COMMISSIONE CALCIO STAGIONE SPORTIVA 2015/2016. Regolamento Attività Giuoco Calcio a 11 e 7 giocatori Anno Sportivo 2015/2016

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1 Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale Centro Avanzi, via Flavio Gioia n Verona Tel Fax sito internet: info@csiverona.it commissione calcio : calcioa11@csiverona.it COMMISSIONE CALCIO STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 Regolamento Attività Giuoco Calcio a 11 e 7 giocatori Anno Sportivo 2015/2016 II presente regolamento annulla e sostituisce a tutti gli effetti ogni altra analoga norma regolamentare per la disciplina emanata anteriormente al 1 luglio ART. 1 - PARTECIPAZIONE ART. 2 - VINCOLO DELLA SQUADRA E CATEGORIA ART. 3 - IDENTIFICAZIONE DEI GIOCATORI E DIRIGENTI ART. 4 - PARTECIPAZIONE CON DOCUMENTO FALSIFICATO ART. 5 ATLETI IN ETA NON REGOLAMENTARE ART. 6 ARBITRAGGIO DELLE GARE ART. 7 PRATICABILITA DEL TERRENO DI GIOCO ART. 8 CAMPO DI GIOCO E PALLONI ART. 9 DISPONIBILITA DEL CAMPO DI GIOCO ART. 10 VARIAZIONE DATA DI GARA / CAMPO E ORARIO ART. 11 RICHIESTA DI SPOSTAMENTO DI GARA CON CARATTERE DI URGENZA ART. 12 COLORI DELLE MAGLIE ART. 13 DURATA DEI TEMPI DI GARA E TEMPO DI ATTESA PER INIZIO INCONTRO ART. 14 RINUNCIA ALLA GARA O AL TORNEO ART. 15 OMOLOGAZIONE DEI RISULTATI E FORMULA DI SVOLGIMENTO ART. 16 COMUNICATO STAMPA DELLA COMMISSIONE CALCIO ART. 17 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ART. 18 ESTENSIONE DELL EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE ART. 19 DIRIGENTE ADDETTO ALL ARBITRO ART. 20 SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI ART RISULTATO TECNICO E RIPETIZIONE DI UNA GARA ART. 22 CONTEGGIO PUNTI AGLI EFFETTI DELLA CLASSIFICA ART MODALITA PER LA COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA AVULSA ART CRITERI PER DEFINIRE LA MIGLIORE POSIZIONE IN CLASSIFICA TRA GIRONI DIVERSI ART SISTEMA INCONTRI DI FINALE DI 1^ E 2^ DIVISIONE ART. 26 AMMONIZIONI CON SOSPENSIONE A TEMPO ART MINUTO FACOLTATIVO DI SOSPENSIONE (TIME-OUT) ART. 28 AMMENDE A CARICO DEI DIRIGENTI ART. 29 ASSISTENZA ALL ARBITRO ART. 30 GIOCATORI IN CAMPO CON OCCHIALI ART. 31 PRONTO SOCCORSO SUL CAMPO ART. 32 CERTIFICATO MEDICO DEI GIOCATORI TESSERATI ART. 33 DOCCE ED ACQUA CALDA NEGLI SPOGLIATOI ART RAPPORTINO FINE GARA e OSSERVAZIONI ART COMMISSARI DI CAMPO E OSSERVATORI ARBITRALI ART NORNE GENERALI PER I RECLAMI E IMPUGNAZIONI ART RECLAMI: PREANNUNCIO DI RECLAMO-MOTIVAZIONI-MODALITA INVIO-TERMINI ART IRRILLEVANZA DELLA MANCATA CONOSCENZA ART RESPONSABILITA DELLE SOCIETA (tesserati) ART DECLINO DI RESPONSABILITA

2 EMESSO DALLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE GIUOCO CALCIO DEL CSI ATTIVITA' CALCISTICA DEL CSI PER LA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA II Consiglio Provinciale del Centro Sportivo Italiano di Verona, e la Commissione Giuoco Calcio, organizza l'attività sportiva del calcio alla quale possono partecipare tutte le società regolarmente affiliate o aderenti al CSI per la stagione in corso, nelle seguenti categorie e fasce di età: ATTIVITA CALCIO A 11 e 7 giocatori ART. 1- PARTECIPAZIONE Possono partecipare: DILETTANTI ( categoria open ) dai 18 anni compiuti, CON UN MASSIMO DI QUATTRO GIOCATORI FUORI QUOTA CHE ABBIANO COMPIUTO 16 ANNI. 1- Ogni giocatore o dirigente di Società, per partecipare alle attività del CSI devono essere regolarmente tesserati - (tessere: Socio - Atleta -Dirigente - A.R. = Attività Ricreativa = Calcio a 11-e 7). 2- La partecipazione all attività sportiva è consentita alle Società in regola con il versamento delle quote dovute, stabilite e rese note dal Comitato CSI di Verona. Le gare che non possono essere disputate per mancata effettuazione dell eventuale prelievo coattivo saranno omologate con la sconfitta a tavolino per la squadra responsabile. NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC CALCIO A 11, CALCIO A 7 e CALCIO A 5 In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento. 1. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che pur tesserati con un altra Società affiliata alla FIGC: - non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale, di qualsiasi serie o categoria, nel corso dell anno sportivo in corso (a far data dal 1 luglio); - abbiano preso parte, per il calcio a 11 maschile, nella stagione sportiva in corso, a gare ufficiali di Seconda e Terza Categoria; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la partecipazione degli atleti FIGC anche della Prima categoria; - abbiano preso parte, per il calcio a 7 maschile, nella stagione sportiva in corso, a gare ufficiali di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la partecipazione degli atleti FIGC anche della Prima categoria; - non abbiano preso parte, per il calcio a 7 maschile, nella stagione sportiva in corso, a gare ufficiali di calcio a 5 dalla Serie B in su (Serie B e A); - non abbiano preso parte, per il calcio a 7 e 11 femminile, nella stagione sportiva in corso, a gare ufficiali FIGC di calcio a 11 dalla Serie B in su (Serie B e A); - non abbiano preso parte, per il calcio a 5 maschile, nella stagione sportiva in corso, a gare ufficiali dalla Serie B in su (Serie B e A). E altresì consentito agli atleti tesserati alla FIGC per il calcio a 11 giocare a calcio a 5 col CSI, a condizione che non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Promozione in su per l attività maschile. - Per il calcio a 5 femminile, non sussiste alcun divieto di partecipazione all attività del CSI delle atlete tesserate alla FIGC. Per il calcio a 7 o a 11 - "Prendere parte" a gare ufficiali si intende l'effettiva entrata in campo e non la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (a condizione che delle sostituzioni ci sia l effettiva annotazione da parte del direttore di gara).

3 Per il calcio a 5 (o a 7) - "Prendere parte" a gare ufficiali si intende la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (in quanto vengono effettuate sostituzioni volanti o comunque, se a gioco fermo, di esse non sia possibile un riscontro per presa annotazione dell avvenuta effettuazione da parte del direttore di gara). 2. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate al precedente comma Gli atleti tesserati alla FIGC, per partecipare alle attività del CSI, per una o più delle discipline sportive menzionate: - se trattasi di medesima disciplina sportiva (ad esempio 3 categoria nel calcio a 11 in FIGC e calcio a 11 nel CSI), non dovranno più continuare a prendere parte alle attività della FIGC, a partire dalla data di tesseramento al CSI; è consentita la partecipazione dei giocatori alla stessa attività (ad esempio 3 categoria nel calcio a 11 FIGC e calcio a 11 CSI) purché lo siano per la stessa Società sportiva CSI-FIGC, secondo quanto riportato al precedente comma 1; - se trattasi di diversa disciplina sportiva (ad esempio calcio a 11 FIGC, calcio a 5 nel CSI), potranno continuare a prendere parte anche alle attività della FIGC, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti delle Categorie e Serie riportate al precedente comma Il tesseramento al CSI degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in ogni caso, entro il 31 dicembre di ciascun anno sportivo. Dopo la data del 31.12, di ciascuno anno sportivo non è più possibile permettere ai tesserati FIGC la partecipazione alle attività del CSI. Il predetto termine temporale resta lo stesso anche se trattasi di Società sportive in possesso di doppia affiliazione. NB: fatto salvo quanto previsto dalle Norme per la partecipazione all attività del CSI degli atleti tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale, tutti gli atleti /dirigenti non tesserati Figc, entro e non oltre la data del 28 febbraio deve avvenire il loro tesseramento al CSI, vedi: (art.15 pag. 157 Sport in regola). 5. In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI. Per quanto concerne eventuali provvedimenti disciplinari relativi a gare già omologate, si applica l art. 109 delle Norme dell Attività Sportiva CSI (per responsabilità oggettiva alle Società sportive) nel caso in cui un giocatore FIGC, dopo aver disputato una o più gare col CSI, giochi nuovamente una gara ufficiale FIGC (non per la medesima Società CSI-FIGC). Si applica il medesimo articolo 109 in questo caso il punto di penalizzazione viene irrogato a cominciare dal momento dell infrazione ovvero dal momento in cui l atleta si è trovato in posizione irregolare - anche nel caso in cui un tesserato CSI si tessera anche con la FIGC, disputando una o più gare (non per la medesima Società CSI-FIGC). Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri. 6. Le sanzioni disciplinari superiori ad un mese comminate dagli Organi giudicanti della FIGC, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse. I tesserati FIGC (i dirigenti federali, gli arbitri, i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva della società, i tecnici) con esclusione dei calciatori possono prendere parte alle attività del CSI, fermo restando i limiti temporali di effettuazione del tesseramento al CSI (entro il di ogni anno sportivo) e che non sia stata inflitta a loro carico una squalifica superiore a 1 mese 7 Nei casi di constatata infrazione sono previsti: a: perdita della gara per 0-3 nella quale si é verificata l'infrazione, assunzione dei conseguenti provvedimenti disciplinari a carico dell atleta in difetto, del Dirigente responsabile, e sanzione pecuniaria alla Società. 8 La tessera di dirigente non può essere utilizzata per partecipare ad una gara come giocatore; pertanto un tesserato come dirigente, per partecipare all'attività calcistica, deve essere in possesso anche della tessera di calciatore. In difetto di tale norma verranno adottati i seguenti provvedimenti: a: inibizione al dirigente in posizione irregolare;

4 b: ammenda di Euro 60,00. ART. 2 VINCOLO DELLA SQUADRA E CATEGORIA 1 Le Società sportive che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati alla squadra con cui hanno disputato la loro prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali. E consentito il passaggio di atleti da una squadra all altra della medesima Società sportiva con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste dal paragrafo Svincoli dei tesserati tra Società sportive affiliate CSI (cfr. in Norme di tesseramento ). 2- Le diverse squadre della stessa società potranno e non obbligate ad essere inserite nel medesimo girone o in gironi diversi su esplicita richiesta presentata dalla società alla segreteria del CSI al momento dell'iscrizione. ART. 3 IDENTIFICAZIONE DEI GIOCATORI E DIRIGENTI 1- I partecipanti alla gara (atleti dirigenti - tecnici) oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all arbitro anche la loro identità allegando un documento di riconoscimento (vedi art.3 comm.4). In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido. 2 -Ogni Società sportiva, oltre che assistere al riconoscimento dei giocatori e dei dirigenti dell altra squadra, può chiedere all arbitro di esaminare direttamente tramite un proprio dirigente, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento della squadra avversaria, sempre alla presenza dell arbitro o alla terna arbitrale se presente. Può anche, in questa occasione, avanzare rilievi, dubbi o perplessità sulla documentazione prodotta dall altra squadra; sugli stessi decide immediatamente l arbitro o, in presenza di più arbitri, il primo arbitro sentiti gli altri ufficiali di gara. 3 - Nella distinta devono essere specificati i giocatori titolari e le loro riserve, le quali dovranno avere vicino al numero di riconoscimento una R e siederanno in panchina. In caso di mancanza a tale norma sarà applicata un ammenda di Euro 15,00.-, con aumento di Euro 5,00.- per ogni recidiva. 4- Almeno 15' minuti prima dell'orario di inizio gara dovrà essere presentato all'arbitro l'elenco dei giocatori, in duplice copia ben leggibile possibilmente compilato a macchina o in stampatello nel numero massimo di 20 atleti per il calcio a 11 e di 14 per il calcio a 7, completo in tutte le sue parti: Cognome, Nome, N del Tesserino CSI con fotografia e di un documento di riconoscimento in corso di validità (e non con data scaduta), la data di nascita di ciascun giocatore, il numero della maglia, specificando il nominativo e numero del capitano e del suo vice capitano. Il mancato rispetto a tale norma comporta un ammenda di Euro 15,00.-, con aumento di Euro 5,00.- per ogni recidiva. 5- Sullo stesso modulo, devono altresì essere riportati i dati, in base agli incarichi ricoperti, dai dirigenti presenti in panchina tenendo presente che non possono essere più di 4 per ciascuna società. Oltre a questi 4, dovrà essere indicato il guardalinee di parte, il quale non potrà ricoprire nel corso della stessa gara altri ruoli. Tutte queste persone dovranno essere in possesso della tessera CSI (con foto) vidimata per la stagione sportiva in corso, e di un documento ufficiale valido, vedi art. 3 comm Nessun giocatore o dirigente, potrà partecipare alla gara se sprovvisto dei tesserino CSI vidimato per l'annata sportiva in corso. Non sarà ritenuta valida alcuna dichiarazione sostitutiva ad eccezione di quella eventualmente rilasciata dalla segreteria CSI, Modello. 2T e 2R, attestante che il tesserino é stato richiesto, durata massima di tale richiesta è di 60 giorni. In tale caso i giocatori e/o dirigenti, dovranno presentare all'arbitro tale modello 2T e 2R più uno dei documenti di seguito indicati : carta identità, passaporto, patente di guida, porto d armi, tessera di riconoscimento militare, ogni tessera rilasciata da amministrazioni pubbliche (comune), autentificazioni da parte di un notaio, tessera di dipendente aziendale con foto e

5 riportante i dati anagrafici, mediante la conoscenza personale dell arbitro o degli assistenti di gara ufficialmente designati, in questo caso a lato del nominativo del giocatore sulla distinta il dirigente ufficiale apporrà la sua firma. 7 - II direttore di gara potrà concedere l'entrata in campo in qualsiasi momento della gara anche ai giocatori non presenti al momento dell'appello purché i loro nominativi siano indicati su tale elenco. AI momento dell'eventuale utilizzo di questi ultimi, il giocatore (ritardatario)consegnerà all'arbitro il proprio tesserino CSI per verificarne la propria identità. I dirigenti tesserati presso altri enti o federazioni possono svolgere lo stesso ruolo contemporaneamente anche presso il CSI - e viceversa. Queste persone devono essere in possesso della tessera CSI valida per l anno sportivo in corso. 8 - Ogni società deve obbligatoriamente indicare in elenco almeno una persona facente le funzioni di dirigente responsabile. Questa funzione non può essere svolta dal guardalinee. 9 - Essendo indispensabile la presenza del guardalinee, senza il quale non può avere inizio una gara, nel caso in cui una squadra si presentasse in campo con solo "11" giocatori (calcio a 11) e 7 giocatori (calcio a 7) e mancante di persona addetta a svolgere tale mansione, il capitano dovrà mettere a disposizione un giocatore per la funzione di guardalinee e di conseguenza giocare in 10 o 6 in base alla disciplina. Tale persona non dovrà essere sostituita sino al termine della gara salvo incorrere in provvedimenti disciplinari. Il non rispetto di tale norma comporta la perdita della gara 0-3 e un ammenda di Euro 60,00. ART. 4 PARTECIPAZIONE CON DOCUMENTI FALSIFICATI 1- Per accertata falsificazione, o scambio di tesserino o documento d identità, a seguito di reclamo di parte, sono previsti i seguenti provvedimenti: a- perdita per 0-3 della gara. Vedi art.70 R.G.S. b- ammenda di Euro 75,00.- a carico della società. c- squalifica del giocatore in difetto e del dirigente responsabile. d- tutta la documentazione necessaria dovrà essere fornita dalla società reclamante nei tempi e modi vedi R.S.G. ART. 5 - ATLETI IN ETA NON REGOLAMENTARE 1- In caso di accertata infrazione sull'età del giocatore relativamente alla categoria della manifestazione, sia su reclamo di parte o su accertamento di ufficio, sono previsti i seguenti provvedimenti: a- perdita per 0-3 della gara. NB: La partecipazione ad una gara di uno o più atleti al di sotto del limite minimo di età previsto dai regolamenti non comporta la perdita della gara ma soltanto l assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli atleti interessati e del dirigente accompagnatore. Parimenti non comporta la perdita della gara, ma produce soltanto l assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli interessati e della Società, l irregolare posizione di dirigenti e di tecnici partecipanti alla gara. b- Inibizione per tre mesi nei confronti del dirigente responsabile della società e del suo presidente; c- Squalifica del giocatore. d- Ammenda di Euro 75,00.- a carico della società. e- vedi comma 2 art.70 R.G.S. ART. 6 - ARBITRAGGIO DELLE GARE 1- Tutte le gare programmate dal Comitato CSI di Verona saranno dirette da arbitri ufficiali designati dalla Commissione Provinciale CSI gioco Calcio. ART. 7 - PRATICABILITA DEL TERRENO DI GIOCO 1- Il giudizio di impraticabilità del campo è di esclusiva competenza dell arbitro designato a dirigere la gara.

6 2 -L arbitro dopo essersi accertato della presenza delle due squadre ed aver identificato i tesserati indicati nella distinta di gara, effettua alla presenza dei due capitani una verifica del terreno di giuoco, se il risultato sarà negativo ordinerà alle squadre di poter lasciare l impianto sportivo e deciderà per l impraticabilità del campo. 3 - La Commissione calcio ha la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui praticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputa della gara. 4- L'infrazione a tale norma comporta la perdita della gara per 0-3 e una ammenda di Euro 100,00.-, a carico della società in difetto. ART. 8 CAMPO DI GIOCO E PALLONI 1- La società di casa deve provvedere in tempo utile (durata di un tempo di gara) alla regolare segnatura del terreno di gioco ed alla sua efficienza per lo svolgimento della gara in calendario. La società prima nominata (casa) deve mettere a disposizione dell arbitro almeno 2 (due) palloni e la società seconda nominata almeno 1 (uno) pallone. Tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari e utilizzabili. Il pallone usabile è il numero cinque. L arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara. Per le gare disputate su campo neutro ogni società dovrà provvedere a 2 palloni e 2 mute di corredo da gioco di colore diverso. 2- Nel caso di mancata effettuazione della gara per inosservanza a tale norma, é previsto: a: perdita della gara per 0-3. b: ammenda di Euro a carico della società in difetto. ART. 9 DISPONIBILITA DEL CAMPO DI GIOCO 1- Tutte le squadre partecipanti ai campionati a 11 e 7 giocatori del CSI di Verona, devono avere concreta disponibilità di un terreno di gioco regolare; in caso contrario non verrà accettata la loro iscrizione alla manifestazione. 2- L'attestazione scritta comprovante tale disponibilità dovrà essere depositata presso la segreteria del CSI all'atto dell'iscrizione e del versamento della relativa quota. 3 - La commissione si riserva la facoltà di verificare i campi di gioco reperiti in proprio dalle Società sportive, sia prima dell inizio del campionato che durante il campionato stesso. Tuttavia, in mancanza di una verifica effettuata, la regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature s intende per comprovata dal CSI, dal momento in cui i calendari ufficiali prevedano sugli stessi la disputa di manifestazioni. ART. 10 VARIAZIONE DATA DI GARA/CAMPO e ORARI 1 - La Commissione Provinciale CSI di Verona, per cause di forza maggiore, può variare rispetto al calendario in precedenza reso noto alle società, la designazione del terreno di gioco o dell'orario o del giorno di una o più gare. Della variazione ne sarà data comunicazione alle società interessate. 2 - Richieste da parte della società di spostamento di una gara già programmata in calendario, cambiamento di data, d'orario o variazione del campo di gioco, saranno prese in considerazione solo se pervenute con la seguente forma: a- richiesta inviata al CSI almeno 15 giorni antecedenti la data prevista, ovvero prima della pubblicazione sul comunicato ufficiale. b- Richiesta sul modulo previsto, oppure su carta intestata o a mezzo posta elettronica indirizzata a beppezattoni@libero.it e per conoscenza a infoa11@csiverona.it, indicando la gara di cui si richiede il rinvio, la data del suo recupero con orario e campo, tenendo presente che tale recupero deve essere programmato entro 15gg dalla data di cui faceva riferimento il calendario ufficiale. Tale richiesta dovrà essere controfirmata dal presidente della società richiedente ed accompagnata dal consenso scritto della società avversaria (che ha accettato la variazione richiesta) e fatte pervenire alla segreteria del CSI almeno 15gg prima della data prevista: c Con data recupero gara definitivo. d- Accompagnata da tassa di gara di Euro

7 e- La conferma di spostamento gara, sarà ufficiale solamente se compare sul comunicato a 11 o a 7 del sito CSI Verona (nessuna altra fonte o persona è autorizzata a rilasciare consenso in merito, ma solamente in via eccezionale dal responsabile della Commissione Tecnica Provinciale calcio in via eccezionale. 3- Tutti i recuperi di gare non effettuate, escluse le richieste di spostamento da parte delle società, dovranno essere effettuati infrasettimanalmente. Entro 15 giorni dalla data di non effettuazione il recupero dovrà essere comunicato alla Commissione Calcio. Passato tale periodo gara persa 0 3 alla società richiedente e ammenda di Euro 50, Non sarà concesso effettuare recuperi di gare oltre la quart ultima giornata del girone di ritorno del calendario. Tutte le gare precedentemente non giocate, dovranno essere recuperate entro questa giornata. Non sono ammesse gare da recuperare da giocarsi a campionato terminato. Per le ultime quattro giornate, sarà esclusiva facoltà della Commissione Calcio decidere eventuali spostamenti o differimenti. ART. 11 RICHIESTA DI SPOSTAMENTO DI UNA GARA CON CARATTERE DI URGENZA 1- Le richieste di spostamento di gare con carattere di urgenza inviate al CSI devono comunque pervenire entro le ore del lunedì precedente la gara programmata sempre osservando le regole al punto 10. Allegando la idonea documentazione, nel modo più veloce (fax, , telegramma). Su tale richiesta deciderà solamente la commissione calcio e sempre con il consenso della società avversaria. In questo secondo caso verrà applicata alla società richiedente una tassa di segreteria di Euro La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto ad impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva. ART. 12 COLORI DELLE MAGLIE 1- In caso di possibile confusione del colore delle maglie, constatato dall'arbitro per il regolare svolgimento della gara é fatto obbligo alla squadra di casa (prima nominata), al cambio di colore del proprio indumento di gara in modo adeguato con maglie numerate e con colore diverso per il portiere. 2- Per le gare su campo neutro, doppia divisa di colore diverso devono averle entrambe le società. 3- L utilizzo dei parastinchi riveste carattere di assoluta obbligatorietà, con obbligo quindi delle Società sportive a provvedere in merito, allo scopo di evitare le particolari sanzioni previste e la NON partecipazione alle gare dei propri atleti. 4- In caso di mancata osservanza delle disposizioni di dette norme, con conseguente non svolgimento della gara, sono previsti i seguenti provvedimenti: a) perdita della gara per 0-3 nei confronti della squadra in difetto. ammenda di Euro 60,00. ART. 13 DURATA DEI TEMPI DI GARA E TEMPO DI ATTESA PER INIZIO INCONTRO 1 Durata dei tempi di ogni gara, in base alle categorie, viene così stabilita: a OPEN, 1 e 2 divisone 2 tempi da 35 minuti ciascuno. b OPEN TOP 2 tempi da 35 minuti ciascuno. NB: l'arbitro, prima del termine del 1 e 2 tempo, comunicherà i minuti che intende recuperare. CALCIO A 7 Giocatori: per tutte le categorie 2 tempi da 25 minuti ciascuno. 2- II tempo di attesa per poter dare inizio alla gara é fissato in 15 minuti solamente per le gare programmate dal Comitato Provinciale CSI di Verona. Per le gare interprovinciali, regionali e nazionali, l attesa, vedi art. 41 N.A.S. - Per ritardata presentazione della squadra sul terreno di gioco é prevista una ammenda di Euro 30,00. 3-Trascorsi 15 minuti senza che la squadra ritardataria sia pronta per entrare sul terreno di gioco, completa di abbigliamento sportivo, l'arbitro non potrà dar luogo alla disputa della gara. Alla società in difetto anche se presente oltre il termine dei 15', verrà comminata la perdita per 0-3, senza altre penalità, e una ammenda di Euro 60,00.-

8 4- Se una squadra non si presenta in tempo e anche dopo la regolamentare attesa di 15 minuti non arriva nessuno sul campo a giustificarne l'assenza, verrà inflitta la perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 75,00.- NB: nel caso in cui, malgrado siano trascorsi i fatidici 15 minuti di attesa, le 2 società fossero presenti e d'accordo a disputare ugualmente la gara, l'arbitro può dirigere la gara purché prima dell'inizio venga rilasciata una dichiarazione sottoscritta da entrambi i capitani e dirigenti delle 2 squadre che c'é l'accordo perché tutto sia ritenuto regolare malgrado l'inizio con ritardo oltre i termini regolamentari. Alla squadra ritardataria sarà inflitta comunque un ammenda di Euro Il numero minimo di giocatori per poter iniziare una gara é stabilito per regolamento tecnico in 7 giocatori per tornei calcio a 11 e, 4 per tornei di calcio a 7 giocatori. ART. 14 RINUNCIA ALLA GARA 0 AL TORNEO 1- Se una squadra dichiara di rinunciare alla disputa di una gara per iscritto entro il lunedì precedente la stessa, verrà inflitta la sola perdita della gara per 0-3, e ammenda di Euro 50, Se la rinuncia avviene durante la gara per raggiunto numero minimo di giocatori é prevista la perdita della gara per 0-3, o con il punteggio conseguito sul campo se é peggiore e ammenda di Euro 50,00-3- Per rinuncia o ritiro prima del termine della gara avverso eventuali non accettate decisioni arbitrali od altro motivo, sono previsti i seguenti provvedimenti: a- perdita della gara per 0-3 penalizzazione di 1 punto in classifica generale ed ammenda di Euro 75,00.- b- squalifica al dirigente responsabile della squadra e del presidente della società; NB: vengono fatti salvi ulteriori eventuali più gravi provvedimenti, tenuto conto di quanto risulterà dal referto arbitrale e dagli accertamenti successivi del Giudice sportivo. 4- L'eventuale rinuncia di una o entrambe le squadre, dovrà analogamente esser riportata e motivata sul retro degli elenchi giocatori. 5- Nel caso in cui una squadra nell arco della stagione in corso dovesse rinunciare o comunque evitasse di presentarsi sul terreno di gioco per tre volte (anche non consecutive) sarà considerata rinunciataria a tutti gli effetti. Tutte le gare giocate saranno considerate nulle se il ritiro avviene nel girone di andata, se il ritiro avviene nel girone di ritorno le gare giocate nel girone di andata saranno considerate valide, anche se esistessero ancora gare da recuperare per completare il girone di andata. La quota di cauzione verrà incamerata e la società retrocessa, con ulteriori provvedimenti disciplinari e amministrativi a suo carico. ART. 15 OMOLOGAZIONE DEI RISULTATI E FORMULA DI SVOLGIMENTO 1- L omologazione dei risultati delle gare è di competenza degli Organi della Giustizia Sportiva e viene resa nota a tutte le società attraverso apposito comunicato stampa. E compito della commissione calcio la pubblicazione della formula di svolgimento della manifestazione e la stesura dei calendari con date, orari e campi di gioco. ART. 16 COMUNICATO STAMPA DELLA COMMISSIONE 1- II comunicato della Commissione Calcio CSI viene emesso settimanalmente e spedito a tutte le società a mezzo posta incluso nel giornale "Verona Fedele" come inserto "Verona CSI Notizie" ed a chi è in possesso di posta elettronica. NB: onde evitare spiacevoli inconvenienti, si ricorda che l'unico comunicato facente testo per le eventuali controversie, é quello esposto in sede CSI di Verona, in via Flavio Gioia n 3, e affisso e depositato presso la segreteria, dove gli interessati possono accedere per la consultazione dalle ore 16:00 del mercoledì di ogni settimana. 2- La Commissione provinciale Calcio del CSI declina e respinge anticipatamente ogni addebito di responsabilità per l'eventuale mancato e/o ritardato recapito di tale comunicato stampa a mezzo posta, in quanto tutte le società sono comunque tenute a prendere visione dalle ore 16,00 del mercoledì, di quanto depositato ed esposto in sede CSI. Ogni eventuale risposta (a voce o telefonica) a seguito di richiesta degli interessati attraverso gli addetti alla segreteria CSI non potrà mai avere carattere di ufficialità. ART. 17 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

9 1- Un giocatore espulso dal campo deve ritenersi squalificato per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve le ulteriori sanzioni assunte dall Organo giudicante da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva. Nel caso di gara sospesa o non disputata la squalifica non è da considerarsi scontata. NB: Resta inteso che il giocatore soggetto a tale provvedimento non potrà, nel frattempo, partecipare e ricoprire nessun incarico in nessuna gara anche se in squadre o categorie diverse. 2- Tutte le squalifiche hanno vigore per l intera loro durata anche in fasi diverse da quelle in cui le stesse sono state comminate, ivi comprese quelle regionali, interregionali e nazionali. Le squalifiche o residui di squalifica non ancora scontati nell anno sportivo in cui sono stati irrogati mantengono la loro efficacia anche nell anno sportivo successivo, purché superiori a 2 giornate effettive di gara. 3- Nel caso in cui nel corso della stagione sportiva in atto si verificassero fatti non previsti dal presente regolamento, il G.S. adotterà le decisioni che riterrà opportune facendo riferimento sia allo spirito dello statuto del CSI e del regolamento Organico, sia all itinerario Sportivo-educativo, vedi R.G.S. 4- La commissione calcio in presenza di qualsiasi irregolarità riscontrata d'ufficio, anche senza reclamo di parte, potrà applicare nei singoli casi, nei confronti degli interessati, i provvedimenti stabiliti dal presente regolamento. 5- Per eventuali fatti di particolare gravità, oltre ai provvedimenti previsti dal presente regolamento, potranno essere applicate ammende fino ad un massimo di Euro 400, Ogni provvedimento adottato dal G.S. sarà solamente "Tecnico" per la disciplina del calcio; mai di carattere associativo, in quanto é solo il consiglio provinciale l'unico organo designato in merito. 7- Nel caso in cui un giocatore squalificato prenda parte ugualmente ad una gara successiva alla ufficializzazione del provvedimento di squalifica, verranno presi i seguenti provvedimenti: a- perdita della gara per 0 3. b- Ai termini della squalifica verrà aggiunta la giornata o le giornate in posizione irregolare. c- Ammenda di Euro 75, In caso di atto violento nei confronti dell'arbitro, o dei giocatori, ed in mancanza di individuazione dell'effettivo autore dell'atto, ogni conseguenza ricade dal lato disciplinare sul capitano della squadra e sul dirigente responsabile ("Culpa in vigilando"), riconoscendogli applicabili da parte del G.S. le attenuanti di pena per non aver commesso il fatto. 9- Ricordiamo che l'ufficialità e la validità dei provvedimenti hanno valore dal momento in cui appaiono sul comunicato ufficiale CSI. Copia del comunicato è depositato ed esposta presso la segreteria del CSI dalle ore 16,00 del mercoledì successivo alle gare. Non é pertanto un valido motivo ignorare i provvedimenti del G.S. per il semplice fatto di ritardo postale dell'inserto CSI di Verona Fedele. ART. 18 ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE 1- I provvedimenti disciplinari a termine adottati nei confronti dei tesserati comportano per i destinatari, il divieto di svolgere attività o ricoprire ruoli per tutte le discipline sportive del CSI. 2- II provvedimento di sospensione cautelativa diviene inefficace qualora non venga adottato alcun provvedimento definitivo nel termine di 30 giorni dalla data di emissione del provvedimento di sospensione cautelare. ART. 19 DIRIGENTE ADDETTO ALL ARBITRO 1-La squadra di casa é obbligata a mettere a disposizione dell'arbitro un proprio dirigente qualificato (definito in distinta: addetto all'arbitro). Tale dirigente ha l'obbligo di presentarsi all'arbitro prima della gara, di assisterlo in tutte le sue necessità fino all'abbandono del campo dopo la gara. L addetto all arbitro deve avere una sua autonoma autorizzazione di responsabilità negli spogliatoi e dell incolumità dei giocatori e del direttore di gara, dei loro tesserini e/o documenti. Tale figura non potrà essere il guardalinee e nemmeno un giocatore. La mancanza dell addetto all arbitro, non è preclusione dell inizio regolare della gara o della sua continuazione, ma sarà considerata mancanza della società

10 ospitante che incorrerà nei provvedimenti disciplinari del caso. La mancanza a tale norma comporta un ammenda di Euro 50, Durante lo svolgimento della gara, la società ospitante deve curare che tutto si svolga normalmente e secondo le eventuali disposizioni impartite dagli arbitri. In particolare deve far sì che dentro il campo di gioco entrino solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati e aventi diritto. Al termine della gara la società ospitante deve mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della manifestazione mettendosi a disposizione della società ospitata per qualunque problema o necessità. In particolare la società ospitante deve accertarsi che gli arbitri possano lasciare senza problemi l impianto sportivo dove si è disputata la gara; a tal proposito la società ospitante ha l obbligo di mettere in atto quanto è nelle sue facoltà. ART. 20- SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI 1- Ogni squadra può sostituire durante l intera durata della gara, ivi compresi eventuali tempi supplementari, 5 giocatori senza distinzione di ruolo, scegliendoli tra i giocatori di riserva iscritti come tali nell elenco consegnato all arbitro prima della gara. I giocatori espulsi definitivamente dal gioco non possono essere in alcun modo sostituiti e devono abbandonare il terreno di gioco. NB: anche il portiere di riserva, può essere utilizzato in altro ruolo; la sua sostituzione deve avvenire a gioco fermo, dovrà indossare una maglia dello stesso colore dei suoi compagni, avvertendo l'arbitro. 2 Per tutte le categorie: i giocatori che si intendono sostituire usciranno a gioco fermo e sulla linea di centrocampo. II giocatore che deve entrare sul terreno di gioco deve prima attendere che esca il compagno sostituito. I giocatori che effettuano preriscaldamento ai bordi del campo in attesa di subentrare ad un loro compagno, devono indossare una casacca di colore diverso dei giocatori in campo. Tutti i componenti la panchina devono sostare sulla stessa durante la gara, questi inoltre, sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo. Le stesse prescrizioni valgono anche per i giocatori sostituiti. A questi, se lo desiderano, viene concesso di poter rimanere in panchina per il resto della gara. ART RISULTATO TECNICO E RIPETIZIONE DI UNA GARA 1 La perdita di una gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata con il punteggio di Il punteggio ottenuto come risultato tecnico va conteggiato nei gol realizzati della classifica generale. 3 Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0. ART. 22 CONTEGGIO PUNTI AGLI EFFETTI DELLA CLASSIFICA 1 Punti assegnati per ogni gara agli effetti della classifica: a- per ogni gara vinta punti 3 b- per ogni gara pareggiata punti 1 c- per ogni gara persa punti 0 ART. 23 MODALITA PER LA COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA AVULSA 1- Per definire l esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica. Si terrà conto, nell ordine, dei seguenti fattori: a - Punti conseguiti negli scontri diretti della classifica avulsa b - Maggior numero di vittorie nella classifica avulsa c - Differenza reti nella classifica avulsa d - Maggior numero di reti realizzate nella classifica avulsa e - Differenza reti dell intero campionato f - Maggior numero di reti segnate nell intero campionato g - Classifica disciplina h - Sorteggio. ART. 24 CRITERI PER DEFINIRE LA MIGLIORE POSIZIONE IN CLASSIFICA TRA GIRONI DIVERSI

11 1- Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (..) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell ordine dei seguenti criteri: a media punti (punti fatti/partite disputate); b media differenza reti (differenza reti/partite disputate); c media reti realizzate (reti fatte/partite disputate); d classifica disciplina e - sorteggio ART. 25 SISTEMA DI INCONTRI DI FINALE 1- Solo per il Comitato di Verona vista la richiesta avanzata da parte delle società: nelle gare di finale per il 1-2 posto, in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, si procederà a giocare 2 tempi supplementari di 10 minuti cadauno. In caso di ulteriore parità si passerà ai calci di rigore, prima una serie di cinque, poi se il risultato fosse ancora in parità ad oltranza. ART. 26 AMMONIZIONI CON SOSPENSIONI A TEMPO 1- Prima ammonizione (cartellino giallo): il giocatore é sospeso dal gioco per 5 minuti senza essere sostituito. I giocatori momentaneamente sospesi dal gioco dovranno sostare in panchina e, anche se in numero superiore a 4 per squadra, non determinano la sospensione della gara. II rientro sul terreno di gioco viene deciso dall'arbitro, dopo 5 minuti, e comunque a gioco fermo e sempre dalla linea mediana di centrocampo. NB: al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancora non completamente scontate, saranno ritenute del tutte scontate. Le ammonizioni comminate tra i due tempi di gare (fine del primo tempo o eventuali supplementari) vanno scontate nel primo periodo di gara successivo nella misura di 5 minuti. 2- Seconda ammonizione: il giocatore che riceve la seconda ammonizione nel corso della stessa gara si vedrà espulso (cartellino giallo e immediatamente dopo cartellino rosso) esso dovrà abbandonare il terreno di gioco. Non è permessa la permanenza in panchina, dell atleta o dirigente sanzionato con l espulsione. 3- L utilizzo del cartellino azzurro solamente per la fase locale del comitato di Verona, sarà reso effettivo e ufficiale dalle fasi Interprovinciale, Regionali e Nazionali. ART.27 - MINUTO FACOLTATIVO DI SOSPENSIONE (TIME-OUT) 1- Solo per il campionato provinciale di Verona di tutte le categorie (Top-1^e2^divisione) il minuto di time-out viene tolto. La facoltà di richiesta da parte delle società rimane valido per le gare delle fasi: Interprovinciali, Regionali e Nazionali. ART. 28 AMMENDE A CARICO DEI DIRIGENTI 1- Si precisa che accanto ai provvedimenti tecnico disciplinari a carico dei dirigenti, sono previste anche pene pecuniarie valutate di volta in volta. ART ASSISTENZA ALL'ARBITRO 1- Le società di casa sono invitate a predisporre affinché lo spogliatoio dell'arbitro sia fornito di bevanda di ristoro (bottiglietta d'acqua sigillata o altra bevanda ). Non rispettare tale norma, si incorre nella diffida e successivamente ad un ammenda. ART. 30 GIOCATORI IN CAMPO CON OCCHIALI 1- Possono partecipare alla gara giocatori che indossano occhiali da vista purché tali occhiali siano dotati di montatura morbida (non metallica). Nessun problema per coloro che usano lenti a contatto, nessuna responsabilità sarà comunque a carico del Comitato del CSI di Verona. ART. 31 PRONTO SOCCORSO SUL CAMPO

12 1- Per ragioni sanitarie su tutti i campi di calcio, non é ammesso portare il tradizionale secchio d'acqua con spugna. Sono pertanto ammesse bombolette e ghiaccio spray o similari. 2- Un giocatore infortunato che si trovi sul terreno di gioco e che necessiti di aiuto sanitario, una volta stabilitosi dovrà uscire ed attendere il consenso dell'arbitro per il rientro a centrocampo lungo il lato da dove è uscito. ART CERTIFICATO MEDICO DEI GIOCATORI TESSERATI 1- La firma del presidente della società sul tesserino CSI è garanzia che il giocatore indicato è in possesso del certificato medico di idoneità sportiva per l annata in corso, indispensabile per la pratica dei campionati di calcio CSI, al presidente stesso vanno attribuite le responsabilità in caso di inadempienza di tali norme. ART. 33 DOCCE ED ACQUA CALDA NEGLI SPOGLIATOI 1- Nel caso in cui l'arbitro segnali sul rapporto arbitrale la mancata erogazione dell'acqua calda nelle docce al termine della gara, oppure che lo spogliatoio non é igienicamente e civilmente idoneo, verrà comminata a carico della società di casa l'ammenda di Euro 20,00,. ART. 34 RAPPORTINO DI FINE GARA e OSSERVAZIONI 1 - I Dirigenti delle squadre devono chiedere a fine gara agli arbitri il rapportino (risultato provvedimenti disciplinari). La mancanza fisica del modulo cartaceo può essere sostituita da un annotazione firmata dal direttore di gara, sul retro della distinta ritornata alle squadre o su un foglio di carta normale. I rapportini debbono essere conservati ed esibiti in caso di necessità. Si ribadisce l obbligo del controllo di tale documento, da parte del Dirigente responsabile, prima che il Direttore di gara lasci l impianto. 2 - AI termine della gara il dirigente responsabile o il capitano della squadra potrà presentare all'arbitro eventuali osservazioni scritte relative all'incontro che verranno allegate al rapporto. NB: in caso di variazioni sopravvenute mentre é in corso la validità del presente regolamento, ci faremo carico di comunicarle tempestivamente alle società pubblicandolo sul comunicato. ART. 35 COMMISSARI DI CAMPO E OSSERVATORI ARBITRALI La Commissione Tecnica può inviare propri incaricati in veste di Commissari di campo con il compito di riferire, redigendo apposito rapporto, utile alla giustizia sportiva, sull andamento della gara. Essi possono entrare nel terreno di gioco e accedere agli spogliatoi prima, durante o dopo la gara, con facoltà di controllare le tessere e i documenti. Possono inoltre avere compiti di verifica per disposizioni emanate dalla Direzione Tecnica. I Commissari hanno il compito di tutelare l arbitro e possono invitare i dirigenti delle Società a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell ordine pubblico. I Commissari di campo hanno l obbligo di presentarsi agli arbitri e ai dirigenti delle squadre, ma possono svolgere il loro compito in maniera riservata, su precisa disposizione della Commissione Tecnica competente. Le spese sostenute per i Commissari di campo sono addebitate alle Società solo ed esclusivamente in caso di specifica richiesta da parte loro. L addebito può essere al 50% in caso di richieste congiunte. I Commissari, designati dall apposito Organo Tecnico, possono assolvere compiti di relatori su fatti dei quali siano stati spettatori e non rilevati dall arbitro o dai collaboratori ufficiali, redigendo apposito rapporto. L ingresso agli impianti sportivi è consentito anche agli Osservatori arbitrali che hanno il prevalente compito di verificare le capacità tecniche dei direttori di gara, con ovvio accesso allo spogliatoio arbitrale per i colloqui di rito. Possono in alcuni casi coesistere le mansioni di Osservatore arbitrale e Commissario di campo, con apposita delega da parte della Direzione Tecnica Provinciale. ART NORME GENERALI PER I RECLAMI E LE IMPUGNAZIONI 36 (A) - TITOLARITA PER LA PRESENTAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI 1- Tutte le impugnazioni proposte davanti agli Organi di giustizia del CSI istanze di revisione, appelli, reclami, ricorsi possono essere presentate: a dalle Società sportive per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle squadre; b per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai soci, indifferentemente dai tesserati interessati o dalle Società di appartenenza.

13 36 (B) - SOTTOSCRIZIONI DELLE IMPUGNAZIONI 1- La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante della stessa, e in particolare dal presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal vicepresidente. 2- Ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere il reclamo stesso. Tale delega può essere conferita per un intera manifestazione o per parte della stessa (ad. es. in occasione di fasi regionali o nazionali o di concentramenti). 3- Copia della delega di cui al comma precedente va sempre acclusa al reclamo che viene sottoscritto dal dirigente delegato a pena di inammissibilità del reclamo stesso. 4- Nelle fasi finali dei Campionati nazionali l atto di designazione sostituisce la delega di cui al comma (C) - INAMMISIBILITA DELLE IMPUGNAZIONI E DEI RECLAMI 1- Nei reclami e nelle impugnazioni (istanza di revisione, appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità: a) l invio oltre i termini previsti del reclamo o dell atto di impugnazione; b) vizi formali sul preannuncio di reclamo e/o sulla riserva scritta: c) la mancata sottoscrizione autografa dell atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto negli articoli 33 A- B. del presente Regolamento; d) la mancata motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica. e) il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell impugnazione. In questi casi l Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l impugnazione ed astenersi dal suo esame. 2- La declaratoria di inammissibilità comporta l impossibilità di riproposizione del reclamo o impugnazione. 3- Costituisce invece irregolarità formale la mancata indicazione della tessera CSI di chi sottoscrive il reclamo o il mancato versamento della tassa. In questi casi l Organo giudicante pone un termine perentorio, in ogni caso entro l inizio della trattazione del ricorso da parte dell organo giudicante adito, per regolarizzare o integrare l atto, a pena di improcedibilità. 36(D) - RINUNCIA AL RECLAMO 1- Le parti possono rinunciare, per iscritto con firma del rappresentante, al reclamo proposto in qualsiasi momento anteriore alla trattazione del reclamo medesimo 2- La rinuncia al reclamo comporta l archiviazione del procedimento, salvo che l organo giudicante non intenda proseguirlo d ufficio. 3- La rinuncia al reclamo proposto non ha comunque effetto nei casi di denunciato illecito sportivo e nei procedimenti iniziati per posizione irregolare dei tesserati. 36 (E) TASSE RECLAMO 1 - Le tasse allegate ai reclami accolti anche parzialmente, sono restituite; vengono introitate in ogni altra ipotesi ivi compresa quella del ritiro del reclamo proposto. - Tasse reclamo proposte agli Organi di prima istanza: a) GIUDICE UNICO O DEL COMITATO (o COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL COMITATO) Euro 50,00.- b) GIUDICE UNICO REGIONALE (o COMMISSIONE DISCIPLINARE REGIONALE) Euro 50,00.- c) Istanza di revisione proposta alla Commissione Giudicante del Comitato Euro 60,00.- d) Istanza di revisione proposta alla Commissione Regionale Giudicante Euro 60,00.- e) Reclami presentati alla Commissione Disciplinare Nazionale Euro 60, Tasse appelli proposti agli Organi di seconda istanza: a) Appello alla Commissione Giudicante Regionale (per attività locale) Euro 100,00.- b) Appello alla Commissione Giudicante Nazionale (per attività regionale e nazionale) Euro 100,00.- c) Qualsiasi ricorso presentato da una parte alla Commissione Nazionale per la Giustizia sportiva (escluse le segnalazioni dei Presidenti dei Comitati, regionali e nazionale che non sono soggetti a tassa ) Euro 150, (F) ACCESSO AGLI ATTI 1- Le parti possono, dietro presentazione di richiesta motivata da parte del legale rappresentante, consultare e trarre copia della documentazione relativa ai procedimenti che le riguardano. 2- Tali atti possono essere utilizzati esclusivamente ai fini della presentazione di un ricorso (reclamo o appello). 3- L estrazione della copia prevede il versamento della tassa dovuta per diritti di segreteria. ART. 37 RECLAMI: PREANNUNCIO DI RECLAMO MOTIVAZIONI MODALITA INVIO TERMINI 37 (A) - PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

14 1- I reclami vanno presentati all organo di prima istanza (GU, CD o CDN) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare. 37 (B) PREANNUNCIO DI RECLAMO 1- Le Società sportivo che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, al giudice di merito o alla segreteria del Comitato CSI entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo). 2- Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra. 3- Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del Comitato è il legale rappresentante della Società o dal suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità). 4- Il preannuncio di reclamo può essere inviato al giudice di merito o alla segreteria del Comitato attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, fonogramma, fax o . E escluso l invio tramite posta, ivi compresa quella celere, prioritaria e raccomandata. 37 (C) MOTIVAZIONE DEL RECLAMO 1- Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all Organo di giustizia sportiva competente (GU, CD, CDN) entro il quarto giorno dalla disputa della gara; se il quarto giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile, nelle modalità di cui al precedente art. 33(B). 2- Reclami su eventuali posizioni irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante. 3- Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 33(B) e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato anche alla Società cointeressata. 4- Al reclamo vanno acclusi la tassa-reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l invio del reclamo alla controparte. 37 (D) MODALITA PER L INVIO DEL RECLAMO 1- Per l invio del reclamo all Organo di giustizia sportiva e alla Società controparte si possono utilizzare una delle seguenti modalità: a) consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari; b) raccomandata; c) fax: la documentazione cartacea va inviata via fax; per quanto riguarda l invio alla controparte va esibita la ricevuta del fax corrispondente al numero indicato da quella società al Comitato; d) gli atti vanno inviati all indirizzo del Comitato e per quanto attiene la sottoscrizione la stessa si ritiene valida se l invio è avvenuto all notificato al CSI all atto dell affiliazione e/o dell iscrizione alla manifestazione. Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l invio all indirizzo della stessa notificato al CSI all atto dell affiliazione e/o dell iscrizione alla manifestazione. 2- La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato. 37 (E) TERMINI PER LA DEFINIZIONE DEI RECLAMI 1- L Organo di primo grado (GU, CD, CDN) deve pronunciarsi su ogni reclamo, entro il termine di giorni 8 (otto) dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitato a farlo per motivi di forza maggiore o per l allungamento dell istruttoria, il GU, la CD o la CDN, dispone la rinnovazione stabilendo un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale. 2- L Organo di giustizia sportiva deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l istanza si riferisce e tenendo conto, per l attività locale e regionale, delle possibilità che una delle parti presenti istanza di revisione alla CGC o alla CGR. In caso contrario il presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell attività e impone un termine massimo di 5 giorni all Organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla Sezione per le Garanzie la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna ad un Organo di giustizia sportiva di pari livello di un altro Comitato o di un altra regione o, se si tratta di una CDN, ad un altra CDN per l immediata pronuncia. 3- In caso di inerzia da parte degli organi del CSI, possono rivolgersi alla Sezione per le Garanzie tutti gli interessati alla risoluzione del procedimento. ULTERIORI SPECIFICHE PER L ATTIVITA a 7 GIOCATORI

15 1 ARTICOLAZIONE DEL CAMPIONATO Vedere il programma pubblicato sul sito ufficiale del CSI di Verona. 2 GIORNI ED ORARI AMMESSI PER LA DISPUTA DELLE GARE Le gare si svolgeranno nei giorni dal lunedì al venerdì in orario serale a partire dalle ore 20,00, e il sabato pomeriggio a partire dalle ore 15.00, e la domenica mattino dalle ore 10,00. 3 STESURA DEL CALENDARIO UFFICIALE DI GARA Sarà compito della Commissione Calcio predisporre il calendario delle gare, sentite le società in ordine alla propria disponibilità dei campi e dei giorni assegnati per le gare in oggetto. In caso di controversia, la Commissione Calcio deciderà d'ufficio. In deroga a quanto stabilito anticipi e posticipi delle gare sul normale calendario previsto possono essere stabiliti dalla Commissione Calcio, per motivi di ordine tecnico o cause di forza maggiore. Le società che intendono anticipare o posticipare le gare sui tempi previsti dal calendario, dovranno accordarsi preventivamente tra loro e comunicarlo per iscritto agli organi della Commissione Calcio chiedendo l'autorizzazione, verificato che non vi siano motivi pregiudizievoli al normale svolgimento del Campionato, darà il proprio beneplacito. Il termine per la presentazione della richiesta è fissato in 10 giorni prima della data fissata per la disputa della gara. 4 TEMPI DI ATTESA In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa provinciale il termine massimo di attesa stabilito per l'inizio della gara è fissato in minuti 15. NB: per le gare interprovinciali, regionali e nazionali il tempo di attesa è pari alla durata di un tempo della gara. 5 DOPPIA SQUADRA I tesserati con doppia squadra (A-B ) giocheranno solo con la squadra in cui sono stati tesserati fin dall'inizio del campionato provinciale, fasi regionali, interregionali, nazionali. IM 6 SQUALIFICA AUTOMATICA I tesserati espulsi od allontanati dal terreno di gioco, devono considerarsi SQUALIFICATI per una giornata di gara, fatte salve eventuali sanzioni assunte dall'organo giudicante, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva. (Art.19 pag.63 Sport in regola 2011). Nel caso di gara sospesa la squalifica non è da considerarsi scontata. 7 COMUNICATO UFFICIALE Il comunicato ufficiale di norma esce il mercoledì e sarà a disposizione delle società a partire dalle ore di mercoledì presso la sede del CSI di Verona via Flavio Gioia 3. Ogni eventuale risposta (a voce o telefonica ) a seguito di richiesta degli interessati attraverso gli addetti alla segreteria del CSI non potrà mai avere carattere di ufficialità. 8 VISITE MEDICHE Tutti i giocatori dovranno essere in regola con gli adempimenti relativi alle visite mediche a partire dalla prima giornata di Campionato. In ogni caso le società sportive sono tenute a far sottoporre i propri tesserati a visita medica agonistica. Le certificazioni sanitarie debbono essere tenute agli atti delle società, le quali sono responsabili della loro regolarità ed aggiornamento. In ogni caso la Commissione Calcio si riserva di effettuare dei controlli. Le società sono comunque responsabili civilmente e penalmente dell'inosservanza di quanto sopra e di quanto previsto dalle leggi in materia. La firma del presidente sul tesserino CSI è garanzia che il giocatore è in possesso del certificato medico sportivo per l'annata in corso, indispensabile per la pratica dei campionati CSI; al suo presidente di società vanno attribuite le responsabilità in caso di inadempienza di tali norme. 9 PALLONI

16 La società prima nominata dovrà fornire n.2 (due) palloni regolamentari, mentre la seconda società nominata dovrà fornire n. 1 (uno) pallone. 10 DURATA DELLA GARA La durata della gara è fissata in due (2) tempi di 25 minuti con intervallo minimo di 5 minuti. Ove previsto in caso di finali i tempi supplementari saranno di 2 (due tempi da 10 minuti ciascuno). 11 LE SOSTITUZIONI Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni in numero illimitato, nell arco dell'intera durata della gara tra coloro che risultano iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara, nella misura di 7 titolari e 7 riserve (tot.14), Tutte le sostituzioni dovranno avvenire sempre a gioco fermo e con il consenso del direttore di gara. I giocatori espulsi dalla gara definitivamente non possono essere sostituiti e sono obbligati ad abbandonare il terreno di gioco. 12 NUMERO MINIMO DEI GIOCATORI, DISTANZA DI GIOCO a Il numero minimo dei giocatori per squadra, per poter dare inizio o proseguire una gara è di 4 giocatori, indistintamente dal ruolo. b La distanza regolamentare di gioco è di metri 6 (sei). c La regola del fuorigioco non si applica 13 AMMONIZIONI CON SOSPENSIONE A TEMPO a - Prima ammonizione (cartellino giallo): il giocatore è sospeso dal gioco per 5 minuti senza essere sostituito. I giocatori momentaneamente sospesi dal gioco dovranno sostare in panchina, anche se il numero è superiore di 3 non determinano la sospensione della gara. Il rientro sul terreno di gioco viene deciso dall'arbitro dopo che sono trascorsi i 5 minuti, e comunque a gioco fermo e sempre dalla linea mediana del centrocampo. b Seconda ammonizione: il giocatore che riceve la seconda ammonizione nel corso della stessa gara si vedrà espulso (secondo cartellino giallo e immediatamente dopo il cartellino rosso), dovrà abbandonare il terreno di gioco, non potrà rimanere all'interno del terreno di gara. NB: L'utilizzo del cartellino azzurro solamente per il Comitato di Verona sarà reso ufficiale dalle fasi Interprovinciali, Regionali e Nazionali TIME-OUT : Solo per le fasi provinciali la regola della facoltà di richiedere il minuto di TIME-OUT viene tolta, avrà valore nelle fasi interprovinciali-regionali-nazionali. ART. 38 IRRILEVANZA DELLA MANCATA CONOSCENZA 1- L'ignoranza delle norme del presente regolamento e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolpa dei fatti oggetto di procedimento disciplinare. ART. 39 RESPONSABILITA DELLE SOCIETA e loro (tesserati) Il CSI non è responsabile dei danni causati da tesserati agli spogliatoi e alle attrezzature sportive. I danneggiamenti da parte di tesserati trovano riscontro da parte della Giustizia sportiva, laddove siano stati constatati ufficialmente dagli ufficiali di gara e riferiti nel referto apposito di fine gara. Eventuali rivendicazioni di Società o gestori di campo, per danni a strutture causate da tesserati, non coinvolgono mai il CSI, ma riguardano i rapporti societari. Il danneggiamento alle attrezzature, laddove riscontrato dagli ufficiali di gara, comporta sempre ammenda aggravata alla società responsabile e squalifica a tesserati. ART. 40 DECLINO DI RESPONSABILITA

17 1- II Centro Sportivo Italiano (CSI) di Verona, declina e respinge a tutti gli effetti ogni e qualsiasi addebito di responsabilità per eventuali danni e/o infortuni verificatisi prima, durante e dopo le gare, sia nei confronti di atleti che dirigenti e/o terzi (salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI). N B: A TUTTE LE SOCIETA AVENTI DIRITTO AL RITIRO DEI PREMI E NON SARANNO PRESENTI ALLE PREMIAZIONI, VERRA CONFISCATA LA CAUZIONE E L EVENTUALE RELATIVO PREMIO. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia a Sport in Regola. La Presidenza della Commissione provinciale del CSI di Verona Anno 2015/2016. II presente regolamento annulla e sostituisce il precedente. Verona 01 settembre 2015.

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