IL PROCESSO CAMBIARIO. LE ECCEZIONI

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1 AZIONI CAMBIARIE E AZIONI EXTRACAMBIARIE PROF. RENATO SANTAGATA DE CASTRO

2 Indice 1 LE AZIONI CAMBIARIE IL PROTESTO IL PROCESSO CAMBIARIO. LE ECCEZIONI LE AZIONI EXTRACAMBIARIE AMMORTAMENTO. DUPLICATI E COPIE LE CAMBIALI FINANZIARIE

3 1 Le azioni cambiarie In caso di rifiuto del pagamento, e nella cambiale tratta anche in caso di rifiuto di accettazione, il portatore del titolo può agire contro tutti gli obbligati cambiari, individualmente o congiuntamente, per ottenere il pagamento. La relativa azione è però regolata diversamente a seconda che si tratti di obbligati diretti o di regresso. Orbene, l'azione diretta non è soggetta a particolari formalità ed in particolare non è subordinata alla levata del protesto. Inoltre, non è soggetta ad alcun termine di decadenza. Il portatore è tenuto ad osservare solo il termine di prescrizione di tre anni, che decorre dalla scadenza della cambiale. Più complessa è la disciplina dell'azione cambiaria di regresso. Il suo esercizio è infatti subordinato a particolari condizioni sostanziali e a specifici adempimenti formali. L'azione contro gli obbligati di regresso può essere innanzitutto esercitata alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo. Può essere inoltre esercitata anche prima della scadenza: 1. se l'accettazione è stata rifiutata in tutto o in parte; 2. in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, o dell'emittente nel pagherò cambiario; di cessazione dei pagamenti da parte degli stessi; di esecuzione infruttuosa sui loro beni; 3. in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile. In caso di fallimento, per esercitare il regresso basta produrre la relativa sentenza dichiarativa. Negli altri casi l'esercizio dell'azione di regresso è per legge subordinato alla preventiva constatazione del rifiuto di accettazione o di pagamento con atto autentico denominato protesto, soggetto alla specifica disciplina esposta nel paragrafo successivo. Il protesto deve essere elevato nei termini previsti per la presentazione all'accettazione o al pagamento. Quindi, il protesto per mancato pagamento deve essere elevato nei due giorni feriali successivi alla scadenza della cambiale. L'omessa levata del protesto nei termini comporta conseguenze particolarmente gravi: il portatore decade dalle azioni di regresso. Il portatore può essere tuttavia dispensato dal protesto, ma non dalla presentazione nei termini, con apposita clausola inserita nella cambiale (clausola «senza spese» o «senza protesto») dal traente, dal girante o dall'avallante.

4 Pur se dispensato dal protesto, il portatore è inoltre tenuto a dare avviso della mancata accettazione o del mancato pagamento al traente, al proprio girante ed ai loro avallanti, entro i quattro giorni feriali successivi alla levata del protesto o al giorno della presentazione, se la cambiale è «senza spese». L'omissione dell'avviso nei termini comporta più limitate conseguenze : il portatore non decade dal regresso, ma dovrà risarcire i danni eventualmente arrecati nei limiti dell'importo della cambiale. Anche l'onere di avviso è derogabile con apposita clausola «senza avviso» inserita nella cambiale. Gli obbligati cambiari, benché distinti in obbligati diretti e di regresso, sono tutti obbligati in solido nei confronti del portatore. Perciò, rispettate le condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione di regresso, il portatore può agire a sua scelta, per l'intera somma cambiaria, contro uno qualsiasi degli obbligati e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligati. Inoltre, l'azione promossa contro uno degli obbligati non gli impedisce di agire contro gli altri, congiuntamente o disgiuntamente, anche se obbligati di grado successivo rispetto a colui contro il quale si sia prima proceduto. La disposizione per gradi degli obbligati cambiari acquista invece rilievo per regolare i rapporti fra gli stessi, conseguenti al pagamento del portatore del titolo. L'obbligato cambiario che ha pagato libera infatti definitivamente i coobbligati di grado successivo, dai quali non potra ripetere alcunché. Ha invece azione cambiaria di ulteriore regresso contro gli obbligati di grado anteriore e può chiedere a ciascuno di essi il rimborso integrale di quanto pagato, oltre gli interessi e le spese. Non si ha cioè divisione del debito nei rapporti fra obbligati cambiari di grado diverso. Chi paga ha perciò diritto alla consegna della cambiale col protesto e col conto di ritorno quietanzato. Col pagamento infatti acquista la proprietà della cambiale e la titolarità dei diritti cambiari verso gli obbligati di grado anteriore. L'obbligato cambiario che ha pagato non ha invece azione cambiaria nei confronti degli eventuali coobbligati di pari grado (ad esempio, coavallanti). Contro costoro potrà agire solo in via extra-cambiaria. L'azione di regresso del portatore del titolo è soggetta al termine breve di prescrizione di un anno, che decorre dalla data del protesto levato in tempo utile o dalla scadenza, se vi è la clausola «senza spese». In applicazione del principio di indipendenza delle obbligazioni cambiarie, l'interruzione della prescrizione opera solo nei confronti dell'obbligato cambiario rispetto al quale è stato compiuto l'atto interruttivo.

5 2 Il protesto Come anticipato, il protesto è l'atto autentico necessario per la conservazione delle azioni di regresso. Con esso si constata la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale da parte del designato a pagare in via principale (trattario o emittente). Il protesto deve essere elevato, dietro presentazione del titolo, contro i soggetti designati nella cambiale per l'accettazione o il pagamento. Sono abilitati alla levata del protesto i notai, gli ufficiali giudiziari e i loro aiutanti o, in mancanza (anche temporanea), i segretari comunali. Il protesto può essere annotato sulla cambiale o può essere fatto con atto separato, ma in tal caso deve contenere la trascrizione del titolo e se ne deve fare menzione sulla cambiale. Il protesto ha valore di atto pubblico. I protesti per mancato pagamento (ma non quelli per mancata accettazione) sono soggetti a pubblicità legale, che viene curata dalle Camere di commercio. In base all'attuale disciplina gli elenchi dei protesti sono trasmessi mensilmente al presidente della Camera di commercio e pubblicati in un apposito «registro informatico dei protesti». La registrazione di ciascun protesto è cancellata dopo cinque anni. Tuttavia, il debitore che paga la cambiale entro dodici mesi dalla levata del protesto ha diritto di ottenere l'immediata cancellazione del proprio nome dal registro informatico, con istanza rivolta al presidente della Camera di commercio. A seguito della cancellazione il protesto si considera come mai avvenuto. Inoltre, il debitore protestato che adempia le obbligazioni per le quali il protesto è stato elevato e non abbia subìto ulteriori protesti, può chiedere al presidente del tribunale la riabilitazione trascorso un anno dalla levata del protesto. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto e il debitore ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico dei protesti.

6 3 Il processo cambiario. Le eccezioni L'azione cambiaria (diretta e di regresso) gode di un particolare regime processuale diretto a consentire al creditore un più rapido recupero della somma dovutagli. La cambiale originariamente in regola col bollo vale come titolo esecutivo. Il possessore della stessa può perciò iniziare la procedura esecutiva sui beni del debitore senza doversi preventivamente munire di un provvedimento giudiziale di condanna. L'esecuzione deve essere preceduta dalla notificazione del precetto, che deve fra l'altro contenere la trascrizione integrale della cambiale o del protesto. L'eventuale opposizione al precetto non sospende l'esecuzione. Il portatore della cambiale può avvalersi in alternativa dell'ordinario procedimento di cognizione diretto ad ottenere sentenza di condanna. Ed è questa la sola via praticabile se la cambiale non era originariamente in regola con il bollo, purché sia stata successivamente regolarizzata. Alle stesse condizioni, il portatore può infine far ricorso al procedimento monitorio per ottenere un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, che gli consente di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore. In caso di opposizione al decreto ingiuntivo si instaura un ordinario procedimento di cognizione. Anche nell'ordinario giudizio di cognizione iniziato dal creditore, la cambiale gode di un particolare regime processuale. Su istanza del creditore, il giudice deve infatti emettere sentenza provvisoria di condanna se le eccezioni opposte dal debitore sono di lunga indagine, imponendo al creditore il versamento di una cauzione ove lo ritenga opportuno. Tipica della cambiale è invece l'ulteriore distinzione fra eccezioni oggettive ed eccezioni soggettive, determinata dalla pluralità di obbligazioni e dalla reciproca indipendenza delle stesse. Sono eccezioni oggettive quelle che possono essere opposte da tutti gli obbligati cambiari. Sono invece eccezioni soggettive quelle che possono essere opposte solo da un determinato obbligato. Ad eccezioni soggettive danno luogo in particolare le cause di invalidità della singola obbligazione cambiaria. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d autore (L /n. 633) 6 di 10

7 4 Le azioni extracambiarie Per realizzare il proprio credito, il possessore della cambiale ha a disposizione, oltre le azioni cambiarie (diretta e di regresso), anche l'azione causale nei confronti del debitore che è stato parte del relativo rapporto. L'esercizio dell'azione causale, in alternativa o cumulativamente con quelle cambiarie, è però subordinato ad una serie di cautele per evitare che il debitore contro cui si agisce con l'azione causale sia esposto al rischio di un doppio pagamento, nonché per mantenere integre le eventuali azioni cambiarie che allo stesso competono contro gli obbligati di grado anteriore. Per poter esercitare l'azione causale è infatti necessario che: a) siano stati accertati col protesto la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale; b) il portatore offra al debitore la restituzione della cambiale, depositandola presso la cancelleria del giudice competente; c) il portatore abbia inoltre adempiute tutte le formalità necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso che possono competergli. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d autore (L /n. 633) 7 di 10

8 5 Ammortamento. Duplicati e copie La disciplina dell'ammortamento della cambiale sostanzialmente coincide con quella dettata in via generale dal codice per i titoli di credito all'ordine. Si rinvia perciò a quanto già esposto. È solo da notare che l'art camb. non richiede che l'opponente al decreto di ammortamento depositi il titolo. Ed è opinione ormai consolidata che tale adempimento non è necessario. Costituiscono invece istituti ormai desueti la creazione di duplicati e di copie della cambiale, che rispondono all'interesse del portatore di disporre di più esemplari della stessa cambiale, ma che espongono a rischi sia lo stesso, sia gli obbligati cambiari. I duplicati (ammessi solo per la cambiale tratta) sono riproduzioni della cambiale rilasciate al portatore dal suo girante e che contengono la ripetizione autografa di tutte le sottoscrizioni esistenti sull'originale. I duplicati devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo per evitare che siano considerati altrettante cambiali distinte. Le copie sono invece riproduzioni del titolo originario effettuate dallo stesso portatore. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d autore (L /n. 633) 8 di 10

9 6 Le cambiali finanziarie Le cambiali finanziarie costituiscono un nuovo strumento di finanziamento. La loro funzione è quella di offrire alle imprese, ed in particolare a quelle non abilitate ad emettere obbligazioni, uno strumento per raccogliere direttamente fra il pubblico capitale di credito a breve termine, alternativo rispetto al ricorso al credito bancario spesso eccessivamente costoso. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie, con scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione. La loro struttura è quella del pagherò cambiario; contengono cioè una promessa incondizionata di pagamento da parte dell'emittente. Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie. Le cambiali finanziarie sono titoli emessi in serie e non titoli individuali come le comuni cambiali. Sono cioè emesse in numero predeterminato nell'ambito di un'unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo e presentano caratteristiche uniformi di taglio e di durata. In particolare, devono avere un taglio minimo non inferiore a euro e, come già detto, la loro scadenza non può essere inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi dalla data di emissione, proprio perché costituiscono uno strumento di finanziamento a breve termine. La denominazione di «cambiale finanziaria» deve essere inserita nel contesto del titolo in aggiunta agli altri requisiti formali. Nella cambiale finanziaria devono essere indicati anche i proventi a favore del prenditore in qualunque forma pattuita; proventi di regola costituiti dalla differenza fra il valore nominale della cambiale e la minor somma corrisposta all'emittente. Le cambiali finanziarie possono essere girate esclusivamente con la clausola «senza garanzia». D'altro canto, l'emissione di cambiali finanziarie incontra una serie di limitazioni e cautele volte anche ad assicurare il buon esito delle stesse alla scadenza. L'emissione di cambiali finanziarie, in quanto strumento di raccolta del risparmio fra il pubblico, è infatti assoggettata alla disciplina dettata in materia dall'art. 11 del d.lgs. 385/1993 (Tub) e dalla relativa normativa regolamentare emanata dal Cicr, che pone una serie di limiti soggettivi e quantitativi all'emissione di cambiali finanziarie. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d autore (L /n. 633) 9 di 10

10 In particolare, l'ammontare della raccolta fra il pubblico effettuata mediante cambiali finanziarie, unitamente a quella realizzata mediante obbligazioni o altri strumenti finanziari non può complessivamente superare i limiti fissati dall'art cod. civ. per l'emissione di obbligazioni, esposti nel secondo volume. Le cambiali finanziarie sono espressamente qualificate come valori mobiliari, con conseguente applicabilità di tutta la disciplina per questi ultimi dettata. Per le cambiali finanziarie è previsto un regime tributario agevolato. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d autore (L /n. 633) 10 di 10

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