POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI PER I VEICOLI DI PROPRIETA DELL AMMINISTRAZIONE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI PER I VEICOLI DI PROPRIETA DELL AMMINISTRAZIONE"

Transcript

1 COMUNE DI MODENA SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI SERVIZIO PATRIMONIO CAPITOLATO PER LA STIPULA DI UNA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI PER I VEICOLI DI PROPRIETA DELL AMMINISTRAZIONE Durata contrattuale: 3 anni Decorrenza ore 24,00 del 31 dicembre 2005 Scadenza ore 24,00 del 31 dicembre 2008

2 INDICE PAG. DEFINIZIONI 3 SEZIONE I ASS.NE DELLA R.C. DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 6 ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE 6 ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA 6 ART. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. GGRAVAMENTO DEL RISCHIO 7 ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE 7 ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO 7 ART. 6 DEROGA ADEGUAMENTO DEL PREMIO ANNUALE 8 ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DEL VEICOLO 8 ART. 8 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO 8 ART. 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO 9 ART SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO 10 ART ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO 10 ART MODALITA PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI 11 ART. 13 INFORMAZIONE SINISTRI 11 ART GESTIONE DELLE VERTENZE 11 ART. 15 PERIODO DI ASSICURAZIONE 11 ART PROROGA DELL ASSICURAZIONE 11 ART RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO 12 ART FORO COMPETENTE 12 ART ONERI FISCALI 12 ART CLAUSOLA BROKER 12 ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 12 ART MASSIMALI DI GARANZIA 12 ART ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA 13 ART. 24 DETERMINAZIONE DEL PREMIO 13 ART. 25 MEZZI DA ASSICURARE 17 ART COASSICURAZIONE E DELEGA 18 CONDIZIONI AGG.VE (Sempre operanti) 19 A) Carico e scarico 19 B) Ricorso terzi da incendio 19 C) RC dei trasportati 19 D) Soccorso vittime della strada 19 E) Danni a cose di terzi trasportati 20 F) Rinuncia al diritto di rivalsa 20 G) Danni da inquinamento 20 CONDIZIONI AGG.VE (operanti su tutti veicoli adibiti al trasporto di cose) Veicoli destinati al trasporto di cose (rinuncia alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell inopponibilità al Terzo di eccezioni previste dall art. 2 delle C.G.A.) 21 CONDIZIONI AGG.VE (operanti sui mezzi con dispositivi meccanici) Operazioni di carico e scarico con mezzi o dispositivi meccanici 22 PATTUIZIONI CONTRATTUALI (sempre operanti per tutte le sezioni) Colpa grave Buona fede Gestione vertenze Interpretazione del contratto 23 CONDIZIONI SPECIALI 24 A) Bonus/Malus 24 B) Maggiorazione del premio per sinistrosità 24 C) Rischio statico rimorchi 24 1

3 2

4 SEGUE INDICE SEZIONE II ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI INCENDIO E FURTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 26 Art. 1 Oggetto della garanzia incendio 26 Art. 2 Oggetto della garanzia furto e rapina 26 Art. 3 Esclusioni 26 Art. 4 Denuncia di sinistro 26 Art. 5 Determinazione dell ammontare del danno 27 Art. 6 Adeguamento del capitale assicurato e del premio 27 Art. 7 Liquidazione dei danni nomina dei periti 27 Art. 8 Pagamento dell indennizzo 27 Art. 9 Recupero delle cose rubate 27 Art. 10 Estensione territoriale 28 Art. 11 Facoltà di recesso in caso di sinistro 28 Art. 12 Pagamento frazionato 28 Art. 13 Rinvio 28 Art. 14 Scoperti/Franchigie 28 Art. 15 Determinazione del premio 28 CONDIZIONI AGGIUNTIVE/SPECIALI ALL ASS.NE DEI RISCHI INCENDIO FURTO E RAPINA 29 CONDIZIONI AGG.VE (operanti su tutti i mezzi per i quali è prevista l ass.ne di cui alla sez. II) Incendio e danni da atti socio-politici Incendio e danni da eventi naturali Ricorso terzi da incendio Danni da scasso 30 SEZIONE III ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI DANNI ACCIDENTALI Art. 1 Veicoli assicurabili 32 Art. 2 Forma di garanzia 32 Art. 3 Determinazione dell ammontare del danno 32 Art. 4 Determinazione del premio 33 Art. 5 Estensione territoriale 33 Art. 6 Pagamento frazionato 33 Art. 7 Liquidazione dei danni Nomina dei periti 33 Art. 8 Scoperti/Franchigie 33 CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti sui i mezzi per i quali è prevista l ass.ne sezioni II e III) Deroga alla proporzionale Valore a nuovo Pagamento indennizzo Recesso in caso di sinistro 34 CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti) Deroga termine di denuncia sinistri Rottura cristalli Spese di immatricolazione Spese di assicurazione R.C.A. Tassa Automobilistica Traino Recupero del veicolo Rientro dei passeggeri Trasporto in ambulanza Tutela giudiziaria MEZZI DA ASSICURARE - SCHEDE 38 3

5 CAPITOLATO SPECIALE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE La normativa, qui di seguito dattiloscritta, annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto. Nel testo che segue si intendono: DEFINIZIONI per Assicurazione: per Polizza: per Legge: per Regolamento: il contratto di assicurazione il documento che prova l assicurazione La legge 24 dicembre 1969, n, 990, sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni; il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni; per Impresa o Società: L'Istituto Assicuratore che presta la garanzia per Contraente: per Assicurato: per Broker: per Proprietario: per Conducente: per Tariffa: per Sinistro: per Risarcimento: per Premio: il Comune di Modena la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione; L intermediario indicato in polizza che esercita la propria attività ai sensi della Legge 792/84; l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà; la persona fisica alla guida del veicolo; la tariffa dell'impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro la somma dovuta dal Contraente alla Società 4

6 DURATA CONTRATTUALE: 3 ANNI DECORRENZA: Ore 24,00 del SCADENZA: Ore del SCOPERTI/FRANCHIGIE/LIMITI DI INDENNIZZO Come indicato nel prospetto a pag. 36 del presente capitolato. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: pubblico incanto con aggiudicazione al prezzo più basso. (D.Lgs. 157/95, art. 23, comma 1. Lettera a). 5

7 SEZIONE I ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA'CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE 6

8 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L'Impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell'allegato elenco. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive. L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali. ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA L'assicurazione non è operante: se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285; nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187del D.lgs.30/04/92 n 285. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. 7

9 ART. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente e/o l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso. Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art del Codice Civile. ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'unione Europea, nonché per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2 comma del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'impresa. L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza. Il premio potrà essere corrisposto alla Società entro il 30 giorno successivo a tale data; le rate successive devono essere pagate entro trenta giorni successivi a ciascuna scadenza annuale, contro rilascio di quietanze emesse dall'impresa che indicano la data del pagamento. ART. 6 DEROGA ADEGUAMENTO DEL PREMIO ANNUALE 8

10 A parziale deroga delle Condizioni generali di assicurazione, la Società si impegna a mantenere fermo il premio base di riferimento di polizza per tutta la durata del contratto, salvo le eventuali variazioni di cui all'art. 23 (Libro matricola) e quelle derivanti dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione secondo quanto previsto dalla condizione speciale n. A tariffa BonusMalus. ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DEL VEICOLO Il trasferimento di proprietà del veicolo importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. a) Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio. b) Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'impresa, la quale, previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio. Nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, l'impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno. Per i contratti con frazionamento del premio l'impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. E'fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9. ART. 8 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno. 9

11 Per i contratti di durata inferiore all'anno l'impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'impresa della cessazione di rischio. L'Impresa non procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. ART. 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'impresa restituendo il certificato e il contrassegno. In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo art. 17. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno. Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'impresa. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell'impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi). Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno nonché quelli relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozzette. All'atto della sospensione l'impresa rilascia un'appendice che dev'essere sottoscritta dal Contraente. 10

12 ART SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del contratto, nel calcolo della prima rata di premio della polizza sostitutiva verrà effettuato l'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita. Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, l'impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di esecuzione della Legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni. ART ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga: - la denominazione dell'impresa; - il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente; - il numero del contratto di assicurazione; - la forma di tariffa in base alla quale é stato stipulato il contratto; - la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; - nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; - i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; - la firma dell'assicuratore. L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria. L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di: - sospensione della garanzia nel corso del contratto; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; - contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale; - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato; - furto del veicolo senza ritrovamento. Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata. E'fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato. 11

13 ART MODALITA PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI La denuncia del sinistro deve essere preferibilmente redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'industria, il Commercio e l'artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. ART. 13 INFORMAZIONE SINISTRI La Societa si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente ad ogni periodo assicurativo, a seguito di semplice richiesta pervenuta dalla Contraente ed entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. ART GESTIONE DELLE VERTENZE La Società si impegna ad assumere la gestione del danno a nome dell'assicurato e/o del conducente, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra, legali e tecnici in accordo con l'assicurato stesso fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso. ART. 15 PERIODO DI ASSICURAZIONE Il presente contratto ha effetto dalle ore del e scade alle ore del senza obbligo di disdetta. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal al e successivamente sarà da corrispondere annualmente. Il Contraente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ad ogni scadenza annuale, con preavviso di 30 gg. da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata. ART PROROGA DELL ASSICURAZIONE Alla scadenza del contratto su espressa volontà delle parti la presente assicurazione potrà essere prorogata, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, di anno in anno o per durata pari a quella originaria. Qualora la Società non conceda la proroga di cui al comma precedente, la stessa si impegna, su richiesta del Contraente, a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di sei mesi oltre la scadenza contrattuale. Per entrambe le proroghe sopraindicate, per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive. 12

14 ART RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso. ART FORO COMPETENTE Il Foro competente e esclusivamente quello di Modena. ART ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. ART CLAUSOLA BROKER Alla Società di Brokeraggio Aon Spa - Filiale di Modena- è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi della legge n Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ART MASSIMALI DI GARANZIA I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'impresa presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà. La presente assicurazione è prestata con i seguenti massimali di garanzia: ,00= unico per sinistro a valere per ciascun scuolabus ,00= unico per sinistro a valere per ciascun mezzo assicurato a parte gli scuolabus. 13

15 ART ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA L Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa di polizza. Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le esclusioni la garanzia cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all Impresa del certificato e del contrassegno. Per le inclusioni la garanzia è operante a partire dalla data e ora di richiesta del Contraente. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell annualità stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, l Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 60 giorno dalla data di comunicazione dell Impresa. Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio. Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti. ART. 24 DETERMINAZIONE DEL PREMIO Il premio è determinato per ogni singolo veicolo in base alla Condizione Speciale applicata ed al tipo di veicolo come di seguito indicato. I premi esposti si intendono lordi annui. Debbono essere indicati, dall Impresa offerente, i premi annui lordi di base di cui alle sotto indicate tabelle che sono stati applicati per la determinazione del premio annuo lordo di cui all offerta. E richiesta l indicazione di tutti i premi lordi di base di seguito indicati anche se gli stessi non fossero necessari per la determinazione del premio di cui all offerta, in tal caso dovranno essere applicati nel corso del contratto per future relative evenienze. 14

16 Condizioni Speciali A) Bonus/Malus B) Premio Fisso Per i veicoli di cui ai punti sotto indicati 2. Ciclomotori, 3. Ciclomotori e Motoveicoli per trasporto cose, 4. Motocicli e Motocarrozzette deve essere indicata, dall Impresa offerente, quale delle sopra dette Condizioni Speciali A) o B) si deve intendere richiamata ed operante. 1. Autovetture in servizio privato e uso promiscuo Condizione Speciale operante: A) Classe di merito 13 (coefficiente 1,00) Potenza cavalli fiscali fino a 8.. fino a fino a fino a fino a 12.. fino a fino a fino a fino a fino a fino a fino a fino a oltre Ciclomotori (esclusi i trasportati) Condizione Speciale operante:.. Premio relativo alla classe con coefficiente 1,00) Ciclomotori e Motoveicoli per trasporto cose (esclusi i trasportati) Condizione Speciale operante:.. Premio relativo alla classe con coefficiente 1,00) Motocicli e motocarrozzette Condizione Speciale operante:.. Premi relativi alla classe con coefficiente 1,00) fino a 150 cc.... da oltre 150 cc fino a 500 cc.... oltre 500 cc.... Motocicli e motocarrozzette ad uso privato per i quali la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente, i premi ridotti del... % 15

17 Condizione Speciale B) Premio Fisso 1. Autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio o ad uso privato numero posti complessivo da 30 a 40 posti.... per ogni posto eccedente i 40 o in difetto rispetto ai adibiti a servizio di istituti di cura scuolabus e miniscuolabus, premi ridotti del... % 2. Autocarri conto proprio Quintali peso complessivi a pieno carico fino a da oltre 15 fino a da oltre 25 fino a da oltre 35 fino a da oltre 60 fino a da oltre 70 fino a oltre Per gli Autocarri conto proprio adibiti a trasporto merci speciali e sostanze pericolose i sopraindicati premi devono essere aumentati del... % 3. Veicoli attrezzati ed adibiti ad usi speciali o per trasporti specifici (autolettighe e autoambulanze, trasporti funebri, carri attrezzi, veicoli attrezzati per il servizio di disinfezione e disinfestazione, autospurgo, autospazzatrici, autoinnaffiatrici, trasporti immondizie, nettezza urbana in genere, ecc.) a) Autolettighe o ambulanze: si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico ridotti del... % b) Altri veicoli - si applicano, quando si tratta di ciclomotori e motoveicoli: i premi per essi previsti ridotti del... % autoveicoli di preso complessivo a pieno carico fino a 60 q.li: i premi per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico ridotti del... % autoveicoli di preso complessivo a pieno carico superiore a 60 q.li: i premi per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico ridotti del... % 4. Motoveicoli per trasporto cose Cilindrata motore Da oltre 50 fino a Da oltre 150 fino a Da oltre 250 fino a oltre

18 5. Macchine operatrici, carrelli, semoventi, compreso il traino di rimorchi Quintali peso in ordine di marcia fino a Da oltre 25 fino a Da oltre 50 fino a oltre Se trattasi di macchine su cingoli o ruote non gommate si intendono esclusi i danni provocati alla pavimentazione stradale e si applica una riduzione del... % 6. Macchine agricole compreso il traino di rimorchi.... a) Natanti - Motoscafi ed imbarcazioni fino a 25 tonnellate di stazza lorda ad uso privato e natanti e imbarcazioni adibiti alla navigazione da diporto con lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri. Potenze in C.V. fiscali fino a 5... da 6 a da 20 a da 51 a da 91 a da 151 a da 201 a da 301 a oltre Veicoli con rimorchio - rischio della circolazione Quando sia indicato che i veicoli trainino rimorchi è compreso il rischio della circolazione conseguente al traino e si applica il premio sotto indicato. A. Autovetture in servizio privato e uso promiscuo se trainano rimorchi identificati con targa propria aumento sul premio del...% se trainano carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili non si applica alcun sovrappremio. 2. Autobus: si applica un sovrappremio, oltre a quelli della motrice, per posti n Autocarri conto proprio: si applica il premio previsto per il peso complessivo a pieno carico della motrice aumentato del peso massimo dalla stessa rimorchiabile 4. Veicoli attrezzati ed adibiti ad usi speciali o per trasporti specifici. si applica il premio previsto per il peso complessivo a pieno carico della motrice aumentato del peso massimo dalla stessa rimorchiabile In relazione ai punti 3., e 4. sopraindicati si precisa che il premio conteggiato nel modo indicato non potrà comunque essere inferiore a quello della sola motrice. 17

19 Condizione Speciale C) Rischi statico rimorchi Per ogni rimorchio identificato, relativamente ai veicoli di cui ai precedenti punti, si applica il seguente premio: Rimorchi di 1. Autovetture in servizio privato e uso promiscuo Autobus: una percentuale del premio previsto per un autobus avente un numero di posti uguale a quello del rimorchio considerato nella misura del... % con il minimo di Autocarri conto proprio:. una percentuale del premio previsto per un autocarro conto proprio di peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato nella misura del... % con il minimo di Veicoli adibiti ad usi speciali o per trasporti specifici: una percentuale del premio previsto per un veicolo usi speciali / trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato nella misura del.... % con il minimo di Macchine agricole ART.25 MEZZI DA ASSICURARE Come da elenco allegato Calcolo del premio di polizza. A) Vedi Elenco dei mezzi B) L'elenco dei mezzi da assicurare è provvisorio e riporta relativamente a ciascun mezzo i dati tecnici e la situazione di rischio dell'anno assicurativo in corso (classe di Bonus/Malus). Il premio annuo lordo offerto e determinato, in base al suddetto elenco provvisorio dei mezzi da assicurare, con l applicazione dei premi lordi di base di cui all Art. 24 Determinazione del premio. Successivamente alla avvenuta aggiudicazione, la Società a cui sarà assegnata la copertura provvederà, utilizzando i criteri sopraindicati, a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza in base alla comunicazione del Contraente dell elenco definitivo dei mezzi da assicurare, che terrà conto dei veicoli successivamente dismessi o acquisiti e indicherà in relazione a ciascun mezzo l'esatta situazione di rischio a mezzo delle regolari attestazioni di rischio, se necessarie. Si prende atto che i veicoli o i natanti che verranno acquisiti dal Contraente nel corso di validità del contratto verranno inseriti in garanzia. 18

20 ART COASSICURAZIONE E DELEGA Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola delegataria. IL CONTRAENTE. LA SOCIETA' 19

PREMI ANNUI LORDI Sezione I (R.C.A.)del Capitolato d'oneri

PREMI ANNUI LORDI Sezione I (R.C.A.)del Capitolato d'oneri MOD.3.2 Pagina 1 di 6 PREMI ANNUI LORDI Sezione I (R.C.A.)del Capitolato d'oneri Condizioni Speciali A) Bonus/Malus B) Premio Fisso C) Rischio statico D) Sconto in Assenza di Sinistri (No Claims discount)

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA ASSICURAZIONE NELLA FORMA LIBRO MATRICOLA 1 SEZ. 1

Dettagli

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi a14 a 12 10 a 8 a 6 a 4 a a a18 16 a 20 22 a A UTO M I 24 a 26 a 28 a 30 a 32 a 34 a 36 a 38 a CLASSI DI MERITO 2 a A B C L D E F G H I AUTOVETTURE AutoMia Reale Contratto di assicurazione per la tutela

Dettagli

Condizioni di assicurazione

Condizioni di assicurazione Mod. 5251 RCA - Ed. 08/14 Autovetture Condizioni di assicurazione 1 di 96 2 di 96 1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dal giorno e dall ora indicati in polizza

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

SKIPPERASSICURATO. Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI

SKIPPERASSICURATO. Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI SKIPPERASSICURATO Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile NATANTI Definizioni Nel testo che segue si intendono: per Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

Responsabilità Civile Natanti a Motore

Responsabilità Civile Natanti a Motore Responsabilità Civile Natanti a Motore Condizioni Generali di Assicurazione L Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali

Dettagli

PROVINCIA DI TERNI LOTTO N

PROVINCIA DI TERNI LOTTO N PROVINCIA DI TERNI LOTTO N 7 R.C.A. LIBRO MATRICOLA VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TERNI R.C.A. LIBRO MATRICOLA Contraente : PROVINCIA DI TERNI Codice Fiscale: 00179350558 Domicilio : VIALE DELLA

Dettagli

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO Nel testo che segue, si deve intendere per: DEFINIZIONI ASSICURATO ASSICURAZIONE BROKER CONTRAENTE ASSICURATI INDENNIZZO INDENNITÀ LIMITE DI INDENNIZZO PERIODO DI ASSICURAZIONE

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO MOD. 1500N VIAGGIARSICURI PLUS DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurato : la persona fisica

Dettagli

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ALL. 10 Il presente documento riporta un estratto delle condizioni di polizza e ha scopo puramente informativo. Il testo integrale del contratto originale

Dettagli

Lotto 1. Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e garanzie auto rischi diversi. Autobus. Scheda di offerta tecnica

Lotto 1. Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e garanzie auto rischi diversi. Autobus. Scheda di offerta tecnica Spett.le ATAP S.p.A. Lotto 1 Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e garanzie auto rischi diversi Autobus Scheda di offerta tecnica Il concorrente dovrà indicare le eventuali varianti

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi

Dettagli

GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2

GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2 GARANZIE RELATIVE AL PARCO AUTOMEZZI COSMO S.p.A. CAPITOLATO 2 Capitolato di assicurazione C.V.T. per la copertura dei rischi Incendio; Furto; Eventi Naturali; Eventi Sociopolitici; Ricorso Terzi; Cristalli;

Dettagli

RC AUTO VEICOLI PROPRIETA COMUNALE

RC AUTO VEICOLI PROPRIETA COMUNALE 76 Comune di Recco Provincia di Genova LOTTO N 5 RC AUTO VEICOLI PROPRIETA COMUNALE KASKO VEICOLI IN MISSIONE Importo complessivo annuo posto a base di gara Euro 17.300,00 Allegato sub A5 RESPONSABILITA

Dettagli

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA Contraente / Ente POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA Partita I.V.A. COMUNE DI GUALTIERI 00440630358 sede legale c.a.p. Località Piazza Bentivoglio 26 42044 GUALTIERI

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE ART. 1. OGGETTO 1.A.

Dettagli

RC Natanti. Edizione 03/06. MRA - Mod. 3004. Il presente allegato forma parte integrante della polizza MRA - Mod. 3003 - Ed. 03/03

RC Natanti. Edizione 03/06. MRA - Mod. 3004. Il presente allegato forma parte integrante della polizza MRA - Mod. 3003 - Ed. 03/03 RC Natanti MRA - Mod. 3004 Edizione 03/06 Il presente allegato forma parte integrante della polizza MRA - Mod. 3003 - Ed. 03/03 INDICE DEFINIZIONI pag. 1 CONDIZIONI GENERALI pag. 2 CONDIZIONI SPECIALI

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

AVVISO OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI RESPONSABILITA CIVILE AUTO FORMA LIBRO MATRICOLA.

AVVISO OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI RESPONSABILITA CIVILE AUTO FORMA LIBRO MATRICOLA. Prot. n. 11512 del 24 marzo 2014 AVVISO OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI RESPONSABILITA CIVILE AUTO FORMA LIBRO MATRICOLA. CIG 56747285AF Questa Azienda ULSS N.

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. R C Natanti

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. R C Natanti CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R C Natanti Definizioni Termini assicurativi ed espressioni tecniche ai quali le Parti attribuiscono, nell ambito del presente contratto, il significato qui precisato: Assicurato:

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI S.p.A. Divisione Fondiaria DEFINIZIONI. CONTRAENTE: Università degli Studi del Molise CRAM Circolo Ricreativo Ateneo Molisano. SEDE LEGALE: Via DE Sanctis 86100 CAMPOBASSO

Dettagli

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 4 DEL 9 AGOSTO 2006 REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV (VIGILANZA

Dettagli

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE PER POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, VEICOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI MONTECICCARDO (PU)

CAPITOLATO SPECIALE PER POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, VEICOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI MONTECICCARDO (PU) CAPITOLATO SPECIALE PER POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, VEICOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI MONTECICCARDO (PU) EFFETTO: 31.12.2006 SCADENZA PRIMA RATA: 31.12.2007 SCADENZA CONTRATTO 31.12.2010 POLIZZA

Dettagli

COMUNE DI CASALBORDINO (CH)

COMUNE DI CASALBORDINO (CH) CAPITOLATO DI POLIZZA R.C.A. / A.R.D. LIBRO MATRICOLA COMUNE DI CASALBORDINO (CH) Il presente capitolato è composto da n. 14 pagine. pagina 1 di 14 Nel testo che segue si intendono per: DEFINIZIONI CONTRAENTE

Dettagli

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA DEFINIZIONI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA Nel testo che segue, si intende per: Amministrazione: Il Comune di.., Contraente della polizza; Assicurato: il soggetto, persona

Dettagli

COMUNE DI LORETO POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA - LOTTO 2 - Capitolato di polizza RCA a Libro matricola Comune di Loreto

COMUNE DI LORETO POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA - LOTTO 2 - Capitolato di polizza RCA a Libro matricola Comune di Loreto COMUNE DI LORETO POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA - LOTTO 2 - DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: LEGGE: REGOLAMENTO: IMPRESA Il Decreto Legislativo n 209 del 2005 deno minato codice delle assicurazioni,

Dettagli

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma

Dettagli

POLIZZA TIPO-CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO LOTTO N. 3

POLIZZA TIPO-CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO LOTTO N. 3 POLIZZA TIPO-CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO LOTTO N. 3 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) LIBRO MATRICOLA BASE DI GARA: Euro 25.000,00.-

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE Contraente/Ente POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE Partita I.V.A. CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI BUGNA 01557080239 sede legale c.a. p.

Dettagli

NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA

NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA Area Tecnica RAMI AUTO NORME TARIFFARIE in vigore dal 01/04/2013 NORME TARIFFARIE PER LA GARANZIA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA ---------------------------------------- NATANTI, IMBARCAZIONI,

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONTRAENTE: CLUB VALDARNO AUTO E MOTO D EPOCA SEDE LEGALE: Piazza delle Scuole, 145 LEVANELLA MONTEVARCHI (AR) SOCIETÀ: FONDIARIA SAI S.p.A. ASSICURATI:

Dettagli

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

COMUNE DI MASSA MARITTIMA COMUNE DI MASSA MARITTIMA DISCIPLINARE CONDIZIONI COPERTURA ASSICURATIVA R.C. VEICOLI DEL COMUNE DI MASSA MARITTIMA A) ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI (n. 17 veicoli) Copertura assicurativa

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SETTORE AVVOCATURA SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E ASSICURAZIONI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA R.C.A. E INFORTUNIO DEL CONDUCENTE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono:

Dettagli

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI DEFINIZIONI - CONTRAENTE : CRAL ASL 14 - SEDE LEGALE : CHIOGGIA Strada Madonna Marina, 500-30015 - SOCIETA : FONDIARIA SAI S.p.a. - ASSICURATI : DIPENDENTI ASL 14,

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO.

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. C C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE PER L ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA

CAPITOLATO SPECIALE PER L ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA CAPITOLATO SPECIALE PER L ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA 1 D E F I N I Z I O N I Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione

Dettagli

Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n.973. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n.973. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114, S.O. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n.973 Regolamento di esecuzione della L.24 dicembre 1969, n.990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE POLIZZA N 8 R.C. AUTO AUTO RISCHI DIVERSI NORME COMUNI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: Per legge : la legge 24 Dicembre 1969 N.990, sull assicurazione

Dettagli

Polizza di Assicurazione RCA / ARD Libro Matricola

Polizza di Assicurazione RCA / ARD Libro Matricola Polizza di Assicurazione RCA / ARD Libro Matricola RUZZO RETI S.P.A. Contraente Via Nicola Dati, 18 Codice fiscale o Partita Iva 01522960671 Durata Anni 2 Decorrenza 31.12.2008 Scadenza 31.12.2010 Frazionamento

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi?

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? Esame: Test C Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? 1) 1. Bonus Malus 2) 2. A franchigia fissa 3) 3. A

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA CIVILE AUTOMOBILISTICA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA CIVILE AUTOMOBILISTICA POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE AUTOMOBILISTICA CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA CIVILE AUTOMOBILISTICA Cosa assicura Art. 1 Oggetto dell'assicurazione e forme

Dettagli

SAN CRISTOFORO Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile AUTO

SAN CRISTOFORO Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile AUTO SAN CRISTOFORO Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Responsabilità Civile AUTO Definizioni Nel testo che segue si intendono: per Legge : la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull assicurazione

Dettagli

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO Ottobre 2015 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano : Contraente TPER S.p.A. che stipula il contratto

Dettagli

Capitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE COMUNE DI ACQUI TERME

Capitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE COMUNE DI ACQUI TERME Capitolato Speciale LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE La presente polizza è stipulata tra COMUNE DI ACQUI TERME e Decorrenza ore 24.00 del 31/3/2008 Scadenza ore 24.00 del 31/3/2011

Dettagli

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE AUTO FORMA LIBRO MATRICOLA CIG :

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE AUTO FORMA LIBRO MATRICOLA CIG : CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE AUTO FORMA LIBRO MATRICOLA CIG : CONTRAENTE AZIENDA U.L.S.S. 13 Via Luigi Mariutto, 76 30035 MIRANO (VE) P.I. 02799530270 DECORRENZA ORE 24.00 DEL

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA FONDIARIA SAI S.p.A.

CONVENZIONE ASSICURATIVA FONDIARIA SAI S.p.A. CONVENZIONE ASSICURATIVA FONDIARIA SAI S.p.A. DEFINIZIONI Ente Convenzionato: CIRCOLO DIPENDENTI della BANCA DI TRENTO E BOLZANO Sede di Trento Via Manci 19-38100 Trento (TN) SOCIETA : FONDIARIA SAI S.p.A.

Dettagli

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma

Dettagli

COMUNE di RAGUSA. Capitolato Polizza di Assicurazione DANNI ACCIDENTALI VEICOLI. Lotto n. 3

COMUNE di RAGUSA. Capitolato Polizza di Assicurazione DANNI ACCIDENTALI VEICOLI. Lotto n. 3 COMUNE di RAGUSA Capitolato Polizza di Assicurazione DANNI ACCIDENTALI VEICOLI Lotto n. 3 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione; per POLIZZA: Il

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione; '(),1,=,21, Nel testo che segue si intendono per: 9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 3ROL]]D: il documento che prova l assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO ENTE CONTRAENTE: COMUNE DI B I B B I E N A Decorrenza: dalle ore 24 del 30 Giugno 2010 Scadenza: alle ore 24 del 30 Giugno 2012 1 DEFINIZIONI

Dettagli

Polizza di Assicurazione RCA / ARD Libro Matricola

Polizza di Assicurazione RCA / ARD Libro Matricola Polizza di Assicurazione RCA / ARD Libro Matricola (Compagnia) Terbroker S.r.l. Via A. Pepe 12/a 64100 Teramo Tel. 0861 413494 Fax 0861 211786 e-mail: info@terbroker.it Le Norme e Condizioni qui di seguito

Dettagli

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (Approvato con delibera di C.C. n.34 del 37/11/2009 ) ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento

Dettagli

PROVINCIA DI FROSINONE

PROVINCIA DI FROSINONE PROVINCIA DI FROSINONE Settore Presidenza PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DELL APPALTO DEL SERVIZIO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. (RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Dettagli

Sezione II - Responsabilità Civile

Sezione II - Responsabilità Civile 10 di 36 Sezione II - Responsabilità Civile Articolo 5 - Oggetto dell assicurazione La Società assicura sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza (partita 3) la somma che l Assicurato

Dettagli

Comune di Trapani. Pagina 1 di 9

Comune di Trapani. Pagina 1 di 9 Comune di Trapani Assicurazione della responsabilità civile auto, dell incendio, degli eventi atmosferici e socio-politici, degli infortuni dei conducenti, della tutela legale Capitolato contenente le

Dettagli

LOTTO N.7 POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA

LOTTO N.7 POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA LOTTO N.7 POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA Capitolato di Polizza di Assicurazioni della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore dell AMG Energia S.p.A amministrata a Libro

Dettagli

******** RUZZO SERVIZI S.p.A.

******** RUZZO SERVIZI S.p.A. CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE E GARANZIE ACCESSORIE AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA ******** RUZZO SERVIZI S.p.A. 3 I N D I C E DEFINIZIONI

Dettagli

Polizza di Assicurazione RCA / ARD Libro Matricola

Polizza di Assicurazione RCA / ARD Libro Matricola Polizza di Assicurazione RCA / ARD Libro Matricola (Compagnia) Terbroker S.r.l. Via A. Pepe 12/a 64100 Teramo Tel. 0861 413494 Fax 0861 211786 e-mail: info@terbroker.it Le Norme e Condizioni qui di seguito

Dettagli

CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE OBBLIGATORIO DI RCA (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO)

CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE OBBLIGATORIO DI RCA (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO) Regolamento PROVVISORIO (*) recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui

Dettagli

!"! #$#% "#&'()*(&)+)",-*.. -+()*(&)++ #!"/!0 0#"1% 20""" 1) "1% #""0% "! # #!! 3 2) " 4 "!! 04 "3!!0"!$"#"" % ##!!0 4 "#0" 2!2##!!!

!! #$#% #&'()*(&)+),-*.. -+()*(&)++ #!/!0 0#1% 20 1) 1% #0% ! # #!! 3 2)  4 !! 04 3!!0!$# % ##!!0 4 #0 2!2##!!! !"! #$#% "#&'()*(&)+)",-*.. -+()*(&)++ #!"/!0 0#"1% 20""" 1) "1% #""0% "! # #!! 3 2) " 4 "!! 04 "3!!0"!$"#"" % ##!!0 4 "#0" 2!2##!!! 04 ",! Pagina 2 di 2 NOTA INFORMATIVA " # " $% "## /. 5. 2.,., %&'(

Dettagli

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE - CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA - CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE Pag. 1 di 10 DEFINIZIONI Contraente L azienda A.O.R.N. DEI COLLI MONALDI-COTUGNO-C.T.O. Impresa La Compagnia Assicuratrice.

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO POLIZZA RC AUTOVEICOLI A LIBRO MATRICOLA E RISCHI ACCESSORI CONTRAENTE: REGIONE CALABRIA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO POLIZZA RC AUTOVEICOLI A LIBRO MATRICOLA E RISCHI ACCESSORI CONTRAENTE: REGIONE CALABRIA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO POLIZZA RC AUTOVEICOLI A LIBRO MATRICOLA E RISCHI ACCESSORI CONTRAENTE: REGIONE CALABRIA Premesso che: - Con Decreto del Dirigente del Settore Economato, Provveditorato,

Dettagli

5 Condizioni Generali di Assicurazione Natanti

5 Condizioni Generali di Assicurazione Natanti 5 Condizioni Generali di Assicurazione Natanti CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NATANTI Sommario Definizioni 1.10 Oggetto dell assicurazione 1.20 Esclusione e rivalsa 1.30 Dichiarazioni e comunicazioni

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI. Guida Liguria RESPONSABILITÀ CIVILE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI. Guida Liguria RESPONSABILITÀ CIVILE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI Guida Liguria Pag. RESPONSABILITÀ CIVILE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2 CONDIZIONI AGGIUNTIVE per i rischi non compresi nell Assicurazione

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 4 ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI ALTRI RISCHI

CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 4 ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI ALTRI RISCHI CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 4 ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI ED ALTRI RISCHI 1 DEFINIZIONI Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazione si definiscono con: Contraente Società Broker Assicurato Assicurazione

Dettagli

OGGETTO: Modifica della polizza assicurativa per responsabilità patrimoniale degli Amministratori e Dipendenti comunali. LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Modifica della polizza assicurativa per responsabilità patrimoniale degli Amministratori e Dipendenti comunali. LA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Modifica della polizza assicurativa per responsabilità patrimoniale degli Amministratori e Dipendenti comunali. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che con deliberazione n. 292 dd. 03.12.2003 è stata

Dettagli

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA SONDRIO Lotto n. 3 Capitolato Tecnico Kasko SOMMARIO Definizioni Pag. 3 Definizioni di settore Pag. 3 Caratteristiche del Rischio Pag. 3 Somme

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

Piazza del Popolo, 1 61100 Pesaro. P.Iva 00272430414. Lotto 4

Piazza del Popolo, 1 61100 Pesaro. P.Iva 00272430414. Lotto 4 Piazza del Popolo, 1 61100 Pesaro P.Iva 00272430414 DISCIPLINARE TECNICO PER LA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI mezzi amministratori e dipendenti Lotto 4 1/1 NORME CHE REGOLANO L

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE. LOTTO n 3 CAPITOLATO KASKO VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER SERVIZIO POLIZZA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE. LOTTO n 3 CAPITOLATO KASKO VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER SERVIZIO POLIZZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE LOTTO n 3 CAPITOLATO KASKO VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER SERVIZIO POLIZZA DEFINIZIONI Nel tesato delle presenti Condizioni di

Dettagli

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 4 DEL 9 AGOSTO 2006 REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV (VIGILANZA

Dettagli

C O M U N E D I C A N N A R A Provincia di Perugia

C O M U N E D I C A N N A R A Provincia di Perugia Cottimo fiduciario per l affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Cannara per l anno 2014 LOTTO C CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE KASKO - DIPENDENTI IN MISSIONE CON MEZZI PROPRI C O M U N E D I C

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO ED. 07/2008 MOD.10

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO ED. 07/2008 MOD.10 RESPONSABILITA CIVILE AUTO ED. 07/2008 MOD.10 NORME GENERALI Articolo 1 - Durata e rinnovo del contratto A condizione che sia stato pagato il premio, la polizza decorre dal giorno e dall'ora indicati sui

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2012)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2012) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2012) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Dettagli

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011)

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011) REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE CU (IN VIGORE DALL 1.7.2011) Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria, l Impresa ha determinato un criterio

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA INCENDIO/ FURTO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA INCENDIO/ FURTO Pag. 1 / 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA INCENDIO/ FURTO La presente polizza è stipulata tra ASM S.p.A. Ambiente Servizi Mobilità Via Paronese n. 104/110 59100 PRATO (PO) C.F./P.IVA 00516350972

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE RISCHIO KASKO KILOMETRICA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - LOTTO 5 -

CAPITOLATO SPECIALE RISCHIO KASKO KILOMETRICA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - LOTTO 5 - COMUNE DI MONIGA DEL GARDA CAPITOLATO SPECIALE RISCHIO KASKO KILOMETRICA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - LOTTO 5 - stipulata tra il COMUNE DI MONIGA DEL GARDA Piazza S.Martino 1 25080 Moniga del Garda (Brescia)

Dettagli

KASKO Danni accidentali ai veicoli

KASKO Danni accidentali ai veicoli COMUNE di PEDARA Capitolato Polizza di Assicurazione KASKO Danni accidentali ai veicoli LOTTO 5 1 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione; ASSICURATO:

Dettagli

COMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA

COMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA Pagina 1 di 5 COMUNE DI ADRANO Provincia di Catania REGOLAMENTO del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27/02/2010 Pagina 1 INDICE Pagina 2 di

Dettagli

COMUNE DI PALERMO. Art. 2 Modifiche all assicurazione. Le eventuali modificazioni dell Assicurazione devono essere provate per iscritto.

COMUNE DI PALERMO. Art. 2 Modifiche all assicurazione. Le eventuali modificazioni dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. COMUNE DI PALERMO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE R.C.A. ED A.R.D. DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PALERMO. Premessa

Dettagli

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COSA ASSICURA COSA ASSICURA 2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO Reale Mutua tiene indenne l Assicurato, entro i massimali convenuti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile

Dettagli

KASKO Danni accidentali ai veicoli

KASKO Danni accidentali ai veicoli COMUNE di RAGUSA Capitolato Polizza di Assicurazione KASKO Danni accidentali ai veicoli Lotto 3 1 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione; ASSICURATO:

Dettagli

LOTTO 2 CAPITOLATO DI APPALTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA DEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO (POLIZZA RCA)

LOTTO 2 CAPITOLATO DI APPALTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA DEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO (POLIZZA RCA) LOTTO 2 CAPITOLATO DI APPALTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA DEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO (POLIZZA RCA) Art.1: Beni assicurati I beni assicurati mediante il presente

Dettagli

Allegato A - «CONTRATTO DI ASSICURAZIONE» Sezione I DEFINIZIONI

Allegato A - «CONTRATTO DI ASSICURAZIONE» Sezione I DEFINIZIONI Allegato A - «CONTRATTO DI ASSICURAZIONE» Nel testo che segue si intendono: Sezione I DEFINIZIONI per "Codice": il Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

Dettagli

Art. 21 - FORME DI TARIFFA -

Art. 21 - FORME DI TARIFFA - Art. - FORME DI TARIFFA - Le forme di tariffa sottoindicate sono valide se espressamente richiate in polizza. A ) - FISSA - La presente for di tariffa, che non prevede aumenti e/o diminuzioni di premio

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERI- VANTI DA GESTIONE POST CHIUSURA VASCHE DI DISCARICA LOTTO 1 1 Schema di condizioni contrattuali

Dettagli

http://alca.intra.infocamere.it/esam/esamiquestservlet

http://alca.intra.infocamere.it/esam/esamiquestservlet Pagina 1 di 6 NORME DI COMPORTAMENTO TAXI ED AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 1) Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l'assicurato che nel corso dell'anno non ha provocato danni a terzi? A [*] Bonus-Malus

Dettagli

Comune di Villa di Tirano

Comune di Villa di Tirano Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio

Dettagli

NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007

NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007 NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007 CONTRIBUTI PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI INQUINANTI SENZA ACQUISTO DI UN VEICOLO NUOVO. Rottamazione di un autoveicolo per trasporto promiscuo, immatricolato come euro 0

Dettagli