COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E

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1 Prot. MG/mgz 318 del 08/11/10 SPETT.LE SOLARIS SRL VIA DEI MILLE, 35E/F CASTEL SAN PIETRO c. a. del Responsabile Unico del Procedimento, Claudio Tassoni AI SEGRETARI DEI COMUNI DI CASTEL SAN PIETRO E OZZANO DELL EMILIA LORO SEDI VIA MAIL Oggetto: Solaris srl Servizi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione lavori relativi all intervento di costruzione di nuova cucina centralizzata a servizio della ristorazione collettiva dei Comuni di Castel San Pietro Terme e Ozzano dell Emilia. Requisiti professionali laurea in ingegneria ed architettura, abilitazione all esercizio della libera professione ed iscrizione all albo professionale. Violazione delle leggi professionali, violazione della libera concorrenza tra professionisti e di parità di trattamento. Illegittima esclusione dei Periti Industriali a vantaggio di altre categorie professionali. **.***.** In riferimento alla nota prot del 28/10/2010, di risposta al quesito prot del 22/10/2010, con la quale il responsabile del procedimento delle attività di progettazione, di cui all oggetto, chiariva che i requisiti professionali richiesti per le prestazioni di incarico dell integrazione tra le varie figure specialistiche, di cui al disciplinare di gara, sezione 5, dovevano considerarsi solo candidati in possesso di laurea specialistica in architettura od ingegneria, abilitazione all esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale, appare opportuno chiarire che la risposta fornita elude la domandata presentata. Infatti il quesito chiedeva conferma che nel gruppo di lavoro previsto al punto 16 del modello 1, ad esempio alle lettere D (progettista impianti Pag. 1 di 10

2 elettrici) ed E (progettista impianti meccanici) potesse essere indicato anche un perito industriale. Orbene la risposta, pur mancante, non può che essere, a ns parere, positiva. A suffragio di quanto sopra affermato si precisa: 1) le attività di progettazione impiantistica possono essere svolte anche dai periti industriali, iscritti al relativo albo professionale. E arbitrario da parte della Società a partecipazione pubblica limitare la scelta dei potenziali professionisti competenti ad ingegneri ed architetti per attività che, con particolare riferimento alla progettazione impiantistica elettrica e meccanica, la legge riserva anche ai periti Industriali ma non agli architetti. Innanzitutto, tali competenze, previste per legge, sono proprie di altre categorie professionali compresa la categoria dei Periti Industriali, come si può evincere dall art. 16 del R.D. 11/2/1929 n. 275, che reca la disciplina della professione di Perito Industriale. Una più ampia e precisa elencazione delle attività proprie dei Periti Industriali si ha nella Legge 12/3/1957 n. 146 sulla tariffa professionale: all art. 19 viene evidenziato l elenco delle opere affidabili ai Periti Industriali. Per quanto riguarda i Periti Industriali, non vi è alcun dubbio in ordine al fatto che questi professionisti, purché dotati di adeguata specializzazione, possano svolgere le funzioni indicate nella ex Legge n. 46/90 (art. 14) e nella Legge n. 10/91 (art. 28): tanto si evince dall art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, dai curricula scolastici ai quali va attribuita una funzione di vera e propria integrazione della norma dettata in tema di competenze. In particolare, la lett. d) dell art. 16 attribuisce ai Periti Meccanici, Elettricisti ed affini la progettazione, la direzione, l estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale (così anche T.A.R. Sardegna, 18 gennaio 2002, n. 9); anche se a rigor del vero gli attuali programmi formativi presso gli Istituti Tecnici ora prevedono sia la conoscenza sia l applicazione anche del calcolo infinitesimale. Come è noto, il quadro delle competenze risulta arricchito dalla Tariffa Professionale dei Periti Industriali (L. 12 marzo 1957, n. 146) che, nell elencare le opere in classi e categorie, espressamente menziona le attività progettuali e di esecuzione per <<gli impianti di distribuzione Pag. 2 di 10

3 di acqua, di combustibile liquido e gassoso nell interno di edifici, di navi, per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica o industriale e opere relative al trattamento delle acque di rifiuto>>, <<impianti per la produzione e distribuzione del freddo, dell aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento a ventilazione, trasporti meccanici>> e per gli impianti elettrici <<impianti termoelettrici, impianti dell elettrochimica e dell elettrometallurgica>>, <<centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione; impianti di trazione elettrica>>. La prospettiva appena tracciata è riaffermata dalla lettera delle norme aventi ad oggetto la <<Titolazione e sostituzione dei programmi degli Istituti Tecnici>>, ed in particolare dal D.M. 9 marzo 1994 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale ) segnatamente per i programmi relativi al conseguimento del titolo di <<Perito Industriale per la Termotecnica>> e di <<Perito Industriale per l elettrotecnica e l automazione>>. Il quadro normativo nell ambito di un accentuata coerenza tra competenze professionali e curricula formativi risulta arricchito dal D.M. 29 dicembre 1991, n. 445 ( Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l abilitazione all esercizio della libera professione di perito industriale ), il cui Allegato B, nell elencare l oggetto della seconda prova scritta o scrittografica attinenti ad attività tecnico-professionali normalmente richieste al Perito Industriale nei limiti delle specifiche competenze, prevede nell indirizzo per l Elettronica e l Automazione, nonché nell indirizzo per la Termotecnica, tra le altre, prove specifiche in relazione alla progettazione, direzione, collaudo e gestione di impianti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione e condizionamento per usi civili ed industriali. 2) Inoltre, Il d. m. 1 dicembre 1975, recante norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione, là dove prevede che i progetti per l'installazione degli impianti vanno firmati da un ingegnere o da un perito industriale, non ha inteso fare riferimento anche agli architetti i quali sono privi di una specifica preparazione in impianti tecnologici. (T.A.R. Emilia- Romagna, 25/03/1982, n. 147, in Trib. Amm. Reg., 1982, I, 1556) Infatti, per le attività di verifica degli impianti tecnologici, <<i compiti del tecnico specializzato - di cui al D.M. 1 dicembre 1975, recante norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi Pag. 3 di 10

4 caldi sotto pressione - non sono di natura edile (relativi, cioè, all inserimento sotto il profilo costruttivo dell impianto di riscaldamento nel relativo fabbricato), bensì di natura meccanica e termodinamica, dovendo tale tecnico acclarare la concreta funzionalità dell impianto e in particolare la sua idoneità all esercizio in condizioni di sicurezza>> (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 1978, n. 1187, Pres. Daniele, Est. Giacchetti). Orbene, siccome è l esame di Stato che abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale (Corte Cost. n. 77 del 1964), al fine di comprendere quali siano i limiti della competenza previsti dall ordinamento professionale, è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell'esame di abilitazione (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, obiter dictum). Infatti, i curricula scolastici hanno valore integrativo nell interpretazione della normativa, ma non suppletivo di riconoscimento delle competenze, ove la legge professionale non lasci spazio ad estensioni (Pretura Gorizia, 28 giugno 1996). É quindi all'esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività. L'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista (Cass. cit.) A fortiori, l art. 55, comma 1, D.P.R. n. 328/2001 all esame di Stato per l esercizio della professione di Perito Industriale si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Al comma 2, lett. b), il predetto art. 55 prevede l accesso alla professione di Perito Industriale, sezione edilizia, con il conseguimento del titolo accademico nelle classi di laurea 4 ( Scienza dell architettura edile ), 7 ( Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale ) 8 ( Ingegneria civile e ambientale ). Ebbene, l estraneità alla formazione tecnica di taglio impiantistico rispetto a quello relativo all edilizia civile è manifesto, dal momento che, ai sensi dello stesso art. 55, comma 2, lett. d), D.P.R. 328/2001, il titolo di studi necessario per poter accedere alla professione di Perito Industriale nelle sezioni : Elettrotecnica ed automazione, Meccanica, Termotecnica, al fine dello svolgimento di attività professionali in materia Pag. 4 di 10

5 impiantistica elettrica, meccanica e termotecnica, è una delle lauree della CLASSE 10 Ingegneria Industriale. Tale titolo accademico consente l accesso solo alle professioni di Ingegnere junior, di cui all art. 48, comma 2, lett. b) D.P.R. 328/2001 (per il settore industriale) e di Perito Industriale, di cui all art. 55, comma 2, lett. d) D.P.R. 328/2001 (per le sezioni: elettrotecnica ed automazione, meccanica e termotecnica). Per quanto precede, il mancato chiarimento al quesito prima richiamato, è assolutamente palmare l illegittimo comportamento della società appaltante che affida le attività di progettazione impiantistica elettrica e meccanica in danno della Categoria professionale di Perito Industriale. 3) Preme evidenziare che in materia di oggetto e limiti delle professioni intellettuali, deve in primo luogo richiamarsi il RD n. 2537, ancora in vigore, il cui art. 51 stabilisce che spettano all Ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori relativi alle macchine e agli impianti industriali, nonché, in generale, alle applicazioni della fisica, mentre rimette alla competenza degli Architetti art. 52 congiuntamente con quella degli Ingegneri, soltanto le opere di edilizia civile. Sul distinto ma connesso piano della sicurezza degli impianti, poi, è necessario citare l art. 6 della ex Legge n. 46/1990 (ora art. 5 DM 37/2008), la quale sancisce l obbligatorietà della progettazione degli impianti relativi agli edifici ad uso civile (energia elettrica, riscaldamento, ascensori, etc.) da parte di professionisti iscritti negli Albi professionali nell ambito delle rispettive competenze. Tale progettazione, ai sensi dell art. 4 del regolamento di attuazione introdotto con D.P.R. 557/1991 deve avere un contenuto specifico e distinto rispetto al progetto delle altre opere, individuando, in particolare le caratteristiche dei materiali e degli impianti. Dall insieme dei riferimenti normativi, è possibile distinguere la progettazione di edilizia civile da quelle che presuppongono le applicazioni della fisica, da ciò potendo delineare lo scenario delle professioni regolamentate che posseggono la professionalità specifica necessaria al fine di garantire, attraverso la competenza alla progettazione richiesta, la sicurezza generale e pubblica incolumità. Nell ambito delle applicazioni della fisica, rientrano le prestazioni basate sull utilizzazione dell energia elettrica, della termologia, della termodinamica oppure della meccanica dei corpi dei Pag. 5 di 10

6 fluidi o dell elettromagnetismo (T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 360/1995). Ora, le attività di progettazione previste dagli interventi de qua riguardano impianti elettrici e meccanici relativi ad interventi di costruzione di nuova cucina centralizzata a servizio di ristorazione. Ne discende, attesa la natura degli impianti medesimi, che il relativo progetto non può essere sottoscritto né diretto da un Architetto, ma da un Ingegnere o un Perito Industriale iscritto all Albo e, quindi, in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche (in termini, Tar Ligura, Genova, Sez. II, 2 febbraio 2005, n. 137). Nella medesima prospettiva si è orientato anche il TAR Lazio, Sez. III Ter, con sentenza 4 marzo 2003, n. 1698, il quale conferma che dalla nozione di edilizia civile vanno esclusi alcuni lavori ed opere, tra i quali le applicazioni della fisica; gli impianti elettrici asserviti a tutti i tipi di immobili, ritenuta oggetto autonomo e distinto dall opera muraria nel suo complesso, come tale rientrante nell esclusiva competenza professionale degli Ingegneri e quindi non anche degli Architetti. L interpretazione non elusiva delle competenze professionali specificamente attribuite ad ogni categoria professionale all ordinamento, viene confermata nell espresso richiamo dell art. 348 cod. pen., che recita: <<Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione>>. Il Consiglio di Stato (con la decisione n. 1876/97: << omissis professionisti, che, sotto la propria responsabilità a norma dell art. 348 cod. pen., ritengano di svolgere le operazioni di verifica>>), in relazione alla individuazione dei professionisti abilitati a svolgere gli incarichi di verifica degli impianti, di cui al DM (relativamente alla funzione degli elenchi di professionisti aggiornati dai Ministeri), formula un espresso richiamo alla disciplina penale, in ciò, non intendendo riconoscere competenze non attribuite specificamente a quella singola professione, ma facendo salvo il criterio abilitativo e la specificità degli Ordinamenti professionali. Un affidamento pubblico di incarichi professionali, aventi ad oggetto la progettazione di strutture ed impianti non può ridursi ad una scelta puramente discrezionale dell amministrazione, se non adeguatamente motivata da irrinunciabili motivi legati alla pubblica incolumità, tali da richiedere professionalità di elevato profilo. Tuttavia, per affidamento di cui all oggetto per la parte impiantistica non si ravvisano motivazioni straordinarie ed inderogabili, concretando, in tal modo, Pag. 6 di 10

7 una illegittima discriminazione in danno di professionisti alternativamente competenti alla progettazione di strutture ed impianti, come i Periti Industriali, a vantaggio esclusivo di professionisti Ingegneri ed Architetti. L esclusione della categoria dei Periti Industriali ovvero l improvvido conferimento di incarico professionale è anche viziata per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e dell irrazionalità, premessa la riserva di legge in favore di Ingegneri e Periti Industriali per l incarico richiesto dai lavori de qua. A fronte dell esplicita individuazione legislativa delle competenze, quali sopra specificate, la società Solaris s.r.l. avrebbe dovuto evidenziare con congrua motivazione, anche in applicazione della norma (art. 3 Legge 7/8/1990 n. 241 e succ. mod. ed integr.), che impone l obbligo della motivazione, quali fossero le ragioni particolari che inducevano ad affidare solo ed esclusivamente ad ingegneri ed architetti gli incarichi di progettazione de qua: diversamente il conferimento dell incarico evidenzia tutta la sua irrazionalità e, tra l altro, non corrisponde al canone dell imparzialità e del buon andamento che deve ispirare in ogni momento le scelte della Pubblica Amministrazione (art. 97 Costituzione), ancorchè procedente attraverso la costituzione di società di capitali in house providing. Nella specie, l affidamento degli incarichi, concretata nella progettazione di strutture ed impiantistica avversata, non ha fatto applicazione di tali canoni, nel momento in cui riconosce indirettamente all Architetto, prestazioni che non rientrano tra le competenze proprie riservate alla categoria degli Architetti ed appartenenti in maniera esclusiva ad Ingegneri e Periti Industriali, quali, ad esempio la progettazione elettrica e meccanica 4) La legislazione vigente (in particolare, la ex L. 46/90, ora D.M. 37/2008; L. 9 gennaio 1991 n. 10; Legge 6 dicembre 1971, n (in Gazz. Uff., 20 dicembre, n. 320), recante Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile ) ha inteso nettamente distinguere tra progettazione edilizia e progettazione degli impianti tecnici, così rendendo palese una distinzione già accertata da una pregressa e pacifica interpretazione giurisprudenziale (per quanto riguarda gli impianti tecnologici, esclusi dalla competenza di Geometri ed Architetti: Cons. Stato, Sez. IV, 92/90; TAR Lazio, Sez. II, 30 luglio 1990, n. 1477; Cons. Stato, Sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; Pag. 7 di 10

8 Consiglio di Stato, Sezione VI, n del ; TAR Liguria 2 febbraio 2005, 137; Tar Liguria, Sez. II, 2 marzo n. 166). A riguardo, il comma 8 del preambolo sul Regolamento recante norme per la progettazione, l installazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell art. 4, comma 4, della Legge n. 10 (D.P.R n. 412) specifica, in modo inequivocabile, che a riguardo sono state sentite le categorie interessate ed i Consigli Nazionali degli Ingegneri e dei Periti Industriali, riconfermando così solo ai soggetti appartenenti a queste due Categorie professionali la competenza in materia impiantistica e dei consumi energetici. Inoltre, la ex Legge 5 marzo 1990 n. 46 e la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 hanno previsto che la progettazione, l installazione, la trasformazione, l ampliamento, le verifiche ed i collaudi di impianti tecnici debbano essere eseguiti da liberi professionisti nell ambito delle rispettive competenze. Si ricorda che, la legge riferendosi alle competenze professionali ha inteso ricostruire le stesse nell ambito non solo delle competenze attribuite dai singoli ordinamenti professionali, ma in ragione delle particolari cognizioni ed esperienze tecnico-formative che caratterizzano le attività richieste, che per altro risultano espressamente indicate nel Regolamento di attuazione della ex Legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti, reso con DPR 6 dicembre 1991, n. 447, il quale rappresenta il complesso normativo di esplicito riferimento per enucleare le competenze di cui all art. 6 (ora art. 5 DM 37/08), che restano quelle dei rispettivi Albi professionali, interpretati in relazione alla natura delle conoscenze specificamente richieste per la particolare tipologia delle opere in questione e per i relativi accertamenti o le connesse verifiche. Inoltre, l autonomia progettuale degli impianti rispetto a quelli edili giustifica l affidamento a professionisti dotati di competenze specifiche in materia, come i Periti Industriali, tenuto conto che concorrenza parziale ed interdisciplinarietà professionale sono i principi per i quali un Amministrazione sia tenuta ad esercitare il proprio potere discrezionale nel rispetto dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, senza tracimare in interpretazioni delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica. Pag. 8 di 10

9 In una società evoluta, che impone la soluzione di problemi tecnici sempre di maggiore complessità, come quella attuale, concorrenza parziale ed interdisciplinarietà professionale garantiscono la tutela degli interessi generali, a cui è, in via di principio, preordinato e subordinato l accertamento e il riconoscimento, nel sistema degli ordinamenti di Categoria, della professionalità specifica di cui all art. 33, quinto comma, della Costituzione. La precipua tutela degli interessi della collettività, a cui è orientata l abilitazione e la qualificazione professionale, nell ambito delle rispettive competenze, porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica (Corte Costituzionale luglio 1995, n. 345). Per tutto quanto precede, l affidamento degli incarichi all oggetto emarginati e gli atti e provvedimenti connessi e conseguenti devono essere assolutamente modificati ed integrati, tenendo conto di quanto suesteso! Il Collegio, quale espressione dei diritti ed interessi della Categoria professionale dei Periti Industriali, ma, nella specie, nell interesse generale della sicurezza e della pubblica incolumità, espone tali fatti alle Autorità, affinché queste possano determinarsi in autotutela! Si ritiene giusta, quindi, ancorché nell esercizio del potere di autotutela, la richiesta di modifica o di chiarimento dei requisiti professionali circa l affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione lavori relativi all intervento di costruzione di nuova cucina centralizzata a servizio della ristorazione collettiva dei Comuni di Castel San Pietro Terme e Ozzano dell Emilia, per le quali è richiesto, anche per la parte impiantistica, la laurea in ingegneria ed architettura, abilitazione all esercizio della libera professione ed iscrizione all albo professionale, con ciò estendendo, anche riaprendo i termini del bando, la platea dei professionisti abilitati alla Categoria professionale dei Periti Industriali per la progettazione impiantistica elettrica e meccanica, nonché, nei limiti delle competenze professionali riconosciute ex lege, per la progettazione architettonica. Qualora gli incarichi descritti non tenessero conto di quanto sopra espresso, si consumerebbe una gravissima ed irreparabile violazione delle norme di pubblica incolumità e sicurezza, che il Pag. 9 di 10

10 medesimo Ente, in quanto custode ed esecutore di finalità pubblicistiche, è obbligato a tutelare e preservare. In caso di esperimento infruttuoso, questo Collegio si vedrebbe costretto ad intervenire per tutelare i propri iscritti riservandosi ogni azione innanzi le sedi opportune per la difesa degli interessi generali e di Categoria. In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti. Pag. 10 di 10

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