Le novità legislative in materia fiscale

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1 4/12/1999 n. 45/99 Pag Le novità legislative in materia fiscale OTTOBRE 1999 Le epigrafi e le sintesi dei provvedimenti legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale nel mese di ottobre 99 Il testo delle novità legislative in materia fiscale è stato elaborato dal Ministero delle Finanze e prelevato dal sito internet nella sezione Leggi e regolamenti.

2 Pag n. 45/99 4/12/1999 LEGGI SEGNALATE LEGGI E DECRETI AVENTI RILEVANZA FISCALE (Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel mese di ottobre 1999) D.M. 30 luglio 1999, n. 340 (G.U. n. 231 dell ) F&F n. 38/99, pag Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell imposta sul valore aggiunto alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo. Il Regolamento all articolo 1 stabilisce che le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo per l organizzazione di pacchetti turistici tutto compreso verso il pagamento di un corrispettivo globale, sono considerate come una prestazione di servizi unica soggetta all IVA se eseguita nel territorio dell Unione europea. L articolo 2 individua la base imponibile delle prestazioni di cui all articolo 1 che è costituita dalla differenza tra il corrispettivo dovuto all agenzia di viaggio e turismo e i costi sostenuti dalla stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a vantaggio del viaggiatore, al lordo della relativa imposta. L articolo 4, precisa che per le predette prestazioni deve essere emessa fattura ai sensi dell articolo 21 del D.P.R. n. 633/72 senza separata indicazione dell imposta; e la fattura deve essere emessa non oltre il pagamento integrale del corrispettivo o dell inizio del viaggio o del soggiorno, se antecedente. I corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo debbono essere annotati distintamente nel registro di cui all articolo 24 del D.P.R. n. 633/ 72 (se riferentisi a prestazioni eseguite all interno o al di fuori dell Unione europea) o in apposito registro tenuto a norma dell articolo 39 del citato D.P.R. (se riferentisi a prestazioni effettuate parte all interno e parte al di fuori dell UE). Analogamente, le fatture e gli altri documenti di acquisto debbono essere distintamente annotati nel registro di cui all articolo 25 o 39 del D.P.R. n. 633/72. L articolo 6 individua poi le modalità per il calcolo dell imposta sul valore aggiunto da liquidare e versare: dall ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni divenute esigibili nel mese precedente si deducono i costi relativi a cessioni e prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore dell agenzia, all interno dell UE. Su tale differenza, diminuita della percentuale di cui all art. 27, quarto comma, del D.P.R. n. 633/72, si applica l aliquota del 20%; dall ammontare dell imposta risultante si detrae l ammontare dell imposta assolta o dovuta dall agenzia o ad essa addebitata a titolo di rivalsa in relazione a bene e servizi, diversi da quelli forniti da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, importati o acquistati nell esercizio dell impresa. L articolo 7, infine, stabilisce che per le prestazioni di intermediazione diverse da quelle effettuate dai mandatari senza rappresentanza, le agenzie di viaggio devono emettere una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario residente, indipendentemente dall esistenza di mandato con rappresentanza. Al fine di agevolare il lettore abbiamo ritenuto opportuno indicare le pagine di, in prosiego F&F, nelle quali è pubblicato il provvedimento.

3 4/12/1999 n. 45/99 Pag D.M. 27 luglio 1999 (G.U. n. 231 dell ) Revisione delle tariffe d estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria del comune di Pavia, zone censuarie 1 e 2. D.M. 10 settembre 1999 (G.U. n. 232 del ) Indizione e regolamento per l attribuzione dei premi della lotteria ad estrazione istantanea In bocca al lupo. D.M. 10 settembre 1999 (Suppl. ord. n. 179 alla G.U. n. 233 del ) Approvazione delle specifiche tecniche da osservare per la trasmissione in via telematica all Amministrazione finanziaria dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore nonché delle modifiche ed integrazioni apportate alle specifiche tecniche già pubblicate per la trasmissione telematica delle dichiarazioni presentate nel D.M. 17 settembre 1999 (G.U. n. 234 del ) Comunicazione all anagrafe tributaria su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell art. 6, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari. D.M. 17 settembre 1999 (G.U. n. 235 del ) Comunicazione all anagrafe tributaria, da parte degli ordini professionali e degli altri ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

4 Pag n. 45/99 4/12/1999 D.M. 7 settembre 1999 (G.U. n. 236 del ) Determinazione del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali. Il decreto fissa al 2,24 % annuo la misura del saggio di interesse per il pagamento differito, effettuato oltre il periodo di 7 giorni relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna ed oltre il periodo di 30 giorni relativamente ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari. Decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 345 (G.U. n. 237 dell ) Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il decreto legislativo modifica alcuni articoli del precedente D.Lgs. n. 32 del 1998 in materia di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti. In particolare, l articolo 1 detta disposizioni per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private da parte dei comuni. L articolo 2 vincola, fino al 30 giugno 2001, l apertura di nuovi impianti di distribuzione alla chiusura di almeno tre impianti esistenti. L articolo 3 fissa a 3 mesi il termine per i comuni per provvedere a sottoporre gli impianti esistenti alla verifica di compatibilità. Nei comuni che non hanno provveduto alla verifica degli impianti (articolo 4), i titolari di autorizzazioni di impianti di distribuzione dei carburanti possono presentare un programma di chiusura degli impianti o di adeguamento alla normativa vigente. D.M. 21 settembre 1999 (G.U. n. 237 dell ) F&F n. 38/99, pag Aggiornamento per gli anni 1998 e 1999 della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992 (come modificato dal decreto ministeriale 19 novembre 1992) riguardante la determinazione, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva. D.M. 22 settembre 1999 (G.U. n. 239 dell ) Approvazione delle specifiche tecniche da osservare per la trasmissione in via telematica all Amministrazione finanziaria dei dati contenuti nel quadro IQ - Amministrazione ed enti pubblici - del modello UNICO 99 relativamente all imposta regionale sulle attività produttive.

5 4/12/1999 n. 45/99 Pag D.M. 27 settembre 1999 (G.U. n. 239 dell ) Termini e modalità di trasmissione dei dati di riscossione dell imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l anno 1998, ai sensi del comma 2 dell art. 10 del decreto legislativo 30/12/1992, n D.M. 27 agosto 1999 (G.U. n. 240 del ) Modalità per l effettuazione dei rimborsi d imposta di modesta entità di cui all art. 16, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed il pagamento dei relativi interessi. Il decreto stabilisce che i rimborsi IRPEF, IRPEG ed ILOR fino all importo di lire e quelli di importo superiore per i quali siano maturati interessi fino a lire , sono erogati dagli uffici finanziari del Dipartimento delle entrate competenti per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente, utilizzando le apposite contabilità speciali intestate ai predetti uffici istituite presso le sezioni di tesoreria competenti per territorio. D.M. 27 settembre 1999 (Suppl. ord. n. 181 alla G.U. n. 240 del ) Modalità tecniche di collegamento dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, con gli archivi delle tasse automobilistiche. D.M. 17 settembre 1999 (G.U. n. 241 del ) Individuazione di modalità e termini di resa della contabilità delle riscossioni mediante ruolo e di conservazione delle posizioni dei singoli contribuenti e determinazione degli adempimenti degli uffici finanziari e dei concessionari della riscossione in ordine allo svolgimento dei controlli delle ragionerie provinciali dello Stato, ai sensi dell art. 23, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n D.M. 6 ottobre 1999 (G.U. n. 245 del ) Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di agosto 1999, ai sensi dell art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361 (Suppl. Ord. n. 183/L alla G.U. n. 246 del ) Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi dell articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n Il decreto fissa la misura del beneficio derivante dalla compensazione dell aumento progressivo dell accisa per l anno 1999, in misura pari a lire 200 il litro per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento ed in lire 258 al chilogrammo per il GPL usato come combustibile per riscaldamento e distribuiti mediante reti canalizzate. Il beneficio sul gasolio è concesso mediante accredito

6 Pag n. 45/99 4/12/1999 d imposta nei confronti degli esercenti impianti o depositi, ai rappresentanti fiscali o ai titolari di impianti o loro legali rappresentanti. Il beneficio sul GPL è concesso mediante accredito d imposta effettuato nei confronti degli esercenti le reti di canalizzazione. D.M. 9 marzo 1999 (Suppl. ord. n. 183/L alla G.U. n. 246 del ) Individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n Il decreto individua i comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E al fine di beneficiare del credito di imposta a titolo di compensazione dei maggiori oneri derivanti dall aumento progressivo dell accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al GPL anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate. Ministero delle finanze (Suppl. ord. n. 184 alla G.U. n. 246 del ) F&F n. 35/99, pag Decreto legislativo 15 settembre 1999, n. 364 (G.U. n. 248 del ) Elenco dei comuni che hanno deliberato la variazione dell aliquota dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche per l anno 1999, ai sensi dell art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale. La modifica operata con il presente decreto legislativo dispone che i canoni relativi alle concessioni di pesca e di saline sono determinati dalla regione. D.M. 22 settembre 1999, n. 366 (G.U. n. 249 del ) Regolamento recante modalità con cui i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi possono prestare garanzie a favore delle piccole e medie imprese che richiedono rimborsi IVA e imposte dirette. L articolo 1 individua i soggetti ammessi a prestare le garanzie per i rimborsi IVA a seguito di richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale. Essi sono i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi iscritti nell apposita sezione dell elenco previsto dall art. 106 del decreto legislativo n. 385/93 (T.U. in materia bancaria e creditizia) Possono fruire di tali garanzia le piccole e medie imprese consorziate per ottenere i rimborsi dell IVA e delle imposte sui redditi. La garanzia è prestata contestualmente al rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell accertamento. L articolo 3 individua in un deposito bancario in titoli di Stato o garantiti dallo Stato la garanzia dei confidi. L articolo 5 stabilisce che il confidi che intende prestare garanzia deve comunicare preventivamente all ufficio competente l ammontare del deposito costituito in garanzia e gli elementi identificativi dello stesso e dei titoli depositati. L articolo 6 prevede che il confidi autorizzato deve comunicare all ufficio che ha rilasciato l autorizzazione gli estremi identificativi della garanzia prestata a favore

7 4/12/1999 n. 45/99 Pag dell impresa consorziata. L articolo 7 prevede che in caso di escussione della garanzia i titoli costituiti in deposito sono venduti dalla banca al loro valore di borsa e il ricavato è versato all entrata del bilancio dello Stato. D.M. 24 settembre 1999, n. 367 (G.U. n. 249 del ) vedi pag Regolamento recante norme in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa all anno 1993, da adottare ai sensi dell articolo 3, comma 3, della legge 8 maggio 1998, n L articolo 1 dispone che il rimborso dell ICI indebitamente corrisposta dai contribuenti per l anno 1993 è effettuato dai comuni. Qualora il diritto al rimborso non risulta dalla dichiarazione del contribuente, né consegue dalla liquidazione effettuata dagli uffici, il contribuente può, entro 6 mesi dalla pubblicazione in gazzetta del presente decreto presentare istanza di rimborso o entro 6 mesi dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Le istanze già presentate sono considerate valide. Gli interessi decorrono dalla data di effettuazione del versamento se il diritto al rimborso è desumibile dalla dichiarazione, altrimenti gli interessi decorrono dalla data di presentazione dell istanza di rimborso. È previsto poi l invio da parte del comune, degli elenchi dei rimborsi ICI 1993 al centro di servizio, il quale determina l ammontare delle somme da restituire al comune, invia alle direzioni regionali delle entrate prospetti riepilogativi con l indicazione delle somme complessivamente spettanti a ciascun comune. Le direzioni regionali provvedono quindi ad emettere ordinativi di pagamento in favore dei comuni aventi diritto. L articolo 2 stabilisce che le somme riscosse dal comune a titolo di ICI per il 1993 a seguito delle operazioni di liquidazione o di accertamento, sono di spettanza dello Stato per la parte corrispondente all aliquota del 3 per mille, mentre la parte residua è trattenuta dal comune. D.M. 30 luglio 1999 (G.U. n. 249 del ) Integrazione dei compensi ai concessionari della riscossione per il primo semestre D.M. 12 ottobre 1999 (G.U. n. 249 del ) Circolare 21 settembre 1999, n. 190/E (G.U. n. 249 del ) Ratifica del decreto dirigenziale 16 marzo 1999 concernente l approvazione della convenzione tipo fra tabaccai e concessionari per la riscossione delle tasse automobilistiche. Art. 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144: Riapertura dei termini per la sanatoria dei redditi di pensione di fonte estera. Specifiche tecniche per la stampa del modello sintetico di dichiarazione integrativa.

8 Pag n. 45/99 4/12/1999 D.P.R. 22 settembre 1999 (G.U. n. 251 del ) Programmazione trimestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche a norma dell art. 39, commi 3 e 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 (G.U. n. 253 del ) F&F n. 44/99, pag Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. D.M. 15 ottobre 1999 (G.U. n. 253 del ) Attivazione degli uffici delle entrate di Pieve di Cadore, Rovigo, Civitavecchia, Cles, Vallo della Lucania e Viterbo. Il decreto fissa la data di attivazione di alcuni uffici delle entrate: Pieve di Cadore e sezione staccata di Cortina d Ampezzo (20 ottobre 1999); Rovigo e Civitavecchia (22 ottobre 1999); Cles (26 ottobre 1999); Vallo della Lucania (28 ottobre 1999); Viterbo (29 ottobre 1999). D.M. 22 ottobre 1999 (G.U. n. 253 del ) Attivazione dell ufficio delle entrate di Cles. Il decreto differisce al 9 novembre 1999 la data di attivazione dell ufficio delle entrate di Cles. Legge 20 ottobre 1999, n. 380 (G.U. n. 255 del ) Delega al Governo per l istituzione del servizio militare volontario femminile. La presente legge da la possibilità alle cittadine italiane di partecipare ai concorsi su base volontaria per il reclutamento di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Decreto legislativo 15 ottobre 1999, n. 382 (G.U. n. 255 del ) Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, concernente l istituzione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario. D.M. 21 ottobre 1999 (G.U. n. 255 del ) Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di settembre Decreto legge 29 ottobre 1999, n. 383 (G.U. n. 256 del ) Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore. Il decreto-legge è stato emanato in considerazione del recente innalzamento dei prezzi internazionali del petrolio che hanno fatto lievitare il costo dei carburanti, intervenendo sulle accise relative ai prodotti petroliferi al fine di contenere le spinte inflattive che i predetti aumenti avrebbero comportato. L articolo 1, al comma 1, stabilisce così che per il periodo 1 novembre - 31 dicembre 1999 le aliquote delle accise

9 4/12/1999 n. 45/99 Pag sugli oli minerali sono ridotte in misura tale da compensare le variazioni dell incidenza dell IVA sulla formazione dei prezzi finali dei prodotti petroliferi. A tal fine, per quanto concerne la benzina, l olio da gas o gasolio ed il GPL, è stata operata una riduzione dell accisa pari a lire 25 al litro alla quale deve aggiungersi la riduzione di 5 lire dell IVA, così da comportare una riduzione complessiva del prezzo del prodotto di 30 lire il litro; per quanto concerne il gas metano, la riduzione dell accisa è invece pari a lire 8,33 al metro cubo, alla quale deve essere aggiunta la riduzione dell IVA, tale da comportare una riduzione del prezzo di 10 lire al mc. Con il comma 2 si dispone, altresì, che con decreto interministeriale possono essere variate le aliquote delle accise in relazione all andamento del prezzo dei prodotti petroliferi in modo da compensare l incidenza dell IVA sui prezzi finali di tali prodotti. Sempre con decreto interministeriale, il comma 3, stabilisce poi la possibilità di modificare i termini di pagamento delle accise sull intero novero dei prodotti petroliferi. Il comma 4 attiene alla copertura delle disposizioni recate dal presente articolo 1. L articolo 2, al comma 1, riduce a 30 giorni i termini (già fissati a 120 giorni) inerenti i procedimenti di autorizzazione di nuovi impianti su aree private da parte dei comuni. Il comma 2, stabilisce che l autorizzazione all installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti dotati di dispositivi self-service con pagamento posticipato del rifornimento non soggiace alla disposizione di cui all articolo 2 del decreto legislativo n. 346/99, che subordina la predetta autorizzazione alla chiusura di almeno 3 impianti esistenti. Il comma 3 limita al 30 giugno 2000 (anziché 30 giugno 2001) l efficacia della predetta disposizione che subordina l autorizzazione all apertura di nuovi impianti alla chiusura di almeno 3 impianti esistenti. I commi 4 e 5 concernono obblighi degli operatori del settore petrolifero nel caso attuino campagne promozionali di vendita di carburante. D.M. 8 settembre 1999 (G.U. n. 256 del ) Determinazione delle procedure per la erogazione ai centri di assistenza fiscale dei compensi previsti dall art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi all attività svolta nell anno 1999.

10 Pag n. 45/99 4/12/1999 D.M. 25 ottobre 1999 (G.U. n. 256 del ) Modificazione della tabella A allegata al decreto ministeriale 9 marzo 1999, recante: «Individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412». D.M. 28 ottobre 1999 (G.U. n. 256 del ) vedi Approvazione, con le relative istruzioni, dello schema di certificazione unica (modello CUD 2000), concernente l attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell anno 1999, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuare, dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all I.N.P.S., all I.N.P.D.A.I. e all I.N.P.D.A.P. delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonché l attestazione dell ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell anno Approvazione della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. D.M. 29 ottobre 1999 (G.U. n. 256 del ) Applicazione del trattamento fiscale previsto dal decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, alle giacenze di oli minerali esistenti presso i depositi commerciali ed i distributori stradali di carburanti.

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