Il Leasing per i professionisti (Avv. Davide Romani)
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1 Il Leasing per i professionisti (Avv. Davide Romani) CCdM - Milano, 11 maggio 2012
2 Indice degli argomenti Inquadramento del leasing nell ordinamento civile italiano Locazione traslativa o di godimento Effetti dell inadempimento Disciplina risoluzione Brevi cenni su locazione finanziaria e il fallimento 2
3 Inquadramento giuridico - locazione finanziaria -
4 Leasing in generale - Definizione Legge 2 maggio 1976 n Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio Art Norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per questo ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
5 Leasing e la Giurisprudenza Cassazione civile 28 ottobre 1983, n Il leasing è un negozio giuridico atipico nel quale una parte concede all'altra il godimento di un bene dietro corresponsione di un canone periodico, con la possibilità per la parte che ha ricevuto il godimento, al termine del contratto, di - restituire il bene - acquistarlo per una somma residua predeterminata - rinnovare il rapporto
6 Leasing e la Giurisprudenza Cassazione civile 28 ottobre 1983, n Il leasing è un contratto atipico caratterizzato dalla convivenza di più elementi tipici dei contratti tradizionali: Locazione Vendita Mutuo 6
7 Leasing internazionale Legge 14 luglio 1993, n Ratifica ed esecuzione della Convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale di Ottawa il 28 maggio Art. 1 Sfera di applicazione L'operazione di leasing finanziario presenta le seguenti caratteristiche a) l'utilizzatore sceglie il ben ed il relativo fornitore senza fare affidamento sulla capacità di giudizio del concedente; b) il bene è acquistato dal concedente in collegamento con un leasing, (stipulato o da stipulare) di cui il fornitore è a conoscenza; c) i canoni del leasing sono calcolati tenendo conto dell'ammortamento di tutto o di una parte del costo del bene.
8 Categorie Giurisprudenziali Operativo vs Finanziario Leasing operativo: il produttore concede in locazione il bene all'utilizzatore (due soggetti), con stretta analogia al contratto di noleggio/locazione. Leasing finanziario: la società finanziaria, concedente, acquista il bene da terzi (fornitore) al fine di darlo in locazione all'utilizzatore (tre o più soggetti) e...
9 Leasing Finanziario Godimento vs Traslativo Leasing di godimento: i beni concessi non sono idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e/o i canoni configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi Leasing traslativo: i beni concessi sono idonei a conservare alla scadenza del rapporto un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione d acquisto ed i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo
10 Cass. civ. 25/1/2011, n Leasing di godimento Ricorre la figura del leasing di godimento allorquando: l'insieme dei canoni è inferiore, in modo consistente, alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in godimento del bene e lascia non coperta una non irrilevante parte di questo capitale; il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente grandezza o è prevista un'alternativa all'opzione sotto forma di rinnovazione del contratto. 10
11 Cass. civ. 25/1/2011, n Leasing traslativo Si è in presenza di un leasing traslativo quando: il prevedibile valore residuo del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo d'opzione (e ciò sta a significare che i canoni hanno incluso per una parte il corrispettivo del valore d'uso e per un'altra il corrispettivo del valore d'appartenenza) l'insieme dei canoni che devono essere pagati dal conduttore remunera interamente il capitale impiegato nell'operazione e il prezzo di opzione è in rapporto a tale insieme sostanzialmente irrilevante 11
12 Conseguenze dell inadempimento del conduttore al pagamento dei canoni
13 Disciplina applicabile Atipicità del leasing Ai contratti non espressamente disciplinati dal codice civile sono applicabili oltre alle norme generali in materia di contratti quelle regolatrici dei singoli contratti nominati o tipici tutte le volte in cui il concreto atteggiarsi del rapporto evidenzi l'esistenza di situazioni analoghe a quelle disciplinate da questi ultimi 13
14 Codice Civile Disciplina generale Effetto tipico dell inadempimento? Risoluzione di diritto o giudiziale del contratto Effetto tipico della risoluzione del contratto? Ripetizione dell indebito per venir meno del titolo (effetto retroattivo) 14
15 Art cod. civ. Effetti della risoluzione La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite 15
16 Cass. civ. 3/9/2003, n Leasing godimento Nel leasing cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto (con consequenziale marginalità dell'eventuale opzione), e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore si estende non si /non estende si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell'art. 1458, comma 1, c.c. in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica,. 16
17 Cass. civ. 13/1/2005, n. 574 Leasing traslativo In tema di locazione finanziaria cd. "traslativa", qualora tale tipo contrattuale si risolva per inadempimento dell'utilizzatore, la disciplina applicabile in via analogica è quella dettata per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà, di talché il venditore, da un canto, deve - restituire i canoni riscossi, dall'altro, e ha diritto - ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno 17
18 Cass. civ. 13/1/2005, n. 574 Equo compenso l'equo compenso comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo, il logoramento per l'uso, escluso il mancato guadagno; 18
19 Cass. civ. 13/1/2005, n. 574 Risarcimento del danno Quanto al risarcimento del danno, se il contratto prevede la sua liquidazione attraverso una clausola penale, questa può essere ridotta dal giudice (art c.c.) se eccessiva, tenendo conto del guadagno che il concedente si attendeva dal contratto se l'utilizzatore avesse adempiuto alla propria obbligazione di pagamento dei canoni 19
20 Art cod. civ. Riduzione della penale La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento 20
21 Tribunale Milano, 22/11/2007 Apparente contrasto Con riferimento all'applicazione dell'art c.c. e dell'art c.c. la distinzione tra leasing di mero godimento e leasing traslativo, elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, non è stata condivisa dal Tribunale di Milano 21
22 Tribunale Milano, 22/11/2007 Clausola penale La finalità del finanziamento, che la Suprema Corte riconosce quale causa presente in ogni contratto di leasing, è sufficiente a caratterizzare tale tipologia contrattuale anche quando il fine dell'utilizzatore sia quello di acquistare la proprietà del bene alla scadenza stabilita nell'accordo. Deve ritenersi legittima la clausola penale che preveda il pagamento dei canoni scaduti e a scadere, se se ivi è inclusa la ri-attribuzione al debitore del ricavato della vendita del bene. 22
23 Cass. civ. 27/9/2011, n Cumulo Utilità In tema di leasing, il concedente, in caso di risoluzione contrattuale, mantenendo la proprietà del bene e acquisendo i canoni maturati fino alla risoluzione, non può e non deve conseguire un indebito vantaggio derivante da un cumulo di utilità canoni e residuo valore del bene in contrasto con lo specifico dettato normativo di cui all'art c.c., che è norma inderogabile. 23
24 Corte Appello Milano 15/12/2009, n Re-impiego del bene Nella risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore il risarcimento del danno non si presta ad essere commisurato automaticamente all'intera differenza necessaria per giungere al guadagno atteso, poiché, con l'anticipato recupero del bene e del suo valore, il conducente di norma è in grado di procurarsi, attraverso il re-impiego di quel valore, un proporzionale utile, che deve conseguentemente essere calcolato in detrazione rispetto alla somma che l'utilizzatore stesso avrebbe dovuto corrispondere se il rapporto fosse proseguito. 24
25 Tribunale Milano, 30/11/2011 Restituzione del bene In tema di contratto di leasing il richiamo all'applicazione del disposto dell'art c.c., anche ove lo si ritenga legittimo per contratti la cui natura è essenzialmente finanziaria ed i cui canoni assolvono alla funzione di restituzione di un prestito, presuppone che il bene oggetto del contratto sia stato restituito. In assenza dell'assolvimento di tale obbligo viene inibito alla regolamentazione pattizia di poter riportare ad equilibrio le posizioni economiche delle parti con l'attribuzione del ricavato della vendita del bene al debitore 25
26 Effetti del fallimento sulla locazione finanziaria
27 Locazione finanziaria Effetti del fallimento Contratto in essere nonostante la morosità dell utilizzatore poi dichiarato fallito Contratto sciolto dal curatore del fallimento Contratto risolto (di diritto) prima della dichiarazione del fallimento per inadempimento dell utilizzatore Contratto risolto dopo la dichiarazione di fallimento per inadempimento del curatore
28 Contratto in essere
29 Art. 104 LF Continuità aziendale Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione. 29
30 Art. 72 LF Contratti in essere Se un contratto è ancora ineseguito l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi ovvero di sciogliersi dal medesimo 30
31 Scioglimento rapporto dopo la dichiarazione fallimento per scelta del curatore o inadempimento del fallimento
32 Art. 72quater LF Scioglimento dopo fallimento Obbligo restiturio In caso di scioglimento del contratto dopo la dichiarazione di fallimento - il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato e il credito residuo in linea capitale 32
33 Art. 72quater LF Ammissione al passivo Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a) e cioè i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso sono esclusi dall azione revocatoria. 33
34 Trib. Milano 8 luglio 2010, n Ammissione al passivo Nel caso in cui il curatore opti per lo scioglimento del rapporto giuridico pendente, l'ammissione allo stato passivo del concedente è subordinata alla accertata inferiorità del corrispettivo per la collocazione a valori di mercato del bene oggetto del contratto rispetto al credito residuo per canoni comprensivo anche dei canoni a scadere dopo la dichiarazione di fallimento (questi ultimi depurati degli interessi, previa operazione di attualizzazione del credito). 34
35 Scioglimento rapporto prima della dichiarazione fallimento per inadempimento dell utilizzatore poi fallimento
36 Art. 72 LF Scioglimento prima L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento 36
37 Art. 72 LF Scioglimento prima Se, con la pronuncia di risoluzione, il contraente intende ottenere la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi. 37
38 Art. 103 LF Rivendica Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura il titolare del diritto può modificare l'originaria domanda di rivendica e chiedere l'ammissione al passivo per il controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione 38
39 Tribunale Treviso, 6 maggio 2011 Ambito applicazione 72quater L art. 72 quater LF, che disciplina la sorte del contratto di leasing sciolto dal curatore in pendenza della procedura fallimentare, si applica anche nel caso in cui il contratto sia stato risolto, per inadempimento dell utilizzatore, prima della dichiarazione di fallimento. Conseguentemente il concedente ha sempre diritto alla restituzione del bene, mentre la sua domanda di ammissione al passivo è inammissibile prima della ri-allocazione del bene. 39
40 Studio Legale Guardamagna e Associati Grazie per l attenzione Avv. Davide Romani Piazza San Pietro in Gessate 2 Milano, Tel dromani@gealex.eu 40
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