PROCEDURE PER L ISTRUTTORIA, I CONTROLLI E LA LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PRESENTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N.

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1 MISURE DI SOSTEGNO ECCEZIONALI A CARATTERE TEMPORANEO PER I PRODUTTORI DI ALCUNI ORTOFRUTTICOLI Regolamenti (UE) n. 543/2011, 1308/2013 e 1031/2014 PROCEDURE PER L ISTRUTTORIA, I CONTROLLI E LA LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PRESENTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1031/2014 Adottato con decreto n. 61 del 26 maggio 2015 e modificato con decreto n. 71 del 22 giugno / 25

2 Sommario 1. Premessa Normativa e procedure applicabili Soggetti coinvolti Ricezione delle domande e fascicolo della domanda Separazione delle funzioni Ricevibilità e avvio del procedimento Istruttoria Controlli amministrativi Controlli amministrativi per i ritiri dal mercato Controlli amministrativi per le mancate raccolte Controlli amministrativi per le mancate raccolte delle OP Controlli amministrativi per le mancate raccolte dei produttori non aderenti Controlli in loco delle domande relativamente ai ritiri dal mercato Controlli in loco sulle domande di pagamento relativamente ai ritiri dal mercato Controlli in loco di secondo livello sulle operazioni di ritiro dal mercato Controlli di secondo livello presso le OP Controlli di secondo livello presso i destinatari dei prodotti ritirati Controlli in loco delle domande relativamente alle mancate raccolte Controlli in loco delle domande di pagamento per le mancate raccolte delle OP Controlli in loco delle domande di pagamento per le mancate raccolte dei produttori non aderenti Approvazione, proposte di liquidazione e autorizzazione al pagamento Riduzioni, penalità e sanzioni / 25

3 1. Premessa Con il regolamento (UE) n. 1031/2014, la Commissione europea ha adottato delle misure urgenti di sostegno per i produttori di alcuni prodotti ortofrutticoli (mele, pere, ecc.), a fronte della situazione di pesante crisi di mercato determinata dal divieto di loro importazione deciso dalla Russia. Il sostegno è stato destinato al finanziamento di operazioni di ritiro dal mercato, mancata raccolta, raccolta prima della maturazione (raccolta al verde) di alcuni prodotti ortofrutticoli nel periodo compreso tra il e il Tali operazioni potevano essere effettuate sia dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (OP) sia da produttori non soci di organizzazioni di produttori ortofrutticoli. Come stabilito dal regolamento (UE) n. 1031/2014 nonché dalle disposizioni nazionali vigenti, i soggetti aventi titolo hanno presentato una apposita domanda di pagamento dell aiuto entro rispettivamente il Le domande di pagamento delle OP saranno presentate in conformità con la procedura di cui all articolo 72 del regolamento (UE) n. 543/2011, fermo restando che a queste domande non si applicherà il limite dell 80%. Le procedure e la modulistica per la presentazione delle domande di pagamento sono state approvate con il decreto del Direttore n. 118 del 9 ottobre 2014, così come modificato con il decreto n. 8 del 28 gennaio Con questo documento, si definiscono le procedure applicative di quanto stabilito a livello comunitario con i due citati regolamenti, limitatamente alle attività relative all istruttoria, al controllo e alla liquidazione delle domande di pagamento presentate. 2. Normativa e procedure applicabili Le misure oggetto di questo documento sono disciplinate specificatamente dal regolamento (UE) n. 1031/2014. Tuttavia, per quanto non previsto dai citati regolamenti, si applicano le disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1308/2014 e (UE) n. 543/2011, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n del 17 ottobre 2013 e le circolari ministeriali n del 30 settembre 2013, n del 2 ottobre A livello procedurale, oltre al presente documento, si applica la circolare dell AGEA Coordinamento ACIU del 2 ottobre Inoltre, si considera la nota prot del , con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ha fornito delle considerazioni in merito alla non applicazione della penale prevista dall articolo 117 del regolamento (UE) n. 543/2011 alle domande presentate ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2014. Infine, fatte salve le procedure definite dal presente documento, si applicano, ove pertinenti, le procedure generali stabilite dal Manuale per la gestione dei programmi operativi di cui al decreto del Direttore n. 12/2014 e quelle stabilite per i controlli di secondo livello approvate con decreto del Direttore n. 7/ Soggetti coinvolti La ricezione, l istruttoria, i controlli e la liquidazione delle domande di pagamento presentate dalle OP sono di competenza dell AVEPA. Le strutture dell Agenzia coinvolte nelle citate attività sono: - Funzione operativa Coordinamento OCM ortofrutticolo del Settore produzioni agricole, cui spetta la predisposizione e l aggiornamento delle procedure e della modulistica per i controlli delle domande di pagamento e di liquidazione dei relativi aiuti nonché il coordinamento ed il monitoraggio delle attività istruttorie e di controllo degli Sportelli unici agricoli; 3 / 25

4 - Funzione operativa Gestione ortofrutta dello Sportello unico agricolo di Rovigo, di seguito denominata Struttura competente, cui compete l esecuzione dei controlli amministrativi ed oggettivi sulle domande di pagamento presentate, la definizione della loro ammissibilità nonché la determinazione e la liquidazione dell aiuto spettante. Qualora i soggetti da controllare siano ubicati al di fuori del territorio di competenza dell AVEPA, nella realizzazione di alcuni tipi di controlli oggettivi in loco, la Struttura competente può avvalersi anche di altri soggetti (SIN, Prefetture, ecc). Lo Sportello unico agricolo di Rovigo inoltre provvede alla trasmissione tempestiva degli esiti dei controlli svolti al Settore produzioni agricole e le informazioni richieste da quest ultimo necessarie a predisporre le comunicazioni all AGEA nonché alle Funzioni competenti alla autorizzazione degli elenchi di liquidazione e al pagamento dell aiuto. 4. Ricezione delle domande e fascicolo della domanda La Struttura competente cura la ricezione delle domande di pagamento presentate dalle OP e dai produttori non aderenti. Inoltre, deve costituire, per ogni domanda di pagamento presentata, un fascicolo, destinato a contenere gli atti (incluse le relative checklist e relazioni) relativi alla domanda ed al relativo procedimento amministrativo. Il fascicolo della domanda è costituito e tenuto con modalità tali da garantire che la documentazione in esso conservata sia sempre riconducibile al medesimo e non possa essere smarrita. La documentazione deve essere conservata per i dieci anni successivi alla chiusura del procedimento, coincidente con l ultimo pagamento o con la formale comunicazione di conclusione di eventuali pendenze da parte degli uffici competenti. In presenza di contenziosi, per chiusura del procedimento s intende l emanazione della sentenza definitiva e l adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti. Le modalità di archiviazione di ciascun fascicolo assicurano l integrità dei documenti e la loro pronta reperibilità in occasione di eventuali verifiche e controlli. 5. Separazione delle funzioni Tutta l attività relativa al trattamento, dalla ricevibilità alla liquidazione/decadenza, di ogni domanda di pagamento deve essere tracciata all interno di una o più checklist e relazioni. Sulla base di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 907/2014, sono individuate all interno della Struttura competente per l istruttoria tre tipologie di funzionari: - istruttore: funzionario che svolge l attività di verifica sulla domanda di pagamento; - revisore: funzionario di grado superiore all'istruttore o, in mancanza di esso, un dirigente; - supervisore: dirigente responsabile dell'istruttoria che viene informato dei risultati dei controlli e che adotta il provvedimento finale. In ogni caso, per i controlli che hanno per oggetto il riesame di quelli precedentemente effettuati, così come ai controlli relativi ad un procedimento di decadenza, il funzionario che svolge il controllo in loco non può coincidere con quello che ha effettuato quello precedente. 6. Ricevibilità e avvio del procedimento Tutte le domande di pagamento sono sottoposte alla verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità. Le verifiche amministrative da effettuare per giungere all attestazione della ricevibilità della domanda consistono in controlli formali e controlli anagrafici. 4 / 25

5 La modulistica e le modalità per la presentazione delle domande di pagamento sono state approvate con il decreto del Direttore n. 118 del 9 ottobre 2014, così come modificato con il decreto del Direttore n. 8 del 28 gennaio I controlli formali riguardano nello specifico i seguenti elementi: - verifica della data di ricezione della domanda rispetto al termine indicato nel precedente paragrafo 4 (31 gennaio 2015); - verifica della presenza della firma in originale del legale rappresentante del richiedente; - verifica della presenza della autentica della firma o della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del richiedente. Ai sensi dell'articolo n. 38 del d.p.r. 445/2000, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione qualora la firma sia apposta in presenza del dipendente addetto oppure la domanda sia presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di sottoscrizione della stessa. L eventuale non ricevibilità della domanda deve essere comunicata al richiedente, indicando altresì le modalità per l eventuale ricorso Una volta verificata la ricevibilità della domanda di pagamento, deve essere comunicato l avvio del procedimento ai sensi dell articolo 7 della legge n. 241/1990, mediante posta elettronica certificata, che deve riportare le informazioni indicate nell articolo 8 della medesima legge. Il procedimento amministrativo si deve concludere con la liquidazione dell importo accertato entro il 30 giugno Istruttoria La Struttura competente sottopone ai controlli previsti le domande di pagamento presentate, allo scopo di garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle norme vigenti. La Struttura competente redige per ogni domanda pervenuta una lista di controllo (checklist istruttoria domanda organizzazioni di produttori) e una relazione sull istruttoria (relazione istruttoria domande di pagamento delle organizzazioni di produttori) redatte secondo i modelli appositamente predisposti. Il primo aspetto da controllare è la completezza della documentazione presentata rispetto a quella richiesta nel pertinente modello di domanda predisposto dall AVEPA, con il decreto del Direttore n. 118 del 09 ottobre 2014, così come rettificato dal decreto n. 8 del 28 gennaio La valutazione riguarda anche il contenuto della medesima, con riferimento ai controlli che dovranno essere svolti nel prosieguo dell istruttoria. Il richiedente ha il diritto, in fase istruttoria, di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti. Parimenti, la Struttura competente può richiedere, mediante posta elettronica certificata, documentazione integrativa, precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento della domanda e dell attività istruttoria. La richiesta deve fissare un termine massimo per la presentazione della documentazione richiesta, che, fatto salvo il termine di conclusione del procedimento amministrativo relativo alle domande di pagamento presentate ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2014 ( ), non potrà superare i 15 giorni solari dalla ricezione della richiesta. Fatto salvo il termine fissato per la conclusione del procedimento, la Struttura competente può concedere una proroga ai termini di presentazione della documentazione stessa, previa motivata richiesta da parte del richiedente. Alla ricezione della eventuale documentazione integrativa, la Struttura competente deve verificare la sua completezza e il suo contenuto, in riferimento a quanto richiesto. 5 / 25

6 In ogni caso, la presentazione di documentazione integrativa non può comportare l aumento della spesa o dell aiuto indicati al momento della presentazione della domanda. Inoltre, come consentito dall articolo 147 del regolamento (UE) n. 543/2011, in caso di errori palesi riconosciuti dall AVEPA, qualsiasi richiesta può essere corretta o rettificata a cura del richiedente, in ogni momento dopo la sua presentazione. I richiedenti devono mettere a disposizione dei funzionari controllori tutti gli elementi utili allo svolgimento delle verifiche, anche quelle in corso d opera, e fornire all AVEPA tutti i chiarimenti e le integrazioni in merito alla documentazione presentata per l ottenimento dell aiuto. Fermo restando quanto di seguito stabilito per le singole tipologie di richiesta, l istruttoria deve garantire lo svolgimento dei controlli indicati nella sezione 2 del capo V del regolamento (UE) n. 543/2011. I controlli da effettuare nell ambito delle domande di pagamento consistono in due categorie: - controlli amministrativi; - controlli in loco. Qualora i controlli istruttori rilevassero elementi tali da comportare la non ammissibilità della richiesta, prima della predisposizione del relativo decreto, la Struttura competente deve inviare al richiedente, tramite posta elettronica certificata o, mediante raccomandata a/r (solo per i richiedenti diversi dalle OP e dopo che l invio per pec non abbia avuto buon esito, un preavviso di non ammissibilità, come previsto dall articolo 10 bis della legge n. 241/1990. In particolare, nella comunicazione devono essere indicati: - le motivazioni della non ammissibilità; - il termine per la presentazione di eventuali memorie e/o controdeduzioni, che non potrà essere superiore ai 10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione. Al termine dell istruttoria, il funzionario incaricato competente redigerà per ogni domanda pervenuta l apposita lista di controllo (checklist istruttoria domanda organizzazioni di produttori regolamento (UE) n. 1031/2014 oppure la checklist istruttoria domanda produttori non aderenti regolamento (UE) n. 1031/2014) e l apposita relazione sull istruttoria (relazione istruttoria domande di pagamento delle organizzazioni di produttori regolamento (UE) n. 1031/2014 oppure la relazione istruttoria domande di pagamento produttori non aderenti regolamento (UE) n. 1031/2014), che attesti il parere favorevole o sfavorevole all approvazione parziale o totale della domanda presentata. Decorso tale termine, se permangono le motivazioni sulla non ammissibilità, parziale o totale della richiesta, dovranno essere redatti i conseguenti provvedimenti da parte del dirigente responsabile dello Sportello unico agricolo di Rovigo. 8. Controlli amministrativi Ai sensi dell articolo 102 del regolamento (UE) n. 543/2011, tali controlli riguardano tutti gli elementi che è possibile e opportuno verificare con mezzi amministrativi, sulla base della documentazione presentata dal richiedente. Normalmente, questi controlli sono effettuati in ufficio, anche se è possibile svolgerli in concomitanza con i controlli in loco. Tali controlli riguardano tutte le domande di pagamento presentate. E necessario registrare adeguatamente le operazioni intraprese, i risultati della verifica e le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità, mediante l apposita lista di controllo predisposta per l ammissibilità di ciascuna richiesta. 8.1 Controlli amministrativi per i ritiri dal mercato 6 / 25

7 Rientrano tra questi controlli anche quelli specifici per l ammissibilità e l effettività della spesa sostenuta, di tipo amministrativo sui documenti giustificativi di spesa, ad eccezione della verifica della loro registrazione contabile riservata ai controlli in loco. I controlli amministrativi vertono sulla verifica: - della fornitura dei beni e dei servizi, della veridicità e ammissibilità delle spese dichiarate; - del rispetto dei limiti e dei massimali finanziari e di altra natura imposti per i ritiri dal mercato; - della alimentazione e dell utilizzo del fondo di esercizio. La verifica dell'ammissibilità delle spese sostenute avviene secondo i criteri di ammissibilità previsti dai regolamenti (UE) n. 1031/2014 e (UE) n. 543/2011 nonché a quelli stabiliti nella normativa nazionale e regionale vigente. A livello generale, per essere ammissibile e veritiera una spesa sostenuta deve: - essere adeguatamente documentata; - essere attribuibile all'azione/intervento dichiarati; - riferirsi ad attività svolte nel periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 1031/2014; - aver dato luogo ad un pagamento verificabile effettuato entro la data di presentazione della domanda. La verifica di ammissibilità ed effettività delle spese deve essere effettuata mediante il controllo dei relativi documenti giustificativi di spesa e di pagamento. I documenti giustificativi di spesa che consentono di provare l effettivo sostenimento della spesa sono le fatture di trasporto dei prodotti ritirati agli enti destinatari intestate alle OP. Di ogni documento giustificativo devono essere esaminati: la corrispondenza degli estremi identificativi indicati nel prospetto spese di trasporto rendicontate per i ritiri destinate alla distribuzione gratuita allegate alle domande di pagamento con le copie cartacee dei giustificativi allegati alla domanda; l intestazione: deve essere intestata esclusivamente alla OP. l oggetto: deve riguardare le spese di trasporto dei prodotti ritirati dai centri di ritiro ai destinatari riportati nei buoni di avviamento ed indicati nei prospetti allegati alle domande; l importo: non deve superare l imponibile della fattura ed essere al netto dell IVA e di eventuali sconti e/o abbuoni. Inoltre dovranno essere inserite nel rendiconto, con segno negativo, tutte le note di credito afferenti totalmente o parzialmente alle spese rendicontate. Qualora le note di credito pervenissero dopo la presentazione delle domande, spetta all OP renderle evidenti il più presto all AVEPA. la data di emissione: sono ammissibili tutte le fatture emesse prima della presentazione delle domande di pagamento. la data e il giustificativo di pagamento: sono ammissibili tutte le azioni pagate entro la data di presentazione della domanda di pagamento, pertanto sia la data ordine che la data valuta del pagamento non devono essere successive alla data di presentazione della domanda. I giustificativi di pagamento consentono di provare l effettivo sostenimento del pagamento e quindi della spesa. Ad eccezione dell assegno, i giustificativi di pagamento devono essere completi degli elementi che permettono di collegarli al documento di spesa di cui rappresentano il pagamento (ad esempio, la causale di pagamento completa del nome del fornitore e almeno del numero della fattura. 7 / 25

8 Tutte le spese sostenute per il trasporto dei prodotti ritirati possono essere effettuate con le modalità previste dall allegato al d.m /2013, par.18, e in particolare con: bonifico bancario o postale (mediante conto corrente bancario o postale): per tale forma di pagamento è necessario presentare l estratto conto (solo in caso di mancanza della distinta di avvenuto bonifico) che evidenzi oltre all'addebito dell'importo anche i riferimenti al beneficiario ed alla fattura pagata, o in alternativa documentazione attestante l'effettivo pagamento dell'importo (es. ricevuta della banca con data successiva a quella dell'ordine di bonifico che evidenzi l'effettivo versamento dell'importo). In caso di dubbi, l istruttore può chiedere la copia del relativo ordine. In caso di bonifico cumulativo, cioè riferibile a più pagamenti, è necessario presentare la lista dei pagamenti che evidenzi le date e i riferimenti dei giustificativi di spesa pagati con il bonifico cumulativo. In caso di dubbi, il funzionario può chiedere la lista dei pagamenti effettuati quietanzata dall Istituto bancario; assegno bancario o circolare, purché recante la dicitura non trasferibile ; per tale forma di pagamento deve essere allegata la copia dell assegno dal quale si evinca l importo e il beneficiario, nonché l estratto conto che comprovi la data del suo incasso (assegno bancario) oppure documentazione che ne dimostri la completa tracciabilità (assegno circolare). Il pagamento dell assegno si considera effettuato alla data dell incasso dello stesso da parte del fornitore; bonifico on-line (home banking): per tale forma di pagamento è necessario presentare l estratto conto e la copia del relativo ordine, che evidenzi oltre all'addebito dell'importo anche i riferimenti al beneficiario ed al giustificativo di spesa pagati con il bonifico. In caso di dubbi, il funzionario può chiedere la lista dei pagamenti effettuati quietanzata dall Istituto bancario; ricevuta bancaria (Riba): per questa forma di pagamento è necessario allegare la Riba e la copia dell estratto conto da cui sia desumibile il suo addebito; vaglia postale o bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: per tale forme di pagamento è necessario allegare la copia della ricevuta del vaglia o del bollettino e dell estratto conto che evidenzi l'effettivo addebito dell'importo. La presentazione di tutta la documentazione necessaria a comprovare l effettuazione del pagamento, come sopra descritta, equivale alla quietanza della fattura. Fermo restando quanto sopra esposto, non sono ammissibili i pagamenti che sono stati effettuati da soggetti diversi dalle OP oppure regolati per contanti. I controlli amministrativi devono riguardare anche la gestione del fondo di esercizio da parte delle OP, relativamente alla alimentazione e del suo utilizzo per quanto riguarda le operazioni di ritiro effettuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2014. Al tal fine, vanno controllare le entrate e le uscite del conto corrente dedicato, ed in particolare che: - le uscite siano essere avvenute entro la data di presentazione della domanda di pagamento; - le uscite non siano inferiori alle corrispondenti entrate ed alle spese rendicontate nelle domande di pagamento; - le entrate siano avvenute precedentemente l uscita dal ccd delle somme rendicontate. Oltre a quelli generali sopra citati, devono essere svolti dei controlli amministrativi specifici sui ritiri dal mercato. Tali controlli riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria, e in particolare devono essere verificati: - la preventiva comunicazione all AVEPA delle operazioni di ritiro rendicontate, mediante riscontro con i verbali dei controlli di primo livello delle operazioni di ritiro; 8 / 25

9 - la realizzazione delle operazioni di ritiro rendicontate nel periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 1031/2014 ( ); - l inserimento delle operazioni di ritiro rendicontate nelle comunicazioni effettuate all AGEA ai fini del monitoraggio dl rispetto dei quantitativi massimi assegnati a livello nazionale, mediante riscontro con apposita documentazione informatica prodotta dal Settore produzioni agricole; - la presenza della presa in carico sottoscritta da parte del referente dell ente beneficiario o del soggetto da esso autorizzato/delegato (ad es: Enti Caritativi Scolastici e Socio Assistenziali della Regione Marche). In quest ultimo caso è necessario acquisire la presa in carico del soggetto autorizzato/delegato. Inoltre, potrà essere acquisita la copia del registro di carico e scarico del soggetto autorizzato/delegato nonché la copia delle relative prese in carico rilasciate dagli enti benefici; - la corrispondenza dei pesi rendicontati con quelli dichiarati nelle prese in carico allegate e quelli accertati nei controlli di primo livello (deve essere considerato il peso inferiore) nel caso questi ultimi siano stati effettuati oppure con le quantità oggetto delle comunicazioni di autorizzazione inviate alle OP per le operazioni non sottoposte ai controlli di primo livello; - la congruenza dei pesi delle operazioni rendicontate con i corrispondenti pesi indicati nelle comunicazioni effettuate all AGEA (i pesi rendicontati non possono superare quelli notificati), mediante riscontro con apposita documentazione informatica prodotta dal Settore produzioni agricole; - che i prodotti ritirati rientrino tra quelli elencati all articolo 1 del regolamento (UE) n. 1031/2014; - la congruità delle spese per il prodotto ritirato, effettuata per ogni prodotto sulla base della quantità ritirata e delle indennità massime di sostegno previste dalla circolare ministeriale n del 2 ottobre 2014; - solo per la distribuzione gratuita, la congruità delle spese di trasporto rendicontate mediante la verifica: o della effettiva distanza tra il centro di ritiro ed il luogo di consegna attestato dalle prese in carico degli enti benefici, mediante l utilizzo del sito impostando l opzione itinerario più corto nella sezione opzioni di itinerari ; o che le spese di trasporto rendicontate non superino l importo inferiore tra le spese indicate nelle fatture di trasporto e le spese massime determinabili sulla base degli importi massimi specificati dall allegato XII del regolamento (UE) n. 543/2011; o che l onere finanziario del trasporto è stato sostenuto dalla l OP, mediante controllo delle fatture di trasporto. - solo per la distribuzione gratuita, la congruità delle spese di cernita ed imballaggio, mediante la verifica: o del possesso per il prodotto rendicontato dei requisiti (prodotto omogeneo, imballaggio inferiore ai 25 kg, presenza emblema e dicitura specifica) previsti per la rendicontazione delle spese, mediante verifica dei corrispondenti verbali di controllo di primo livello; o della correttezza degli importi forfettari utilizzati per le spese di cernita ed imballaggio rendicontate in base agli importi specificati dall allegato XIII, parte A del regolamento (UE) n. 543/2011; - la verifica del peso effettivo di ritiro, detraendo dalle quantità ritirate indicate nelle prese in carico il peso corrispondente alle percentuali di prodotto non conforme rilevate nel corso dei controlli di primo livello; - la mancanza di esiti di controlli di II livello negativi sulle operazioni di ritiro oppure di segnalazioni delle Prefetture competenti destinatarie del programma settimanale inviato da parte dell AVEPA. 9 / 25

10 8.2 Controlli amministrativi per le mancate raccolte Rientrano tra questi controlli quelli specifici per l ammissibilità delle spese rendicontate per le operazioni di mancata raccolta realizzate, ed in particolare quelli relativi ai seguenti aspetti: - rispondenza delle superfici riportate nella domanda di pagamento con quelle autorizzare definitivamente durante i controlli di primo livello; - rispetto dei limiti e dei massimali finanziari e di altra natura imposti per le operazioni d mancata raccolta; - percepimento di un indennizzo assicurativo per le superfici oggetto delle operazioni di mancata raccolta; - della alimentazione e dell utilizzo del fondo di esercizio, limitatamente alle operazioni svolte dalle OP; - eventuale adesione ad una OP dei soggetti che hanno presentato domanda di pagamento come produttori non aderenti. La verifica dell'ammissibilità delle spese sostenute avviene secondo i criteri di ammissibilità previsti dai regolamenti (UE) n. 1031/2014 e (UE) n. 543/2011 nonché quelli stabiliti nella normativa nazionale e regionale vigente Controlli amministrativi per le mancate raccolte delle OP Le operazioni di mancata raccolta rendicontate dalle OP sono state svolte presso le superfici dei loro soci, che pertanto rappresentano l oggetto di alcuni tipi di verifiche. Pertanto, il richiedente (OP) non corrisponde al soggetto conduttore delle superfici presso cui è stata effettuata la mancata raccolta (produttore aderente). Le verifiche da effettuare riguardano i seguenti aspetti: - che i prodotti oggetto delle operazioni di mancata raccolta rientrino tra quelli elencati all articolo 1 del regolamento (UE) n. 1031/2014; - la realizzazione delle operazioni di mancata raccolta rendicontate nel periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 1031/2014 ( ); - la corrispondenza delle superfici rendicontate con quelle autorizzate definitivamente, riportate nella SEZIONE C - FINALE del pertinente Verbale finale controllo in loco delle operazioni di raccolta verde e mancata raccolta Reg. (UE) 543/2011 e 1031/2014 ; - l inserimento e la congruenza delle superfici delle operazioni rendicontate con quelle indicate nelle comunicazioni effettuate all Agea (le superfici rendicontate non possono superare quelle notificate), ai fini del monitoraggio del rispetto dei quantitativi massimi assegnati a livello nazionale, mediante riscontro con apposita documentazione informatica prodotta dal Settore produzioni agricole; - la congruità delle spese per le superfici oggetto della mancata raccolta, sulla base della superfici autorizzate e delle indennità massime di sostegno previste dalla circolare ministeriale n del 02 ottobre 2014, tenuto conto anche delle eventuali quantità già raccolte oggetto di successive verifiche; - il percepimento di un indennizzo assicurativo da parte del socio per le superfici oggetto delle operazioni rendicontate. Dato che non esiste una banca dati nazionale che registri tutti i risarcimenti ai produttori agricoli per i danni subiti alle loro colture, ma che i Consorzi di Difesa sono a conoscenza dei risarcimenti erogati ai propri consorziati nell ambito di polizze agevolate ai sensi dell art. 68 del regolamento (UE) n. 73/2009, è opportuno rivolgersi a detti Consorzi per chiedere se: a) i soggetti aderenti alle OP sono stati loro soci nell anno 2014; 10 / 25

11 b) in caso affermativo, detti soggetti abbiano percepito degli indennizzi per le superficie oggetto della mancata raccolta rendicontata. Il riscontro del percepimento di un indennizzo assicurativo per la superficie oggetto della mancata raccolta, rende quest ultima non ammissibile all aiuto, in quanto l OP ha, secondo quanto stabilito nel par.4 dell art. 9 del regolamento (UE) n. 1031/2014, dichiarato che non ha percepito e non percepirà un duplice finanziamento dell'unione o nazionale o un indennizzo assicurativo per le operazioni ammesse a beneficiare dell'aiuto finanziario dell'unione a norma del medesimo regolamento. In tal caso, è necessario procedere all invio alla OP di una specifica comunicazione ai sensi dell art. 10 bis della L. 241/1990, che riguarderà solo la superficie rendicontata che sia stata oggetto di indennizzo assicurativo. - la gestione del fondo di esercizio da parte delle OP, relativamente alla alimentazione e del suo utilizzo per quanto riguarda le operazioni di mancata raccolta effettuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2014. Al tal fine, vanno controllare le entrate e le uscite del conto corrente dedicato, ed in particolare che: a) le uscite siano essere avvenute entro la data di presentazione della domanda di pagamento; b) le uscite non siano inferiori alle corrispondenti entrate ed alle spese rendicontate nelle domande di pagamento; c) le entrate siano avvenute precedentemente l uscita dal ccd delle somme rendicontate. - la quantità di produzione eventualmente già raccolta dalle superfici oggetto delle operazioni di mancata raccolta, necessaria per la determinazione dell aiuto spettante. Infatti, secondo quanto stabilito dal par. 3 dell articolo 6 del regolamento (UE) n. 1031/2014, in deroga al primo comma dell'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 543/2011, le misure di mancata raccolta possono essere adottate anche quando la produzione sia stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione. Tuttavia, in tali casi, gli importi del sostegno devono essere proporzionalmente ridotti, tenendo conto della produzione già raccolta, secondo quanto stabilito sulla base della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria delle OP interessate. Considerato che la documentazione contabile sul conferimento dei soci delle OP non indica i riferimenti catastali delle superfici in cui è stato raccolto il prodotto conferito, per verificare se dalla superficie in cui è stata realizzata la mancata raccolta possa essere stata prelevata una parte della produzione è necessario controllare la congruenza della quantità di prodotto conferito con la superficie non oggetto delle operazioni di mancata raccolta. Il parametro da considerare per i controlli è la resa ottenuta dividendo il prodotto conferito riferibile al raccolto dell anno 2014 per la superficie non oggetto della mancata raccolta coltivata dal produttore nel medesimo anno (resa 2014). Successivamente la resa 2014 va confrontata con: a) la resa media del produttore negli ultimi 5 anni (la media va effettuata non considerando gli anni con la resa più alta e con quella più bassa), al fine di tener conto sia dei fattori congiunturali (andamento climatico, grandinate, ecc) sia dei fattori legati alle caratteristiche dell impianto (impianto con densità superiore alla media, impianto irriguo, ecc) in grado di modificare le rese delle superficie del produttore interessato; b) una resa massima di riferimento, per evitare di considerare delle rese del raccolto 2014 eccessive e quindi di limitare il rischio di non rilevare eventuali prelievi di prodotto dalla 11 / 25

12 superficie oggetto della mancata raccolta, che rappresenta un limite massimo per la resa per il raccolto La resa massima di riferimento potrebbe essere rappresentata dalla resa media per ettaro determinata dal CSO - Centro servizi ortofrutticoli, che predispone annualmente le statistiche sulle rese medie di alcuni prodotti ortofrutticoli, tra cui la mela, per singola provincia di produzione, aumentata del 20% per considerare le caratteristiche significative degli impianti che potrebbero aumentare le loro rese e in presenza di una stagione produttiva favorevole (clima in particolare, allegagione oltre la media, ecc.). Le rese massime di riferimento (qli/ha) dell anno 2014 per le varietà e le provincie delle superfici oggetto delle mancate raccolte calcolate sulla base dei dati del CSO sono riepilogate nel seguente prospetto. Varietà Provincia di Verona Rovigo Padova Gala 483,60 456,00 470,40 Golden 495,60 645,60 571,20 Granny Smith 548,40 570,00 559,20 Imperatore 632,40 676,80 655,20 Red Delicious (comprende anche le Red Delicious) 464,40 537,60 501,60 Styman 358, Fuji 517,20 486,00 501,60 Media generale 542,40 588,00 579,60 In alternativa, per la determinazione della resa massima di riferimento potrebbero essere utilizzati anche altri parametri oggettivi, quali ad esempio la resa media produttiva dei soci della OP aumentata dello scarto medio tra la resa dei soci e la resa media della OP. Le informazioni di riferimento sono necessarie al calcolo delle rese dei produttori presso le cui superfici sono state realizzate le operazioni di mancata raccolta: c) i conferimenti dei produttori delle sole varietà oggetto della mancata raccolta comunicati dalle OP; controllati durante i controlli in loco di cui al paragrafo 10.1 sulla base della contabilità della OP e dalle fatture di conferimento dei soci interessati; d) le superfici coltivate dai produttori delle sole varietà oggetto della mancata raccolta comunicate dalle OP (da considerare possibilmente le sole superficie in produzione), verificate mediante riscontro con il fascicolo aziendale e il piano colturale dei produttori interessati. Entrambi i tipi di informazioni potranno essere rideterminati in base agli esiti dei controlli in loco sui conferimenti e amministrativi sulle superfici. Gli esiti di questa verifica possono essere il riscontro di: a) una resa 2014 superiore sia alla resa massima di riferimento sia alla resa utilizzata per il calcolo del massimale della C.M. 5614/2014 (415,18 qli/ha), dal quale si presume che una parte del conferimento del produttore comprenda anche una parte della produzione della superficie oggetto di mancata raccolta, stimata dalla differenza tra la resa 2014 e la resa massima di riferimento. 12 / 25

13 Il peso stimato della produzione raccolta dalla superficie oggetto della mancata raccolta deve, ai sensi del par. 3 dell articolo 6 del regolamento (UE) n. 1031/2014, essere detratta proporzionalmente dall importo del sostegno. La riduzione percentuale è calcolata dividendo la differenza tra la resa 2014 e la resa massima di riferimento per la resa massima di riferimento, mentre la riduzione dell importo è effettuata dividendo l importo del sostegno per la riduzione percentuale. Esempio: 1. resa 2014 maggiore della resa massima di riferimento e maggiore della resa utilizzata per il calcolo massimale (415,18 q.li/ha) A B C D E F G H Produzione/ ha per calcolo massimale (CM 5614/2014)) Resa produzione anno 2014 var. mancata raccolta es. cv. imperatore Resa massima di riferimento Resa produzione media anni differenza tra resa produzione 2014 e resa massima di riferimento (B-C) riduzione % premio/ha (E/C) premio/ha da CM 5614/2014 premio/ha ammesso (Gx(1-F)) 415, ,4 519,17 59,6 9, % 3.704, ,68956 b) una resa 2014 superiore alla resa utilizzata per il calcolo del massimale della C.M. 5614/2014 (415,18 qli/ha) ma inferiore alla resa massima di riferimento, dal quale si presume che non sia stata raccolta produzione dalla superficie oggetto di mancata raccolta, pertanto non si dovrà applicare nessuna riduzione dell importo del sostegno. Esempio: 2. resa 2014 inferiore alla resa massima di riferimento e maggiore della resa utilizzata per il calcolo massimale (415,18 q.li/ha) A B C D E F G H Produzione/ ha per calcolo massimale (CM 5614/2014)) Resa produzione anno 2014 var. mancata raccolta es. cv. imperatore Resa massima di riferimento +20%) Resa produzione media anni differenza tra resa produzione 2014 e resa massima di riferimento (B-C) riduzione % premio/ha (E/C) premio/ha da CM 5614/2014 premio/ha ammesso (Gx(1-F)) 415, , ,4 NESSUNA RIDUZIONE 3.704, ,85 c) una resa 2014 inferiore alla resa utilizzata per il calcolo del massimale della C.M. 5614/2014 (415,18 qli/ha), in questo caso si deve applicare una riduzione dell importo del sostegno proporzionale alla resa 2014 accertata. Esempio: 3. situazione di produzione 2014 inferiore alla resa utilizzata per il calcolo massimale (415,18 q.li/ha) 13 / 25

14 A B C D E F G H produzione ettaro per calcolo massimale (cm) produzione anno 2014 var. mancata raccolta es. cv. imperatore produzione riferimento produzione media anni differenza tra resa produzione 2014 e resa CM 5614/2014 (B-A) riduzione % premio/ha (E/A) premio/ha da CM 5614/2014 premio/ha ammesso (Gx(1-F)) 415, , ,18 13,29062% 3.704, , Controlli amministrativi per le mancate raccolte dei produttori non aderenti A differenza di quelle attuate dalle OP, le operazioni di mancata raccolta rendicontate dai produttori non aderenti sono state svolte presso le superfici da loro condotte. Pertanto, il richiedente corrisponde al soggetto conduttore delle superfici presso cui è stata effettuata la mancata raccolta. Le verifiche da effettuare riguardano i seguenti aspetti: - eventuale adesione ad una OP da parte dei soggetti che hanno presentato domanda di pagamento come produttori non aderenti. Gli aderenti alle OP possono accedere indirettamente al sostegno mediante le OP di cui fanno parte, essi quindi non possono accedere al sostegno come produttori non aderenti. Pertanto, la domanda presentata da un richiedente come produttore non aderente che risulti essere aderente ad una OP risulterà non ammissibile. Al fine di evitare che un socio di una OP acceda al sostegno come produttore non aderente è necessario verificare, mediante le apposite funzionalità del SIAN relative alle anagrafiche dei soci delle OP, che un soggetto che ha presentato domanda come produttore non aderente in realtà non aderisca ad una OP. Nel caso in cui da questi controlli emerga l adesione ad una OP di uno o più richiedenti come produttori non aderenti, è necessario chiedere conferma alla OP interessata della effettiva adesione del produttore nel corso del Qualora, l OP confermi l adesione, la domanda non sarà ammissibile e sarà necessario procedere all invio al soggetto richiedente di una apposita comunicazione ai sensi dell art. 10 bis della l. 241/ che i prodotti oggetto delle operazioni di mancata raccolta rientrino tra quelli elencati all articolo 1 del regolamento (UE) n. 1031/2014; - la realizzazione delle operazioni di mancata raccolta rendicontate nel periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 1031/2014 ( ); - la corrispondenza delle superfici rendicontate con quelle autorizzate definitivamente, riportate nella SEZIONE C - FINALE del pertinente Verbale finale controllo in loco delle operazioni di raccolta verde e mancata raccolta reg. (UE) 543/2011 e 1031/2014 ; - l inserimento e la congruenza delle superfici delle operazioni rendicontate con quelle indicate nelle comunicazioni effettuate all AGEA (le superfici rendicontate non possono superare quelle notificate), ai fini del monitoraggio del rispetto dei quantitativi massimi assegnati a livello nazionale, mediante riscontro con apposita documentazione informatica prodotta dal Settore produzioni agricole; - la congruità delle spese per le superfici oggetto della mancata raccolta, sulla base della superficie autorizzata definitivamente e delle indennità massime di sostegno previste dalla circolare ministeriale n del 2 ottobre 2014; 14 / 25

15 - il percepimento di un indennizzo assicurativo per le superfici oggetto delle operazioni rendicontate. Dato che non esiste una banca dati nazionale che registri tutti i risarcimenti delle produzioni agricole, ma che i Consorzi di Difesa sono a conoscenza dei risarcimenti erogati ai propri consorziati nell ambito di polizze agevolate ai sensi dell art. 68 del regolamento (UE) n. 73/2009, è opportuno rivolgersi a detti Consorzi per chiedere se: a) i soggetti richiedenti sono stati loro soci nell anno 2014; b) in caso affermativo, detti soggetti abbiano percepito degli indennizzi per le superficie oggetto della mancata raccolta rendicontata. Il riscontro del percepimento di un indennizzo assicurativo per la superficie oggetto della mancata raccolta, rende quest ultima non ammissibile all aiuto, in quanto il produttore non aderente ha, secondo quanto stabilito nel par. 4 dell art. 9 del regolamento (UE) n. 1031/2014, dichiarato che non ha percepito e non percepirà un duplice finanziamento dell'unione o nazionale o un indennizzo assicurativo per le operazioni ammesse a beneficiare dell'aiuto finanziario dell Unione a norma del medesimo regolamento. In tal caso, è necessario procedere all invio al produttore non aderente di una specifica comunicazione ai sensi dell art. 10 bis della l. 241/1990, che riguarderà solo la superficie rendicontata che sia stata oggetto di indennizzo assicurativo. - il prelievo eventualmente di produzione dalle superfici oggetto delle operazioni di mancata raccolta. Le operazioni di mancata raccolta realizzate dai produttori non godono della deroga prevista dal par. 3 dell articolo 6 del regolamento (UE) n. 1031/2014, al primo comma dell'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 543/2011. Pertanto, le misure di mancata raccolta non sono ammissibili quando vi sia stato un prelievo (prima o durante la denaturazione) di prodotto dalla zona di produzione interessata prima o successivamente all inizio delle operazioni. Considerato che la documentazione contabile dei produttori non indica i riferimenti catastali delle superfici in cui è stato raccolto il prodotto venduto, per verificare se dalla superficie in cui è stata realizzata la mancata raccolta possa essere stata prelevata una parte della produzione è necessario controllare la congruenza della quantità di prodotto venduto con la superficie non oggetto delle operazioni di mancata raccolta. Il parametro da considerare per i controlli è la resa ottenuta dividendo il prodotto venduto riferibile al raccolto dell anno 2014 per la superficie non oggetto della mancata raccolta coltivata dal produttore nel medesimo anno (resa 2014). Successivamente la resa 2014 va confrontata con: a) a resa media del produttore negli ultimi 5 anni (la media va effettuata non considerando gli anni con la resa più alta e con quella più bassa), al fine di tener conto sia dei fattori congiunturali (andamento climatico, grandinate, ecc) sia dei fattori legati alle caratteristiche dell impianto (impianto con densità superiore alla media, impianto irriguo, ecc) in grado di modificare le rese delle superficie del produttore interessato; b) una resa massima di riferimento, per evitare di considerare delle rese del raccolto 2014 eccessive e quindi di limitare il rischio di non rilevare eventuali prelievi di prodotto dalla superficie oggetto della mancata raccolta, che rappresenta un limite massimo per la resa per il raccolto La resa massima di riferimento può essere rappresentata dalla resa media per ettaro determinata dal CSO - Centro servizi ortofrutticoli, che predispone annualmente le statistiche sulle rese medie di alcuni prodotti ortofrutticoli, tra cui la mela, per singola provincia di produzione, aumentata del 20% per considerare le caratteristiche strutturali significative degli impianti che potrebbero aumentare le loro rese. 15 / 25

16 Le rese massime di riferimento (qli/ha) dell anno 2014 per le varietà e le provincie delle superfici oggetto delle mancate raccolte calcolate sulla base dei dati del CSO sono riepilogate nel seguente prospetto. Varietà Provincia di Verona Rovigo Padova Gala 483,60 456,00 470,40 Golden 495,60 645,60 571,20 Granny Smith 548,40 570,00 559,20 Imperatore 632,40 676,80 655,20 Red Delicious (comprende anche le Red Delicious) 464,40 537,60 501,60 Styman 358, Fuji 517,20 486,00 501,60 Media generale 542,40 588,00 579,60 In alternativa, per la determinazione della resa massima di riferimento possono essere utilizzate le stesse rese massime di riferimento eventualmente utilizzate per i controlli delle mancate raccolte effettuate sulle superfici dei soci delle OP. Dato che tali rese tengono conto delle rese produttive di un numero significativo di produttori distribuiti nelle medesime zone di produzione dei produttori non aderenti potrebbero essere maggiormente in linea con le effettive rese produttive anche di questi ultimi. Le informazioni di riferimento sono necessarie al calcolo delle rese dei produttori presso le cui superfici sono state realizzate le operazioni di mancata raccolta: o o le vendite dei produttori delle sole varietà oggetto della mancata raccolta comunicati dai medesimi; controllati durante i controlli in loco di cui al paragrafo 10.2 sulla base della contabilità e dalle fatture di vendita dei produttori interessati; le superfici coltivate dai produttori delle sole varietà oggetto della mancata raccolta comunicate dai produttori (da considerare possibilmente le sole superficie in produzione), verificate mediante riscontro con il fascicolo aziendale e il piano colturale dei produttori interessati. Entrambi i tipi di informazioni potranno essere rideterminati in base agli esiti dei controlli in loco sui conferimenti e amministrativi sulle superfici. Gli esiti di questa verifica possono essere il riscontro di: a) una resa 2014 superiore sia alla resa massima di riferimento sia alla resa utilizzata per il calcolo del massimale della c.m. 5614/2014 (415,18 qli/ha), dal quale si presume che una parte delle vendite del produttore comprenda anche della produzione raccolta anche dalla superficie oggetto di mancata raccolta, stimata dalla differenza tra la resa 2014 e la resa massima di riferimento. In questo caso, tutta la domanda non sarà ammissibile all aiuto in quanto i dati rilevano che è stata presumibilmente effettuata una raccolta dalla superficie oggetto della mancata raccolta. Esempio: 1. resa 2014 maggiore della resa massima di riferimento e maggiore della resa utilizzata per il calcolo massimale (415,18 q.li/ha) 16 / 25

17 A B C D E F G H Produzione/ ha per calcolo massimale (c.m. 5614/2014)) Resa produzione anno 2014 var. mancata raccolta es. cv. imperatore Resa massima di riferimento Resa produzione media anni differenza tra resa produzione 2014 e resa massima di riferimento (B-C) riduzione % premio/ha (E/C) premio/ha da c.m. 5614/2014 premio/ha ammesso (Gx(1-F)) 415, ,4 519,17 59,6 100% 3.704,85 0,00 b) una resa 2014 superiore alla resa utilizzata per il calcolo del massimale della c.m. 5614/2014 (415,18 qli/ha) ma inferiore alla resa massima di riferimento, dal quale si presume che non sia stata raccolta produzione dalla superficie oggetto di mancata raccolta, pertanto non si dovrà applicare nessuna riduzione dell importo del sostegno. Esempio: 2. resa 2014 inferiore alla resa massima di riferimento e maggiore della resa utilizzata per il calcolo massimale (415,18 q.li/ha) A B C D E F G H Produzione/ ha per calcolo massimale (c.m. 5614/2014)) Resa produzione anno 2014 var. mancata raccolta es. cv. imperatore Resa massima di riferimento Resa produzione media anni differenza tra resa produzione 2014 e resa massima di riferimento (B-C) 415, , ,4 riduzione % premio/ha (E/C) NESSUNA RIDUZIONE premio/ha da c.m. 5614/2014 premio/ha ammesso (Gx(1-F)) 3.704, ,85 c) una resa 2014 inferiore alla resa utilizzata per il calcolo del massimale della c.m. 5614/2014 (415,18 qli/ha), in questo caso si deve applicare una riduzione dell importo del sostegno proporzionale alla resa 2014 accertata. Esempio: 3. situazione di produzione 2014 inferiore alla resa della resa utilizzata per il calcolo massimale (415,18 q.li/ha) A B C D E F G H produzione ettaro per calcolo massimale (cm) produzione anno 2014 var. mancata raccolta es. cv. imperatore produzione riferimento cso cv. imperatore +20% produzione media anni differenza tra resa produzione 2014 e resa c.m. 5614/2014 (B-A) riduzione % premio/ha (E/A) premio/ha da c.m. 5614/2014 premio/ha ammesso (Gx(1-F)) 415, , ,18 13,29062% 3.704, , Controlli in loco delle domande relativamente ai ritiri dal mercato Tenuto conto che per entrambi i regolamenti sono presentate in conformità all articolo 72 del regolamento (UE) n. 543/2011, tutte le domande di pagamento pervenute devono essere sottoposte al controllo in loco. Tali controlli riguardano gli elementi che possono essere verificati solo presso la sede dell OP. 17 / 25

18 I controlli in loco sono svolti dall AVEPA se il luogo presso cui effettuare il controllo è ubicato all interno della Regione del Veneto, oppure dall OPR/Prefettura competente per l ubicazione del luogo del controllo, previa apposita richiesta dell AVEPA. È possibile dare un preavviso minimo a condizione che non pregiudichi le finalità del controllo. Il rappresentante legale dell OP o del destinatario, o una persona dallo stesso delegata, può essere invitata a firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. I controlli in loco sono regolati, dagli articoli 103, 106, 107, 108 e 109 del regolamento (UE) n. 543/2011, dalle disposizioni generali indicate nel paragrafo specifico del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dei programmi operativi e da quelle specifiche di seguito illustrate. I controlli in loco si distinguono in: - controlli sulle domande di pagamento; - controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro dal mercato. A prescindere dal tipo dei controlli, questi formano oggetto di una relazione, redatta in conformità del modello predisposto dall AVEPA (relazione controllo in loco sulle operazioni di ritiro dal mercato svolte dalle organizzazioni di produttori ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2014). 9.1 Controlli in loco sulle domande di pagamento relativamente ai ritiri dal mercato I controlli in loco sulle domande di pagamento riguardano in particolare: - le spese di trasporto; - le eventuali entrate nette. I controlli di cui sopra riguardano tutte le domande presentate ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2014 che riguardino operazioni di ritiro dal mercato. I controlli in loco sulle spese di trasporto riguardano l esecuzione dei trasporti rendicontati, mediante la verifica delle fatture e dei documenti di trasporto indicati nel pertinente prospetto allegato alle domande di pagamento, e la giustificazione delle spese sostenute; I controlli hanno lo scopo di verificare, presso la sede dell OP le azioni rendicontate, gli originali dei giustificativi delle spese sostenute e la loro contabilizzazione. A tal riguardo devono essere verificati gli originali dei giustificativi rendicontati, la conformità agli stessi delle copie allegate alla domanda di pagamento, nonché la loro corretta registrazione (libri IVA, ecc.) nella contabilità dell OP. Inoltre, dovranno essere verificati i documenti di trasporto relativi ad almeno una fattura di trasporto, al fine di verificare l avvenuto trasporto rendicontato. Inoltre, ove opportuno, nel corso dei controlli potranno essere visionati ed acquisiti ulteriori documenti. I controlli in loco sulle eventuali entrate nette servono a verificare se le OP hanno percepito delle indennità da parte dei destinatari per i prodotti ritirati dal mercato, che ai sensi dell articolo 79 del regolamento (UE) n. 543/2011 devono essere detratte dal sostegno per i ritiri dal mercato. Il controllo va effettuato sulla base della contabilità delle OP, verificando se queste ultime abbiano emesso delle fatture di vendita intestate all ente destinatario e, in caso affermativo se queste fatture si riferiscono alle consegne di prodotti ritirati rendicontati (desumibile dal documento di trasporto). L importo dell imponibile di queste fatture di vendita va detratto dal sostegno chiesto dalle OP nella loro domanda di pagamento. In ogni caso dovrà essere controllato almeno un destinatario, anche se preferibilmente il controllo dovrebbe riguardare tutti i destinatari dei prodotti ritirati da una OP. La verifica può essere fatta visionando il conto dei ricavi della OP oppure il registro delle fatture di vendita dell OP. Qualora non sia possibile visionare la documentazione per tutto l anno, la visione potrà essere limitata ai mesi di consegna del prodotto e a quelli 18 / 25

19 immediatamente successivi. In alternativa potrà essere visionata la stampa del partitario clienti della OP. Potrà essere visionata anche altra documentazione utile al controllo. Gli esiti dei controlli sulle spese di trasporto e sulle eventuali entrate nette vanno registrati nelle apposite sezioni della pertinente relazione di controllo in loco. 9.2 Controlli in loco di secondo livello sulle operazioni di ritiro dal mercato Le operazioni di ritiro dal mercato rendicontate sono sottoposte ai controlli di secondo livello conformemente al regolamento (UE) n. 543/2011. Inoltre, secondo quanto previsto dall articolo 8 del regolamento (UE) n. 1031/2014, i controlli in loco di secondo livello devono riguardare almeno il 40% delle imprese soggette ai controlli di primo livello e almeno il 5% del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato. Sulla base di quanto stabilito dagli articoli 101 e 109 del regolamento (UE) n. 543/2011, il campione delle OP e delle operazioni da controllare (buoni di avviamento) sarà selezionato sulla base di un apposita analisi dei rischi. Le analisi dei rischi saranno basate su criteri che consentano di analizzare e valutare il rischio che una OP abbia realizzato operazioni di ritiro non conformi alla vigente normativa. I campioni da assoggettare al controllo in loco sono selezionati dal Settore controlli e attività delegate previa predisposizione delle analisi dei rischi da parte della Funzione operativa coordinamento OCM ortofrutticolo del Settore produzioni agricole Qualora a seguito dei controlli di secondo livello emergano irregolarità di rilievo, l AVEPA deve approfondire tali controlli per la domanda in questione e aumentare la frequenza dei controlli di secondo livello presso le OP interessate per la campagna successiva. Come stabilito dall articolo 109 del regolamento (UE) n. 543/2011, i controlli di secondo livello sono svolti in loco presso le OP/AOP e i destinatari dei prodotti ritirati e prevedono le verifiche di seguito descritte Controlli di secondo livello presso le OP I controlli di secondo livello sui ritiri presso le OP riguardano gli aspetti riportati nell articolo 109 del regolamento (UE) n. 543/2011. I controlli di seguito riportati vanno effettuati per le sole domande selezionate per il controllo in loco di secondo livello. Per quanto riguarda la verifica della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria, è necessario verificare se l OP tiene la contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria che ciascuna OP, che abbia effettuato operazioni di ritiro, è tenuta a conservare. Per il controllo è necessario riscontrare i movimenti rilevati nelle contabilità con quelli indicati in un campione di documenti (documenti di trasporto, bolle di conferimento, fatture di vendita, di acquisto, ecc.). Essa va effettuata per la contabilità relativa al solo anno 2014 e solo per quanto riguarda il prodotto ritirato oggetto del controllo.. I controlli riguardano la contabilità di magazzino e finanziaria, alle fatture e, se necessario, alla loro veridicità, così come la concordanza tra i dati dichiarati e i dati contabili e/o fiscali delle OP interessate. Gli esiti dei controlli sulla contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria nonché sulla percentuale massima di ritiro vanno registrati nelle apposite sezioni della pertinente relazione di controllo in loco Controlli di secondo livello presso i destinatari dei prodotti ritirati I controlli di secondo livello sui ritiri presso i destinatari riguardano gli aspetti riportati nell articolo 109 del regolamento (UE) n. 543/2011. In particolare, detti controlli riguardano la destinazione dei prodotti ritirati dichiarata nelle prese in carico, la loro adeguata denaturazione ed il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 543/2011 da parte dei destinatari dei prodotti ritirati. 19 / 25

20 Pertanto, il controllo presso il destinatario ha lo scopo di verificare la destinazione finale del prodotto ritirato e il suo utilizzo nel rispetto delle altre condizioni previste dalle norme vigenti. L AVEPA potrà avvalersi per lo svolgimento di tali controlli anche di altri soggetti (organismi pagatori, Prefetture, Agenzia delle Dogane, ecc). Tali controlli, ove pertinenti, comprendono in particolare: - un controllo a campione delle registrazioni di carico e di scarico della contabilità di magazzino che deve essere tenuta dai destinatari e della contabilità finanziaria degli Enti benefici, mediante la verifica a campione della corrispondenza dei dati della contabilità con i pertinenti documenti contabili e con i buoni di avviamento. Per le destinazioni in biomasse, compostaggio e trasformazione industriale no-food, in assenza di una contabilità di magazzino non specifica, l utilizzatore potrà effettuare le registrazioni in un apposito registro di carico e scarico redatto secondo i specifici modelli approvati con il decreto del Direttore n. 7/2013 (allegati I e M); - il controllo del rispetto delle condizioni ambientali applicabili; - con riferimento alla distillazione, la trasformazione del prodotto attribuito in alcool di gradazione superiore agli 80 gradi documentata da apposita documentazione dell Agenzia delle Dogane; - rispetto di altri obblighi e impegni a carico dei destinatari dei prodotti ritirati. Fermo restando che sono da effettuare dopo la presentazione delle domande di pagamento da parte delle OP, questi controlli possono essere effettuati anche in occasione dei controlli da svolgere successivamente alla consegna del prodotto presso le aziende agricole che ricevono i prodotti destinati alla biodegradazione e all alimentazione animale. Una volta completati i controlli, la formalizzazione delle attività di controllo svolte e dei relativi esiti sarà effettuata presso il destinatario: - sulla parte riservata all AVEPA delle prese in carico relative ai prodotti oggetto di controllo, nel caso di destinazioni diverse da quella gratuita; - mediante la redazione di una apposita relazione di controllo redatta secondo il modello allegato approvato con il decreto del Direttore n. 7/2013 (allegato U), per la destinazione distribuzione gratuita. 10. Controlli in loco delle domande relativamente alle mancate raccolte Tutte le domande di pagamento pervenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2014 devono essere sottoposte a controlli in loco. Questi ultimi comprendono anche i controlli di secondo livello previsti dall articolo 110 del regolamento (UE) n. 543/2011, per quanto pertinenti con le mancate raccolte. Tali controlli riguardano gli elementi che possono essere verificati solo presso la sede dell OP o del produttore aderente. In particolare, questi controlli riguardano la verifica della contabilità della OP o del produttore non aderente, in modo da verificare le quantità riconducibili al raccolto dell anno 2014 della varietà oggetto della mancata raccolta. È possibile dare un preavviso minimo a condizione che non pregiudichi le finalità del controllo. Per quanto riguarda i produttori non aderenti, il controllo può essere effettuato anche presso la sede di un altro soggetto presso il quale sia conservata per conto del produttore la sua contabilità (CAA, studio professionale, ecc). Il rappresentante legale dell OP o il produttore non aderente, o una persona dallo stesso delegata, può essere invitata a firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. 20 / 25

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