in San Pietroburgo, Russia, ("Locatario") nella persona del Console Generale

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1 ConsoTato Generale d' ItaTía Sa'J PieXrobaÍgo CONTRATTO D'AX'F'ITTO N. AZD 28 San Pietroburgo 29 dicembre 2009 L"lmpresa Unitaria Statale di San Pietroburgo di prestazione dei servizi alle rappresentanze straniere "Inpredservice", INN , creata sulla base della Delibera del KUGI (Comitato per la gestione dei beni statali) di San Pietroburgo N.122-p del , registrata ai sensi della Delibera della Camera di Registrazione del Municipio di San Pietroburgo del 28 aprile 1993 N. 3337, le modifiche dei documenti costitutivi sono state registrate dalla Delibera della Camera di Registrazione di San Pietroburgo N del , il Certificato di registrazione nel registro Statale Unico delle persone giuridiche sulla persona giuridica, registrata prima del 0i luglio 2002, rilasciato dall'imns (Ispettorato Fiscale) della FR per il quartiere Zenllalniy di San Pietroburgo il i , OGRN , nuova stesura dello Statuto e' stata approvata dalla Delibera del KUGI di San Pietroburgo N.708-ps del , registrata dal Certificato attestante la registrazione presso il registro unico statale delle persone giuridiche, rilasciato dall'ispettorato interrionale delia MNS della FR N. 10 per San Pietroburgo ll , al N. statale di registrazione , nella persona del Direttore generale Morozov Boris Veniaminovich, agente sulla base dello Statuto, denominato di seguito "Locatore", da una parte, e Il Consolato Generale della Repubblica Italiana in San Pietroburgo, Russia, ("Locatario") nella persona del Console Generale Faiti Salvadori, agente a nome del Govemo della Repubblica Italiana nell'ambito dei poted a lui conferiti. (ll Locatore ed il Locatai'ió di seguito vengono denominati separatamente "la Parte" e congiuntamente "le Par1i"),

2 al N. sensi della Delibera del Comitato per la gestione del I 120-, dei beni statali hanno stipulato il presente Contratto su quanto segue: 1. OGGETTO DEL CONTRATTO 1.1. Il Locatore sulla base del1a Delibera del Comitato per la gestione dei beni statali N.753-pdell8.0T.lggT,dellaDeliberadelComitatoperlagestionedeibenistataliNl22- p del lgg3, della Delibera del Govematore di San Pietrobugo del 23' N.1034, p.4.3. e del Certificato della registrazione statale del diritto di gestione dell'economiaconilnumerodiregistrazionen' del1401'2000concedeinaffitto al Locatario e il Locatario accetta dal Locatore a pagamento in possesso ed in utilizzo prowisorio 1'oggetto immobile - edificio di proprietà statale di San Pietroburgo' inventariato dalla contabilità del Locatore, ubicato all,indirizzo: piazza Teatralnaya, n. 10, letteraa,sanpietroburgo,russia,ndicatastots:1250:0:20l'edificiovienedenominato di seguito "Immobile Affittato"' 1.2. La superficie totale (millequattrocentosettantuno e Numero dei Piani dell'immobile: 4' del1'immobile Affittato consta di 1'47I'7 sette decimi) metri quadri' 1.3. Il Locatario ha diritto di utilizzare l'immobile Affittato per qualsiasi scopo' legato con i1 lavoro del Consolato (rappresentanza diplomatica)' compresi l'ulillizzo' ma non limitandosi, in qualità di locale abitativo e ufficio per i collaboratofi dell,ente Consolare, come locale d'ufficio per i1 personale del Consolato' per il riposo dei collaboratori del Consolato, nonchè per gli altri scopi' legati alle funzioni del Consolato (rappresentanza diplomatica) Il Locatario acconsente ad úilizzarc l'lmmobile Affiuato in conformità agli scopi,stabilitidalpresenteconffatto'lepartisimettonod'accordonell'usufruiredeiloro dirittienelfarfronteailoroobblighisecondoilpresentecontratto'inconformitàalle normedellaconvenzionediviennasullerelazioniconsolari,nonchèinconformitàalla Legislazione della Federazione Russa'

3 2. VALIDITA' DEL CONTRATTO 2.1. Il termine di validità deì Contratto ('Periodo d'affitto") sì stabilisce dal 01 gennaio 2010 al 3L dicembre 2014' Al1a scadenza di detto termine i locali devono essere della scadenza non sia stato stipulato un nuovo conffatto' sgomberati, qualora Prima 11 nuovo contratto può essere stipulato per un termine successivo di comune accordo tra 1e parti contraenti, in tale caso il Locatario che rispetta scrupolosamente le clausole de1 contratto ha il diritto di prelazione per l'affitto del detto immobile' 2.2 I1 presente Contratto entra in vigore dalla data di registrazione statale del medesimo Gli obblighi delle Parti sorgono al momento d'inizio del Periodo d'affitto' 3. MODALITA, DI PAGAMENTO SECONDO il CONTRATTO D'AFFITTO 3.1 I1 Locatario paga al Locatore per l'utilizzo dell'immobile Affittato per tutto il periodo di locazione (dal 1 gennaio 2010 al 3i dicembre 2014)' ii canone d'affitto nell'ammontare di 1'821'670'84 (un milione ottocentoventunmilacentosettanta ottantaquattro centesimi) Euro' M compresa - Euro 211 '882'00 (duecentosettantasettemilaottocentottantadue e zero centesimi)' Il canone d'affitto è comprensivo del costo dell'assicurazione dell'immobile Affittato, nonché del canone d'affitto del garage Locatario effettua i pagamenti trimestrali a mezzo del bonifico sui conti conentidellocatore,indicatinell'articolol0delcontratto'oincontantinellacassadel Locatoreneiterminienegliammontaridicuineldeciframentodeipagamentid,affitto,che fa parte integrante de1 Contratto (Allegato N 1)' in Euro' 3.3. Ne1 caso di modifica degli atti nonnativi e legali della Federazione Russa o di San Pietroburgo, che regolano il calcolo del canone d'affitto' il Locatore puo' proporre il cambiamentodelcanoned'affitto'ilnuovoammontaledelcanoned'affittovienestabilito dalmomentodell,accordoraggiuntotraillocatarioelocatoreedellerelativemodificheal presente Contratto ' e

4 in San Pietroburgo, Russia, ("Locatario") nella persona del Console Generale Faiti Salvadori, agente a nome del Govemo della Repubblica Italiana nell'ambito dei poteri a lui conferiti, che rappresentano le Parti secondo il presente contratto d'affitto (contratto) dell'edificio a uso non abitativo, ubicato all'indirizzo: piazza Teatralnaya, n.10, lit. A, San Pietroburgo, Russia in conformità al punto 4.5. de1 Contratto, si sono convenute sugli obblighi reciproci, legati all'esecuzione de1 Contratto alle condizioni seguenti: OBBLIGHI DELLE PARTI. 1. I1 Locatore si impegna a: 1.1. Garantire al Locatario la prestazione dei servizi urbani, necessari per la sua attività normale Effettuare la manutenzione preventiva annuale e, se si verihca la necessità, i lavori di riparazione degli ascensori e dei montacarichi, de1 sistema di fognatura, di ventilazione, di condizionamento, degli impianti elettrici e della rete di illuminazione, la sostituzione degli apparati di accensione e protezione Annualmente - in primavera ed in autunno - prorvedere all'esame dei tetti e dei muri estemi degli edifici ccn 1'effettuazione se necessario, di piccoli lavori di manutenzione e di rafforzamento delle grondaie Effettuare la manutenzione di prevenzione annuale e se necessario, la manutenzione preventiva di rifomimento idrico freddo e caldo, del sistema di riscaldamento centrale Effettuare il controllo tecnico continuo dello stato dei sistemi e degli impianti di gas, effettuare la manutenzione preventiva dei medesimi e se necessario, la manutenzione ordinaria Effettuare il controllo periodico antincendio dei locali affittati e dei servizi Acquistare ed installare i mezzi antincendio in conformità alle norme previste, i mezzi di allarme antincendio, che conispondono alle norme legislative sulla protezione antincendio della Federazione Russa Effettuare una volta ogni cinque anni o negli altri termini, su richiesta del Locatario. la manutenzione ordinaria dell'lmmobile Affittato. 11 volume ed i termini dei

5 lavori di manutenzione vengono stabiliti di comune accordo de e parti, formarizzato per iscritto con la composizione del relativo preventivo Effettuare i lavori di manutenzione generale degli edifici o di alcuni elementi del medesimo alle condizioni previste dal punto 4.6. del presente contratto d,affitto Se necessario, effettuare la riparazione delle facciate, sulla base delle richieste. stabilite dalle regole e dalle norme di esercizio tecnico degli edifici. 1. i 1. Organizzare la rimozione dei rifiuti, della neve e del ghiaccio Effettuare il rinforzamento contro il freddo delle finestre e delle por1e, su richiesta del Locatario Nei termini, stabiliti dai documenti normativi sulla protezione antincendio e dalle condizioni tecniche per i materiali utlhzzati, effethrare la lavorazione parafuoco degli elementi in legno dell'edificio, la manutenzione tecnica e la riparazione della conduttura d'acqua antincendio. Effettuare la manutenzione tecnica del sistema di allarme antincendio secondo un contratto a parte con il Locatario o con un'altra organizzazione, in possesso della licenza conispeftiva. Note: a) I lavori per i quali si è impegnato il Locatore, vengono eseguiti a spese del Locatario ad eccezione dei p.p. 1.2., 1.3.,.1.4., 1.5., 1.6., 1.9, l.l0; che vengono eseguiti a spese del Locatore. b) i lavori indicati possono essere eseguiti dal Locatore sia con le proprie forze, che con il coinvolgimento di ditte specializzate sotto la direzione ed il controllo da parte del Locatore. c) L'esecuzione dei lavori indicati con le forze del Locatore o con il coinvolgimento di alt.e ditte e persone è possibile previo coordinamento con il Locatario e a condizione di disponibilità di certificati forrnalizzaii in modg dovuto per i materiali di costruzione utilizzafi. d) Il Locatore ha diritto di sospendere all'adempimento dei suoi obblighi secondo il presente Accordo supplementare in caso di ritardo dal Locatario di pagamenti di canoni d'affitto e degli altri pagamenti secondo il contratto e secondo gli Accordi Supplementari a quest'urtimo fino all'estinzione completa del debito. 2. Il Locatario è tenuto a:

6 2.1. Lasciar entrare, previo accordo preliminare, i rappresentanti del Locatore per il conhollo periodico degli edifici con I'obiettivo di individuare la necessità di effetfuare lavori di manutenzione, di prevenzione, di riparazione degli edifici e delle atlîezzatwe, per il controllo dello stato antincendio dei medesimi, per la purizia dei tetti dalla neve e del ghiaccio. 2'2. Non fare ristruth'azioni o iatrezzarnenrt dei locali affittati (costruzioni) oppure delle comunicazioni d'ingegneri a senza l'autorizzazione scritta del Locatore. 2'3' Effetfuare il lavaggio dei mezzi di trasporto sul territorio degli edifici affittati solo nei posti, alîrezzati specialmente per tale lavaggio Pagare il costo del riscaldamento, del rifomimento d'acqua calda e fredda, de a conente elettrica, del gas, dei mezzi di comunicazione e degli altri servizi, prestati per conto del Locatore o alla sua intermediazione, secondo le fatture emesse a parte. 2'5. Effettuare Ia rimozione dei rifiuti, della neve e del ghiaccio sul tenitorio adiacente agli edifici e sui marciapiedi adiacenti, e nelle carreggiate delle vie adiacenti, entro i due metri, far cura delle piante sui territori indicati Non effettuare autonomamente l'installazione e l'utilizzo di apparati telefonici con la funzione di determinazione automatica der numero chiamante (AoN) sulla iinea telefonica, che appartiene al Locatore, senza il preawiso scritto del Locatore. CONDIZIONI PARTICOLAzu. 1. Il Locatore s'impegna a poíare tempestivamente a conoscenza der Locatario e il Locatario si impegna a rispettare le Leggi, le decisioni, le deliberazioni, le norme, le istruzioni ecc., vigenti sul territorio di san piehoburgo, relativi ai volumi, ai termini, all'ordine e alle condizioni di servizio degli edifici, dei sistemi d,ingegneria, del territorio degli oggetti afiittati, di pulizia dei marciapiedi, adiacenti I'edificio e delle carreggiate delle vie adiacenti entro i due metri, il rispetto delle norme antincendio e sanitarie - epidemiologiche e delle miswe, legate alla dor,zione dei servizi, alla piantagione di verde ed alla tutela dell'ambiente. In caso di applicazione ar Locatore di sanzioni per il mancato rispetto degri atti normativi di cui sopra per colpa del Locatario, il Locatario risarcisce in pieno al Locatore le perdite subite da quest'ultimo. 2. All'entrata del contratto in vigore le parti stendono un atto bilaterale di consegna-accettaz ione dell'immobile Affrttato. Alla scadenza del Contratto il Locatario

7 Contratto o anche in diversa data di comune accordo fra Locatore e Locatario. paga il costo della manutenzione ordinaria e restituisce con atto b'aterale tufti gri edifici e le aftrezzature inbuono stato e sgomberati dal personare e dai beni del Locatario. I1 Locatario non de* rmmobile arnttato,"r""::h:j',::l#ii::"ili.j::1,ffi ::J::",,::. 3' L'Accordo Supplementare scade a'a scadenza der termine di validità der IL LOCATORE IL LOCATARIO Firma Morozov B.V. Firma Faiti G$NS$!*CTS GEN[R4,tÉ 0',lTAl-lA $AN prtrtàsgilrs0 VISTO per traduzione conforme all'origrnale'n,,n?ll,urélltfltg San PietroburEo, lj t'u ' CONSOLE GENERALE FaitIgALYADOR t f, el.is )3, del :la iato 4, al JZOV l" da :netale rito dei larte" e

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