CONVENZIONE TRA PER (INFRASTRUCTURE AS A SERVICE) PREMESSO che

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1 CONVENZIONE TRA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI INFORMATION TECHNOLOGY EROGATI IN MODALITÀ CLOUD IAAS (INFRASTRUCTURE AS A SERVICE) Il Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento dell'amministrazione Generale, del personale e dei servizi, codice fiscale , nella persona del Consigliere Luigi Ferrara, nato a Napoli il , in qualità di Capo Dipartimento del Dipartimento dell'amministrazione Generale, del personale e dei Servizi E La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della Politica economica, codice fiscale , nella persona di Consigliere Ferruccio Sepe, nato a Napoli il 13 dicembre 1955, in qualità di Capo Dipartimento dichiarano di voler stipulare e stipulano quanto appresso. PREMESSO che con le parole di seguito elencate il Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento dell'amministrazione Generale, del personale e dei servizi e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della Politica economica, intendono far riferimento a quanto a fianco a ciascuna indicato: a) AGIO: Agenzia per l'italia Digitale b) Applicazioni DIPE: indicano le applicazioni ospitate presso le infrastrutture DAG e in particolare: MIP, MGO, CUP e Sito Internet; c) CED: Centro Elaborazione Dati, anche indicato con il termine inglese Data Center, si intende la struttura fisica, normalmente un edificio compartimentato, unitamente a tutti gli impianti elettrici, di condizionamento, di attestazioni di rete, di cablaggi, ecc. e a sistemi di sicurezza fisica e logica, che in tale edificio sono presenti, progettato e allestito per ospitare e gestire un numero elevato di apparecchiature e infrastrutture informatiche e i dati ivi contenuti, allo scopo di garantirne la sicurezza fisica e gestionale; d) Convenzione: indica la presente Convenzione per la fruizione dei servizi di lnformation Technology erogati in modalità cloud IAAS (lnfrastructure As A Service); e) CUP: Codice Unico di Progetto. Applicazione del DIPE che gestisce il codice obbligatorio per ogni progetto di sviluppo, ex lege n. 3 del 16 gennaio 2003, articolo 11;

2 f) DAG: Dipartimento dell'amministrazione Generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle Finanze; g) Data Center: vedi CED h) DIPE: Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della Politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; i) DSll: Direzione dei Sistemi Informativi e dell'innovazione del Dipartimento dell'amministrazione Generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle Finanze j) IAAS: lnfrastructure As A Service. I servizi cloud definiti IAAS riguardano la fornitura di macchine virtuali e storage: chi usufruisce dei servizi IAAS ha a disposizione arch itettura hardware (CPU, Storage, RAM) e/o software virtualizzati, con l'opportunità della scala bilità delle risorse a seconda dei bisogni; k) IT: lnformation Technology I) MEF: Ministero dell'economia e delle Finanze; m) MGO: Monitoraggio Grandi Opere. Applicazione DIPE che gestisce la componente finalizzata ad assicurare il monitoraggio finanziario dell'intera filiera dei fornitori che partecipano alla realizzazione di un intervento, inserito nel Programma delle infrastrutture strategiche, come previsto dall'articolo 36 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell' 11 agosto 2014; n) MIDDLEWARE: Strato software che eroga tutti i servizi non forniti dal sistema operativo ma necessari al funzionamento delle applicazioni, quali ad esempio Database, Application Server, sistemi di Business Intelligence, ecc.; o) MIP: Monitoraggio degli Investimenti Pubblici. Applicazione del DIPE per il monitoraggio degli investimenti pubblici, previsto dall'articolo 1, commi 1 e 5 della legge 17 maggio 1999, finalizzata a fornire, sia al CIPE che alle Amministrazioni e ai soggetti interessati, informazioni tempestive ed affidabili sull'evoluzione dei progetti di investimento pubblico; CONSIDERATO che: ";> l'art. 33-septies, comma 1, del D.L. n. 179/2012 convertito nella L. n. 221/2012 pone l'obiettivo di consolidare e razionalizzare i siti e le infrastrutture digitali della Pubblica Amministrazione; ;. l'art. 33 -septies, comma 4, del citato D.L. n. 179/2012 dispone che i'agio invii le "Linee Guida per la razionalizzazione della infrastruttura digitale della Pubblica Amministrazione" al Presidente del Consiglio dei Ministri, che adotta il piano triennale di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni;? le citate "Linee Guida" - inviate entro il 30 settembre 2013 al Presidente del Consiglio dei Ministri - precisano che "Semplificare e razionalizzare l'architettura delle infrastrutture IT permette, infatti, di: 1. creare ambienti più sicuri e affidabili; 2. tenere sotto controllo con maggiore facilità i costi dell'it (minori asset da gestire); 3. contenere i costi di manutenzione e gestione; 4. agevolare l'adozione di soluzioni SOA (Service Oriented ArchitectureJ; 5. dimensionare in modo più rapido e flessibile le risorse software e hardware per far fronte ad esigenze non prevedibili o non continuative; 6. prendere decisioni più consapevoli e pro futuro nella scelta di apparati IT e di software; 7. standardizzare l'hardware, le applicazioni software e le modalità stesse di gestione dell'ict; 8. facilitare la cooperazione applicativa tra Amministrazioni.

3 [..} Le Amministrazioni che potranno contare su CED più innovativi, rispondenti alle caratteristiche riportate nelle presenti linee guida, potranno offrire una qualità del servizio decisamente superiore. Un livello di qualità che tutta la PA deve pretendere per la conservazione e gestione dei propri dati, soprattutto in considerazione della straordinaria portata innovativa del cloud computing" (par. 1.1);,. nelle citate "Linee Guida" si sottolinea, inoltre, che la razionalizzazione delle infrastrutture tecnologiche ICT è necessaria e urgente e che "Le principali modalità di razionalizzazione delle infrastrutture tecnologiche ICT sono classificabili in queste macro categorie: 1) Consolidamento degli spazi. 2) Razionalizzazione delle infrastrutture informatiche hardware (principalmente server e storage}, compresi gli interventi di consolidamento e virtualizzazione degli apparati IT (cloud); 3) Condivisione dei servizi (servizi di gestione delle infrastrutture, servizi di Continuità Operativa). [..} I vantaggi di questa tipologia di intervento [Consolidamento degli spazi] sono: a) la diminuzione dei costi di gestione e manutenzione dell'/t (sia per hardware che software), derivante dalle economie di scolo conseguibili riunendo in un unico sito gli apparati do gestire; b) lo diminuzione dei costi della logistica (affitti dei locali, sorveglianza, etc... ), c) la diminuzione dei costi dell'impiantistica e della alimentazione. [..} Un notevole guadagno di efficienza si può recuperare anche agendo sul consolidamento e virtualizzazione dei server. I vantaggi di questo tipo di intervento sono: la diminuzione dei costi di gestione dell'it dovuta all'utilizzo di un numero inferiore di server (di potenza più elevata); una maggiore flessibilità delle risorse IT, che possono essere più facilmente allocate "on demand"; la maggiore facilità di realizzare soluzioni di Business Continuity e Disaster Recovery. Va rilevato come la server consolidation associata alla server virtualization, che costituiscono i fondamenti del cloud computing, permette di ridurre non solo il numero dei sistemi hardware (e quindi di tutti i costi ricorrenti ad essi correlati fra cui quelli energetici) mo anche il numero di istanze di sistema operativo e quindi di licenze software e di relativo supporto. Laddove vengano ridotte anche il numero di licenze di software applicativo, ad esempio collassando serventi di una stessa tipologia applicativa su un singolo sistema (es Mail Server), il risparmio complessivo è estremamente significativo e rappresenta solitamente il massimo obiettivo di risparmio derivato dalla razionalizzazione dei sistemi server, permettendo di ridurre tutte le voci di costo legate ai sistemi server." (cap. 3) ~ il DAG - in linea con le citate Linee Guida - ha in corso il trasferimento completo delle proprie infrastrutture e delle relative applicazioni nel nuovo Data Center in Roma in via Mario Carucci, n. 99, la cui co nclusione è prevista entro marzo 2015; "r le applicazioni MIP, MGO, CU P e Sito Internet del CIPE, sono attualmente ospitate presso il CED di La Rustica in Roma, in Via Attanasio Soldati, 80 (località La Rustica), su infrastrutture del DAG; ;;.. il DIPE ha richiesto al DAG, con nota n.1156 del 12 marzo 2014, la disponibilità a proseguire la co llaborazione in un'ottica di sinergia e di razionalizzazione dei costi; ~ ~ di7

4 ):> il DAG, sulla base della richiesta del DIPE e a seguito della ricognizione interna e anal isi di fattibilità - nella logica di ottimizzazione dei costi ed integrazione dei servizi e nello spirito di fattiva reciproca collaborazione che ispira i rapporti tra i due Dipartimenti - ha manifestato, nell'incontro presso lo stesso DAG del 17 luglio 2014, la propria disponibilità a fornire nella modalità cloud IAAS le infrastrutture del nuovo Data Center; 'r la collaborazione per i servizi in modalità cloud IAAS tra i due Dipartimenti potrà consentire il raggiungimento dei risultati indicati nelle citate Linee Guida; >- l'art. 15, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento agli accordi tra Pubbliche Amministrazioni stabilisce che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" e che "per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3" della medesima L. n. 241/1990; TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 Validità contrattuale delle premesse e degli allegati 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del documento, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione l'allegato Tecnicoeconomico che descrive le Applicazioni DIPE, la piattaforma tecnologica che ospiterà le Applicazioni DIPE, i livelli di servizio nonché il contributo che il DIPE si impegna a versare a copertura degli oneri sostenuti dal DAG per l'utilizzo messa a disposizione dei servizi IT (Allegato 1). Articolo 2 Oggetto 1. La presente Convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra il DAG e Il DIPE per la messa a disposizione dei servizi IT erogati in modalità cloud IAAS da parte del DAG per consentire l'esercizio delle applicazioni del DIPE, così come descritti nell'allegato La Convenzione determina, altresì, entità e modalità del rimborso a carico del DIPE per le spese sostenute dal DAG relativamente all'erogazione dei servizi di cui al comma 1. Articolo 3 Durata della Convenzione 1. La Convenzione ha durata pari ad anni 2 (due), a decorrere dal 1 gennaio 2015 e terminerà in data 31 dicembre 2016, 2. La Convenzione potrà essere prorogata, entro 6 mesi dalla data di scadenza, per il periodo di tempo necessario all'approvazione della nuova Convenzione, su richiesta delle parti, mediante scam bio di lettere tra i Dipartimenti. Detta proroga non potrà comunque avere durata superiore a un anno. Articolo 4 Governance 1. Il Capo Dipartimento del DIPE provvede a nominare il Direttore Generale che in sua rappresentanza partecipa al Comitato Strategico delle Amministrazioni che fruiscono dei servizi infrast rutturali I % ~ // 14di 7

5 erogati dal DAG attraverso il Data Center sito in Roma, in via Carucci. La segreteria del Comitato Strategico è svolta dalla DSII. 2. Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula della Convenzione ciascuna delle Parti comunica il nominativo di un proprio referente. Ai referenti spetta: il mantenimento e la gestione della Convenzione in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e/o funzionale dei servizi erogati; la gestione dell'integrazione di eventuali ulteriori servizi; il consolidamento della versione aggiornata della Convenzione a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o di modifiche alla struttura della Convenzione stessa; 3. È costituito un apposito Comitato Operativo composto da due Dirigenti o funzionari, uno ciascuno per il DAG e il DIPE e dai due Referenti della Convenzione di cui al comma precedente. 4. Al Comitato Operativo è attribuito il compito di verificare e monitorare il regolare avanzamento e il corretto svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione. Il Comitato, altresì, qualora ne ravvisi la necessità, individua le misure e le iniziative da porre in essere al fine di garant ire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 e la risoluzione dei problemi eventualmente riscontrati. Qualora detti problemi non potessero venire composti all'interno del Comitato Operativo, si applicano le modalità di cui al successivo articolo Il Comitato si riunisce ogni volta che una della Parti ne faccia richiesta e in luogo da concordare. La segreteria del Comitato Operativo è svolta dal DIPE. La partecipazione al Comitato non comporta oneri a carico delle Parti. 1. Il DAG provvede a: Articolo 5 Attività e responsabilità del DAG a) erogare in modalità di "lnfrastructure as a Service" i servizi infrastrutturali e tecnologici, ivi compresi quelli relativi ad hardware, software di base, ambiente e monitoraggio, middlewore, canali trasmissivi, sistemi di sicurezza; b) assicurare l'assistenza tecnica sugli impianti necessaria alla regola re erogazione dei servizi infrastrutturali e tecnologici di cui al punto precedente; c) supportare il DIPE all'utilizzo dell'infrastruttura, nella predisposizione dell'ambiente e del servizio di conduzione sistemistica di cui al successivo Art. 6, comma 1, lettere a), b) ed); d) predisporre il rendiconto relativo alle spese sostenute per la fornitura dei servizi infrastrutturali e tecnologici di cui ai commi precedenti. 2. Il DAG adotta tutte le misure di protezione necessarie ed opportune di propria competenza volte a garantire la sicurezza informatica a livello infrastrutturale della piattaforma tecnologica di cui ai commi precedenti. Articolo 6 Attività e responsabilità del DIPE 1. Il DIPE, ove necessario, anche avvalendosi del supporto di Sogei SpA nell'ambito di opportuna Convenzione provvede alle attività di gestione dell'infrastruttura, ivi comprese le attività di progettazione e realizzazione ad esse strumentali, nonché all'utilizzo dei servizi tecnologici ed infrastrutturali. In particolare DIPE provvede a: a) definire, con il supporto del DAG (Art. 5, comma 1, lettera c), le esigenze per l'infrastruttura virtuale e la piattaforma software (es: application server, db server, web server) necessarie per il funzionamento delle applicazioni DIPE; 5 di 7

6 b) configurare in maniera ottimale l'infrastruttura virtuale e la piattaforma software di cui sopra, anche avvalendosi del supporto del DAG come previsto ai sensi del precedente Art. 5, comma 1, lettera c); c) installare e configurare la soluzione software sviluppata ad hoc sulle infrastrutture di base messe a diposizione dal DAG; d) assicurare la conduzione sistemistica dell'intera piattaforma, se necessario avvalendosi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c, dei servizi infrastrutturali del DAG (sistema di backup, etc.), secondo le relative specifiche di utilizzo comunicate e concordate tra le parti nell'ambito del Comitato Operativo di cui al precedente art. 4; e) garantire che la gestione di dati ed informazioni svolta nell'ambito dei sistemi informativi ospitati sulla piattaforma IAAS messa a disposizione dal DAG sia svolta nel rispetto della corrente normativa sulla Privacy; f) adottare tutte le misure di protezione necessarie ed opportune di propria competenza volte a garantire la sicurezza informatica, nel rispetto delle linee guida del DAG in materia di sicurezza informatica, come meglio specificato nell'allegato tecnico-economico di cui all'art. 1 (Allegato 1). g) effettuare il versamento al DAG delle somme di cui all'articolo 7 della Convenzione. 2. Il DIPE esonera il DAG da qualsiasi responsabilità, sia pure indiretta, in ordine a fa tti o atti illeciti imputabili al DIPE medesimo o ai suoi dipendenti o incaricati e relativi all'esercizio delle attività previste dalla Convenzione. 3. Il DIPE è esente da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato e/ o parziale funzionamento della piattaforma tecnologica di cui al precedente Art. 5, comma 1, lettera a), per fatti a sé non imputabili. Articolo 7 Contributo per l'erogazione del servizio 1. Per i servizi erogati e l'utilizzo dell'infrastruttura il DIPE verserà annualmente - entro il mese di Giugno - un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute dal DAG sullo specifico Capitolo del Bilancio dello Stato che verrà indicato dal DAG; tali somme potranno essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze. 2. Quanto dovuto dal DIPE, onnicomprensivo di tutti gli oneri sostenuti dal DAG, è stabilito nell'allegato tecnico-economico di cui all'art. 1 (Allegato 1). Articolo 8 Recesso 1. I Dipartimenti hanno facoltà di recedere dalla Convenzione per giustificati motivi previo preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi. In tal caso il Comitato Operativo stabilisce le modalità per procedere al recesso al fine di assicurare la continuità delle attività dei Dipartimenti. 2. In caso di recesso, il contributo di cui al precedente Art. 7 è calcolato pro-rata per tanti dodicesimi per quanti sono i mesi duranti i quali si è usufruito del servizio. Ai fini del presente comma, i servizi si intendono fruiti per un intero mese qualora siano stati erogati almeno fino al quindicesimo giorno del mese di riferimento. Articolo 9 Risoluzione 1. La presente Convenzione può essere risolta, per grave inadempimento di una Pa rte agli impegni rispettivamente assunti in base ai precedenti artt. 5, 6, e 7. In tal caso, la Parte non inadempiente invita l'altra parte a provvedere all'adempimento, pena la risoluzione del contratto, entro il termine 6 di 7

7 indicato nella medesima comunicazione che non potrà essere inferiore a 15 giorni. Decorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione della Convenzione avverrà di pieno diritto, fermo restando il risarcimento del danno e fatte salve le prestazioni eseguite fino alla risoluzione della Convenzione. 2. La presente Convenzione, inoltre, potrà essere risolta, su richiesta di ciascuna Parte, per sopravvenute cause di forza maggiore, con le medesime modalità di cui al precedente articolo 8. Articolo 10 Controversie 1. Nel caso di contestazioni di qualsiasi natura, non risolvibili all'interno del Comitato Operativo ai sensi dell'art. 4, comma 4, lo stesso, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni sola ri, comunica per iscritto ai Capi Dipartimento l'oggetto e i motivi della contestazione. 2. Al fine di comporre amichevolmente le contestazioni di cui al precedente comm a 1, i Capi Dipartimento, ove lo ritengano opportuno, sottopongono per iscritto le criticità segnalate dal Comitato Operativo all'esame del Comitato Strategico, che si esprime nei successivi 15 (quindici) giorni solari. 3. I Capi Dipartimento, propongono quindi le proprie determinazioni, senza pregiudizio per la facoltà delle Parti di adire l'autorità competente. Articolo 11 Foro Competente 1. Per le controversie tra le Parti in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dei co ntenuti della presente Convenzione, che non dovessero trovare com posizione ai sensi del precedente articolo, è competente in via esclusiva il Foro di Roma. Roma, 2 febbraio 2015 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della Politica economica Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento degli Affari Genera li, del personale e dei servizi Consigliere Lu igi Ferrara 7 di 7

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