OBBLIGHI A CARICO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI
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- Filippo Gattini
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1 OBBLIGHI A CARICO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI dott. ing. Marco Di Felice
2 Il 07/10/2011 è entrato in vigore il DPR 151/2011: Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi, che introduce molte novità, tra cui: semplificazione e progressività nelle procedure di prevenzione incendi introduzione delle categorie (A, B, C) delle attività soggette aggiornamento dell elenco delle attività soggette: ora l Allegato 1 contiene n. 80 attività rispetto alle n. 94 attività del DM 16/02/1982 (abrogato) introduzione della SCIA-VVF introduzione del nulla osta di fattibilità e delle verifiche in corso d opera resta invariato l istituto della deroga restano i rinnovi (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio), con cadenza quinquennale sussidiarietà: trasferimento sui titolari delle attività e sui professionisti antincendio di un maggiore carico di responsabilità (SCIA-VVF e asseverazioni)
3 D.P.R. 01/08/2011 n 151 Categoria A Categoria B Categoria C Prima dell inizio dell attività (dopo l esecuzione dei lavori) FASE 1 SCIA ( PIN ) + PROGETTO (relazioni + elaborati grafici) + ASSEVERAZIONE (PIN ) (con certificati e dichiarazioni allegate) VALUTAZIONE DEL PROGETTO (PIN ) + PROGETTO (relazioni + elaborati grafici) VALUTAZIONE DEL PROGETTO (PIN ) + PROGETTO (relazioni + elaborati grafici) Rilascio ricevuta: in caso di completezza formale dell istanza Prima dell inizio dell attività (dopo l esecuzione dei lavori) Prima dell inizio dell attività (dopo l esecuzione dei lavori) FASE 2 NON PREVISTA SCIA (PIN ) + ASSEVERAZIONE (PIN ) (con certificati e dichiarazioni allegate) SCIA (PIN ) + ASSEVERAZIONE (PIN ) (allegando i certificati da tenere presso l attività) Rilascio ricevuta: in caso di completezza formale dell istanza Rilascio ricevuta: in caso di completezza formale dell istanza FASE 3 Visita di controllo: a campione con rilascio del verbale di visita tecnica. Visita di controllo: a campione con rilascio del verbale di visita tecnica. Visita e rilascio CPI.
4 RINNOVI cadenza -alla scadenza naturale del vecchio CPI; -ogni 5 anni per le attività rinnovate dopo il 7/10/2011; -ogni 10 anni per le attività 6, 7, 8, 64, 71, 72, 77. Per tutte le categorie: ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO (PIN ) + ASSEVERAZIONE (PIN ) (impianti di protezione attiva e requisiti protezione passiva ) Categorie A e B Categoria C Rilascio ricevuta VVF di presentazione del rinnovo Rinnovo CPI
5 Alcuni esempi di nuove attività soggette al controllo da parte dei VVF: 55: demolizione di veicoli (superficie > m 2 ) 73: edifici con promiscuità strutturale, di esodo o impiantistica (> 300 persone oppure > 5'000 m 2 ) 78: aeroporti, stazioni ferroviarie (superficie > m 2 ) e metropolitane 79: interporti (superficie > m 2 ) 80: gallerie stradali (> 500 m) e ferroviarie (> m)
6 Alcuni esempi di riformulazione dei criteri di assoggettabilità: 9: officine e laboratori di saldatura, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio 12: depositi di liquidi infiammabili (p.i. > 65 C) con capacità compresa tra 1 e 9 m 3 (categoria A: diesel tank) 13: impianti di distribuzione carburanti; contenitori-distributori rimovibili di carburanti (p.i. > 65 C) con capacità fino a 9 m 3 (categoria A: diesel tank) 48: centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con liquidi isolanti combustibili (> 1 m 3 ) 65: locali di spettacolo, impianti sportivi e palestre, sia pubbliche che private, (> 100 persone oppure > 200 m 2 ) 66: alberghi ( ), campeggi, villaggi turistici (> 400 persone) 70: depositi con superficie > 1'000 m 2 e materiali combustibili > 5'000 kg 75: autorimesse pubbliche e private con superficie coperta > 300 m 2
7 Altri decreti recenti (1/2): DM 05/08/2011 Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 : regolamenta la formazione e l aggiornamento dei cosiddetti professionisti antincendio autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui DLgs 139/2006, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio. Requisiti per il mantenimento dell iscrizione agli elenchi del Ministero dell'interno: - corso base di 120 ore + esame - formazione obbligatoria di 40 ore ogni 5 anni
8 Altri decreti recenti (2/2): DM 07/08/2012 Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi ( ) : regolamenta le nuove procedure introdotte dal DPR 151/2011. Introduce in particolare: - la nuova modulistica per la presentazione delle istanze - il concetto di modifica delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio e quindi soggette all obbligo di SCIA o richiesta di valutazione del progetto di prevenzione incendi (Allegato IV)
9 Cosa fare in caso di modifica di attività esistente, in possesso di CPI/SCIA: - se la modifica è classificabile come non sostanziale, cioè non rientrante nell elenco di cui all Allegato IV del DM 07/08/2012, la stessa potrà essere documentata al Comando VVF all atto della presentazione dell attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 4.8 del DM 07/08/2012); - se la modifica è classificabile come sostanziale, ma senza aggravio di rischio incendio, si presenta preventivamente al Comando VVF una SCIA-VVF corredata di dichiarazione di non aggravio di rischio (mod. PIN 2.6_2012) redatta da professionista antincendio o tecnico abilitato; - se la modifica sostanziale comporta anche un aggravio del rischio incendio, rispetto allo stato preesistente dell attività, si dovrà presentare al Comando VVF la preventiva richiesta di valutazione del progetto.
10 Nuove attività soggette Per gli insediamenti esistenti, in possesso di CPI/SCIA, in cui si configuri la presenza di una delle nuove attività soggette al controllo da parte dei VVF, introdotte dal DPR 151/2011, si deve presentare la SCIA-VVF entro il 07/10/2014 (salvo proroghe ) Ad esempio, per i contenitori o serbatoi mobili-rimovibili di gasolio per autotrazione (diesel tank), con capacità compresa tra 1 m 3 e 9 m 3, si dovrà assolvere agli obblighi previsti dal DPR 151/2011, con diversa modalità in funzione di: - tipo di attività esercitata - tipo di mezzi riforniti come di seguito illustrato:
11 DIESEL TANK (1/5) 1 caso: DEPOSITO DI LIQUIDO INFIAMMABILE Attività esercitata: azienda agricola, cava o cantiere Atto legislativo di riferimento: Decreto 19/03/1990 Mezzi riforniti: automezzi non targati e non circolanti su strada, ma solo all interno della proprietà Attività 12.1.A (DPR 151/2011): Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 C, con capacità da 1 a 9 m 3. Obbligo: deposito SCIA se capacità serbatoio > 1 m 3. Con l entrata in vigore del DPR 151/2011 è decaduta l esenzione dall assoggettabilità per azienda agricola, cava o cantiere di cui al Telegramma n. 4113/170 del 11/04/1990.
12 DIESEL TANK (2/5) 2 caso: DEPOSITO DI LIQUIDO INFIAMMABILE Attività esercitata: qualsiasi attività soggetta al controllo dei VVF, ma diversa da azienda agricola, cava o cantiere Atto legislativo di riferimento: Decreto 19/03/1990 (per analogia); distanze di sicurezza come da Decreto 12/09/2003 Mezzi riforniti: automezzi non targati e non circolanti su strada, ma solo all interno della proprietà Attività 12.1.A (DPR 151/2011): Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 C, con capacità da 1 a 9 m 3. Obbligo: deposito SCIA se capacità serbatoio > 1 m 3.
13 DIESEL TANK (3/5) 3 caso: DISTRIBUTORE DI CARBURANTE LIQUIDO Attività esercitata: autotrasporto merci per conto terzi, autotrasporto persone in servizio di linea, noleggio con conducente, taxi Mezzi riforniti: automezzi targati circolanti su strada Atti legislativi di riferimento: Decreto 12/09/2003 e Circolare n. 857 del 17/03/2009. Attività 13.1.A (DPR 151/2011): Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 C, di capacità geometrica fino a 9 m 3 ; pubblico o privato, fisso o rimovibile. Obbligo: deposito SCIA per qualsiasi capacità del serbatoio. Richiesta di autorizzazione per distributore di carburante ad uso privato: sopralluogo della commissione comunale di collaudo (Comune, VVF, UTE, ASL, ARPA).
14 DIESEL TANK (4/5) 4 caso: DISTRIBUTORE DI CARBURANTE LIQUIDO Attività esercitata: qualsiasi attività Mezzi riforniti: automezzi targati circolanti su strada Atto legislativo di riferimento: DM 31/07/1934, con procedura di deroga ai sensi dell art. 7 del D.P.R. 151 del 01/08/2011. Attività 13.1.A (DPR 151/2011): Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 C, di capacità geometrica fino a 9 m 3 ; pubblico o privato, fisso o rimovibile. Obbligo: deposito SCIA per qualsiasi capacità del serbatoio. Richiesta di autorizzazione per distributore di carburante ad uso privato: sopralluogo della commissione comunale di collaudo (Comune, VVF, UTE, ASL, ARPA). Richiesta di deroga all art. 82 del DM 31/07/1934, da presentare alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco (tramite il Comando provinciale VVF), evidenziando il motivo per cui il serbatoio non può essere interrato. Ad esempio: per ragioni ambientali, per problemi di falda superficiale, per smottamenti del sottosuolo, per presenza di roccia o altro, proponendo delle misure compensative di sicurezza (tra cui un sistema di protezione intorno al diesel tank per evitare urti accidentali dei mezzi in rifornimento e manovra). Sarà poi discrezione della Direzione Interregionale dei VVF valutare l idoneità delle misure compensative proposte.
15 DIESEL TANK (5/5) Attenzione!! Nel 1 e 2 caso è necessario che il titolare dell attività dichiari che verranno riforniti esclusivamente i mezzi circolanti all interno della proprietà. Il diesel tank deve possedere le seguenti certificazioni: Approvazione di tipo, rilasciata dal Ministero dell Interno; certificato di collaudo, rilasciato dal costruttore; dichiarazione di conformità (Decreto 37/2008) dell impianto elettrico di alimentazione della pompa erogatrice e verifica della misura di resistenza di terra, rilasciate dall installatore/tecnico; dichiarazione del numero e tipo di mezzi antincendio installati a protezione dell impianto.
16 Attività in possesso di CPI o DIA Per le attività già in possesso di regolare Certificato di Prevenzione Incendi, si attende la scadenza naturale dello stesso e si presenta la richiesta di rinnovo della conformità antincendio, corredata di asseverazione sottoscritta da professionista antincendio. Per le attività in possesso di Dichiarazione di Inizio Attività (atto non soggetto a scadenza naturale in quanto emesso dal legale rappresentante, in attesa del sopralluogo da parte dei VVF), la circolare VVF del 06/10/2011 n conferma che la presentazione della DIA assolva all obbligo della presentazione della SCIA. Il Comando VVF provvederà quindi alla ricatalogazione della pratica in funzione del nuovo elenco delle attività e delle categorie. Se l attività ricade in categoria C, il Comando effettuerà il sopralluogo. In ogni caso la data a cui fare riferimento, anche ai fini del rinnovo, sarà quella del 07/10/2011. La scadenza naturale della DIA/SCIA si protrarrà quindi al 07/10/2016.
17 Attestazione tardiva di rinnovo periodico della conformità antincendio Per le attività in possesso di CPI scaduto, la circolare VVF del 18/04/2012 n stabilisce che la presentazione tardiva di attestazione di rinnovo possa sottintendere: - ad una temporanea interruzione dell attività - all esercizio dell attività in violazione dell art. 5 del DPR 151/2011 Il Comando VVF potrà quindi accertare (anche con controllo mediante visita tecnica) se sussistono i presupposti per procedere alla segnalazione di ipotesi di reato all autorità giudiziaria. Dal punto di vista amministrativo, l attestazione di rinnovo avrà comunque validità di 5 anni a partire dalla data della presentazione della SCIA originaria (o altra autorizzazione previgente). Nel caso in cui, scaduto il CPI, venisse presentata una SCIA in luogo dell attestazione di rinnovo tardivo, tale segnalazione presuppone il mancato esercizio dell attività a far data dalla scadenza del CPI/SCIA originario e pertanto la non assoggettabilità agli obblighi di cui all art. 5 del DPR 151/2011.
18 Attività nuove ed attività esistenti non regolarizzate Per i nuovi insediamenti e per le attività esistenti, ma non ancora regolarizzate dal punto di vista della conformità antincendio, vige l obbligo di esperire le procedure previste dagli art. 3 e 4 del DPR 151/2011: - richiesta di valutazione del progetto, per le categorie B e C - segnalazione certificata di inizio attività (SCIA-VVF), prima dell inizio dell attività, per tutte le categorie
19 D.P.R. 01/08/2011 n 151 Categoria A Categoria B Categoria C Prima dell inizio dell attività (dopo l esecuzione dei lavori) FASE 1 SCIA ( PIN ) + PROGETTO (relazioni + elaborati grafici) + ASSEVERAZIONE (PIN ) (con certificati e dichiarazioni allegate) VALUTAZIONE DEL PROGETTO (PIN ) + PROGETTO (relazioni + elaborati grafici) VALUTAZIONE DEL PROGETTO (PIN ) + PROGETTO (relazioni + elaborati grafici) Rilascio ricevuta: in caso di completezza formale dell istanza Prima dell inizio dell attività (dopo l esecuzione dei lavori) Prima dell inizio dell attività (dopo l esecuzione dei lavori) FASE 2 NON PREVISTA SCIA (PIN ) + ASSEVERAZIONE (PIN ) (con certificati e dichiarazioni allegate) SCIA (PIN ) + ASSEVERAZIONE (PIN ) (allegando i certificati da tenere presso l attività) Rilascio ricevuta: in caso di completezza formale dell istanza Rilascio ricevuta: in caso di completezza formale dell istanza FASE 3 Visita di controllo: a campione con rilascio del verbale di visita tecnica. Visita di controllo: a campione con rilascio del verbale di visita tecnica. Visita e rilascio CPI.
20 Contenuti minimi del progetto di prevenzione incendi La richiesta di valutazione del progetto di prevenzione incendi deve contenere, in sintesi: - analisi del rischio incendio, eseguita dal progettista affiancato e supportato dal responsabile dell attività - individuazione delle attività soggette al controllo da parte dei VVF e degli elementi di pericolo - introduzione delle misure di compensazione del rischio incendio, per contenere il livello di rischio entro un valore accettabile/sostenibile: protezione attiva e passiva, modifica del layout produttivo, gestione dell esodo, sistema di gestione della sicurezza antincendio
21 Criteri di redazione del progetto di prevenzione incendi Il progetto può essere redatto in conformità ad una regola tecnica di prevenzione incendi (attività normate), oppure sulla base dei criteri generali di prevenzione incendi e delle regole tecniche orizzontali, se le attività individuate non sono supportate da una regola tecnica verticale (attività non normate). In casi di particolare complessità o in virtù dell adozione di soluzioni tecniche e architettoniche non standardizzate, il progetto di prevenzione incendi potrà fare ricorso ai metodi dell ingegneria della sicurezza antincendio (approccio prestazionale). I vantaggi di tale approccio consistono nella possibilità di adottare misure di sicurezza equivalenti, derogando ad una o più regole tecniche verticali. I limiti dell approccio prestazionale riguardano invece: - maggiori costi iniziali di analisi, simulazione e progettazione - rigidità e vincoli per mantenere inalterato nel tempo lo scenario di incendio su cui si è basato il progetto - adozione di un sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA)
22 La nuova prevenzione incendi E in fase di elaborazione un nuovo decreto (Norme di prevenzione incendi generali e semplificate) che potrà semplificare il ricorso ai metodi prestazionali, offrendo al progettista degli strumenti di lavoro più flessibili rispetto alle attuali regole tecniche di natura rigidamente prescrittiva. Cambierà l approccio alla progettazione della prevenzione incendi: - maggiore flessibilità progettuale nello sfruttamento delle misure compensative - possibile risparmio economico - semplificazione e migliore accessibilità ai metodi prestazionali dell ingegneria della sicurezza antincendio - riduzione del ricorso all istituto della deroga
23 Possibili punti deboli di un progetto di prevenzione incendi: - non rispondenza alla reale configurazione dell attività - carenza di dettagli su allestimenti interni, compartimentazioni, elementi di pericolo - incertezza, in fase progettuale, sul reale uso dell edificio e sullo scenario di incendio ipotizzabile - modifiche sostanziali, intervenute in corso d opera, e non accompagnate da un aggiornamento della valutazione del progetto di prevenzione incendi - insufficiente coordinamento e/o dialogo tra progettista e responsabile dell attività - nulla osta di fattibilità non adeguatamente circostanziato
24 Realizzazione delle opere di adeguamento (1/2) Dopo l approvazione del progetto da parte del Comando VVF, si dovranno realizzare gli adeguamenti eventualmente previsti e/o prescritti. La realizzazione di strutture ed impianti deve avvenire sulla base di un progetto esecutivo, preliminarmente redatto da tecnico competente/abilitato. Le opere, gli impianti, i prodotti ed i dispositivi utilizzati e installati devono essere supportati da: - certificazioni di prodotto, omologazioni, rapporti di prova - dichiarazioni di conformità alla regola dell arte (Decreto 37/2008) - collaudi - dichiarazioni di corretta posa - certificazioni e dichiarazioni rese sui modelli PIN-VVF
25 CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI - DM 07/08/2012 certificato o dichiarazione ambito di competenza e applicazione firma CERT.REI-2012 mod. PIN resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi in opera, portanti e separanti, escluse le porte e gli elementi di chiusura professionista antincendio DICH.PROD-2014 mod. PIN DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Decreto 37/2008 rispondenza dei prodotti (impiegati e messi in opera) alle prestazioni richieste, con riferimento a: - reazione al fuoco - resistenza al fuoco - dispositivi di apertura delle porte dichiarazione di conformità dichiarazione di rispondenza (2) tecnico abilitato (DLL), oppure professionista antincendio (1) installatore tecnico abilitato DICH.IMP-2012 mod. PIN impianto non ricadente nel campo di applicazione del D. 37/2008, con progetto a firma di tecnico abilitato installatore - impianto non ricadente nel campo di applicazione del D. 37/2008 e privo di progetto CERT.IMP-2014 mod. PIN impianto realizzato in conformità a norme diverse dalle norme EN - impianto realizzato sulla base di un progetto sviluppato con l'approccio prestazionale (DM 09/05/2007) - impianto ricadente nel campo di applicazione del D. 37/2008, privo di dichiarazione di conformità ed eseguito prima del 04/04/2013 (DM 20/12/ a) professionista antincendio NOTE: (1) - Il modello PIN DICH.PROD-2012 "deve essre compilato dal professionista antincendio solo nel caso di assenza del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori" (lettera VVF del 26/11/2012 prot ). (2) - D. 37/2008 (art. 7 comma 6): "Nel caso in cui la dichiarazione di conformita' prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione (...)"
26 Realizzazione delle opere di adeguamento (2/2) Nella scelta delle ditte e nella condotta dei lavori di adeguamento e/o installazione di strutture e impianti di prevenzione incendi, è quindi fondamentale che: - le strutture e le installazioni siano eseguite da ditte specializzate nell esecuzione di tali opere specialistiche - le imprese ed i fornitori rilasciano la documentazione a supporto della conformità alla norma di riferimento, della corretta posa in opera e della individuazione certa del prodotto da costruzione o dispositivo messo in opera - i professionisti antincendio (o i tecnici abilitati) rilasciano le certificazioni, dichiarazioni ed asseverazioni previste. A garanzia della corretta realizzazione delle opere e dell adeguatezza della documentazione finale a corredo delle stesse, è sempre opportuno (anche nei casi in cui non sussiste l obbligo) redigere preliminarmente un progetto esecutivo, che contenga le specifiche tecniche di prodotti e dispositivi da utilizzare, in armonia e coordinamento con quanto previsto nel progetto approvato dai VVF ed eventuali prescrizioni integrative.
27 Requisiti dei progettisti Il DM 05/08/2011 conferma la presenza di due categorie di progettista che può svolgere prestazioni professionali in materia di prevenzione incendi: - tecnico abilitato (tecnico inscritto ad un albo): può redigere i progetti, le istanze di deroga e le asseverazioni in fase di SCIA-VVF, ma non può rilasciare le certificazioni, le asseverazioni di rinnovo e redigere i progetti basati sull approccio prestazionale - professionista antincendio (tecnico iscritto negli elenchi del Ministero dell Interno D.Lgs. 139/2006): può svolgere ogni tipo di incarico in materia di prevenzione incendi. Il tecnico abilitato non ha obbligo di formazione ed aggiornamento. Il professionista antincendio deve frequentare un corso base di prevenzione incendi (120 ore) e sostenere l esame finale; deve inoltre frequentare corsi e seminari di aggiornamento obbligatorio per l ammontare di almeno n. 40 ore ogni 5 anni. I professionisti antincendio sono quindi degli specialisti formati e costantemente aggiornati; la loro qualifica e regolarità di aggiornamento può essere verificata nel sito
28 Le asseverazioni e le responsabilità dei professionisti e dei titolari delle attività - le nuove asseverazioni - le responsabilità del professionista antincendio: verifica ed attestazione di efficienza e funzionalità dei sistemi di protezione attiva e dell integrità delle protezioni passive soggette a degrado e/o perdita delle caratteristiche nel tempo; in occasione dei rinnovi: verifica di conservazione inalterato dello stato dell attività rispetto alla configurazione di cui alla SCIA/CPI precedenti - le responsabilità del legale rappresentante dell attività: manutenzioni, conservazione dello scenario, assenza di varianti significative prive di valutazione di aggravio / non aggravio di rischio, formazione ed informazione del personale - trasferimento sui titolari delle attività e sui professionisti antincendio di un maggiore carico di responsabilità (SCIA-VVF e asseverazioni) rispetto al regime ante DPR 151/2011.
29 Chi deve dichiarare? - il titolare dell attività SEGNALA, con una dichiarazione di atto notorio, l inizio dell attività - il tecnico abilitato ASSEVERA la conformità dell opera ai requisiti di prevenzione incendi - l installatore DICHIARA la conformità degli impianti alla regola dell arte (Decreto 37/2008) - l impresa di costruzioni DICHIARA la fornitura e la corretta posa di prodotti e materiali da costruzione - il professionista antincendio CERTIFICA (redazione dei modelli PIN-VVF) i requisiti di prodotti, impianti e sistemi
30 Sostituzione dei maniglioni antipanico (1/2) Il DM 03/11/2004 e succ. impone la sostituzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, privi di marcatura CE, entro il 16 febbraio Scadenze DM 03/11/2004 Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio impone l adeguamento dei dispositivi non marcati CE, in conformità alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125, entro febbraio 2011.Il successivo DM 06/12/2011 differiva il termine di adeguamento al 16/02/2013. Campo di applicazione L art. 1 del DM 03/11/2004 specifica che il campo di applicazione del decreto contempla i dispositivi di apertura manuale delle porte installate: lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco quando ne sia prevista l'installazione.
31 Sostituzione dei maniglioni antipanico (2/2) Casi di obbligo di sostituzione dei maniglioni L art. 3 del DM 03/11/2004 prescrive l'installazione dei dispositivi muniti di marcatura CE nei seguenti casi: a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:a.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;a.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:b.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;b.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti. L art. 5 del DM 03/11/2004 stabilisce infine che i dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3, devono essere sostituiti: in caso di rottura del dispositivo ; in caso di sostituzione della porta ; in caso di modifiche dell attività che comportino un alterazione peggiorativa delle vie di esodo ; entro sei anni dalla data di entrata in vigore del DM 03/11/2004.
32 Sanzioni Cosa rischia chi non ottempera agli obblighi previsti dal DPR 151/2011: - responsabilità penale - mancata liquidazione dei danni da parte dell assicurazione; limiti del sistema assicurativo italiano - vincoli per le certificazioni di qualità, ambientali, altro La parola all avvocato
33 Grazie
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