Karlihof 4, 7001 Coira
|
|
- Martino Valentino
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden Uffizi da migraziun e da dretg civil dal Grischun Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni Karlihof 4, 7001 Coira Foglio informativo sulle lotterie Stato: gennaio 2015
2 Lotterie 2 Foglio informativo per istituzioni richiedenti Il presente foglio informativo ha lo scopo di darvi un'idea dell'amministrazione delle lotterie dell'ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni. Nell'intenzione di garantire un lavoro amministrativo efficace e vicino al cittadino, con questo foglio informativo vogliamo facilitarvi il contatto con noi, la redazione della vostra domanda, nonché rispondere per quanto possibile in anticipo alle domande che sorgono spesso in relazione a richieste. A questo scopo vi informiamo in merito alla regolamentazione delle lotterie nel Cantone dei Grigioni secondo le basi giuridiche in materia e in merito all'inoltro e all'evasione di domande, nonché alle competenze del personale. I. Regolamentazione delle lotterie nel Cantone dei Grigioni / Basi giuridiche 1. Basi giuridiche In Svizzera, le questioni relative alle lotterie sono disciplinate in modo unitario nella legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (RS ). Secondo questa legge, le lotterie sono proibite (art. 1 cpv. 1), i Cantoni sono però liberi di derogare al divieto stabilito e di autorizzare lotterie a scopo d'utilità pubblica o di beneficenza sul loro territorio (art. 5 cpv. 1). Non possono però essere autorizzate lotterie che abbiano lo scopo di assicurare l'adempimento di obbligazioni legali di diritto pubblico (vale a dire il finanziamento di compiti di diritto pubblico, come ad esempio la costruzione di scuole, ospedali o strade, istituzioni per comunità religiose, con fondi da lotterie per comuni, comuni parrocchiali, Cantoni o Confederazione; art. 5 cpv. 2). In virtù della citata legge federale, nel Cantone dei Grigioni, nella legge cantonale sulle lotterie del 24 aprile 2006 (CSC ) è stabilito che dal divieto sono esclusi i seguenti quattro tipi di lotterie: a) le lotterie a scopo di utilità pubblica o di beneficenza; b) le lotterie di intrattenimento (lotterie di sala, tombole); c) il commercio professionale di titoli a premi; d) la partecipazione a scommesse al totalizzatore in occasione di grandi manifestazioni sportive.
3 3 Questi tipi di lotterie sono ammessi nel Cantone dei Grigioni nei limiti delle prescrizioni federali e cantonali e sono soggetti ad autorizzazione (art. 2 cpv. 3 della legge sulle lotterie). 2. Lotterie legate a uno scopo Per quanto riguarda le lotterie legate a uno scopo, vale a dire lotterie organizzate per guadagnare soldi per scopi di utilità pubblica, la maggior parte dei Cantoni emana delle regolamentazioni. Il diritto federale ha rinunciato a definire in modo esaustivo il concetto di "scopo di utilità pubblica". La definizione di "scopo di utilità pubblica" compete quindi ai Cantoni. Secondo la prassi costante dell'ufficio della migrazione e del diritto civile, si parla di scopo di utilità pubblica quando il beneficio ricade sulla maggior parte possibile della popolazione. Di principio, le domande a favore di privati non adempiono nessuno scopo di utilità pubblica. I proventi da lotterie devono inoltre venire utilizzati per progetti che nella loro natura sono identici con lo "scopo della società" e dall'altro avere come scopo la realizzazione di progetti di valore duraturo e di beneficio immediato per la comunità. Scopi puramente commerciali non adempiono a questi presupposti nemmeno se perseguono un beneficio indiretto per la comunità (ad es. azioni pubblicitarie a favore della promozione turistica). Il richiedente deve utilizzare i proventi da una lotteria per lo scopo indicato. Questo scopo deve avere una stretta relazione con l'attività fondamentale svolta dal richiedente (ad es.: una società di tiro intende organizzare una festa allo scopo di comprare un'automobile con i proventi della lotteria. L'acquisto dell'automobile non rappresenta uno scopo di utilità pubblica e non ha niente a che vedere con lo scopo della società). L'acquisto di nuovi strumenti e di nuove uniformi da parte di società di musica vengono autorizzate tutt'al più se l'importo non supera fr. 5' Per eventi organizzati da società con un numero di soci relativamente esiguo e il cui scopo di utilità pubblica va a beneficio di una ristretta cerchia di persone, il Cantone può limitare l'autorizzazione a fr. 5' Autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione L'autorizzazione per lotterie legate a uno scopo viene rilasciata dall'ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni.
4 4. Contingente annuo per le lotterie 4 L'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni dispone di un contingente annuo di fr. 292' Nella distribuzione del contingente si mira a considerare la maggior parte possibile della popolazione. Si tratta di un contingente limitato che non permette alcun superamento. Per questo motivo, la distribuzione del contingente avviene per territorio, vale a dire che si mira a considerare in modo equilibrato le varie valli in proporzione al numero di paesi e alla popolazione totale. Si tiene però anche conto dei vari tipi di eventi (ad es. festa dei tiratori, tornei popolari, festa della lotta svizzera, festa della musica, ecc.). Tutte le domande presentate entro il termine di inoltro vengono trattate contemporaneamente e secondo i criteri summenzionati (nessuna regolamentazione temporale delle priorità). Per grandi eventi, come feste o festeggiamenti federali, cantonali o della Svizzera orientale (ad es. campionati svizzeri di tennis per seniori), il Cantone può autorizzare al massimo fr. 50' L'importo massimo può però essere sfruttato completamente soltanto se un solo grande evento all'anno richiede mezzi dal contingente per le lotterie. L'Ufficio della migrazione e del diritto civile decide liberamente circa la distribuzione del contingente. Non ci si può aspettare che il Cantone dei Grigioni riesca a ottenere contingenti supplementari da altri Cantoni (l'iniziativa deve piuttosto partire dagli organizzatori), poiché a causa del contingente annuo piuttosto "limitato" esso non è nemmeno in grado di cedere parti del proprio contingente ad altri Cantoni. 5. Lotterie di intrattenimento Le lotterie di sala e le tombole (lotterie di intrattenimento) sono ammesse se organizzate in occasione di intrattenimenti ricreativi, sempreché i premi non consistano in denaro (cosiddetto pagamento diretto) e tanto l'emissione e il sorteggio dei biglietti quanto la distribuzione dei premi siano in diretta correlazione col trattenimento stesso (art. 2 della legge federale concernente le lotterie e art. 11 della legge cantonale sulle lotterie). Per l'importo totale dei biglietti di una lotteria di sala o delle cartelle di una tombola non vi è alcun limite. Secondo la nuova regolamentazione legale, i biglietti di una lotteria di sala possono essere venduti al più presto 30 giorni prima dell'intrattenimento (art. 13 cpv. 2 della legge cantonale sulle lotterie). Per lotterie di intrattenimento l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio di circolo competente (ossia del circolo in cui si svolge la lotteria).
5 5 6. Autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'esecuzione Per lotterie di intrattenimento, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio di circolo competente; per tutti gli altri tipi di lotteria dall'ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni. 7. Principi vigenti nel settore delle lotterie Conformemente alla legislazione vigente e secondo la prassi costante dell'ufficio della migrazione e del diritto civile, nel settore delle lotterie vigono i seguenti principi: 1) non vi è alcun diritto al rilascio di un'autorizzazione per una lotteria; 2) il rilascio dell'autorizzazione deve andare a beneficio della maggior parte possibile della popolazione; di conseguenza va osservata un'ampia dispersione dei relativi mezzi. 3) vengono sostenuti soltanto progetti che hanno un legame con il Cantone dei Grigioni; 4) le autorizzazioni vengono rilasciate per progetti paragonabili secondo il principio della parità di trattamento, vale a dire che tutti i richiedenti vengono trattati alla pari, secondo principi prestabiliti e indipendentemente dalla persona organizzatrice; 5) i progetti di singole persone o a favore di esse non possono essere sostenuti; 6) domande inoltrate dopo il termine di inoltro vengono trattate secondo una regolamentazione temporale delle priorità, ossia secondo la data di arrivo; 7) a seconda della disponibilità dei mezzi, l'ufficio della migrazione e del diritto civile può procedere a restrizioni particolari, come ad es. la classificazione dei progetti secondo priorità, l'introduzione di turni per l'inoltro di domande da parte di istituzioni richiedenti, una restrizione mirata dei settori di assegnazione o la riduzione di importi richiesti; 8) l'ufficio della migrazione e del diritto civile non entra nel merito di domande incomplete. II. Inoltro delle domande Per l'inoltro di una domanda per una lotteria a scopi di utilità pubblica o di beneficenza va richiesto un modulo di domanda prestampato presso l'ufficio della migrazione e del diritto civile ( o presso il comune. Il modulo va compilato in tutte le sue parti e inoltrato all'ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni unitamente alla documentazione necessaria.
6 III. Evasione delle domande 6 Le domande per l'autorizzazione di una lotteria nell'anno in corso devono essere inoltrate entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Domande inoltrate più tardi non possono più essere considerate se il contingente annuo è già stato sfruttato. L'Ufficio della migrazione e del diritto civile elabora le autorizzazioni di domande per l'anno in corso di regola entro la fine di novembre dell'anno precedente. IV. Rendiconto Entro 30 giorni dalla conclusione della lotteria, all'ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni va inviato un rendiconto (secondo l'art. 10 della legge cantonale sulle lotterie) dal quale risultino: a) il numero dei biglietti venduti e l'incasso totale; b) le spese sostenute per la lotteria; c) il numero e l'importo totale dei premi devoluti allo scopo della lotteria; d) il provento netto della lotteria (pagamento del 40% della somma complessiva); e) l'impiego del provento netto. Se il rendiconto non viene inoltrato entro il termine fissato, in futuro all'organizzatore non verrà più rilasciata nessuna autorizzazione. V. Fondo della Lotteria intercantonale Per contributi provenienti dal Fondo della Lotteria intercantonale è competente il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (DECA). VI. Competenze - Persona di riferimento presso l'ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni: Priska Kouaté, segretaria, VII. Basi giuridiche - Legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (RS ); - Ordinanza del 27 maggio 1924 relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (RS ); - Legge cantonale sulle lotterie del 24 aprile 2006 (CSC ).
11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
DettagliOrdinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult)
494.0 Ordinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult) emanata dal Governo il gennaio 998 ai sensi degli art. 0 e 4 della legge sulla promozione della cultura (LPCult) del 8 settembre 997
DettagliRegolamento concernente l'erogazione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale * (Regolamento sulla lotteria, RFL)
70.600 Regolamento concernente l'erogazione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale * (Regolamento sulla lotteria, RFL) del 7 marzo 998 (stato dicembre 0) emanato dal Governo il 7
DettagliRegolamento sul pensionamento anticipato
70.0 Regolamento sul pensionamento anticipato del 9 marzo 0 (stato aprile 0) emanato dal Governo il 9 marzo 0 visto l'art. 5 cpv. della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
Dettagli(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato
DettagliMCA2 Modello contabile armonizzato 2 per i comuni grigionesi
Amt für Gemeinden Graubünden Uffizzi da vischnancas dal Grischun Ufficio per i comuni dei Grigioni MCA2 Modello contabile armonizzato 2 per i comuni grigionesi Raccomandazione per la prassi n. 3 Valutazione,
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
DettagliLegge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC)
0.00 Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC) Modifica del... Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, visto l'art. cpv. della Costituzione cantonale, visto il messaggio del Governo del...,
Dettagli935.470 I. DISPOSIZIONI GENERALI. Oggetto e scopo
935.470 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione
DettagliLegge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate
Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate 935.51 dell 8 giugno 1923 (Stato 1 gennaio 2011) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, in virtù degli articoli
Dettagli431.09 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione
Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione del 25 giugno 2003 (Stato 29 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliRegolamento della Conferenza universitaria svizzera
CONFERENZA UNIVERSITARIA SVIZZERA Segretaria generale Regolamento della Conferenza universitaria svizzera del febbraio 00 (Stato: luglio 0) La Conferenza universitaria svizzera, vista la legge federale
DettagliOrdinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport)
470.00 Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport) del 7 luglio 05 (stato agosto 05) emanata dal Governo il 7 luglio 05 visto l'art. 45 della
Dettagli412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)
430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) del 5 febbraio 008 (stato agosto 04) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione
Dettagli446.11 Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani
Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) del 17 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013)
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza
DettagliOrdinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione
Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione 172.081 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 e 61 capoverso 1 della
DettagliUET 4/13 7000 Coira, Reichsgasse 35 Tel. 081 257 23 12 Fax 081 257 21 71 D E C I S I O N E D I P A R T I M E N T A L E
Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden Departament d economia publica e fatgs socials dal Grischun Dipartimento dell economia pubblica e socialità dei Grigioni UET 4/13 7000 Coira, Reichsgasse
Dettaglidel 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) 916.351.0 del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre
DettagliREGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI Premessa Questo Regolamento, nell ambito dell autonomia gestionale,
DettagliCircolare N.13 del 23 Gennaio 2013. Erogazioni liberali per progetti culturali. Comunicazione entro il 31.01.2013
Circolare N.13 del 23 Gennaio 2013 Erogazioni liberali per progetti culturali. Comunicazione entro il 31.01.2013 Erogazioni liberali per progetti culturali: comunicazione entro il 31.01.2013 Gentile cliente,
DettagliI GRUPPI TRANSFRONTALIERI.
I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate
Dettaglidell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Oggetto e campo d applicazione
Ordinanza del DDPS sui corsi di tiro (Ordinanza sui corsi di tiro) 512.312 dell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliKantonales Sozialamt Graubünden Uffizi dal servetsch social chantunal dal Grischun Ufficio del servizio sociale cantonale dei Grigioni
Kantonales Sozialamt Graubünden Uffizi dal servetsch social chantunal dal Grischun Ufficio del servizio sociale cantonale dei Grigioni 7001 Coira, Gürtelstrasse 89 Tel. 081 257 26 54 Fax 081 257 21 48
DettagliDal 1990 le imprese pagano sempre più imposte
SCHEDA D INFORMAZIONE N 3: QUESTIONI SULLA RIDISTRIBUZIONE Dal 1990 le imprese pagano sempre più imposte Parlare della riforma dell imposizione delle imprese significa anche affrontare i timori relativi
Dettagliemanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 21 maggio 2013
Erziehungs-, Kultur und Umweltschutzdepartement Graubünden Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal Grischun Dipartimento dell educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni
DettagliLegge sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport)
Legge sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport) del giugno 04 (stato agosto 05) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visti gli art. 3 e 9 della Costituzione
DettagliOrdinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)
Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) del 7 febbraio 05 (stato marzo 05) emanata dal Governo il 7 febbraio 05 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ). Disposizioni generali Art.
DettagliStatuti del Ramo amministrazione pubblica
Statuti del Ramo amministrazione pubblica Art. 1 Forma giuridica Sede Art. 2 Scopo 1 Il ramo Amministrazione pubblica è un associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. 2 L Associazione
Dettagli852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero
Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero (LAPE) 1 del 21 marzo 1973 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliRISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.
RISOLUZIONE N. 10/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 gennaio 2015 OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. Con l interpello
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)
430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali
DettagliRiforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al
Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri
Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri 951.241 del 9 dicembre 1949 (Stato 1 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliPrevenzione della corruzione e «whistleblowing»
Prevenzione della corruzione e «whistleblowing» 1 Non chiudete gli occhi! Corruzione nell Amministrazione federale? Sebbene in Svizzera il tasso di corruzione nel settore pubblico sia basso o minimo, occorre
DettagliCodice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)
Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del
DettagliSpiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta (concessione di contributi federali per progetti secondo gli articoli 54/55 LFPr)
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliMODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI
MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.
DettagliLEGGE REGIONALE N. 27 DEL 08-09-1999 REGIONE BASILICATA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO
LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 08-09-1999 REGIONE BASILICATA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N.
DettagliLegge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d assicurato dell AVS) Modifica del 23 giugno 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
Dettagliin base all'art. 14 cpv. 2 della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989 1)
Ordinanza cantonale sui cani da caccia del 0 gennaio 004 (stato gennaio 05) emanata dal Governo il 0 gennaio 004 in base all'art. 4 cpv. della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 989 ). Disposizioni
DettagliAccreditamento delle società di revisione LRD esterne
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Circolare 2004/1 del 6 dicembre 2004 (Versione del
DettagliSu richiesta motivata degli offerenti, le forfettarie possono venire riesaminate e adeguate.
Ordinanza sui sussidi a fornitori di prestazioni senza finanziamento del disavanzo nella formazione professionale e nelle offerte di formazione continua (Ordinanza sui sussidi) del 5 febbraio 008 (stato
DettagliCOMUNE DI AULETTA (PROVINCIA DI SALERNO) REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SENSI DELL ART. 12 DELLA L.
COMUNE DI AULETTA (PROVINCIA DI SALERNO) REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SENSI DELL ART. 12 DELLA L. 241/90 Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14/04/2014
DettagliATTO DI FONDAZIONE. Fondazione...
ATTO DI FONDAZIONE Fondazione... 2 Davanti allo scrivente notaio..., sono comparsi oggi per la costituzione di una fondazione: - Signor... e - Signora... Questi hanno dichiarato al notaio la propria volontà
DettagliCommenti al modello di finanziamento per il punto fondamentale 2B
Commenti al modello di finanziamento per il punto fondamentale 2B 1 Condizioni generali Per il periodo 2008-2011 la Confederazione, fatta salva l'approvazione annuale del Parlamento, prevede nel piano
DettagliTOMBOLE, LOTTERIE, PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA
TOMBOLE, LOTTERIE, PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA La nuova normativa che regolamenta la gestione di tombole, lotterie e pesche di beneficenza è entrata in vigore a partire dal 12 aprile 2002 con l introduzione
DettagliAGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE Definizioni. 1) Si definisce Grande Impresa ogni impresa con 250 o più effettivi oppure ogni impresa, anche con
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato
Dettagli817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliRegolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) 832.207 del 14 giugno 2002 (Stato 11 febbraio 2003) Approvato
DettagliRISOLUZIONE.N. 391/E
RISOLUZIONE.N. 391/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 dicembre 2007 OGGETTO: Fondo Unico Nazionale L.T.C. - Trattamento fiscale dei contributi a carico del datore di lavoro - Detrazione
DettagliFondazione umanitaria CRS Direttive per le attribuzioni dei fondi della Fondazione umanitaria CRS (Direttive sulle dotazioni)
Fondazione umanitaria CRS Direttive per le attribuzioni dei fondi della Fondazione umanitaria CRS (Direttive sulle dotazioni) La Croce Rossa Svizzera (CRS) è un associazione privata, riconosciuta dalla
DettagliPromemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992)
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva I N D I C E Promemoria Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali
DettagliLezione 18 1. Introduzione
Lezione 18 1 Introduzione In questa lezione vediamo come si misura il PIL, l indicatore principale del livello di attività economica. La definizione ed i metodi di misura servono a comprendere a quali
DettagliOrdinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio
Dettagli6.01 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità di perdita di guadagno
6.01 Prestazioni dell'ipg ( e maternità) perdita di guadagno Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Le persone che prestano nell esercito svizzero, nel di protezione civile, nel civile, nel della Croce Rossa
DettagliProt.n. 405/C11COM Roma, 24 gennaio 2013 Comunicazione trasmessa solo via fax sostituisce l originale ai sensi dell art.6, comma 2, della L.
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IL SEGRETARIO GENERALE Prot.n. 405/C11COM Roma, 24 gennaio 2013 Comunicazione trasmessa solo via fax sostituisce l originale ai sensi dell art.6, comma
DettagliGlossario 21. FINANZA LOCALE. Accertamento
21. FINANZA LOCALE Glossario Accertamento L operazione giuridico-contabile con cui l Amministrazione appura la ragione del credito, il soggetto debitore ed il relativo ammontare da iscrivere come competenza
DettagliREGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI EMBLEMATICHE DELLA FONDAZIONE CARIPLO
REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI EMBLEMATICHE DELLA FONDAZIONE CARIPLO 1. Finalità degli interventi emblematici 2 2. Ammontare delle assegnazioni e soggetti destinatari 2 3. Aree filantropiche di pertinenza
DettagliSTATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>
STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
Dettagli0.831.109.776.11. Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015)
Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell Uruguay 0.831.109.776.11 Concluso il
DettagliLegge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliOrdinanza d'esecuzione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Ordinanza sulle derrate alimentari)
507.00 Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Ordinanza sulle derrate alimentari) del 8 febbraio 995 (stato gennaio 0) emanata dal Gran Consiglio il 8
DettagliDecisione dipartimentale
Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal Grischun Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei
DettagliAnno Accademico 2012-2013. CLEACC classe 12. Francesco Dal Santo
Università ità Commerciale Luigi i Bocconi Anno Accademico 2012-2013 Scienza delle Finanze CLEACC classe 12 ENTI NON COMMERCIALI Francesco Dal Santo Panoramica Qualificazione ENTI NON COMMERCIALI Non commercialità:
DettagliRegolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière
Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière In base agli articoli: 50 della Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978, 8, 13,
DettagliRegolamento sulla formazione continua dei docenti
27/2015 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 12 giugno 297 Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) Dipartimento competente Organizzazione e finanziamento
DettagliOrdinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 15 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliTitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)
Traduzione 1 0.831.109.418.11 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria Concluso
DettagliLegge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG)
70.450 Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG) del aprile 0 Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visto l'art. della Costituzione cantonale ), visto il messaggio del Governo del 5 gennaio
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto
DettagliREGOLAMENTO RELATIVO AL PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI
REGOLAMENTO RELATIVO AL PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEGLI 1. BASI LEGALI Legge scolastica cantonale 1.03.01 Ordinanza relativa alla legge scolastica 5.09.01 Istruzioni relative al perfezionamento professionale
DettagliLegge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi
Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi (LIPIn) 831.26 del 6 ottobre 2006 1 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliSTATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana
STATUTI Associazione Svizzera del Brillamento ASB Sezione Svizzera Italiana I. Nome e sede Art. 1 Con il nome di Associazione Svizzera del Brillamento ASB, Sezione Svizzera Italiana, è costituita una società
DettagliPromemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici
telefono fax e-mail Ufficio giuridico Residenza governativa Piazza Governo 6501 Bellinzona 091 814 31 03 091 814 44 96 dfe-ug@ti.ch Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliLegge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE, Legge sullo sviluppo economico)
9.00 Legge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE, Legge sullo sviluppo economico) del febbraio 004 (stato settembre 007) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, visto
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 20.04.2011 in vigore dal 26.05.2011 TITOLO
DettagliOrdinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 29 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:
DettagliOSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO
Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione
DettagliOrdinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita
DettagliOrdinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari
Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse, OBVM) Modifica del 10 aprile 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 dicembre 1996 1 sulle borse
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione
40.50 Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione emanata dal Governo il agosto 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali
DettagliOrdinanza sull assicurazione diretta sulla vita
Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 24 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull assicurazione vita del 29
DettagliB. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.
Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) (del 30 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 6.4.5.1
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI.
Comune di Roè Volciano Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI. Approvato
DettagliOrdinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra
Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della
DettagliOrdinanza d'esecuzione della legge federale sul credito al consumo (OE della LCC)
933.00 Ordinanza d'esecuzione della legge federale sul credito al consumo (OE della LCC) del febbraio 006 (stato aprile 006) emanata dal Governo il febbraio 006 visti gli art. 39 e 40 della legge federale
DettagliOrdinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale
Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale del 18 dicembre 2015 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 72 capoverso 1 e 72a capoverso 3 dell ordinanza
DettagliREGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI
REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI 1 Art. 1 oggetto 1.1 - Il presente Regolamento disciplina l assegnazione, agli Istituti secondari di secondo grado
DettagliOrdinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing)
49.0 Ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing) emanata dal Governo l' dicembre 007 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali Art. La presente ordinanza disciplina:
Dettagli