CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BECCHETTI

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato BECCHETTI Norme in favore dei soggetti che hanno contratto mutui in ECU o in altre valute estere Presentata il 13 giugno 1996 ONOREVOLI COLLEGHI! La svalutazione della lira nei confronti di altre monete europee e dell ECU, l unità di conto adottata dal sistema monetario europeo (SME) per gli scambi tra i Paesi dell Unione europea, alle quali, fino ai primi anni 90, erano legati mutui edilizi e finanziamenti alle imprese, ha creato sostanziali e gravi difficoltà a tutti coloro che al momento della stipula del mutuo avevano ritenuto conveniente collegare il debito all ECU, al rapporto di cambio della lira ragguagliato al marco tedesco o al franco svizzero o ad altre forme miste di valute diverse dalla lira. Una penalizzazione notevolmente più pesante rispetto ai tassi d inflazione rilevati negli stessi periodi e ad altri indici utilizzati normalmente nei mutui indicizzati in lire (prime rate e lira interbancaria). Nel periodo settembre 1992-aprile 1995, infatti, a fronte di un aumento dei prezzi al consumo del 10,9 per cento, abbiamo un aumento di oltre il 23 per cento dell ECU, del 33,5 per cento del marco tedesco e del 30,5 per cento del franco svizzero. In questo modo l originale, teorico, vantaggio dei mutui in ECU ed in valuta è stato completamente annullato, creando ingenti perdite di capitale e difficoltà grandemente maggiori rispetto a coloro che avevano stipulato mutui in lire indicizzati, essi stessi comunque penalizzati. È necessario pertanto un intervento legislativo che porti dei correttivi, sia in ambito fiscale che creditizio, alla eccessiva sopravvenuta onerosità dei mutui in ECU o in valuta. La presente proposta di legge, all articolo 1, prevede la possibilità di detrarre dal reddito IRPEF, per gli anni 1996, 1997 e 1998, interessi passivi e maggiori oneri di cambio nella misura prevista dalle norme fiscali (attualmente il 22 per cento) ma con l aumento del tetto massimo da 7 a 20

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 1509 milioni di lire, purché derivanti da mutui, in valuta o in ECU, per l acquisto della prima casa e per l acquisto della casa nella quale la parte mutuataria abbia la residenza dalla data di stipulazione del mutuo alla data di entrata in vigore della legge e la conservi per gli anni ancora mancanti all estinzione del mutuo. Con l articolo 2, in deroga alle previsioni dell articolo 2120 del codice civile, si prevede la possibilità di concedere, da parte dei datori di lavoro, sia privati che pubblici, anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, comunque esso denominato, ai propri dipendenti, fino all ammontare massimo del 50 per cento delle rate di mutuo relative a contratti in valuta estera, con l obbligo per coloro che hanno percepito le anticipazioni di dimostrare l avvenuto pagamento delle rate di mutuo, pena l esonero per il datore di lavoro della corresponsione delle successive anticipazioni. Con l articolo 3 è prevista la possibilità di convertire i mutui contratti in valuta estera da persone fisiche e da piccole e medie imprese, godendo di eventuali riduzioni in conto capitale pari al 25 per cento della differenza tra il valore del capitale residuo, calcolato al cambio del 30 settembre 1992, rispetto al valore di cambio alla data di conversione. Tali contributi si prevede vengano imputati alle banche che, in aggiunta alla normale deducibilità, avranno diritto alla detrazione dall imponibile IRPEG di un credito d imposta di pari importo.

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 1509 PROPOSTA DI LEGGE ART In deroga a quanto previsto dall articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, gli interessi passivi di cui alla lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 13-bis, nonché i maggiori oneri connessi alla eventuale conversione in lire attuata ai sensi dell articolo 3 della presente legge, sono detraibili nella misura del 22 per cento e nell ammontare massimo di lire 20 milioni se pagati in dipendenza di mutui contratti in ECU o in altre monete apprezzatesi sulla lira a decorrere dal 30 settembre 1992, per l acquisto della prima casa, ovvero per l acquisto della casa in cui la parte mutuataria abbia assunto la propria residenza entro tre mesi dalla data di stipulazione del mutuo e l abbia conservata ininterrottamente per tutto il periodo di ammortamento previsto nell originario contratto di mutuo. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai periodi di imposta relativi agli anni 1996, 1997 e ART In deroga a quanto previsto dall articolo 2120 del codice civile, i prestatori di lavoro che negli anni 1996, 1997 e 1998 devono pagare rate di mutui in ECU o in altre monete estere, apprezzatesi sulla lira a decorrere dal 30 settembre 1992, contratti per l acquisto della prima casa, ovvero della casa di residenza alla condizione di cui all articolo 1, possono chiedere ai propri datori di lavoro delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto per un

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 1509 ammontare pari al 50 per cento delle rate di mutuo di volta in volta in scadenza e nei limiti delle quote maturate al 31 dicembre dell anno precedente. Tale anticipazione può essere richiesta per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, compatibilmente con le somme maturate dal lavoratore, anche al di fuori del limite previsto dall articolo 2120 del codice civile. 2. Le anticipazioni di cui al comma 1 devono essere erogate entro la scadenza delle singole rate di mutuo. Le richieste devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà dalla quale si evinca la sussistenza delle condizioni previste al medesimo comma 1 ed i prestatori d opera debbono consegnare al datore di lavoro copia, anche fotostatica, dell attestazione dell avvenuto pagamento delle singole rate di mutuo. La mancata presentazione di tale documentazione esonera il datore di lavoro dalla corresponsione delle anticipazioni per le rate successive. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori dipendenti pubblici o privati, nei cui confronti non esiste l obbligo da parte dei datori di lavoro di erogare un trattamento di fine rapporto ai sensi dell articolo 2120 del codice civile, ma vige l obbligo di corrispondere un altra indennità, sostitutiva o equipollente. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che non scelgano di rinegoziare e rinnovare il mutuo alle condizioni di cui all articolo 3 e comunque fino alla data del perfezionamento della procedura di cui al medesimo articolo 3. ART I mutui contratti nell ambito di attività svolte da piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa dell Unione europea, e quelli immobiliari contratti da persone fisiche, se prevedono il pagamento in ECU od in altre valute apprezzatesi sulla lira a decorrere dal 30 settembre 1992, possono essere rinnovati convertendo in lire il capitale residuo e prorogando la

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 1509 durata nei limiti massimi normalmente consentiti dalle vigenti disposizioni, ferme restando le eventuali garanzie reali già prestate senza oneri aggiuntivi di istruttoria legale, con onorari notarili e di altri professionisti ridotti ad un quarto delle vigenti tariffe professionali. 2. Il rinnovo di cui al comma 1 avviene con la riduzione in conto capitale pari al 25 per cento della differenza tra il valore del capitale residuo, calcolato al cambio del 30 settembre 1992, rispetto al valore di cambio alla data di conversione. 3. Gli istituti bancari autorizzati ad erogare i mutui di cui al comma 1, imputano a proprio carico il 25 per cento dei maggiori costi scaturenti dalla differenza tra il valore del capitale residuo calcolata al cambio del 30 settembre 1992 e quella calcolata al cambio della data di conversione, godendo, in aggiunta alla normale deducibilità di detti costi, del diritto di dedurre dall imponibile ai fini dell imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) un ulteriore importo pari ai costi stessi. ART La conversione ed il rinnovo di cui all articolo 3 sono consentiti a condizione che l immobile concesso in ipoteca non sia stato gravato da altre ipoteche o gravami pregiudizievoli della garanzia concessa all istituto mutuante, a meno che con la rinegoziazione del debito non si possa procedere, a cura dell istituto mutuante, alla cancellazione di dette formalità pregiudizievoli con estinzione dei debiti. ART All onere derivante dall attuazione della presente legge si fa fronte mediante parziale utilizzazione dei contributi già destinati al fondo GESCAL ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni.

6 PAGINA BIANCA

7 PAGINA BIANCA

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