Roma, 22 febbraio 2001
|
|
- Agata Grosso
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE RISCHI DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI CIRCOLARE N. 9 Roma, 22 febbraio 2001 Al Ai Dirigente Generale Vicario Responsabili di tutte le Strutture Centrali e Territoriali e p.c. Agli Organi istituzionali Al Magistrato della Corte dei Conti Delegato all esercizio del controllo Al Nucleo di valutazione e controllo strategico Ai Comitati Consultivi Provinciali Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Legge 3 dicembre 1999, n DD.MM. 15 settembre 2000 Quadro normativo - Sentenza della Corte costituzionale - n.28 del 19 dicembre 1995; - Legge 3 dicembre 1999, n.493, "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici"; - D.M. 15 settembre 2000 in tema di "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all obbligo assicurativo"; - D.M. 15 settembre 2000 in tema di "Modalità di attuazione dell assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico" Premessa La legge n.493/1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999) è la prima legge in Europa che tutela la salute nelle abitazioni ed istituisce l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. I.P. A.C. 260
2 2 Al fine dell'emanazione della suddetta norma ha assunto significativa rilevanza la sentenza della Corte costituzionale - n. 28 del che afferma l equiparabilità del lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed economico, alle altre forme di lavoro, riconoscendo allo stesso il diritto alla tutela previsto dall'articolo 35 della Costituzione. Nel considerare l'attività domestica come attività lavorativa - seppur rilevandone la peculiarità - e riconoscendo altresì il lavoro domestico come lavoro socialmente rilevante ed utile, la Corte costituzionale ha, infatti, compiuto l'attuazione dell'articolo 35 in modo innovativo, ponendosi in sintonia con i mutamenti intervenuti in questi decenni sia nel mondo del lavoro sia in quello delle donne e determinando l'equiparazione, almeno dal punto di vista della tutela dei rischi da infortunio, del lavoro svolto in casa a quello svolto fuori casa. La legge 3 dicembre 1999 n. 493 La duplice finalità - di prevenzione e risarcitoria - perseguita dalla normativa in esame è riassunta nei titoli dei capi che compongono la legge: il Capo I che stabilisce i Criteri generali per la tutela della salute attraverso la prevenzione delle cause d infortunio negli ambienti di civile abitazione mediante l istituzione di una forma assicurativa contro il rischio infortunistico svolto in ambito domestico (artt. 1-2); il Capo II che concerne la Prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione (artt. 3-5); il Capo III che tratta, in particolare, della "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico" (artt. 6-11); il Capo IV che riguarda, infine, le Disposizioni finanziarie (art.12). In particolare, le disposizioni del Capo II si rivolgono alla generalità dei cittadini e assumono a riferimento qualunque ambiente di civile abitazione; il Capo III, invece, istituisce un'assicurazione rivolta a una determinata fascia di popolazione e che presuppone una definizione più ristretta del concetto di abitazione: l'ambito domestico. Sul fronte della prevenzione viene demandato al Servizio sanitario nazionale il compito di promuovere, a livello territoriale, attraverso i Dipartimenti per la prevenzione di ogni Azienda sanitaria locale, la sicurezza e salute nelle abitazioni mediante: l'assistenza per la prevenzione; l'individuazione e la prevenzione dei rischi; la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria; il coordinamento territoriale dei programmi. Inoltre, viene istituito, presso l'istituto Superiore di Sanità, un sistema informativo per la raccolta dei dati riguardanti gli infortuni domestici rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le Aziende sanitarie locali. Questa sorta di osservatorio dovrà, in base all'elaborazione dei dati, valutare l'efficacia delle misure di prevenzione e di educazione sanitaria attuate; redigere piani mirati alla prevenzione e alla rimozione delle cause di nocività; redigere una relazione annuale. Allo stesso sistema informativo l'inail è tenuto a trasmettere i dati raccolti nella gestione dell assicurazione infortuni.
3 3 Il Ministro della Sanità dovrà, quindi, definire la predisposizione di campagne informative a livello nazionale per la prevenzione degli infortuni domestici. I programmi saranno rivolti prevalentemente ai giovani e alle categorie maggiormente a rischio e riguarderanno le tecniche di sicurezza e le soluzioni preventive, assicurando al tempo stesso la partecipazione dei cittadini e delle loro Associazioni (consumatori, ambientaliste, femminili, ecc.). L'introduzione della copertura assicurativa per il rischio infortunistico. La previsione di una forma assicurativa, rivolta a chi svolge in via esclusiva l'attività di lavoro domestico, é contenuta nel Capo III, comprendente gli articoli da 6 a 11. In particolare, il comma 1 dell'articolo 11 prevede che le modalità di attuazione dell'assicurazione sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio di amministrazione dell'inail, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge in questione. In tal senso, sono stati emanati i due decreti ministeriali 15 settembre 2000, concernenti rispettivamente "L'Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all obbligo assicurativo" e le "Modalità di attuazione dell assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico" (ambedue pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 22/9/2000, n.222). Si procederà di seguito ad esaminare nel dettaglio i contenuti dei due decreti. Persone assicurate (art.1 - Decreto sulle modalità di attuazione dell assicurazione) L'articolo 1 del decreto in esame ribadisce i requisiti già previsti dall'articolo 7 della legge n.493/1999, individuando quale soggetto obbligato all assicurazione contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico ciascun componente il nucleo familiare (uomo o donna) che sia in possesso dei seguenti requisiti: 1. abbia un'età compresa tra i 18 ed i 65 anni; 2. svolga, in via non occasionale, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività in ambito domestico finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare; 3. non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale. Per nucleo familiare deve intendersi un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale. Il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona. Sono da ricomprendere nell'assicurazione i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia.
4 4 Per quanto concerne il requisito di cui al punto 1, si precisa che sono soggetti all'assicurazione tutti coloro che non hanno compiuto i 65 anni alla data di entrata in vigore dell'assicurazione (1 marzo 2001). Per coloro che raggiungono il 65 anno di età in corso di assicurazione (successivamente al 1 marzo 2001), la stessa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. Per quanto concerne il requisito di cui al punto 2, si sottolinea che l'attività in ambito domestico s'intende svolta in via non occasionale quando la stessa è svolta "abitualmente e sistematicamente, anche se non continuativamente" - come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ambito più generale dell'assicurazione infortunistica (vedi sentenza "rischio ambientale"). In tal ambito, devono intendersi ricompresi nella tutela assicurativa gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza. Fermi restando i suddetti requisiti, altra condizione perché sussista la tutela assicurativa è che il soggetto non stia svolgendo altra attività lavorativa, a prescindere dal fatto che lo stesso sia eventuale titolare di un trattamento previdenziale. In questo senso - sempre se sussistono tutti i suddetti requisiti sono da ricomprendere nell'assicurazione: i titolari di pensione anche di invalidità a prescindere dal grado di invalidità stessa; i lavoratori in mobilità; i lavoratori in cassa integrazione guadagni ad ore zero; i soggetti che svolgano una attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato), i quali sono tenuti all'iscrizione per i periodi di tempo in cui non svolgono attività lavorativa e non hanno versamenti contributivi. Peraltro, poiché il premio assicurativo non è frazionabile, esso è versato per l'intero anno, anche se la copertura opera esclusivamente per i periodi in cui non si svolge attività lavorativa. Non sono invece soggetti all'assicurazione i religiosi e le religiose, in quanto non fanno parte di un nucleo familiare così come definito dal citato decreto 15 settembre 2000; i lavoratori utilizzati in LSU, borse di Lavoro, PIP, corsi di formazione, tirocini formativi e di orientamento, in quanto, pur in assenza di rapporto di lavoro, svolgono un'attività che è assimilata a quella lavorativa prevista dalla legge e per i quali ricorre già l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; i lavoratori a part-time (sia orizzontale sia verticale), in quanto si tratta sempre di un'attività lavorativa a tempo indeterminato, anche se interrotta, che comporta l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale. Oggetto dell assicurazione (art.2 - Decreto sulle modalità di attuazione dell assicurazione) L'assicurazione comprende i casi di infortunio (con esclusione, pertanto, delle malattie professionali) avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione ed a causa di lavoro in
5 5 ambito domestico, a condizione che dall infortunio sia derivata un inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento. Per ambito domestico s'intende l'immobile di civile abitazione, ove dimora detto nucleo familiare dell'assicurato, le relative pertinenze e le parti comuni condominiali. Devono considerarsi avvenuti in ambito domestico anche gli infortuni avvenuti nell'immobile dove si trascorrono le vacanze (pur se in affitto), purché questo si trovi sul territorio nazionale. Per quanto riguarda il concetto di immobile di civile abitazione, si precisa che: ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, è considerato bene immobile qualunque costruzione, da qualunque materiale formata, che sia incorporata e materialmente congiunta al suolo, anche se a scopo transitorio. Sono, inoltre, reputati immobili gli edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione; è considerato di civile abitazione un bene immobile accatastabile come "immobile a destinazione ordinaria" - appartenente al Gruppo A, con esclusione della categoria A/10 (Uffici e studi privati); sono da considerare assimilabili agli immobili di civile abitazione le strutture mobili assegnate (roulotte, prefabbricati) ai fini abitativi ed in via provvisoria, a seguito di calamità naturali (terremoti, alluvioni, ecc.). Per espressa previsione del comma 3 dell'articolo 2, sono esclusi dall'assicurazione: a) gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale; b) gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico; c) gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari; d) gli infortuni mortali. Iscrizione all'assicurazione e versamento del premio assicurativo Il premio assicurativo pro capite è fissato in lire , pari a 12,91 euro per anno solare, non frazionabili, esenti da oneri fiscali. L'obbligo del versamento del premio assicurativo è posto direttamente a carico del soggetto, salvo quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto ministeriale. Le modalità di iscrizione all'assicurazione differiscono a seconda che il premio sia a carico del soggetto assicurato o dello Stato - così come descritto nei successivi punti a) e b). a) Soggetti tenuti al versamento del premio: termini e modalità (artt.3, 4, 5 e 6 - Decreto sulle modalità di attuazione dell assicurazione) I soggetti tenuti al versamento del premio si iscrivono all assicurazione mediante versamento del premio assicurativo, da effettuarsi sia presso gli sportelli delle Agenzie postali utilizzando l'apposito bollettino intestato all'inail (disponibile presso gli Uffici postali, le Sedi dell'inail, delle Associazioni casalinghe - FEDERCASALINGHE e MOICA- dei Patronati) sia tramite Internet (sito A quest ultimo fine, l'ente Poste mette a disposizione sul
6 6 proprio sito internet un link che permetterà ai clienti di disporre il versamento del premio e di ricevere via un'attestazione elettronica contenente gli stessi dati riportati sul bollettino cartaceo. L'attestazione di versamento costituisce prova dell avvenuto pagamento, della data di esso e della dichiarazione della sussistenza dei requisiti al momento del pagamento. A tal fine, il bollettino riporta la seguente causale: "Il versamento di cui al presente bollettino vale quale iscrizione all'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, in quanto ne ricorrono i presupposti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 dicembre 1999, n.493". Per quanto concerne i termini di versamento, si precisa che: per il primo anno di applicazione della norma, tenuto conto che l'obbligo contributivo ed il diritto alle prestazioni decorrono dal 1 marzo 2001, il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo 2001 ovvero entro trenta giorni dal termine di cui al comma 5 dell articolo 11 della legge 3 dicembre 1999, n.493. Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il versamento del premio assicurativo deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, sempre che permangano i requisiti assicurativi previsti dalla normativa. Per quanto riguarda, infine, il caso in cui un soggetto maturi i requisiti assicurativi - per la prima volta - nel corso dell anno solare, è previsto l'obbligo di effettuare (sia per il corrente anno sia per gli anni successivi) il versamento del premio alla data di maturazione dei requisiti stessi. Si ricorda che - nel caso di inosservanza dell obbligo del versamento del premio assicurativo - è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso, graduabile in relazione al periodo dell inadempimento, secondo i criteri di graduazione stabiliti dal Comitato amministratore del fondo, fatti salvi gli ulteriori accertamenti che l Istituto assicuratore ritiene di dover effettuare. Le predette sanzioni non si applicano tuttavia per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1999, n.493. b) Soggetti esonerati dal versamento del premio: termini e modalità (art.7 - Decreto sulle modalità di attuazione dell assicurazione) La spesa dell'assicurazione (L ) sarà sostenuta dallo Stato per i soggetti in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati: a. titolarità di reddito proprio lordo ai fini IRPEF non superiore a L. 9 milioni annui, pari a 4648,11 euro; b. appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non sia superiore a L.18 milioni annui, pari a 9296,22 euro. A tal fine, è stato precisato all'articolo 2 del decreto ministeriale 15 settembre 2000 in tema di "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all obbligo assicurativo" che per la determinazione dei redditi si fa
7 7 riferimento al reddito lordo ai fini IRPEF, riferito all anno precedente quello di riferimento e che per la formazione del reddito complessivo del nucleo familiare andranno sommati i redditi dei singoli componenti il nucleo familiare medesimo. Sempre nella logica di utilizzare al massimo lo strumento dell autocertificazione è stato previsto che - per i soggetti esonerati dal versamento - l'iscrizione venga effettuata mediante presentazione all INAIL di una domanda contenente i dati anagrafici del richiedente ed attestante la sussistenza dei requisiti assicurativi. Trattandosi - in sostanza - di un'autocertificazione, detta domanda dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403, attestante la sussistenza sia dei requisiti assicurativi sia dei previsti requisiti reddituali, con l indicazione dei componenti il nucleo familiare del richiedente medesimo. Della dichiarazione resa l interessato è personalmente responsabile sia penalmente sia amministrativamente ai sensi dell articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, e dell articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403. A tal fine è stato predisposto un apposito modulo di domanda contente l'autocertificazione sui requisiti assicurativi e reddituali che potrà essere presentata ad una Sede dell'inail, o dell Associazione Federcasalinghe, o del MOICA, o di un Patronato, che provvederanno anche a fornire informazioni o ausilio nella compilazione del modulo stesso. Tale domanda deve essere presentata entro il 31 marzo Non è tuttavia necessario ripresentare la domanda per gli anni successivi alla prima iscrizione, in quanto è stato previsto un meccanismo di rinnovo automatico dell assicurazione, con l'obbligo di denunciare all INAIL soltanto il venir meno di uno dei requisiti assicurativi o reddituali, entro i successivi trenta giorni. Per quanto riguarda, invece, coloro che maturano i requisiti assicurativi - per la prima volta - nel corso dell anno solare (sia nel corso del 2001 sia negli anni successivi), si precisa che debbono effettuare l'iscrizione alla data di maturazione dei requisiti stessi. Le modalità di acquisizione dei dati contenuti nel predetto modulo saranno oggetto di una specifica nota tecnica da parte della Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni. Prestazioni (artt.10, 11, 12 - Decreto sulle modalità di attuazione dell assicurazione) a) Requisiti soggettivi per il diritto alle prestazioni Stante la non automaticità del diritto alle prestazioni, al momento del verificarsi dell'evento, l'interessato deve: - essere assicurato; - essere in regola con il pagamento del premio, ovvero, se esonerato da detto pagamento, in regola con il solo obbligo della iscrizione. Detti requisiti assicurativi e reddituali devono sussistere all'atto del verificarsi dell'evento, tanto che l'articolo 8 del D. M. 15/9/2000 (modalità di attuazione della speciale assicurazione) chiarisce che i soggetti non in regola con il pagamento del premio hanno diritto alle prestazioni "..per gli infortuni accaduti il giorno successivo alla data di regolarizzazione ", intendendosi per tale, ai sensi dell'articolo 5 dello stesso Decreto:
8 8 per i pagamenti a mezzo agenzia postale, la data del pagamento del premio coincide con la data del versamento; per i pagamenti effettuati a mezzo postagiro o giroconto bancario, il giorno di valuta riconosciuto all INAIL. Gli eventi verificatisi entro il periodo utile per il pagamento del premio, ovvero per l iscrizione all assicurazione, sono da considerarsi coperti ai fini della tutela (articoli 4 e 7 del D. M.). b) Requisiti oggettivi per il diritto alle prestazioni La Legge specifica che la tutela è rivolta a coprire il solo rischio infortunistico, con esclusione, quindi, delle malattie professionali. La stessa Legge ed il successivo Decreto di attuazione (all'articolo 2), nel definire l oggetto dell assicurazione, evidenziano che è infortunio tutelato quello: occorso: - nell'ambito domestico ove dimora il nucleo familiare; - sul territorio nazionale; - per causa violenta o virulenta; - in occasione e a causa di lavoro; - per fatto non imputabile a calamità naturale, guerra, insurrezione o tumulti popolari, Data la specificità della materia assoggettata a tutela, il legislatore delimita l ambito domestico, specificando che l evento deve verificarsi all interno dell immobile di civile abitazione, delle relative pertinenze (cantine, soffitte ecc.) e delle parti comuni condominiali (androne, scale, terrazzi, ecc.). Si ritiene di assimilare agli immobili di civile abitazione le strutture mobili assegnate, a fini abitativi ed in via provvisoria, a seguito di calamità naturali (v. pag. 5). da cui sia derivata - un'invalidità pari o superiore al 33%, con esclusione espressa degli infortuni da cui sia derivata la morte, accertata ai sensi dell'articolo 102 del Testo unico n.1124/1965, senza che nella specie possa applicarsi il nuovo regime introdotto dal decreto legislativo n.38 del 2000 ("danno biologico") c) Le prestazioni dell'assicurazione In presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prima richiamati, spetta la sola rendita per invalidità permanente, con esclusione: delle quote integrative, dell indennità per inabilità temporanea e delle cure sanitarie e riabilitative. La rendita, esente da oneri fiscali: - decorre dal giorno successivo a quello di guarigione clinica; - è calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale;
9 9 - non è revisionabile per espressa disposizione normativa; - è soggetta alla sola rivalutazione disposta dall art. 116 del citato T.U. n. 1124/65; pertanto il minimale da prendere in considerazione è attualmente di e non quello rivalutato ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38. Ferma restando l'esclusione di prestazioni diverse dalla rendita, all assicurato saranno rimborsate le spese eventualmente sostenute per esami specialistici richiesti dall Istituto e le eventuali spese di viaggio. d) Ripetizione di indebito e rivalsa (artt.9 e 13 - Decreto sulle modalità di attuazione dell assicurazione) Il comma 4 dell'articolo 9 della Legge e l articolo 13 del Decreto di attuazione dispongono che l INAIL non eserciti il diritto di rivalsa nei confronti dell assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare, ferma restando l azione di surroga nei confronti di terzi responsabili estranei al nucleo familiare. L articolo 9 di detto Decreto prevede la ripetizione di indebito in presenza di rendita erogata dall Istituto... a causa di omessa, incompleta o infedele segnalazione di fatti incidenti sul diritto che non siano già riconosciuti dall Istituto assicuratore.... e) Modalità procedurali La presentazione della domanda Stante il disposto dell articolo 11 del Decreto d attuazione, l assicurato che ritiene di essere incorso in un infortunio domestico tutelato dal quale sia derivata presumibilmente un invalidità permanente tale da ridurre la capacità lavorativa in misura pari o superiore al 33% rivolge all INAIL specifica richiesta d erogazione della rendita, sull allegato modulo, riportando i propri dati anagrafici e specificando: ❹ ❹ ❹ ❹ di essere regolarmente assicurato e che al momento del verificarsi dell infortunio permanevano i requisiti soggettivi per la tutela assicurativa. I soggetti esonerati dal pagamento del premio indicheranno la data d iscrizione all assicurazione ed attesteranno il permanere dei requisiti reddituali con l indicazione dei componenti il nucleo familiare; la data, il luogo, le cause e le circostanze dell infortunio; la data di cessazione dell inabilità temporanea assoluta, importante ai fini della decorrenza della rendita; gli esiti della lesione, l indicazione delle eventuali preesistenze, la previsione dei postumi ipotizzabili pari o superiore al 33%. L indicazione del presidio sanitario che ha effettuato il primo soccorso.
10 10 Si evidenzia che il certificato medico che ipotizza la sussistenza di una invalidità presumibilmente non inferiore al 33% è il presupposto inderogabile per l avvio della procedura. Di conseguenza devono essere respinte tutte le richieste con indicazione di percentuale invalidante inferiore al 33%, mentre in caso di carenza del certificato o della documentazione probatoria occorre richiedere - come per la generalità dei casi di documentazione insufficiente - le necessarie integrazioni, con conseguente sospensione del termine di 120 giorni di seguito richiamato. L'istruttoria della pratica e la valutazione del danno La Sede che riceve l istanza istruisce la pratica, verifica la regolarità assicurativa, tenendo presente che si opera in regime di non automaticità delle prestazioni, e predispone l accertamento medico legale per la determinazione dei postumi invalidanti. Quanto dichiarato nella domanda dall assicurato, ad eccezione delle cause e circostanze dell evento, avrà valore d autocertificazione cosicché le dichiarazioni saranno rese ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n Qualora emergano elementi d incertezza e di ragionevole dubbio sulla ricorrenza dell obbligo assicurativo, sulle cause e circostanze dell infortunio, sui requisiti reddituali per il pagamento del premio a carico dello Stato o su altri elementi di valutazione si darà corso ad indagini mirate. All atto della valutazione dei postumi vanno prese in esame le sole inabilità preesistenti concorrenti derivanti da fatti lavorativi od extra-lavorativi - da valutare con la formula Gabrielli '. Pertanto, nel sistema delineato dalla Legge e dal Decreto di attuazione: - se l infortunio domestico ha originato postumi invalidanti di grado inferiore al 33%, non si dà luogo ad una rendita ed i postumi stessi sono considerati - unitamente a invalidità extralavorative - se concorrenti, in caso di nuovo infortunio con il meccanismo della formula Gabrielli ; Nella valutazione dei postumi non si tiene conto, invece, d invalidità preesistenti se coesistenti. - se l'infortunio domestico ha originato postumi invalidanti di grado pari o superiori al 33%, con conseguente erogazione di una rendita, in caso di nuovo infortunio si procede all unificazione dei postumi ed alla costituzione di una nuova rendita, qualunque sia il grado di invalidità derivante dal secondo evento, sempre che l inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita. Le decisioni dell Istituto devono essere comunicate all interessato a termine di legge, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il termine temporale dei 120 giorni si ritiene applicabile anche ai fini della eventuale corresponsione degli interessi di mora.
11 11 Ricorsi ed azione giudiziaria Avverso il provvedimento dell Istituto l assicurato può ricorrere, secondo il disposto dell articolo 19 del Decreto di attuazione, con opposizione al Comitato Amministratore del Fondo autonomo speciale entro 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento. Il ricorso deve essere presentato tramite la Sede che ha emanato il provvedimento che provvederà ad inoltrarlo, corredato dalla relativa pratica, alla Direzione Centrale Prestazione per la successiva istruttoria. Trascorsi i 120 giorni, se il Comitato non si pronuncia gli interessati possono rivolgersi all Autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento adottato dall Istituto. L azione giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione si prescrive entro tre anni... dall infortunio con postumi permanenti indennizzabili.... Il termine prescrizionale è sospeso per i 330 giorni del procedimento amministrativo (art.19 del Decreto d attuazione). Istruzioni contabili Si impartiscono qui di seguito le istruzioni contabili per la gestione finanziaria dell assicurazione di cui alla legge del 3 dicembre 1999, n. 493: 1) Gli incassi riguardanti i premi vanno contabilizzati al cap. 014 Premi per l assicurazione dell attività domestica, gestione ) Le spese afferenti la gestione degli infortuni trovano collocazione contabile, a seconda della loro tipologia, nei seguenti capitoli: 370, 376, 377, 378 e 379 con gestione 980. IL DIRETTORE GENERALE Dr. Alberigo RICCIOTTI All. n. 4
Infortuni domestici. Versamento del premio 2015
Periodico informativo n. 11/2015 Infortuni domestici. Versamento del premio 2015 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla che il 31 gennaio prossimo scade
DettagliCasalinga?...giri anche tu come una trottola?
Casalinga?...giri anche tu come una trottola? Fermati un momento per pensare a te! Ai Lettori La Legge 3 dicembre 1999, n. 493 ha istituito una polizza contro gli infortuni domestici che riconosce e valorizza
DettagliIn ordine ai contenuti del decreto legislativo in oggetto, si fa rinvio al messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011.
Direzione Centrale Pensioni Roma, 25-08-2011 Messaggio n. 16762 Allegati n.3 OGGETTO: Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori
DettagliOGGETTO: cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo
Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 30-05-2007 Messaggio n. 13792 Allegati 1 OGGETTO: cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI AI DIRETTORI REGIONALI
DettagliASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI (L.493/99)
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI (L.493/99) Chi si deve assicurare Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione,
DettagliRisoluzione n. 114/E
Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle
DettagliCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno
Dettagli1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito
Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 25 Febbraio 2005 Circolare n. 36 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
DettagliREGIONE TOSCANA COMUNE DI MONTIERI
REGIONE TOSCANA COMUNE DI MONTIERI BANDO DI CONCORSO PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI MONTIERI IL RESPONSABILE DELL AREA in attuazione della
DettagliCOMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL
DettagliNota operativa n. 45 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativo Roma, 28/11/2008 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Alle
DettagliNorme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici
Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 15 Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici ( B.U. REGIONE BASILICATA N.22 del 2 maggio 2009 Articolo 1 Finalità 1. La presente legge, in
DettagliM A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE. Le Prestazioni
F M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE Le Prestazioni R e g o l a m e n t o operante dal 01 gennaio 2014 INDICE: AVENTI DIRITTO Pag. 4 INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI E MISURA DELLE INDENNITA
DettagliRegolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127
Regolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127 Art. 1 Il Certificatore Energetico (CE) è il tecnico, esperto in materia di energetica edilizia,
DettagliCOMUNE DI GROSSETO. Art. 1 Oggetto
COMUNE DI GROSSETO BANDO DI CONCORSO PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ( DELIBERAZIONE G.R.T. N 789 DEL 7.7.97 E D.D. N 1778 DEL 18.10.2004 ). Art. 1 Oggetto
DettagliRegolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente
E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento
DettagliSCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE
DIPARTIMENTO WELFARE Politiche Previdenziali SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE a cura di Maria Rita Gilardi Roma, 23 gennaio 2006 1 Articolo 1 Totalizzazione
DettagliPer la determinazione di questi limiti occorre far riferimento al reddito complessivo lordo IRPEF relativo all anno precedente.
Sede di Via n. Cap Provincia E-mail: Cognome nome Indirizzo CODICE UTENTE INAIL ASSICURAZIONE CASALINGHE 2013 Gentile Signora/e, Lei risulta iscritta/o all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
Dettagli2. Principi per il calcolo della contribuzione figurativa. 3. Modalità di calcolo.
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma,
DettagliIL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA. tra
Prefettura di Torino Ufficio Territoriale del Governo PROTOCOLLO DI INTESA Il Prefetto di Torino nella persona del Dott. Alberto Di Pace tra e il Dirigente dell Ufficio di Ambito Territoriale per la provincia
DettagliArt. 1. - (Finalità). Art. 2. - (Riordino della disciplina in materia di sicurezza e prevenzione negli ambienti di civile abitazione).
Legge ordinaria del Parlamento n 493 del 03/12/1999 Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici. SOMMARIO NOTE TESTO Capo I - DISPOSIZIONI
DettagliFondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL
REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione
DettagliDirezione Centrale Pensioni Direzione Centrale Previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici) Coordinamento Generale Medico Legale.
Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici) Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 03/10/2013 Circolare n. 140 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili
DettagliCIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015
CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri
DettagliCOMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell
DettagliRegolamento Sanimpresa
Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti
DettagliDirezione Centrale Pensioni. Roma, 21/04/2015
Direzione Centrale Pensioni Roma, 21/04/2015 Circolare n. 80 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore
DettagliASSICURAZIONE INAIL CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI.
A te che per fare la pausa caffè devi farlo tu, il caffè. ASSICURAZIONE INAIL CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI. Ai Lettori La Legge 3 dicembre 1999, n. 493 (*) ha istituito una polizza contro gli infortuni
DettagliPREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni
Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 28 Ottobre 2002 Circolare
DettagliDirezione Centrale Entrate. Roma, 04/02/2015
Direzione Centrale Entrate Roma, 04/02/2015 Circolare n. 26 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore
DettagliALL INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE Via Ciro il Grande, 21 00144 ROMA
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Roma, 22-6-2004 DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE VIA A.BALLARIN 42 00142 ROMA ALLE AZIENDE USL ALLE AZIENDE OSPEDALIERE ALLE
Dettaglidel 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE
Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime
DettagliServizio di documentazione tributaria
Ministero dell'economia e delle Finanze Decreto del 18/07/2003 n. 266 Titolo del provvedimento: Regolamento concernente le modalita' di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali
DettagliPENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE
PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE OGGETTO: Adeguamento, a partire dal 1 gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l accesso al pensionamento del personale appartenente
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ
DettagliIstituto Nazionale della Previdenza Sociale
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Circolare numero 9 del 17-1-2008.htm legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nuove disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi contributivi. Direzione centrale
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliScopo di questo opuscolo è quello di fornire informazioni di carattere generale sull assicurazione relativamente a:
Ai Lettori La Legge 3 dicembre 1999, n. 493 (*) ha istituito una polizza contro gli infortuni domestici che riconosce e valorizza chiunque, donna o uomo, impieghi le proprie energie in maniera abituale,
DettagliFATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1
DettagliOGGETTO: Dlgs 30 aprile 1997, n. 184 Chiarimenti in materia di prosecuzione volontaria.
ISTITUTO Roma, 17 maggio 2006 NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Direzione Generale Direzione Centrale Pensioni Ufficio I - Normativa e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it
DettagliNORMATIVA DI RIFERIMENTO: REGIO DECRETO L. n. 30/1898 ISTITUISCE L ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: REGIO DECRETO L. n. 30/1898 ISTITUISCE L ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (DA CUI SUCCESSIVAMENTE NASCE L INAIL) DPR 547/1955 NORME PER LA PREVENZIONE
DettagliRISOLUZIONE N. 285/E
RISOLUZIONE N. 285/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - INAIL- Tassazione Agevolata (base imponibile
DettagliMinistero dell Interno
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento
DettagliContributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti
Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121- Fax: 015 351426 Internet: www.biella.cna.it email: mailbox@biella.cna.it Certificato n IT07/0030 Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e
DettagliPossono esercitare la facoltà prevista e totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un unica pensione, i lavoratori iscritti:
Totalizzazione dei contributi È stata prevista da recenti disposizioni legislative per consentire l acquisizione del diritto ad un unica pensione di vecchiaia, di anzianità o ai superstiti a quei lavoratori
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliRoma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19
Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/02/2012 Circolare n. 19 Ai Dirigenti
DettagliDirezione Centrale Entrate. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 17 Febbraio 2009 Circolare n. 20 Allegati 4 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai
Dettaglile proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell ambito domestico.
INFORTUNI DOMESTICI La Legge 3 dicembre 1999, n. 493(*) ha istituito una polizza contro gli infortuni domestici che riconosce e valorizza chiunque, donna o uomo, impieghi le proprie energie in maniera
DettagliARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA
ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA Fino al 31/12/97 l arrotondamento veniva fatto ai sensi del comma 2 dell art. 40 del DPR 1092/73 (vedi allegato 1). L anzianità complessiva era arrotondata in
Dettagli2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.
LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle
DettagliRegolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.
Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009
DettagliRoma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 25/07/2013 Circolare
DettagliS E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 207 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori SALVATO e CARCARINO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996 Norme
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE ALLEGATO SUB A) alla deliberazione di C.C. N. 41 del 20.04.2009
DettagliDirezione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione Roma, 30/10/2014 Circolare n. 136 Ai Dirigenti centrali e periferici
DettagliAllegato parte integrante Allegato A
Allegato parte integrante Allegato A DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 MAGGIO 2012 N. 9 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL POTERE DI ACQUISTO DEI NUCLEI
DettagliCapo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente
Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18
DettagliINFORMATIVA N. 68. Roma, 22/07/2002
Roma, 22/07/2002 Alla Direzione Centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali SEDE Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE
DettagliRISOLUZIONE N. 301/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,
DettagliASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO PER I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E DI TUTELA SANITARIA INTEGRATIVA per l'attuazione delle
DettagliLA NORMATIVA SULL ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI
Lezione n.2 LA NORMATIVA SULL ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali E' l'assicurazione sociale
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliI RISCHI IN CASA RENDONO FRAGILI LE TUE CERTEZZE? ASSICURATI CON INAIL.
I RISCHI IN CASA RENDONO FRAGILI LE TUE CERTEZZE? ASSICURATI CON INAIL. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI. ASSICURAZIONE E PROTEZIONE RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO PREVENZIONE
DettagliAZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA
AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA
DettagliMODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI
MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI La L.R. 41/2005 all art. 2 sancisce il carattere di universalità
DettagliIL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 20 giugno 1988 Nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalità di applicazione.
DettagliINDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA
Allegato parte integrante ALLEGATO A) - Disciplina ICEF INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL AMMISSIONE AGLI ASSEGNI
DettagliDirezione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e servizi fiscali
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e servizi fiscali Roma, 05/03/2010 Circolare n. 33 Allegati n.2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori
DettagliSettore Formazione Professionale, Lavoro, Politiche Sociali Ufficio :Centri per l impiego
Allegato 2 (Da presentare in triplice copia) PROT. DEL CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA PER L AVVIAMENTO DI DISABILI CHE PRESENTANO PARTICOLARI CARATTERISTICHE E DIFFICOLTA DI INSERIMENTO NEL CICLO
DettagliDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 Modifica della deliberazione 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati
DettagliPIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005
PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti
DettagliCIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato
CIRCOLARE N. 16/E Roma, 19 aprile 2011 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato 2 INDICE
DettagliAGENS Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi
Roma, 11 aprile 2014 Prot. n. 025/14/D.11. Alle Aziende associate L o r o S e d i OGGETTO: Autoliquidazione del Premio Assicurativo INAIL 2013/2014. Riduzioni ex L. n. 147/2013 e differimento al 16.05.2014
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliCos è l INAIL. (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)
Cos è l INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) E l Istituto che in Italia gestisce l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. In Italia
DettagliALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati
Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122
DettagliCOMUNE DI PONTEDERA (PROVINCIA DI PISA) BANDO DI MOBILITA ANNO 2012
COMUNE DI PONTEDERA (PROVINCIA DI PISA) BANDO DI MOBILITA ANNO 2012 Indetto ai sensi degli artt. 19-20-21-22 della L.R. 20.12.1996 n 96, per la mobilita nel patrimonio pubblico di Edilizia Residenziale
DettagliREGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE Norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del regolamento del Fondo di Previdenza Generale (Approvate dal Consiglio
DettagliDirezione Centrale Entrate. Roma, 03/02/2012
Direzione Centrale Entrate Roma, 03/02/2012 Circolare n. 14 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore
DettagliFondi pensione, un tris di chiarimenti
Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
DettagliTracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco
Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti
Dettagliing. Domenico Mannelli Le banche dati: dal dato alla prevenzione
ing. Domenico Mannelli Le banche dati: dal dato alla prevenzione Menomazione della capacità lavorativa o morte provocata da causa violenta in occasione dei lavori CAUSA VIOLENTA ELEMENTO DETERMINANTE IN
Dettaglipari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps
Novità introdotte dalla Legge n 147/13 in materia previdenziale e assistenziale Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall
DettagliFONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI
REGOLAMENTO MODALITA DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2014 SOMMARIO ARTICOLO 1 DEFINIZIONE
DettagliASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliLa preghiamo quindi di verificare se, anche per l'anno 2015, possiede tutti i requisiti previsti per l'iscrizione all assicurazione.
Sede di Via n. Cap Provincia E-mail: PEC: ROSSI MARINA VIA PO, 1 00199 ROMA RM ASSICURAZIONE CASALINGHE/I 2015 CODICE UTENTE INAIL Gentile Signora/e, Lei risulta iscritta/o all'assicurazione obbligatoria
Dettaglia cura del Rag. Vassilli TIENGO
Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it Circolare
DettagliART. 3 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ART. 1 DESTINATARI Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario 1, per l anno accademico 2011/2012, gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto
DettagliIl Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Visto l articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede per l anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla
DettagliRISOLUZIONE N. 80/E. Roma, 6 agosto 2010
RISOLUZIONE N. 80/E Roma, 6 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Imprese assicuratrici estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi. Chiarimenti in ordine alla modalità di presentazione
DettagliDirezione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016
Direzione Centrale Entrate Roma, 29/01/2016 Circolare n. 15 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
Dettaglie, per conoscenza, Premessa Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Direzione Centrale Risorse Umane Roma, 14/12/2011 Circolare n. 153 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
DettagliOggetto: Legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice).
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale TFS-TFR e Previdenza Complementare Ufficio I Roma, 28/10/2008 Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali
Dettaglirendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille
rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille Come è noto, l articolo 63-bis del decreto legge indicato in oggetto ha riconosciuto al contribuente, per l anno finanziario 2009 la facoltà
Dettagli