REGOLAMENTO IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEL TERRITORIO COMUNALE DI GUAGNANO

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1 COMUNE DI GUAGNANO Provincia di Lecce REGOLAMENTO IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEL TERRITORIO COMUNALE DI GUAGNANO (il regolamento consta di n. 10 pagine compresa la presente) Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del 1

2 REGOLAMENTO IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEL TERRITORIO COMUNALE DI GUAGNANO PREMESSO 1. Che la deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 23/01/2007 Procedimento per il rilascio dell Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003 e per l adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all esercizio (pubblicata sul B.U.R.P. n. 19 del 06/02/2007) definisce le disposizioni e gli indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare al punto si prevede, tra la documentazione da presentare per l acquisizione dell autorizzazione unica da richiedere al Settore Industria ed Energia dell Assessorato allo Sviluppo Economico ed Innovazione Tecnologica della Regione Puglia, anche eventuale atto di indirizzo o delibera di Consiglio Comunale del territorio interessato dal progetto in cui attesti l accoglimento della proposta di realizzazione dell impianto; 2. Che la Legge Regionale n. 31 del 14/10/2008 recante Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale abroga l art. 27 della Legge Regionale n. 1 del 19/02/2008 Disciplina D.I.A. per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica nominale fino a 1 MWp da realizzare nella Regione Puglia ; 3. Che la succitata Legge Regionale n. 31 del 14/10/2008 introduce dei criteri territoriali per la localizzazione degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica lasciando ai Comuni la possibilità di individuare parti di territorio soggette a zone agricole dai vigenti strumenti urbanistici che si qualificano come di particolare pregio ovvero nei quali sono da inibirsi interventi di trasformazione non direttamente connessi all esercizio dell attività agricola; 4. Che la Legge n. 244 del 28/12/2007 così detta Finanziaria 2008 in modifica del Decreto Legislativo n. 387/2003 stabilisce che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, sono soggetti all applicazione della D.I.A. fino alle seguenti soglie di potenza: FONTE SOGLIE 1. Eolica. 60 KW 2. Solare Fotovoltaica. 20 KW 3. Idraulica. 100 KW 4. Biomasse. 200 KW 5. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. 250 KW 2

3 5. Che sempre nella Finanziaria 2008 viene espressamente prevista la possibilità di incrementare tali soglie e di valutare caratteristiche specifiche di siti di installazione per cui prevedere l applicazione della D.I.A. con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente d intesa con la Conferenza Unificata; 6. Che ai sensi dell art. 12 comma 7 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti; 7. Che il PEAR Puglia, adottato con DGR n. 827 del 08/06/2007, auspica a livello locale la definizione di opportuni regolamenti per l applicazione del solare fotovoltaico e specifica che, per quando riguarda gli impianti di maggiore dimensione, si dovranno privilegiare quelli progettati utilizzando spazi non altrimenti utilizzabili quali coperture di aziende, capannoni industriali ed agricoli, impianti sportivi, discariche chiuse, etc.; 8. Che nell ambito delle proprie competenze l Amministrazione Comunale intende adottare un Regolamento ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 per la disciplina della realizzazione ed il successivo esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica; 9. In considerazione della DGR n. 827 dell'8/06/2007 di adozione del piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) l'obiettivo del Comune di Guagnano è di contenere l'insediamento di impianti fotovoltaici ad una potenza complessiva di 40 MWp, di cui 30 MWp riservati ad impianti fotovoltaici di potenza complessiva fino ad 1 MWp e 10 MWp riservati ad impianti fotovoltaici di potenza complessiva superiore ad 1 MWp Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica agli impianti industriali per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica; 2. Il presente regolamento non si applica agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica ai sensi dell art. 5 comma 4 del D.M. del 19/02/ Il presente regolamento non si applica agli impianti, industriali e non, per la produzione di energia elettrica di proprietà del Comune di Guagnano. Art. 2 Documentazione progettuale e iter autorizzativo 1. Ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione unica i soggetti proponenti presentano la documentazione ai sensi della DGR n. 35/2007 e dell art. 4 della L.R. 31/2008; 2. Per gli impianti fino a 1MW, l Ufficio Tecnico Comunale effettua una verifica istruttoria delle istanze presentate attraverso l istituto della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) ai fini della verifica dei requisiti di sussistenza delle condizioni di applicabilità della D.I.A. stessa ai sensi dell art. 3, comma 1, lettere a) e b) della L.R. n. 31/2008; 3. Ai fini dell istruttoria della D.I.A. l Ufficio Tecnico Comunale valuta la documentazione 3

4 fornita in termini di completezza della relazione dettagliata e degli opportuni elaborati progettuali ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.. In particolare si considerano i seguenti aspetti: a. Progetto definitivo dell impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse, specialmente civili ed elettriche, indispensabili al corretto funzionamento, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all esercizio dello stesso; b. Dettagliata relazione a firma del progettista dell intervento con gli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie; c. Documentazione rilasciata dalla società distributrice di energia elettrica interessata, attestante l assegnazione del punto di connessione dell impianto da allacciare alla rete elettrica con relative modalità di collegamento; d. Dichiarazione resa dal progettista dell intervento di insussistenza di vincoli ambientali, paesaggistico territoriali, urbanistici, del patrimonio storico artistico, idrogeologici, della navigazione aerea; e. Dichiarazione dell impresa a cui si intende affidare i lavori; Il soggetto proponente è tenuto a produrre gli atti di assenso, nulla osta, permessi o pareri comunque denominati necessari ai fini della sussistenza del titolo della D.I.A. ai sensi del comma 5 art. 23 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.. 4. Tra gli atti d assenso è prevista la sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra il Comune e la società proponente nella fase di realizzazione, conduzione e successiva dismissione dell impianto; 5. Gli impianti fotovoltaici per i quali risultino le condizioni di applicabilità della DIA sono esonerati dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell articolo 17 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Art. 3 Criteri territoriali di localizzazione e mitigazione dell impatto ambientale e paesaggistico 1. Gli impianti ad energia solare fotovoltaica sul terreno sono ammessi su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le parti di territorio comunale come di seguito specificato. 2. Sono considerate non idonee alla installazioni di impianti fotovoltaici industriali per la produzione di energia elettrica le seguenti aree: a. Le aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L. 394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti SIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale della convenzione di Ramsar. Per tali aree si dovranno considerare sia le aree di pertinenza che le aree annesse; b. Le aree a pericolosità geomorfologica PG1, PG2, PG3, così come individuate nel Piano di Assetto Idrogeologico; 4

5 c. Le aree classificate ad alta pericolosità idraulica (AP) e media pericolosità idraulica (MP), ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; d. Le zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; e. Le aree interessate da Grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche (desunte dal PUTT/P della Regione Puglia e dagli elaborati adeguati allo stato di fatto e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca). Per tali aree si dovranno considerare sia le aree di pertinenza che le aree annesse; f. Le aree interessate da Ambiti Territoriali Estesi (ATE) di tipo A (valore eccezionale) e B (valore rilevante) del piano urbanistico tematico territoriale Paesaggio (PUTT/P). g. Le zone con segnalazione architettonica/archeologica. Per tali aree si dovranno considerare sia le aree di pertinenza che le aree annesse; h. Le zone con vincolo architettonico/archeologico così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 137 del 06/07/2002. Per tali aree si dovranno considerare sia le aree di pertinenza che le aree annesse; i. Le aree poste a distanza inferiore a ml dalla delimitazione delle aree urbanisticamente definite di tipo A-B-C-D dello strumento urbanistico vigente; j. Le aree vincolate dal punto di vista faunistico, desunte dal PUTT/P della Regione Puglia e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca; k. Le aree ex legge 1497/1939; l. Le aree di competenza demaniale di enti militari; m. Le aree aventi un distinguibile valore agricolo, in quanto alla data di approvazione del presente regolamento sono interessate da colture agrarie e arboree pluriennali o di pregio quali Uliveto e Vigneto di qualsiasi varietà. Al solo scopo di permettere il completamento dell area di pertinenza dell impianto, è consentita parziale deroga a tale vincolo per una superficie interessata dalla coltura di pregio non superiore al 15% dell intera area d impianto ; n. Terreni in cui risultano coltivati gli uliveti considerati monumentali ai sensi della L.R. n. 14 del 04/06/2007 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia). Si applica, in ogni caso, l articolo 10 della L.R. 14/2007; o. Siti Rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale); p. Oasi e altre aree naturali protette; q. Le aree poste a distanza inferiore a metri lineari 500 da siti di interesse storico/artistico (masserie - chiese rupestri strutture ricettive) ed a metri lineari 1000 dall area cimiteriale. 3. Il divieto di cui all art. 3 comma 2 non si applica per gli impianti: a. esclusivamente finalizzati all autoconsumo in conformità alle disposizioni dell art. 2 comma 2 del Decreto Legislativo 79/1999; b. con potenza nominale fino a 40 KWp anche se installati su terreno a uso agricolo; 5

6 c. da realizzarsi sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali soggetti al rispetto degli indici urbanistici per copertura e cubatura; d. da realizzarsi in aree industriali; 4. La realizzazione degli impianti sul terreno deve comunque perseguire il minimo impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili; 5. Ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutirne l interferenza visiva con efficaci barriere arboree o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse documentario o artistico; 6. A tal fine occorre utilizzare impianti di modesta altezza, compatibilmente con le tecnologie disponibili. Per gli impianti che prevedono stringhe e strutture di un altezza complessiva superiore a 3 metri è opportuno produrre un apposito studio di impatto visivo e di inserimento paesaggistico. La vegetazione insistente sul terreno interessato dall'impianto dovrà essere decespugliata meccanicamente e, comunque, senza l'utilizzo di diserbanti; Le recinzioni dei lotti interessati e quelle a confine di altra proprietà dovranno essere realizzate in rete metallica a maglia larga impiantate su cordoli emergenti 0,30 mt. dal suolo; Nel corso della gestione ordinaria dell impianto fotovoltaico, dovranno essere utilizzate tecniche agronomiche rispettose dell ambiente, nella manutenzione e pulizia del suolo e dei pannelli fotovoltaici non dovranno essere utilizzati prodotti velenosi, urticanti e inquinanti l ambiente 7. Non devono essere mai alterati la naturale pendenza dei terreni e l assetto idrogeologico dei suoli; 8. Per i terreni ricadenti negli ambiti territoriali distinti (ATD) e nelle aree di pertinenza del PUTT/P si applicano le norme di piano; 9. Il soggetto proponente è tenuto alla presentazione di una dichiarazione di impegno sottoscritta dal legale rappresentante per lo smantellamento, smaltimento e dismissione dell impianto al termine dell esercizio non solo per quanto concerne i pannelli fotovoltaici bensì anche relativamente alle strutture di sostegno e alle eventuali fondazioni in cemento armato, nonché a tutte le strutture connesse al suolo. Art. 4 Criteri tecnici ed energetici per l installazione di impianti fotovoltaici 1. Sono ritenuti prioritari gli impianti fotovoltaici che prevedono l integrazione architettonica parziale o totale secondo le modalità previste dal D.M. 19/02/2007; 2. Sono ritenuti prioritari gli impianti fotovoltaici che effettuano servizio di scambio sul posto ai sensi della Delibera dell Autorità per l energia elettrica e il Gas ARG/elt n. 78/08, nonché gli impianti fotovoltaici che effettuano servizio di scambio semplificato sul posto fino alla potenza di 200 KWp come stabilito dall art. 2 comma 150 lettera a) della L. 244/2007; 3. Sono ritenuti prioritari gli impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, entro i limiti stabiliti dal presente regolamento, destinati all autoconsumo per i quali il proponente 6

7 ottiene la qualifica di auto produttore ai sensi dell art. 2 comma 2 del Decreto Legislativo n. 79 del 16/03/1999; 4. In riferimento alle condizioni di applicabilità della D.I.A. ai sensi dell articolo 3 comma 1 lettera b) della Legge Regionale n. 31/2008 che stabilisce che l area agricola asservita all intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante, sono considerati prioritari gli interventi che assicurano la compatibilità con la continuità delle attività agricole e un basso rapporto tra superficie occupata dalle strutture e l area asservita all intervento. Art. 5 Programmazione interventi di sviluppo della rete elettrica e indirizzi per la concessione degli impianti fotovoltaici 1. Nell ambito delle proprie competenze il Comune si impegna ad attivare un tavolo tecnico di concertazione con il gestore della rete di distribuzione elettrica locale Enel Distribuzione S.p.A. e a coinvolgere l area di pianificazione e sviluppo rete di Terna S.p.A. al fine di individuare gli interventi infrastrutturali necessari per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del fotovoltaico anche alla luce dello stato di avanzamento e della distribuzione dei progetti presentati sul territorio. Il tavolo tecnico ha l obiettivo di programmare in modo organico e complessivo degli interventi di sviluppo della rete elettrica salvaguardando gli ambiti di tutela del centro abitato; 2. La realizzazione degli elettrodotti per la concessione degli impianti fotovoltaici industriali alla rete elettrica non dovrà interessare il centro abitato. A tal fine, anche mediante gli approfondimenti relativi all impatto ambientale potenziale, dovranno essere valutate le diverse alternative e percorsi di connessione che minimizzino gli impatti (campi elettromagnetici, viabilità urbana, etc.); 3. E preferibile, ove possibile, realizzare l interramento delle linee elettriche; 4. L Amministrazione Comunale, nell ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere elettriche connesse agli impianti e di nuovi elementi di rete da realizzare, si esprime a seguito di una valutazione preliminare degli impatti ambientali potenziali. Art. 6 Regolamentazione dei rapporti con le Società proponenti l installazione e l esercizio degli impianti fotovoltaici. 1. I soggetti proponenti la realizzazione di impianti fotovoltaici sottoscrivono con l Amministrazione Comunale una convenzione secondo gli schemi approvati dal Consiglio Comunale al fine di regolamentare i rapporti nella fase di installazione, conduzione e successivo smantellamento, smaltimento e dismissione dell impianto fotovoltaico. 2. Tra gli obblighi assunti dal proponente nella convenzione di cui al precedente punto 1. vi è la sottoscrizione, anche per gli impianti assoggettati a D.I.A., di una fidejussione bancaria e/o assicurativa ai sensi del punto dell allegato A alla DRG n. 35/2007 come garanzia di smantellamento e smaltimento dell impianto in fase di dismissione e ripristino dello stato ex ante dei luoghi; Tale fidejussione dovrà avere durata ventennale e potrà essere ritirata solo dopo il ripristino dello stato dei luoghi quo ante; 3. La convenzione di cui al punto 1. può avere come oggetto anche un programma di 7

8 investimenti ricomprendente più di un impianto fotovoltaico da realizzarsi sul territorio comunale; 4. La convenzione di cui al precedente punto 1. non viene sottoscritta per gli impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, entro i limiti stabiliti dal presente regolamento, destinati all autoconsumo per i quali il proponente ottiene la qualifica di auto produttore ai sensi dell art. 2 comma 2 del Decreto Legislativo n. 79 del 16/03/1999; 5. La convenzione di cui al precedente punto 1. non viene sottoscritta per gli impianti fotovoltaici di qualsiasi taglia realizzati in integrazione architettonica totale o parziale ai sensi del D.M. 19/02/2007 realizzati su immobili e infrastrutture civili, residenziali, industriali, commerciali o agricole realizzati o da realizzarsi, quest ultimi avendo già maturato titolo di permesso a costruire o oggetto di concessione edilizia comunale; 6. La convenzione di cui al precedente punto 1. non viene sottoscritta per gli impianti fotovoltaici che effettuano servizio di scambio sul posto ai sensi della Deliberazione dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ARG /elt n. 78/08, nonché gli impianti fotovoltaici che effettuano servizio di scambio semplificato sul posto fino alla potenza di 200 KWp come stabilito dall art. 2 comma 150 lettera a) della L. 244/2007; 7. Il Consiglio Comunale si riserva di approvare schemi di convenzione con i soggetti proponenti la realizzazione di impianti fotovoltaici che possano prevedere iniziative, impegni e contributi ritenuti migliorativi, anche ad integrazione ovvero in modifica degli schemi di convenzione; 8. Il Consiglio Comunale può approvare schemi di convenzione ad hoc per le Società proponenti che si impegnano a realizzare secondo un dettagliato business plan investimenti manifatturieri nel territorio comunale tali da generare occupazione e contribuire all incremento del valore aggiunto dell economia comunale con particolare riferimento alla filiera industriale delle fonti rinnovabili. Art. 6 ter Rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e dei diritti dei lavoratori. La convenzione stipulata tra l Amministrazione Comunale ed il soggetto proponente stabilirà l obbligo di quest ultimo di garantire, sia durante la realizzazione dell impianto che successivamente, il rigoroso rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonché delle norme legislative e negoziali in materia di diritti dei lavoratori. 8

9 Art. 7 Iniziative dell Amministrazione Comunale come Soggetto Responsabile 1. Il Settore Ambiente e Territorio del Comune di Guagnano promuove lo sviluppo di progetti al alto valore di sostenibilità ambientale e socio-economica mediante l individuazione di strutture, immobili e suoli presso cui installare impianti fotovoltaici ai sensi del D.M Conto Energia per il riconoscimento delle tariffe incentivanti secondo quanto disposto dalla Legge n. 244 del Legge Finanziaria 2008 all art. 2 comma 173; 2. L Ufficio Tecnico Comunale è delegato ad effettuare uno screening delle strutture e delle aree potenzialmente idonee ai fini della valutazione di fattibilità tecnico-economica, nonché a predisporre gli atti necessari per l affidamento mediante gara ad evidenza pubblica dell appalto progettazione, realizzazione e conduzione degli impianti fotovoltaici sulle strutture e le aree individuate. Art. 8 Parametri finalizzati all insediamento degli impianti in aree tipizzate E agricole dal vigente strumento urbanistico 1. Per le aree destinate all installazione degli impianti il proponente dovrà presentare, unitamente alla documentazione progettuale, i titoli di proprietà ovvero i titoli reali di utilizzo e di trasformazione dei suoli; 2. Le recinzioni dei lotti interessati e quelle a confine di altra proprietà, dovranno essere sistemate in modo tale da non arrecare danno al sistema geomorfologico sia dal punto di vista strutturale che di impatto visuale. A tal fine esse saranno realizzate con strutture idonee in rete metallica debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, con un altezza massima totale di 3 metri. Solo sul lato di ingresso principale la recinzione potrà essere realizzata con muratura a secco e sovrastante rete metallica per un altezza massima di metri 3. La distanza minima dell impianto e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa dovrà rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (D.L. n. 285 del 30/04/1992 e D.L. n. 360 del 10/09/1993); 3. Le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all esercizio dell impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell impianto stesso, a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d ufficio; 4. Al fine di ovviare al proliferare indiscriminato di impianti fotovoltaici, per la tutela del paesaggio e la valorizzazione delle Terre del Negroamaro, limitando l'impatto ambientale soprattutto nelle vicinanze del centro urbano, l'amministrazione Comunale intende contenere l'insediamento nei limiti massimi di 40 MWp, di cui 30 MWp riservati ad impianti fotovoltaici di potenza complessiva fino ad 1 MWp e 10 MWp riservati ad impianti fotovoltaici di potenza complessiva superiore ad 1 MWp; 5. L'Ufficio competente, preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione, verificherà il rispetto del parametro di controllo, computando a tal fine la superficie strettamente necessaria all'installazione dell'impianto. 9

10 Art. 9 Interventi di minimizzazione degli impatti In riferimento agli interventi di minimizzazione degli impatti, fatte salve le prescrizioni particolari richieste per le zone sottoposte al PUTT/P o richieste da altri enti che debbono esprimere parere, risultano preferibili, per l installazione di impianti fotovoltaici, quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata. Analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente. Sia per le fasi di cantiere che per la fase di costruzione e gestione dell impianto, in particolare si richiede quanto segue: il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto, e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli con lo stato dei luoghi già alterato; dovrà essere predisposto un adeguato sistema di convogliamento delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere, e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte; al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata utilizzata o danneggiata a seguito delle lavorazioni; nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato o dismesso l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno. Sono assolutamente vietati i tratti di viabilità interna con conglomerati bituminosi, i rilevati stradali ed i riempimenti di piazzali di manovra e di sosta o altro con materiali provenienti da impianti di frantumazione che possano costituire alterazione dello stato dei luoghi; Le opere di sottofondazione e fondazione dell impianto non dovranno contenere strutture cementizie quali plinti, platee o camice in cemento armato. Art. 9 bis Clausola risolutiva espressa. La comprovata violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento costituiscono grave inadempimento contrattuale da parte del proponente e legittima il Comune di Guagnano ad intraprendere ogni azione a salvaguardia degli interessi assunti (risoluzione del contratto, segnalazione all Ente finanziatore, recupero fidejussione per il ripristino dei luoghi). Art. 9 ter Destinazione dei contributi relativi alle misure di compensazione ambientale Il 65% dei contributi economici provenienti dalle stipule di tutte le convenzioni, sia sotto forma di una tantum che di ristoro ambientale annuale, a favore del Comune di Guagnano, sarà destinato per la realizzazione dei seguenti interventi: 10

11 Realizzazione di piste ciclabili; Realizzazione di eventi e convegni aventi ad oggetto la tutela e la valorizzazione dell ambiente ed il risparmio energetico mediante lo sviluppo e la diffusione delle energie rinnovabili; Realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree, parchi, giardini pubblici e verde pubblico in generale; Bonifiche dei siti degradati; Realizzazione di impianti di illuminazione pubblica a basso consumo energetico; Interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenere il miglioramento dell efficienza energetica e/o l installazione di sistemi di produzione dell energia con fonti rinnovabili; Realizzazione e manutenzione di strade e pubblica illuminazione in zone rurali. Il 20% dei contributi economici sarà destinato per la realizzazione dei seguenti interventi: Rilancio cantina sociale e promozione del territorio. Il 15% dei contributi economici sarà destinato per la realizzazione dei seguenti interventi: Stipula di convenzioni con Associazioni competenti a svolgere il servizio di vigilanza ambientale; Interventi di sostegno al reddito (interventi sanitari famiglie in disagio economico famiglie con minori a carico). Art. 10 Norme transitorie 1) Il presente regolamento si applica a tutti i progetti per i quali è stata, o verrà, presentata istanza di autorizzazione unica 2) Il presente regolamento si applica a tutti i progetti che hanno fatto istanza di DIA e per i quali non sono concretamente iniziati i lavori 3) Tutte le società che hanno concretamente iniziato i lavori prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno l obbligo di regolamentare i propri con il Comune di Guagnano mediante la stipula di una convenzione, soprattutto per quanto attiene: la fidejussione bancaria e/o assicurativa a garanzia dell obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell impianto e tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento e dalla legge vigente. Art. 11 Norme di rinvio Per quanto non espressamente contenuto nel presente regolamento si rimanda alle normative comunitarie nazionali, regionali vigenti in materia, nonché alle norme tecniche di attuazione e del regolamento comunale per l edilizia. 11

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