DALL IMU ALLA IUC LA NUOVA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI DAL 2014

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1 Salvatore Albanese - Rosita Donzì DALL IMU ALLA IUC LA NUOVA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI DAL 2014 IMU E MINI IMU IUC (TARI E TASI) REGOLAMENTO COMUNALE ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE: DICHIARAZIONE E VERSAMENTO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SANZIONI PRINCIPI APPLICABILI RAVVEDIMENTO OPEROSO RIMBORSO E COMPENSAZIONE CASI PRATICI

2 Salvatore Albanese - Rosita Donzì DALL IMU ALLA IUC LA NUOVA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI DAL 2014 ü IMU e mini IMU ü IUC (TARI e TASI) ü Regolamento comunale ü Adempimenti del contribuente: dichiarazione e versamento ü Accertamento e riscossione ü Sanzioni ü Principi applicabili ü Ravvedimento operoso ü Rimborso e compensazione ü Casi pratici

3 Sintesi La legge 27 dicembre 2013, n. 147 rimodula la tassazione degli immobili, introducendo un nuovo balzello denominato IUC. L imposta unica comunale, che come vedremo, è formata da tre moduli, IMU, TARI e TASI è debuttata lo scorso 1 gennaio La parte immobiliare che sostituisce la vecchia IMU sarà dovuta da tutti i proprietari degli immobili escludendo le prime case; la TASI, che sarà pagata da tutti i proprietari di immobili incluse le prime case e per una quota variabile dagli inquilini è finalizzata alla copertura dei servizi indivisibili dei Comuni; la TARI non è altro che la vecchia TARES e sarà dovuta sia dai proprietari che dagli inquilini. La guida descrive dal punto di vista normativo ed operativo la IUC. È descritto in modo molto dettagliato l ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del tributo. Un approfondimento è riservato alle fattispecie di esenzione e riduzioni di tariffa che il Comune potrà introdurre con regolamento rispettivamente in materia di TARI e TASI. È strutturata con tabelle esplicative, riporta oltre ad un facsimile di Regolamento IUC alcune esemplificazioni. La IUC dovrà essere pagata secondo le scadenze e il numero delle rate fissate dai Comuni; in particolare per la parte della TASI e della TARI il Comune dovrebbe dare la possibilità al contribuente di pagare in due rate con scadenza semestrale e in momenti differenti, mentre per la parte IMU il versamento è previsto alle scadenze ordinarie del 16 giugno e del 16 dicembre Quanto alle modalità di pagamento della TASI e TARI è previsto il modello F24 o un bollettino precompilato che dovrà essere inviato dai Comuni, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti. Salvatore Albanese è Dottore in legge. Studioso ed esperto della materia tributaria. È autore di numerose opere e pubblicazioni a carattere giuridico-tributario su riviste specializzate e quotidiani. Rosita Donzì è Dottore in Economia e Commercio, abilitata alla professione di Dottore Commercialista revisore contabile. È autrice di numerosi testi e articoli su riviste altamente qualificate. Copyright 2014 by Fisco e Tasse 2

4 Indice Sintesi...» 2 Premessa...» 5 1. IMU: novità dal » Fabbricati rurali strumentali, terreni agricoli...» Immobili delle imprese e immobili sfitti...» Mini IMU...» 8 2. TARI: definizione...» Ambito soggettivo...» Soggetti esonerati dal pagamento...» 9 3. Come si determina la TARI...» Immobili a destinazione ordinaria...» Adempimenti dei Comuni...» Immobili delle altre categorie...» La tariffa...» Aspetti tecnici di determinazione della tariffa...» Le riduzioni...» Tariffa giornaliera...» Tributo provinciale...» La TARI corrispettivo...» La TASI...» Come si determina la base imponibile...» Il regolamento comunale...» 24 3

5 10. Gli adempimenti del contribuente...» Dichiarazione...» Versamento...» Accertamento e riscossione...» Sanzioni...» I principi applicabili...» Il ravvedimento operoso...» Rimborso e compensazione...» Schema riepilogativo...» 34 Conclusioni...» 36 Facsimile di regolamento comunale IUC...» 37 Casi pratici...» 45 Bibliografia/sitografia per approfondimenti...» 47 4

6 Premessa L articolo 1, comma 639 della legge di stabilità 2014 ha introdotto, con decorrenza dallo scorso 1 gennaio 2014, la IUC. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore e l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. Una cosa è certa, per quanto riguarda la parte immobiliare le prime case definite non di lusso non saranno più soggette al pagamento dell IMU e della TARES, definitivamente abrogata dall articolo 1 comma 704 della legge n. 147/2013, ma solo alla TARI e alla TASI che colpiscono anche i locatari. Diversamente le prime case definite di lusso e precisamente quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A8 e A/9 e le seconde case sconteranno IMU, TARI e TASI. L aliquota base della TASI sarà pari all 1 per mille del valore catastale ma è consentito ai Comuni di aumentarla o ridurla fino all azzeramento rimanendo sempre il principio che la somma delle aliquote IMU e TASI non può essere superiore al 10,6 mille. Per il 2014 l aliquota della TASI non potrà superare il 2,5 per mille. I Comuni potranno introdurre delle disposizioni di esenzione dalla IUC per alcuni nuclei familiari abitativi ed inoltre potranno usufruire di un plafond di 500 milioni finalizzato ad introdurre le detrazioni dalla TASI per le abitazioni principali e le relative pertinenze nonché per i familiari che dimorano e risiedono anagraficamente nell immobile adibito ad abitazione principale. Analizziamo tutte e tre le componenti per poi spiegare al lettore, avvalendoci di tabelle esemplificative, le modalità di funzionamento della IUC, l ambito soggettivo ed oggettivo. 5

7 1. IMU: novità dal 2014 L IMU costituisce il primo modulo della IUC. Occorre, precisare, che la IUC lascia salva la disciplina che regola l IMU. Pertanto, è necessario integrare la IUC con quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 in materia di IMU. Principalmente, l IMU esce definitivamente di scena per le abitazioni principali e le pertinenze qualificate non di lusso, mentre si continuerà ad applicare sulle abitazioni principali classificate di lusso e appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 vale a dire a quelle signorili, ai villini e ai castelli e palazzi storici (1). Tuttavia in queste ipotesi sarà applicata l aliquota ridotta e la detrazione di euro 200. Difatti, l articolo 1 comma 707 modifica l articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (2). Nell ambito della loro potestà regolamentare, i Comuni, potranno considerare direttamente adibita ad abitazione principale: l immobile posseduto a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza negli istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti affittato; l immobile posseduto da un cittadino italiano residente all estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato; l immobile concesso in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che lo utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l agevolazione spetti o limitatamente alla quota di rendita che risulta al catasto che non ecceda il valore di euro 500 oppure nella sola ipotesi in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a euro annui. Qualora vi siano più immobili l agevolazione può essere applicata solo per un immobile. Sono in ogni caso esenti da IMU: Immobili appartenenti alle società cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; Abitazioni destinati ad alloggi sociali; Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; Esenzioni Un solo immobile, iscritto o iscrivibile al catasto, posseduto e non affittato, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare o alle Forze di polizia ad ordinamento civile; Un solo immobile, iscritto o iscrivibile al catasto, posseduto e non affittato, dal personale in servizio permanente appartenente al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco; Un solo immobile, iscritto o iscrivibile al catasto, posseduto e non affittato, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. 6

8 Rimangono invece assoggettati ad IMU gli immobili diversi dall abitazione principale per i quali i Comuni nella determinazione dell aliquota dovranno attenersi al rispetto dell aliquota massima del 10,6 per mille. Quanto all ambio soggettivo va ricordato che l IMU, come noto, grava sui proprietari o su chi è titolare di un diritto reale di godimento sull immobile, quale, ad esempio, l usufrutto, mentre non colpisce l inquilino Fabbricati rurali strumentali, terreni agricoli La legge di stabilità 2014 apporta delle rilevanti novità con riferimento ai fabbricati rurali strumentali, di cui all articolo 13, comma 8 del decreto legge sopra citato, prevedendone, con decorrenza dal 2014, l esenzione dall IMU. I terreni agricoli, anche se non coltivati, ma posseduti e condotti da coltivatori diretti e da soggetti IAP pagano l IMU su una base imponibile ridotta, in quanto per il 2014, il moltiplicatore si riduce da 110 a 75, mentre per tutti gli altri terreni il moltiplicatore è di 130. Pertanto la base imponibile sarà pari al reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per i seguenti coefficienti: Terreni agricoli, non coltivati, posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionisti iscritti all INPS e da coltivatori diretti MOLTIPLICATORE 75 Terreni agricoli diversi MOLTIPLICATORE Immobili delle imprese e immobili sfitti Finalmente, con un comma ad hoc, tale è il comma 715 della legge di stabilità, arriva, anche se non in misura totale, ma solo in quella ridotta del 20%, la deducibilità IMU dal reddito d impresa e da quello di lavoro autonomo; l IMU non è deducibile ai fini IRAP. La deducibilità dell IMU dal reddito d impresa e da quello di lavoro autonomo ha effetto a decorrere dal periodo in corso al 31 dicembre 2013 e solo per tale periodo la misura è elevata al 30 per cento. 7

9 Il successivo comma 717 prevede che gli immobili non affittati, ubicati nel Comune dove si trova l abitazione principale concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali nella misura del 50 per cento Mini IMU Il 24 gennaio 2014 rappresenta il primo appuntamento per il versamento della mini IMU sull abitazione principale, cui sono tenuti i soggetti possessori di prima casa nell ipotesi in cui il Comune abbia deliberato un aliquota superiore a quella di base dello Stato del 4 per mille. In tal caso dovrà essere versato il 40 per cento della differenza (3). Dal punto di vista operativo il contribuente prima determinerà l IMU applicando l aliquota fissata dal Comune e detrarrà quella determinata in base al 4 per mille. Su tale differenza calcolerà il 40 per cento ed effettuerà il versamento mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 3912, o mediante il bollettino postale. 2. TARI: definizione La TARI sostituisce la vecchia TARES. Nella legge di stabilità 2014 questa cambia solo di nome ma rimane uguale per quanto riguarda i presupposti impositivi, i soggetti, ecc Ambito soggettivo L acronimo TARI letteralmente va letto come Tassa sui rifiuti. È opportuno rilevare che il legislatore, a differenza di quanto previsto per la vecchia TARES, al cui interno coesistevano due tributi e precisamente: il primo, individuabile in una tassa finalizzata al finanziamento dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati mentre il secondo, con caratteristiche proprie di una imposta, aveva l obiettivo di finanziare i servizi indivisibili dei Comuni, preferisce sdoppiare tale tributo, denominandolo TARI per quanto riguarda i rifiuti e TASI per i servizi indivisibili. Il comma 642 della legge di stabilità 2014 individua i soggetti passivi identificandoli in chiunque possieda, o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è, dunque, dovuto da tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che possiedono, occupano, detengono a qualsiasi titolo case, abitazioni, locali commerciali e non, aree coperte e scoperte e qualsiasi unità locale e non, indipendentemente dal loro uso, purché in grado di generare rifiuti solidi urbani. In generale l occupazione o detenzione può derivare dai seguenti rapporti: proprietà, diritto 8

10 reale (superficie, usufrutto, uso, abitazione, ecc.), diritto personale di godimento (comodato, locazione, affitto, leasing), concessione amministrativa, mera condizione di fatto (anche a carattere abusivo) da cui derivi comunque la disponibilità dell immobile. Pertanto con riferimento ai soggetti passivi la TARI colpisce: i proprietari degli immobili; gli inquilini. Il presupposto del tributo riproduce quanto previsto ai fini della TARES identificandosi nell occupazione o nella detenzione di locali ed aree scoperte, adibite a qualsiasi uso, che di per sè sono in grado di produrre rifiuti. Qualora l immobile sia posseduto o detenuto da più soggetti, tutti sono tenuti in solido a corrispondere il tributo e ad assolvere l unica obbligazione tributaria. Il successivo comma 643 prevede che in caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo deve essere corrisposto esclusivamente da chi possiede i locali e le aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Giova precisare, che nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo Soggetti esonerati dal pagamento Vi sono categorie di soggetti che non dovranno versare tale tributo. Sono esonerati dal pagamento: le persone fisiche che possiedono aree scoperte accessorie o pertinenziali a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva; le imprese, società persone giuridiche o altri soggetti che producono rifiuti speciali e che già provvedono allo smaltimento diretto di quella tipologia di rifiuti, a condizione che ne dimostrino l avvenuto trattamento in conformità alla legge vigente. 9

11 SOGGETTI ESONERATI PERSONE FISICHE IMPRESE, SOCIETÀ PERSONE GIURIDICHE O ALTRI SOGGETTI Possessori di aree scoperte accessorie o pertinenziali a civili abitazioni. Possessori di aree comuni condominiali detenute o occupate non in via esclusiva. Produttori di rifiuti speciali che già provvedono allo smaltimento diretto di quella tipologia di rifiuti. Con riferimento ai soggetti esonerati è indubitabile come il legislatore abbia voluto escludere dall ambito applicativo del tributo le aree scoperte accessorie o che costituiscono pertinenze degli immobili ad uso abitativo mentre ha previsto l assoggettamento al tributo di tutte quelle aree scoperte che sono utilizzate da imprese, società, ecc. Quanto alle aree comuni condominiali l articolo 1117 del codice civile le identifica con il suolo su cui sorge l edificio, con le fondazioni, con i muri maestri, con i tetti e i lastrici solari, con le scale, con i portoni d ingresso, con i vestiboli, con gli anditi, con i portici, i cortili e in genere con tutte le parti dell edificio necessarie all uso comune; con i locali per la portineria e per l alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; con le opere, con le installazioni, con i manufatti di qualunque genere che servono all uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l acqua, per il gas, per l energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Conseguentemente, ai fini della TARI, sarà assoggettato soltanto l alloggio del portiere se ad uso esclusivo. Un cenno va fatto alle aree che producono, in maniera continuativa e prevalente rifiuti speciali. Tali aree produttrici di rifiuti speciali non sono assoggettabili al tributo a condizione che il produttore dimostri che ha utilizzato le procedure atte al conferimento presso soggetti autorizzati secondo la normativa vigente (4). 10

12 Tuttavia se tali rifiuti speciali sono assimilati a quelli urbani, nel determinare la TARI, il Comune può prevedere delle riduzioni facoltative della parte variabile della tariffa in misura proporzionale alla quantità che i produttori stessi dimostrano di aver avviato al recupero. 3. Come si determina la TARI Cerchiamo adesso di capire le modalità di calcolo della TARI. Essa è corrisposta sulla base di una tariffa, rapportata per anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. Tale tariffa è commisurata a due elementi e precisamente: 1) la qualità dei rifiuti prodotti; 2) la quantità dei rifiuti prodotti. Sul punto, va segnalato, che nella determinazione della tariffa vanno tenuti in considerazione sia le dimensioni dell immobile e sia la quantità di rifiuti prodotti per ciascuna unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie delle attività svolte, secondo i criteri fissati da un apposito regolamento ministeriale Immobili a destinazione ordinaria Il comma 645 provvede a definire come deve essere quantificata la superficie da assoggettare al tributo. Relativamente gli immobili a destinazione ordinaria vale a dire per quelli appartenenti alle categorie catastali A, B, C, già iscritti al catasto o iscrivibili, fino a quando non saranno operative le procedure di interscambio dei dati tra comuni e Agenzia delle entrate viene presa come base imponibile su cui applicare il tributo la superficie calpestabile dei locali e delle aree in grado di produrre rifiuti solidi urbani. Al riguardo, si fa presente, che le procedure di interscambio dei dati tra i Comuni e l Agenzia delle entrate, riferiti alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. A dire il vero, si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell Agenzia delle entrate. Conseguentemente, nell ambito della cooperazione tra i comuni e l Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 11

13 Repubblica n. 138 del I Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n Adempimenti dei Comuni Relativamente agli immobili già denunciati presso il catasto edilizio saranno i Comuni ad eseguire l adeguamento della superficie che è stata dichiarata; di tale incombenza daranno una comunicazione al contribuente. La procedura di adeguamento è effettuata attraverso un confronto tra i dati risultanti nella base dati dei comuni con quelli presenti presso l Agenzia del territorio. Dal punto di vista operativo la procedura si articola in diverse fasi: 1) l Agenzia rende noto ai Comuni i dati relativi sia alle superfici degli immobili sia a quelli privi di planimetria o con superficie non calcolabile; 2) i Comuni incrociano tali dati con quelli a loro disposizione e invitano i contribuenti a presentare le planimetrie mancanti; 3) il cittadino presenta le planimetrie mancanti presso l Agenzia del territorio mediante la procedura DOC-FA; 4) una volta ricevute le planimetrie l Agenzia del territorio aggiorna i dati e invia gli elenchi ai Comuni; 5) i Comuni provvedono all aggiornamento delle proprie banche dati. Si precisa che nella superficie da assoggettare alla TARI non è compresa la parte idonea a produrre i rifiuti speciali, ma a condizione che il produttore di tali rifiuti dimostri di aver provveduto a porre in essere una idonea gestione degli stessi. V è però da dire, che fino a quando non vi sarà l aggiornamento dei dati catastali, ai fini della TARI, per gli immobili a destinazione ordinaria sarà soggetta la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Pertanto sono considerate valide le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Resta inteso che relativamente all attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n Immobili delle altre categorie Il criterio della superficie catastale non trova applicazione nei riguardi degli immobili a destinazione speciale o particolare appartenenti alle categorie catastali D, ed E, nonché delle aree scoperte. In tal caso, la base imponibile soggetta al tributo è data dalla superficie calpestabile, determinata dalla sommatoria dei singoli vani. Nel calcolo della 12

14 superficie calpestabile sono inclusi gli spessori delle zoccolature, le superfici delle sottofinestre (sgusci), le superfici occupate in pianta dai mobili, dagli armadi a muro e dagli altri elementi incassati, le superfici di passaggio relative a porte e/o varchi, lo spazio interno di circolazione orizzontale (corridoi, disimpegni, e analoghi) e verticale (scale, ascensori, impianti di sollevamento, e analoghi, la centrale termica, i locali impianti interni o contigui all edificio, i condotti verticali dell aria ed elementi analoghi. Non sono inclusi lo spessore dei muri sia perimetrali che interni, il porticato ricavato all interno della proiezione dell edificio o contiguo, lo spessore delle pareti divisorie, lo spazio occupato dalle colonne e dai pilastri. BASE IMPONIBILE AI FINI TARI IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA SUPERFICIE CALPESTABILE TUTTAVIA IL COMUNE PUÒ CONSIDERARE UNA SUPERFICIE PARI ALL 80 PER CENTO DI QUELLA CATASTALE IMMOBILI DELLE ALTRE CATEGORIE SUPERFICIE CALPESTABILE Si definiscono immobili a destinazione ordinaria quelli appartenenti alle seguenti categorie Immobili gruppo A A/1 Abitazioni di tipo signorile A/2 Abitazioni di tipo civile A/3 Abitazioni di tipo economico A/4 Abitazioni di carattere popolare A/5 Abitazioni di carattere ultrapopolare A/6 Fabbricati rurali A/7 Abitazioni in villini A/8 Abitazioni in ville A/9 Castelli e palazzi A/10 Uffici e studi privati A/11 Abitazioni tipiche dei luoghi Immobili gruppo B B/1 Collegi e convitti B/2 Case di cura ed ospedali B/3 Prigioni e riformatori B/4 Uffici pubblici B/5 Scuole e laboratori B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei B/7 Oratori e cappelle nei quali non viene esercitato il culto B/8 Magazzini sotterranei 13

15 Immobili gruppo C C/1 Negozi e botteghe C/2 Magazzini, cantine ecc. accatastate autonomamente dall abitazione principale C/3 Laboratori C/4 Palestre C/5 Stabilimenti balneari C/6 Stalle C/7 Tettoie, posti auto su aree private, coperti Immobili gruppo D D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni D/3 Teatri, cinema, arene, parchi D/4 Case di cura ed ospedali D/5 Banche, assicurazioni D/6 Fabbricati, aree attrezzate per l esercizio di attività sportive D/7 Fabbricati a destinazione industriale D/8 Fabbricati a destinazione commerciale D/9 Edifici galleggianti D/10 Residence D/11 Scuole e laboratori scientifici privati D/12 Posti barca Immobili gruppo E E/1 Stazioni per servizi di trasporto E/2 Ponti comunali e provinciali sottoposti a pedaggi E/3 Costruzioni per specifiche esigenze pubbliche E/4 Recinti chiusi per fiere, mercati E/5 Fortezze E/6 Fari, semafori, torri per orologi E/7 Fabbricati destinati all esercizio pubblico dei culti E/8 Cimiteri E/9 Fabbricati a destinazione particolare non compresi nelle categorie indicate 4. La tariffa Anche per la TARI, come del resto era stato previsto per la TARES, trova applicazione il meccanismo della tariffa. Il Comune, nella commisurazione della tariffa, applica i criteri previsti dal d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158 (5) o in alternativa quelli basati sulla quantità e qualità media dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Va detto, al riguardo, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 14

16 Su tale punto il legislatore è molto chiaro in quanto spiega che i criteri di commisurazione della tariffa in base alla quantità e qualità dei rifiuti medi prodotti o ai coefficienti di produttività sono alternativi a quelli previsti dal d.p.r. n. 158/1999, restando sempre valido il principio di «chi inquina paga». Sostanzialmente si possono applicare gli stessi criteri definiti dall articolo 5 del d.l. 102/2013 (6). A partire dal 2016, nella determinazione dei costi d investimento e di esercizio, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. In ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La tariffa è formata da una quota fissa finalizzata alla copertura dei costi fissi del servizio di gestione dei rifiuti e in particolare dei costi degli investimenti e degli ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all entità dei costi di gestione in modo tale che sia assicurata la copertura totale dei costi di esercizio e dei costi d investimento Aspetti tecnici di determinazione della tariffa Analizziamo adesso le norme applicabili in materia di determinazione tecnica della tariffa. Prendiamo in esame le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 che detta le norme di carattere tecnico necessarie per la determinazione della tariffa. Il fine principale della tariffa è costituito dalla copertura integrale di tutti i costi di gestione del servizio così come sono specificati nel regolamento per l applicazione del metodo normalizzato di cui al d.p.r. n. 158/1999. I costi devono includere tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, vale a dire quelli della raccolta, del trasporto e dello smaltimento degli stessi, e quelli relativi al controllo degli impianti di smaltimento. A tal proposito giova segnalare al lettore l allegato 1 al d.p.r. n. 158/1999 che riporta la formula di calcolo della tariffa di riferimento, vale a dire di quella tariffa base della quale gli enti locali devono tenere conto nella determinazione della tariffa da applicare. 15

17 Tale formula è data da: Tn = (CG + CC) n - 1 (1 + IPn - Xn) + CKn dove: Tn è pari al totale delle entrate tariffarie di riferimento; CG n-1 corrisponde al totale dei costi di gestione del servizio riferite all anno precedente; CC n-1 corrisponde al totale dei costi comuni imputabili alle attività dei rifiuti dell anno precedente; IPn si riferisce all inflazione programmata dell anno di riferimento; Xn si riferisce al recupero della produttività dell anno di riferimento; Ckn si riferisce ai costi d uso del capitale per l anno di riferimento. La tariffa si articola in due fasce e precisamente: utenza domestica; utenza non domestica. L utenza domestica è relativa ai locali e ai luoghi ad uso di civile abitazione mentre quella non domestica alle attività commerciali, professionali, alle comunità e a tutte le attività produttive in genere. L ente locale suddivide tra queste due tipologie di utenze tutti i costi di gestione del servizio da coprire con la tariffa. Quest ultima è determinata annualmente con delibera della Giunta comunale. Utenza domestica Utenza non domestica Locali e luoghi ad uso di civile abitazione Locali adibiti ad uso diverso quali all esercizio di attività commerciali, professionali, attività produttive in genere Analizziamo, come, rispettivamente si determina la tariffa per le utenze domestiche e quelle non domestiche. Utenze domestiche Determinato l importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata 16

18 secondo quanto prescritto dal punto 4.1 dell Allegato in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali. Diversamente la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Tuttavia si precisa che gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti. La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza è determinata dal prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario ( /kg). Supponiamo di voler determinare la quota IUC relativa alla TARI per un utenza domestica di mq 70 ubicata in un comune con un numero di abitanti superiore a Immaginiamo che il nucleo familiare sia composto da 4 soggetti e che la tariffa fissa per unità di superficie sia di euro 6. Per la parte variabile il costo unitario è di euro 3 al Kg. S ipotizza che i Kg di rifiuti prodotti siano 40. Si procede in tal senso: s individuano le rispettive tabelle dell allegato 1 al d.p.r. n. 158/1999 concernenti la quota fissa e la quota variabile che qui si riportano: Tabella 1 Comuni con popolazione > abitanti Numero componenti del nucleo Ka Coefficiente di adattamento per superficie per numero di componenti del nucleo familiare familiare Nord Centro Sud 1 0,80 0,86 0,81 2 0,94 0,94 0,94 3 1,05 1,02 1,02 4 1,14 1,10 1,09 5 1,23 1,17 1,10 6 o più 1,30 1,23 1,06 Tabella 2 Comuni Numero componenti del nucleo Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare familiare Minimo Massimo Medio 1 0,6 1 0,8 2 1,4 1,8 1,6 3 1,8 2, ,2 3 2,6 17

19 Comuni Numero componenti del nucleo Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare familiare Minimo Massimo Medio 5 2,9 3,6 3,2 6 o più 3,4 4,1 3,7 A questo punto per determinare la quota fissa si esegue la seguente operazione: Superficie x tariffa al metro quadro x coefficiente adattamento= mq 70 x 6 x 1,14= euro 479 Invece per calcolare la parte variabile bisogna moltiplicare la quota unitaria per il coefficiente di adattamento e per il costo unitario per ogni kg. La TARI rifiuti è pari ad: Utenze non domestiche euro 3 x 2,2 x 40= euro 264 euro = 743 Relativamente alle comunità, alle attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune. Per l attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze Le riduzioni La novità contenuta nella legge di stabilità 2014 o per meglio dire nella legge , n. 147 è quella che consente ai Comuni, con apposito regolamento comunale, di prevedere delle riduzioni tariffarie o addirittura delle fattispecie di esonero nei casi indicati nella sottonotata tabella: 18

20 Abitazioni con un unico occupante; Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale; Abitazioni tenute a disposizione ad altro uso limitato e discontinuo; Riduzioni ed esoneri Locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all anno, all estero; Fabbricati rurali ad uso abitativo. Inoltre, il Comune può deliberare, con regolamento di cui all articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle sopra citate. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso. Con riferimento a tali riduzioni si precisa che la concessione delle stesse rientra nell ambito dei poteri del Comune che può o meno concederle. Il comma 660 dell articolo 1 della legge di stabilità rinvia al potere regolamentare previsto dall articolo 52 del decreto legislativo , n. 446 (7) per quanto riguarda la concessione di ulteriori riduzioni ed esenzioni. In base a quanto contenuto in tale disposizione normativa le Province ed i Comuni hanno il potere di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, con l esclusione di quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. La TARI è ridotta nella misura appositamente prevista dai commi 657 e 658 della legge di stabilità 2014 nelle seguenti fattispecie: 19

21 Raccolta differenziata delle utenze domestiche; Zone in cui non è stato attivato il servizio di raccolta; Mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti; Riduzioni obbligatorie Effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento; Interruzione del servizio per motivi sindacali; Interruzione del servizio per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all ambiente. Nelle zone in cui non è posto in essere il servizio di raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Diversamente, in caso di mancato svolgimento del servizio o dell effettuazione del medesimo senza rispettare la norma di riferimento o nelle ipotesi di interruzione dello stesso per motivi sindacali o per eventi imprevedibili che abbiano determinato una situazione di pericolo per la salute dei cittadini o per l ambiente esterno, l importo del tributo è stabilito nella misura massima del 20 per cento della tariffa ordinaria. Nella determinazione della tariffa sono inoltre previste delle riduzioni per le utenze domestiche che praticano la raccolta differenziata. Occorre porre l attenzione sul fatto che i Comuni possono estendere le medesime agevolazioni, come vedremo, anche alla TASI. 5. Tariffa giornaliera Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree pubbliche, il Comune prevede nel regolamento l applicazione del tributo in base alla tariffa giornaliera. Va detto, al riguardo, che sono considerate temporanee le occupazioni o la detenzione che si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata ai giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 20

22 I soggetti che occupano temporaneamente tali aree assolvono all obbligo di presentazione della dichiarazione attraverso il pagamento del tributo che dovrà essere effettuato secondo le modalità e i termini previsti ai fini della TOSAP o dell imposta municipale secondaria introdotta dall articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che sarà a regime dal 2015 e sostituirà la TOSAP, COSAP l imposta comunale sulla pubblicità e i diritti comunali sulle pubbliche affissioni, il canone per l autorizzazione all installazione di mezzi pubblicitari. Nel caso specifico il pagamento della TARI dovrà essere eseguito anteriormente al rilascio dell autorizzazione ed entro l intervallo temporale in cui l area è occupata. 6. Tributo provinciale Il comma 666 dispone che nonostante vi sia l introduzione della TARI si continuerà a pagare il tributo provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell ambiente. Tale tributo regolato dall articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992 consiste nell applicazione di una percentuale alla tassa sui rifiuti, percentuale che è deliberata dalla Provincia alla quale spetta anche il gettito. 7. La TARI corrispettivo Esaminiamo quanto contenuto nel comma 668 della legge di stabilità I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono in alternativa alla TARI come entrata tributaria, adottare una tariffa avente la natura di corrispettivo. Occorre rilevare al lettore, che essendo un corrispettivo, la tariffa sarà soggetta ad IVA e che in tal caso la stessa sarà applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio pubblico. Il costo del servizio può essere determinato secondo i criteri previsti dal d.p.r. n. 158/1999. Leggendo il comma 668 non si comprende cosa il legislatore intenda con il termine sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti. E per questo motivo per capire tale significato bisogna rinviare al d.p.r. citato che definisce le regole di carattere tecnico. Tuttavia, il presupposto da cui non si può prescindere per sostituire una entrata di natura tributaria con un corrispettivo è che vi sia una corrispondenza diretta tra l importo del tributo ed il servizio concesso. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 21

23 8. La TASI Tuttavia, la parte di IUC di nuova innovazione è costituita dalla TASI che grava sui servizi indivisibili che i Comuni offrono a tutti i contribuenti. Sostanzialmente, tale tributo serve a finanziare i servizi indivisibili dell illuminazione pubblica e della manutenzione delle aree a verde e della sicurezza (8). È necessario che i Comuni, nel regolamento, indichino in modo dettagliato i servizi che sono finanziati con tale tributo ed il relativo costo. Il presupposto impositivo della TASI è individuato nel possesso o nella detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati includendovi anche l abitazione principale, o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite suscettibili di produrre rifiuti, aree edificabili adibiti a qualsiasi uso. La TASI, non trova applicazione: Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili Casi di non applicabilità Aree non operative Aree comuni condominiali di cui all articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Nell ipotesi di un contratto di locazione finanziaria la TASI grava sul locatario a decorrere dalla data in cui è stipulato il relativo contratto e per tutta la durata dello stesso. 22

24 Considerato che tale tributo grava su tutti i servizi indivisibili messi a disposizione dai Comuni a favore dei cittadini saranno assoggettati alla TASI sia i proprietari che gli inquilini e precisamente: TASI IMMOBILE DATO IN AFFITO INQUILINO VERSA UNA QUOTA COMPRESA TRA IL 10 ED IL 30 PER CENTO DELLA TASI PROPRIETARIO DI IMMOBILE VERSA LA RESTANTE PARTE IMMOBILE CHE COSTITUISCE PRIMA CASA TASI DOVUTA AL PROPRIETARIO 8.1. Come si determina la base imponibile La base imponibile ai fini della TASI è costituita da quella prevista per l IMU e precisamente è data dalla rendita catastale, rivalutata del 5% moltiplicata per specifici coefficienti (9). L articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha previsto che per i fabbricati differenti da quelli posseduti dalle imprese, il valore è determinato applicando alla rendita risultante dal catasto, rivalutata del 5 per cento i seguenti moltiplicatori: Categoria catastale Moltiplicatori A-C/2-C/6-C/7 160 A/10 80 B 140 C/3-C/4-C/5 140 D ad eccezione di D/5 60 D/5 80 C/1 55 L aliquota base è fissata nella misura dell 1 per mille; il Comune ha la possibilità, con proprio regolamento, di azzerrarla o di aumentarla, sempre rispettando il principio che cumulativamente 23

25 la IUC costituita dalle due componenti IMU e TASI, non può in alcun modo superare il 10,6 per mille. Occorre segnalare, che per quanto riguarda il 2014, tale aliquota non può eccedere il 2,5 per mille. Relativamente ai fabbricati rurali adibiti ad uso strumentale l aliquota della TASI non può superare l 1 per mille. Sotto il profilo della TASi il Comune può inserire, mediante regolamento, le riduzioni e le esenzioni già previste per la TARI in caso di abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all anno, all estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. 9. Il regolamento comunale La disciplina specifica di tutto ciò che riguarda la nuova imposta comunale è affidata ai Comuni i quali con regolamento devono determinare: I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE LA CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI REGOLAMENTO COMUNALE IUC CON RIFERIMENTO ALLA TARI RIDUZIONI TARIFFARIE ESENZIONI INDIVIDUARE CATEGORIE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI, ALLE QUALI APPLICARE PERCENTUALI DI RIDUZIONE RISPETTO ALL INTERA SUPERFICIE Invece con riferimento alla TASI il regolamento deve prevedere: 24

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