La legge sulla sicurezza dei prodotti. La sua importanza per le macchine e gli attrezzi dell impresario costruttore

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1 Flash SSIC N. 31 / Maggio 2012 La legge sulla sicurezza dei prodotti La sua importanza per le macchine e gli attrezzi dell impresario costruttore Qualsiasi prodotto messo in circolazione non può compromettere la sicurezza e la salute delle persone. Questo obiettivo è raggiunto tramite prescrizioni e divieti riguardanti lo sviluppo, la produzione, la vendita, l uso e l eliminazione dei prodotti. Le prescrizioni non devono però limitare più del necessario la libertà economica e non possono ostacolare il libero scambio delle merci con i partner commerciali più importanti della Svizzera. Questi sono gli scopi da raggiungere tramite la legge sulla sicurezza dei prodotti. 16 risposte a domande importanti 1 2 Scopo / campo di applicazione 3 «Immissione in commercio» 4 5 Prova in materia di sicurezza 6 7 Fabbricazione 8 Direttive per le macchine / esigenze 9 Modifiche / trasformazioni di macchine 10 Noleggio / messa a disposizione Acquisto e vendita Obblighi aggiuntivi / controllo del mercato Scopo / campo di applicazione 1 Cos è la legge sulla sicurezza dei prodotti e quali scopi persegue? Schweizerischer Baumeisterverband Société Suisse des Entrepreneurs Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Societad Svizra dals Impressaris-Constructurs SBV SSE SSIC La legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS ) è entrata in vigore il 1 luglio 2010 e, scaduto il periodo di transizione del 31 dicembre 2011, vale ora senza limitazioni. La LSPro vuole garantire principalmente la sicurezza dei prodotti e agevolare di pari passo il libero scambio internazionale delle merci. Tramite la LSPro è stata recepita la direttiva dell UE 2001 / 95 / UE riguardante la sicurezza generale dei prodotti, che poi è stata integrata nel diritto svizzero. Nel campo delle macchine e degli attrezzi la LSPro sostituisce la precedente legge federale sulla sicurezza degli impianti tecnici e degli attrezzi. Le rimanenti disposizioni riguardanti i settori della sicurezza dei prodotti e gli ostacoli tecnici al commercio restano in vigore e subiscono soltanto dei piccoli adeguamenti. La LSPro e la relativa ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro, RS ) non risultano applicabili, se delle norme più specifiche del diritto federale perseguono lo stesso fine. Determinante per il settore delle macchine risulta essere, per esempio, l ordinanza sulle macchine (OMacch, RS ). La LSPro vale soltanto laddove l OMacch non regola una specifica fattispecie. In altri settori, soprattutto in merito al campo d applicazione, in futuro vi saranno ancora dei quesiti da regolare. La LSPro non si occupa di questioni legate alla responsabilità civile. Bisogna però ammettere che singole norme sono di «carattere protettivo», vale a dire che contemplano una fattispecie legata alla responsabilità civile. Risulta piuttosto evidente che in caso di incidente la violazione delle norme sulla sicurezza dei prodotti fa lievitare il rischio di responsabilità da parte di chi opera nel settore N. di art

2 2 Quali prodotti sottostanno alla LSPro? Ogni cosa mobile pronta per essere utilizzata sottostà alla LSPro. L uso che se ne fa del prodotto, se commerciale o privato, non è rilevante. Un prodotto è considerato pronto per l uso anche se consegnato al destinatario sotto forma di componenti staccate da montare o assemblare. È sempre ancora considerato come prodotto anche se risulta integrato in un altra cosa mobile o in un immobile. Prodotti ai sensi della LSPro sono quindi per esempio: macchine attrezzi prodotti da costruzione*, calcestruzzo* Non sono dei prodotti ai sensi della LSPro per esempio: opere da costruzione complete installazioni di cantiere montate in modo fisso Non sottostanno alla LSPro nemmeno quei prodotti che prima del loro impiego devono essere riparati o ricondizionati, sempre che chi li immette in commercio informi adeguatamente la persona a cui li consegna (art. 1 cpv. 4 LSPro). Questa problematica sarà trattata alle cifre 13 e 14. *La revisione in atto della legge federale concernente i prodotti da costruzione (LProdC, RS 933.0) includerà anche il settore della sicurezza dei prodotti, motivo per cui nel prossimo futuro questa legge, quale lex specialis, precederà la LSPro. «Immissione in commercio» 3 Cosa si intende per «immissione in commercio» ai sensi della LSPro? Un termine fondamentale della LSPro è l immissione in commercio. La LSPro esplica i suoi effetti allorquando un prodotto viene immesso in commercio. Un prodotto è «immesso in commercio», se: è consegnato a qualcuno a titolo oneroso o gratuito; è impiegato per l uso interno a scopo commerciale o professionale; è usato nell ambito della prestazione di un servizio; è messo a disposizione per l uso da parte di terzi; è offerto sul mercato. Un impresa edile immette quindi in commercio dei prodotti se: mette a disposizione l inventario a un CONSORZIO (ARGE); impiega delle macchine su un cantiere; noleggia delle macchine da costruzione; mette in vendita l inventario; produce del calcestruzzo con l impiantistica di cantiere. Prova in materia di sicurezza 4 Chi deve provare che sono stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute? Per il momento dell immissione in commercio i prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (art. 5 cpv. 1 LSPro). Attualmente non è ancora chiaro chi e in che misura debba portare la prova della conformità. Nella maggior parte dei casi soltanto il produttore di un prodotto è di fatto in grado di provare il rispetto dei requisiti di sicurezza. L art. 18 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS ) dispensa chi immette in commercio dalla prova della conformità (vale a dire dalla prova che il prodotto rispetta le prescrizioni tecniche), se tale prova è già stata apportata antecedentemente (p. es. dal produttore o dal commerciante). Attualmente un impresario costruttore può partire dai seguenti presupposti: se è lui medesimo a produrre un prodotto deve apportare una prova completa della conformità; in caso di prestito/noleggio di macchine e di uso interno può rifarsi all onere della prova del produttore o del commerciante, dal quale ha acquistato la macchina. Per quanto riguarda le macchine e gli attrezzi l impresario, onde poter soddisfare il suo onere della prova, deve sempre essere in grado di esibire almeno la dichiarazione di conformità del produttore e le istruzioni d uso (cfr. domanda ). 2

3 5 Come viene apportata la prova? Fondamentalmente il produttore può decidere lui stesso come provare che il suo prodotto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La legge sulla sicurezza dei prodotti facilita l apporto della prova di conformità invertendo l onere della prova, se l oggetto è stato prodotto secondo delle precise direttive tecniche della Seco, che il più delle volte risultano addirittura armonizzate a livello internazionale. In tal caso non è il produttore a dover provare che il suo prodotto è sicuro, ma è l autorità a dover apportare la prova che, nonostante il rispetto delle norme, il prodotto non è sufficientemente sicuro. Ma attenzione: la legge sulla sicurezza dei prodotti e l inversione dell onere della prova non liberano per nessuna ragione l impresario costruttore dalla responsabilità per la sicurezza sul cantiere. Le relative norme legali e le direttive (ordinanza sulla prevenzione degli infortuni [OPI], ordinanza sui lavori da costruzione, ordinanza sulle gru, direttive CFSL) conservano tutta la loro validità! Fabbricazione 6 Quando l impresario costruttore è considerato un produttore? Risulta praticamente scontato che l impresario costruttore è considerato un produttore se lui crea un prodotto ex novo (p. es. elementi costruiti in proprio per sostenere carichi o elementi per la casseratura allestiti da lui medesimo). Importante (e nuovo) per l inventario dell impresario costruttore è: l impresario è considerato quale produttore con tutti gli obblighi che ne derivano anche se ha realizzato dei prodotti destinati soltanto all uso interno (art. 2 cpv. 3 LSPro). Se per esempio fa allestire un ponte sollevatore nella propria officina o nell officina di cantiere, per lui valgono le stesse prescrizioni di natura formale e materiale come per un costruttore professionale di macchine. La LSPro conta anche altri partecipanti alla catena di distribuzione dei prodotti, in particolare i commercianti e i rappresentanti (art. 2 cpv. 4 LSPro). Secondo la legge ha qualità di produttore non soltanto chi produce nuovi prodotti, ma anche chi ricondiziona il prodotto o esercita un attività che influenza in altro modo le caratteristiche di sicurezza di un prodotto (cfr. domanda 9). 7 Cosa devo osservare se produco macchine o attrezzi per l uso interno? L impresario costruttore che produce degli oggetti per i suoi cantieri è considerato un produttore ai sensi della LSPro. Egli deve rispettare le prescrizioni di natura materiale e formale valevoli per il rispettivo prodotto, così come se acquistasse l oggetto sul mercato. Per le macchine valgono in particolare (cfr. domanda 8): costruzione secondo le norme vigenti; allestimento (e documentazione) di una valutazione sui rischi in base alle direttive per le macchine; allestimento delle istruzioni d uso in base alle direttive per le macchine; allestimento di una documentazione completa della macchina con tutti i calcoli, accertamenti, ecc.; allestimento e sottoscrizione della dichiarazione di conformità; a seconda del genere di macchina verifica di conformità da parte di un ufficio abilitato alle verifiche di conformità; conservazione di tutta la documentazione sulla macchina per almeno 10 anni. Raccomandazione: Praticamente le esigenze poste per la costruzione di macchine e per la documentazione possono essere adempiute soltanto ancora da parte dei professionisti della costruzione di macchine. Si raccomanda di far costruire o modificare le macchine e gli attrezzi soltanto da parte degli specialisti (produttori di macchine). Per delle officine aziendali o di cantiere senza nozioni specifiche, simili interventi potrebbero andare oltre le loro capacità. 3

4 Direttive per le macchine / esigenze 8 Dove sono definite le esigenze tecniche per le macchine? 8.1 Quando una macchina va considerata tale? Le macchine prodotte in Svizzera sottostanno all ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (OMacch, RS ). Lo scopo principale dell ordinanza è sostanzialmente di rendere applicabili le disposizioni della direttiva 2006/42/UE (direttiva relativa alle macchine). «Macchina» è un termine legale della direttiva relativa alle macchine e non è completamente identico a quanto normalmente si intende per macchina. Detto in parole semplici, una macchina è un congegno con parti mobili e un sistema di propulsione (cfr. art. 2 della direttiva relativa alle macchine). Macchine incomplete (vale a dire congegni che diventano delle vere macchine tramite montaggio in un altra macchina) sono pure delle macchine. La direttiva relativa alle macchine definisce quali macchine anche dei prodotti che non hanno nulla a che fare con delle macchine. Rilevante per l imprenditore edile è che gli attrezzi per il trasporto di pesi, catene, corde e cinghie sono pure delle macchine. Le prescrizioni della direttiva sulle macchine risultano applicabili anche per questi oggetti! 8.2 Le esigenze poste alle macchine Le esigenze base poste alle macchine in materia di sicurezza e di protezione della salute si trovano nell allegato I della direttiva relativa alle macchine. Questo allegato I contiene delle centinaia di dettagliate prescrizioni sulla costruzione, che vanno dalla protezione contro le cadute all ergonomia del sedile della macchina fino al sistema di comando. Le innumerevoli prescrizioni tecniche informano in dettaglio sulle prescrizioni da adottare. Queste norme sono la base per il costruttore professionale di macchine. Una componente importante della costruzione di macchine è costituita dalla valutazione dei rischi quale base per il controllo dei rischi a livello di sicurezza. Tutti i rischi che si manifestano devono venir valutati e trattati in base alla seguente sequenza delle priorità: «eliminazione, misure di protezione, avvertimento» (cifra dell allegato I della direttiva relativa alle macchine). Per ogni macchina va obbligatoriamente allestita un istruzione d uso. Il contenuto minimo risulta dalla cifra dell allegato I della direttiva relativa alle macchine. Le macchine devono adempiere un altra esigenza formale, che consiste in una dichiarazione di conformità, in cui il produttore dichiara quali sono le norme di costruzione osservate e conferma che la macchina soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (art. 12 e allegato II della direttiva relativa alle macchine). 8.3 Filtri antiparticolato Per l equipaggiamento delle macchine di cantiere con filtri antiparticolato valgono le speciali norme sui limiti delle polveri fini contenute nell ordinanza contro l inquinamento atmosferico (OIAt, RS ). Le nuove macchine di cantiere con motore diesel della potenza superiore a 18 kw devono disporre di un sistema certificato di filtro antiparticolato (applicato già in fabbrica o inserito in seguito in Svizzera). Le macchine di vecchia generazione con più di 37 kw di potenza sono da equipaggiare con un sistema di filtro antiparticolato. L opuscolo «Esigenze poste alle macchine di costruzione e ai loro sistemi di filtro antiparticolato», edito dalla SSIC, dal VSBM e dall UFAM, fornisce ulteriori informazioni. Modifiche / trasformazioni di macchine 9 Cosa devo osservare se ricondiziono delle macchine o degli attrezzi o li modifico in altro modo? Chi modifica sostanzialmente le caratteristiche di sicurezza di una macchina ne diventa il suo produttore. Tutti gli obblighi e le responsabilità connessi a questo ruolo sono di sua pertinenza. Il quesito circa l esistenza di una simile modifica può venir risposto soltanto nel caso concreto. I seguenti criteri possono essere d aiuto. Non è dato un ricondizionamento o un altra modifica sostanziale in caso di: modifica di parti non rilevanti da un punto di vista della sicurezza; riparazioni o revisioni, che ripristinano soltanto lo stato antecedente. I seguenti interventi portano a un ricondizionamento o a una modifica sostanziale, che generano la qualità di produttore: estensione o modifica di parti rilevanti da un punto di vista della sicurezza; maggiorazione delle prestazioni; estensione del campo d applicazione; 4

5 modifica della costruzione con riferimento a degli elementi legati alla sicurezza. Non è sempre facile distinguere tra modifica sostanziale e non sostanziale. Determinante è sempre il quesito di fondo se la modifica interessa in un modo o nell altro degli aspetti legati alla sicurezza. Nel dubbio va optato per una modifica sostanziale. Se le modifiche apportate generano la qualità di produttore, vanno adempiute tutte le prescrizioni di natura materiale e formale valide per le macchine (cfr. domanda 8). La documentazione tecnica esistente (p. es. la valutazione dei rischi, le istruzioni d uso) va aggiornata alla nuova situazione. Se tale documentazione non fosse più reperibile, va allestita ex novo. Applicazione di attrezzatura supplementare Una sottospecie della modifica sostanziale, per la quale valgono i medesimi principi, è costituita dall applicazione sulla macchina di attrezzatura supplementare. Se l applicazione di attrezzatura supplementare crea dei pericoli che al momento della costruzione della macchina base non sono stati previsti, l imprenditore costruttore acquisisce la qualità di produttore. Non rientra sotto questa fattispecie l applicazione di attrezzi appositamente concepiti per una specifica applicazione (p. es. escavatore con pala e perforatrice). In questi casi gli aspetti legati alla sicurezza sono già stati valutati al momento della costruzione della macchina base. Più problematica è l applicazione di un attrezzatura supplementare d altro genere o se i punti di contatto tra la macchina e l attrezzo applicato devono ancora venir adeguati. Qualora un impresario costruttore deve decidere se ricondizionare o modificare una macchina, deve, fra l altro, porsi le seguenti domande: Quali sono le parti da modificare? Da un punto di vista della sicurezza sono rilevanti? Le parti restanti corrispondono allo standard attuale oppure la modifica prevista genera degli adattamenti non previsti? Esiste la documentazione tecnica della macchina base e può ancora venir utilizzata? All interno dell azienda vi sono le conoscenze per valutare le domande oppure vanno consultati degli specialisti esterni? Basta una dichiarazione di conformità o va interpellato un ufficio esterno? A dipendenza delle competenze e risorse disponibili l imprenditore edile può: pianificare ed eseguire la modifica di una macchina; eseguire la modifica con l ausilio di uno specialista (p. es. di un ufficio di costruzione); delegare la pianificazione e l esecuzione di una modifica a uno specialista esterno. L aiuto da parte di uno specialista o l affidamento dell incarico a uno specialista esterno hanno l indubbio vantaggio che questi può rispondere più facilmente al difficile quesito se un intervento fa nascere la responsabilità di produttore o meno. Inoltre sa esattamente come affrontare le esigenze poste. Va perciò ritenuto: che la legge sulla sicurezza dei prodotti non vieta all imprenditore edile di effettuare degli interventi. Sono piuttosto rari i casi in cui per legge la valutazione della conformità va affidata a un ufficio autorizzato; che le prescrizioni materiali e formali sono da prendere sul serio. Le violazioni della legge sulla sicurezza dei prodotti sono punite con la multa. Eventuali dichiarazioni di conformità allestite volutamente in modo errato possono addirittura venir punite con la detenzione. Noleggio / messa a disposizione 10 Cosa devo osservare se metto a disposizione delle macchine per l uso o per il noleggio? L impresario costruttore che sul cantiere mette a disposizione di terzi una gru o altre macchine le immette in commercio ai sensi della LSPro e sottostà agli obblighi da essa risultanti. Egli adempie il suo onere della prova ai sensi della LSPro garantendo che per i suoi attrezzi esistano le dichiarazioni di conformità del produttore, che siano adeguatamente custodite e che le istruzioni d uso siano a disposizione dei noleggiatori. In caso di incidente riconducibile a una costruzione difettosa, a una manutenzione carente o a una causa simile la responsabilità civile non viene definita in base alla LSPro, ma piuttosto in base alle regole per la responsabilità civile contrattuale o extra contrattuale e in base alle speciali disposizioni già esistenti da tempo (p. es. l ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru, RS ). In caso di violazione della LSPro, p. es. se vengono noleggiati a terzi degli attrezzi senza la dichiarazione di conformità o senza le istruzioni d uso, i rischi di responsabilità tuttavia aumentano. Differente è la situazione, se l imprenditore edile è lui stesso il produttore (p. es. tramite la modifica di un attrezzo, cfr. domanda 9). In tal caso la dichiarazione di conformità e le istruzioni d uso non bastano più. Deve risultare disponibile tutta la documentazione tecnica necessaria (cfr. domanda 7 + 8). 5

6 Acquisto et vendita 11 Cosa devo osservare, se acquisto una nuova macchina? Nel campo della sicurezza dei prodotti (con poche eccezioni) vale il principio dell autoresponsabilità e dell autodichiarazione del produttore (cosiddetto «new approach»). Chi acquista una nuova macchina deve potersi fidare che corrisponda alle prescrizioni vigenti. Una sicurezza in più in tal senso è data, se la macchina risulta accompagnata da una dichiarazione di conformità. Se l impresario costruttore acquista una macchina, la stessa deve essere accompagnata almeno dai seguenti documenti: istruzioni d uso complete in una delle lingue ufficiali della Svizzera; dichiarazione di conformità corretta e completa (dichiarazione di conformità UE per l importazione dallo spazio UE), inclusa (in caso di macchine di costruzione) la dichiarazione di conformità per il sistema di filtro antiparticolato (cfr. domanda 8.3) contrassegno UE in caso di importazione dallo spazio UE (in Svizzera non è necessario nessun contrassegno, però le macchine di costruzione soggette all obbligo del filtro antiparticolato sono da contrassegnare con una specifica targhetta). In base alla legge il produttore non è obbligato a consegnare gli ulteriori dati tecnici come p. es. la valutazione dei rischi. 12 Cosa devo osservare, se acquisto una macchina usata? La LSPro e la OMacch, rispettivamente la direttiva relativa alle macchine valgono anche per le macchine usate. Di conseguenza anche le macchine usate devono disporre di una di chiarazione di conformità e delle necessarie istruzioni d uso come le macchine nuove. Dal contratto di compravendita va esclusa qualsiasi riserva del tenore che in ogni modo prima dell impiego la macchina è da riparare. Se sussiste una simile riserva, la responsabilità del produttore secondo la LSPro passa all acquirente. Le macchine provenienti dalla Svizzera e dallo spazio UE devono soddisfare le prescrizioni vigenti il giorno della loro prima immissione in commercio. Le vecchie macchine non devono necessariamente venir aggiornate in modo da rispettare gli standard di sicurezza più recenti. L eccezione è costituita dall obbligo del filtro antiparticolato per le macchine di costruzione (cfr. domanda 8.3). Va però menzionato che in caso di rischio per la sicurezza la SUVA può sempre intervenire in base all ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI)! I contratti di compravendita riguardanti delle occasioni dovrebbero perciò contenere la conferma esplicita che la macchina può essere utilizzata senza l ausilio di riparazioni. Attenzione: una dichiarazione di conformità è necessaria per le nuove macchine nonché per le macchine usate. 6

7 13 Cosa devo osservare, se vendo una macchina non modificata? Le macchine non modificate devono essere provviste di una dichiarazione di conformità e delle istruzioni d uso. Determinante per lo standard di sicurezza sono le prescrizioni vigenti il giorno della prima immissione in commercio in Svizzera. Se la macchina è esportata al di fuori dello spazio UE, nella maggior parte dei casi valgono le prescrizioni di questo stato al momento dell esportazione. L acquirente andrebbe reso attento che eventualmente deve aggiornare la macchina. Se lo stato della macchina è peggiorato durante l uso in modo da compromettere la sicurezza (p. es. per carente manutenzione), l acquirente va informato in merito a questa circostanza. Nel contratto (e non nelle condizioni generali di contratto) va segnalata chiaramente la circostanza che prima dell uso la macchina va revisionata o che va provvista di un sistema di filtri antiparticolato. Proposta per una clausola di contratto: «Segnalazione importante: l oggetto del contratto non adempie completamente le esigenze legali in materia di sicurezza e di protezione della salute. Da parte dell acquirente va perciò revisionato ed eventualmente dotato di ulteriori accessori (p. es. sistema di filtri antiparticolato). Prima dell uso o di un ulteriore immissione in commercio va inoltre allestita la necessaria documentazione tecnica». Anche qui vige la massima valevole per tutti i contratti e cioè che sono da elaborare con la massima cura. Adempiono il loro scopo soltanto se sono chiari e privi di contraddizioni. Le clausole di contratto qui proposte liberano il venditore dalla responsabilità secondo la legge sulla sicurezza dei prodotti, ma non da qualsiasi responsabilità! 14 Cosa devo osservare, se vendo una macchina modificata? Chi modifica sostanzialmente una macchina va considerato quale suo produttore (cfr. domanda 9). Per il venditore ciò significa: le istruzioni d uso attualizzate e una dichiarazione di conformità vanno fornite con la macchina; ci si deve assicurare che sia disponibile tutta la documentazione tecnica della macchina (cfr. allegato VII della direttiva relativa alle macchine). La documentazione non va però consegnata all acquirente; se la macchina necessita di riparazioni o se manca la documentazione tecnica, il contratto di compravendita deve contenere la chiara indicazione che prima dell uso la macchina va revisionata e aggiustata. Cfr. in merito la formulazione proposta alla domanda 13 e le relative osservazioni sulla formulazione del contratto. Obblighi aggiuntivi / controllo del mercato 15 Quando ho degli «obblighi aggiuntivi» in relazione con le macchine? Gli obblighi aggiuntivi sono degli obblighi dei produttori o di chi immette in commercio, i quali sussistono per l intera durata del prodotto indipendentemente dagli obblighi contrattuali e legali di garanzia. Fra questi obblighi rientrano gli accorgimenti indispensabili a livello organizzativo per il riconoscimento dei rischi del prodotto, per l eliminazione dei pericoli e per la rintracciabilità dei prodotti. Gli obblighi aggiuntivi valgono però soltanto per i prodotti di consumo. Si tratta di prodotti destinati ai consumatori o che presumibilmente saranno usati dai consumatori. Gli obblighi aggiuntivi non hanno una grande rilevanza per il fulcro delle attività dell impresario costruttore. 7

8 16 Cosa si intende per «controllo / supervisione del mercato» e quali sono gli uffici competenti? Gli uffici di controllo e di supervisione del mercato sono incaricati di far rispettare la legislazione sulla sicurezza dei prodotti. Per l imprenditore edile in riferimento alle macchine e agli apparati sono importanti soprattutto i seguenti uffici: la SUVA (INSAI) per le macchine, i dispositivi personali di protezione e per tutti i prodotti di quelle aziende per cui non è competente un altro ufficio; l Associazione Svizzera per la Tecnica della Saldatura (ASTS) per le saldatrici; l Associazione Svizzera per le Ispezioni Tecniche (ASIT) per contenitori e attrezzi a pressione; l Ispettorato Federale degli Impianti a Corrente Forte (ESTI) per gli apparecchi a basso voltaggio; l ufficio di controllo CITS per teleferiche senza concessione federale; l Ufficio federale dell ambiente (UFAM) per la dichiarazione di conformità delle macchine di cantiere e dei sistemi di filtri antiparticolato; differenti uffici federali per il settore dei prodotti di costruzione. In caso di carenze acute nel campo della sicurezza queste autorità dispongono di ampie competenze, che vanno dal divieto di vendita fino all ordine di ritiro e all interruzione immediata dell uso. In fondo, per l impresario costruttore nulla di nuovo. Ulteriori informazioni FAQ: (domande più frequenti) in merito alla legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS ), Seco, luglio 2011 Opuscolo «Sicurezza delle macchine», 02/2009, SSI, Ulteriori informazioni sui filtri antiparticolato: (in tedesco e francese) Indicazione: Con questo breve scritto la Società Svizzera degli Impresari Costruttori vuole approfondire soprattutto le domande riguardanti il tema dell acquisto, della vendita, del noleggio e della modifica delle macchine. Lo scopo è di sensibilizzare adeguatamente gli impresari edili interessati. Questo breve scritto e le informazioni ivi contenute (domande e risposte) devono servire quale filo conduttore per l applicazione della LSPro e della OSPro come pure della legislazione specifica (in particolare l OMacch). Determinanti in senso legale risultano unicamente i relativi testi di legge e delle ordinanze. Questo breve scritto si occupa soltanto marginalmente delle questioni legate alla responsabilità civile. Le medesime non risultano ancora completamente chiarite e nemmeno vi è una relativa giurisprudenza. Questo breve scritto è stato allestito in stretta collaborazione con l avv. Christoph Isler. Indirizzo: lic. iur., dipl. ing. Christoph Isler Egli Isler Partner Rechtsanwälte AG, Hardturmstrasse 11, Puls 5, 8005 Zurigo Tel , Fax , christoph.isler@epartners.ch Informazioni Svizzera italiana: Nicola Bagnovini, SSIC, tel , bagnovini@ssic-ti.ch Svizzera romanda: Christophe Estermann, SRL, tel , cestermann@sse-srl.ch Svizzera tedesca: Gerhard Boeckle, tel , gboeckle@baumeister.ch Nicole Loichat, tel , nloichat@baumeister.ch Ivo Mössinger, tel , imoessinger@baumeister.ch Editore: Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, Weinbergstrasse 49, 8042 Zurigo tel , Fax , 8

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