ACCORDO DI SERVIZIO TRA

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1 ACCORDO DI SERVIZIO Con il presente contratto, L intermediario L Operatore Economico TRA Via, N. C.a.p. Comune di ( ) Partita IVA/C.F. : Tel.: E.Mail.: Pec: (la Mandante ) - da una parte - E LINK SERVICE SRL via Gorizia, Roma P. Iva/C.F (la Mandataria ) (di seguito congiuntamente definite le Parti e singolarmente una Parte ) - dall altra parte - PREMESSO CHE A. l adozione della fattura elettronica nelle transazioni economiche tra pubblica amministrazione e fornitori è stata prevista dalla Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, che ha introdotto all articolo 1 (commi ) l obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione. L art. 1, in effetti, prescrive espressamente che al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sulla scorta di tale normativa, dunque, le fatture in forma cartacea non potranno più essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né in mancanza sarà possibile procedere al relativo pagamento. In attuazione di queste disposizioni è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha reso operativo quanto stabilito dalla Legge 244/2007 in merito all obbligo di emissione, trasmissione e conservazione in forma elettronica delle fatture nei rapporti con le PA. In particolare, il calendario predisposto dal legislatore nella normativa citata prevede le seguenti date da cui decorrerà l obbligo di fatturazione elettronica per le PA: 6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza; 31 marzo 2015, per le Amministrazioni Locali.

2 La trasmissione delle fatture dovrà avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che rappresenta il punto di incontro tra gli attori coinvolti nel processo di fatturazione elettronica. La fatture elettroniche che saranno trasmesse dai fornitori alle PA dovranno essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica, secondo quanto espressamente disposto dall art. 43 del CAD, in base al quale i documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. Con specifico riferimento alla conservazione delle fatture, viene in rilievo anche la normativa generale: infatti, ai sensi della nuova formulazione dell art. 39 del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla Legge 228/2012 (con cui è stata recepita la Direttiva 2010/45/UE), è stabilito che le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. [ ], quindi, attualmente, ai sensi del DMEF 23 gennaio È importante sottolineare, che in virtù dell esplicito richiamo alle norme del CAD e alle Regole tecniche sulla conservazione dei documenti presente al punto 7 dell Allegato C del DM 55/2013, sia i fornitori, che le PA potranno affidare in outsourcing il processo di conservazione digitale delle fatture elettroniche, in linea con quanto previsto esplicitamente dall art. 44, comma 1- ter, del CAD, il quale prevede che il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche. Tanto è ribadito anche dal punto 2.2 dell Allegato C al Decreto del 3 aprile 2013 n 55 laddove si chiarisce che gli Intermediari degli operatori economici, ove richiesto da questi ultimi, possono offrire servizi di: emissione delle fatture elettroniche per conto degli operatori economici; trasmissione delle fatture al sistema d'interscambio (SDI); conservazione a norma delle fatture elettroniche inviate. B. Il servizio di Intermediario prevede l adozione di opportune soluzione informatiche che consentano di: produrre una fattura nel tracciato xml definito dal citato D.M. n.55 del 3 aprile 2013 all allegato A ; apporre firma elettronica qualificata sul file xml prodotto; trasmettere allo SdI su canale accreditato la fattura così prodotta; conservare sostitutivamente, ai sensi della normativa, la fattura elettronica. L Intermediario si qualifica così a tutti gli effetti come terzo delegato ad: emettere per conto del fornitore; trasmettere; conservare. La fattura elettronica.

3 C. La Mandataria è il soggetto incaricato dal Mandante, in conformità all art.21, co.1 D.P.R. n.633/1972 ss.mm.ii., di elaborare il flusso XML per suo conto, firmarlo digitalmente, emetterlo e conservarlo utilizzando il Servizio. La Mandataria è dotata di piattaforma tecnologica web in grado di : produrre fattura in formato SdI; apporre firma elettronica qualificata sulla fattura; trasmettere la fattura allo SdI; consevare sositutivamente la fattura trasmessa; ricevere i dati di ritorno inviati dallo SdI che certificano l accettazione od il rifiuro della fattura stessa. Il servizio di conservazione sostitutiva viene erogato dalla Mandataria avvalendosi della società Bucap S.p.A. via Innocenzo XI, Roma P.IVA C.F C. Sociale ,00 i.v. quale Responsabile della Conservazione Digitale e redattore del Manuale del Responsabile come previsto dalla normativa. Il Data Center Bucap è sito in Via Tiberina, 17/B Fiano Romano (Rm) TANTO PREMESSO Articolo 1 premesse ed allegati 1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto. 1.2 L Offerta Tecnico Economina, costituita dall allegato A del Contratto, quindi, secondo le pattuizioni che seguono, è parte integrante e sostanziale dello stesso. Articolo 2 oggetto 2.1 La Mandataria s impegna, quale Intermediario e Delegato conto terzi, a svolgere tutte le attività previste dal D.M. 55 del 3 aprile 2013 ed indicate in premessa al punto C. per nome e per conto della Mandante. 2.2 Per soluzioni informatiche si intende anche il software, la piattaforma tecnologica web, (sia nella sua completezza che nelle sue parti, ivi compresi, ma non limitatamente a titolo, immagini, fotografie, animazioni, video, audio, musiche, testi, applet e altri componenti integrati), il materiale stampato e la documentazione online. 2.3 Utilizzando la piattaforma tecnologica web, la Mandante accetta senza eccezioni tutte le condizioni del presente contratto. Il committente che non intenda accettare tutte le condizioni del presente contratto, è tenuto ad astenersi dall utilizzare in qualsiasi modo il prodotto software. 2.4 Il prodotto software è protetto dalle leggi e dai trattati internazionali sul copyright e dale normative internazionali sul diritto d autore. Il prodotto software viene concesso in noleggio a consumo al committente. 2.5 La Mandante riceverà in assegnazione un codice di identificazione (userid) ed una parola chiave (password) necessaria per accedere al pannello di controllo della piattaforma. Se il Mandante è, a sua volta, un Intermediario, utilizzando il suo codice di identificazione (userid) e la sua password potrà inserire l anagrafica dei suoi assistiti. La Mandante, operatore economico o intermediario, in quanto titolari del dato fattura, rimangono gli unici responsabili della correttezza formale e sostanziale dei dati immessi e declinano il Mandatario da qualsiasi responsabilità in merito al suddetto inserimento. Il codice di identificazione (codice utente) e la parola chiave (password) saranno attive per tutta la durata contrattuale del servizio.

4 2.6 E obbligo della Mandante modificare le parola chiave (password) appena si accede per la prima volta alla piattaforma informatica. 2.7 La Mandante è tenuta a conservare le password con la massima diligenza, mantenendo segreti per tutta la durata del contratto sia il codice che la parola chiave; la mandante sarà comunque esclusivamene responsabile di qualsiasi danno causato dalla conoscenza, ovvero dall utilizzo, della Password da parte di terzi. Articolo 3 Compenso 3.1 Per tutte le attività svolte ai sensi del Contratto, la Mandataria avrà diritto di ricevere il corrispettivo indicato nell offerta di cui all allegato A. 3.2 Le condizioni economiche di accesso al Servizio di cui all allegato A potranno essere modificate in qualsiasi momento, previa comunicazione pubblicata sul Portale e fermo restando il diritto di recesso da parte del Mandante. 3.3 Il pagamento dovrà essere effettuato in via anticipata tramite bonifico bancario su: UNIPOL Banca IBAN IT93 F Articolo 4 Durata, Modifica, Interruzione o sospensione del Servizio 4.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato. Il Servizio verrà erogato a decorrere dalla data di attivazione sino alla successiva sospensione od interruzione, che potrà essere in ogni momento decisa e comunicata ai sensi del successivo art Resta inteso che il il Mandante sarà libero di non utilizzare il Servizio o chiederne la disattivazione definitiva, inviando apposita comunicazione tramite casella di posta elettronica certificata all indirizzo pubblicato sul Portale, che assumerà anche valore di recesso dalle presenti condizioni generali. 4.2 Il Mandante ed il Mandatario prendono atto ed accettano che le presenti condizioni generali, nonché le caratteristiche e le modalità di accesso e fruizione al Servizio potranno essere modificate in qualsiasi momento attraverso specifica comunicazione pubblicata sul Portale e fatto salvo il diritto di recesso da parte del Mandante. 4.3 Il Mandante ed il Mandatario prendono altresì atto ed accettano che saranno svolti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui sistemi informatici che potranno interrompere temporaneamente il funzionamento del Servizio. 4.4 Il Mandante ed il Mandatario prendono infine atto ed accettano che il Servizio potrà essere in qualsiasi momento sospeso temporaneamente o interrotto definitivamente per qualsiasi motivazione, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ragioni tecniche o normative, previa comunicazione sul Portale, qualora possibile. 4.5 Il Mandante può chiedere la consegna della documentazione conservata, previo rimborso dei costi di estrazione. Decorsi 30 (trenta) giorni dal ritiro della documentazione senza che venga sollevata alcuna eccezione o contestazione, la documentazione consegnata dovrà intendersi completa ed il Mandante non potrà pretendere più nulla per i servizi svolti, sollevando Bucap S.p.A. ed la Link Service S.r.l. da qualsivoglia ulteriore obbligo di conservazione e conseguente relativa responsabilità Articolo 5 Privacy 5.1 La Mandataria dichiara di essere consapevole che i dati della Mandante che tratta nell esecuzione del Contratto, sono dati personali, sensibili e giudiziari, e come tali soggetti all applicazione del codice per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i).

5 5.2 La Mandataria si impegna dunque a trattare i medesimi dati ai soli fini dell esecuzione del Contratto e rilasciare la documentazione come da D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. CONSENSO AL TRATTAMENTO Il sottoscritto in qualità di (ruolo) della Società/Studio/Azienda esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti il presente accordo. Firma Articolo 6 - Cessione e Successione del Contratto. 6.1 Le Parti convengono di far riferimento a quanto disciplinato dagli Art e all Art del Codice Civile. Articolo 7 Limitazioni di Responsabilità 7.1 Il Mandante, Intermediario o Operatore Economico, resta comunque il responsabile ultimo della correttezza, completezza e veridicità dei dati inseriti nel Portale, sia dal punto di vista formale che dal punto di vista amministrativo e fiscale. 7.2 Detta Responsabilita si espleta nel seguente modo: Compilazione e firma del presente Accordo di Servizio e quindi delega la Mandataria a diventare Emittente e Trasmittente delle sue fatture per suo conto. Fornitura di tutte le informazioni di anagrafica e di quanto richiesto specificatamente per le Fatture PA, che il Mandante avrà cura di inserire nell'anagrafica. Accettazione e presa atto che l'incarico del servizio di conservazione sostitutiva viene erogato dalla Mandataria avvalendosi della società Bucap S.p.A. via Innocenzo XI, Roma P.IVA C.F C. Sociale ,00 i.v. quale Responsabile della Conservazione Digitale e redattore del Manuale del Responsabile come previsto dalla normativa. Il Data Center Bucap è sito in Via Tiberina, 17/B Fiano Romano (Rm) Compilazione delle Fatture con tutti i dati e le informazioni necessarie per una corretta conversione in Formato XML-PA, per evitare che queste siano scartate per mancanza di conformità. 7.3 Il Mandante si impegna ad astenersi da ogni violazione dei sistemi e della sicurezza delle reti che possano dar luogo a responsabilità civile e penale tra cui introdurre/inviare programmi (es. virus, trojan horses, ecc.) che compromettano il funzionamento della rete, violandone la sicurezza. 7.4 Il Mandante si impegna a manlevare e tenere indenne la Link Service S.r.l. da qualsiasi pretesa di terzi, richiesta di danni diretti e/o indiretti e comunque da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che possa comunque derivare in conseguenza della violazione di quanto previsto dalle presenti condizioni generali o dalla normativa vigente.

6 7.5 Il Mandante nomina Bucap S.p.A. quale Responsabile della Conservazione della documentazione informatica correlata all erogazione del Servizio. In qualità di Responsabile della Conservazione, Bucap S.p.A. è tenuta ad agire in osservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti. Articolo 8 - Clausola risolutiva espressa 8.1 Senza pregiudizio per gli altri diritti di ciascuna Parte ai sensi di legge, il Contratto si intenderà risolto ipso iure, ex articolo 1456 c.c., mediante invio di comunicazione scritta all altra Parte dell'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. 8.2 Le obbligazioni assunte con il contratto dalle Parti hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, sì che, per patto espresso, i) il venir meno degli effetti dell Accordo di liquidazione e pagamento di cui alle Premesse ovvero ii) nelle ipotesi di inadempimento da parte della Mandante alle obbligazioni a suo carico previste ai sensi degli articoli 3 (Compenso), 5 (Privacy),; iii) l inadempimento della Mandataria alle obbligazioni a suo carico previste ai sensi degli articoli 2 (Oggetto), 5 (Privacy), comporterà il diritto delle Parti di considerare risolto di diritto il Contratto, senz uopo di previa costituzione in mora e/o di pronuncia giudiziale, a norma dell art c.c., con ogni conseguenza di legge. 8.3 Resta inteso tra le Parti che in caso di risoluzione anticipata del Contratto, la Mandante dovrà corrispondere alla Mandataria il corrispettivo maturato alla data di efficacia della risoluzione anticipata. Articolo 9 Legge applicabile, mediazione e foro competente 9.1 Le presenti condizioni generali sono disciplinate dalla legge italiana. 9.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti condizioni generali, sarà preventivamente sottoposta al tentativo di mediazione presso il servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Roma, il cui Regolamento si dichiara di conoscere ed accettare. 9.3 In caso di esito negativo del tentativo di mediazione, le stesse controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Roma, in espressa deroga ai criteri di competenza territoriale Articolo 10 - Elezione di domicilio e comunicazioni 10.1 A tutti gli effetti del Contratto e dei connessi adempimenti, le parti eleggono domicilio come segue: Via, N. - C.a.p. Comune di ( ) Partita IVA/C.F. : Tel.: E.Mail.: Pec: LINK SERVICE SRL via Gorizia, Roma P. Iva/C.F Tel Fax PEC: linkservice@legamail.it 10.2 Ogni comunicazione scritta del Fruitore o del suo Incaricato ad relativa alle presenti condizioni generali e/o al Servizio avverrà tramite casella di posta elettronica certificata all indirizzo pubblicato sul Portale. Articolo 11 - Dichiarazioni finali

7 11.1 Ogni modifica del presente contratto non potrà essere effettuata e non potrà essere provata che mediante atto scritto Le Parti si danno reciprocamente atto che ove una o più clausole contenute nel Contratto dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non determinerà l'invalidità integrale del presente contratto medesimo. In tal caso, le disposizioni contenute nelle clausole che dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci saranno considerate quale impegno e comportamento assunto e rilevante ai fini della buona fede contrattuale, e sotto tale profilo parimenti efficace e vincolante tra le Parti Le Parti si adopereranno, anche ai sensi e per gli effetti dell art cod. civ., per assicurare la piena efficacia ed attuazione delle pattuizioni contenute nel Contratto, anche intervenendo presso gli amministratori e/o i sindaci di loro nomina e/o terzi, esercitando ogni facoltà o potere a ciascuna spettante, assumendo a proprio carico eventuali spese ed oneri Le Parti dichiarano di aver preso piena conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole del presente contratto, danno atto di averle liberamente ed integralmente negoziate tra di loro, e le approvano specificatamente e nel loro insieme Le Parti convengono espressamente che le pattuizioni contenute nel Contratto abbiano carattere novativo rispetto a qualsivoglia precedente accordo intervenuto tra le stesse L'eventuale tolleranza prestata da una delle Parti ai comportamenti posti in essere in violazione delle previsioni del presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle previsioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previste Il Contratto verrà registrato solo in caso di uso e l imposta di registrazione è carico delle Parti in parti uguali Per quanto qui non previsto, il Contratto resta regolato dalle disposizioni del Codice Civile Letto, confermato e sottoscritto in duplice esemplare, unitamente all allegato contraddistinto con la lettera A. Roma, / /20 Link Service S.r.l. la Mandante Dott. Gian Marco Pinna Berchet Il sottoscritto dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente, ai sensi degli art e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni Generali: Articolo 4 (Durata, Modifica, interruzione o sospensione del Servizio); Articolo 7 (Limitazioni di Responsabilità); Articolo 9 (Foro competente). la Mandante

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