GLI ECOINCENTIVI CONTENUTI NELLA LEGGE FINANZIARIA

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1 C S T C O N S U L T I N G V i a S e t t a 5 S a s s o M a r c o n i B O T e l F a x w w w. c s t s t u d i o. i t GLI ECOINCENTIVI CONTENUTI NELLA LEGGE FINANZIARIA r i f e r i m e n t i n o r m a t i v i Legge 296/2006 D.I. 19/02/2007 Relatori: Rag. Carlo Stanzani Rag. Alessandro Tomba CST CONSULTING 1 AMBITO OGGETTIVO Interventi di riqualificazione energetica (Art. 1, comma 344, Legge 296/06) Interventi sull involucro di edifici (Art. 1, comma 345, Legge 296/06) Interventi di installazione pannelli solari (Art. 1, comma 346, Legge 296/06) Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (Art. 1, comma 347, Legge 296/06) CST CONSULTING 2 1

2 AMBITO SOGGETTIVO Persone fisiche con e senza attività d impresa Soggetti art. 5 D.p.r. 917/86: snc, sas, società semplici, associazioni per l esercizio in forma associata di arti o professioni Società di capitali esercenti attività d impresa Se l immobile oggetto dell intervento è condotto in locazione finanziaria la detrazione spetta all utilizzatore e non alla società di leasing CST CONSULTING 3 SPESE PER LA QUALE SPETTA LA DETRAZIONE 1. la detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all art. 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese relative a: a) Interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie attraverso: 1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 3) demolizione e ricostruzione dell elemento costruttivo; CST CONSULTING 4 2

3 SPESE PER LA QUALE SPETTA LA DETRAZIONE - segue b) Interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso: 1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; 2) miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni; CST CONSULTING 5 SPESE PER LA QUALE SPETTA LA DETRAZIONE - segue c) Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso: 1) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; 2) smontaggio e dismissione dell impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. CST CONSULTING 6 3

4 SPESE PER LA QUALE SPETTA LA DETRAZIONE - segue d) Prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica. CST CONSULTING 7 MISURA DELLA AGEVOLAZIONE Interventi di riqualificazione energetica (art. 1 comma 344, Legge 296/06) detrazione d imposta lorda del 55% della spesa sostenuta per l intervento da ripartire in tre quote annuali, fino ad un massimo di ,00 euro Interventi sull involucro di edifici (art. 1 comma 345, Legge 296/06) detrazione dell imposta lorda del 55% della spesa sostenuta per l intervento da ripartire in tre quote annuali, fino ad un massimo di ,00 euro CST CONSULTING 8 4

5 MISURA DELLA AGEVOLAZIONE - Segue Interventi di installazione pannelli solari (art. 1 comma 346, Legge 296/06) detrazione d imposta lorda del 55% della spesa sostenuta per l intervento da ripartire in tre quote annuali, fino ad un massimo di ,00 euro Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (art. 1 comma 345, Legge 296/06) detrazione dell imposta lorda del 55% della spesa sostenuta per l intervento da ripartire in tre quote annuali, fino ad un massimo di ,00 euro CST CONSULTING 9 ADEMPIMENTI a) Acquisire l asseverazione di un tecnico abilitato b) Acquisire e trasmettere all ENEA: 1. Copia dell attestato di certificazione energetica art. 5 comma 1 D.I. 19/02/2007 ovvero copia dell attestato di qualificazione energetica art. 5 comma 2 D.I. 19/02/ Scheda informativa degli interventi realizzati di cui all allegato E al D.I. 19/02/2007 CST CONSULTING 10 5

6 ADEMPIMENTI - Segue La trasmissione all ENEA può essere eseguita: Attraverso il sito www. acs.enea.it con ricevuta informatica Tramite raccomandata con ricevuta semplice inviata ad ENEA Dipartimento Ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese n Santa Maria di Galliera (Roma) Riferimento: finanziaria 2007 riqualificazione energetica Il termine di trasmissione della documentazione all ENEA: Entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque entro il 29/02/2008; Entro 60 giorni dalla chiusura del periodo d imposta in corso al 31/12/2007 per i soggetti con reddito d impresa e periodo d imposta non coincidente con l anno solare. CST CONSULTING 11 ADEMPIMENTI - Segue c) Effettuare il pagamento delle spese sostenute con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario d) Conservare ed esibire a richiesta dell Amministrazione finanziaria i documenti di cui alle lettere a), b), c), nonché le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute. CST CONSULTING 12 6

7 CUMULABILITA Le detrazioni previste dalla Legge 296/06 (Legge Finanziaria 2007) non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di Legge. (per esempio 36%) CST CONSULTING 13 ALTRI ECOINCENTIVI Segnaliamo inoltre alcuni ulteriori provvedimenti governativi di recente emanazione, sempre in tema di incentivi fiscali per iniziative ecologiche non argomento dell odierno convegno. Comma 351 Legge 296/06 - Contributo per la realizzazione di nuovi edifici a risparmio energetico; Commi 359 e 360 Legge 296/06 - D.I. 19/02/2007: acquisto ed installazione di inverter; D. Lgs 387/ D.I. 19/02/2007: criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare; Legge 18/04/05 n D. Lgs 08/02/2007 n. 20: promozione della cogenerazione ad alto rendimento Comma 354 Legge 296/06 - sostituzione di apparecchi illuminanti per il risparmio energetico nelle aziende commerciali CST CONSULTING 14 7

8 VERIFICA DELLA EFFETTIVA CAPIENZA DEL BENEFICIO FISCALE Tutte le detrazioni fiscali, comprese quelle per gli ecoincentivi, non generano credito d imposta, pertanto assume una grande importanza verificare se la quota di detrazione spettante al soggetto interessato è capiente rispetto all ammontare della sua imposta lorda. Nel caso in cui la somma delle detrazioni, comprese quelle per gli ecoincentivi, fosse superiore all imposta lorda, l eccedenza è da considerarsi perduta. Esempio Contribuente persona fisica che ha realizzato un intervento per la sostituzione di caldaia a condensazione sostenendo un costo complessivo di euro ,00. il beneficio fiscale teorico, è pari al 55% delle somme sostenute, quindi ad euro 9.900,00 da suddividere in tre rate costanti, ciascuna pari ad euro 3.300,00 per esercizio fiscale. CST CONSULTING 15 DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL CONTRIBUENTE esempio 1 esempio 2 Rigo N1 Redd. complessivo Oneri deducibili Rigo N6 Redd. Imponibile Rigo N7 imposta lorda Detrazioni d imposta Imposta netta Beneficio effettivo Il contribuente che si trova nella condizione dell esempio n. 1, recupera interamente il beneficio mentre il contribuente dell esempio n. 2, pur avendo diritto alla detrazione di euro 3.300, ne può beneficiare solo in parte, perdendo per sempre la differenza. Il calcolo va effettuato per ciascun esercizio e potrebbe quindi generare un beneficio effettivo molto diverso da quello pianificato. CST CONSULTING 16 8

9 FOTOVOLTAICO: INCENTIVI PIU EFFICACI Fonte: Il decreto interministeriale 19/02/07 (G.U. n. 45 del 23/02/07) semplifica e rafforza il nuovo quadro di incentivazione del fotovoltaico. Il decreto si è reso necessario per dare certezza e stabilità al settore. I precedenti provvedimenti, infatti, oltre a non fornire indirizzi per lo sviluppo delle tecnologie, avevano alimentato un elevato numero di domande di incentivo che non si sono, però, tradotte in realizzazione di impianti. Il nuovo decreto semplifica notevolmente le procedure finora previste, in base alle quali per installare il fotovoltaico era necessario entrare nelle apposite graduatorie elaborate dal Gse (ex Grtn) sulla base della data di presentazione della domanda. La domanda, però, anche se aveva i requisiti richiesti, non garantiva un automatico via libera, data l esistenza di un tetto massimo annuo di domande accoglibili che si saturava velocemente. CST CONSULTING 17 FOTOVOLTAICO: INCENTIVI PIU EFFICACI - Segue L attuale provvedimento cambia il quadro complessivo Ecco le novità: - Fissazione di un obiettivo di 3000 MW di fotovoltaico entro il 2016, dei quali 1200 MW incentivabili da subito e il resto sulla base di un provvedimento definito successivamente; se questa potenza di 3000 MW venisse realizzata tutta con impianti per le famiglie, potranno essere costruiti circa di impianti. Oggi in Italia sono installati circa 50 MW; - Concessione di un incentivo che va da 0,36 /KWh per i grandi impianti industriali e cresce fino a 0,49 /KWh per i piccoli impianti domestici integrati negli edifici; tali incentivi si aggiungono al risparmio conseguente all autoconsumo dell energia prodotta (circa 0,18 /KWh per le famiglie), o ai ricavi per la vendita della stessa energia (circa 0,09 /KWh); - Specifica attenzione agli impianti realizzati da scuole, ospedali e piccoli comuni, ai quali sarà riconosciuto un incentivo maggiorato del 5%; CST CONSULTING 18 9

10 FOTOVOLTAICO: INCENTIVI PIU EFFICACI - Segue - Ulteriore aumento dell incentivo, anche fino al 30%, per i piccoli impianti che alimentano le utenze di edifici sui quali gli interessati effettuano interventi di risparmio energetico adeguatamente certificati; - Drastica semplificazione delle procedure di accesso agli incentivi: basterà realizzare l impianto in conformità alle regole stabilite dal decreto e darne comunicazione al Gestore dei servizi elettrici, soggetto incaricato di erogare gli incentivi; - Certezza di accesso agli incentivi: anche quando sarà raggiunto il limite di 1200 MW di potenza immediatamente incentivabile, saranno ammessi alle tariffe incentivanti tutti gli impianti completati dai privati entro i successivi 14 mesi, o entro i successivi 24 mesi se realizzati da soggetti pubblici; - Possibilità di definire uno specifico incentivo per le tecnologie innovative, anche a seguito di un accurato monitoraggio del settore, che sarà tempestivamente avviato. CST CONSULTING 19 FOTOVOLTAICO: INCENTIVI PIU EFFICACI - Segue Principali effetti 1) Famiglie, condomini, soggetti pubblici, imprese grandi e piccole possono diventare produttori di energia elettrica pulita e rinnovabile, sia per l autoconsumo, sia per la cessione al sistema elettrico 2) Gli operatori hanno un quadro certo e di sicuro stimolo per gli investimenti e per l innovazione tecnologica. In questo modo si favoriscono le scelte industriali volte a localizzare nel nostro Paese la produzione di celle e moduli solari e si creano così le premesse per la costruzione di una filiera dell energia solare. CST CONSULTING 20 10

11 PIU RISPARMIO ENERGETICO INCENTIVANDO LA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO Il decreto legislativo approvato il 7 febbraio 2007 in via definitiva dal Consiglio dei ministri in attuazione della direttiva europea 2004/8/Ce va proprio in questa direzione: promuovere la cogenerazione ad alto rendimento, vale a dire la produzione combinata di energia elettrica e calore. Chi la sceglie avrà benefici sia in termini di semplificazioni, sia in termini di assegnazione di titoli che attestano il risparmio energetico, i cosiddetti certificati bianchi. Certificati che hanno un valore di mercato e potranno essere quindi utilizzati dagli operatori per recuperare più velocemente i costi di investimenti. CST CONSULTING 21 COGENERAZIONE - Segue Il decreto legislativo attua la direttiva 2004/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell 11 febbraio 2004 con lo scopo di incentivare la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento, vale a dire la produzione combinata in un unico processo di energia elettrica ed energia termica. Si tratta, in sostanza, di un sistema nel quale a partire da un combustibile (gas, olio combustibile, biomasse ecc ) si produce energia elettrica, e il calore derivante da tale processo, invece di essere sprecato come nella produzione tradizionale di elettricità, viene utilizzato all interno di processi industriali o per usi civili. Naturalmente può accadere anche l opposto, ossia può essere prima prodotto calore per utilizzazioni ad alta temperatura, ed il calore residuo viene utilizzato per produrre energia elettrica. CST CONSULTING 22 11

12 COGENERAZIONE - Segue Il vantaggio della cogenerazione ad alto rendimento è quello di accorpare due fasi altrimenti distinte (da un lato la produzione di energia elettrica e, dall altro, la produzione di calore in una caldaia tradizionale) accrescendo così il rendimento complessivo e assicurando un risparmio energetico. Tutto avviene in un solo processo nel quale l energia contenuta nel combustibile viene maggiormente sfruttata e questo comporta, rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e calore, un risparmio in termini economici, energetici (riduzione di combustibili da utilizzare per produrre energia elettrica e termica) e di emissioni in atmosfera. Il decreto non comporta nuovi o maggiore oneri per la finanza pubblica. CST CONSULTING 23 COGENERAZIONE - Segue Definizione di congenerazione ad alto rendimento La direttiva Ue, che il decreto recepisce, stabilisce che fino al 2010 gli Stati membri possano fare riferimento a calcoli alternativi rispetto a quelli indicati nella direttiva stessa per definire la cogenerazione, purché i criteri e gli effetti in termini di risparmio energetico siano in linea con la direttiva. Ed è esattamente quello che il decreto dispone stabilendo che la cogenerazione ad alto rendimento è tale se rispetta i parametri fissati dall Autorità per l energia elettrica e il gas (delibera 40/02) per la cogenerazione. Uno dei parametri indicati dall Authority è l indice di risparmio energetico (IRE). La cogenerazione in sostanza deve rispettare valori di Ire diversi in funzione, ad esempio, del fatto che l impianto sia esistente o di nuova costruzione. Definire cosa è cogenerazione ad alto rendimento è essenziale per disciplinare i relativi meccanismi di sostegno. CST CONSULTING 24 12

13 COGENERAZIONE - Segue Riorganizzazione dei certificati bianchi il decreto conferma per la cogenerazione ad alto rendimento il regime di sostegno previsto dal decreto Bersani del 99 n. 79 che prevedeva per la cogenerazione sia la priorità di dispacciamento (vale a dire la precedenza accordata da parte di Terna spa, come gestore della rete di trasmissione, nella chiamata in produzione dell impianto,) sia l esenzione dall obbligo (previsto per produttori e importatori di energia elettrica)di immettere in rete una certa percentuale di energia elettrica da fonti rinnovabili o di acquistare in proporzione certificati verdi sul mercato. Lo schema prevede, inoltre, una riorganizzazione dei criteri per l assegnazione dei certificati bianchi alla cogenerazione ad alto rendimento tale da renderla più appetibile. CST CONSULTING 25 COGENERAZIONE - Segue Tale riorganizzazione verrà attuata tramite l emanazione di un decreto ministeriale di concerto con il ministero dell Ambiente, sentito il ministero delle Politiche agricole e forestali e d intesa con la Conferenza unificata. Attualmente uno dei sistemi allo studio per incentivare la cogenerazione ad alto rendimento, consentendogli così di ottenere maggiori ricavi dalla vendite sul mercato dei certificati, tali da recuperare più velocemente i costi di investimento. Sempre con questo decreto ministeriale sarà inoltre prevista l estensione graduale del diritto di accesso ai certificati bianchi anche a soggetti diversi da quelli previsti dalla attuale disciplina che sono i distributori di energia elettrica e gas e loro controllate, oltre che le società operanti nel settore dei servizi energetici comprese le imprese artigiane. CST CONSULTING 26 13

14 COGENERAZIONE - Segue Scambio sul posto anche per impianti di cogenerazione fino a 200 Kw Il decreto legislativo approvato il 7 febbraio prevede, inoltre, il servizio di scambio sul posto per l elettricità prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale non superiore a 200 Kw. Attualmente, invece, il servizio di scambio sul posto si applica agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza superiore ai 20 Kw. Lo scambio sul posto consente a un consumatore di energia elettrica che contemporaneamente produce energia tramite la cogenerazione di immettere in rete l energia prodotta e non consumata. Un azione che permette al soggetto di pagare solo la differenza tra l energia consumata e quella immessa in rete. Nel caso in cui l energia immessa in rete è superiore a quella consumata, il cliente ha, quindi, diritto ad un equivalente credito di energia elettrica da utilizzare successivamente. Entro 6 mesi l Autorità elettrica e il gas emanerà la disciplina sulle condizioni tecnico-economiche per rendere operativo questo servizio, tenendo conto della valorizzazione dell energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l accesso alle reti. CST CONSULTING 27 COGENERAZIONE - Segue Stop ai certificati verdi per la cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ma i diritti acquisiti restano salvi Il decreto fa chiarezza sulle disposizioni della Legge Marzano (23 agosto 2004 n. 239) che aveva previsto per l elettricità prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento il diritto all assegnazione di certificati verdi. Tale disposizione è stata eliminata dalla legge finanziaria questo decreto legislativo salvaguarda tuttavia i diritti acquisiti dagli impianti entrati in esercizio nel periodo che va dall approvazione delle legge Marzano all approvazione della legge Finanziaria 2007, dagli impianti autorizzati in questo stesso periodo purché entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008 e dagli impianti che entreranno in esercizio il 31 dicembre 2008 purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima dell entrata in vigore di questo provvedimento. CST CONSULTING 28 14

15 COGENERAZIONE - Segue Il mantenimento dei certificati verdi è poi subordinato, per gli impianti di potenza superiore a 10 Mw, all ottenimento, entro due anni dall entrata in esercizio dell impianto, dalla certificazione EMAS (certificazione di qualità ambientale riconosciuta a livello europeo). Per tutelare le fonti rinnovabili pure il provvedimento stabilisce, inoltre, che i soggetti che hanno l obbligo di rifornirsi di certificati verdi (produttori o importatori di energia elettrica da fonti convenzionali) devono coprire almeno l 80% di tale obbligo tramite i certificati verdi provenienti da fonti rinnovabili pure. Il restante 20% può essere coperto da certificati verdi provenienti da cogenerazione abbinata al teleriscaldamento. CST CONSULTING 29 COGENERAZIONE - Segue Breve spiegazione: attualmente chi importa o produce energia elettrica da fonti non rinnovabili ha l obbligo di immettere in rete una quota del totale di energia prodotta da fonti rinnovabili. O, in alternativa può acquistare sul mercato certificati verdi per una equivalente quota. Questo decreto legislativo stabilisce che almeno l 80% di questo obbligo deve essere coperto con certificati verdi da fonti rinnovabili pure, (solare, eolica, biomasse, maree ecc ) e che la rimanente quota, pari al massimo al 20% può essere coperta da certificati verdi provenienti dalla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, ma solo se realizzata da impianti entrati in esercizio nel periodo che va dall approvazione della legge Marzano all approvazione della legge Finanziaria 2007, da impianti autorizzati in questo stesso periodo purché entrino in esercizio il 31 dicembre 2008 e da impianti che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima dell entrata in vigore di questo provvedimento. CST CONSULTING 30 15

16 COGENERAZIONE - Segue Semplificazione delle procedure amministrative Un decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell Ambiente e dell Interno) fisserà procedure autorizzative semplificate per l installazione e l esercizio di unità di piccola e micro-generazione (relative rispettivamente ad una potenza elettrica inferiore a 1 Mw e a 50Kw). Inoltre, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, l Autorità per l energia elettrica e il gas definirà le condizioni tecniche ed economiche per la connessione delle unità di cogenerazione ad alto rendimento alle reti elettriche i cui gestori hanno l obbligo di connessione di terzi. Il decreto legislativo stabilisce che le amministrazioni competenti al rilascio dell autorizzazione per la costruzione e l esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 Mw prevedano a tal fine un procedimento unico nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità indicate dalla legge 7 agosto del 1990 n CST CONSULTING 31 LA NORMATIVA IVA IN EDILIZIA Regola generale: aliquota IVA ordinaria 20% Eccezioni: Aliquota IVA ridotta al 4% (tabella A, parte II, DPR 633/1972) Aliquota IVA ridotta al 10% (tabella A, parte III, DPR 633/1972) Condizioni necessarie per l applicazione dell aliquota agevolata in edilizia: Prestazioni di servizi: contratto di appalto, subappalto, contratto d opera con imprese esecutrici/installatrici iscritte alla Camera di commercio Cessioni di beni: il cedente deve essere un impresa edificatrice Responsabilità per l esistenza dei requisiti agevolativi Spetta a chi effettua la prestazione o la cessione. L eventuale dichiarazione scritta del committente non solleva il soggetto passivo IVA dalle conseguenti sanzioni in caso di errata applicazione dell IVA. CST CONSULTING 32 16

17 LA NORMATIVA IVA IN EDILIZIA - Segue Edilizia Agevolata (IVA al 10% o 4%) Case di abitazione non di lusso (D.M. 02/08/1969) Abitazioni prima casa (abitazione principale) Fabbricati Tupini (L. 02/07/1947, n. 408) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria Costruzioni rurali Per case di abitazione si intende unità accatastate nelle categorie da A/1 a A/11, con esclusione di A/10. Cantine, box, garage, posti auto, ecc. sono considerati fabbricati a destinazione abitativa se costituiscono loro pertinenza. Case di abitazione di lusso (IVA al 20%): si veda D.M. 02/08/1969 per le fattispecie. CST CONSULTING 33 ALIQUOTA IVA 4% Tabella A, parte II, DPR 633/1972 n. 21 Cessioni di case di abitazione non di lusso, ancorché non ultimate purché permanga l originaria destinazione, in presenza dei requisiti prima casa in capo all acquirente. In caso di dichiarazione mendace o rivendita dell abitazione nel quinquennio successivo all acquisto senza provvedere a nuovo acquisto entro l anno dalla cessione, l Agenzia delle Entrate procede a riscuotere la differenza di IVA dovuta (10%-4%) oltre al 30% a titolo di sanzione e gli interessi. CST CONSULTING 34 17

18 ALIQUOTA IVA 4% - Segue PERSONA FISICA (senza partita IVA): Acquisto prima casa dal 12/08/2006 * Da costruttore o impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione (entro 4 anni) (Dal 01/01/07) da costruttore o impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione: entro 4 anni o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia convenzionata Da costruttore o impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione (dopo 4 anni) Da privato o da soggetti Iva diversi dai precedenti IVA 4% IVA 4% Esente art. 10 No IVA Registro 168,00 Registro 168,00 Registro 3% Registro 3% Ipotecaria 168,00 Ipotecaria 168,00 Ipotecaria 168,00 Ipotecaria 168,00 Catastale 168,00 Catastale 168,00 Catastale 168,00 Catastale 168,00 * Regole applicabili a seguito delle modifiche apportate dal D. L. 223/2006, conv. con modif. con L. 248/2006 (c.d. Manovra bis) CST CONSULTING 35 ALIQUOTA IVA 4% - Segue n. 21 bis Cessioni da imprese costruttrici di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o altro addetto alle coltivazioni dello stesso o allevamento del bestiame n. 24 Cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorati, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati Tupini e delle costruzioni rurali di cui al n. 21-bis. CST CONSULTING 36 18

19 ALIQUOTA IVA 4% - Segue n. 39 Prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto per la costruzione di fabbricati Tupini nei confronti di soggetti che svolgono attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita, ivi comprese le cooperative e loro consorzi, o di soggetti privati per i quali ricorrono le condizioni prima casa, nonché per le costruzioni rurali di cui al n. 21-bis n. 41-ter prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto per la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o eliminazione delle barriere architettoniche. CST CONSULTING 37 MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI TIPO OPERAZIONE Manutenzione ordinaria e straordinaria (dal 1/1/00 al 31/12/07) -Contratto di appalto -Contratto di subappalto -Prestazioni professionali (Es. architetto, geometra, ingegnere) -Cessione di beni finiti (2) a) con posa in opera b) Senza posa in opera -Cessione di altri beni e materiali (mat. prime e semilavorate): a) con posa in opera b) Senza posa in opera ALIQUOTA IVA Fabbricati a prevalente uso abitativo privato 10 % (1) 10 % 10 % ALIQUOTA IVA Altri edifici e immobili 20% 20% 20% CST CONSULTING 38 19

20 MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI - Segue TIPO OPERAZIONE Restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica: - Contratto di appalto -Contratto di subappalto -Prestazioni professionali (Es. architetto, geometra, ingegnere) -Cessione di beni finiti (2) a) con posa in opera b) Senza posa in opera -Cessione di altri beni e materiali (mat. prime e semilavorate): a) con posa in opera b) Senza posa in opera ALIQUOTA IVA Fabbricati a prevalente uso abitativo privato 10 % 10 % 10 % 10 % ALIQUOTA IVA Altri edifici e immobili 10 % 10 % 10 % 10% 20% 20% CST CONSULTING 39 MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI - Segue TIPO OPERAZIONE Opere direttamente finalizzate al superamento o all eliminazione delle barriere architettoniche -Relative prestazioni e cessioni di beni finiti -Cessioni di altri beni e materiali (mat. prime e semilavorate) Opere interne di cui all art. 26, L. 47/1985 non qualificabili nei punti precedenti - Relative prestazioni e cessioni ALIQUOTA IVA Fabbricati a prevalente uso abitativo privato 4 % ALIQUOTA IVA Altri edifici e immobili 4 % (1) Per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici di edilizia residenziale pubblica in subappalto si applica l aliquota IVA del 10 % (n. 127-duodecies, Tab. A, Parte III, DPR 633/1972) (2) Per i beni finiti di valore significativo, salvo se utilizzati negli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici di edilizia residenziale pubblica, l aliquota del 10% spetta solo fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione, al netto del valore di tali beni. CST CONSULTING 40 20

21 DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE C.M. 11/E DEL 16/02/07 Ad un intervento di totale demolizione e fedele ricostruzione di fabbricato cosiddetto Tupini, oppure prima abitazione prima casa, non si applica l aliquota IVA agevolata del 4%, bensì l aliquota del 10%. (interpretazione autentica derivante da art. 3, comma1, lett. D) DPR 380/2001 Testo Unico Edilizia ). CST CONSULTING 41 INDICAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA IN FATTURA LEGGE 296/06 (FINANZIARIA) ART. 1 COMMA 388 Obbligo (dal 4 luglio 2006) di indicare il costo della manodopera in fattura per tutte le prestazioni eseguite in edilizia per usufruire della detrazione d imposta del 36%. La legge Finanziaria ha previsto tale obbligo anche per usufruire dell aliquota IVA agevolata del 10%. Il costo della manodopera può essere indicato quale dato complessivo, e non analitico per singolo dipendente impiegato nella prestazione. La ditta individuale priva di collaboratori non deve indicare il costo della manodopera in fattura, ma deve esplicitarne la condizione di esclusione. Nel caso di impresa con dipendenti dove anche il titolare partecipa alla prestazione, il costo della manodopera va indicato al netto del costo relativo all apporto di lavoro del titolare. Deve essere indicato anche il costo dell eventuale manodopera esterna (subappaltatori) separatamente da quello relativo alla manodopera interna. La norma si applica non soltanto ai contratti di appalto e di opera, ma anche alle cessioni di beni con posa in opera degli stessi. CST CONSULTING 42 21

22 REVERSE CHARGE IN EDILIZIA D che cos è il Reverse Charge? R sistema di inversione contabile IVA in edilizia D Come funziona? R il contribuente che riceve fattura per prestazione nel settore edile versa l IVA all erario anziché al prestatore d opera D quando si applica? R nei rapporti tra appaltatore e subappaltatori. Mai nei confronti del committente D per quali opere e servizi? R contratti di subappalto e contratti d opera. Non per le cessioni di beni con posa in opera né, per prestazioni rese da professionisti. Entrambi i soggetti coinvolti devono svolgere, anche non in via principale, attività prevista nella sezione F della tabella ATECOFIN CST CONSULTING 43 REVERSE CHARGE IN EDILIZIA 1 Esiste una catena di almeno 3 soggetti coinvolti nell operazione? Si Prosegui con la domanda 2 No Arresta l analisi e fattura con IVA 2 L operazione di cui sopra può considerarsi effettuata nell ambito del settore edile? Si considerano tali le prestazioni rese da un soggetto con codice Atecofin del gruppo F ad altro soggetto con codice Atecofin del gruppo F Si Prosegui con la domanda 3 no Arresta l analisi e fattura con IVA 3 Il rapporto giuridico che lega i soggetti numero 2 e 3 della catena è riconducibile al contratto di subappalto e di prestazione d opera (diverso, quindi dalla cessione con posa in opera accessoria)? Si Fattura articolo 17 comma 6 No Fattura con IVA CST CONSULTING 44 22

23 REVERSE CHARGE IN EDILIZIA Appalto e cessione D la distinzione tra contratto d appalto e contratto di cessione con posa in opera accessoria può fondarsi sulla diversa rilevanza del valore dei materiali rispetto alla manodopera impiegata? R il criterio indicato è sicuramente una prima utile guida per distinguere le due differenti fattispecie giuridiche, ma non può ritenersi esaustivo. Si deve ulteriormente verificare quale sia stato l intento delle parti che hanno concluso l accordo (semplice volontà di acquistare un bene, oppure di ottenere un risultato complessivo) e la circostanza dell assunzione del rischio a carico del soggetto che rende la prestazione. CST CONSULTING 45 REVERSE CHARGE IN EDILIZIA - Segue Forma scritta dei contratti D per effetto delle nuove disposizioni in tema di inversione contabile, è corretto ritenere che i contratti di appalto e subappalto del settore edile debbano essere sempre redatti in forma scritta? R la norma tributaria non ha alcuna forza modificativa delle regole del Codice Civile, che prevedono la sostanziale libertà di forma, tranne in alcune ipotesi esplicitamente individuate; pertanto, deve concludersi che non cambia nulla rispetto al passato, potendo le parti continuare a stipulare accordi di natura verbale. Ovviamente occorre rammentare che la presenza di un accordo scritto può costituire un valido aiuto nella qualificazione dell accordo; si tratta, in sostanza, di una conveniente opportunità e non certo di un obbligo. CST CONSULTING 46 23

24 REVERSE CHARGE IN EDILIZIA - Segue Si ipotizzi l esistenza di una catena di soggetti come quella rappresentata di seguito: Committente Appaltatore Subappaltatore Subappaltatore Area di applicazione dell IVA Area di possibile applicazione dell art. 17, comma 6 CST CONSULTING 47 REVERSE CHARGE IN EDILIZIA - Segue Cosa fare IL PRESTATORE Emette fattura senza IVA, con indicazione non imponibile art. 17 comma 6 DPR 633/1972 L APPALTATORE integra la fattura emessa senza IVA dal prestatore con l indicazione dell IVA calcolata nella misura di legge. registra nei termini la fattura nel registro IVA vendite e, in contemporanea, nel registro degli acquisti CST CONSULTING 48 24

25 ALIQUOTA IVA AGEVOLATA 10% n. 122 fino al 31/12/06 Prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore - energia per uso domestico n. 122 dal 01/01/07 prestazione di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l aliquota ordinaria; CST CONSULTING 49 ALIQUOTA IVA AGEVOLATA 10% - Segue n. 127 bis fino al 31/12/07 somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T 1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 Kg in qualsiasi fase della commercializzazione; n. 127 bis dal 01/01/08 Somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 m 3 annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 Kg in qualsiasi fase della commercializzazione CST CONSULTING 50 25

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