REGOLAMENTO DI ATENEO PER L AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA, LA CONTABILITÀ E IL CONTROLLO DI GESTIONE (Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella

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1 REGOLAMENTO DI ATENEO PER L AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA, LA CONTABILITÀ E IL CONTROLLO DI GESTIONE (Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2014, emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200)

2 TITOLO I - NORME GENERALI... 6 Capo I - Principi e Finalità... 6 Articolo 1 - Principi contabili e postulati di bilancio... 6 Articolo 2 - Finalità del Regolamento di Ateneo per la Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di Gestione e del Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione... 6 Articolo 3 - Sistema contabile... 7 Capo II - Struttura Organizzativa e Processo Contabile... 7 Articolo 4 - Contabilità sezionali di bilancio e Centri di Responsabilità... 7 Articolo 5 - Dipartimenti e Centri di Servizi... 7 Articolo 6 - Limiti di impegno di budget... 7 Articolo 7 - Rettore... 8 Articolo 8 - Senato Accademico... 8 Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione... 8 Articolo 10 - Direttori di Dipartimento... 8 Articolo 11 - Consiglio di Dipartimento... 9 Articolo 12 - Direttore Generale... 9 Articolo 13 - I Dirigenti... 9 Articolo 14 - Collegio dei Revisori dei Conti e Nucleo di Valutazione di Ateneo... 9 TITOLO II - SISTEMA CONTABILE Articolo 15 - Principi del sistema contabile Articolo 16 - Quadro informativo economico-patrimoniale e finanziario Articolo 17 - Periodo amministrativo ed esercizio Articolo 18 - Piano dei Conti Articolo 19 - Il Patrimonio netto e il Risultato d esercizio Articolo 20 - Gestione finanziaria degli investimenti TITOLO III - PROGRAMMAZIONE Articolo 21 - Definizione delle linee per la programmazione Articolo 22 - Oggetto, finalità e principi dei processi di programmazione e previsione Articolo 23 - Bilancio unico d Ateneo di previsione annuale Articolo 24 - Predisposizione del Bilancio unico d Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 14 Articolo 25 - Predisposizione del Bilancio unico d Ateneo di previsione triennale Articolo 26 - Predisposizione del Bilancio preventivo unico d Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria Articolo 27 - Riclassificazione dei dati di bilancio Articolo 28 - Esercizio provvisorio

3 TITOLO IV - GESTIONE Capo I - Registrazioni contabili Articolo 29 - Finalità del processo di gestione Articolo 30 - Le registrazioni degli eventi contabili Articolo 31 - Modalità di registrazione degli eventi contabili Articolo 32 - Gestione delle scritture contabili Articolo 33 - Gestione liquidità Articolo 33bis - Carte di credito Articolo 34 - Spese di missione e rimborso spese di pernottamento, vitto e viaggio Capo II - Fasi del ciclo attivo e passivo Articolo 35 - Responsabilità Articolo 36 - Ciclo Attivo Articolo 37 - Accertamento dei proventi Articolo 38 - Riscossione dei proventi Articolo 39 - Ordinativi d'incasso Articolo 40 - Ciclo passivo Articolo 41 - Vincoli ed impegni di budget Articolo 42 - Liquidazione dell impegno di budget Articolo 43 - Ordinazione del pagamento Articolo 44 - Documentazione degli ordinativi di pagamento Articolo 45 - Modalità di estinzione degli ordinativi di pagamento Articolo 46 - Ordinativi di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio Capo III - Revisione del bilancio Articolo 47 - Finalità del processo di revisione del bilancio Articolo 48 - Gestione del bilancio Articolo 49 - Analisi della gestione Articolo 50 - Verifica periodica di budget Articolo 51 - Variazioni di bilancio Articolo 52 - Variazioni dei budget dell Amministrazione Centrale Articolo 53 - Variazioni dei budget dei Dipartimenti e dei Centri di Servizi TITOLO V - CHIUSURE E APERTURE CONTABILI Articolo 54 - Il processo di chiusura contabile Articolo 55 - Registrazioni contabili di chiusura Articolo 56 - Predisposizione e approvazione dei documenti contabili di sintesi di fine esercizio

4 Articolo 57 - Rendiconto finanziario Articolo 58 - Apertura dei conti TITOLO VI - I CONTROLLI Articolo 59 - Il sistema dei controlli Articolo 60 - Collegio dei Revisori dei conti Articolo 61 - Nucleo di Valutazione Articolo 62 - Internal audit Articolo 63 - Analisi dei risultati della gestione. Il Controllo di Gestione Articolo 64 - Rilevazioni analitiche Articolo 65 - Valutazione e controllo strategico Articolo 66 - Rendicontazione sociale TITOLO VII - PATRIMONIO Articolo 67 - Patrimonio Articolo 68 - Immobilizzazioni materiali Articolo 69 - Immobilizzazioni immateriali Articolo 70 - Immobilizzazioni finanziarie Articolo 71 - Ammortamento delle immobilizzazioni Articolo 72 - Ricognizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare Articolo 73 - Inventario dei beni Articolo 74 - Registrazione di carico e scarico dei beni Articolo 75 - Responsabilità per carico e scarico beni Articolo 76 - Attribuzione del valore inventariale dei beni mobili e delle immobilizzazioni immateriali Articolo 77 - Compiti e responsabilità del Consegnatario e dell Assegnatario Articolo 78 - Passaggi di gestione Articolo 79 - Beni di terzi e beni presso terzi Articolo 80 - Magazzini di scorta Articolo 81 - Gestione automezzi Articolo 82 - Inventariazione beni immobili Articolo 83 - Consegnatari dei beni immobili TITOLO VIII - ATTIVITA NEGOZIALE Articolo 84 - Normativa di riferimento e di rinvio Articolo 85 - Spese in economia Articolo 86 - Deliberazione in materia contrattuale Articolo 87 - Aggiudicazione

5 Articolo 88 - Stipula dei contratti di appalto Articolo 89 - Ufficiale Rogante Articolo 90 - Accettazioni di donazioni, legati, eredità Articolo 91 - Accordi con Enti pubblici e con soggetti privati Articolo 92 - Partecipazione ad organismi di diritto pubblico e privato Articolo 93 - Rappresentanza in giudizio e patrocinio legale Articolo 94 - Spese di giudizio Articolo 95 - Difesa in giudizio dei dipendenti Articolo 96 - Attività conto terzi TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 97 - Entrata in vigore Articolo 98 - Limiti di applicazione

6 TITOLO I - NORME GENERALI Capo I - Principi e Finalità Articolo 1 - Principi contabili e postulati di bilancio 1. La attività amministrativa della Università degli Studi del Sannio è diretta ad assicurare il perseguimento dei suoi fini istituzionali, garantendo l equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, di breve e di lungo periodo, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative che individuano e definiscono i principi contabili e i postulati di bilancio. 2. In particolare, i processi amministrativo-contabili si ispirano ai principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità della azione amministrativa e sono definiti e disciplinati in modo da garantire il conseguimento degli obiettivi programmati e una responsabile gestione delle risorse. Articolo 2 - Finalità del Regolamento di Ateneo per la Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di Gestione e del Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione 1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi degli articoli 6 e 7 della Legge 9 maggio 1989, numero 168, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, numero 18, che disciplina la introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale ed analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle istituzioni universitarie, ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 4, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, e successive modifiche ed integrazioni, e tenuto conto dei principi contenuti nel Modello organizzativo e contabile per la introduzione, nella Università degli Studi del Sannio, del Bilancio Unico di Ateneo in contabilità finanziaria di competenza, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 dicembre Il presente Regolamento definisce e disciplina il sistema contabile e il sistema amministrativo, la loro struttura e le loro finalità, i diversi processi amministrativo-contabili (programmazione, gestione, consuntivazione e revisione della previsione) e il sistema dei controlli. 3. La struttura e le procedure operative del sistema contabile e del sistema di controllo di gestione sono definite e disciplinate, in modo specifico e dettagliato, dal Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione, al quale il presente Regolamento fa espresso rinvio. 4. Il Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione può integrare la struttura del Piano dei Conti di Contabilità, previsto dall articolo 18 del presente Regolamento. 5. Il Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione deve, in ogni caso, definire e disciplinare: a) le procedure contabili alle quali è necessario fare espresso riferimento per le registrazioni; b) le modalità di rendicontazione periodica; c) le procedure e le modalità di governo dei flussi finanziari. 6. Il Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione deve, inoltre: a) prevedere e disciplinare i Piani dei Centri di Responsabilità e dei Centri di Costo; b) definire modalità e criteri di allocazione, nei medesimi Centri, dei costi e dei proventi; c) definire e disciplinare le procedure di assegnazione dei budget e le relative modalità di gestione; d) definire e disciplinare le procedure di controllo in itinere ed ex post ; e) definire e disciplinare le procedure di revisione della programmazione. 7. Il Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione è predisposto dal Direttore Generale, coadiuvato dal Responsabile della Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio e dal Responsabile dell Ufficio Programmazione e Controllo, e deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. 6

7 Articolo 3 - Sistema contabile 1. L Università degli Studi del Sannio adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale, costituito da contabilità generale e contabilità analitica, ed il Bilancio unico di Ateneo come strumento di individuazione e rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale e per la valutazione dell andamento complessivo della gestione. Capo II - Struttura Organizzativa e Processo Contabile Articolo 4 - Contabilità sezionali di bilancio e Centri di Responsabilità 1. Il Bilancio della Università degli Studi del Sannio è Unico, ai sensi dell articolo 5, comma 4, lettera a), della Legge 30 dicembre, n. 240, e dell articolo 5 del Decreto Legislativo 27 Gennaio 2012, n Il Bilancio unico di Ateneo è realizzato attraverso contabilità sezionali convergenti che alimentano bilanci sezionali confluenti nel Bilancio unico. Ciascuna contabilità sezionale si riferisce a Centri di Responsabilità che utilizzano le risorse messe a loro disposizione in sede di budget. 3. I Centri di Responsabilità hanno autonomia gestionale, con le modalità previste dal vigente Statuto di Ateneo. Ai fini del presente Regolamento, per ogni Centro di Responsabilità è individuato un titolare che ne è responsabile. 4. I Centri di Responsabilità sono: a) l Amministrazione Centrale, il cui titolare è il Direttore Generale; b) i Dipartimenti, i cui titolari sono i rispettivi Direttori; c) i Centri di Servizio, i cui titolari sono i rispettivi Direttori. 5. I Centri di Responsabilità possono essere articolati in unità di budget con autonomia nella gestione delle risorse assegnate. 6. Il Consiglio di Amministrazione, in aggiunta a quanto previsto al comma 4, può istituire Centri di Responsabilità anche per periodi definiti e con riferimento a specifiche strutture o iniziative. Per ciascuno di essi devono essere identificati la finalità, il responsabile, la struttura organizzativa di riferimento, le risorse strumentali economiche e finanziarie assegnate e la durata della sua attività. 7. I Centri di Responsabilità redigono i relativi documenti contabili e contabilizzano i fatti amministrativi, relativi alla propria contabilità sezionale confluente nel Bilancio unico di Ateneo di esercizio, nel rispetto dei principi contabili e delle procedure di Ateneo. 8. Il budget e le risultanze delle contabilità sezionali approvati da ciascun Centro di Responsabilità concorrono a formare rispettivamente il Bilancio unico di previsione e il Bilancio unico di Ateneo d esercizio approvati dal Consiglio di Amministrazione. Articolo 5 - Dipartimenti e Centri di Servizi 1. I Dipartimenti e i Centri di Servizi hanno autonomia amministrativa e gestionale che si realizza all interno del Bilancio unico di previsione e del Bilancio unico di Ateneo d esercizio in conformità alle previsioni dell articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18. Articolo 6 - Limiti di impegno di budget 1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i limiti massimi di impegno di budget per ciascuno dei predetti Centri di Responsabilità e delle unità sezionali di budget in sede di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, tenendo conto della programmazione del fabbisogno finanziario dell Ateneo. 2. Tali limiti possono essere differenziati per valore, per il Rettore, per il Direttore Generale, per i Dirigenti, per i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri di Servizi, e per i Responsabili delle altre strutture individuate dal Consiglio di Amministrazione. 3. I Consigli dei Dipartimenti e dei Centri di Servizi possono assumere impegni nei limiti dei budget assegnati. 7

8 Articolo 7 - Rettore 1. Le funzioni che attengono al Rettore, riguardo ai processi contabili, sono le seguenti: a) propone al Consiglio di Amministrazione: a.1) il Documento di programmazione strategica triennale di ateneo ed ogni altro atto programmatorio previsto dalla normativa vigente; a.2) il Bilancio unico d Ateneo di previsione annuale autorizzatorio; a.3) il Bilancio unico d Ateneo di previsione triennale; a.4) il Bilancio preventivo unico d Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria annuale; a.5) il Bilancio unico d Ateneo d esercizio; a.6) il Rendiconto unico d Ateneo in contabilità finanziaria; a.7) il Bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti controllati; a.8) la Programmazione finanziaria annuale; b) stipula i contratti e le convenzioni per i quali lo Statuto e i regolamenti non stabiliscano una diversa competenza; c) adotta in caso di necessità ed urgenza i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, sottoponendoli, per la ratifica nella seduta successiva; d) ogni altra funzione prevista dal presente regolamento. Articolo 8 - Senato Accademico 1. Le funzioni del Senato Accademico, riguardo ai processi contabili, sono le seguenti: a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul Documento di programmazione strategica triennale e su ogni altro atto programmatorio annuale e pluriennale previsto dalla normativa vigente, indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica; b) esprime parere obbligatorio su: b.1) il Bilancio unico d Ateneo di previsione annuale autorizzatorio; b.2) il Bilancio unico d Ateneo di previsione triennale; b.3) il Bilancio unico d Ateneo d esercizio. Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione 1. Le funzioni del Consiglio di Amministrazione, riguardo ai processi contabili, sono le seguenti: a) delibera, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, per gli aspetti di sua competenza riguardo a: a.1) il Documento di programmazione strategica triennale di ateneo ed ogni altro atto programmatorio previsto dalla normativa vigente; a.2) il Bilancio unico d Ateneo di previsione annuale autorizzatorio; a.3) il Bilancio unico d Ateneo di previsione triennale; a.4) il Bilancio preventivo unico d Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria annuale; a.5) il Bilancio unico d Ateneo d esercizio; a.6) il Rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria; a.7) il Bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti controllati; a.8) la Programmazione finanziaria annuale; b) ogni altra funzione prevista dal presente regolamento. Articolo 10 - Direttori di Dipartimento 1. Le funzioni dei Direttori di Dipartimento, riguardo ai processi contabili, sono le seguenti: a) propone al Consiglio di Dipartimento il piano di programmazione annuale delle attività del Dipartimento; b) propone al Consiglio di Dipartimento il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie. 8

9 Articolo 11 - Consiglio di Dipartimento 1. Le funzioni del Consiglio di Dipartimento, riguardo ai processi contabili, sono le seguenti: a) formula proposte in merito alla programmazione strategica triennale e ad ogni altro atto programmatorio annuale e pluriennale previsto dalla normativa vigente; b) formula proposte in ordine alla determinazione dei criteri per l assegnazione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio; c) approva, su proposta del Direttore, il Piano di programmazione annuale delle attività del Dipartimento; d) in base al Piano di programmazione annuale delle attività e alla Relazione annuale sull attività di ricerca, avanza richieste per l assegnazione di risorse umane, finanziarie e di spazi; e) approva, su proposta del Direttore, il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie di competenza del Dipartimento secondo la normativa vigente. Articolo 12 - Direttore Generale 1. Il Direttore Generale è responsabile della legittimità, dell imparzialità e del buon andamento dell attività dell amministrazione, ne garantisce il funzionamento ed esercita una generale funzione di indirizzo, direzione e controllo del personale tecnico amministrativo. 2. Il Direttore Generale esercita le funzioni di cui all articolo 41 dello Statuto e ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Articolo 13 - I Dirigenti 1. I dirigenti, esercitano le funzioni di cui all Articolo 42 dello Statuto e ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Articolo 14 - Collegio dei Revisori dei Conti e Nucleo di Valutazione di Ateneo 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e il Nucleo di Valutazione di Ateneo, riguardo ai processi contabili, esercitano le funzioni disciplinate rispettivamente dall articolo 60 e dall articolo 61 del presente Regolamento. 9

10 TITOLO II - SISTEMA CONTABILE Articolo 15 - Principi del sistema contabile 1. Il sistema contabile adottato dall Università degli Studi del Sannio è di tipo economicopatrimoniale ed è costituito da: a) la contabilità generale; b) la contabilità analitica. 2. La contabilità generale si svolge secondo il metodo della partita doppia e adotta il principio della competenza economica per la stima del risultato economico dell esercizio; essa registra i fatti gestionali, a consuntivo, secondo le raccomandazioni dei principi contabili vigenti, eventualmente integrate da quanto previsto nel Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione. Il sistema di contabilità generale classifica gli elementi del patrimonio (attività e passività), nonché i costi ed i proventi secondo la loro natura. I riepiloghi delle registrazioni di contabilità generale consentono, in corso d anno e a fine esercizio, dopo le integrazioni e le rettifiche di chiusura, la stima del risultato economico e del patrimonio dell Ateneo nel suo complesso. 3. La contabilità analitica ha primariamente lo scopo di permettere le analisi economiche volte alla verifica e al miglioramento dell efficienza della gestione. Essa classifica i proventi in base alla provenienza degli stessi e alla loro pertinenza al centro di responsabilità e ai processi, e i costi in base alla loro natura e destinazione. 4. In sede previsionale, la contabilità analitica è utilizzata per iscrivere i valori contabili preventivi per la costruzione dei budget annuale e triennale dei Centri di Responsabilità. I riepiloghi delle registrazioni di contabilità analitica consentono, in corso d anno e a fine esercizio, dopo le integrazioni e le rettifiche di chiusura anche infra-annuali, di determinare i risultati economici consuntivi con riferimento ai Centri di Responsabilità, oltre che all Ateneo nel suo complesso. 5. L Università, inoltre, si dota di un sistema di riclassificazione dei dati contabili idoneo alla predisposizione di un Bilancio preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio e di un rendiconto unico di Ateneo redatti in contabilità finanziaria. 6. Nel Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione di cui all articolo 2 sono specificate le modalità tecniche adottate per la contabilizzazione e la valutazione delle poste di bilancio. Articolo 16 - Quadro informativo economico-patrimoniale e finanziario 1. Il quadro informativo economico-patrimoniale della Università degli Studi del Sannio è rappresentato da: a) Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli investimenti unico di ateneo; b) Bilancio unico d Ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo; c) Bilancio unico d Ateneo d'esercizio, redatto con riferimento all'anno solare, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione; d) Bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; e) il Bilancio preventivo unico d Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria annuale ed il Rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria. Articolo 17 - Periodo amministrativo ed esercizio 1. Il periodo amministrativo rappresenta il periodo di tempo al termine del quale viene determinato il reddito. 2. Il periodo amministrativo, che ha la durata di un anno, coincide con l anno solare e, pertanto, ha inizio il primo gennaio e si conclude il trentuno dicembre. 10

11 3. L esercizio rappresenta, invece, una parte della gestione, costituita dall insieme coordinato di operazioni riferite ad un periodo amministrativo ai fini della determinazione del reddito. Articolo 18 - Piano dei Conti 1. Il piano dei conti individua e definisce la natura delle operazioni di acquisizione e di impiego delle risorse. 2. Il piano dei conti è strutturato, per livelli, in modo da garantire le registrazioni di contabilità economico-patrimoniale attraverso il metodo della partita doppia. 3. Il piano dei conti della contabilità generale è integrato con il piano dei conti della contabilità analitica. 4. Il Consiglio di Amministrazione approva il Piano dei Conti, ed eventualmente lo modifica nel corso della gestione, fino al secondo livello. 5. Gli ulteriori livelli del piano dei conti vengono approvati, ed eventualmente modificati nel corso della gestione, dal Direttore Generale, di concerto con il Responsabile della Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio. Articolo 19 - Il Patrimonio netto e il Risultato d esercizio 1. Il patrimonio netto è costituito da: a) fondo di dotazione; b) patrimonio non vincolato; c) patrimonio vincolato. 2. Il fondo di dotazione rappresenta i contributi apportati, a titolo di capitale, dai soggetti promotori. In sede di avvio della contabilità economico-patrimoniale rappresenta la differenza tra attivo e passivo dello Stato Patrimoniale decurtata del patrimonio non vincolato e del patrimonio vincolato determinati in modo analitico. 3. Il patrimonio non vincolato è costituito dalle riserve derivanti dai risultati gestionali liberamente utilizzabili. Esso si compone del risultato gestionale dell esercizio in corso, delle riserve statutarie, dei risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti. Alla fine di ciascun periodo il patrimonio non vincolato è pari a quello esistente all inizio dell esercizio e agli incrementi o decrementi derivanti dalla destinazione dell utile o della perdita di bilancio. 4. Nel patrimonio vincolato sono inclusi gli importi corrispondenti ai valori dei beni immobili del patrimonio indisponibile, i fondi e i contributi vincolati perché disposti dai soggetti finanziatori anche con atto di donazione, le somme il cui vincolo è stato deciso dagli organi di governo dell Ateneo e le riserve costituite per l attivazione di progetti o per obblighi di legge. 5. Al termine dell esercizio l eventuale risultato economico positivo è destinato ad incremento del patrimonio. 6. Al termine dell esercizio, in caso di risultato economico negativo, il Consiglio di Amministrazione deve adottare le seguenti misure per il suo ripianamento: a) utilizzare eventuali riserve appositamente vincolate; b) utilizzare il patrimonio non vincolato, se capiente; c) individuare le fonti di copertura di natura straordinaria; d) formalizzare un piano di rientro da realizzarsi entro l esercizio successivo a quello in perdita, fatto salvo l obbligo di adottare, in caso di necessità, le misure previste dalla normativa vigente sul dissesto finanziario. 7. I contenuti di dettaglio del patrimonio netto di ciascun esercizio sono specificati nella Nota Integrativa del Bilancio unico di Ateneo di esercizio. Articolo 20 - Gestione finanziaria degli investimenti 1. Il budget degli investimenti riporta l ammontare degli investimenti previsti nell esercizio e la copertura finanziaria necessaria. Non possono essere programmati investimenti in assenza di adeguata copertura finanziaria. 11

12 2. La copertura finanziaria degli investimenti deve essere disponibile per intero all atto dell autorizzazione anche se il suo utilizzo è distribuito su un arco di più anni. 3. Eventuali maggiori oneri per investimenti imprevisti che emergessero nel corso dell esercizio richiedono l indicazione delle risorse finanziarie aggiuntive necessarie alla loro copertura e/o a una riduzione degli investimenti programmati e sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione. 4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, con motivata decisione anche in relazione alle forme di contrattazione, il ricorso al mercato finanziario per contrarre o ricontrattare mutui da finalizzare esclusivamente a investimenti, nel rispetto dei limiti di indebitamento previsti per il sistema universitario. 5. L'onere delle quote di ammortamento dei mutui non deve compromettere il funzionamento ordinario della gestione amministrativa dell'ateneo e di tale valutazione deve essere fatta menzione esplicita nella delibera. 12

13 TITOLO III - PROGRAMMAZIONE Articolo 21 - Definizione delle linee per la programmazione 1. Le linee per la programmazione annuale e triennale sono approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previo parere obbligatorio del Senato Accademico per gli aspetti di competenza, entro il 15 luglio dell anno precedente a quello di riferimento. 2. Il Direttore Generale predispone le azioni di perseguimento degli obiettivi strategici attraverso l attribuzione degli obiettivi operativi agli uffici dell amministrazione. 3. Entro 15 giorni dall emanazione delle linee per la programmazione il Direttore Generale definisce il calendario delle attività per la formazione del Bilancio unico d Ateneo di previsione annuale autorizzatorio nonché del Bilancio unico d Ateneo di previsione triennale. Articolo 22 - Oggetto, finalità e principi dei processi di programmazione e previsione 1. Il processo di programmazione è finalizzato a definire gli obiettivi e i programmi operativi dell Ateneo su base annuale e triennale. Esso deve garantire la sostenibilità di tutte le attività dell Ateneo ed è esposto, per quanto riguarda gli aspetti contabili, nel: a) Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio; b) Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale. 2. Il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio deve garantire l equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. In particolare, esso deve garantire: il pareggio tra costi e proventi, anche tenendo conto del risultato atteso dell esercizio precedente; la copertura finanziaria degli investimenti programmati tenuto conto anche delle eventuali residue disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli investimenti previsti nell esercizio precedente; il pareggio tra le risorse investite nei progetti e quelle finalizzate messe a disposizione dall Ateneo o da soggetti esterni. Qualora dovessero verificarsi disequilibri di competenza nel budget economico si dovranno utilizzare le riserve del patrimonio non vincolato. 3. Il Bilancio unico d Ateneo di previsione triennale deve garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo, sulla base dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale e dei programmi triennali adottati ai sensi della normativa vigente. Articolo 23 - Bilancio unico d Ateneo di previsione annuale 1. Il Bilancio unico d Ateneo di previsione annuale autorizzatorio è composto dal budget economico e dal budget degli investimenti a cui viene allegato il prospetto contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi. 2. Il budget economico è redatto in termini di competenza economica e deve riportare la previsione, per natura, di tutti i costi da sostenere e di tutti i proventi da realizzare. Contiene una voce costi a natura indistinta per progetti destinata ad accogliere quei costi di competenza dell esercizio di cui si prevede l entità, ma non si conosce ancora la natura. 3. Il budget degli investimenti rappresenta la previsione della misura della variazione della consistenza dell attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale nell esercizio di competenza. E redatto in termini di variazioni dell attivo e del passivo delle voci dello stato patrimoniale. 4. Qualunque variazione in incremento del budget degli investimenti presuppone una corrispondente variazione del budget economico e/o variazioni che devono essere di pari importo nell attivo e nel passivo del budget degli investimenti al fine di preservare il saldo invariato delle operazioni contabili. 5. Il budget degli investimenti contiene una voce costi pluriennali a natura indistinta per progetti destinati ad accogliere quei costi pluriennali legati allo svolgimento dei progetti di cui si prevede l entità, ma non si conosce ancora la natura. 13

14 Articolo 24 - Predisposizione del Bilancio unico d Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 1. I titolari dei Centri di Responsabilità predispongono le proposte di budget economico e degli investimenti, tenendo conto dell assegnazione di Ateneo, dei proventi derivanti dall attività commerciale e di finanziamenti da parte di soggetti esterni all Università. Nel budget dei Centri di Responsabilità, i proventi derivanti dall attività commerciale e da finanziamenti da parte di soggetti esterni all Università degli Studi del Sannio, sono iscrivibili solamente se supportati da obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le proposte di budget dei Dipartimenti e dei Centri di Servizi sono preliminarmente approvate dai rispettivi Consigli. Le proposte di budget con gli eventuali documenti a sostegno, sono trasmesse entro il 30 ottobre di ogni anno al Direttore Generale. 2. Le proposte sono valutate congiuntamente dal Rettore e dal Direttore Generale assieme al titolare del Centro di Responsabilità. 3. Il Direttore Generale ed il Rettore, coadiuvati dal responsabile della Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio predispongono, in tempo utile, la proposta di Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio che deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre previo parere obbligatorio del Senato Accademico. 4. La proposta di Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio è accompagnata dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Articolo 25 - Predisposizione del Bilancio unico d Ateneo di previsione triennale 1. Ogni Centro di Responsabilità predispone, unitamente alla proposta di budget annuale e con le medesime modalità, una proposta di budget triennale, sulla base degli schemi previsti dal Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione, così strutturata: a) un budget economico; b) un budget degli investimenti. 2. Il Direttore Generale ed il Rettore, coadiuvati dal responsabile della Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio, al termine del processo di definizione del budget, procedono alla predisposizione, in tempo utile, della proposta di Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale che verrà successivamente presentato dal Rettore all approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico per gli aspetti di competenza. 3. L approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale, corredato dai documenti previsti dalla normativa vigente, avviene, di norma, entro il termine massimo del 31 dicembre dell anno precedente al triennio di riferimento. Articolo 26 - Predisposizione del Bilancio preventivo unico d Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria 1. Contestualmente all approvazione dei bilanci di cui agli articoli 24 e 25, il Consiglio di Amministrazione approva un Bilancio preventivo unico d Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria predisposto dal Direttore Generale, coadiuvato dal responsabile della Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio. Articolo 27 - Riclassificazione dei dati di bilancio 1. Ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni pubbliche, l Università degli Studi del Sannio adotta la tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 17 del Decreto Legislativo del 31 maggio 2011, n I prospetti dei dati del Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) vengono allegati al Bilancio unico d'ateneo d'esercizio. Articolo 28 - Esercizio provvisorio 14

15 1. Qualora non sia possibile approvare il Bilancio unico d Ateneo di previsione annuale autorizzatorio entro la fine dell esercizio precedente, il Consiglio di Amministrazione delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a quattro mesi, sulla base dell ultimo budget approvato. 2. Nel corso dell esercizio provvisorio, l Ateneo può sostenere costi e investimenti in misura non superiore, mensilmente, a un dodicesimo delle somme previste nell ultimo Bilancio unico d Ateneo di previsione annuale autorizzatorio approvato. 3. Non è soggetto a limitazioni o frazionamenti il sostenimento delle seguenti categorie di costo e investimento: a) costi e investimenti tassativamente regolati dalla legge; b) costi e investimenti derivanti da obbligazioni già assunte; c) costi e investimenti coperti da finanziamenti specifici relativi a progetti; d) altri costi e investimenti il cui sostenimento è necessario a garantire l ordinario funzionamento dell Ateneo, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 15

16 TITOLO IV - GESTIONE Capo I - Registrazioni contabili Articolo 29 - Finalità del processo di gestione 1. Il processo di gestione ha lo scopo di registrare, all interno del sistema contabile, gli eventi che hanno rilevanza sotto il profilo economico-patrimoniale. Articolo 30 - Le registrazioni degli eventi contabili 1. La contabilità si prefigge di rilevare i fatti esterni di gestione (eventi contabili), che riguardano le transazioni (scambi di beni e servizi) tra l Ateneo ed i terzi, determinando i risultati che da essi ne conseguono. 2. La rilevazione contabile consiste nella raccolta e nell elaborazione dei dati relativi alla gestione, al fine di rappresentarli e interpretarli. 3. La rappresentazione contabile dei fatti amministrativi si concretizza nel momento in cui si determina la corrispondente manifestazione numeraria. Articolo 31 - Modalità di registrazione degli eventi contabili 1. Gli eventi contabili sono rilevati nel sistema contabile generando le opportune registrazioni nel ciclo attivo e nel ciclo passivo. 2. L iscrizione dei crediti e dei proventi si effettua secondo le seguenti regole: a) i crediti sono registrati solo se giuridicamente certi; b) i crediti, come definiti dai principi contabili, di cui alla normativa vigente, vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo. Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, secondo quanto disposto dai predetti principi contabili; c) i proventi sono registrati solo se effettivamente realizzati, ovvero: c.1) per l attività istituzionale: c.1.1) per i contributi e finanziamenti statali, la formale comunicazione dell assegnazione genera una conferma o modifica del budget assegnato e quindi l eventuale convalida degli stanziamenti definiti in sede previsionale; c.1.2) per i proventi per la didattica, gli incassi effettivamente realizzati nell esercizio; c.1.3) per le altre risorse relative all attività istituzionale, derivanti da attività convenzionale, è necessaria la comunicazione da parte del finanziatore dell assegnazione; c.2) per l attività commerciale: c.2.1) con riferimento alle attività eseguite nell ambito di contratti e convenzioni per conto terzi, le rilevazioni contabili devono essere effettuate al momento dell emissione della fattura o avviso di fattura ed i valori da riportare in contabilità generale coincidono con quelli indicati nella fattura stessa. 3. I costi devono essere correlati con i proventi dell'esercizio o con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica e intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi, siano essi certi o presunti. Tale correlazione si realizza: a) per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione; b) per cessione di prodotti o servizi; c) per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica in mancanza di una più diretta associazione (tipico esempio ne è l'ammortamento); d) per imputazione diretta di costi perché associati a funzioni istituzionali, perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare si realizza quando: 16

17 d.1) i costi sostenuti in un esercizio esauriscano la loro utilità già nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità; d.2) non sia più esistente, identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti; d.3) l'associazione o la ripartizione delle utilità del costo su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza. 4. I debiti vanno esposti in bilancio al valore nominale. 5. Il Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione dettaglia le modalità operative di registrazione degli eventi nei sistemi di contabilità. Articolo 32 - Gestione delle scritture contabili 1. Le scritture contabili sono effettuate sistematicamente dai Centri di Responsabilità in relazione agli atti e i fatti gestionali di rispettiva competenza e secondo l ordine cronologico di accadimento. Articolo 33 - Gestione liquidità 1. La gestione della liquidità è unitaria per tutto l Ateneo e avviene attraverso la programmazione e la gestione operativa dei pagamenti e degli incassi in relazione alle esigenze dei Centri di Responsabilità. 2. Il servizio di cassa dell Università degli Studi del Sannio è affidato, attraverso apposita convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, ad un Istituto di credito. Per particolari esigenze l Università degli Studi del Sannio può utilizzare ulteriori conti correnti, cosiddetti tecnici, aperti presso l Istituto Cassiere. 3. Per il pagamento di piccole spese idoneamente documentate, l Economo è dotato di un fondo di cassa che viene assegnato e reso disponibile per la gestione all inizio di ciascun esercizio. L Economo predispone un prospetto dell utilizzo del fondo di cassa con allegati i giustificativi di spesa che vengono puntualmente registrati in contabilità. Contestualmente il fondo viene reintegrato. 4. Presso i Dipartimenti e i Centri di Servizi possono essere costituiti fondi economali, le cui modalità di funzionamento sono le stesse indicate al comma precedente. 5. Le funzioni di Economo sono svolte: a) relativamente alla Amministrazione Centrale e ai Centri di Servizi, da una unità di personale inquadrata nella Categoria "Elevate Professionalità", Area Amministrativa-Gestionale, o, in alternativa, nella Categoria D, Area Amministrativa-Gestionale, individuata dal Direttore Generale con proprio provvedimento; b) relativamente ai Dipartimenti, dai Segretari Amministrativi o da loro delegati, scelti tra unità di personale inquadrate nella Categoria D, Area Amministrativa-Gestionale, e assegnate al medesimo Dipartimento nel quale il Segretario Amministrativo presta servizio. 6. Per le modalità operative di funzionamento dei fondi di cui ai commi 3 e 4 precedenti, si rimanda al Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione. Articolo 33bis - Carte di credito 1. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carta di credito, nel rispetto delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materia. Per le modalità operative di utilizzo delle carte si rimanda ad apposito Regolamento. Articolo 34 - Spese di missione e rimborso spese di pernottamento, vitto e viaggio 1. Le spese di missione connesse con l'assolvimento dei doveri di servizio sono disciplinate dal vigente Regolamento di ateneo per la disciplina delle missioni di servizio e delle trasferte. 17

18 2. Qualora debba provvedersi, per disposizione contrattuale al rimborso di spese di pernottamento, vitto e viaggio in esecuzione di contratti di fornitura di beni e servizi, la liquidazione degli importi deve avvenire secondo le modalità e i limiti stabiliti dal Regolamento di ateneo per la disciplina delle missioni di servizio e delle trasferte. Capo II - Fasi del ciclo attivo e passivo Articolo 35 - Responsabilità 1. Il titolare del Centro di Responsabilità: a) per il ciclo attivo, è responsabile di tutte le fasi del processo di acquisizione in bilancio delle risorse e relativa conferma del budget. A tal fine certifica la formale assegnazione del contributo in ambito istituzionale o l effettivo svolgimento della prestazione da parte della struttura in ambito commerciale; b) per il ciclo passivo dell Amministrazione Centrale, è responsabile della destinazione e dell'utilizzo del budget ai fini della realizzazione di lavori e della acquisizione di beni e servizi, in relazione sia agli obiettivi programmati che ai risultati raggiunti; c) per il ciclo passivo dei Dipartimenti e dei Centri, è responsabile ai fini della acquisizione di beni e servizi, in relazione sia agli obiettivi programmati che ai risultati raggiunti. 2. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la delega di funzioni alle unità di personale inquadrate nella Categoria "Elevate Professionalità" e nella Categoria D, relativamente alla Amministrazione Centrale, e ai Segretari Amministrativi, relativamente ai Dipartimenti. Articolo 36 - Ciclo Attivo 1. Il ciclo attivo si svolge attraverso le fasi dell accertamento dei proventi nel budget e della loro riscossione mediante ordinativi di incasso. Articolo 37 - Accertamento dei proventi 1. Il titolare del Centro di Responsabilità assicura che i proventi da iscrivere a budget siano determinati secondo i criteri di cui all articolo 31. Articolo 38 - Riscossione dei proventi 1. I proventi sono riscossi dall'istituto Cassiere mediante ordinativi d'incasso. Articolo 39 - Ordinativi d'incasso 1. Gli ordinativi di incasso, numerati in ordine progressivo per ciascun esercizio contabile, sono sottoscritti dal Direttore Generale o da un suo delegato per ciascun Centro di Responsabilità. 2. Gli ordinativi di incasso contengono le seguenti indicazioni: a) voce del piano dei conti (codice e descrizione) sia della contabilità analitica che della contabilità generale; b) conto corrente di accredito; c) esercizio di competenza; d) nome e cognome o denominazione del debitore, codice fiscale e/o partita I.V.A.; e) causale della riscossione; f) importo in cifre e lettere; g) data di emissione; h) codificazione secondo il SIOPE, sulla base della normativa vigente in materia; i) CUP/CIG di riferimento (se previsti dalla normativa vigente). 3. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "crediti esercizi precedenti". Gli ordinativi di incasso sono cronologicamente registrati nell'apposito giornale di cassa e nei partitari di entrata. 18

19 4. Gli ordinativi di incasso non riscossi entro la chiusura dell'esercizio vengono restituiti dall'istituto Cassiere all'università per l'annullamento. 5. Al fine di snellire la procedura d'incasso possono essere emessi ordinativi di incasso informatici nel rispetto delle disposizioni vigenti. Articolo 40 - Ciclo passivo 1. La gestione del ciclo passivo implica l assunzione di responsabilità nelle fasi di prenotazione ed impegno del budget, di liquidazione, di ordinazione e di pagamento. 2. Il titolare del Centro di Responsabilità può assumere impegni di budget entro limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, come indicato all articolo 6 del presente Regolamento. 3. Il Direttore Generale, per tutte le fasi del ciclo passivo, esercita potere sostitutivo nei confronti dei Dirigenti in caso di inerzia o ritardo, nonché in caso di assenza o di impedimento degli stessi. 4. Gli impegni di budget, di norma, si riferiscono all'esercizio in corso. 5. I costi e gli investimenti impegnati e non pagati entro la chiusura dell'esercizio costituiscono debiti per fatture da ricevere. 6. Chiuso l'esercizio al 31 dicembre, nessun impegno di budget può essere assunto a carico dell'esercizio terminato. La differenza positiva tra la somma stanziata nelle rispettive voci di budget e la somma impegnata costituisce economia di budget. 7. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione per l Amministrazione Centrale e dei rispettivi Consigli per i Dipartimenti e i per i Centri di Servizi, le somme stanziate nei budget economici e nei budget degli investimenti, specificamente finalizzate in forza di disposizioni normative, di atti contrattuali, convenzionali, nonché di delibere dei Consigli e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono essere riportate rispettivamente nel budget economico e nel budget degli investimenti dell'esercizio successivo in aggiunta ai relativi stanziamenti. 8. In sede di chiusura le disponibilità di budget, non producendo alcuna registrazione in contabilità economico-patrimoniale, vengono azzerate. Articolo 41 - Vincoli ed impegni di budget 1. I titolari dei Centri di Responsabilità trasmettono agli uffici contabili di riferimento ovvero alle Segreterie Amministrative dei Dipartimenti, secondo le modalità definite al loro interno, gli atti di qualsiasi natura dai quali possano derivare impegni a carico del budget per obbligazioni in corso di perfezionamento, con indicazione dell ammontare presunto degli oneri correlati nonché della voce di budget cui devono essere imputati. Il relativo ufficio contabile provvede a vincolare nel budget con apposite scritture gli impegni in corso di formazione nei limiti consentiti dalle disponibilità della relativa voce di budget, dandone comunicazione al titolare del Centro di Responsabilità. 2. Tutti gli atti comportanti oneri a carico del budget devono essere inoltrati, unitamente ai provvedimenti di autorizzazione, al competente ufficio contabile ovvero alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento, secondo le modalità definite al loro interno, che provvede alla registrazione dell impegno del budget, previa verifica della regolarità formale della relativa documentazione e dell esatta imputazione alla voce di budget nel limite della sua disponibilità. 3. Gli atti sono restituiti al titolare del Centro di Responsabilità, secondo le modalità definite al loro interno, muniti del visto di regolarità contabile, attestante la correttezza dell imputazione e la capienza dello stanziamento, con indicazione degli estremi della registrazione dell impegno. Gli atti non ammessi alla registrazione di impegno sono restituiti con motivazione al relativo titolare del Centro di Responsabilità. 4. Le deliberazioni, anche in sede di proposta, del Consiglio di Amministrazione e degli Organi Collegiali dei Dipartimenti e dei Centri di Servizi devono contenere l attestazione della disponibilità della voce di budget su cui l onere sarà imputato, vistata dal responsabile dell ufficio contabile di riferimento. Articolo 42 - Liquidazione dell impegno di budget 19

20 1. La liquidazione dell impegno di budget, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata dal titolare del Centro di Responsabilità, su istruttoria dell'ufficio competente. 2. La liquidazione è disposta, previa verifica dell esistenza dell impegno, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. Tale riscontro è attestato con l apposizione del visto sulla fattura o altro documento giustificativo. 3. L'atto di liquidazione, con tutti i relativi documenti originali giustificativi ed i riferimenti contabili, è trasmesso al competente ufficio contabile per i conseguenti adempimenti. 4. Gli atti di liquidazione inerenti l acquisizione di beni soggetti ad inventariazione devono anche riportare gli estremi della relativa registrazione di carico. 5. Il competente ufficio contabile effettua i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, e qualora rilevi delle irregolarità, rimette l atto di liquidazione all ufficio di provenienza competente, senza procedere all emissione dell ordinativo di pagamento. 6. In corso d anno, i minori costi sostenuti rispetto all impegno di budget di costo assunto, verificatisi alla conclusione della fase della liquidazione, ricostituiscono la disponibilità sullo stanziamento previsto sulla relativa voce di budget di costo. Articolo 43 - Ordinazione del pagamento 1. Gli ordinativi di pagamento, numerati in ordine progressivo per ciascun esercizio contabile, sono sottoscritti dal Direttore Generale o da un suo delegato per ciascun Centro di Responsabilità. 2. Gli ordinativi di pagamento contengono le seguenti indicazioni: a) voce del piano dei conti (codice e denominazione) sia della contabilità analitica che della contabilità generale; b) conto corrente di addebito; c) esercizio di competenza; d) codificazione secondo il SIOPE sulla base della normativa vigente in materia; e) nome e cognome o denominazione del creditore, codice fiscale e/o partita I.V.A.; f) causale del pagamento; g) importo in cifre e in lettere; h) modalità di estinzione del titolo; i) data di emissione; j) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; k) CUP/CIG di riferimento (se previsti dalla normativa vigente). 3. Gli ordinativi di pagamento che si riferiscono ad uscite dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "debiti esercizi precedenti". Gli ordinativi di pagamento sono cronologicamente registrati nell'apposito giornale di cassa e nei partitari di uscita. 4. Gli ordinativi di pagamento non pagati entro la chiusura dell'esercizio vengono restituiti dall'istituto Cassiere all'università per l'annullamento ovvero estinti mediante la modalità di cui all articolo Al fine di snellire la procedura di pagamento possono essere emessi ordinativi di pagamento informatici nel rispetto delle disposizioni vigenti. Articolo 44 - Documentazione degli ordinativi di pagamento 20

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