dell impresa

Forma giuridica dell impresa Forma giuridica dell impresa Quando una impresa si costituisce deve affrontare il problema di quale forma giuridica scegliere: Impresa individuale Società di persone (S.s., S.n.c., S.a.s.) Società di capitali

Dettagli

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell art. 40 della legge n. 724/1994, per l esercizio 2013

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell art. 40 della legge n. 724/1994, per l esercizio 2013 Delibera Consob 21 dicembre 2012 n. 18427 Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell art. 40 della legge n. 724/1994, per l esercizio 2013 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Art. 1 Scopo Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da Soci, sia persone fisiche che giuridiche, in conformità all art. 4 dello Statuto

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 Circolare Numero 32/2013 Oggetto Sommario La disciplina del contratto di rete alla luce delle recenti modifiche legislative e della circolare

Dettagli

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno:

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell autorizzazione

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO REGOLAMENTO N. 11/2010

Dettagli

Contabilità generale e contabilità analitica

Contabilità generale e contabilità analitica 1/5 Contabilità generale e contabilità analitica La sfida della contabilità analitica è di produrre informazioni sia preventive che consuntive. Inoltre questi dati devono riferirsi a vari oggetti (prodotti,

Dettagli

POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE 1 Indice 1. Premessa... 3 2. Strategie della banca in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie... 3 2.1 Partecipazioni

Dettagli

Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive

Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive 2.. Le società sportive dilettantistiche La società sportiva dilettantistica è stata istituzionalizzata per la prima volta come società di capitali o

Dettagli

Relazione illustrativa

Relazione illustrativa Relazione illustrativa Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all Acquisto ed alla Disposizione di Azioni proprie da sottoporre all Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Dettagli

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1

Dettagli

Sulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi: A 100% 3 75% < A < 100% 2 0 < A 75% 1

Sulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi: A 100% 3 75% < A < 100% 2 0 < A 75% 1 A. Procedura Ordinaria - Modello di valutazione per le imprese in contabilità ordinaria operanti nei settori: industria manifatturiera, edilizia, alberghi (società alberghiere proprietarie dell immobile),

Dettagli

RISOLUZIONE N. 67/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 67/E QUESITO RISOLUZIONE N. 67/E Roma,6 luglio 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni

Dettagli

REGOLAMENTO RISTORNO COOPERATIVO. Premesso che

REGOLAMENTO RISTORNO COOPERATIVO. Premesso che REGOLAMENTO RISTORNO COOPERATIVO L Assemblea della Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Premesso che La BCC ispira la propria attività ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione

Dettagli

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 3 Milano, 25 gennaio 2008 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Dal 30/04/2008 cambiano

Dettagli

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede

Dettagli

Policy di gestione delle operazioni con soggetti collegati. Allegato 1 Sistema dei limiti alle attività di rischio verso soggetti collegati

Policy di gestione delle operazioni con soggetti collegati. Allegato 1 Sistema dei limiti alle attività di rischio verso soggetti collegati Policy di gestione delle operazioni con soggetti collegati Allegato 1 Sistema dei limiti alle attività di rischio verso soggetti collegati Aggiornamento del 24 luglio 2014 INDICE 1. Obiettivi del documento...

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti. Con l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, giungerà a scadenza l autorizzazione

Dettagli

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N.43 /E Roma, 12 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir. Detraibilità degli interessi passivi che maturano

Dettagli

SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA LIQUIDITA OFFERTA CASH MANAGEMENT. Prima dell adesione leggere il prospetto informativo Settembre 2011

SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA LIQUIDITA OFFERTA CASH MANAGEMENT. Prima dell adesione leggere il prospetto informativo Settembre 2011 SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA LIQUIDITA OFFERTA CASH MANAGEMENT Prima dell adesione leggere il prospetto informativo Settembre 2011 1 Le banche cercano di orientare i risparmiatori verso quei conti correnti

Dettagli

FONDO IMMOBILIARE PER LA VALORIZZAZIONE E GESTIONE DI BENI PATRIMONIALI DEI BORGHI PIU BELLI D ITALIA. Dott. Roberto Giovannini

FONDO IMMOBILIARE PER LA VALORIZZAZIONE E GESTIONE DI BENI PATRIMONIALI DEI BORGHI PIU BELLI D ITALIA. Dott. Roberto Giovannini FONDO IMMOBILIARE PER LA VALORIZZAZIONE E GESTIONE DI BENI PATRIMONIALI DEI BORGHI PIU BELLI D ITALIA Dott. Roberto Giovannini Concentrare presso un unico soggetto attuatore le possibilità di sviluppo

Dettagli

PROCEDURA --------------------------------------

PROCEDURA -------------------------------------- PROCEDURA PER L ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (AREE O FABBRICATI) FUNZIONALI ALL EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -------------------------------------- La PROVINCIA DI GENOVA, nella sua qualità

Dettagli

Pastorelli, Di Lello, Di Gioia, Locatelli

Pastorelli, Di Lello, Di Gioia, Locatelli XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei DEPUTATI Pastorelli, Di Lello, Di Gioia, Locatelli DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE DEL CREDITO ALLE IMPRESE OPERANTI NEL

Dettagli

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche. I chiarimenti del MISE Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

Codice di Comportamento

Codice di Comportamento Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 3 maggio 2005 e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 2 marzo 2009 Indice Premessa 1 Codice Etico 2 Regolamento gare

Dettagli

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE CIRCOLARE Padova, 1^ ottobre 2007 SPETT.LI CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Locazione di immobili e altre problematiche fiscali. Con la presente Vi informiamo che è stata pubblicata la Legge 448/2006, che ha

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO AMBITO DI APPLICAZIONE TITOLO I PRINCIPI GENERALI Finalità del processo di gestione del patrimonio Fondo stabilizzazione

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

Slides per il corso di ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI

Slides per il corso di ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI Slides per il corso di ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI Nicola Meccheri (meccheri@ec.unipi.it) Facoltà di Economia Università di Pisa A.A. 2011/2012 ECONOMIA DEI MERCATI FINANZIARI: ASPETTI INTRODUTTIVI

Dettagli

Allegato alla Delib.G.R. n. 39/11 del 5.8.2015 PREMESSA

Allegato alla Delib.G.R. n. 39/11 del 5.8.2015 PREMESSA Allegato alla Delib.G.R. n. 39/11 del 5.8.2015 PREMESSA La deliberazione della Giunta regionale n. 39/17 del 10.10.2014 fornisce indirizzi in materia di programmazione, gestione e controllo delle società

Dettagli