SERVIZIO DI INTERNET BANKING

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1 FOGLIO INFORMATIVO (Decreto legislativo n. 385/93 - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari) Informazioni sulla Banca CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. AGENZI@BPB SERVIZIO DI INTERNET BANKING Sede Sociale e Direzione Generale in Orvieto, Piazza della Repubblica 21 Capitale Sociale euro ,00 i.v. Registro delle Imprese di Terni Codice Fiscale e Partita I.V.A Albo delle Banche n Gruppo Banca Popolare di Bari Iscritto Albo Gruppi Creditizi n Gruppo Banca Popolare di Bari RI n Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - Caratteristiche e rischi tipici Struttura e funzione economica Il servizio consente - mediante un collegamento Internet - di gestire i propri rapporti con la Banca e le proprie risorse finanziarie in modo rapido e sicuro e direttamente dalla propria abitazione, ufficio o anche in viaggio. Il servizio - secondo le opzioni richieste dal Cliente ed attivate dalla Banca - consente di: consultare la posizione del proprio rapporto di conto corrente e/o del proprio portafoglio titoli; eseguire disposizioni di pagamento (bonifici); effettuare operazioni di compravendita di strumenti finanziari (trading on line); consultare le proprie posizioni di mutui e prestiti. Principali rischi tipici (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; poiché l identificazione del Cliente e la conseguente operatività viene effettuata, tramite rete informatica (Internet), attraverso il riconoscimento della combinazione USERNAME, PASSWORD e PIN, è possibile un utilizzo fraudolento da parte di terzi non legittimati e pertanto va osservata la massima attenzione nel mantenere segreti il PIN e la PASSWORD. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei codici sopra menzionati e risponde del loro eventuale indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o furto; l utilizzo del servizio per operazioni di compravendita di strumenti finanziari può indurre il Cliente ad effettuare frequenti operazioni nel corso della medesima seduta borsistica ( intraday trading ), con conseguente aumento del rischio finanziario, della possibilità di significative perdite e dei costi sostenuti in termini di commissioni; i rischi tipici connessi all utilizzo del canale telematico (Internet) per la trasmissione e messa a disposizione dei dati; ritardata o mancata esecuzione delle disposizioni impartite dal Cliente a causa della interruzione o sospensione del servizio per motivi tecnici o di forza maggiore, ovvero per motivi di sicurezza. Condizioni economiche Avvertenza: Le commissioni, i diritti e le spese sotto riportati sono indicati nella misura massima, sono validi sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, le quali saranno recuperate integralmente a parte. Il Servizio di Internet Banking Agenzi@BPB della Cassa di Risparmio di Orvieto è disponibile in diverse versioni. Profili PRIVATI: - profilo BASIC - Canone mensile gratuito servizi informativi: consultare il saldo e i movimenti del conto corrente, visualizzare la situazione di assegni e utenze, visualizzare il dossier Titoli - il valore in portafoglio e la scadenza, visualizzare la situazione del mutuo o del prestito personale, verificare plafond e movimenti della carta ricaricabile CART@GILE, consultare l'estratto conto della CartaSi, ecc.) sevizi dispositivi: effettuare bonifici on-line, pagare RIBA, MAV e canone RAI, ricaricare il cellulare, pagare le tasse on-line, acquistare e vendere Titoli azionari quotati alla Borsa Valori di Milano (trading on-line Italia) e Titoli di Stato (MOT), ecc. - profilo FULL - Canone mensile 5,00 offre gli stessi servizi informativi e dispositivi del profilo BASIC cui si aggiunge: la possibilità di effettuare compravendita Titoli sui mercati esteri (NYSE, NASDAQ, Francoforte, Parigi) e di verificare le quotazioni Italia in tempo reale Pagina 1 di 8

2 Profili AZIENDE(Business): - profilo BUSINESS PROFESSIONAL - Canone annuale 12,00 servizi informativi: consultare il saldo e i movimenti del conto corrente e i depositi a risparmio, visualizzare il percorso degli assegni (dal cliente, pagati, benefondi), visualizzare la situazione delle utenze (domiciliazione, carte di credito), consultare documenti elettronici (estratto conto, conto titoli, trasparenza), ricercare le coordinate bancarie nazionali e memorizzare le anagrafiche dei beneficiari dei pagamenti ricorrenti, visualizzare la situazione del mutuo o del prestito personale, verificare plafond e movimenti della carta ricaricabile CART@GILE, consultare l'estratto conto della CartaSi, ecc.) sevizi dispositivi: effettuare bonifici on-line, pagare RIBA, pagare bollettini bancari MAV, ICI, canone RAI, ricaricare il cellulare, effettuare deleghe F24 - profilo BUSINESS ADVANCED - Canone trimestrale 15,00 offre gli stessi servizi informativi e dispositivi del profilo BUSINESS PROFESSIONAL cui si aggiungono: la gestione elettronica della contabilità, allineamento elettronico degli archivi, area incassi: presentazione RIBA, RID, MAV, F24 per singoli effetti o per flussi, acquisizione e revoca deleghe, possibilità di amministrazione on-line incassi e pagamenti estratti dal proprio sistema gestionale (purché secondo lo standard CBI ). SPESE E COMMISSIONI VALIDE PER TUTTI I PROFILI OPERATIVI Commissione per disposizioni di pagamento (bonifici on-line) 0,80 Massimali per disposizioni di pagamento giornalieri ,00 mensili ,00 Pagamento RIBA 0,90 Pagamento Bollettino Bancario 1,50 Pagamento ICI 1,50 Pagamento Canone RAI 1,60 Ricarica Carte prepagate 1,00 Commissioni di Trading on-line (per singola operazione) - nessun costo è dovuto per ordini ineseguiti o revocati - su Mercato Italia (Titoli azionari quotati alla Borsa Valori di Milano e Titoli di Stato - MOT) 0,15% (min. 6,00 max 19,00) - su Mercati Esteri (NYSE, NASDAQ, FRANCOFORTE, PARIGI) 0,25% (cu un minimo di 15,00) Spese per invio comunicazioni e Documento di Sintesi a mezzo posta ordinaria 2,84 Spese per invio comunicazioni a mezzo raccomandata 5,68 Nella presente "sezione" sono riportate esclusivamente le condizioni economiche relative al Servizio di Internet Banking "Agenzi@BPB"; i tassi, le commissioni e le spese relative ai servizi collegati all'utilizzo di Agenzi@BPB (conto corrente, Dossier Titoli, ecc.) sono riportate nei relativi Fogli Informativi. Principali clausole contrattuali che regolano il servizio La presente sezione riporta una sintesi delle principali clausole contrattuali, il cui testo integrale è contenuto nel/i relativo/i contratto/i; ciò al fine di richiamare l attenzione del Cliente sui suoi principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con la Banca. Per clausole contrattuali si intendono le singole pattuizioni, che, prese nel loro insieme, costituiscono il regolamento contrattuale. Esse sono predisposte dalla Banca che le sottopone all approvazione del Cliente, il quale, sottoscrivendo il contratto, aderisce al regolamento prestabilito dalla Banca. Disciplina generale del rapporto tra la Banca ed il Cliente (normativa contrattuale applicabile a tutti i prodotti e servizi della Banca) Sintesi discorsiva del contratto CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE PREMESSA Le Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente sono state redatte dalla Banca sulla base dell omonimo schema contrattuale concordato, in data 24 maggio 2000, dall A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) con le maggiori associazioni dei consumatori. Esse sono definite generali in quanto si applicano - salvo diversi specifici accordi - a tutti i rapporti che il Cliente, ancorché consumatore ai sensi dell art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive integrazioni e modificazioni), intrattiene con la Banca e a quelli che verranno costituiti successivamente. Nel caso in cui il consumatore sia destinatario di una disciplina contrattuale più favorevole, ciò è chiaramente precisato nel corpo del contratto. Pagina 2 di 8

3 I rapporti tra la Banca e il Cliente sono disciplinati, per quanto non previsto dal contratto, dalla legge e dagli usi ritenuti legittimi dal cod.civ.. Con riferimento a questi ultimi, si precisa che sono nulle eventuali clausole di rinvio agli usi per determinare tassi di interesse, prezzi e spese. Avvertenza Il termine: consumatore ovvero consumatore ai sensi dell art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive integrazioni e modificazioni) sta ad indicare la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie (cfr. art. 2) La Banca aderisce all Accordo per la costituzione dell Ufficio reclami della clientela e dell Ombudsman Giurì Bancario, il quale prevede una specifica procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario. Pertanto, per ogni contestazione o reclamo in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all Ufficio Reclami della stessa e, nelle ipotesi previste, all Ombudsman Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell apposito Regolamento il cui testo è a disposizione presso tutte le filiali della Banca. Diritti di ritenzione e compensazione (cfr. artt. 10 e 11) La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile, è investita dei diritti di compensazione, pegno e ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. In particolare, i diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati sui predetti titoli o valori per un importo comunque non superiore a due volte il credito vantato dalla Banca. Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all art cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione - per fatto del debitore - delle garanzie prestate o mancata costituzione delle garanzie promesse) o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente tali da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; detta facoltà è, però, esclusa - salvo diverso specifico accordo - quando il Cliente riveste la qualità di "consumatore". Il predetto diritto di compensazione può essere, inoltre, esercitato in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell avvenuta compensazione la Banca è tenuta a dare al Cliente una pronta comunicazione scritta; contro di essa il Cliente non può in alcun caso eccepire la convenzione di assegno. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di avvalersi dei diritti di compensazione, ritenzione e pegno, sino alla concorrenza dell intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Al fine di consentire l esercizio dei predetti diritti di pegno, ritenzione e compensazione la Banca è autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi - a titolo esemplificativo - titoli, quote di fondi d investimento, certificati di deposito, polizze assicurative presso la Banca e le altre società del Gruppo. Determinazione e modifica delle condizioni economiche e contrattuali. Diritto di recesso del Cliente (cfr. art. 13) Le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti sono indicate nei relativi contratti. Fatto salvo quanto diversamente previsto nei contratti relativi ai singoli rapporti, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, sia le condizioni normative previste nel contratto "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente", sia le condizioni economiche e contrattuali applicate ai singoli rapporti non a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e sue successive integrazioni o modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e delle relative disposizioni di attuazione. In particolare, qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali viene comunicata espressamente al Cliente (in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente) sotto forma di "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e con preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni nel qual caso ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nei contratti di durata il Cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di modifica unilaterale delle norme/clausole contrattuali il verificarsi di uno dei seguenti eventi: nuove disposizioni di legge, normative e regolamentari, provvedimenti delle Autorità competenti, protocolli d intesa con le Associazioni di consumatori e/o utenti di servizi bancari e finanziari, ecc.. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di modifica unilaterale delle condizioni economiche il verificarsi di uno dei seguenti eventi sia con riguardo a situazioni oggettive sia con riferimento a mutamenti soggettivi del Cliente o della Banca (grado di affidabilità del Cliente, in termini di rischio di credito o mutamenti nelle caratteristiche gestionali della Banca): variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria stabiliti da Banche Centrali (BCE, FED, ecc., in relazione alle valute di riferimento) o anche all'andamento del mercato finanziario e monetario, variazione dei tassi di interesse di primaria importanza per il mercato (ad esempio EURIBOR, LIBOR, IRS) o di altri rilevanti ed oggettivi parametri economici (ad esempio indici ISTAT) ed altre condizioni di mercato (ad esempio, aumento generale dei costi industriali - trasporto valori, forniture di servizi informatici, spese postali, presidi di sicurezza - che abbiano impatto sui costi di produzione delle operazioni e servizi bancari) modifica della struttura dei costi dei prodotti/servizi offerti dalla Banca, variazioni degli oneri sostenuti dalla Banca nei confronti di terzi per l'espletamento di servizi connessi ai singoli rapporti, fatti o atti che incidano negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente o sull'integrità ed efficacia delle garanzie, irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità e affidabilità, andamento anomalo del rapporto ancorché non affidato, mancato rispetto delle pattuizioni in ordine a giacenze e/o movimentazione del rapporto da giustificare le condizioni economiche precedentemente pattuite, ecc.. Commissioni e spese - Oneri fiscali (cfr. artt. 14 e 15) Le commissioni, le spese, i diritti e gli oneri addebitati al Cliente in relazione ai singoli rapporti sono espressamente previsti nei relativi contratti o, comunque, nei Fogli informativi a sua disposizione presso tutte le filiali della Banca. Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione ai singoli rapporti sono, in ogni caso, a carico del Cliente. Foro competente (cfr. art. 16) Fatto salvo quanto previsto nei contratti relativi ai singoli rapporti, per ogni controversia che potesse sorgere tra la Banca e il Cliente in relazione ai singoli rapporti, il Foro competente per tutte le azioni intraprese dal Cliente conto la Banca è esclusivamente quello di Orvieto, mentre per tutte le azioni intraprese dalla Banca contro il Cliente il Foro competente può essere liberamente scelto dalla Banca Pagina 3 di 8

4 fra i seguenti: il Foro di Orvieto, ovvero quello nella cui circoscrizione si trova la filiale dove è incardinato il singolo rapporto, ovvero il domicilio dichiarato dal Cliente in riferimento al singolo rapporto. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore, il Foro competente è elusivamente quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente. CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTENENTI ESONERI DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA E/O OBBLIGHI DEL CLIENTE a) Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente (cfr. art. 3) La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente, nei limiti e con le modalità pattuiti nei singoli contratti, salvo che ricorra un giustificato motivo che la costringe a rifiutare l incarico. In tal caso deve dargliene tempestiva comunicazione. In assenza di particolari istruzioni, è la Banca a determinarne le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio della diligenza professionale e tenendo conto degli interessi del Cliente. Nell esecuzione dell incarico la Banca può farsi sostituire da un proprio corrispondente anche non bancario; il Cliente a sua volta può revocare l incarico conferito fino a quando lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. b) Invio di comunicazioni e corrispondenza (cfr. artt. 4 e 5) Le comunicazioni del Cliente dirette alla Banca devono essere inviate alla filiale presso cui sono intrattenuti i rapporti. L invio al Cliente di lettere, estratti conto, nonché le notifiche e qualsiasi altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono validamente effettuati all ultimo indirizzo comunicato per iscritto. Salvo diverso accordo scritto, se il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e notifiche, compreso l invio degli estratti conto, sono fatte ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto nei confronti degli altri. c) Deposito delle firme autorizzate e poteri di rappresentanza (cfr. artt. 7 e 8) Il Cliente è tenuto a depositare, presso la filiale della Banca ove il rapporto è intrattenuto, la propria firma e quelle delle persone da lui eventualmente autorizzate ad operare con la Banca per suo conto, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Le predette facoltà possono essere revocate o modificate dal Cliente in qualsiasi momento, come pure può intervenire la rinuncia del delegato. In ogni caso la Banca deve essere informata tempestivamente mediante specifica comunicazione scritta, la quale deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R. ovvero presentata direttamente alla filiale ove è intrattenuto il rapporto. Le revoche, modifiche e rinunce non produrranno alcun effetto se non dopo che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte della Banca della predetta comunicazione scritta. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca fino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. Eventuali modifiche di dette facoltà di rappresentanza devono essere devono essere comunicate per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. La revoca può essere, invece, disposta anche da un solo cointestatario, il quale è obbligato a informarne gli altri cointestatari. Infine, nei rapporti con la Banca il Cliente e le persone autorizzate devono utilizzare la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata. d) Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto (cfr. art. 9) Quando un rapporto è intestato a più persone con facoltà di utilizzo disgiunto, ciascun intestatario ha la facoltà di compiere separatamente, a sua sola firma, qualsiasi operazione (ivi compresa l estinzione del rapporto) con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. La modifica o la revoca di tale facoltà di disposizione separata devono essere effettuate da tutti i cointestatari. I cointestatari rispondono in via solidale e indivisibile nei confronti della Banca, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Gli eredi del cointestatario acquistano anch essi tale diritto di disposizione separata; essi, però, lo devono esercitare congiuntamente. Così come se uno dei cointestatari perde la capacità di agire, il suo legale rappresentante può disporre separatamente del rapporto. In entrambi i casi (morte o sopravvenuta incapacità), se uno solo dei cointestatari comunica alla Banca - anche con semplice lettera raccomandata la propria opposizione alla facoltà di disposizione separata del rapporto, la Banca pretende che ogni incarico sia disposto da tutti i cointestatari, compresi gli eventuali eredi e il legale rappresentante dell incapace. SINTESI DISCORSIVA DEL CONTRATTO NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI INTERNET BANKING AGENZI@BPB Principali clausole contrattuali Prestazioni e servizi abilitati, disponibilità, modalità di accesso, limiti operativi, modifiche unilaterali (art. 2, comma 1; art. 6; art. 7; art. 12, comma 1) Il Servizio di Agenzi@BPB consente al Cliente, in base alle Prestazioni abilitate e al Profilo scelto, di fruire del servizio informativo (possibilità di ottenere dalla Banca, tramite collegamento telematico, informazioni sui rapporti collegati e utilizzati nel Servizio) e/o del servizio dispositivo (possibilità di impartire alla Banca, tramite collegamento telematico, ordini, disposizioni e istruzioni per l esecuzione di operazioni bancarie e/o in strumenti finanziari a valere sui rapporti collegati e utilizzati nel Servizio). Il Servizio è disponibile 24 ore su 24, salvo quanto comunicato alla clientela mediante avvisi inseriti sul sito web di Agenzi@BPB, oppure tramite messaggi di posta elettronica. Per le operazioni di tipo dispositivo occorre far riferimento agli orari previsti per le singole fattispecie. Le Prestazioni e i Servizi di Agenzi@BPB a cui il Cliente è effettivamente abilitato sono specificati nel Contratto da lui sottoscritto. Per il loro utilizzo, che deve avvenire tramite collegamento telematico (Internet), il Cliente deve accedere, previa digitazione dei codici di identificazione (UserName, Password e due cifre casuali del PIN), all area riservata del sito web di Agenzi@BPB, rispettando i limiti operativi e le modalità indicati nel Contratto. Le modalità di accesso possono essere modificate dalla Banca in qualunque momento per esigenze di efficienza e/o di sicurezza dei Servizi, mediante comunicazione inviata al Cliente anche in forma elettronica con preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data di entrata in vigore delle modifiche medesime. Deroga alla forma scritta (art. 2, comma 3) In ordine alle operazioni di tipo dispositivo, la Banca ed il Cliente derogano alla forma scritta eventualmente prevista dalle norme che regolano i rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio di Agenzi@BPB. Rischi di perdite finanziarie (art. 8, commi 1 e 2) Pagina 4 di 8

5 Con riferimento alle operazioni di compravendita di strumenti finanziari, il Servizio di si caratterizza per la facilità di accesso ai mercati e la rapidità di esecuzione delle disposizioni impartite. Ciò può indurre il Cliente ad effettuare frequenti operazioni nel corso della medesima seduta borsistica ( intraday trading ), con conseguente aumento del rischio finanziario, della possibilità di significative perdite e dei costi sostenuti in termini di commissioni. Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente dichiara di essere ben consapevole di tali rischi, nonché del fatto che le simulazioni di rendimento di un portafoglio potenziale offerte tramite il Servizio non possono essere considerate previsioni di effettivo rendimento futuro e che gli andamenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Esecuzione degli incarichi (art. 17; art. 21, comma 9) La Banca dà esecuzione agli incarichi di tipo dispositivo, conferiti dal Cliente nell ambito del Servizio di Agenzi@BPB, solo dopo aver verificato la corretta esecuzione, da parte di quest ultimo, delle procedure di identificazione. Essi si considerano pervenuti alla Banca solo quando la procedura con le modalità proprie di ciascuna prestazione o servizio - dà conferma della loro ricezione; lo stesso vale per eventuali revoche. I tempi di esecuzione tengono conto di quanto previsto dalle norme contrattuali che disciplinano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio, nonché, in caso di incarichi da eseguire sui mercati finanziari, anche dell orario di funzionamento degli stessi. In ogni caso, la Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi impartiti dal Cliente entro 5 giorni dalla data di conferimento. I predetti incarichi saranno, inoltre, eseguiti a condizione che: 1) rispettino i limiti operativi contrattualmente previsti; 2) i rapporti cui essi si riferiscono siano liberi da vincoli, blocchi o opposizioni; 3) sul rapporto collegato di conto corrente e/o sul rapporto collegato di dossier titoli vi siano, secondo il caso, rispettivamente somme e/o strumenti finanziari disponibili e sufficienti per dar corso agli incarichi medesimi; 4) siano stati compilati correttamente dal Cliente tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura. Gli incarichi dispositivi di qualsiasi natura non possono essere impartiti dal Cliente per posta elettronica, ma devono essere inseriti obbligatoriamente nell area riservata del sito web di Agenzi@BPB. Gli incarichi dispositivi, se effettuati in una giornata bancariamente non lavorativa, si intendono impartiti dal Cliente il primo giorno lavorativo; lo stesso vale per le istruzioni di revoca. Invio di comunicazioni, estratti conto, comunicazioni periodiche, Proposta di modifica unilaterale del contratto tramite posta elettronica o mediante inserimento nell area riservata - Norma transitoria (art. 21, commi 1, 3, 5, 7, 10 e 11; art. 22, commi 1, 2, 4, 5 e 7; art. 27, comma 2; art. 30) Salvo che non sia diversamente specificato, tutte le comunicazioni, previste dal Contratto di Agenzi@BPB e dalle norme che regolano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio, saranno effettuate in forma elettronica: a) dal Cliente utilizzando esclusivamente l indirizzo di posta elettronica della Banca specificato nel Contratto (ebanking@popolarebari.it); b) dalla Banca alternativamente all indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente all atto della sottoscrizione del Contratto (o successivamente), ovvero per via telematica mediante la loro messa a disposizione dell area riservata di accesso del Cliente medesimo. In particolare, la Banca mette a disposizione del Cliente: a) nell area riservata, i seguenti documenti: gli estratti conto, le comunicazioni periodiche ( Documenti di Sintesi ) previste dalla normativa sulla trasparenza bancaria, la Proposta di modifica unilaterale del contratto di cui all art. 118 del Testo Unico Bancario; b) mediante posta elettronica, la notifica delle operazioni dispositive effettuate. Tutte le predette comunicazioni saranno fornite dalla Banca su supporto durevole (file PFD non modificabile, o altro file egualmente non modificabile) e con modalità che ne consentono il salvataggio da parte del Cliente sul proprio Personal Computer e, quindi, la stampa in qualsiasi momento. Il Cliente accetta espressamente tali modalità di invio, da parte della Banca, delle comunicazioni, ivi compresi gli estratti conto, i Documenti di Sintesi e la Proposta di modifica unilaterale del contratto. In qualsiasi momento il Cliente può richiedere l invio in formato cartaceo delle predette comunicazioni. La richiesta deve essere effettuata per iscritto ed inoltrata alla filiale presso cui è stato sottoscritto il Contratto di Agenzi@BPB. Il Cliente e la Banca riconoscono la validità delle comunicazioni effettuate per via telematica, ivi inclusa la posta elettronica, salvo i casi in cui la Legge o i contratti sottoscritti dalle Parti prevedono espressamente l invio per posta raccomandata e salvo i casi di espresso divieto previsti nel presente contratto. Tutto quando innanzi disciplinato si applica anche nel caso in cui il Cliente abbia aderito al solo servizio informativo. Norma transitoria. Fino a quando non saranno state implementate le procedure informatiche, la Banca continuerà ad inviare gli estratti conto, le comunicazioni periodiche e la Proposta di modifica unilaterale del contratto in formato cartaceo utilizzando il servizio postale. La data di effettiva operatività delle modalità elettroniche di invio dei predetti documenti sarà comunicata al Cliente in forma elettronica e con preavviso non inferiore a 15 giorni. Modifica delle condizioni economiche e contrattuali (art. 26, comma 1) La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali che disciplinano il Servizio di Agenzi@BPB, secondo le pattuizioni di cui all art. 13 delle Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente. Clausole contrattuali contenenti esoneri di responsabilità della Banca e/o obblighi del Cliente, durata del Contratto, tempi e modalità di recesso, termini per l esercizio di facoltà o per l adempimento di obblighi a) Identificazione del Cliente - Prova delle disposizioni impartite (art. 5; art. 18) Il Cliente, nei suoi contatti telematici tramite Internet, sarà identificato dalla Banca esclusivamente mediante la verifica dei codici di identificazione (UserName, Password e PIN), che consentono l accesso al Servizio di Agenzi@BPB. La Banca è espressamente esonerata da ulteriori accertamenti circa l identità e la legittimazione del Cliente medesimo, il quale riconosce, pertanto, fin d ora validi gli accrediti e gli addebiti operati dalla Banca in dipendenza dei servizi di Agenzi@BPB utilizzati. Il Cliente autorizza, altresì, la Banca (o le società eventualmente incaricate) ad effettuare registrazioni in via continuativa e non, senza bisogno di ulteriore preavviso, dei collegamenti telematici con la Banca e riconosce che la prova delle disposizioni impartite e delle operazioni eseguite sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca congiuntamente alle registrazioni dei predetti collegamenti telematici. b) Custodia e corretto utilizzo dei codici di identificazione (art. 14, commi 1 e 2) Il Cliente è tenuto a custodire con la massima cura i codici di identificazione, i quali devono restare segreti, non devono essere conservati insieme, né annotati su un unico documento. Il Cliente è, pertanto, responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei predetti codici, è tenuto a non cederli o divulgarli a terzi e risponde, in ogni caso, del loro uso indebito, da chiunque effettuato, anche se in conseguenza di smarrimento, furto o sottrazione. c) Smarrimento, furto o sottrazione dei codici di identificazione - Opponibilità della relativa comunicazione alla Banca (art. 15) Pagina 5 di 8

6 In caso di smarrimento, furto o sottrazione di uno o più codici di identificazione, il Cliente è tenuto a modificare immediatamente la Password e il PIN, collegandosi, in qualsiasi momento del giorno e della notte, all area riservata del sito web di Agenzi@BPB e denunciando, se ne ricorrono i presupposti, l accaduto all Autorità Giudiziaria o di Polizia. Nel caso il cui il Cliente non ricordi la Password e/o il PIN e sia, di conseguenza, impossibilitato a procedere alla loro modifica, deve informare immediatamente la Banca di quanto accaduto, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, fornendo alla stessa copia della denuncia presentata all Autorità Giudiziaria o di Polizia. La predetta segnalazione di smarrimento, furto o sottrazione di uno o più codici di identificazione deve essere effettuata esclusivamente alla Filiale presso cui è stato sottoscritto il Contratto di Agenzi@BPB; essa non potrà, in alcun caso, essere inviata alla Banca mediante posta elettronica. Appena ricevuta la segnalazione, la Banca provvede al blocco del Servizio. La segnalazione di smarrimento, furto o sottrazione di uno o più codici di identificazione è opponibile alla Banca dalle ore 24 del giorno lavorativo di ricezione della stessa, fatti salvi i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non bancari. Fino ad allora il Cliente è responsabile dell uso indebito di detti codici e di ogni eventuale conseguenza dannosa, senza alcun limite d importo. d) Rapporti cointestati (art. 3, commi 2, 3, 5 e 6; art. 14, comma 3) In caso di rapporti cointestati a firme congiunte, l unico servizio che la Banca rende disponibile è quello informativo, previo assenso di tutti i cointestatari. Per i rapporti cointestati a firme disgiunte (con facoltà, cioè, per ogni cointestatario di compiere operazioni anche separatamente), ciascun cointestatario può richiedere alla Banca il rilascio sia del servizio informativo che del servizio dispositivo, con piena liberazione della Banca medesima anche nei confronti degli altri cointestatari che non aderiscono al Servizio di Agenzi@BPB. Il cointestatario aderente al Servizio, con la sottoscrizione del Contratto, si obbliga ad informare gli altri cointestatari non aderenti. Ciascun cointestatario ha la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, alla Banca l esclusione di uno o più rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio di Agenzi@BPB, ovvero di chiederne il blocco anche temporaneo, mediante comunicazione scritta da consegnare personalmente o da inviare mediante lettera raccomandata alla Filiale presso cui è stato sottoscritto il Contratto. Il cointestatario che esercita tale facoltà è tenuto ad informare immediatamente gli altri cointestatari, poiché il suo esercizio produce effetto anche nei loro confronti. Inoltre, sempre in caso di rapporti cointestati, ciascun cointestatario è responsabile nei confronti della Banca della custodia e del corretto utilizzo dei codici di identificazione a lui assegnati, fermo restando che le operazioni effettuate saranno imputate in via solidale a tutti i cointestatari. e) Esonero di responsabilità della Banca in caso di interruzioni temporanee del Servizio ovvero in caso di sospensione o abolizione dello stesso (art. 12, comma 2; art. 13) È esclusa la responsabilità della Banca per eventuali disservizi o pregiudizi che derivassero al Cliente da eventuali interruzioni temporanee del Servizio di Agenzi@BPB da qualsiasi causa dipendenti, come: fermo periodico dell elaboratore per manutenzione e controlli, malfunzionamenti software, impossibilità di utilizzare la rete Internet, interruzioni dell energia elettrica o delle linee telefoniche, scioperi del personale della Banca o di altri Enti coinvolti nel processo di erogazione del Servizio, ancorché non noti al Cliente. In tali casi la Banca informerà tempestivamente il Cliente dell impossibilità di eseguire eventuali ordini impartiti, mediante avvisi pubblicati sul sito web di Agenzi@BPB o tramite messaggi di posta elettronica. La Banca ha, altresì, facoltà di sospendere o abolire il Servizio in qualsiasi momento, per ragioni connesse all efficienza e alla sicurezza dello stesso, per cause intrinseche al proprio sistema informativo ovvero per motivi accidentali o esterni, nonché di sospendere l operatività del Cliente in caso di errata comunicazione dell indirizzo di posta elettronica o di errata digitazione dei codici di identificazione, ovvero per ragioni cautelari di qualsiasi tipo. Ove possibile, la Banca ne darà preavviso al Cliente mediante avvisi pubblicati sul sito web di Agenzi@BPB o tramite messaggi di posta elettronica. Le predette sospensioni o abolizioni del Servizio non comportano, in alcun caso, responsabilità della Banca per ogni eventuale danno che possa derivare al Cliente. f) Esonero di responsabilità della Banca in caso di mancata ricezione da parte del Cliente delle comunicazione inviategli tramite posta elettronica (art. 21, comma 2) La Banca non è responsabile per la mancata ricezione da parte del Cliente delle comunicazione inviategli dalla Banca medesima tramite posta elettronica per cause ad essa non imputabili, quali, a titolo di mero esempio, errata comunicazione dell indirizzo di posta elettronica da parte dello stesso Cliente, mancata comunicazione di qualsiasi variazione successiva dello stesso, errata configurazione e/o malfunzionamenti dell hardware e/o del software di proprietà o disponibilità del Cliente, disservizi di qualunque natura riferibili al Cliente e/o a soggetti terzi coinvolti nel processo di comunicazione a mezzo di posta elettronica. g) Esonero di responsabilità della Banca in ordine all utilizzo di Piattaforme non proprietarie (art. 16, commi 2 e 3) La Banca non assume alcun obbligo in relazione all installazione di Piattaforme non proprietarie che verrà fatta dal Cliente a proprie cure e spese e sotto la sua diretta responsabilità. La stessa Banca, salvi i casi di dolo o di colpa grave, non è, altresì, responsabile per eventuali danni o pregiudizi subiti dal Cliente a causa dell utilizzazione delle predette Piattaforme non proprietarie, ivi inclusi i mancati guadagni o le perdite di profitto. h) Ulteriori casi di esonero di responsabilità della Banca (art. 8, comma 3; art. 9; art. 10) La Banca è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine: 1) all accuratezza e completezza delle informazioni ricavabili dai siti web di terzi a cui la Banca medesima dovesse consentire al Cliente di accedere tramite l area riservata; 2) ai rischi connessi all utilizzo del canale telematico Internet per la trasmissione e messa a disposizione dei dati; 3) alla perdita, alterazione o diffusione di informazioni di qualsiasi tipo, ascrivibili a difetti di funzionamento del Servizio di Agenzi@BPB non imputabili alla Banca, o a eventi fuori del controllo della Banca medesima, fermo restando l onere della prova a suo carico. i) Obblighi del Cliente in ordine al Servizio Clausole risolutiva espressa (art. 24) Il Cliente si obbliga, tra l altro, a rispettare i limiti operativi contrattualmente previsti, ad attenersi alle limitazioni tecnico-operative imposte dalla Banca in relazione alle singole prestazioni abilitate, ad adempiere a tutti gli obblighi contrattuali, a corrispondere puntualmente le commissioni e le spese previste. In caso di inadempimento, parziale o totale, dei predetti obblighi la Banca ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell art cod. civ. e, di conseguenza, ha diritto di ottenere l immediato rimborso di ogni suo credito. A tal fine la Banca potrà sospendere l esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare ogni altra misura ritenuta opportuna. l) Ulteriori obblighi del Cliente (art. 11; art. 23) Il Cliente si obbliga a: Pagina 6 di 8

7 1) comunicare tempestivamente alla Banca eventuali ipotesi in cui venga meno la sicurezza per qualsiasi causa a lui riferibile; 2) a non cedere a terzi il Contratto. m) Durata del Contratto e facoltà di recesso (art. 25) Salva diversa pattuizione, la durata del Contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all altra Parte mediante lettera raccomandata e con preavviso non inferiore a 30 giorni. Qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere dal Contratto senza preavviso. Il recesso provoca la chiusura del Servizio di Agenzi@BPB. In caso di recesso chiesto dal Cliente la chiusura effettiva del Servizio sarà effettuata dalla Banca entro 3 giorni lavorativi dalla data di recesso. In caso di conto cointestato a firma disgiunta, il recesso dal Servizio da parte di un cointestatario non produce effetti per gli altri cointestatari, che potranno continuare ad utilizzare il Servizio di Agenzi@BPB, comprese le funzioni dispositive. Il recesso dal Contratto, da chiunque disposto, non determina il corrispondente recesso dai rapporti collegati al Servizio di Agenzi@BPB (es.: conto corrente bancario, dossier titoli). n) Approvazione del Documento di Sintesi (art. 27, comma 1) La Banca invia annualmente al Cliente una comunicazione contenente un quadro aggiornato delle condizioni applicate al Servizio di Agenzi@BPB ( Documento di Sintesi ), che integra le comunicazioni periodiche previste dalle norme che regolano i rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, la predetta comunicazione si intende approvata, trascorsi 60 giorni dal ricevimento. o) Decorrenza dei termini per la contestazione delle comunicazioni effettuate in forma elettronica, ivi compresa la Proposta di modifica unilaterale del contratto (art. 21, comma 4, e art. 22, comma 3) I termini per la contestazione degli estratti conti, delle comunicazione periodiche ( Documenti di Sintesi ) e per le restanti comunicazioni effettuate in forma elettronica restano quelli previsti dalle norme che regolano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio di Agenzia@BPB; essi decorrono dalla data di messa a disposizione del Cliente nell area riservata. Dalla stessa data decorrono i termini legali e contrattuali per l approvazione della Proposta di modifica unilaterale del contratto ovvero per l esercizio del diritto di recesso. Ambito di applicazione del Contratto e rinvio alle norme contenute nelle Condizioni generali relative al rapporto Banca- Cliente, nonché alle norme che regolano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio di Agenzi@BPB (art. 28 e art. 29) Le clausole del Contratto di Agenzi@BPB si applicano in via generale a tutti i rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio e a quelli che venissero successivamente collegati. Per quanto non espressamente previsto nelle «Norme che regolano il Servizio di Internet Banking Agenzi@BPB», si applicano le norme contenute nelle Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente, nonché le norme contenute nei contratti che regolano i singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio di Agenzi@BPB (es.: contratto di Conto Corrente Bancario, contratto di Dossier Negoziazione Titoli, ecc.). Tempi di chiusura dei rapporti Recesso, da parte del Cliente o della Banca, dal contratto di Internet Banking Agenzi@BPB : in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 30 giorni. Chiusura effettiva del Servizio di Internet Banking Agenzi@BPB: entro 3 giorni lavorativi dalla data di recesso. N.B.: Il recesso dal contratto di Internet Banking Agenzi@BPB, da parte della Banca o del Cliente, non comporta il contestuale recesso dai singoli rapporti collegati e utilizzabili nel Servizio, per i quali resta fermo quanto stabilito dalle specifiche norme contrattuali in ordine a durata e facoltà di recesso. (cfr. art. 25 del contratto Norme che regolano il Servizio di Internet Banking Agenzi@BPB. Parte I Clausole contrattuali ) Termini per l esercizio di facoltà o per l adempimento di obblighi Recesso dal singolo contratto da parte del Cliente in caso di Proposta di modifica unilaterale del contratto inviatagli dalla Banca in presenza di un giustificato motivo (da formularsi per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente e con preavviso minimo di 30 giorni), senza penalità e/o spese di chiusura e con diritto di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l applicazione delle precedenti condizioni: entro 60 giorni dalla data di comunicazione scritta o di messa a disposizione del supporto elettronico durevole. (cfr. art. 13 delle Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente e art. 26 del contratto Norme che regolano il Servizio di Internet Banking Agenzi@BPB. Parte I Clausole contrattuali ) Approvazione tacita del Documento di Sintesi relativo al Servizio di Internet Banking Agenzi@BPB: entro 60 giorni dalla ricezione o dalla messa a disposizione del supporto elettronico durevole. (cfr. art. 27 del contratto Norme che regolano il Servizio di Internet Banking Agenzi@BPB. Parte I Clausole contrattuali ) Esoneri di responsabilità a favore della Banca La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità in tutte le ipotesi previste in contratto, di cui si richiamano, a titolo meramente esemplificativo, le più significative: in caso di uso indebito dei codici di identificazione (UserName, Password e PIN) da parte di terzi anche se in conseguenza di smarrimento, furto o sottrazione, in quanto il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo di detti codici, è tenuto a non cederli o divulgarsi a terzi, a custodirli separatamente e a non annotarli su un unico documento; in tutti i casi di interruzioni temporanee del Servizio o di sua abolizione o sospensione, da qualsiasi causa dipendenti, come: fermo periodico dell elaboratore, malfunzionamenti software, impossibilità di utilizzare la rete Internet, interruzione dell energia elettrica o delle linee telefoniche, scioperi del personale della Banca e/o di società terze, errata comunicazione da parte del Cliente dell indirizzo di posta elettronica, errata digitazione da parte del Cliente dei codici di identificazione, ragioni cautelari e di sicurezza di qualsiasi tipo; in caso di mancata ricezione da parte del Cliente delle comunicazioni inviategli dalla Banca tramite posta elettronica, per cause non imputabili alla Banca medesima (es.: errata comunicazione da parte del Cliente del proprio indirizzo di posta elettronica o mancata comunicazione di successive variazioni, malfunzionamenti dell hardware e/o software di proprietà o disponibilità del Cliente, disservizi di qualsiasi tipo riferibili al Cliente e/o a soggetti terzi); in caso di perdita, alterazione o diffusione di informazioni di qualsiasi tipo connesse all utilizzo di Internet o ascrivibili a difetti di Pagina 7 di 8

8 funzionamento del Servizio di non imputabili alla Banca; in caso di perdite di profitto o di mancato guadagno a causa dell utilizzo da parte del Cliente dei dati e delle informazioni ricavabili dall installazione di Piattaforme non proprietarie ovvero dall accesso a siti web di terzi tramite l area riservata del Servizio di Agenzi@BPB. (cfr. artt. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 e 21 del contratto Norme che regolano il Servizio di Internet Banking Agenzi@BPB. Parte I Clausole contrattuali ) ORGANI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE La Cassa di Risparmio di Orvieto aderisce all Accordo per la costituzione dell Ufficio Reclami della clientela e dell Ombudsman-Giurì Bancario, la cui gestione è in capo all'associazione del Conciliatore Bancario con sede in Roma. Tale Accordo prevede una specifica procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario. L Ufficio Reclami e l'ombudsman-giurì Bancario sono entrambi competenti a definire i reclami della clientela in ordine all effettuazione di operazioni e alla prestazione di servizi da parte della Banca. Per qualsiasi soluzione delle controversie rivenienti dall esecuzione di operazioni e dalla prestazione di servizi di cui al presente Foglio Informativo il Cliente può rivolgersi al predetto Ufficio e, nelle ipotesi previste, all Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell apposito Regolamento il cui testo è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Legenda delle principali nozioni dell operazione Tecniche di comunicazione a distanza Servizi di Internet Banking Sistemi di identificazione Si intendono tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e della Banca o di un suo incaricato. Si intende la possibilità che la Banca offre al cliente di effettuare a distanza - tramite un collegamento ad Internet - operazioni di interrogazione, disposizioni, acquisto vendita di strumenti finanziari, ecc. secondo i servizi abilitati. Si intendono i codici: Username, password e PIN che consentono l identificazione del cliente, ovvero i diversi sistemi e procedure di identificazione che la Banca dovesse adottare per motivi di sicurezza, previa comunicazione al Cliente. Offerta Fuori Sede Da compilare a cura dei Promotori Finanziari, del personale di Società convenzionate e del personale del nostro Istituto, solo in caso di offerta fuori dai locali della società di appartenenza. DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA (compresi gli estremi dell iscrizione in Albi o Elenchi) NOME E COGNOME DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL AVVISO CONTENENTE LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNATA COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL AVVISO CONTENENTE LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL AVVISO CONTENENTE LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA (DATA) (FIRMA) Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo. Pagina 8 di 8

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