Polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto/Natanti per iveicolidi proprietà della Croce Rossa ltaliana

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1 Pag. I a 34 Poliz^: 100/131369ì 100/131370i ì 00/ Direzione Generale Polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto/Natanti per iveicolidi proprietà della Croce Rossa ltaliana Polizza di assicurazione Infortuni Conducente per dipendenti alla guida dei mezzi di proprietà della Croce Rossa ltaliana Polizze 100/ / t tf.{tr

2 100i431169; l0l:ì/,{31370: 100/13137t. Direzione Generale DEFlNlztONt RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI I ASSICURAzIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CTRCOLAZTONE DEI VE COL A MOTORE...7 CONOIZIONI GENERALI DI ASSICURMIONE...7 CONDIZIONI SPECIALI...12 II ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA NAVTGAZTONE DEI NATANTT A MOTORE...15 condtztont GENERALT Ol ASStCURAZ ONE... Atl. Ad Att. At1. Atf Polizza Responsabilità Civile Auto e Natanti - Crocc Rossa Italiana Polizza lnfofuni Conducentc Croce Rossa italiana 2,, - : a

3 Irolizz l0il/431369; 100/131370; 100/,llll7l. condtztont spect4lt... INFORTUNI CONDUCENTE.. SEZIONE A - PREMESSA seztone B - condtztont PARTtcoLARt Dl ASSlCURAZ ONE...25 Definizioni B 1 - Oggetto de 'assicurazione B 2 - Esclusioni B 3 - Evento con pluralità di 1nfoftuni...27 B 4 - Determinazione del premto Estenslone dell'assicurazione ai conducenti dei veicoli in noleggio e/o leasing B 6 - Moúe B 7 - lnvalídità permanente B 8 - Cumulo di indennità...30 B 9 - Limiti territoriali e di risarcimento...31 B 10 - Persone non assicurabili B 11 - Assicurazione suppletiva a quella di legge contro gli infoftuni sul avoro SEZIONE C - NORME SUI SINISTRI '..'..32 Polizza Responsabilità Civilc Auto e Natanti - Croce Rossa Italiana Polizza lnlbrtuni Conducente Croce Rossa italiana C F e si ne Reqtslro de e

4 Polize 100/,1i ll69i 100/11l-170: I00/1i I-ì 7I DrrezìDne Generale DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Accessorio: parte secondaria e/o complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo sotto il profilo della sicurezza o del comfort; Assicu rato: il Contraente o, se diverso, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità cìvìle è copeda con il contratto o, per le altre garanzie, nel cuì interesse è stipuìata la poltzza; Awezzalura ed apparecchiatura particolare: attrezzo, strumento, utensile o macchinario necessario per svolgere un'attività aggiuntiva a quella propria del mezzo' Conducènte: persona che si pone alla gutda del mezzo, Contraente: persona fisica o gìuridica che stipula il contratto di assicurazione, Degrado: deprezzamento dovuto all'età o allo statò di conservazione del mezzo; Franchigia: importo pattuito che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistlo. Garanzia: srngolo fl schto coperlo dall'assicurazione. lndennizzo o lndennità: somma che l'lna ASSITALIA eroga all'assicurato al beneficiario in caso di sinistro; lnfo rtu n io: Polizza Rcsponsirbilità Civile ^uto c Natanti - Croce Rossa ltaliana Polizza Intònuni Conduccnte Croce Rossa italiana.. knaassiiataspa

5 I'olìzc: ì()0/43ì369: Ì00/13 t-i 70: l00i irezione Gererale evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la mo(e o un'invalidità permanente; Legge: Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 200O "Codice delle assicurazionl private" e successìvi Regolamenti di attuazione. Mezzo:. veicolo o natante a motore identificato in polizza; Optional: accessorio fornito dalla casa costrutfice all'atto dell'acquisto, con supplemento al prezzo base; Polizza:. documento che prova il contratto di assicuraztone, Premio: somma dovuta dal Contraente all'lna ASSITALIA, comprensiva del contributo per il Servizio Sanitario Nazional e delle imposte, Risarcimento: somma corrisposta dall'lna ASSITALIA al terzo danneggiato in caso di sinistro; Rischio: probabilità che si verifichi l'evento dannoso, Scopèrto: percentuale del danno indennizzabile che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito, Sinistro: verifìcarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Polizza Rcsponsabilirà Civile Auto e Natanti - Croce Rossa lîatiana Poìizza Infonuni Conducente Croce Rossa italiana l.'. t\ : j a

6 100/41li69i 100/13 I]70: 100/11l.l7l Direzione Generale RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI I)olizza Responsabilità Civilc Aulo e Natanti - Croce Rossa Italiana Polizza Infonuni Conducente Croce Rossa italiana

7 Polizc: 100/131169: t(x)i.l l(ì0i11llt t Direzione fìenerale I ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CfRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. I - Oggètto dell'assicurazione L'lNA ASSITALIA assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per iquali e obbligatoria I'assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenutr, le somme che, per capltale, interessi e spese, siano dovute a titolo dì risarcìmento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto rn polizza. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per idanni causati dalla circolazione del veicolo in aree onvate. L'lNA ASSITALIA inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicatin tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate anzitutto ai risarcimenti dovutj in drpendenza dell'assicurazione obbligatorìa e, per la parte non assorbita dai medesimi. ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive. Non sono assicurati i rischi della responsabllità per idanni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare drgara. Art. 1 bis - Massimale Assicurato La copertura assicurativa è prestata per un massimale di ,00 per sinistro con il limite di ,00 per danni a persona ed oer danni a cose Polizza Responsabilità Civilc Auto c Natanti - Croce Rossa ltafiana Polizza Infonuni Conducente - Croce Rossa italiana :, \r -./

8 Irr0,'Jlll /4t ì00i131l7l Direzione Generale Art. 2 - Esclusioni e rivalsa L'assicu razione non è operante: - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vig ore, - nèl caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni d'istruttore, ai sensi della legge vigente, - nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza I'osservanza delle disposizioni vigenti che ne discaplinano l'utilizzo; - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario da suo dipendente; - per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 187 e 187 bis del D.L n. 285 e successive modificazioni. - nel caso da veicolo partecipante a competazioni sportive su strade ed aree pubbliche cosi come previsto dal D.L. 2016/2002 n. 121 che modrfica l'art I del D.L n. 285 e successive modìficazioni. Neì predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile I'art. 144 della Legge, l'lna ASSITALIA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbra dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni come previsto dalla citata norma. AÉ.3 - Dichiarazioni inesattè e reticenze Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare Ia perdita totale o parziale dèl diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e'1894 C.C ). Poli;rza Responsabilità Civilc Auto e Natanti - CrocÈ Rossa Italiara Polizza Infoftuni Conducente Croce Rossa italiana Èm

9 Poìi,2e 100/ I l)t)/.1i ì -r 70; t 0tl/{,r l l7 l Direzrone Generale Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'lna ASSITALIA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inoppon ibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Art. 3 bis - Aggravamento del rischio ll Contraente e/o l'assicurato devono dare comunicazione scritta all'lna ASSITALIA di ogni aggravamento del rischio. Glj aggravamenti di rischio non noti all'lna ASSITALIA possono comportare la perdita parziale del dirìtto all'jndennizzo, nonché la stessa cèssazione dell'assicurazione (art cc) Qualora sia applicabile I'aft della Legge, flna ASSITALIA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Art. 4 - Pagamento del premio ll premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza, le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse dall'lna ASSITALIA che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata riscuotere il premio ll pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è aulotizzala a rilasciare certificato, il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizionr in vigore. Art.5 - Durata del contratto L'asslcurazione ha effetto dalle ore 24:0Q del e cessa ajle ore 24:00 del Alla scadenza del 31/10/2013 il contratto si intenderà risolto e non potrà essere prorogato. Non si applica quanto disposto dall'art. 1901, secondo comma del Codice Civile, e pertanto l'lna ASSITALIA non risponderà dei danni che si verifichino neì quindici giorni successivi dopo quello di scadenza del premio o della rata di prèmio pagati. Art. 6 - Estensione territoriale - Validità della garanzia all'estero Polizza Responsabilità Civile Aulo c Natantì - Crocc Rossa Italiana Polizza ldfonuni Conducenlc Croce Rossa italìana

10 t'olilze l0ú1-1i 1169, 100/4i 1370; 100/,13 l3 7l 0irezione Generale L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica ltaliana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'lslanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia, del Liechtenstein. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano L'lNA ASSITALIA rlascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante sècondo Iè condizioni ed entro ilimiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie prevrste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, l'lna ASSITALIA risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati. Qualora la poltzza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne ìmmediata restituzione all'lna ASSITALIA: I'lNA ASSITALIA eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto dr tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2, 3 e 3 bis. 4ft. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinisko deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro è verificato (art C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel piir breve tempo possibiìe, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro A tronte di omissione dolosa o colposa nella oresentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'lna ASSITALIA ha diritto di rivalersin tutto o in parte pef le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art C.C.). Poìizza Responsabilità Civile Aulo e Nalanti - Crocc Rossa ltaliana Polizza Infonuni CondLrccnte Croce Rossa italiana l0 :- : \i tf,si

11 Polizrc 100i r00/4311?0: I 00/.13 Il7 ì 0irezione Generale Art. 8 - Gestione delle vertenze L'lNA ASSITALIA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestaone stragiudìziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, desrgnando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penalè, slno all'atto della tacitazione dei danneggìati. L'lNA ASSITALIA non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizra penali. Art. 9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali ed il conkibuto per il Servizio Sanitano Nazionale relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qur diversamente regolato, valgono le norme di legge. Polizza Responsabilità Civilc Auto e Natanli - Crocc Rossa ltaliana Polizza Intbrtuni Conducente Croce Rossa italiana ll ;f,î i\/ rò\ : NAASSlAtAspAs9tePqaD.!Lic..D!enÈ.,eRonnVaL00 Jats.50a123CAP]8/k :

12 Polirzer 100,,1313ó9; 100i13t370: t00,liìi7ì Direzione Generale CONDIZIONI SPECIALI POTIZZ. A LIBRO MATRICOLA L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscrittiveicoli da coprire inizialmente e successivamente, purche intestati al P. R.A. allo stesso proprietario assicurato o, nel caso di veicoli locati in leasing, alìo stesso locatario. Sono ammesse sostituzionr nel caso di alienazione. demolizione, distruzione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione dei veicoli purché: - le esclusionie le inclusioni siano contestuali. - i veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore al momento della stipula del contratto. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva o cessazione della circolazìone di essr, dovranno essere accompagnate dalla restituzlone dèi relativi certificati, dei contrassegni e delle Carte Verdi. Per le inclusioni o le esclusioni la garcnzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della dala di restituzione all'lna ASSITALÌA del certificato, del contrassegno e della Carta Verde ll premio di ciascun veicolo è calcofato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 grorni dal termine defl'annualità stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. ln caso di diminuzione, l'lna ASSITALIA restituirà la parte di premio imponibile e di contributo al Servizio Sanitario Nazionale riscosso in più oltre al maggior premio percepito per I'annualità successiva. Polizza Responsabilità Cìvilc Auto c Natantj - Croce Rossa ltaliana 12 Polizza lnfoltuni Conducentc Crocc Rossa italiana.lìl : r\\ t :

13 lìlrzrc l00i1l /11I370i l00i{ -ì D 7l Dìrezione Generale Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 15" giorno dalla data di comunicazione dell'ln ASSITALIA. Durante il periodo di validità della copertura assicurativa, gli oggetti assicurati (veicoli e natanti) non possono superare le unttà. Responsabilità per carico e scarico INA Assitalia assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per idanni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico sul veicolo e viceversa, comunque effettuate nessuna esclusa, con la sola esclusione dei danni alle cose trasportate od an consegna Responsabilità civile dei traspoéati L'lNA Assitalia garantisce I'Assicurato/Contraente ed tl conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazrone del veicolo (compresa la sosta), anche su area privata, o dalla navigazione del natante assicurato per i danni a terzi non fasportati sul veicolo o sul natante stesso provocati dai trasportati di cui si debba rispondere ai sensi di legge. La garanzìa è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per idannr provocati a terzi non trasporlati sul veicolo o sul natante identrficato in occasione di circolazione o di navigazione del mezzo stesso. I massimali per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA Danni da soccorso vittime della strada L'lNA Assitalia rimborsa fino alla concorrenza di (cinquemila) per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidentr della circolazione Colpa grave L'lNA Assjtalia risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo Polizza Rcsponsabilità Civile Aulo c Natanti - Croce Rossa Italiana 13 Polizza Inforluni Conduccntc Croce Rossa italiana -. C,. \l

14 I00i131369i t00/1i /13 t l7l Direzione Generale Dolo e colpa grave L'lNA Assitalia risponde anche dei danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o I'Assicurato deve rispondere a norma di legge Polizza Rcsponsabilità Civile Auto c Natanti - Croce Rossa ltalìana Polìzza lnfortuni Conducente Croce Rossa ilaliana l4 \. I -Y_.

15 100/131169i ICì0/131370; 100,,41 l] 7l Direzione Generale ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGMIONE DEI NATANTI A MOTORE Poìizza Resoonsabilità Civile Auto e Natantì - Crocc Rossa ltaliana Poìizza Infonuni Conducente Croce Rossa italiana l5 ii ì :.\L - :

16 Polizze: 100/ /,131370: 100/41Il7l Direzione Generale CONOIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AÉ. 1 - Oggetto dell'assicurazione L'INA ASSITALIA assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per iquali è obbligatoria l'assicu razione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, Interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento dei danni per j quali e obbligatoria la copertura involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acoua del natante descritto in oolrzza. L'assicurazione copre anche la responsabilità per idanni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private L'lNA ASSITALIA inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggìuntive della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicatin tali condizioni ove siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi. ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiu ntive. Non sono assicuratr i rischi della resoonsabilità Der idanni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relat've prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche. Non è ammessa la sospensione della garanzia in corso di contratto. Art. 1 bis - Massimale Assicurato La copertura assicurativa è prestata per un massimale di ,00 per sinistro con il limite di ,00 per dannì a persona ed ,00 per dannr a cose. Art. 2 - Esclusioni e rivalsa L assicurazionè non è operante: - se il conducente non è abilitato alla naviqazione a norma delle disposizioni In vigore, Polizza Responsabilìtà Civile Auto e Natanti - Crocc'Rossa ltaliana Polizza Inlbnuni Conducente Croce Rossa italiana l6 ;'l Àvl :\ tr,

17 Polìzzc: 100/411369: r00/431370; 100/4t l37l Direzione Generale - nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; - nel caso di natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19/11l'1992, n. 566), se la navigazaone avviene senza l'osservanza delle disposizionj vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; - per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione, - nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vrgentr. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'lna ASSITALIA eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponlbilità di eccezioni come previsto dalla citata norma. Art.3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, '1893 e 1894 C.C.). Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'lna ASSITALIA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma. Art. 3 bis - Aggravamento del rischio ll Contraente e/o l'assicurato devono dare comunicazione scritta all'lna ASSITALIA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'lna ASSITALIA possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art cc) Polizza Responsabilità Civile Auto e Natanti - Croce Rossa ltaliana 11 Polizza lnfoduni Conducente Croce Rossa italiana. I F e scr n,r Becsfa cele rg,{rt

18 Polizze: 100/ /131370: 100/'1.lll7l 0rrezione Generale Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'lna ASSITALIA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo an conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma. Art. 4 - Pagamento dèl premio ll premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza, le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emèssè dall'lna ASSITALIA che indicano la data del pagamento e recano la firma dejja persona autorizzata ric.l^tara il ^ram'^ ll pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il confatto, la quale è aulorzzata a rilasciare certificato, il contrassegno e la Carta Verde previstr dalle drsposizioni in vigore. Art. 5 - Durata del contratto L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del e cessa alle ore del Alla scadenza del il contratto si intenderà rìsolto e non potrà essere prorogato. Non si applica quanto disposto dall'art. 190'1, secondo comma del Codice Civile, e pèrtanto l'lna ASSITALIA non risponderà dei danni che si verifichino nei qurndrci giorni successivi dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati. Art.6 - Limiti della navigazione L'assicurazione vale per il mare lvlediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei. Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, I'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cur il sinistro si è verificato (art c.c. ) Polizza Responsabììità Civile Auto c Natanti - Croce Rassa ltaliana Polizza lntortuni Conduccnte Croce Rossa italiana l8

19 Poìrzzc 100/411369: 100/131370r 100/43 t 37l Direzione Generale Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relatrvi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invìo di documentazione o atti giudiziari, l'lna ASSITALIA ha il diritto di rivalersin tutto o in oade Der le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art C.C.). Art. I - Gestione delle vertenze L'lNA ASSITALIA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudìziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando. ove occorra. legah o tecnici. Ha altresì facoltà di provvederè per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'lNA ASSITALIA non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per ilegali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. Art. 9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali ed il contributo pef il Servizio Sanitario Nazionale relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art Rinvio allè norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Polizza Resoonsabilità Civile Auto e Natanîi - Crocc Rossa ltaliana Polizza Inlonùni (londucente Croce Rossa italiana l9

20 100/11I369. l00i1il70: t00/11llt t 0irezione Generale CONDIZIONI SPECIALI POLIZA A LIBRO MATRICOLA L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscrittiveicoli da coprire inizialment e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso proprietario assicurato o, nel caso dl veicoli locati in leasing, allo stesso locatario. Sono ammesse sostituzioni nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitava e cessazione della circolazione deì veicoli purché: - le esclusioni e le inclusioni siano contestuali, - i veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore al momento della stipula del contratto. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva o cessazione della circolazione di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, dei contrassegni e delle Carte Verdi. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore?.4 della data dj restituzjone all'lna ASSITALIA del certrfrcato, del contrassegno e della Carta Verde. ll premio di ciascun veicolo è calcolato in ragrone di 1/365 per ogni gìornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annual,tà assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - fa differenza di premio per I'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo Der il quale e stata eifettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzionè, l'lna ASSITALIA restituirà la parte di premio imponibil e di contributo al Servrzio Sanitario Nazionale riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Polizza Responsabilità Civilc Auto c Natanti - Croce Rossa Italiana Polizza Inlorluni Conducents Croce Rossa italiana l0 \ :'

21 r 00/411369: I0() , 100/tJ t37l Direzione Generale Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere vgrsate entro il 15' giorno dalla data dr comunicazione dell'ln ASSITALIA. Durante il penodo di validità della copertura assicurativa, gli oggetti assicurati (veicoli e natanti) non possono superare le unità. Responsabilità per carico è scarico INA Assitalia assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per idanni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico sul veicolo e viceversa, comunque effettuate nessuna esclusa, con la sola esclusione dei danni alle cose trasportate od in consegna Responsabilità civile dei trasportati L'lNA Assitalia garantisce l'assicurato/contraente ed il conducente per la responsabifità civile derivante dalla circolazione del veicofo (compresa fa sosta), anche su area privata, o dalla navigazione del natante assicurato per idanni a terzi non trasportati sul veicolo o sul natante stesso provocati dai trasportati di cui si debba rispondere ai sensi di lègge. La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per I danni provocati a terzi non trasportati sul veicolo o sul natante identrfrcato in occasione di circolazione o di navigazione del mezzo stesso. I massimali per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA. Danni da soccorso vittimè della strada L'lNA Assitalia rimborsa fino alla concorrenza di 5.000,00 (cinquemila) per sinistro, le spese sostenute per riparare idanni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione Colpa grave L'lNA Assitalia risponde anche dei danni derivanti da colpa graveoel Contraente/Assicu rato nonché del conducente del veicolo Polizza Iìesponsabilità Civile Auto e Natanti - Crocc Rossa Italiana Polizza Infortuni Conducentc - Croce Rossa italiana 2l fifl!

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