Assicurazione Responsabilità Civile Auto (RC Auto) Le nuove regole, le opportunità, le liberalizzazioni

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1 Test noi consumatori - Periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente - TEST noi consumatori - anno XIX - numero 72 del 28 novembre Spedizione in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma Assicurazione Responsabilità Civile Auto (RC Auto) Le nuove regole, le opportunità, le liberalizzazioni

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3 La Guida del Consumatore Assicurazione Responsabilità Civile Auto (RC Auto) Le nuove regole, le opportunità, le liberalizzazioni Testi a cura di: Fabrizio Premuti, Pieraldo Isolani TEST noi consumatori - anno XIX - numero 72 del 28 novembre 2007 Direttore: Paolo Landi Direttore responsabile: Francesco Guzzardi Comitato di redazione: Paolo Landi, Angelo Motta, Fabio Picciolini Amministrazione: Adiconsum, Via Lancisi Roma Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma Progetto grafico, impaginazione e stampa: Editall srl - Via R. Gabrielli di Montevecchio Roma Finito di stampare nel mese di dicembre 2007

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5 INTRODUZIONE... 5 LE NUOVE REGOLE DEL DECRETO BERSANI... 7 Eliminato il vincolo di durata pluriennale per le polizze... 8 Mantenimento della classe di merito acquisita... 9 Classe di ingresso... 9 Applicazione del malus Comparabilità delle polizze Agenti plurimandatari RISARCIMENTO DIRETTO Come si attiva Che cosa viene risarcito Quando non si applica il risarcimento diretto Il modulo blu della constatazione amichevole di incidente La richiesta di risarcimento alla propria compagnia Al momento dell offerta di risarcimento Come conservare la classe di merito L ASSICURAZIONE RC AUTO L assicurazione RC Auto è obbligatoria Il massimale assicurato Stipulare la polizza RC Auto Il Fondo di Garanzia Sommario PRIMA DI SOTTOSCRIVERE UNA POLIZZA RC AUTO Le forme tariffarie Come funziona il bonus/malus Richiedere un preventivo trasparente Le polizze personalizzate I CONTENUTI DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC AUTO.. 29 I rischi coperti Le clausole di esclusione e rivalsa Durata del contratto Sospensione del contratto Come conservare la propria classe di merito in caso di sinistro.. 32 Rinnovo del contratto Come disdire il contratto di assicurazione L attestato di rischio La Carta Verde Coperture assicurative non obbligatorie (incendio, furto, ecc.).. 34

6 COSA BISOGNA FARE Quando si cambia l auto o la moto Quando si cambia provincia di residenza Se si smarriscono i documenti assicurativi In caso di furto del veicolo CHE COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE Come comportarsi quando non c è accordo sulla responsabilità di un incidente Come ottenere il rimborso dalla Compagnia di Assicurazione del responsabile dell incidente Obblighi della Compagnia di Assicurazione che riceve una richiesta di risarcimento LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE Come fare un reclamo alla propria Compagnia di Assicurazione La procedura di conciliazione Come si attiva la procedura di conciliazione CONSIGLI UTILI PER GLI ASSICURATI LINK UTILI... 48

7 Il mondo delle assicurazioni, e di conseguenza quello della RC Auto, ha avuto una autentica rivoluzione a partire dal settembre 2005, quando è stato adottato il Codice delle Assicurazioni Private (D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209). Attraverso il Codice, e prima con l emanazione di circolari ISVAP, i diritti degli assicurati sono stati rafforzati ed anche talune barriere che ostacolavano la concorrenza sono state rimosse. In sintesi sono state introdotte le seguenti norme a maggior tutela dei diritti dei consumatori. All ISVAP vengono dati più poteri e maggiore autonomia, mentre l attività di vigilanza si consolida comprendendo anche la trasparenza dei comportamenti delle Assicurazioni. I ratei del premio non goduto in caso di vendita, rottamazione o furto del veicolo assicurato saranno recuperati dal cliente. In questi casi anche la classe di merito posseduta, viene conservata. In caso di scontro tra due veicoli, i danni saranno risarciti dalla propria Assicurazione, anziché dalla Compagnia del veicolo responsabile del sinistro (risarcimento diretto). Vengono previste agevolazioni tariffarie per i giovani assicurati e per i nuclei familiari. Saranno introdotte nuove formule tariffarie diverse dal semplice bonus/malus. Classi di merito di riferimento universale per i motocicli. Contenimento delle tariffe. Sono state attribuite maggiori responsabilità agli intermediari di polizze assicurative. Alcune delle novità inserite nel Codice delle Assicurazioni sono subito operative, altre, come il risarcimento diretto e le norme relative agli intermediari, hanno avuto bisogno di un regolamento attuativo promulgato dall ISVAP, altre devono essere regolamentate e quindi non hanno ancora effetto. Questa guida si compone di due parti: nella prima sono inserite, all interno di un semplice prospetto di facile e veloce consultazione, le nuove norme introdotte con i c.d. Decreti Bersani; nella seconda parte sono riportate le norme, gli adempimenti e tutte le informazioni che un cittadino deve conoscere per navigare con più serenità nel mare complesso e ancora troppo caro dell assicurazione e per acquistare con consapevolezza la propria polizza RC Auto, sfruttando tutte le opportunità offerte dalle nuove regole per risparmiare. Introduzione

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9 Le nuove regole del Decreto Bersani 7

10 8 Eliminato il vincolo di durata pluriennale per le polizze P er consentire maggiore libertà ai consumatori, il Decreto Bersani ha abolito la clausola che permetteva di poter stipulare contratti di assicurazione per periodi di tempo più lunghi di un anno. Da aprile 2007 ogni polizza dura un solo anno anche se vi sono indicate scadenze più lunghe. Contrariamente al passato, l assicurato potrà disdire la polizza anche prima della scadenza pluriennale. In pratica se il consumatore trova sul mercato condizioni più vantaggiose da parte di altre assicurazioni o semplicemente ritiene di non aver più bisogno della copertura assicurativa pluriennale, sarà libero di chiudere il contratto prima della scadenza prevista originariamente, con l unico vincolo di inviare una disdetta alla Compagnia Assicuratrice almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. Il decreto non ha valenza retroattiva, tuttavia, considerando che si tratta di contratti a volte vincolati anche per dieci anni, la legge permette la rescindibilità anche ai contratti già stipulati. Quindi coloro che hanno firmato un contratto pluriennale prima dell entrata in vigore di questa legge, possono disdire il contratto alla prossima scadenza annuale, purché siano trascorsi almeno tre anni dalla stipula. Questo dovrebbe portare ad una maggiore concorrenza fra le varie assicurazioni che dovranno attrarre i consumatori con offerte più accattivanti, con un effetto benefico per i consumatori che probabilmente usufruiranno di una diminuzione dei prezzi o di un miglioramento delle garanzie.

11 Mantenimento della classe di merito acquisita di rischio è il documento che consente di L attestato verificare se un assicurato sia stato o no responsabile di sinistri e che permette all assicurato di mantenere la classe di merito acquisita quando stipula una nuova polizza RC Auto. Sinora in caso di sospensione della polizza, l attestato di rischio acquisito aveva valore solo per dodici o al massimo diciotto mesi. In virtù della nuova normativa sarà possibile conservare la classe di merito riportata nell attestato per cinque anni dalla scadenza del contratto a cui era riferita, prescindendo dalla vettura a cui si applicherà la classe già maturata. Ciò per permettere all assicurato di conservare la sua classe di merito, anche se temporaneamente non possiede una autovettura o se guida un veicolo già assicurato. Quando si stipula una polizza con una Compagnia Assicuratrice è importante farsi rilasciare l attestato di rischio e conservare questo documento per eventuali successive utilizzazioni. Classe di ingresso S inora, se un cittadino acquistava una seconda vettura, questa veniva assicurata nella classe di merito di ingresso anche se, per la sua correttezza di guida, sul veicolo in suo possesso l assicurato aveva acquisito una classe inferiore. La legge ha risolto questa grande ingiustizia: chiunque, dopo il 2 aprile 2007, acquisti un veicolo aggiuntivo ha diritto ad essere inserito nella classe di merito risultante dall attestato di rischio del veicolo già assicurato.

12 La stessa classe di merito comprovata dall ultima attestazione dello stato di rischio è estesa anche alle autovetture di proprietà di un altro familiare, purché stabilmente convivente nello stesso nucleo familiare dell assicurato titolare dell attestato di rischio. L unica condizione richiesta al familiare è quella di assicurare un veicolo dello stessa categoria di quello per cui si produce l attestato di rischio. 10 Applicazione del malus I n caso di incidente con colpa la Compagnia Assicuratrice ci assegnerà una nuova classe maggiorata di due scatti rispetto a quella precedentemente posseduta. Il Decreto Bersani ha stabilito che, poiché non sempre la responsabilità è univoca, nei casi di corresponsabilità l aumento della classe dovrà essere proporzionale alla colpa rilevata. Inoltre, la legge prevede che la classe non potrà essere peggiorata fino a quando non sia stato pagato il sinistro che lo determina e quindi accertata definitivamente la responsabilità principale dell assicurato. Invece, fino ad oggi le assicurazioni variavano in aumento il malus ancor prima di aver pagato il risarcimento dei danni e si fosse accertata la responsabilità. La legge ha stabilito infine che le assicurazioni non possono variare in malus la classe del proprio assicurato senza prima averne dato comunicazione all interessato. Questa è una norma particolarmente rispettosa dei diritti del consumatore, perché permette all assicurato che si ritenesse ingiustamente penalizzato di ricorrere contro la decisione della compagnia prima che se ne verifichino gli effetti negativi sulla propria polizza. Il ricorso può essere presentato tramite le Associazioni Consumatori utilizzando la procedura di conciliazione tra ANIA e Consumatori.

13 Comparabilità delle polizze L a difficoltà maggiore degli assicurati in cerca di condizioni e tariffe migliori è stata fino ad oggi l impossibilità di comparare le diverse offerte assicurative, rispetto al proprio profilo di assicurato. La legge 40/07 ha previsto che il Ministero dello Sviluppo Economico attivi un nuovo strumento per facilitare la confrontabilità delle polizze proposte dalle diverse compagnie. Si tratta di un Motore di ricerca comparativo (preventivatore) nel quale il consumatore possa inserire i propri dati di assicurato, confrontare le offerte delle diverse Compagnie Assicuratrici e scegliere la migliore polizza sul mercato. Il preventivatore, in via di definizione da parte dell ISVAP, sarà disponibile sui siti web del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Associazioni Consumatori. Questo nuovo strumento, che sarà un grande stimolo alla concorrenza, faciliterà gli assicurati a scegliere l offerta più conveniente, anche se sarà sempre utile rivolgersi direttamente alle varie agenzie per contrattare direttamente con l agente un eventuale sconto sulle tariffe della compagnia. Infatti non è raro che la tariffa annunciata da una assicurazione sia poi scontabile presso l agenzia. Un arma in più per contrastare il caro tariffe: finalmente sarà possibile comparare i prezzi delle polizze attraverso un servizio terzo e indipendente dagli interessi di parte. Agenti plurimandatari C ade il vincolo del monomandato per le agenzie di assicurazione: in Italia la vendita delle polizze di assicurazione, soprattutto quelle RC Auto, è concentrata sugli agenti di assicurazione, che erano contrattualmente legati ad una sola compagnia (agenti monomandatari). Questo fatto rappresenta uno degli ostacoli maggiori alla concorrenza tra le assicurazioni ed è molto limitativo dell offerta specialmente nelle aree del paese in cui è presente uno solo o pochi agenti: i cittadini di quel territorio possono acquistare solo le polizze di quella Compagnia. Per permettere ai consumatori di avere una più ampia possibilità di scelta la legge 40/07, da gennaio 2008 ha reso nulla quella norma, permettendo agli agenti di vendere le polizze di diverse Compagnie Assicuratrici (agenti plurimandatari). Ciò significherà avere una maggiore scelta nella stessa agenzia, ma indurrà anche gli agenti ad acquisire una maggiore profes-

14 12 sionalità, per diventare veri e propri consulenti del cittadino per guidarlo a scegliere la polizza a lui più utile. Questa possibilità non riguarda solo le polizze RC Auto ma è estesa anche a tutti i rami danni: furto, incendio, polizze per la casa, infortuni, ecc. L unica esclusione è per l assicurazione Vita.

15 Risarcimento diretto 13

16 I l risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso dei danni subiti in caso di incidente stradale. Dal 1 febbraio 2007 consente ai danneggiati non responsabili, o responsabili solo in parte, di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. Esso si applica agli incidenti tra due veicoli a motore con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati. Come si attiva 14 non responsabile o responsabile solo in parte L assicurato, dell incidente, deve presentare la denuncia e la richiesta di risarcimento alla propria compagnia, preferibilmente utilizzando il Modulo Blu. La compagnia, una volta accertata la totale o parziale ragione del proprio assicurato, gli risarcirà tutti i danni subiti. Inoltre, la compagnia è obbligata a fornire tutte le informazioni necessarie sulle formalità da seguire e ad assistere il proprio assicurato nel riconoscimento dei propri diritti. Che cosa viene risarcito I danni al veicolo e gli eventuali danni connessi (es. fermo tecnico, traino, rottamazione, ricerca veicolo sostitutivo, ecc.). Le eventuali lesioni di lieve entità subite dal conducente, fino al 9% di invalidità. Gli eventuali danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente.

17 Attenzione!! In caso di danno alla persona ci si può far assistere da un medico legale che valuterà il danno subito. La spesa sostenuta sarà risarcita dalla compagnia di assicurazioni. Non saranno risarcite le spese di perizia o legali sostenute entro i termini di tempo previsti dalla procedura del risarcimento diretto. Quando non si applica il risarcimento diretto N on è possibile avvalersi del rimborso diretto, ma si deve seguire la procedura normale, cioè rivolgersi alla compagnia dell assicurato responsabile dell incidente, nei seguenti casi: - incidente accaduto all estero o fra un veicolo italiano e uno straniero; - incidente che coinvolge più di due veicoli;. - incidente in cui è coinvolto un ciclomotore non munito della nuova targa (v. D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153); - incidente con un veicolo non assicurato o non identificato; - incidente che ha provocato danni gravi alla persona del conducente (oltre il 9% di invalidità).

18 Attenzione!! In caso di incidente in cui siano derivate lesioni al conducente superiori a nove punti di invalidità (lesioni gravi), la richiesta dei danni alla persona va indirizzata alla compagnia del veicolo responsabile. Invece si può seguire la procedura del risarcimento diretto per richiedere il rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate. In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dei danni dovrà essere rivolta alla Compagnia Assicuratrice designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada presso il Consap - Via Ysder n. 14, ROMA. Se il responsabile dell incidente è un veicolo estero, la richiesta dei danni dovrà essere presentata all Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione n MILANO. 16 Il modulo blu della constatazione amichevole di incidente L a denuncia dell incidente deve essere effettuata sempre, utilizzando preferibilmente il Modulo Blu. La mancata presentazione della denuncia, qualora per questo motivo derivi un danno al-

19 l assicurazione, può comportare il diritto della stessa di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell assicurato per il danno che ha dovuto risarcire. Il Modulo Blu va compilato in tutte le sue parti, ma soprattutto occorre riportare: - le targhe dei due veicoli coinvolti; - i nomi dei due assicurati; - i nomi delle due compagnie assicuratrici; - la descrizione delle modalità dell incidente; - la data dell incidente Il Modulo Blu va firmato dai due conducenti. In caso di disaccordo sulle modalità dell incidente, è sufficiente la firma di uno dei conducenti. Se il Modulo Blu è firmato da entrambi i conducenti si accorciano i tempi del risarcimento! Per i danni al veicolo ed alle cose la risposta della compagnia dovrà arrivare entro 30 giorni dall invio del Modulo Blu. La richiesta di risarcimento alla propria compagnia S e si ritiene di aver ragione, anche solo parzialmente, è bene aggiungere al Modulo Blu anche la richiesta formale di risarcimento alla propria compagnia. La richiesta può essere effettuata con raccomandata A/R, con telegramma o fax, via (se non esclusa dal contratto), consegnata a mano, anche al proprio agente assicurativo. Nel caso di consegna a mano è sempre bene farsi timbrare e firmare una copia della richiesta di risarcimento, completa della data di ricevimento, da parte dell agenzia in cui è stata consegnata. Al momento dell offerta di risarcimento S e si accetta dalla propria assicurazione la somma offerta a risarcimento del danno subito, questa è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni. Anche in caso di disaccordo con l offerta di risarcimento proposta, sempre entro15 giorni, la compagnia assicuratrice deve inviare al danneggiato la stessa somma indicata a titolo di offerta. Per far valere i propri diritti, in caso di mancato accordo ovvero se la compagnia non presenta nessuna offerta, si può esercitare l azione legale nei confronti della compagnia stessa, oppure ci si può rivolgere alle Associazioni dei Consumatori per avere gratuitamente consulenza ed assistenza e per usufruire della procedura di Conciliazione prevista dall accordo ANIA-Consumatori. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive entro due anni dalla data del sinistro.

20 Come conservare la classe di merito S e si è responsabili di un incidente che ha provocato danni di lieve entità, si può evitare la classe di merito inferiore (malus) e la conseguente maggiorazione del premio, rimborsando alla compagnia gli importi liquidati a titolo definitivo. Ciò è possibile anche se i danni sono stati pagati dalla propria compagnia nell ambito della procedura del risarcimento diretto. Questa facoltà può essere esercitata anche se si decide di disdire la polizza e passare ad un altra compagnia. Per utilizzare questa opportunità occorre che le condizioni del contratto di polizza prevedano la possibilità per l assicurato di rimborsare alla compagnia i danni liquidati con il risarcimento diretto. 18 Il risarcimento diretto rappresenta una vera rivoluzione del sistema di liquidazione dei danni. Anzitutto permette agli assicurati di valutare l effettivo grado di efficienza del servizio che l assicurazione a cui paghiamo il premio è in grado di fornire. In secondo luogo viene escluso, almeno nella prima fase, l intervento di intermediari per la liquidazione del sinistro: cosa che dovrebbe portare ad una progressiva diminuzione dei costi e una riduzione dei premi.

21 L assicurazione RC Auto 19

22 L assicurazione RC Auto è obbligatoria R C Auto significa Responsabilità Civile Auto. Si tratta di una polizza assicurativa che copre il rischio derivante dai danni provocati a persone o cose in conseguenza di un incidente collegato alla circolazione di un veicolo, salvaguardando così il patrimonio personale degli assicurati responsabili di un sinistro. L assicurazione RC Auto è obbligatoria per tutti i veicoli a motore (auto, camion, moto, ciclomotori, ecc.) al fine di assicurare a quanti hanno subito danni a seguito di un incidente stradale la certezza di ricevere in tempi ragionevoli un risarcimento equo dei danni subiti. In caso d incidente sarà dunque una Compagnia di Assicurazione a risarcire chi è stato danneggiato e non direttamente il proprietario del veicolo o il conducente responsabile del sinistro. Chi non assicura il proprio veicolo commette un illecito sanzionato con una multa molto pesante e con il sequestro del veicolo. 20 Il massimale assicurato L a Compagnia di Assicurazione è tenuta a risarcire i danni entro i limiti del massimale previsto dalla polizza assicurativa: quindi il massimale è la somma massima che l assicurazione è obbligata a pagare. Attualmente le Compagnie di Assicurazione sono obbligate a garantire un massimale minimo di ,35 (pari a 1 miliardo e mezzo di vecchie lire). Quindi se in un incidente i danni provocati superano il massimale, il proprietario e il conducente del veicolo responsabile sono tenuti a pagare di tasca propria la parte eccedente, con intuibili rischi di insolvenza patrimoniale e la probabile rovina economica del responsabile. Per questo motivo, tra non molto tempo, il massimale verrà elevato a 5 mln di euro con il limite di 1 mln per ogni persona, sia per effetto del recepimento di una direttiva dell Unione Europea, sia perché

23 l attuale massimale è effettivamente insufficiente a garantire un risarcimento equo negli incidenti che coinvolgano gravemente una o più persone. Già oggi, comunque, al momento della sottoscrizione della polizza RC Auto, con una modesta maggiorazione del premio è possibile stabilire massimali più alti di quelli minimi previsti per legge. Per non correre inutili rischi si consiglia di stipulare polizze RC Auto con massimali analoghi a quelli previsti dalla direttiva europea. Stipulare la polizza RC Auto L a polizza RC Auto può essere stipulata con qualunque Compagnia di Assicurazione, italiana o straniera, autorizzata ad operare nel nostro Paese. Alla sottoscrizione di una polizza assicurativa RC Auto, all assicurato devono essere consegnati, insieme al contratto ed alle condizioni di assicurazione, il contrassegno e il certificato di assicurazione: questi provano che un veicolo è regolarmente assicurato. Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile sul parabrezza dell auto, mentre per moto e ciclomotori va tenuto a bordo. Il certificato va invece conservato fra i documenti del veicolo e deve essere esibito su richiesta delle Autorità di polizia. Ogni Compagnia ha l obbligo legale a contrarre, cioè non può rifiutare di assicurare chiunque ne faccia richiesta, alla tariffa da lei stessa prevista e pubblicizzata per quel caso specifico. È vietato alle Compagnie di Assicurazione subordinare la stipula di una polizza RC Auto all inserimento nel contratto di polizza di altre garanzie aggiuntive quali la copertura per il rischio di incendio e furto o la sottoscrizione di altre polizze (vita, infortuni, sanitarie, ecc.). Se una Compagnia di Assicurazione dovesse rifiutare di assicurare un veicolo alle condizioni di polizza da lei stessa previste per il caso specifico, il fatto deve essere segnalato all ISVAP - Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni - Via del Quirinale 21, Roma. Accertata l inadempienza, la Compagnia sarà sanzionata con una multa o, in caso di rifiuto ripetuto, con la revoca dell autorizzazione ad operare nell assicurazione RC Auto sul territorio nazionale. Il Fondo di Garanzia C on lo scopo di garantire comunque a tutti i danneggiati il risarcimento dei danni subiti, la legge ha costituito uno speciale Fondo di Garanzia, alimentato da una quota di tutte le polizze RC Auto. Il Fondo di Garanzia è gestito dal

24 CONSAP, una società pubblica per azioni, e interviene per liquidare i danni alle persone coinvolte in un incidente stradale del quale è responsabile il conducente di un veicolo non assicurato, nei casi in cui il responsabile non fosse stato identificato ed in quelli in cui la Compagnia di Assicurazione del responsabile fosse fallita o posta in liquidazione coatta amministrativa. 22

25 Prima di sottoscrivere una polizza RC Auto 23

26 24 Le forme tariffarie L e polizze di assicurazione RC Auto possono avere diverse forme tariffarie. Per le auto le forme più note e utilizzate sono: il bonus/malus, la forma con franchigia e quella bonus/malus con franchigia. In sintesi: - il bonus/malus prevede ad ogni scadenza annuale una variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri; - con la forma con franchigia, in caso di sinistro con responsabilità, l assicurato avrà a proprio carico una parte del risarcimento (franchigia) pagato dalla Compagnia. L ammontare di tale franchigia deve essere prevista e specificata nel contratto; - la forma bonus/malus con franchigia si caratterizza per un evoluzione della classe di merito abbinata all applicazione della franchigia. A seguito di un accordo sottoscritto da Adiconsum ed altre Associazioni Consumatori con ANIA e Governo, recepito in una circolare ISVAP, da maggio 2005, anche moto e ciclomotori possono essere assicurati con un sistema simile al bonus malus delle auto, che valorizza per tutte le compagnie i precedenti dell assicurato. Prima di decidere con quale Compagnia accordarsi e che tipo di polizza sottoscrivere, è bene conoscere il significato esatto di alcune parole chiave e di alcune espressioni tipiche dei contratti assicurativi: Tariffa. È l insieme di norme e regole che costituiscono le garanzie prestate e le corrispondenti condizioni di premio alle quali può essere acquistata la polizza. Premio. È l importo che in base alla tariffa l assicurato deve pagare per essere coperto da una polizza assicurativa RC Auto. Bonus/malus. È il meccanismo che prevede la variazione in aumento o in diminuzione del premio da pagare a seconda che nell anno precedente si siano verificati o meno incidenti stradali dei quali l assicurato sia responsabile. Le classi di merito. In base ad un provvedimento CIP, per le auto è in vigore un sistema bonus malus con 18 classi di merito. Le Compagnie di Assicurazione sono comunque libere di adottare un sistema bonus malus diverso, purché evidenzino nelle condizioni di polizza le equivalenze rispetto a quello ufficiale CIP che rappresenta il parametro di riferimento per tutte le Compagnie. Questo permette all assicurato di valutare in modo omogeneo le condizioni offerte dalle imprese e eventualmente cambiare Compagnia. Classe d ingresso. Ai veicoli nuovi assicurati per la prima volta, oppure ai veicoli usati che cambiano proprietario, di solito viene attribuita la classe di ingresso 14. Franchigia. È l importo indicato nel contratto di polizza che l assicurato responsabile del sinistro deve pagare di tasca propria. Se l ammontare dei danni risarciti dalla Compagnia è superiore alla fran-

27 chigia, la parte eccedente sarà pagata dall assicurazione, mentre se è inferiore il danno sarà interamente a carico dell assicurato. In realtà, sarà la Compagnia che pagherà l intero importo del danno: soltanto dopo richiederà all assicurato la somma (franchigia) che questi si era impegnato a sostenere in caso di sinistro con responsabilità. Come funziona il bonus/malus I l bonus malus è regolato dalla normativa CIP e prevede 18 classi di merito: la classe 1a è quella più bassa e più conveniente, destinata agli assicurati più virtuosi, mentre la classe 18ma è la più alta e la più costosa. Normalmente la classe di ingresso per un nuovo veicolo assicurato è la classe 14ma. Se non si sono verificati incidenti con responsabilità, l assicurazione ogni anno scende di una classe (bonus) fino ad arrivare alla classe 1a; se invece l assicurato si è reso responsabile di un incidente, l assicurazione sale di due classi di merito (malus), con velocità doppia rispetto al bonus. Pertanto, mentre dalla classe di ingresso occorrono 14 anni per raggiungere la prima classe di merito, per arrivare alla classe di massima penalizzazione, la 18ma, basta aver avuto la responsabilità di un incidente all anno per due anni. Mediamente, le Compagnie di Assicurazione attribuiscono alla prima classe di merito un importo del premio ridotto di oltre il 50% rispetto alla classe di ingresso (14ma), mentre in caso di massimo malus (18ma classe) l assicurato viene penalizzato con il pagamento di un premio più alto di oltre il doppio di quello della classe di ingresso. Come si vede si tratta di un meccanismo fortemente penalizzante per gli assicurati. La liberalizzazione del settore consente alle Compagnie di Assicurazione di variare al proprio interno il sistema delle classi e le proprie tariffe richieste per ciascuna classe. Alcune Compagnie hanno ridotto a 7 le proprie classi di merito, mentre altre ne propongono oltre 30. Prima di firmare un contratto di assicurazione bisogna chiedere espliciti chiarimenti su questo punto perché le classi di merito delle diverse Compagnie si riflettono direttamente sul premio da pagare ed ogni sistema può avere vantaggi, ma anche svantaggi, in relazione ai diversi profili dell assicurato.

28 26 Richiedere un preventivo trasparente L a legge impone alle Compagnie di Assicurazione di rendere trasparenti le condizioni delle polizze assicurative, sia attraverso la pubblicità che mediante una corretta costante informazione, per consentire ai consumatori di mettere a confronto le varie condizioni ed i vari prezzi delle polizze RC Auto prima di decidere. Questa trasparenza deve essere osservata dalle Compagnie sia presso le loro Agenzie che sui siti Internet. L assicurato ha diritto di ottenere un preventivo personalizzato gratuito e vincolante per la Compagnia per 60 giorni dall emissione e di prendere visione della documentazione necessaria per effettuare una valutazione complessiva e confrontarla con quella delle altre assicurazioni presenti sul mercato. Il preventivo deve indicare chiaramente le condizioni contrattuali, l ammontare esatto del premio da pagare e deve essere accompagnato da una nota informativa contenente una serie di indicazioni essenziali (es. le clausole esclusione e rivalsa, come fare reclamo, ecc.). Le Compagnie di Assicurazione non possono rifiutare di stipulare la polizza alle condizioni previste dal preventivo da loro fornito. Presso il sito Internet dell ISVAP ( si può consultare l elenco delle Compagnie che operano sul territorio nazionale. Le polizze personalizzate O ltre alla forma classica di polizza RC Auto bonus/malus descritta nel paragrafo precedente, la liberalizzazione del settore consente alle Compagnie di Assicurazione di proporre agli automobilisti polizze personalizzate, cioè più aderenti al profilo di rischio di ciascun assicurato, attraverso le quali in certe circostanze è possibile pagare di meno la polizza. Una forma di polizza abbastanza economica per un guidatore prudente, è quella del Bonus/malus con franchigia: utilizzando contemporaneamente le due forme contrattuali per stabilire le variazioni del premio annuale da pagare, questo viene proporzionalmente ridotto in funzione dell importo di franchigia che l assicurato accetta di pagare in caso di incidente da lui provocato. Purtroppo questo tipo di polizza è offerta da un numero di imprese molto limitato. Sul mercato italiano vi sono altre polizze personalizzate. Per stabilire la tariffa di queste polizze, oltre ai criteri del bonus/malus (residenza, sesso ed età del proprietario, potenza e alimentazione dell auto, massimale, classe di provenienza)

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