ACCETTAZIONE DELL INCARICO DI CURATORE

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1 ALL. 1 - Accettazione incarico Fall. n./...r.f. TRIBUNALE DI Ufficio Fallimentare FALLIMENTO... Sent. n.:... del:... G.D.: dott Curatore:... ACCETTAZIONE DELL INCARICO DI CURATORE (ART.29 L.F.) Il sottoscritto nato a il con studio in via n., telefono fax indirizzo di posta elettronica nominato Curatore del fallimento, n. / R.F. con sentenza n. del / /, depositata in cancelleria fallimentare in data / / avendo avuto la partecipazione della propria nomina in data / / NEL DARE ATTO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA : che non sussistono le cause di incompatibilità di cui all art. 28, co. 3, L.Fall. ed in particolare: -di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del fallito; -di non essere creditore del fallito; -di non trovarsi in conflitto d interessi, anche potenziale, col fallimento, a tal fine dichiarando di non aver prestato opera professionale a favore della società fallita né del socio, di non essersi ingerito nella sua attività e di non aver contribuito a cagionarne il dissesto negli ultimi due anni.

2 ASSUME L IMPEGNO ad una immediata ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito, anche senza la presenza del Cancelliere e dello stimatore e con le più opportune modalità (fotografie, filmati, etc..); ad iniziare subito dopo, con la massima sollecitudine, l inventario di detti beni, con apposizione dei sigilli ove ritenuta necessaria o anche solo opportuna, in considerazione dell ubicazione, della natura e dell entità dei beni da inventariare, sempre che essa non sia d ostacolo al regolare svolgimento dell attività d impresa, ponendo in essere, in via provvisoria e d'urgenza, eventuali misure cautelari e conservative, riferendone sollecitamente al G.D. per gli eventuali provvedimenti di sua competenza; a depositare tempestivamente in Cancelleria i verbali di ricognizione informale, di apposizione dei sigilli e di inventario. DICHIARA di accettare l incarico, ringraziando il Tribunale per la fiducia accordata. Si impegna altresì a comunicare al G.D., in via riservata, eventuali azioni di responsabilità o procedimenti penali o disciplinari pendenti o instaurati a suo carico nel corso della procedura..,.. con la massima osservanza

3 ALL. 2 Mandato TRIBUNALE DI UFFICIO FALLIMENTARE Al Giudice Delegato Dr.. Il sottoscritto Curatore / Liquidatore Giudiziale/ Commissario Giudiziale dott./avv. visto il provvedimento emesso in data chiede l emissione del mandato di pagamento di pagamento secondo le modalità qui di seguito indicate: FALLIMENTO /PROCEDURA:...n. / R.F. /R.C.P. CAUSALE: BENEFICIARIO:.. IMPORTO :. (euro... ) MODALITA DI PAGAMENTO: bonifico / assegno circolare non trasferibile DA ADDEBITARSI SUL C/C n.. PRESSO. IL CURATORE / LIQUIDATORE GIUDIZIALE/ COMMISSARIO GIUDIZIALE DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL.. IL CANCELLIERE SPECIFICA PER PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONISTI A) Compenso.. B) Rimb.Spese Non Docum. C) Totale Cassa Prev.su C) %. D) Totale IVA su D) E) Totale. F) Rimb.Spese Docum. G)TOTALE.. - R.A. su C), compensabile... + R.A. su C), da versare H)TOTALE (non compensabile). MANDATO DI PAGAMENTO (EX ART. 34, 4 COMMA L.F.) IL GIUDICE DELEGATO ALLA PROCEDURA INDICATA IN EPIGRAFE, VISTO IL PROVVEDIMENTO IN DATA..EMETTE IL MANDATO DI PAGAMENTO SECONDO LE MODALITA SOPRA INDICATE. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL IL GIUDICE DELEGATO... IL CANCELLIERE..

4 ALL. 3 Verbale di apposizione dei sigilli TRIBUNALE DI UFFICIO FALLIMENTARE Fallimento n. R.F. Tribunale di Giudice Delegato Dott. Curatore: VERBALE DI APPOSIZIONE DI SIGILLI L anno il giorno del mese di alle ore in via in esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di del depositata il con la quale è stato dichiarato il Fallimento di, con sede in via il dott./avv., quale curatore del fallimento sopra citato, si è recato nella località anzidetta per procedere alla apposizione dei sigilli alla impresa fallita, assistito dal Cancelliere sottoscritto si è trovato presente il sig. cui sono stati resi noti i dati della procura e lo scopo dell accesso dopodiché si è proceduto alle seguenti operazioni: f.to il fallito/legale rapp. della soc. fallita il Cancelliere il Curatore Fallimentare

5 ALL. 4 Istanza per la nomina del Comitato dei Creditori Fall. n./...r.f. TRIBUNALE DI Ufficio Fallimentare FALLIMENTO... Sent. n.:... del:... G.D.: dott Curatore:... ISTANZA PER LA NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI Ill.mo Signor Giudice Delegato, il sottoscritto.., Curatore del fallimento in epigrafe. PREMESSO - che il fallimento in oggetto è stato dichiarato in data... sicché occorre provvedere entro il.. alla nomina del Comitato dei Creditori; - che hanno dato disponibilità ad assumere il relativo incarico i seguenti creditori: a)... [importo...; chirografario/privilegiato ex art c.c.] b)... [importo...; chirografario/privilegiato ex art.c.c.] c)... [importo...; chirografario/privilegiato ex art c.c.] ovvero - che nessun creditore ha dato la propria disponibilità ad assumere l incarico, ma che dall esame delle scritture contabili sinora acquisite i creditori più significativi per tipologia ed ammontare del credito appaiono i seguenti: a) [dipendente]... b) [banca]... c) [fornitore]... ovvero - che nessun creditore ha dato la propria disponibilità ad assumere l incarico e che, tra i creditori che hanno ad oggi depositato domanda per l'ammissione al passivo del fallimento (il cui elenco completo si allega con l'indicazione degli importi insinuati e del privilegio eventualmente richiesto) quelli che rappresentano in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti, tenuto conto anche delle possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi (in considerazione di.) sono i seguenti: a) [dipendente]... chirografo /privilegio - domicilato presso. b) [banca]... chirografo /privilegio - domicilato presso. c) [fornitore]... chirografo /privilegio - domicilato presso. d) [professionista] chirografo /privilegio - domicilato presso e) [altro] chirografo /privilegio - domicilato presso FA ISTANZA perché la S.V. voglia nominare il Comitato dei Creditori.,.. Con la massima osservanza Il Curatore Fallimentare

6 ALL. 5 Comunicazione nomina del Comitato dei Creditori Raccomandata A.R. Spett.le / Egr.... Oggetto: Fall. - Convocazione Comitato dei Creditori. Con la presente comunico che il Giudice Delegato alla procedura, dott.... [anche in considerazione della disponibilità da Lei precedentemente manifestata]-, con provvedimento del..., ha nominato la S.V. quale componente del Comitato dei Creditori del fallimento in oggetto. La invito pertanto a far prevenire al sottoscritto Curatore dichiarazione espressa di accettazione della nomina entro il termine di giorni sette dal ricevimento del presente del presente avviso raccomandato. Segnalo che, ai sensi dell art. 41, co. 6, l. fall., i componenti del Comitato dei Creditori hanno diritto al rimborso delle spese vive sostenute ed al compenso per l attività svolta, ai sensi e nelle forme di cui all art. 37-bis l. fall.; inoltre, l espletamento delle funzioni attribuitevi potrà essere delegato in tutto o in parte, previa comunicazione al Giudice Delegato, ad uno dei soggetti qualificati aventi i requisiti indicati nell articolo 28 l. fall. Ai fini della designazione del Presidente, di competenza del comitato ex art. 40 co. 3 l.fall. e da effettuarsi entro dieci giorni dalla sua costituzione, la S.V. è convocata presso il mio studio sito in..., per il giorno... alle ore... [oppure] Visto l art. 41 comma 3 l.fall., che consente ai membri del comitato di esprimere il loro voto in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico - purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto-, invito il Comitato dei Creditori a nominare a maggioranza il proprio Presidente nel termine di dieci giorni di cui all art. 40 comma 3 l.fall.; a tal fine, una volta perfezionatesi tutte le necessarie accettazioni, provvederò a comunicarle i nominativi, con i recapiti mail e fax, degli altri componenti del Comitato medesimo. Rimango in attesa di un sollecito riscontro e porgo distinti saluti...,... Il Curatore Fallimentare

7 ALL. 6 Istanza sostituzione dei Comitato dei Creditori Fall. n./...r.f. TRIBUNALE DI Ufficio Fallimentare FALLIMENTO... ISTANZA PER SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE IL COMITATO DEI CREDITORI Sent. n.:... del:... G.D.: dott Curatore:... Ill.mo Signor Giudice Delegato, il sottoscritto.., Curatore del fallimento in epigrafe. quanto segue: ESPONE con decreto del... è stato istituito il Comitato dei Creditori in persona dei seguenti componenti.; il componente... designato con provvedimento della S.V. a comporre il Comitato dei Creditori del fallimento, ha comunicato di dimettersi da tale carica in quanto... [ovvero deve essere sostituito in quanto sistematicamente ed immotivatamente omette di dare il suo parere sugli atti che lo necessitano ovvero si è venuto a trovare in una situazione di incompatibilità/conflitto di interessi in quanto...ovvero ]. Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto Curatore FA ISTANZA perché la S.V. voglia nominare un altro creditore in sostituzione di quello citato in premessa che si indica nella persona di ovvero degli altri soggetti che la S.V. riterrà di indicare., Con la massima osservanza il Curatore Fallimentare

8 ALL. 7 Relazione art. 33 L.F. Fall. n./...r.f. TRIBUNALE DI Ufficio Fallimentare FALLIMENTO... Sent. n.:... del:... G.D.: dott Curatore:... PRIMA RELAZIONE AL GIUDICE DELEGATO EX ART. 33 L.F. Ill.mo Giudice Delegato, il sottoscritto nominato Curatore del fallimento sopra citato con sentenza del in esecuzione del disposto dell articolo 33 R.D. 267/1942 espone quanto segue. 1) DATI IDENTIFICATIVI DELL IMPRESA FALLITA ED INFORMAZIONI RISULTANTI DALLE VISURE CAMERALI (ordinaria storica - con assetto della compagine sociale, se trattasi di società) effettuate successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento (se trattasi di società indicare anche assetto proprietario e cariche sociali). 2) CAUSE E CIRCOSTANZE DEL FALLIMENTO (indicare la versione dei fatti fornita dal fallito o dai soggetti ad esso equiparati e la valutazione critica del Curatore, anche con riguardo all eventuale aggravio per l omissione della tempestiva richiesta di fallimento in proprio). 3) ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE RICEVUTA ED ESAME DELLA STESSA. (se è stata omessa la consegna della detta documentazione sarà opportuno segnalare la notizia di reato ex art. 220 L.F. alla Procura della Repubblica, mediante una specifica contenuta nella stessa relazione ex art. 33 L.F.; inoltre, qualora il fallito o i soggetti ad esso equiparati omettano di presentarsi al Curatore per rendere il rituale interrogatorio o comunque per fornire agli organi fallimentari le informazioni o i chiarimenti necessari ai fini della gestione della procedura (art. 49 L.F.) sarà bene segnalare la notizia di reato ex art. 220 L.F. nei termini sopra indicati, con richiesta di attivare la Polizia Giudiziaria al compimento delle opportune ricerche al cui esito, se possibile, verrà disposto l accompagnamento forzoso dei soggetti interessati, previo accordo con il Curatore.).

9 4) DILIGENZA SPIEGATA DAGLI AMMINISTRATORI E DAGLI INCARICATI DEL CONTROLLO LEGALE NELL ESERCIZIO DELL IMPRESA. 5) RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO 6) FATTI ACCERTATI ED INFORMAZIONI RACCOLTE IN ORDINE ALLA RESPONSABILITA CIVILE E PENALE DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SOCI, DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO LEGALE ED EVENTUALMENTE DI ESTRANEI ALLA SOCIETA (p es. amministratori di fatto). 7) ATTI DELLA SOCIETA FALLITA IMPUGNATI DAI CREDITORI ED ATTI CHE IL CURATORE INTENDE IMPUGNARE. 8) SITUAZIONE DELL ATTIVO E DEL PASSIVO FALLIMENTARE. 9) ATTIVITA COMPIUTE DALLA CURATELA. 10) ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI (ad es. eventuali cause ed esecuzioni in corso). Con riserva di ulteriori integrazioni nel corso dello svolgimento della procedura. Con osservanza. Si allega:, lì.. Il Curatore Fallimentare

10 ALL. 8 Programma di recupero crediti (sezione del p.d.l.) paragrafo n. xx - I CREDITI E LE RELATIVE AZIONI RECUPERATORIE Il patrimonio fallimentare stando a quanto risulta dalle scritture contabili della società fallita è composto anche da crediti commerciali, il cui valore nominale dovrebbe ammontare complessivamente ad XXXXXXXX, di cui XXXXXXXX sono già stati incassati dal sottoscritto Curatore senza adire le vie legali. Allo stato non si è in grado di esprimere alcuna previsione in merito al valore di presumibile realizzo, in quanto una valutazione fondata di tale valore presuppone quantomeno l effettivo avvio di azioni recuperatorie, in esito alle quali si potrà, ad esempio, stabilire la solvibilità dei debitori. La procedura che si intende adottare per il realizzo di tali crediti si è già articolata e si articolerà nei seguenti passaggi: 1) In prima battuta, invio ai debitori, risultanti dalle scritture contabili della società, di una formale richiesta delle somme dovute, con loro contestuale messa in mora in caso di mancato pagamento entro il termine concesso; 2) Scaduto tale termine, valutazione approfondita di ciascuna posizione secondo il seguente metodo: individuazione dei debitori irreperibili; individuazione dei debitori che non hanno risposto alla richiesta; individuazione dei debitori che hanno contestato il pagamento, mediante analitica indicazione delle cause di opposizione; individuazione dei debitori che hanno avanzato concrete ipotesi transattive; 3) All esito, selezione motivata dei debitori nei confronti dei quali appare opportuno agire giudizialmente, anche dopo aver eseguito, ove possibile, accertamenti patrimoniali, il tutto previa specifica autorizzazione del G.D. ex art. 25 n. 6 L.F. 4) Per quanto riguarda i debitori irreperibili, i debitori nei confronti dei quali si vantano somme inferiori ad. e i debitori che hanno proposto valide ragioni di opposizione alla richiesta di pagamento, proposta di rinuncia all azione giudiziale di recupero del credito. 5) Prima della rinuncia definitiva, richiesta di specifica autorizzazione al C.d.C. ex art. 35 L.F. nonché al G.D. ex art. 25 n. 1 L.F.. 6) Prima della nomina del legale e della richiesta di autorizzazione ad agire in giudizio, verifica di tutta la documentazione necessaria per il procedimento monitorio e della solvibilità del debitore (presso i registri immobiliari e mobiliari, se possibile anche presso Inps e Ufficio del Lavoro).

11 ALL. 9 Ordinanza di vendita mobiliare ORDINANZA VENDITA MOBILIARE A MEZZO COMMISSIONARIO CON GARA TELEMATICA IL GIUDICE DELEGATO del Fallimento N. R.F. (oppure) del Concordato Preventivo N. R.C.P. Dato atto che si è stabilito che la vendita dei beni mobili di cui all allegato prospetto - costituente parte integrante della presente ordinanza- sia effettuata dal G.D. secondo le disposizioni del c.p.c., il cui art. 532 prevede, tra le possibili modalità di vendita coattiva dei beni mobili, la vendita a mezzo commissionario; ritenuto che la vendita a mezzo commissionario, realizzata con individuazione dell acquirente e determinazione del prezzo mediante procedure competitive rispondenti ai parametri di cui all art. 107 l.f., rappresenti, per ragioni di economicità, flessibilità e trasparenza, un modello di vendita efficace, specie se accompagnato da apposita pubblicità su internet e dalla possibilità di presentazione delle offerte e svolgimento della gara per via telematica, in uno alla pubblicazione su quotidiani e/o free-press, con cadenza periodica (p.es. quindicinale), di appositi spazi informativi dedicati alla promozione delle vendite on-line; ritenuto che il commissionario possa essere individuato nell'istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di, per il suo ruolo istituzionale e per la sua dotazione di strutture e mezzi adeguati ad una efficace collocazione dei beni sul mercato, grazie a un sistema di asta telematica, integrato con sistema di ricerca dei beni per tipologie commerciali, relativo a tutti gli inventari dei fallimenti pubblicati sul sito del tribunale, e a un programma di gestione delle gare telematiche che conserva in memoria il registro cronologico di tutte le offerte e i successivi rilanci pervenuti con riferimento a ciascun bene posto in vendita; dato atto che, nell ambito del coordinamento tra attività dell'ivg s.p.a. ed attività di, quale gestore del sito, su quest ultimo verrà inserirà un apposito link di collegamento al sito favorire la partecipazione telematica dei consultatori; inoltre, le ordinanze o gli avvisi di vendita, le perizie di stima, la documentazione fotografica dei singoli beni (sia quella predisposta dal Curatore o dal perito sia quella, anche ulteriore, realizzata dal commissionario), le informazioni sulla composizione dei lotti, le eventuali schede tecniche integrative sulle caratteristiche e sullo stato di conservazione e funzionamento dei beni (in particolare per automezzi e macchine industriali) redatte dal commissionario o da suoi ausiliari saranno egualmente accessibili dal sito dell istituto vendite giudiziarie e dal sito ufficiale del tribunale;

12 P.Q.M. visti gli artt.107 L.F. e 532 e ss. c.p.c. ORDINA la vendita a mezzo commissionario I.V.G. di dei beni di cui all allegato prospetto, al prezzo base a fianco di ciascuno indicato FISSA la data del / /20 quale giorno di inizio della gara telematica DISPONE che acquirente e prezzo finale di vendita siano individuati secondo le modalità di seguito indicate: GARA TELEMATICA A) Il commissionario procede alla formazione di uno o più lotti, ovvero alla vendita separata dei singoli beni, come appare più opportuno ai fini della realizzazione del maggiore prezzo complessivo di vendita; potrà anche formare lotti comprendenti beni appartenenti a diverse procedure concorsuali e/o esecutive individuali, indicando il numero di quella principale (per importanza dei beni) e redigendo, per ciascun lotto, un elenco dei beni e del relativo valore di stima, in proporzione al quale il ricavato verrà ripartito tra le diverse procedure. B) Il prezzo base di vendita del singolo bene sarà quello attribuitogli nella perizia di stima; nel caso di formazione di uno o più lotti il prezzo base di ciascun lotto è quello risultante dal cumulo dei valori di stima dei singoli beni. C) Il commissionario procede alla vendita, per ciascun bene o lotto, mediante gara telematica accessibile dai siti web della durata di giorni 15, a decorrere dalla data fissata per la vendita. D) Chi è interessato a formulare l offerta irrevocabile di acquisto deve registrarsi utilizzando l apposita funzione attivata sul sito e costituire una cauzione tramite carta di credito o bonifico bancario (consultare le istruzioni nella sezione del sito "come costituire la cauzione") di importo pari al 20% del prezzo offerto. E) L offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. L offerente la cui offerta ha perso efficacia può chiedere lo svincolo immediato della cauzione oppure mantenerla per un eventuale successiva offerta migliorativa prima del termine della gara. F) La restituzione della cauzione avviene con le seguenti modalità: a) se la cauzione è stata costituita a mezzo carta di credito il ripristino della sua piena disponibilità avviene entro 24 ore dalla richiesta o, se non vi è richiesta, automaticamente al termine della gara; b) se la cauzione è stata versata a mezzo bonifico bancario, il commissionario procede alla sua restituzione con ordine di bonifico (con addebito all'offerente di 1,50) entro 24 ore dalla richiesta o, se non vi è richiesta dell interessato, dal termine della gara. G) Il commissionario procede alla vendita del bene, previo incasso dell intero prezzo, a favore di chi, alla scadenza del 15 giorno dalla pubblicazione, risulta avere effettuato l offerta maggiore. GARA PRESSO I.V.G. H) In caso di esito negativo del 1 tentativo di vendita con gara telematica, il commissionario procede alla vendita dei beni allo stesso prezzo base, con acquirente e prezzo finale individuati all esito di apposita gara da svolgersi -anche con raccolta telematica delle offerte- presso la sua sede (o, quando non è possibile od opportuno spostare i beni, presso i locali dell impresa fallita/concordataria), provvedendo a pubblicizzare la relativa data da fissare entro 20 giorni

13 dall esito negativo della gara telematica- e le condizioni della vendita (conformemente a quelle stabilite nella presente ordinanza, in quanto compatibili) sul proprio sito internet e su quello ufficiale del Tribunale (a tal fine raccordandosi con ), almeno 10 giorni prima della vendita. I) Entro il momento di apertura della gara, ogni interessato dovrà formulare -anche oralmente o telematicamente- all indirizzo dell Istituto Vendite Giudiziarie un offerta di acquisto a prezzo non inferiore rispetto a quello base indicato nella perizia. L offerta è irrevocabile. J) L offerta dovrà essere corredata da uno o più assegni circolari non trasferibili intestati all Istituto Vendite Giudiziarie di (ovvero da una somma in contanti presso i locali dell I.V.G.) per un importo pari al 20% del prezzo offerto; tale somma costituirà cauzione/caparra confirmatoria e verrà immediatamente restituita agli offerenti che non si siano resi acquirenti, mentre verrà trattenuta e versata sul libretto in caso di mancato saldo del prezzo da parte dell offerente K) In caso di unica offerta valida, il bene sarà venduto all unico offerente che dovrà saldare il prezzo immediatamente e in contanti, o a mezzo assegni circolari, a pena di perdita della cauzione/caparra. L) In caso di pluralità di offerte valide, si svolgerà una gara tra gli offerenti (con prezzo-base corrispondente all offerta più alta) e il bene sarà venduto al miglior offerente (anche se non personalmente presente), che dovrà saldare il prezzo immediatamente e in contanti, o a mezzo assegni circolari a pena di perdita della cauzione/caparra. In caso di gara il rilancio da proporre entro un minuto dall offerta precedente- è stabilito dallo stesso commissionario, immediatamente prima del suo svolgimento. M) La cauzione sarà immediatamente restituita agli offerenti che non risultano vincitori, mediante bonifico bancario entro il termine massimo di 24 ore lavorative dallo svolgimento della gara con addebito di 1,5 ovvero con girata dell assegno circolare da parte dell I.V.G., mentre sarà trattenuta a far parte del compendio fallimentare in caso di mancato saldo del prezzo da parte dell aggiudicatario. N) Il bene è aggiudicato al maggior offerente; quando, in caso di pluralità di offerte, la gara non può aver luogo per mancanza di adesione degli offerenti, si procede alla vendita del bene a favore del maggiore offerente o, se le offerte risultano di eguale importo, a favore di chi l ha presentata per primo, anche se dichiari di non avere più interesse all acquisto. O) In caso di esito negativo di questo secondo tentativo di vendita il commissionario procede, con le stesse modalità, a due ulteriori esperimenti, con una cadenza temporale di almeno dieci giorni tra l uno e l altro, ciascuno con ribasso pari al 20%; le date e l orario degli esperimenti di vendita nonché i nuovi prezzi base sono tempestivamente pubblicati sia sul sito internet dell istituto sia sul sito ufficiale del tribunale, almeno cinque giorni prima della vendita. P) Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d acquisto entro i termini stabiliti per questi ulteriori esperimenti di vendita, l Istituto Vendite Giudiziarie è autorizzato a vendere i beni rimasti invenduti al miglior offerente, a prezzo non inferiore alla metà di quello determinato all ultimo esperimento. Q) Se nelle more tra un tentativo di vendita e l altro perviene offerta irrevocabile di acquisto d importo non inferiore al prezzo base del precedente esperimento, il commissionario può procedere immediatamente alla vendita all offerente. R) In caso di esito negativo anche dell ultimo tentativo, che in ogni caso deve svolgersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data della prima vendita, il commissionario trasmette una relazione al Curatore fallimentare o liquidatore giudiziale per le conseguenti determinazioni.

14 AVVISA GLI INTERESSATI CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: Garanzie - la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutti gli eventuali accessori; anche in caso di beni fungibili, la vendita è a corpo e non a misura. Avendo la presente vendita natura di vendita coattiva essa non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di essi tenuto conto nella determinazione del prezzo base di vendita. Oneri fiscali - ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita è a carico dell acquirente. Provvigione del commissionario - la provvigione, pari al 15% del prezzo di aggiudicazione, è a carico dell acquirente e verrà allo stesso fatturata direttamente dall I.V.G. Trasferimento della proprietà - la proprietà del bene è trasferita all acquirente al momento dell integrale pagamento del prezzo e degli eventuali oneri fiscali. Fino a che non si è verificato il trasferimento della proprietà il giudice può esercitare i poteri di cui all art.108 L.F. Esame dei beni - ogni interessato può prendere direttamente visione dei beni in vendita, negli orari stabiliti dal commissionario e pubblicizzati sul relativo sito, sia durante l intero periodo della gara telematica sia nel corso delle successive operazioni di vendita. Modalità di versamento del prezzo della vendita - quando l acquirente è individuato mediante gara telematica, il prezzo deve essere versato entro 5 giorni lavorativi. Si potrà pagare con un assegno circolare intestato a IVG oppure tramite carta di credito o bonifico bancario. Negli altri casi, il vincitore della gara, o, se non vi è stata gara, il miglior offerente, deve immediatamente versare, nelle mani del commissionario, l intero prezzo entro 48 ore. In tutti i casi in cui il prezzo di vendita è superiore a , gli importi dovuti devono essere versati dall acquirente direttamente sul conto corrente bancario intestato alla procedura concorsuale. In caso di mancato versamento del prezzo nei termini indicati il commissionario procede immediatamente a nuova vendita e la cauzione è versata subito sul conto bancario intestato alla procedura concorsuale. Consegna dei beni agli acquirenti - I beni possono essere consegnati agli acquirenti soltanto a seguito dell avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della provvigione e, nel caso di beni registrati, dell avvenuto perfezionamento della formalità relative al passaggio di proprietà. Obbligo al ritiro dei beni da parte degli acquirenti - Quando i beni venduti si trovano nei locali di impresa fallita l acquirente deve provvedere al loro ritiro entro 10 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, salvo che un termine più lungo sia stato espressamente autorizzato dal Curatore fallimentare o dal Giudice Delegato prima della vendita. Il termine per il ritiro decorre in ogni caso dal termine massimo in cui il pagamento poteva esser fatto, anche qualora l acquirente abbia pagato prima della sua scadenza. In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nel termine, l acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a versare al fallimento una somma a titolo d indennità di occupazione: nel caso in cui l immobile sia di proprietà di terzi tale somma è determinata dividendo per 30 il canone mensile previsto nel contratto di locazione stipulato dalla fallita; nel caso in cui l immobile è di proprietà della fallita la somma, per ciascun giorno di ritardo, è pari al 1% del prezzo dell intero lotto acquistato e in ogni caso non inferiore, per ciascun giorno, a 25,00. Per i beni venduti presso la sede dell istituto dopo la scadenza del termine indicato l acquirente deve pagare all'ivg il corrispettivo per il deposito previsto all art. 4 D.M. 15/5/2009 n.80. Decorsi altri quindici giorni l'ivg provvederà alla loro vendita ai sensi degli art. 2756, comma 3, e 2797 cod.civ. con prezzo base, in prima asta, pari al prezzo della vendita già effettuata e, nelle eventuali successive aste, via via diminuito nella misura del 20%.

15 L I.V.G. deve portare tali condizioni a conoscenza degli offerenti prima dello svolgimento della gara. Restituzione della cauzione - la cauzione è restituita all acquirente all atto del completo ritiro dei beni venduti, eventualmente al netto delle penali sopra indicate. Disciplina di cui al D.P.R.459/96 - non risultando la vendita nell ambito di procedura espropriativa equiparabile alla normale immissione di bene sul mercato ai fini dell applicazione delle norme in materia di sicurezza tra le quali la disciplina di cui al D.P.R.459/96 e, in particolare, dovendo il Curatore per legge procedere alla liquidazione dei beni fallimentari, grava sull acquirente l obbligo di procedere, prima della messa in servizio o della rivendita del bene acquistato, alla verifica dell esistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Della conoscenza di tale obbligo l offerente deve darne espressamente atto nell offerta di acquisto o in sede di gara o comunque prima del ritiro dei beni. Adempimenti del commissionario a seguito della vendita il commissionario trasferisce immediatamente, e comunque non oltre gg. 5 dall incasso, il ricavato della vendita sul c/c della procedura concorsuale, a mezzo bonifico bancario; nel caso di gara telematica, trasmette al Curatore/liquidatore la stampa del registro informatico delle offerte pervenute nel corso della gara e, negli altri casi, copia del verbale delle operazioni di gara; trasmette in ogni caso copia del documento fiscale emesso e comunica i dati occorrenti per gli adempimenti fiscali del Curatore/ liquidatore; comunica infine ad l esito dei singoli esperimenti di vendita, con l indicazione dell eventuale prezzo di aggiudicazione. DISPONE - che la cancelleria provveda all affissione dell avviso di vendita nell albo del Tribunale per 3 giorni consecutivi; - che il Curatore/Liquidatore provveda ad inviare all I.V.G. e ad, immediatamente (e comunque entro 3 giorni lavorativi dal suo deposito), anche per via telematica, la presente ordinanza, corredata della necessaria documentazione (perizia, documentazione fotografica, schede tecniche ecc.) e di ogni informazione sulla composizione dei lotti, ai fini della pubblicazione, almeno 10 giorni prima dell inizio della gara, ciascuno per quanto di sua competenza, sui siti internet nonché sul periodico naz. quindicinale (e, ove previsto, sugli ulteriori quotidiani, a cura di ) e sul bollettino dell IVG, in tal caso anche con la sola indicazione dei beni di maggior interesse; eventuali successive variazioni o accorpamenti dei lotti, effettuate dal Curatore/Liquidatore ovvero dall IVG, dovranno essere immediatamente comunicate ad per le conseguenti variazioni della relativa pubblicità commerciale; - che il Curatore/Liquidatore provveda a dare immediata notizia della vendita agli eventuali creditori muniti di privilegio speciale su beni mobili registrati, ai sensi dell art. 107 co. 3 l.f.; - che la cancelleria provveda alla immediata comunicazione del deposito della presente ordinanza, anche a mezzo fax o per via telematica, al Curatore/Liquidatore nonché ad. N.B. Nei documenti destinati alla pubblicazione verrà eliminato ogni riferimento a persone fisiche (debitore e terzi).., / /20 Il Giudice Delegato

16 ALL. 10 Ordinanza di vendita immobiliare (1 esperimento) TRIBUNALE DI -UFFICIO FALLIMENTARE- FALLIMENTO (N. R.F.) IL GIUDICE DELEGATO Vista l istanza di vendita presentata dal Curatore in data ; rilevato che nel programma di liquidazione è stato previsto, ai sensi dell art.107 co.2 L.Fall., che le vendite immobiliari siano effettuata dal Giudice Delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile, sulla base del valore di stima di cui alla perizia dell esperto.. ; considerato che, a seguito della modifiche apportate alle norme del codice di procedura civile sull espropriazione immobiliare, la vendita senza incanto e la vendita con incanto costituiscono due fasi, la prima necessaria e la seconda eventuale, dello stesso procedimento di vendita disposto con unica ordinanza; delle seguenti unità immobiliari: P.Q.M. visti gli artt.107, comma 2, L.Fall., 569 e ss. c.p.c. ORDINA LA VENDITA SENZA INCANTO LOTTO N. (diritti di piena proprietà / proprietà per la quota di / usufrutto su): (tipo bene) sito in (prov. ), via, composto da (descrizione di massima), identificato con i seguenti dati catastali: AL PREZZO BASE di oltre oneri tributari - in caso di gara per pluralità di offerenti il rilancio minimo sarà di - FISSA L'UDIENZA DEL avanti a sé, presso il Palazzo di Giustizia di, per l apertura delle buste, l esame delle offerte, la deliberazione e l eventuale gara fra gli offerenti ex art. 573 cpc DISPONE ALTRESI' che, ove la vendita senza incanto non abbia luogo per mancanza di offerte o altra ragione, si dia luogo alla ORE

17 VENDITA CON INCANTO del medesimo compendio immobiliare sopra descritto, avanti a sé, presso il Palazzo di Giustizia di, ALL'UDIENZA DEL ORE al PREZZO BASE di oltre oneri tributari e con RILANCIO MINIMO OBBLIGATORIO DI * * * AVVISA - che tutti gli interessati all acquisto possono visitare gli immobili posti in vendita telefonando al Curatore fallimentare all utenza telefonica n. o inviando richiesta a mezzo fax al n.. ovvero contattandolo tramite il sito internet. Il Curatore provvederà direttamente, o tramite proprio collaboratore, ad accompagnare l interessato nella visita dell immobile e programmerà le visite in modo tale da evitare qualunque contatto tra gli interessati all acquisto. - che (lasciare quello che interessa e cancellare il resto): gli immobili di cui ai lotti sono già liberi; gli immobili di cui ai lotti sono locati a terzi con contratto opponibile all acquirente stipulato il / / al canone di locazione mensile di e i cui effetti cessano il / / ; gli immobili di cui ai lotti sono occupati da terzi senza titolo opponibile; gli immobili di cui ai lotti saranno consegnati dal Curatore all acquirente liberi da persone e cose a seguito dell avvenuta esecuzione dell ordine di liberazione emesso contestualmente alla presente ordinanza e posto in esecuzione entro 30 giorni da oggi; - che i beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell esperto, la quale deve essere consultata dall offerente ed alla quale si fa espresso rinvio, anche per tutto ciò che concerne l esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni; - che la pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e le condizioni della vendita sono regolate dalle disposizioni che seguono, recanti la Disciplina in materia, le quali costituiscono parte integrante della presente ordinanza. DISCIPLINA GENERALE DELLA VENDITA A) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. B) La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità; conseguentemente, l esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, ulteriori spese condominiali dell anno in corso e dell anno precedente non pagate dal debitore) non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, in quanto degli stessi si è tenuto conto nella valutazione dei beni. C) Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; a tal fine dovrà presentare domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

18 D) L immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri conservativi, che saranno cancellate unitamente alla trascrizione della sentenza di fallimento, su decreto del Giudice Delegato, a cura e spese della procedura fallimentare. E) Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla vendita, così come comunicati dal Curatore dopo l'aggiudicazione, saranno a carico dell acquirente. F) Il pagamento del prezzo e degli oneri tributari dovrà essere effettuato, nella vendita senza incanto, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di aggiudicazione e, nella vendita con incanto, entro il termine massimo di 60 giorni (gg. 70 dall incanto). G) Qualora l aggiudicatario per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull immobile acquistato, dovrà farne apposita richiesta nell istanza di partecipazione. In tal caso, entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo, le somme dovranno essere erogate dalla banca (a seguito della sottoscrizione del contratto definitivo di mutuo contenente l atto di assenso all iscrizione ipotecaria di primo grado -ex art c.c.- e la delega del mutuatario alla banca -ex art c.c.- per il versamento dell importo mutuato direttamente alla procedura) mediante mediante bonifico bancario sul conto intestato al Fallimento, le cui coordinate saranno comunicate dal Curatore a mezzo raccomandata, ovvero mediante assegni circolari non trasferibili intestati a Tribunale di Fallimento... (inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell ordinanza di vendita) lotto n (in caso di più lotti). H) Ai sensi dell art. 585 ult.co. c.p.c., nel decreto di trasferimento il Giudice Delegato inserirà la seguente dizione rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di... da parte di... a fronte del contratto di mutuo a rogito... del... rep... e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall art. 585 cod. proc. civ., è fatto divieto al Direttore dell Ufficio del Territorio di trascrive il presente decreto se non unitamente all iscrizione dell ipoteca di cui all allegata nota ; in caso di revoca dell aggiudicazione, le somme erogate saranno restituite direttamente all istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura. I) Se l aggiudicatario intenderà, sussistendone i presupposti, beneficiare delle agevolazioni previste per la prima casa o altre agevolazioni previste dalla legge, dovrà dichiararlo all atto dell aggiudicazione. L) La proprietà del bene verrà trasferita all aggiudicatario con decreto del Giudice Delegato, a seguito dell integrale versamento del prezzo e degli oneri fiscali. Il decreto sarà trascritto nei registri immobiliari a cura della procedura fallimentare e a spese dell aggiudicatario. DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di entro le ore 12 del giorno precedente la data fissata per a vendita. Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l offerta (che può anche essere persona diversa dall offerente), il nome del Giudice Delegato e la data della vendita; nessun altra indicazione (né nome delle parti, né numero della procedura, né bene per cui è stata fatta l offerta, né ora della vendita o altro) deve essere apposta sulla busta. Un fac-simile del modulo di offerta senza incanto è presente sul sito del tribunale, sotto l area procedure concorsuali. L offerta dovrà contenere: a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio e lo stato civile del soggetto cui andrà intestato l immobile (non sarà possibile intestare l immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l offerta); se l offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i

19 corrispondenti dati del coniuge; se l offerente è minorenne, l offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; b) se l offerente è una società o altro ente, dovrà essere indicata la denominazione, la sede legale, il codice fiscale dell'impresa e il nome del legale rappresentante ed allegata aggiornata visura camerale C.C.I.A.A. ovvero idoneo atto da cui risulti la vigenza dell Ente e la spettanza dei poteri di rappresentanza legale e di offerta; i suddetti poteri, se delegati, dovranno essere attribuiti mediante procura con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale; c) la dichiarazione di residenza o l elezione di domicilio nel Comune sede del Tribunale, unitamente a un recapito telefonico o fax o ; in mancanza, tutte le comunicazioni previste saranno effettuate presso la Cancelleria; d) i dati identificativi del bene cui è interessato con l espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima; e) l indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell avviso di vendita, a pena di inefficacia; f) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, che non potrà comunque essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione (in mancanza, il termine s intenderà di giorni 90); Ognuno è ammesso ad offrire, PERSONALMENTE O A MEZZO DI PROCURATORE LEGALE; i procuratori legali possono anche fare offerte per persona da nominare, ex artt. 579 ult.co. e 583 c.p.c.. Qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (p.es.: box, posti auto, cantine), si potrà fare un unica offerta valida per più lotti con dichiarazione di volerne acquistare uno solo; in tal caso l aggiudicazione di uno dei lotti farà automaticamente cessare l'efficacia dell'offerta per gli altri. All offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a Tribunale di Fallimento... (inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell ordinanza di vendita) lotto n (in caso di più lotti) per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo; ove l offerta riguardi più lotti ai sensi del punto 4. la cauzione dovrà essere calcolata sulla base del prezzo offerto per il bene di maggior valore. Salvo quanto previsto dall art. 571 cod. proc. civ., L OFFERTA PRESENTATA NELLA VENDITA SENZA INCANTO È IRREVOCABILE; SI POTRÀ PROCEDERE ALL AGGIUDICAZIONE ALL UNICO O AL MAGGIOR OFFERENTE ANCHE QUALORA QUESTI NON COMPAIA IL GIORNO FISSATO PER LA VENDITA. L aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all aggiudicazione dal Curatore ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione. L importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell offerta, mediante bonifico bancario sul conto intestato al Fallimento -le cui coordinate saranno comunicate dal Curatore a mezzo raccomandata- ovvero mediante deposito in Cancelleria di assegni circolari non trasferibili intestati a Tribunale di Fallimento... (inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell ordinanza di vendita) lotto n (in caso di più lotti). In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell offerta, l aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l incameramento della cauzione; in caso di

20 successiva vendita del bene ad un prezzo inferiore, l aggiudicatario sarà tenuto al pagamento della differenza. Le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell ora indicate nell ordinanza di vendita; qualora per l acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell offerta più alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di due minuti dall offerta precedente, non potrà essere inferiore all ammontare minimo sopra previsto; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l incanto; se tutte le offerte risultano di eguale importo e la gara non avrà luogo, il giudice, se non riterrà di disporre l incanto, disporrà la vendita a favore di chi risulterà aver depositato per primo l offerta. In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo di prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell offerta dall aggiudicatario. Salvo il disposto dell art.108 L.F., l aggiudicazione sarà definitiva e quindi non saranno prese in considerazione, a differenza che nella vendita con incanto, eventuali offerte successive, anche se superiori di oltre un quinto (cd. aumento del quinto). DISCIPLINA DELLA (EVENTUALE) VENDITA CON INCANTO I. Ogni offerente dovrà depositare presso la Cancelleria, entro le ore 12 del giorno precedente a quello dell incanto, la domanda di partecipazione unitamente a n. 2 assegni circolari non trasferibili intestati a Tribunale di Fallimento... (inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell ordinanza di vendita) lotto n (in caso di più lotti) di importo pari rispettivamente all 1% e al 9% del prezzo base d asta, a titolo di cauzione. Un fac-simile della domanda di partecipazione all incanto è presente sul sito (sotto l'area procedure concorsuali ). II. La domanda di partecipazione dovrà contenere tutti gli elementi indicati al punto 2. lett. a), b) c) e d) della disciplina della vendita senza incanto. III. Ognuno è ammesso ad offrire, PERSONALMENTE O A MEZZO DI MANDATARIO MUNITO DI PROCURA SPECIALE; i procuratori legali possono anche fare offerte per persona da nominare, ex artt. 579 ult.co. e 583 c.p.c.. IV. L aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all aggiudicazione dal Curatore ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione; le eventuali offerte in aumento, ai sensi dell art. 584 c.p.c., dovranno essere depositate in cancelleria entro il termine di giorni dieci dall aggiudicazione. V. L importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno essere versati entro il termine di 60 gg. dall aggiudicazione (gg. 70 dall incanto), mediante bonifico bancario sul conto intestato al Fallimento -le cui coordinate saranno comunicate dal Curatore a mezzo raccomandata- ovvero mediante deposito in Cancelleria di assegni circolari non trasferibili intestati a Tribunale di Fallimento... (inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell ordinanza di vendita) lotto n (in caso di più lotti). VI. In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell offerta, l aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l incameramento della cauzione.

21 VII. Se l offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è restituita subito dopo la chiusura dell incanto, a meno che questi non abbia omesso di partecipare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, nel qual caso la cauzione è restituita solo nella misura dei 9/10 e la restante parte è trattenuta dalla procedura. VIII. Chiunque (ad esclusione dei soggetti indicati nell art. 579 c.p.c.), può effettuare un offerta di acquisto ad un prezzo superiore di almeno un quinto al prezzo di aggiudicazione (c.d. aumento del quinto ), entro le ore 12 del decimo giorno successivo alla data dell incanto. IX. Le offerte devono essere presentate in busta chiusa presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di ; sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l offerta (che può anche essere persona diversa dall offerente), il nome del giudice titolare della procedura e la data della scadenza del termine per l offerta); nessun altra indicazione, né nome delle parti, nè numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l offerta, né l ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta. X. L offerta dovrà contenere tutti gli elementi indicati al punto 2. lett. a), b) c) e d) della disciplina della vendita senza incanto. XI. All offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a Tribunale di Fallimento... (inserire numero e anno del fallimento che compare nella prima pagina dell ordinanza di vendita) lotto n (in caso di più lotti) per un importo pari al doppio della cauzione versata per partecipare all incanto (e quindi del 20% del prezzo base dell asta), a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di mancata partecipazione alla gara di tutti gli offerenti in aumento. XII. Scaduto il termine, il giudice procederà alla apertura delle buste e, verificata la regolarità delle offerte, indirà la gara -della quale il cancelliere darà pubblico avviso a norma dell art. 570 c.p.c. nonchè comunicazione all aggiudicatario-, fissando il termine entro il quale potranno essere fatte ulteriori offerte con le stesse modalità indicate al punto 2. della disciplina della vendita senza incanto. XIII. Le eventuali buste depositate dopo l indizione della gara saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell ora indicate nell ordinanza di fissazione dell incanto; qualora siano presenti per partecipare alla gara più offerenti, si procederà a gara sulla base della offerta più alta; qualora sia presente il solo offerente in aumento (ovvero qualora l aggiudicatario presente non effettui a sua volta una offerta in aumento) il bene sarà aggiudicato definitivamente all offerente in aumento al prezzo indicato nell offerta; qualora nessuno degli offerenti un aumento sia presente, il bene sarà aggiudicato definitivamente a colui che risultava aggiudicatario provvisorio al termine dell incanto ed il giudice pronuncerà a carico di coloro che hanno proposto l offerta in aumento nel termine di cui all art. 584 primo comma, la perdita della cauzione che verrà acquisita all attivo della procedura. XIV. Nel corso della gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di due minuti dall offerta precedente, non potrà essere inferiore al minimo indicato. XV. L aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all aggiudicazione dalla cancelleria ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione. XVI. L importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno essere versati entro il termine di sessanta giorni dall aggiudicazione, mediante

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