CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO

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1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO

2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO MOD. 1500N VIAGGIARSICURI PLUS DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurato : la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto; - per Carta Verde : il Certificato Internazionale di Assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati; - per Contraente : la persona fisica o giuridica che stipula il contratto; - per Impresa : la Società Assicurazioni Generali S.p.A.; - per Legge : la Legge 24 dicembre 1969, n.990, sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni ed integrazioni; - per Regolamento : il regolamento di esecuzione della Legge 24 dicembre 1969, n.990 e successive modificazioni ed integrazioni; - per Risarcimento : la somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro; - per Sinistro : l evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. CONDIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto dell assicurazione 1.L Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella Parte Prima. 1.1 Circolazione in aree private L assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali. 1.2 Veicoli destinati al traino di rimorchi muniti di targa propria Qualora venga dichiarato nella Parte Prima che il veicolo traina un rimorchio munito di targa propria, l assicurazione copre anche la responsabilità civile per il traino di tale rimorchio, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di traino di veicoli. 1.3 Veicoli destinati al traino di carrelli appendice e rimorchi non muniti di targa propria L assicurazione è estesa al traino di carrelli appendice nonché, nel caso di macchine agricole, al traino di rimorchi non muniti di targa propria di peso complessivo non superiore a 1,5 t., nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di traino di veicoli. 1.4 Veicoli destinati a scuola guida Qualora venga dichiarato nella Parte Prima che il veicolo è destinato a scuola guida, l assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi l esaminatore, l allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame, e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente. 1.5 Rimorchi muniti di targa propria - rischio sosta Nel caso di rimorchi muniti di targa propria, l assicurazione vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. 2. Rischi esclusi 2.1 Gare e competizioni sportive Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. 2.2 Danni provocati alla pavimentazione stradale Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni provocati alla pavimentazione stradale dalla circolazione di macchine operatrici e macchine agricole su cingoli.

3 3. Altri rischi L assicurazione è inoltre operante per i seguenti rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria. Le somme indicate nella Parte Prima (massimali) sono destinate anzitutto ai risarcimenti rientranti nell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base di quanto di seguito indicato. 3.1 Responsabilità civile dei trasportati L Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi, dei quali i trasportati stessi devono rispondere per fatto e responsabilità propri, per eventi connessi alla circolazione del veicolo stesso. Sono esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del veicolo, nonchè i danni al veicolo stesso. 3.2 Carico e scarico L Impresa assicura la responsabilità del Contraente, dell Assicurato e - se persona diversa - del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni, nonché i danni al veicolo. 3.3 Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus, filobus o autocarri appositamente attrezzati al trasporto di persone L Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni. Art. 2 - Esclusioni e rivalsa 1. L assicurazione non è operante: a)se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; b)nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni in vigore; c)nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l utilizzo; d)nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l utilizzo; e)per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione. Nel caso di veicoli destinati al trasporto di cose l assicurazione è operante per i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati non addetti all uso o al trasporto delle cose sul veicolo stesso, purchè il loro trasporto avvenga nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione; f)nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada. 2. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l art. 18 della Legge, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo. Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio 1.Dichiarazioni inesatte e reticenze Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che

4 influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. 2. Aggravamento del rischio Ai sensi delle disposizioni di cui all art del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. 2.Qualora sia applicabile l art. 18 della Legge, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo. Art. 4 Qualifica di terzi Soggetti esclusi L assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti: 1)il proprietario del veicolo, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing; 2)il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento; 3)ove l assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2). Art. 5 Estensione territoriale 1.L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, della Norvegia, dell Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera. 2.L assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del Sistema della Carta Verde le cui sigle, non barrate, sono indicate sulla Carta Verde stessa che l Impresa rilascia al Contraente. 3.L assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. 4.La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, l Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. 5.Qualora il contratto, in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è tenuto a restituire la Carta Verde stessa all Impresa. Art. 6 Pagamento del premio 1.Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. 2.Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione e il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore e la Carta Verde. Art. 7 Adeguamento del premio 1.Qualora l Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute (escluse quelle derivanti dall applicazione delle regole evolutive), deve mettere a disposizione del Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto le nuove condizioni di premio presso l Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto; dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio.

5 2.Nel caso in cui il Contraente non accetti il nuovo premio il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24,00 del giorno di scadenza. 3.Nel caso in cui il Contraente non manifesti la propria volontà ovvero manifesti di non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto, il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24,00 del 15 giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura. Art. 8 Trasferimento della proprietà del veicolo 1.Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa. A fronte della comunicazione del Contraente si possono verificare le situazioni di seguito indicate: a)sostituzione con altro veicolo Nel caso in cui il Contraente chieda che l assicurazione stipulata per il veicolo venduto sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona o del coniuge in regime di comunione dei beni, deve restituire il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo venduto, nonché fornire documentazione idonea a comprovare la vendita. Allo stesso modo, nel caso di cessazione della circolazione del veicolo od esportazione definitiva ai sensi dell art. 103 del Codice della Strada, demolizione o consegna in conto vendita, il Contraente può chiedere che l assicurazione stipulata per detto veicolo sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona o del coniuge in regime di comunione dei beni, restituendo i documenti contrattuali di cui sopra. Nel caso di cessazione della circolazione del veicolo od esportazione definitiva, il Contraente, oltre al certificato di assicurazione, al contrassegno e alla Carta Verde, deve fornire all Impresa l attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione. Nel caso di demolizione, il Contraente, oltre ai documenti di cui sopra, deve fornire all Impresa copia del certificato di cui all art.46 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, attestante la consegna del veicolo per la demolizione. Nel caso di consegna del veicolo in conto vendita, il Contraente, oltre al certificato di assicurazione, al contrassegno e alla Carta Verde, deve fornire all Impresa copia dell atto di consegna in conto vendita o della procura a vendere rilasciati all incaricato alla vendita. In tutti i casi suindicati l Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto, rilascia i nuovi documenti e procede all eventuale conguaglio del premio sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sostituito. b)cessione di contratto Qualora il trasferimento della proprietà del veicolo importi la cessione del contratto di assicurazione, l Impresa prende atto della cessione mediante emissione di un documento di variazione al contratto (appendice di cessione), rilasciando all acquirente, su richiesta dello stesso, il nuovo certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l assicurazione dello stesso veicolo l acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto. Alla scadenza contrattuale non verrà rilasciata attestazione dello stato del rischio. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successive alla cessione se non nel caso di reimmatricolazione nonché di vendita, dei demolizione, di cessazione della circolazione, di esportazione definitiva, di consegna in conto vendita del veicolo assicurato e sua sostituzione con altro veicolo di proprietà della stessa persona o del coniuge in regime di comunione dei beni. c)risoluzione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo Nel caso in cui il Contraente non si avvalga di quanto indicato al punto a) ovvero l acquirente non accetti la cessione del contratto di cui al punto b), il Contraente stesso è tenuto a restituire all Impresa il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde. Il contratto si estingue con le modalità indicate nel successivo art Il Contraente è tenuto al pagamento del premio o della rata di premio in corso fino al momento della comunicazione di trasferimento della proprietà del veicolo. Art. 9 Cessazione di rischio 1.In caso di cessazione di rischio a causa di cessazione della circolazione del veicolo od esportazione definitiva ai sensi dell art. 103 del Codice della Strada, il Contraente è tenuto a darne comunicazione

6 all Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione. 2. In caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa fornendo copia del certificato di cui all art.46 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, attestante la consegna del veicolo per la demolizione. 3.Nei casi suindicati qualora il Contraente non intenda avvalersi di quanto previsto dall art. 8 punto a),l Impresa, su richiesta dello stesso, restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse imposte, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde. 4.Allo stesso modo in caso di vendita del veicolo non seguita da sostituzione né da cessione del contratto, l Impresa, su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse imposte, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde. 5.Qualora la cessazione di rischio avvenga su un contratto sospeso ai sensi del successivo art. 10, l Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse imposte, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dalla data della sospensione. Il Contraente è tenuto a fornire all Impresa l attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione ovvero la copia del certificato di cui all art.46 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, attestante la consegna del veicolo per la demolizione, ovvero i documenti attestanti la vendita del veicolo. Art.10 Sospensione e riattivazione del contratto a) Sospensione in corso di contratto 1.Qualora il Contraente intenda sospendere l assicurazione in corso di contratto è tenuto a farne richiesta all Impresa restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde. 2.All atto della sospensione l Impresa rilascia un documento di variazione al contratto (appendice di sospensione) che dev essere sottoscritto dal Contraente. 3.La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde. 4.In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo art Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all anno nonchè per quelli relativi a ciclomotori non destinati al trasporto di cose, motocicli e motocarrozzette. 6.Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione dell assicurazione - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all Impresa. b)riattivazione 1.La riattivazione del contratto fermo il proprietario o il locatario nel caso di contratto di leasing - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sospeso; sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogata si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto. 2.La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo di proprietà della stessa persona o del coniuge in regime di comunione dei beni a condizione che il veicolo assicurato con il contratto sospeso venga venduto, cessi di circolare o sia esportato definitivamente ai sensi dell art. 103 del Codice della Strada ovvero sia demolito o consegnato in conto vendita. 3.Se il contratto è stipulato sulla base delle Condizioni Speciali Bonus Malus, Bonus Malus con franchigia, Maggiorazione del premio per sinistrosità Pejus Sconto sul premio in assenza di sinistri - No Claim Discount, il periodo di osservazione, definito nelle predette condizioni di polizza, rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto. 4.Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione, né alla sospensione del periodo di osservazione. Art.11 Attestazione dello stato del rischio 1.In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l Impresa deve rilasciare al Contraente o al proprietario (locatario nel caso di contratto di leasing), o a persona da questi delegata per iscritto, una attestazione che contiene:

7 -la denominazione dell Impresa; -il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente; -il numero del contratto di assicurazione; -la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; -la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l attestazione viene rilasciata; -il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni; -gli importi delle franchigie richiesti all Assicurato e da questo non corrisposti; -la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l annualità successiva, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base delle Condizioni Speciali Bonus Malus Bonus Malus con franchigia, Sconto sul premio in assenza di sinistri No Claim Discount, nonchè la classe di merito di conversione universale (CU) per i veicoli per i quali è prevista; -i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; -la firma dell assicuratore. 2.L Impresa deve rilasciare l attestazione anche in caso di furto del veicolo senza ritrovamento, entro 15 giorni dalla richiesta del Contraente o del proprietario (locatario in caso di contratto di leasing) o della persona da questi delegata per iscritto. 3.L Impresa non deve rilasciare l attestazione nel caso di: -sospensione dell assicurazione nel corso del contratto; -contratto che abbia avuto una durata inferiore ad un anno; -contratto con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo; -contratto che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; -contratto annullato o risolto anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; -cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. 4.Il Contraente deve consegnare all assicuratore l attestazione dello stato del rischio all atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l attestazione stessa. Art.12 Modalità per la denuncia dei sinistri 1.La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l Industria, il Commercio e l Artigianato ai sensi dell art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1977, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, e deve contenere l indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l Assicurato ne sia venuto a conoscenza. 2.Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. 3.A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell invio di documentazione o atti giudiziari, l Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto. Art.13 Gestione delle vertenze 1.L Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale, sino all atto della tacitazione dei danneggiati. 2.L Impresa non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 14 Rinnovo del contratto 1.Salvo quanto previsto dall art. 7, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno e così successivamente. 2.Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

8 Art. 15 Risoluzione del contratto per il furto del veicolo 1.In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all Autorità competente. 2.Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto dalla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. Art. 16 Foro competente Foro competente è esclusivamente quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell Assicurato. Art. 17 Oneri a carico del Contraente e dell Assicurato Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti ad essa dipendenti, sono a carico del Contraente e dell Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall Impresa. Art.18 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

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