Roma, 22 febbraio 2001

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1 DIREZIONE GENERALE DIREZIONE CENTRALE RISCHI DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI CIRCOLARE N. 9 Roma, 22 febbraio 2001 Al Ai Dirigente Generale Vicario Responsabili di tutte le Strutture Centrali e Territoriali e p.c. Agli Organi istituzionali Al Magistrato della Corte dei Conti Delegato all esercizio del controllo Al Nucleo di valutazione e controllo strategico Ai Comitati Consultivi Provinciali Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Legge 3 dicembre 1999, n DD.MM. 15 settembre 2000 Quadro normativo - Sentenza della Corte costituzionale - n.28 del 19 dicembre 1995; - Legge 3 dicembre 1999, n.493, "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici"; - D.M. 15 settembre 2000 in tema di "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all obbligo assicurativo"; - D.M. 15 settembre 2000 in tema di "Modalità di attuazione dell assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico" Premessa La legge n.493/1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999) è la prima legge in Europa che tutela la salute nelle abitazioni ed istituisce l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. I.P. A.C. 260

2 2 Al fine dell'emanazione della suddetta norma ha assunto significativa rilevanza la sentenza della Corte costituzionale - n. 28 del che afferma l equiparabilità del lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed economico, alle altre forme di lavoro, riconoscendo allo stesso il diritto alla tutela previsto dall'articolo 35 della Costituzione. Nel considerare l'attività domestica come attività lavorativa - seppur rilevandone la peculiarità - e riconoscendo altresì il lavoro domestico come lavoro socialmente rilevante ed utile, la Corte costituzionale ha, infatti, compiuto l'attuazione dell'articolo 35 in modo innovativo, ponendosi in sintonia con i mutamenti intervenuti in questi decenni sia nel mondo del lavoro sia in quello delle donne e determinando l'equiparazione, almeno dal punto di vista della tutela dei rischi da infortunio, del lavoro svolto in casa a quello svolto fuori casa. La legge 3 dicembre 1999 n. 493 La duplice finalità - di prevenzione e risarcitoria - perseguita dalla normativa in esame è riassunta nei titoli dei capi che compongono la legge: il Capo I che stabilisce i Criteri generali per la tutela della salute attraverso la prevenzione delle cause d infortunio negli ambienti di civile abitazione mediante l istituzione di una forma assicurativa contro il rischio infortunistico svolto in ambito domestico (artt. 1-2); il Capo II che concerne la Prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione (artt. 3-5); il Capo III che tratta, in particolare, della "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico" (artt. 6-11); il Capo IV che riguarda, infine, le Disposizioni finanziarie (art.12). In particolare, le disposizioni del Capo II si rivolgono alla generalità dei cittadini e assumono a riferimento qualunque ambiente di civile abitazione; il Capo III, invece, istituisce un'assicurazione rivolta a una determinata fascia di popolazione e che presuppone una definizione più ristretta del concetto di abitazione: l'ambito domestico. Sul fronte della prevenzione viene demandato al Servizio sanitario nazionale il compito di promuovere, a livello territoriale, attraverso i Dipartimenti per la prevenzione di ogni Azienda sanitaria locale, la sicurezza e salute nelle abitazioni mediante: l'assistenza per la prevenzione; l'individuazione e la prevenzione dei rischi; la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria; il coordinamento territoriale dei programmi. Inoltre, viene istituito, presso l'istituto Superiore di Sanità, un sistema informativo per la raccolta dei dati riguardanti gli infortuni domestici rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le Aziende sanitarie locali. Questa sorta di osservatorio dovrà, in base all'elaborazione dei dati, valutare l'efficacia delle misure di prevenzione e di educazione sanitaria attuate; redigere piani mirati alla prevenzione e alla rimozione delle cause di nocività; redigere una relazione annuale. Allo stesso sistema informativo l'inail è tenuto a trasmettere i dati raccolti nella gestione dell assicurazione infortuni.

3 3 Il Ministro della Sanità dovrà, quindi, definire la predisposizione di campagne informative a livello nazionale per la prevenzione degli infortuni domestici. I programmi saranno rivolti prevalentemente ai giovani e alle categorie maggiormente a rischio e riguarderanno le tecniche di sicurezza e le soluzioni preventive, assicurando al tempo stesso la partecipazione dei cittadini e delle loro Associazioni (consumatori, ambientaliste, femminili, ecc.). L'introduzione della copertura assicurativa per il rischio infortunistico. La previsione di una forma assicurativa, rivolta a chi svolge in via esclusiva l'attività di lavoro domestico, é contenuta nel Capo III, comprendente gli articoli da 6 a 11. In particolare, il comma 1 dell'articolo 11 prevede che le modalità di attuazione dell'assicurazione sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio di amministrazione dell'inail, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge in questione. In tal senso, sono stati emanati i due decreti ministeriali 15 settembre 2000, concernenti rispettivamente "L'Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all obbligo assicurativo" e le "Modalità di attuazione dell assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico" (ambedue pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 22/9/2000, n.222). Si procederà di seguito ad esaminare nel dettaglio i contenuti dei due decreti. Persone assicurate (art.1 - Decreto sulle modalità di attuazione dell assicurazione) L'articolo 1 del decreto in esame ribadisce i requisiti già previsti dall'articolo 7 della legge n.493/1999, individuando quale soggetto obbligato all assicurazione contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico ciascun componente il nucleo familiare (uomo o donna) che sia in possesso dei seguenti requisiti: 1. abbia un'età compresa tra i 18 ed i 65 anni; 2. svolga, in via non occasionale, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività in ambito domestico finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare; 3. non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale. Per nucleo familiare deve intendersi un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale. Il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona. Sono da ricomprendere nell'assicurazione i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia.

4 4 Per quanto concerne il requisito di cui al punto 1, si precisa che sono soggetti all'assicurazione tutti coloro che non hanno compiuto i 65 anni alla data di entrata in vigore dell'assicurazione (1 marzo 2001). Per coloro che raggiungono il 65 anno di età in corso di assicurazione (successivamente al 1 marzo 2001), la stessa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. Per quanto concerne il requisito di cui al punto 2, si sottolinea che l'attività in ambito domestico s'intende svolta in via non occasionale quando la stessa è svolta "abitualmente e sistematicamente, anche se non continuativamente" - come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ambito più generale dell'assicurazione infortunistica (vedi sentenza "rischio ambientale"). In tal ambito, devono intendersi ricompresi nella tutela assicurativa gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza. Fermi restando i suddetti requisiti, altra condizione perché sussista la tutela assicurativa è che il soggetto non stia svolgendo altra attività lavorativa, a prescindere dal fatto che lo stesso sia eventuale titolare di un trattamento previdenziale. In questo senso - sempre se sussistono tutti i suddetti requisiti sono da ricomprendere nell'assicurazione: i titolari di pensione anche di invalidità a prescindere dal grado di invalidità stessa; i lavoratori in mobilità; i lavoratori in cassa integrazione guadagni ad ore zero; i soggetti che svolgano una attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato), i quali sono tenuti all'iscrizione per i periodi di tempo in cui non svolgono attività lavorativa e non hanno versamenti contributivi. Peraltro, poiché il premio assicurativo non è frazionabile, esso è versato per l'intero anno, anche se la copertura opera esclusivamente per i periodi in cui non si svolge attività lavorativa. Non sono invece soggetti all'assicurazione i religiosi e le religiose, in quanto non fanno parte di un nucleo familiare così come definito dal citato decreto 15 settembre 2000; i lavoratori utilizzati in LSU, borse di Lavoro, PIP, corsi di formazione, tirocini formativi e di orientamento, in quanto, pur in assenza di rapporto di lavoro, svolgono un'attività che è assimilata a quella lavorativa prevista dalla legge e per i quali ricorre già l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; i lavoratori a part-time (sia orizzontale sia verticale), in quanto si tratta sempre di un'attività lavorativa a tempo indeterminato, anche se interrotta, che comporta l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale. Oggetto dell assicurazione (art.2 - Decreto sulle modalità di attuazione dell assicurazione) L'assicurazione comprende i casi di infortunio (con esclusione, pertanto, delle malattie professionali) avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione ed a causa di lavoro in

5 5 ambito domestico, a condizione che dall infortunio sia derivata un inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento. Per ambito domestico s'intende l'immobile di civile abitazione, ove dimora detto nucleo familiare dell'assicurato, le relative pertinenze e le parti comuni condominiali. Devono considerarsi avvenuti in ambito domestico anche gli infortuni avvenuti nell'immobile dove si trascorrono le vacanze (pur se in affitto), purché questo si trovi sul territorio nazionale. Per quanto riguarda il concetto di immobile di civile abitazione, si precisa che: ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, è considerato bene immobile qualunque costruzione, da qualunque materiale formata, che sia incorporata e materialmente congiunta al suolo, anche se a scopo transitorio. Sono, inoltre, reputati immobili gli edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione; è considerato di civile abitazione un bene immobile accatastabile come "immobile a destinazione ordinaria" - appartenente al Gruppo A, con esclusione della categoria A/10 (Uffici e studi privati); sono da considerare assimilabili agli immobili di civile abitazione le strutture mobili assegnate (roulotte, prefabbricati) ai fini abitativi ed in via provvisoria, a seguito di calamità naturali (terremoti, alluvioni, ecc.). Per espressa previsione del comma 3 dell'articolo 2, sono esclusi dall'assicurazione: a) gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale; b) gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico; c) gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari; d) gli infortuni mortali. Iscrizione all'assicurazione e versamento del premio assicurativo Il premio assicurativo pro capite è fissato in lire , pari a 12,91 euro per anno solare, non frazionabili, esenti da oneri fiscali. L'obbligo del versamento del premio assicurativo è posto direttamente a carico del soggetto, salvo quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto ministeriale. Le modalità di iscrizione all'assicurazione differiscono a seconda che il premio sia a carico del soggetto assicurato o dello Stato - così come descritto nei successivi punti a) e b). a) Soggetti tenuti al versamento del premio: termini e modalità (artt.3, 4, 5 e 6 - Decreto sulle modalità di attuazione dell assicurazione) I soggetti tenuti al versamento del premio si iscrivono all assicurazione mediante versamento del premio assicurativo, da effettuarsi sia presso gli sportelli delle Agenzie postali utilizzando l'apposito bollettino intestato all'inail (disponibile presso gli Uffici postali, le Sedi dell'inail, delle Associazioni casalinghe - FEDERCASALINGHE e MOICA- dei Patronati) sia tramite Internet (sito A quest ultimo fine, l'ente Poste mette a disposizione sul

6 6 proprio sito internet un link che permetterà ai clienti di disporre il versamento del premio e di ricevere via un'attestazione elettronica contenente gli stessi dati riportati sul bollettino cartaceo. L'attestazione di versamento costituisce prova dell avvenuto pagamento, della data di esso e della dichiarazione della sussistenza dei requisiti al momento del pagamento. A tal fine, il bollettino riporta la seguente causale: "Il versamento di cui al presente bollettino vale quale iscrizione all'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, in quanto ne ricorrono i presupposti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 dicembre 1999, n.493". Per quanto concerne i termini di versamento, si precisa che: per il primo anno di applicazione della norma, tenuto conto che l'obbligo contributivo ed il diritto alle prestazioni decorrono dal 1 marzo 2001, il versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo 2001 ovvero entro trenta giorni dal termine di cui al comma 5 dell articolo 11 della legge 3 dicembre 1999, n.493. Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il versamento del premio assicurativo deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, sempre che permangano i requisiti assicurativi previsti dalla normativa. Per quanto riguarda, infine, il caso in cui un soggetto maturi i requisiti assicurativi - per la prima volta - nel corso dell anno solare, è previsto l'obbligo di effettuare (sia per il corrente anno sia per gli anni successivi) il versamento del premio alla data di maturazione dei requisiti stessi. Si ricorda che - nel caso di inosservanza dell obbligo del versamento del premio assicurativo - è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso, graduabile in relazione al periodo dell inadempimento, secondo i criteri di graduazione stabiliti dal Comitato amministratore del fondo, fatti salvi gli ulteriori accertamenti che l Istituto assicuratore ritiene di dover effettuare. Le predette sanzioni non si applicano tuttavia per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 3 dicembre 1999, n.493. b) Soggetti esonerati dal versamento del premio: termini e modalità (art.7 - Decreto sulle modalità di attuazione dell assicurazione) La spesa dell'assicurazione (L ) sarà sostenuta dallo Stato per i soggetti in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati: a. titolarità di reddito proprio lordo ai fini IRPEF non superiore a L. 9 milioni annui, pari a 4648,11 euro; b. appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non sia superiore a L.18 milioni annui, pari a 9296,22 euro. A tal fine, è stato precisato all'articolo 2 del decreto ministeriale 15 settembre 2000 in tema di "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all obbligo assicurativo" che per la determinazione dei redditi si fa

7 7 riferimento al reddito lordo ai fini IRPEF, riferito all anno precedente quello di riferimento e che per la formazione del reddito complessivo del nucleo familiare andranno sommati i redditi dei singoli componenti il nucleo familiare medesimo. Sempre nella logica di utilizzare al massimo lo strumento dell autocertificazione è stato previsto che - per i soggetti esonerati dal versamento - l'iscrizione venga effettuata mediante presentazione all INAIL di una domanda contenente i dati anagrafici del richiedente ed attestante la sussistenza dei requisiti assicurativi. Trattandosi - in sostanza - di un'autocertificazione, detta domanda dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403, attestante la sussistenza sia dei requisiti assicurativi sia dei previsti requisiti reddituali, con l indicazione dei componenti il nucleo familiare del richiedente medesimo. Della dichiarazione resa l interessato è personalmente responsabile sia penalmente sia amministrativamente ai sensi dell articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, e dell articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403. A tal fine è stato predisposto un apposito modulo di domanda contente l'autocertificazione sui requisiti assicurativi e reddituali che potrà essere presentata ad una Sede dell'inail, o dell Associazione Federcasalinghe, o del MOICA, o di un Patronato, che provvederanno anche a fornire informazioni o ausilio nella compilazione del modulo stesso. Tale domanda deve essere presentata entro il 31 marzo Non è tuttavia necessario ripresentare la domanda per gli anni successivi alla prima iscrizione, in quanto è stato previsto un meccanismo di rinnovo automatico dell assicurazione, con l'obbligo di denunciare all INAIL soltanto il venir meno di uno dei requisiti assicurativi o reddituali, entro i successivi trenta giorni. Per quanto riguarda, invece, coloro che maturano i requisiti assicurativi - per la prima volta - nel corso dell anno solare (sia nel corso del 2001 sia negli anni successivi), si precisa che debbono effettuare l'iscrizione alla data di maturazione dei requisiti stessi. Le modalità di acquisizione dei dati contenuti nel predetto modulo saranno oggetto di una specifica nota tecnica da parte della Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni. Prestazioni (artt.10, 11, 12 - Decreto sulle modalità di attuazione dell assicurazione) a) Requisiti soggettivi per il diritto alle prestazioni Stante la non automaticità del diritto alle prestazioni, al momento del verificarsi dell'evento, l'interessato deve: - essere assicurato; - essere in regola con il pagamento del premio, ovvero, se esonerato da detto pagamento, in regola con il solo obbligo della iscrizione. Detti requisiti assicurativi e reddituali devono sussistere all'atto del verificarsi dell'evento, tanto che l'articolo 8 del D. M. 15/9/2000 (modalità di attuazione della speciale assicurazione) chiarisce che i soggetti non in regola con il pagamento del premio hanno diritto alle prestazioni "..per gli infortuni accaduti il giorno successivo alla data di regolarizzazione ", intendendosi per tale, ai sensi dell'articolo 5 dello stesso Decreto:

8 8 per i pagamenti a mezzo agenzia postale, la data del pagamento del premio coincide con la data del versamento; per i pagamenti effettuati a mezzo postagiro o giroconto bancario, il giorno di valuta riconosciuto all INAIL. Gli eventi verificatisi entro il periodo utile per il pagamento del premio, ovvero per l iscrizione all assicurazione, sono da considerarsi coperti ai fini della tutela (articoli 4 e 7 del D. M.). b) Requisiti oggettivi per il diritto alle prestazioni La Legge specifica che la tutela è rivolta a coprire il solo rischio infortunistico, con esclusione, quindi, delle malattie professionali. La stessa Legge ed il successivo Decreto di attuazione (all'articolo 2), nel definire l oggetto dell assicurazione, evidenziano che è infortunio tutelato quello: occorso: - nell'ambito domestico ove dimora il nucleo familiare; - sul territorio nazionale; - per causa violenta o virulenta; - in occasione e a causa di lavoro; - per fatto non imputabile a calamità naturale, guerra, insurrezione o tumulti popolari, Data la specificità della materia assoggettata a tutela, il legislatore delimita l ambito domestico, specificando che l evento deve verificarsi all interno dell immobile di civile abitazione, delle relative pertinenze (cantine, soffitte ecc.) e delle parti comuni condominiali (androne, scale, terrazzi, ecc.). Si ritiene di assimilare agli immobili di civile abitazione le strutture mobili assegnate, a fini abitativi ed in via provvisoria, a seguito di calamità naturali (v. pag. 5). da cui sia derivata - un'invalidità pari o superiore al 33%, con esclusione espressa degli infortuni da cui sia derivata la morte, accertata ai sensi dell'articolo 102 del Testo unico n.1124/1965, senza che nella specie possa applicarsi il nuovo regime introdotto dal decreto legislativo n.38 del 2000 ("danno biologico") c) Le prestazioni dell'assicurazione In presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prima richiamati, spetta la sola rendita per invalidità permanente, con esclusione: delle quote integrative, dell indennità per inabilità temporanea e delle cure sanitarie e riabilitative. La rendita, esente da oneri fiscali: - decorre dal giorno successivo a quello di guarigione clinica; - è calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale;

9 9 - non è revisionabile per espressa disposizione normativa; - è soggetta alla sola rivalutazione disposta dall art. 116 del citato T.U. n. 1124/65; pertanto il minimale da prendere in considerazione è attualmente di e non quello rivalutato ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38. Ferma restando l'esclusione di prestazioni diverse dalla rendita, all assicurato saranno rimborsate le spese eventualmente sostenute per esami specialistici richiesti dall Istituto e le eventuali spese di viaggio. d) Ripetizione di indebito e rivalsa (artt.9 e 13 - Decreto sulle modalità di attuazione dell assicurazione) Il comma 4 dell'articolo 9 della Legge e l articolo 13 del Decreto di attuazione dispongono che l INAIL non eserciti il diritto di rivalsa nei confronti dell assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare, ferma restando l azione di surroga nei confronti di terzi responsabili estranei al nucleo familiare. L articolo 9 di detto Decreto prevede la ripetizione di indebito in presenza di rendita erogata dall Istituto... a causa di omessa, incompleta o infedele segnalazione di fatti incidenti sul diritto che non siano già riconosciuti dall Istituto assicuratore.... e) Modalità procedurali La presentazione della domanda Stante il disposto dell articolo 11 del Decreto d attuazione, l assicurato che ritiene di essere incorso in un infortunio domestico tutelato dal quale sia derivata presumibilmente un invalidità permanente tale da ridurre la capacità lavorativa in misura pari o superiore al 33% rivolge all INAIL specifica richiesta d erogazione della rendita, sull allegato modulo, riportando i propri dati anagrafici e specificando: ❹ ❹ ❹ ❹ di essere regolarmente assicurato e che al momento del verificarsi dell infortunio permanevano i requisiti soggettivi per la tutela assicurativa. I soggetti esonerati dal pagamento del premio indicheranno la data d iscrizione all assicurazione ed attesteranno il permanere dei requisiti reddituali con l indicazione dei componenti il nucleo familiare; la data, il luogo, le cause e le circostanze dell infortunio; la data di cessazione dell inabilità temporanea assoluta, importante ai fini della decorrenza della rendita; gli esiti della lesione, l indicazione delle eventuali preesistenze, la previsione dei postumi ipotizzabili pari o superiore al 33%. L indicazione del presidio sanitario che ha effettuato il primo soccorso.

10 10 Si evidenzia che il certificato medico che ipotizza la sussistenza di una invalidità presumibilmente non inferiore al 33% è il presupposto inderogabile per l avvio della procedura. Di conseguenza devono essere respinte tutte le richieste con indicazione di percentuale invalidante inferiore al 33%, mentre in caso di carenza del certificato o della documentazione probatoria occorre richiedere - come per la generalità dei casi di documentazione insufficiente - le necessarie integrazioni, con conseguente sospensione del termine di 120 giorni di seguito richiamato. L'istruttoria della pratica e la valutazione del danno La Sede che riceve l istanza istruisce la pratica, verifica la regolarità assicurativa, tenendo presente che si opera in regime di non automaticità delle prestazioni, e predispone l accertamento medico legale per la determinazione dei postumi invalidanti. Quanto dichiarato nella domanda dall assicurato, ad eccezione delle cause e circostanze dell evento, avrà valore d autocertificazione cosicché le dichiarazioni saranno rese ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n Qualora emergano elementi d incertezza e di ragionevole dubbio sulla ricorrenza dell obbligo assicurativo, sulle cause e circostanze dell infortunio, sui requisiti reddituali per il pagamento del premio a carico dello Stato o su altri elementi di valutazione si darà corso ad indagini mirate. All atto della valutazione dei postumi vanno prese in esame le sole inabilità preesistenti concorrenti derivanti da fatti lavorativi od extra-lavorativi - da valutare con la formula Gabrielli '. Pertanto, nel sistema delineato dalla Legge e dal Decreto di attuazione: - se l infortunio domestico ha originato postumi invalidanti di grado inferiore al 33%, non si dà luogo ad una rendita ed i postumi stessi sono considerati - unitamente a invalidità extralavorative - se concorrenti, in caso di nuovo infortunio con il meccanismo della formula Gabrielli ; Nella valutazione dei postumi non si tiene conto, invece, d invalidità preesistenti se coesistenti. - se l'infortunio domestico ha originato postumi invalidanti di grado pari o superiori al 33%, con conseguente erogazione di una rendita, in caso di nuovo infortunio si procede all unificazione dei postumi ed alla costituzione di una nuova rendita, qualunque sia il grado di invalidità derivante dal secondo evento, sempre che l inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita. Le decisioni dell Istituto devono essere comunicate all interessato a termine di legge, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il termine temporale dei 120 giorni si ritiene applicabile anche ai fini della eventuale corresponsione degli interessi di mora.

11 11 Ricorsi ed azione giudiziaria Avverso il provvedimento dell Istituto l assicurato può ricorrere, secondo il disposto dell articolo 19 del Decreto di attuazione, con opposizione al Comitato Amministratore del Fondo autonomo speciale entro 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento. Il ricorso deve essere presentato tramite la Sede che ha emanato il provvedimento che provvederà ad inoltrarlo, corredato dalla relativa pratica, alla Direzione Centrale Prestazione per la successiva istruttoria. Trascorsi i 120 giorni, se il Comitato non si pronuncia gli interessati possono rivolgersi all Autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento adottato dall Istituto. L azione giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione si prescrive entro tre anni... dall infortunio con postumi permanenti indennizzabili.... Il termine prescrizionale è sospeso per i 330 giorni del procedimento amministrativo (art.19 del Decreto d attuazione). Istruzioni contabili Si impartiscono qui di seguito le istruzioni contabili per la gestione finanziaria dell assicurazione di cui alla legge del 3 dicembre 1999, n. 493: 1) Gli incassi riguardanti i premi vanno contabilizzati al cap. 014 Premi per l assicurazione dell attività domestica, gestione ) Le spese afferenti la gestione degli infortuni trovano collocazione contabile, a seconda della loro tipologia, nei seguenti capitoli: 370, 376, 377, 378 e 379 con gestione 980. IL DIRETTORE GENERALE Dr. Alberigo RICCIOTTI All. n. 4

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