Allegato sub A) alla delibera C.C. N. 23 DEL Regolamento per L ESERCIZIO dell ATTIVITÀ Di ESTETISTA e Di PARRUCCHIERE MISTO

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1 Allegato sub A) alla delibera C.C. N. 23 DEL Regolamento per L ESERCIZIO dell ATTIVITÀ Di ESTETISTA e Di PARRUCCHIERE MISTO 1

2 S O M M A R I O Art. 1 - Oggetto del regolamento e definizioni Art. 2 Autorizzazione amministrativa all esercizio dell attività Art. 3 Requisiti per il rilascio dell autorizzazione Art. 4 Attività mista Art. 5 Vendita di prodotti cosmetici Art. 6 Accertamenti igienico-sanitari Art. 7 - Requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature per l'attività di estetista Art. 8 - Requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature per l'attività di parrucchiere misto Art. 9 - Osservanza delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie per l'attività di tatuaggio e piercing Art. 10 Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione Art. 11 Domanda di Autorizzazione comunale Art. 12 Attività istruttoria e rilascio dell'autorizzazione Art. 13 Esercizio dell attività Art. 14 Sospensione e revoca dell autorizzazione Art. 15 Controlli e sanzioni Art. 16 Provvedimenti d urgenza Art. 17 Orari, turni e tariffe Art. 18 Sospensione volontaria Art. 19 Trasferimento della titolarità o della gestione dell esercizio Art. 20 Cessazione dell attività Art. 21 Norme transitorie e finali 2

3 Art. 1 Oggetto del regolamento e definizioni L attività di estetista e di parrucchiere misto, sia essa esercitata in forma d'impresa individuale o in forma di società, svolta in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinata in tutto il territorio comunale dalle norme fissate dalla L.R. n. 12 del e dal presente regolamento comunale. L attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile che di sesso femminile. L attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento le attività di applicazione e di trattamento tricologici. Non costituisce attività soggetta al presente Regolamento quella relativa alla lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene (quale, ad esempio, la realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, qualora non si realizzino prestazioni applicative sulla persona. L attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione e l attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l attuazione di tecniche manuali, con l utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all allegato A e con l applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n E attività di estetista anche l attività svolta utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Sono escluse dall attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico. Nel caso in cui tali attività siano svolte in concomitanza con altre attività e in sedi destinate prevalentemente ad uso diverso, anche a titolo di prestazione gratuita (ad esempio in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e simili, anche a favore dei soci o per la promozione di un prodotto), devono sottostare alla normativa di cui al primo comma del presente articolo. Art. 2 Autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato, previo accertamento: a) del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della L.R. 12/2002; b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali in cui è svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici utilizzati. L'autorizzazione è rilasciata con le modalità previste dal presente Regolamento. Art. 3 Requisiti per ottenere il rilascio dell'autorizzazione L'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio è concessa previo accertamento: 1. dei requisiti di sicurezza ed idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici, con osservanza delle disposizioni del presente regolamento; 2. dell'insussistenza delle cause ostative previste dalla vigente legislazione antimafia. 3. del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della L.R. 12/2002. Per le imprese individuali artigiane, il requisito professionale prescritto per l'esercizio dell'attività deve essere posseduto dal titolare, nonché dai collaboratori familiari e dai dipendenti che professionalmente esercitano l'attività. Per le società artigiane, il requisito professionale deve essere posseduto dai soci, nonché dai collaboratori familiari e dai 3

4 dipendenti che professionalmente esercitano l'attività. Le imprese non artigiane devono indicare la persona in possesso della qualificazione professionale, che deve essere posseduta anche dai soci, collaboratori familiari o dipendenti che esercitano professionalmente l'attività. Nel caso di attività congiunta di estetista e di parrucchiere misto deve essere indicata la persona responsabile per ogni singola attività in possesso del requisito professionale prescritto per ciascuna di esse. Le attività disciplinate dal presente Regolamento non possono essere esercitate in forma ambulante o di posteggio (a domicilio dei clienti o su aree pubbliche), salvo che tali attività siano svolte dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, a favore di persone che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche o altri gravi motivi, non siano in grado di accedere ai locali in cui è svolta l'attività in sede fissa. Art. 4 Attività mista L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all attività di parrucchiere misto in forma di imprese esercitate nella medesima sede, avente i requisiti previsti dal rispettivo regolamento comunale. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art. 10 della L.R. 12/2002, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. I parrucchieri misti nell esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, senza la necessità dell'autorizzazione e della qualificazione per l'esercizio dell'attività di estetista, per l esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all attività principale. Ogni singola attività può essere trasferita a terzi o in altri locali osservando le norme della L.R. 12/2002 e del presente regolamento. Per l'esercizio congiunto, nella stessa sede, delle attività di parrucchiere misto ed estetista, ove sussistano i requisiti prescritti per ciascuna di esse, deve essere rilasciata un'autorizzazione per ogni singola attività. Art. 5 Vendita di prodotti cosmetici. Alle imprese artigiane esercenti l attività di estetista o di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, non si applica la disciplina del commercio di cui alla legge regionale n. 8/1999. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l attività di estetista a condizione che si adeguino al presente Regolamento comunale e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l obbligo dell A.I.A. Art. 6 Accertamenti igienico sanitari L accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature dei locali destinati allo svolgimento delle attività per cui viene richiesta l autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti dette attività è di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell ASS. n 5 "Bassa Friulana" ai sensi dell'art. 30 lettera b) L.R n. 12. Qualora l'attività di estetista venga svolta dalle imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici o presso un servizio di parrucchiere misto, la superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista deve calcolarsi separatamente dalla superficie dei locali destinati rispettivamente all'attività di vendita dei prodotti cosmetici e all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto. Art. 7 Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature per l esercizio dell attività di estetista Requisiti igienico-sanitari dei locali L attività di estetista può essere esercitata presso il domicilio dell esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall esterno, servizi igienici autonomi e con le caratteristiche di seguito indicate. 4

5 I locali dell attività oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche: a) La superficie totale dell unità immobiliare destinata all attività di estetica deve essere di almeno 25 mq escludendo dal computo di tale superficie i servizi igienici e gli altri vani di servizio (spogliatoi, ripostiglio ): 1) I locali, ove è prevista la presenza dell operatore, devono avere una superficie di almeno 8 mq da aumentarsi per specifiche destinazioni d uso; 2) I box per le apparecchiature abbronzanti o per altri usi estetici, ove non sia prevista la presenza dell operatore, devono avere una superficie di almeno 6 mq; b) Superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell installazione, il progetto dell impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del Dipartimento di Prevenzione dell ASS. L ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che abbiano attività o attrezzature che comportino aumento della temperatura o dell umidità dell aria (ad es. lampade UV, saune, idromassaggi, ecc.) in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria; c) Pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un altezza di m. 2 dal pavimento; d) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo accessibili direttamente dall interno dell esercizio, con le caratteristiche di cui al punto b) e provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino rifiuti. La rubinetteria del lavabo dovrà essere a comando non manuale (a pedale, fotocellula ecc.); e) Lavabi fissi con acqua corrente potabile; f) Eventuali zone destinate allo svolgimento dell attività di manicure e/o pedicure devono essere separate dal resto mediante setti divisori di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad altezza di m 2 dal pavimento e dotate di lavapiedi; g) Gli impianti elettrici, di riscaldamento, di ventilazione artificiale e comunque tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L. 46/90, al D.Lgs. n. 626 del e D.P.R. n. 462 del (marcatura CE, interruttore differenziale con Idn < 30 ma ecc.); h) I locali e le attrezzature devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d emergenza, luci d emergenza ecc.). Conduzione igienica dell attività Nei locali destinati all esercizio dell attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico nonché l utilizzazione di apparecchi e strumenti a tale specifico scopo. Al titolare dell autorizzazione incombono l obbligo e la responsabilità dell osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente: a) I rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale per i rifiuti solidi ed al D. Lgs. n. 22 del ; b) I preparati di uso cosmetico impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalla legge , n. 713 e successive modifiche. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche; c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazione possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell ambiente; d) Durante le applicazioni o l uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell esercizio siano accese fiamme o si fumi; e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile ecc.); f) Prima di iniziare ciascun servizio, l addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone; g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata; h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il 5

6 sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto al termine di ogni applicazione, le attrezzature non monouso dovranno essere lavate accuratamente con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C per 2 ore oppure 170 C per un ora o 180 C per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad alto livello di attività. I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dal Dipartimento di Prevenzione dell A.S.S.; i) Tutti i locali dell esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%) o con prodotti a base di polifenoli per quelle in acciaio; l) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti; m) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate. Requisiti igienici delle attrezzature Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici: a) arredamento di facile pulizia; b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti; c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti; d) i sedili dell esercizio dovranno essere forniti di poggiacapo con carta o tela da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, le coperture dei lettini ed eventuali accappatoi o sopravesti. Questo materiale dovrà essere custodito in appositi armadietti. e) gli strumenti e le suppellettili dell esercizio dovranno essere tenuti costantemente puliti con la più rigorosa e scrupolosa cura. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella conduzione igienica dell esercizio. Art. 8 Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature per l esercizio dell attività di parrucchiere misto Requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali L'attività di cui al presente regolamento può essere esercitata presso il domicilio dell esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall esterno, servizi igienici autonomi e con la caratteristiche di seguito indicate. I locali dell attività, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche: a) La superficie minima per l esercizio dell attività di parrucchiere misto deve essere di almeno mq 20 escludendo dal computo di tale superficie i servizi igienici e gli altri vani di servizio (spogliatoio, ripostiglio ). I locali devono avere superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell installazione, il progetto dell impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del Dipartimento di Prevenzione dell A.S.S. L ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che fanno uso di caschi in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria; b) Pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un altezza di metri 2 dal pavimento; c) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino per i rifiuti ed accessibili direttamente dall interno dell esercizio e con le caratteristiche di cui al punto b). La rubinetteria del lavabo dovrà essere a comando non manuale (a pedale, fotocellula); d) Qualora venga effettuata negli stessi locali attività di pedicure, la zona destinata allo svolgimento di tale attività dovrà essere separata dal resto mediante un setto divisorio di materiale liscio, lavabile e impermeabile fino ad un altezza di metri 2 dal pavimento e dotata di lavapiedi; e) Gli impianti elettrici, di riscaldamento, di ventilazione artificiale e tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L. 46/90, D.Lgs. n. 626 del , D.P.R. n. 462 del (marcatura CE, interruttore differenziale con Idn < 30 ma, ecc.); 6

7 f) I locali e le attrezzature devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d emergenza, luci d emergenza ecc.); Conduzione igienica dell attività Al titolare dell autorizzazione incombono l obbligo e la responsabilità dell osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente: a) i rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale per i rifiuti solidi e al D. Lgs. n. 22 del e sue successive modifiche ed integrazioni; b) I prodotti impiegati per il trattamento del capello, dell epidermide, delle unghie dovranno essere conformi a quanto disposto nella L , n. 713 e successive modifiche. Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle leggi vigenti. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche; c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell ambiente; d) Durante le applicazioni o l uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell esercizio siano accese fiamme o si fumi; e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile ecc.); f) Prima di iniziare ciascun servizio, l addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone; g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata; h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con li sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto, al termine di ogni applicazione, le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C per 2 ore oppure 170 C per un ora o 180 C per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad alto livello di attività. I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dal Dipartimento di Prevenzione dell'a.s.s.; i) Tutti i locali dell esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%) o con prodotti a base di polifenoli per quelle in acciaio; l) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti; m) E vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia d igiene; n) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri preparati disinfettanti; o) Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E proibito l uso di piumini o di preparati essiccatori (allume, ecc.); p) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigia contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate; Requisti igienici delle attrezzature Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici: a) arredamento lavabile e disinfettabile; b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti; c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti; d) i sedili dell esercizio dovranno essere forniti di poggiacapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona: così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani ed eventuali sopravvesti. Tutti questi materiali dovranno essere riposti in appositi armadietti; e) gli strumenti e le suppellettili dell esercizio dovranno essere tenuti costantemente puliti con la più rigorosa e scrupolosa cura. Quelli che vengono a contatto diretto con la cute del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella conduzione igienica dell attività. Art. 9 Osservanza delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie per l'attività di tatuaggio e piercing 7

8 L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato al preventivo accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell' A.S.S. competente per territorio. Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune, prima di iniziare l'attività, apposita comunicazione scritta, allegando ad essa la documentazione di cui al successivo art. 10 del presente regolamento, contenente i seguenti dati: 1. Il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il Comune di residenza e l'indirizzo, il codice fiscale e la cittadinanza di colui che assume la responsabilità dell'esercizio dell'attività; 2. La denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita IVA dell'impresa per conto della quale il richiedente agisce; 3. L'oggetto dell'attività e l'indicazione se la stessa è temporanea o permanente; 4. La disponibilità dei locali ove si intende esercitare l'attività nonché la loro precisa ubicazione; 5. L'indicazione del numero e delle generalità complete delle persone che eseguono le prestazioni. Ottenuto il nulla osta della competente A.S.S., l'interessato dovrà comunicare al Comune la data di inizio dell'attività e, se questa è temporanea, la sua durata. Art. 10 Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, deve essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione: 1. planimetria, datata e firmata, dei locali in scala 1:100 con indicazione dei "punti lavoro"; 2. descrizione sommaria dei locali, datata e firmata: metri quadrati dei singoli locali, altezza dei medesimi, tipo di copertura del pavimento e delle pareti, dotazione di acqua calda e fredda (se rifornimento idrico da pozzo tubolare o artesiano, allegare referto potabilità acqua). N.B.: i locali sede dell'attività devono essere in possesso della dichiarazione di agibilità: a tal fine serve dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'immobile è agibile/abitabile, dichiarando l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia, o l'avvenuta presentazione della denuncia d'inizio attività, se prevista, relative alla costruzione o ristrutturazione dei locali ove sarà svolta l'attività ovvero comunicazione scritta riportante gli elementi indispensabili per l'acquisizione d'ufficio della predetta documentazione; 3. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla L. 46/90 e successive modifiche ed integrazioni e delle apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche; 4. elenco, firmato e datato, di tutte le attrezzature che vengono usate (compresi gli armadietti per la biancheria sporca e pulita) e dei sistemi usati per la disinfezione - sterilizzazione delle medesime (per es. sostanze disinfettanti, lampade u.v.); 5. dichiarazione a firma del titolare che tutti i prodotti usati sono conformi alle vigenti normative, non essendo tossici né pericolosi per la salute umana; 6. fotocopia delle schede tecniche delle apparecchiature utilizzate (per uso estetico, per la disinfezione-sterilizzazione dei locali e delle attrezzature, ecc ); 7. fotocopia del versamento a favore dell'a.s.s. Tutte le apparecchiature ed attrezzature elettriche devono essere conformi alle norme C.E.I. ed al D.P.R. 547/55 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dotate di doppio isolamento e conseguente messa a terra. Art. 11 Domanda di autorizzazione comunale Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa. Qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria, questa deve essere presentata dal Legale Rappresentante della medesima. La domanda di autorizzazione, redatta in competente carta legale, dovrà contenere le seguenti indicazioni: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, Comune di residenza e indirizzo, il numero di codice fiscale e cittadinanza del richiedente; b) la denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita I.V.A. dell'impresa per conto della quale il richiedente agisce; c) l'indicazione se trattasi di impresa artigiana ( esercitata in forma individuale o societaria) avente i requisiti di cui al Titolo II della L.R. n. 12/2002, oppure di impresa non artigiana; d) l'indicazione se l'impresa è già iscritta nell'albo Imprese Artigiane, se trattasi di impresa artigiana, o nel Registro delle Imprese, se l'impresa è esercitata in forma non artigiana; e) dichiarazione di disponibilità dei locali ove si intende esercitare l attività e la loro precisa ubicazione; f) l'indicazione dei collaboratori familiari, dipendenti o soci che professionalmente svolgono l'attività; 8

9 g) nel caso di impresa non artigiana, deve essere indicata la persona in possesso della qualificazione professionale; h) la sottoscrizione del richiedente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000. Il richiedente può avvalersi delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e47 del D.P.R. 445/2000, rese anche contestualmente all'istanza, ovvero, qualora non intenda o non sia in grado di avvalersi di tale facoltà, deve indicare gli elementi indispensabili per l'acquisizione d'ufficio delle informazioni e dei dati necessari. Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione, il richiedente può rendere le seguenti dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà/autocertificazioni: 1. Il possesso del requisito della qualificazione professionale in capo ai soggetti per i quali essa è prescritta; 2. La disponibilità dei locali; 3. L'insussistenza delle cause ostative previste dalla normativa antimafia Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 1) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'impresa esercitata in forma societaria, qualora la medesima non sia ancora iscritta al Registro delle Imprese o nell'a.i.a. 2) La documentazione prescritta dall'art. 10 del presente Regolamento 3) Eventuale documentazione comprovante il possesso della qualificazione professionale, non acquisibile d'ufficio. Art. 12 Attività istruttoria e rilascio dell autorizzazione L ufficio comunale competente, ricevute le domande relative all'attività estetista o di parrucchiere misto, ne controlla la regolarità formale e la completezza. Si considera data di presentazione della domanda quella della domanda completa dei dati e documenti previsti. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l'ufficio invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione entro 10 giorni dalla data di ricezione. In tal caso, il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla notifica di richiesta di integrazioni; in caso contrario la domanda si intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'amministrazione e verrà conseguentemente archiviata. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, acquisito il parere preventivo della competente Azienda per i Servizi Sanitari, ed accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione o il provvedimento di diniego devono essere emessi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, se completa, ovvero dalla data di ricezione della documentazione presentata a completamento della domanda; nel computo dei 60 giorni non rientra il termine previsto per l'espressione del parere di competenza dell'a.s.s. In attuazione dell'art. 20 della Legge 241/1990 e dell'art. 27 della L.R. 7/2000, trascorso il termine di 60 giorni, eventualmente aumentato dei termini necessari all'a.s.s. per l'espressione del parere di competenza, senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell autorizzazione, di annullamento ai sensi dell art.20 della L. 241/90, di sospensione e di revoca può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla avvenuta notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. E' possibile sempre l'utilizzo delle ordinarie forme di ricorso amministrativo. Art. 13 Esercizio dell'attività L esercizio deve essere attivato entro 180 giorni dalla comunicazione dell avvenuto rilascio dell autorizzazione, pena la decadenza dal diritto all esercizio della medesima e della data di inizio attività l esercente deve dare comunicazione al Comune. Le imprese che intendano svolgere l attività di estetista o di parrucchiere misto in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all A.I.A. ed a trasmettere al Comune il relativo certificato (ovvero a comunicare il numero di iscrizione e la data in cui è avvenuta) entro 60 giorni dal rilascio dell autorizzazione. Le imprese che intendano svolgere l'attività di estetista o di parrucchiere misto in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese (ovvero a comunicare il numero di iscrizione e la data in cui è avvenuta) entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Ogni variazione dei dati contenuti nell'autorizzazione deve essere tempestivamente comunicata al Comune per eseguire gli opportuni aggiornamenti. Le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, nonché di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati e di 9

10 prevenzione incendi. Fatta salva l'osservanza delle norme urbanistico-edilizie e di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati, ogni modifica sostanziale dei locali e/o delle attrezzature è soggetta a preventivo nulla osta della competente Azienda per i Servizi Sanitari. Art. 14 Sospensione e revoca dell autorizzazione Le autorizzazioni comunali per l esercizio dell attività di estetista e di parrucchiere misto sono sospese qualora: - l attività sia svolta in contrasto con le disposizione della L.R. n.12/2002 e del presente Regolamento; - l Impresa che intende svolgere l attività in forma artigiana, non provveda, entro sessanta giorni dal rilascio dell autorizzazione, a dimostrare di aver ottenuto l iscrizione all A.I.A. - l Impresa che intende svolgere l attività in forma non artigiana, non provveda entro sessanta giorni dal rilascio dell autorizzazione, a dimostrare di aver ottenuto l iscrizione al Registro delle imprese. La sospensione dell autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l autorizzazione è revocata. La sospensione e la revoca dovranno essere adottate, dopo diffida ad adempiere con prefissione di termine. La sospensione e la revoca non pregiudicano l applicazione delle sanzioni di cui all art. 17 della L.R. n. 12/2002. La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. Art. 15 Controlli e sanzioni Gli Agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e il personale di vigilanza della competente A.S.S., incaricati della vigilanza delle attività previste dal presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette. L esercizio dell attività di estetista o di parrucchiere misto senza l autorizzazione comunale comporta la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 1549,00. Fatta salva ogni altra sanzione prescritta dalla legge o dal presente regolamento, il Comune ordina la cessazione dell'attività quando questa è esercitata senza autorizzazione. Qualora l'ordine non sia eseguito entro 10 giorni dall'intimazione, è disposta l'esecuzione forzata a spese del trasgressore. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice penale, sono accertate e punite ai sensi delle vigenti disposizioni di cui alla Legge n. 689/81, della L.R. 17 gennaio 1984, n. 1. Art. 16 Provvedimenti d'urgenza Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dalla legge o dal regolamento, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni d'igiene e/o sanità il comune può emanare provvedimenti quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igieni e sanità su segnalazione o conforme parere del settore igiene pubblica della competente Azienda per i Servizi Sanitari. Art. 17 Orari, turni e tariffe Gli esercizi di estetista e di parrucchiere misto devono osservare l'orario, nonché il calendario annuale delle festività stabiliti con ordinanza del Sindaco, su proposta delle Organizzazioni di categoria. E fatto obbligo al titolare dell esercizio di esporre l orario in maniera ben visibile dall esterno l'orario di lavoro ed il turno di chiusura osservato. In tutti gli esercizi devono essere esposte, in luogo ben visibile, l autorizzazione e le tariffe professionali praticate. Art. 18 Sospensione volontaria In caso di sospensione volontaria delle attività di estetista o di parrucchiere misto per un periodo massimo di 12 mesi, è fatto obbligo al titolare darne comunicazione al Comune ed alla competente Commissione Provinciale per l'artigianato entro 10 giorni dall'inizio della sospensione medesima. E' fatto altresì obbligo del titolare dare tempestiva comunicazione della riapertura dell'attività sia al Comune che alla competente Commissione Provinciale per l'artigianato. Allo scadere del termine indicato, senza che avvenga la riattivazione dell'esercizio, l'autorizzazione deve intendersi 10

11 revocata. Art. 19 Trasferimento della titolarità o della gestione dell esercizio Il trasferimento dell azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, finalizzato all esercizio dell attività, comporta di diritto il trasferimento dell autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. Il subentrante deve presentare denuncia di inizio attività ai sensi dell art. 19 della Legge 241/90, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La denuncia deve contenere la dichiarazione della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività e deve essere provato, con idonea documentazione, l'effettivo trasferimento dell'azienda. Nel caso in cui il subentrante intenda eseguire modifiche sostanziali ai locali e/o alle attrezzature, è soggetto al preventivo nulla osta della competente Azienda per i Servizi Sanitari. In caso di subingresso nella conduzione di esercizi che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, già esercitano le attività in esso previste, il subentrante è tenuto ad adeguare i locali e le attrezzature, qualora non conformi, alle norme igienico-sanitarie contenute nel presente regolamento. Il mancato adeguamento dei locali entro 12 mesi dalla data di avvenuta presentazione della denuncia di subingresso, prorogabile, per richiesta della parte interessata, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi, comporta la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. L'avvenuta conclusione dei lavori di adeguamento deve essere prontamente comunicata al Comune unitamente alla consegna della documentazione tecnica di cui all'articolo 10, al fine di ottenere il parere della competente Azienda per i Servizi Sanitari. Nel caso in cui il completo adeguamento alle norme di cui agli articoli 7 e 8 del presente Regolamento non sia possibile per motivi di natura tecnica, l'interessato dovrà presentare apposita dichiarazione, asseverata di un tecnico abilitato dalla quale risulti l'impossibilità tecnica all'adeguamento, nonché le relative cause. Nel caso previsto dal comma precedente, acquisita tale dichiarazione asseverata, il responsabile del servizio competente può rilasciare l'autorizzazione anche in deroga al parere preventivo della competente Azienda per i Servizi Sanitari alle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 del presente regolamento ed alle prescrizioni del Regolamento edilizio in materia di abitabilità ed agibilità dei locali alle quali non sia assolutamente possibile adeguarsi per motivi di natura tecnica. In caso di decesso, inabilità permanente o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel terzo comma dell'art. 5 della L. 443/85, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto da detto articolo, senza necessità di possedere la qualificazione professionale prescritta dalla normativa vigente, purché l'attività sia svolta da personale comunque qualificato. Il trasferimento dell'attività in altri locali è soggetto a preventiva autorizzazione del Comune, rilasciata previo accertamento dei requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari prescritti dal presente regolamento. A tal fine, l'interessato, deve presentare specifica istanza, allegando la documentazione prescritta dall'art.10, relativa ai nuovi locali. Per cause di forza maggiore, che devono essere descritte nella domanda e debitamente documentate, il Responsabile del Servizio può consentire il trasferimento temporaneo dell'attività in altri locali siti sul territorio comunale, in deroga alle superfici minime prescritte e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari. L'autorizzazione di cui al comma precedente è valida per un periodo non superiore a 12 mesi, prorogabile inderogabilmente per un ulteriore periodo di 6 mesi, decorsi i quali, senza che l'interessato abbia trasferito l'attività in altri locali conformi alle norme del presente regolamento, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività si intende decaduta. Art. 20 Cessazione attività La cessazione dell attività di estetista o di parrucchiere misto è soggetta a comunicazione al Comune entro novanta giorni, con contestuale restituzione allo stesso del titolo autorizzativo. Art. 21 Norme transitorie e finali Le imprese che alla data di approvazione del presente regolamento già svolgono l attività dallo stesso previste, sono autorizzati a continuarle. I titolari degli esercizi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono autorizzati a continuare l'attività di estetista o di parrucchiere misto, fermo restando il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie in base alle quali fu concessa l'autorizzazione. 11

12 I titolari degli esercizi esistenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento sono tenuti ad adeguare i locali e le attrezzature, qualora non conformi, alle normative igienico-sanitarie contenute nel presente regolamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore del medesimo, prorogabili a richiesta della parte interessata per un ulteriore periodo non superiore a 12 mesi. L'avvenuta conclusione dei lavori di adeguamento deve essere prontamente comunicata al Comune. Nel caso in cui il completo adeguamento alle norme di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento non sia possibile per motivi di natura tecnica, l'interessato dovrà presentare al Comune apposita dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato dalla quale risulti l'impossibilità tecnica all'adeguamento nonché le relative cause. In questo caso è consentita la prosecuzione dell'attività anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 del presente regolamento ed alle prescrizioni del regolamento edilizio in materia di abitabilità ed agibilità dei locali alle quali non sia assolutamente possibile adeguarsi per motivi di natura tecnica. L entrata in vigore del presente regolamento è subordinata alla conclusione della pubblicazione all albo comunale. L entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comportano l adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento. 12

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