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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 22.XII.2004 C(2004)5602 Oggetto: Aiuti di stato/italia (Abruzzo) Aide n N 261/02004 Credito Agrario Agevolato Signor Ministro, I. Procedura Con lettera del 18 giugno 2004, protocollata il 21 luglio 2004, la Rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso l Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3 del trattato la legge regionale del 9 marzo 2004, n. 11 (11/2004) che apporta alcune modifiche alla legge regionale del 14 settembre 1994, n. 62 (62/94) 1 che tratta del credito agrario agevolato, legge già modificata dalla legge regionale dell 11 febbraio 1999, n. 9 (9/99) 2. Con lettera del 20 settembre 2004, il rappresentante permanente dell'italia presso l Unione europea ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari richieste alle autorità italiane con telex del 19 luglio 2004 (AGR 18862). Mi pregio d informarla che la Commissione non ritiene di dover sollevare obiezioni nei riguardi delle misure previste delle misure notificate alla luce degli articoli 87 e 88 del trattato CE. S.E On. Gianfranco FINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I ROMA 1 2 La legge regionale n. 62 del 14 settembre 1994, è stata esaminata dalla Commissione nell ambito del dossier d'aiuti di stato N 570/94. Con lettera SG(95) D/1328 dell'8 febbraio 1995, la Commissione ha deciso non di sollevare obiezioni nei suoi confronti. Il progetto di questa legge regionale è stato esaminato dalla Commissione nell ambito del dossier d'aiuti di stato N 622/1998. Con lettera SG(2000) D/ del 22 febbraio 2000, la Commissione ha deciso non di sollevare obiezioni nei suoi confronti. Rue de la Loi 200, B Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

2 Nell'adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto di quanto segue: Titolo 1. Credito agrario agevolato II. Descrizione Base giuridica 2. Legge regionale del 14 settembre 1994, n. 62 (62/1994). 3. La legge regionale del 9 marzo 2004, n. 11 (11/2004) apporta alcune modifiche alla legge regionale n. 62/1994 sul credito agrario agevolato, ed in particolare: - l'articolo 1 apporta una correzione al testo della lettera c) dell'articolo 1 della legge n. 62/ l'articolo 2 modifica l'articolo 2 della legge 62/1994 (che riguarda i beneficiari delle misure di aiuto), in particolare alla lettera d) 3 ed aggiunge la lettera g-bis) 4. - l'articolo 3 modifica l'articolo 3 della legge 62/1994, e, riformulando il primo comma, attribuisce alla Direzione Agricoltura della regione Abruzzo il potere di determinare la durata, l'importo e le modalità di concessione delle cambiali agrarie ed alla Giunta regionale il potere di determinare tutte le procedure per la concessione degli aiuti previsti dalla legge 62/ l'articolo 4 sostituisce l'articolo 4 della legge 62/1994, e riguarda le modalità di concessione degli aiuti agli investimenti. - l'articolo 5 introduce l'articolo 4-bis, e porta sulla disciplina applicabile alle modalità d'estinzione dei mutui che beneficiano dei contributi regionali. - l'articolo 6 introduce l'articolo 4-ter, e riguarda la possibilità di rinegoziazione dei prestiti contratti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 53/ l'articolo 7 prevede che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ma che agli interventi ivi previsti sarà data attuazione successivamente all esito favorevole dell esame da parte della Commissione europea. Durata 4. 5 anni, fino al 31 dicembre Bilancio 5. Le autorità competenti hanno indicato uno stanziamento di EUR per l'anno Misure 6. La legge 62/1994 prevede le seguenti misure: A) aiuti sotto forma di crediti di gestione B) aiuti agli investimenti nelle aziende agricole 7. Gli aiuti saranno concessi sotto forma di bonifico di interessi. 3 4 Possono beneficiare aiuti sotto forma di prestiti a tasso agevolato le "società che esercitano un'attività agricola, costituite da atto pubblico registrato al tribunale territorialmente competente". Possono beneficiare degli aiuti sotto forma di prestiti a tasso agevolato i Cofidi che rispettano le condizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 100/1999, per conto dei loro associati. Le autorità competenti hanno detto che i Cofidi, com è previsto per le associazioni dei produttori agricoli, sono autorizzato ad agire come intermediari tra le banche e gli agricoltori associati. 2

3 A) Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole 8. Beneficiano di questa misura gli imprenditori agricoli per il primo acquisto di bestiame e per l acquisto di macchine ed attrezzature agricole. 9. Le autorità italiane hanno dichiarato che gli atti del Giunta Régionale che fisseranno le modalità di concessione degli aiuti rispetteranno tutte le condizioni poste dal punto 4.1 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo 5 ( in seguito Orientamenti), ed in particolare le autorità competenti si sono impegnate a che: - il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume dell'investimento che può beneficiare degli aiuti, non superi il 40 e, riguardo alle zone svantaggiate, il 50, come disposto all'articolo 17 del regolamento sullo sviluppo rurale. Tuttavia, qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, tali massimali possono essere elevati al 45 e al 55 rispettivamente (punto ). - Possono beneficiare di un aiuto unicamente ad aziende di cui si possa comprovare la redditività mediante valutazione delle prospettive e il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. L'azienda deve soddisfare requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Le autorità italiane utilizzeranno a tale scopo gli stessi parametri previsti dal Piano di sviluppo rurale regionale, come approvato dalla Commissione. - Non vengono sovvenzionati investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati. L'esistenza di sbocchi normali sui mercati dovrà essere valutata a livello adeguato, in funzione di prodotti in questione, del tipo di investimento e della capacità esistente e prevista. Si terrà conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, vigano restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario a livello di singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, non saranno finanziati gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre tali limiti (punto ). - Le spese ammissibili non devono complessivamente superare i limiti degli investimenti totali fissati dagli State membri a norma dell'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale (punto ). 10. Le autorità competenti hanno comunicato alla Commissione il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione per un prestito di cinque anni Questi aiuti sono gestiti dal Finanziaria Regionale SpA (FIRA) 7. B) Aiuti sotto forma di crediti di gestione 12. Beneficeranno di queste misure gli imprenditori agricoli singoli ed associati e le cooperative GU C 232 del , pag. 19. Per un prestito di di cinque anni, il tasso di riferimento stabilito dalla Banca dell'italia per il settore agrario per operazioni superiori a 18 mesi è del 5%. La partecipazione regionale ammonterà al 3%, vale a dire 376,33 l'anno. Il valore attualizzato dei ratei 1675,35 calcolati al tasso del 4% (costo del denaro = tasso di riferimento meno 1% di commissioni fissate dal ministero del Tesoro) rappresenta l'8,377 dell'importo del prestito concesso. La FIRA è una società finanziaria regionale, istituita con la legge regionale n. 87/1987, per lo sviluppo dell'economia abruzzese. Essa tra l altro gestisce per conto della regione i fondi comunitari e nazionali. 3

4 13. Le autorità competenti propongono di aumentare il tasso d'aiuto dal 1% 8 all'1,10%. Esse ritengono che l'ammontare dell'aiuto non supera la differenza tra il tasso d'interesse richiesto ad un operatore del settore agricolo nella regione interessata (Abruzzo) ed il tasso d'interesse richiesto agli altri operatori nella stessa regione per i crediti a breve termine. 14. Per quanto concerne la differenza del tasso d'interesse tra gli operatori del settore agricolo e gli altri operatori economici, le autorità italiane hanno trasmesso gli ultimi dati disponibili (fonte: Banca dell'italia marzo / giugno 2003) sui tassi d'interesse a breve termine. Per la regione Abruzzo, il tasso medio d'interesse per i prestiti a breve termine nel settore agricolo è del 7, 52, mentre negli altri settori il tasso medio per questo tipo di crediti è del 6, 72. La differenza del tasso d'interesse è in media dello 0, Oltre alla semplice differenza tra i tassi d'interesse, le autorità italiane fanno valere il fatto che il settore agricolo deve sostenere un onere supplementare dello 0,3, che è prelevato automaticamente dagli istituti di credito per tutti i contratti di credito a breve termine. Si tratta del premio da corrispondere al Fondo interbancario di garanzia (FIG), che costituisce una garanzia sussidiaria rispetto alle normali garanzie richieste agli agricoltori. 16. Se si vuole quantificare questo ulteriore svantaggio in termini di tasso d'interesse, esso corrisponde al premio richiesto per tale garanzia (0,3). In base alle considerazioni precedenti e agli ultimi dati disponibili, lo svantaggio del settore agricolo nella regione Abruzzo, per quanto concerne l'accesso al credito a breve termine, è quantificato dalle autorità competenti all 1, 10(0,80 + 0,30). Gestione e controllo del regime 17. Le autorità competenti eseguono controlli casuali sul 20% dei beneficiari. In caso di violazione è previsto il recupero dell'aiuto aumentato degli interessi legali. III. Valutazione 18. Secondo l'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 19. La misura in oggetto, rientrano nel campo d applicazione dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato perché giovano ad alcune imprese della regione, le quali ottengono benefici economici che non avrebbero altrimenti ricevuto nell ambito della loro attività e, di conseguenza, migliorano la propria posizione concorrenziale rispetto ad altri agricoltori comunitari che non ricevono gli stessi aiuti. 20. Le aziende beneficiarie sono attive in un mercato internazionale competitivo: secondo i dati in possesso della Commissione, l Italia è il principale produttore, ad esempio di frutta (agrumi esclusi) e pomodori ed di principale produttori di carne di manzo e di vitello 9, 8 9 Questo è il tasso d'aiuto approvato dalla Commissione nell ambito del dossier d'aiuti di stato N 622/98, v. nota 2. Fonte EUROSTAT: per la frutta (agrumi esclusi) con una produzione nel 1998 di 9, t, il che corrisponde al 45,4% della produzione europea e per i pomodori con una produzione nel 1999 di 7,176.t, il che corrisponde al 44,48% della produzione europea; per la carne con una produzione nel 2000 di t, il che corrisponde al 15,60% della produzione europea. 4

5 quest'aiuti distorcono o minacciano di falsare la concorrenza ed alterano gli scambi tra stati membri. 21. Per poter beneficiare della deroga prevista all articolo 87, paragrafo 3, lettera c), gli aiuti in oggetto devono essere conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato, più precisamente al regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione 10, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, oppure, ove quest ultimo non sia d applicazione, agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (in seguito Orientamenti) Poiché il regime in oggetto non è limitato alle piccole e medie imprese agricole, il regolamento 1/2004 non è applicabile. Pertanto la valutazione della Commissione deve essere eseguita sulla base degli Orientamenti, e più precisamente con riferimento ai punti 4.1 e 19 degli stessi. A) Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole 23. Il punto degli Orientamenti preved che il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume dell'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40 e, riguardo alle zone svantaggiate, al 50, come disposto all'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale e che qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, tali massimali possono essere elevati al 45 e al 55 rispettivamente. Per quanto riguarda l'ammontare degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole la Commissione nota che le autorità italiane hanno indicato intensità d aiuto conformi al punto degli Orientamenti (v. supra punto 8). Spese ammissibili per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole 24. Le spese ammissibili indicate dalle autorità competenti sono il primo acquisto di animali e l'acquisto di materiali ed attrezzature. La Commissione nota che le spese ammissibili indicate dalle autorità competenti corrispondono a quelle indicate dagli Orientamenti ai punti , secondo trattino e Condizioni per l accesso al finanziamento 25. Gli Orientamenti, al punto , prevedono che il sostegno agli investimenti viene concesso unicamente ad aziende di cui si possa comprovare la redditività mediante valutazione delle prospettive e il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. L'azienda deve soddisfare requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. 26. La Commissione nota che le condizioni particolari indicate dalle autorità italiane, descritte al punto 8 della decisione, sono conformi al punto degli Orientamenti. B) Aiuti sotto forma di crediti di gestione 27. Il punto 19 degli Orientamenti prevede che i prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo ("crediti di gestione") verranno valutati alla luce della comunicazione GU L 1 del , pag. 1. GU C 232 del , pag

6 della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo 12 (in seguito Comunicazione sui crediti di gestione). 28. Conformemente a tale disciplina: A. La Commissione riconosce che, per motivi legati alla natura del settore e delle attività connesse, in particolare il carattere stagionale della produzione e la struttura delle aziende agricole, l'agricoltura comunitaria può essere penalizzata rispetto agli operatori in altri settori economici quanto alla possibilità di ottenere prestiti a breve termine e alla capacità di finanziarli. Tuttavia, gli aiuti destinati a ridurre i costi di questi prestiti costituiscono indubbiamente aiuti di Stato assimilabili agli aiuti al funzionamento, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Simili aiuti devono essere quindi subordinati a norme di concessione adeguate. B. La Commissione ritiene necessario garantire che questi prestiti agevolati non vengano usati per aiutare in maniera selettiva settori od operatori agricoli specifici, per motivi non unicamente legati alle difficoltà sopra illustrate. C. In qualsiasi tipo di programma gli aiuti dovranno essere limitati allo stretto necessario per compensare gli svantaggi di cui al punto A. Lo Stato membro che desideri ricorrere ai prestiti agevolati di cui alla lettera B deve quantificare gli svantaggi indicati al punto A, utilizzando il metodo che ritiene più appropriato, ma limitandosi comunque sempre alla differenza tra il tasso d'interesse concesso ad un normale operatore del settore agricolo e il tasso di interesse praticato negli altri settori dell'economia dello Stato membro in questione per prestiti a breve termine, di importo simile, non connessi ad investimenti. Tale quantificazione e i metodi impiegati devono essere comunicati alla Commissione affinché li possa prendere in considerazione nel quadro della valutazione della compatibilità dell'aiuto a norma degli articoli 87 e 88 del trattato. Il volume dei prestiti agevolati concessi ad un beneficiario determinato non può in nessun caso superare il fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione devono essere sostenuti prima di riscuotere il ricavato della vendita della produzione. Tale somma può essere fissata in maniera forfetaria. In nessun caso l'aiuto potrà essere connesso ad operazioni specifiche di produzione e di commercializzazione. D. La Commissione ha mantenuto inalterati tutti gli altri aspetti della propria politica nel settore, ossia la durata dei prestiti agevolati non potrà superare un anno (ma il prestito è rinnovabile per ogni beneficiario). Purché siano rispettate le condizioni di cui ai punti B e C, queste misure possono essere applicate anche agli operatori nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. 29. La Commissione nota che le modalità di calcolo e la fonte dei dati prodotti dalle autorità competenti, indicate ai punti da 12 a 16 della decisione sono le stesse quelle utilizzate dalle autorità italiane nell ambito del dossier dell'aiuto di stato N 622/98, e che soddisfanno le condizioni richiesta dalle lettere B e C della comunicazione sui crediti di gestione. 30. La Commissione è recentemente pervenuta alla conclusione che il contributo al FIG, che è specifico del settore agricolo e obbligatorio, potrebbe essere considerato come un ulteriore elemento di svantaggio per il settore agricolo rispetto agli altri settori dell'economia 13. Se si vuole quantificare quest'ulteriore svantaggio in termini di tasso GU C 44 del , pag. 2. Aiuto n. N 632/98 Crediti di gestione (Piemonte) e aiuto N 622/98 Crediti di gestione Abruzzo. 6

7 d'interesse, esso corrisponde al premio richiesto per tale garanzia (0,3%). In base alle considerazioni precedenti e agli ultimi dati disponibili, lo svantaggio per il settore agricolo nella regione Abruzzo, per quanto concerne l'accesso al credito a breve termine, può essere quantificato allo 1,10% (0,80% + 0,30%). 31. La Commissione ritiene pertanto l'abbuono dell'1,10% che la regione Abruzzo intende concedere compatibile con il punto C della disciplina, secondo l'interpretazione della lettera del 19 dicembre IV. Conclusioni Sulla base di quanto precede la Commissione ha deciso che le modifiche apportate dalla lr 11/2004 possono essere considerate compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o regioni senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa. Ove non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet: La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura Direzione H.2. Ufficio: Loi 130 5/128 B-1049 BRUXELLES Fax ( ) Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione 7

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