Regolamento Esami Idoneità Professionale Autotrasporto Merci e Viaggiatori - Rev. 1 del

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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI IDONEITA PROFESSIONALE PER L AUTOTRASPORTO DI MERCI E DI VIAGGIATORI Approvato con Deliberazione Consiliare n. 48 del INDICE Art. 1 Oggetto...2 Art. 2 Fonti normative...2 Art. 3 Ambito di applicazione...2 Art. 4 Domanda di ammissione all esame...3 Art. 5 Requisiti e titoli per l ammissione all esame...4 Art. 6 Composizione della Commissione Esaminatrice...5 Art. 7 Nomina e durata in carica dei membri della Commissione Esaminatrice...5 Art. 8 Insediamento e funzionamento della Commissione Esaminatrice...6 Art. 9 Calendario delle sessioni d esame...8 Art. 10 Adempimenti preliminari alle sessioni d esame...8 Art. 11 Convocazione dei candidati all esame...9 Art. 12 Programma di esame...9 Art. 13 Struttura dell esame Art. 14 Esame per il conseguimento dell idoneità professionale al trasporto su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori in ambito nazionale e internazionale o esclusivamente in ambito nazionale Art. 15 Esame integrativo per il conseguimento dell idoneità professionale al trasporto su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori anche in ambito internazionale Art. 16 Esame di controllo Art. 17 Adempimenti dei candidati durante lo svolgimento delle prove Art. 18 Adempimenti dei candidati e della Commissione al termine delle prove Art. 19 Verbale delle operazioni d esame Art. 20 Dichiarazione di idoneità e rilascio dell attestato Art. 21 Modalità per la ripetizione dell esame Art. 22 Trasparenza amministrativa nelle procedure d esame Art. 23 Risorse finanziarie Art. 24 Modifiche al Regolamento Art. 25 Entrata in vigore e norme transitorie Art. 26 Norme di chiusura e salvaguardia Ing. Rosina Rende Servizio Trasporti Pag. 1/20

2 Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della funzione relativa agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, in attuazione dell art. 105, comma 3, lettera g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, secondo quanto previsto dall art. 7 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n Art. 2 Fonti normative 1. La materia riguardante gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada è regolata dalle disposizioni normative previste da: Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 Attuazione della direttiva del Consiglio dell'unione Europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali ; Decreto Ministeriale 28 aprile 2005, n. 161 Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal Decreto Legislativo n. 478/2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci ; Decreto Dirigenziale prot. n. 126 del concernente Prove d esame per il trasporto nazionale e internazionale su strada di merci o di viaggiatori quesiti e tipi di esercitazione, emesso dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti. 2. La Provincia gestisce i procedimenti amministrativi inerenti l organizzazione degli esami di cui all art. 1 in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 art. 105 comma 3 lettera g), il quale dispone l attribuzione diretta alle Province di tale funzione amministrativa, già di competenza dello Stato. 3. L Accordo Stato Regioni Enti Locali sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il , recante modalità organizzative e procedure per l applicazione dell art. 105, comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, prevede che la Provincia istituisca, con proprio regolamento, un apposita Commissione d esame per lo svolgimento degli esami previsti dall art. 7 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n Art. 3 Ambito di applicazione 1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento: a) coloro che intendono conseguire l attestato di idoneità professionale al fine di esercitare l attività di autotrasporto di cose per conto di terzi sul territorio nazionale e Ing. Rosina Rende Servizio Trasporti Pag. 2/20

3 internazionale, ovvero esclusivamente sul territorio nazionale, con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate; b) coloro che intendono conseguire l attestato di idoneità professionale al fine di esercitare l attività di trasportatore di viaggiatori su strada sul territorio nazionale e internazionale, ovvero esclusivamente sul territorio nazionale. 2. I titoli professionali di cui al comma 1, lett. a) e lett. b) si conseguono previo superamento dell esame previsto dall art. 8 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, finalizzato all accertamento della conoscenza delle materie riportate nell Allegato I del medesimo D.Lgs. n. 395/2000. Le diverse modalità per il conseguimento dell attestato di idoneità professionale sono disciplinate dagli articoli 14, 15 e 16 del presente Regolamento. Art. 4 Domanda di ammissione all esame 1. Coloro che intendano sostenere gli esami di cui all art. 1 del presente Regolamento rivolgono alla Provincia di Crotone apposita domanda in forma scritta ed in osservanza della normativa sull'imposta di bollo, contenente: a) i dati anagrafici del richiedente; b) la tipologia di esame che si intende sostenere tra le seguenti: trasporto di merci, o di viaggiatori, esclusivamente in ambito nazionale; trasporto di merci, o di viaggiatori, in ambito nazionale ed internazionale; trasporto di merci, o di viaggiatori, solo in ambito internazionale, se si è già in possesso di abilitazione valida sul territorio nazionale; c) la dichiarazione, resa nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del possesso dei requisiti di cui al successivo art Al fine di semplificare la presentazione della domanda, l Ufficio competente predispone, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la modulistica necessaria per la redazione delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma. 3. La domanda è sottoscritta dal candidato, pena l esclusione, mediante l apposizione della propria firma autografa. 4. Alla domanda è allegata la copia fotostatica di un documento di identificazione del sottoscrittore legalmente valido, nonché l attestazione di versamento, per rimborso spese di istruttoria, di 50,00 (cinquanta/00) sul conto corrente postale n intestato a Amministrazione Provinciale di Crotone Servizio Trasporti, con indicazione della causale Spese di istruttoria per esame idoneità professionale trasporto merci conto terzi, ovvero Spese di istruttoria per esame idoneità professionale trasporto viaggiatori su strada. La mancata presentazione alle prove non comporta la restituzione delle somme corrisposte per partecipare all'esame. L importo sopra indicato è aggiornabile periodicamente con Deliberazione di Giunta Provinciale. 5. La domanda di ammissione all esame deve essere presentata entro trenta giorni dalla data fissata per la sessione d esame. I candidati che presentano la domanda oltre i termini Ing. Rosina Rende Servizio Trasporti Pag. 3/20

4 stabiliti, qualora in possesso dei requisiti indicati all art. 5, vengono ammessi a sostenere le prove d esame nella sessione successiva. Art. 5 Requisiti e titoli per l ammissione all esame 1. Ai sensi dell art. 8, comma 6 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, sono ammessi a partecipare alle prove d esame di cui agli articoli 14 e 15 del presente Regolamento coloro che: a) abbiano raggiunto la maggiore età; b) non siano interdetti giudizialmente e non siano inabilitati; c) siano cittadini italiani o di altro stato membro dell Unione Europea, ovvero cittadini di uno stato non appartenente all Unione Europea, purché in regola con le vigenti disposizioni normative in materia di soggiorno; d) abbiano, in un comune della provincia di Crotone, la residenza anagrafica o l iscrizione nell anagrafe degli italiani residenti all estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale così come indicata all art. 1, comma 4 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395; e) abbiano assolto all obbligo scolastico e abbiano, inoltre, superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado o, in alternativa, un corso di preparazione agli esami di cui all art. 1 presso organismi appositamente autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 2. I titoli di studio prodotti dai cittadini comunitari ed extracomunitari, per essere considerati equivalenti a quelli richiesti nella lett. e) del precedente comma, devono essere stati rilasciati da scuole ufficiali del sistema educativo straniero, ed essere presentati unitamente alla Dichiarazione di valore in loco, rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica italiana nel Paese dove è stato conseguito il titolo estero. 3. Relativamente al requisito di cui alla lettera d) del comma 1, possono altresì essere ammessi all esame i candidati che, residenti sul territorio regionale, per ragioni di incompatibilità con le Commissioni di esame della Provincia di residenza, non possono svolgere gli esami presso detta Provincia. 4. Sono ammessi a partecipare all esame di controllo di cui all art. 16 coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 e che, ai sensi dell art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 395/2000, dimostrino di aver maturato un esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni, svolgendo la direzione dell attività nell interesse di una o più imprese stabilite nell Unione Europea o negli Stati aderenti all accordo sullo Spazio Economico Europeo, (iscritte all Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero titolari di licenze o autorizzazioni per il trasporto di persone su strada), che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di trasportatore su strada di cui all art. 3, comma 1, lett. a) e b) del presente Regolamento. L esperienza pratica si considera continuativa ed attuale se soddisfa i requisiti previsti dall art. 7, comma 5 del D.Lgs. n. 395/2000. Ing. Rosina Rende Servizio Trasporti Pag. 4/20

5 5. I requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 4 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione, nella quale devono essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Art. 6 Composizione della Commissione Esaminatrice 1. Gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di cui all'art. 1 del presente Regolamento si svolgono in presenza di una Commissione composta da: a) un Presidente rappresentato dal Dirigente del Settore competente, o suo delegato; b) un esperto designato dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; c) un esperto designato dalla Regione Calabria; d) tre esperti nelle materie d esame (merci e viaggiatori) designati dalla Provincia di Crotone. 2. E' fatta salva l eventuale diversa composizione della Commissione esaminatrice in forza di specifiche disposizioni di legge. Art. 7 Nomina e durata in carica dei membri della Commissione Esaminatrice 1. Gli Enti di cui al precedente art. 6, comma 1, lett. b) e c), designano un rappresentante effettivo ed un supplente, previa specifica richiesta da parte della Provincia. La designazione del rappresentante del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti spetta al Direttore dell Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Crotone. 2. Qualora, malgrado l invio di apposito sollecito, uno o più Enti di cui al comma precedente non dovessero comunicare la designazione dei propri rappresentanti, nelle more dell indicazione dei componenti mancanti, la Provincia procede ugualmente all istituzione della Commissione tenendo conto dei soli membri designati. 3. I componenti della Commissione esaminatrice devono essere tecnici in possesso di adeguata competenza nelle materie oggetto di esame, dimostrabile attraverso la presentazione di dettagliato curriculum e di un titolo di studio almeno pari a quello richiesto per l accesso agli esami. 4. Tutti i componenti della Commissione esaminatrice vengono nominati dal Presidente della Provincia con proprio Decreto Presidenziale, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali". Per ogni componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare. Ing. Rosina Rende Servizio Trasporti Pag. 5/20

6 5. E facoltà del Presidente della Provincia nominare ulteriori esperti rispetto a quelli previsti all art. 6, comma 1, lett. d), qualora materie di particolare complessità o specificità previste nei programmi d esame lo rendano opportuno. 6. Il competente Dirigente della Provincia, o suo delegato, convoca e presiede la Commissione esaminatrice ed assicura le funzioni di segreteria, nominando quale Segretario della Commissione un dipendente dell Amministrazione Provinciale appartenente al Servizio competente. 7. I componenti della Commissione esaminatrice durano in carica tre anni dalla nomina e, ad esclusione del Presidente, possono essere confermati per una sola volta. Scaduto il triennio, i poteri della Commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per non oltre sei mesi. 8. I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalità indicate ai commi 1, 2 3 e 4 del presente articolo. 9. Ai componenti ed al Segretario della Commissione esaminatrice, la Provincia di Crotone corrisponde, per ciascuna seduta d esame, un gettone di presenza di importo pari al valore del gettone di presenza attribuito al Consigliere Provinciale nell ambito di ciascuna seduta consiliare. Ai componenti della Commissione è riconosciuto, inoltre, il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute. Art. 8 Insediamento e funzionamento della Commissione Esaminatrice 1. La seduta di insediamento è convocata dal Presidente della Commissione Esaminatrice. 2. In corrispondenza delle riunioni successive, nella convocazione viene precisato se la seduta riguarda l esame di idoneità professionale all esercizio dell attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi o, alternativamente, l esame di idoneità professionale all esercizio dell attività di autotrasportatore di viaggiatori su strada. 3. L avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, viene pubblicato sul sito web istituzionale e deve essere recapitato, anche via fax, ai componenti effettivi della Commissione almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Il componente effettivo che sia impossibilitato a prendere parte alla seduta, provvede ad avvisare e a delegare il rispettivo supplente affinché vi partecipi al suo posto. 4. La Commissione esaminatrice opera quale collegio perfetto. Per la validità delle sedute è necessaria, pertanto, la presenza di tutti i componenti, effettivi o supplenti. Il Commissario effettivo o supplente che, senza adeguata giustificazione, non partecipi a tre sedute consecutive può essere dichiarato decaduto. Contestualmente, il Presidente della Provincia nomina un nuovo Commissario. 5. All inizio di ciascuna riunione, il Presidente della Commissione esaminatrice verifica, preliminarmente, la regolarità della costituzione della Commissione stessa. Ing. Rosina Rende Servizio Trasporti Pag. 6/20

7 Nell'ipotesi in cui, trascorsi trenta minuti dall'ora stabilita, difetti la regolare costituzione, il Presidente dichiara deserta la seduta e riconvoca la Commissione in data successiva, dandone immediata comunicazione ai candidati. 6. La Commissione decide, di norma, all unanimità. Qualora ciò non si verifichi, le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 7. Accertata la regolarità della costituzione della Commissione, il Presidente, i componenti della Commissione esaminatrice ed il Segretario prendono visione dei nominativi dei candidati e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra di loro e con i candidati - previa lettura ed ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile - incompatibilità derivante dall'essere legati fra loro o con qualche candidato da vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado. Il Presidente informa, altresì, che in caso di sopravvenuta conoscenza nel corso dei lavori della Commissione, da parte di ciascun componente, di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento od incompatibilità sopra illustrate, lo stesso deve immediatamente darne comunicazione al Presidente della Provincia, cessando contestualmente dall'incarico. 8. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove d esame al fine di motivare i principi di attribuzione dei punteggi alle singole prove. 9. Prima dell'inizio delle prove d esame, la Commissione, considerato il numero dei candidati, stabilisce il termine del procedimento e lo rende pubblico mediante affissione all'albo Pretorio della Provincia di Crotone. 10. La Commissione esaminatrice provvede a: a) predisporre con metodo informatico le schede contenenti i quesiti a risposta multipla predeterminata e a scegliere dall elenco generale di cui all art. 13, comma 5 le esercitazioni su un caso pratico, che diventano oggetto di esame secondo le modalità previste dal medesimo art. 13, commi 6 e 7 e dagli articoli 14 e 15; b) valutare la regolarità delle domande degli aspiranti al conseguimento dell idoneità, accertandone i requisiti per l ammissione all esame, previa istruttoria eseguita dall Ufficio competente; c) fissare le date delle sedute di esame; d) comunicare agli interessati la data e la sede di svolgimento delle prove; e) espletare gli esami e predisporre l elenco dei risultati, così come indicato all art. 13, comma 8; f) trasmettere copia del verbale relativo alla seduta di esame e copia dell elenco di cui al punto e) all Ufficio competente, che ne prende atto con provvedimento dirigenziale. 11. Al termine di ciascuna riunione, il verbale dei lavori viene sottoscritto e approvato dal Presidente, dal Segretario e dai componenti della Commissione presenti. Esso deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, i presenti e gli assenti, l oggetto della riunione. Ing. Rosina Rende Servizio Trasporti Pag. 7/20

8 12. Le procedure d esame devono concludersi entro quattro mesi dalla data di svolgimento delle prove. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente della Provincia. Art. 9 Calendario delle sessioni d esame 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Dirigente del Settore competente provvede con propria determinazione a fissare il numero e le date delle sessioni d'esame per il successivo anno solare, rispettando un intervallo minimo di sessanta giorni liberi tra sessioni consecutive. 2. Con lo stesso atto, il Dirigente assicura la disponibilità di una sede idonea per lo svolgimento degli esami. 3. Il calendario delle sessioni d esame viene pubblicato all Albo Pretorio della Provincia e sul sito web istituzionale Esso riporta, per ciascuna sessione: a) le modalità e i termini di presentazione della domanda; b) la data, l orario e la sede di svolgimento della prova scritta, nonché la data di correzione degli elaborati. 4. Le prove d esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi, rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Art. 10 Adempimenti preliminari alle sessioni d esame 1. Qualora si verifichino cause di esclusione (carenza dei requisiti di ammissione all esame, gravi insufficienze documentali, gravi irregolarità nella presentazione della domanda), il Dirigente del Settore competente, con proprio atto, determina l esclusione dei relativi candidati dalla sessione d esame, specificando nel medesimo atto i motivi e le modalità di ricorso nelle sedi giurisdizionali competenti. 2. Qualora, in fase di esame della domanda di ammissione, siano riscontrate lievi irregolarità o carenze documentali, l Ufficio competente provvede ad invitare l interessato a regolarizzare l istanza presentando l eventuale documentazione integrativa necessaria. 3. L eventuale provvedimento di esclusione deve essere comunicato al candidato interessato mediante Racc. A.R.. Ing. Rosina Rende Servizio Trasporti Pag. 8/20

9 Art. 11 Convocazione dei candidati all esame 1. Agli ammessi alla prova di esame è data apposita comunicazione, a cura del Presidente della Commissione esaminatrice di cui all art. 6, almeno quindici giorni prima della data fissata per l espletamento della prova stessa, mediante lettera Racc. A.R. o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire prova certa di ricezione, precisando il luogo, il giorno e l ora prefissati per lo svolgimento dell esame. 2. Per essere ammessi a sostenere gli esami, gli interessati devono presentarsi muniti di un documento di identificazione legalmente valido. 3. La Provincia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni causata da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 4. La mancata presenza alla prova nel giorno stabilito è considerata rinuncia alla prova stessa. In tal caso, il versamento per rimborso spese di istruttoria, di cui all art. 4, comma 4, non è rimborsabile. 5. Qualora l assenza sia dovuta a causa di forza maggiore, attestata con valida documentazione da far pervenire alla segreteria della Commissione nel termine perentorio di cinque giorni successivi alla data dell esame, a richiesta dell interessato il versamento per rimborso spese di cui all art. 4, comma 4, può essere utilmente imputato alla successiva prova d esame, da effettuarsi nella prima sessione utile. In tal caso, è fatta salva la domanda di ammissione già presentata. 6. E possibile avvalersi della facoltà di cui al comma precedente soltanto per una volta. Art. 12 Programma di esame 1. Le prove d esame vertono sulle discipline elencate nell Allegato I del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, di seguito riportate. A) ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE Trasporti su strada di merci e di viaggiatori - conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché, i diritti e gli obblighi che ne derivano; - essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto. Trasporti su strada di merci - essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente ai danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o da ritardo Ing. Rosina Rende Servizio Trasporti Pag. 9/20

10 nella consegna, nonché, di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale; - conoscere le disposizioni della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti. Trasporti su strada di viaggiatori - essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente ai danni provocati ai passeggeri o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti di tale reclamo sulla propria responsabilità contrattuale. B) ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE Trasporti su strada di merci e di viaggiatori - conoscere le condizioni e le formalità previste per l esercizio di un attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento; - possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione ed il funzionamento. C) ELEMENTI DI DIRITTO SOCIALE Trasporti su strada di merci e di viaggiatori - conoscere il ruolo ed il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.); - conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale; - conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporti su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.); - conoscere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85, nonché del regolamento (CEE) n. 3821/85, e le misure pratiche per l attuazione di tali regolamenti. D) ELEMENTI DI DIRITTO TRIBUTARIO Trasporti su strada di merci e di viaggiatori Il candidato deve conoscere, in particolare, le norme relative: - all IVA per i servizi di trasporto; - alla tassa di circolazione degli autoveicoli; - alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi ed ai diritti di utenza riscossi per l uso di alcune infrastrutture; Ing. Rosina Rende Servizio Trasporti Pag. 10/20

11 - alle imposte sui redditi. E) GESTIONE COMMERCIALE E FINANZIARIA DELL IMPRESA Trasporti su strada di merci e di viaggiatori - conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento; - conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.), nonché gli oneri e le obbligazioni che ne derivano; - sapere che cos è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo; - essere in grado di leggere e di interpretare un conto dei ricavi; - essere in grado di effettuare un analisi della situazione finanziaria e della redditività dell impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari; - essere in grado di redigere un bilancio; - conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata; - essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell impresa, e organizzare programmi di lavoro, ecc.; - conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della promozione della vendita dei servizi di trasporto, dell elaborazione di schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche relazioni, ecc.; - conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati), nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano; - conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada. Trasporti su strada di merci - essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi dei trasporti su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms (usi internazionali sui termini di consegna delle merci); - conoscere le varie categorie dei soggetti ausiliari del trasporto, il loro ruolo, le loro funzioni e il loro eventuale statuto. Trasporti su strada di viaggiatori - essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di viaggiatori; - essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di viaggiatori. Ing. Rosina Rende Servizio Trasporti Pag. 11/20

12 F) ACCESSO AL MERCATO Trasporti su strada di merci e di viaggiatori - conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all organizzazione ufficiale della professione, all accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli ed alle sanzioni; - conoscere la normativa relativa alla costituzione di un impresa di trasporti su strada; - conoscere i vari documenti necessari per l effettuazione dei servizi di trasporti su strada ed essere in grado di procedere alla verifica della presenza, sia all interno dell impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli. Trasporti su strada di merci - conoscere le norme relative all organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli ed alla logistica; - conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione. Trasporti su strada di viaggiatori - conoscere le norme relative all organizzazione del mercato dei trasporti su strada di viaggiatori; - conoscere le norme relative all istituzione di servizi di trasporto ed essere in grado di elaborare programmi di trasporto. G) NORME TECNICHE E GESTIONE TECNICA Trasporti su strada di merci e di viaggiatori - conoscere le norme relative ai pesi ed alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano tali norme; - essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell impresa, gli autoveicoli e i loro elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.); - conoscere le formalità relative all omologazione, all immatricolazione ed al controllo tecnico degli autoveicoli; - essere in grado di tenere conto delle misure da adottare per la lotta contro l inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l inquinamento acustico; Ing. Rosina Rende Servizio Trasporti Pag. 12/20

13 - essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature. Trasporti su strada di merci - conoscere i diversi tipi di congegni di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.); - conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale; - essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 94/55/CE, dalla direttiva 96/35/CE e dal regolamento (CEE) n. 259/93; - essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti (ATP); - essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi. H) SICUREZZA STRADALE Trasporti su strada di merci e di viaggiatori - conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.); - essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limiti di velocità, precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.); - essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente; - essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si ripetano incidenti o gravi infrazioni. Trasporti su strada di viaggiatori - avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri. Ing. Rosina Rende Servizio Trasporti Pag. 13/20

14 Art. 13 Struttura dell esame 1. Sostengono le prove d esame i candidati, in possesso dei requisiti di ammissione indicati all art. 5 del presente Regolamento, che abbiano depositato la domanda, completa in ogni sua parte, almeno trenta giorni prima della data fissata per la sessione e che siano stati convocati a norma dell art In caso di trasmissione della domanda tramite sistema postale, fa fede la data di ricezione della stessa da parte del protocollo dell Ente. 3. L esame di cui all art. 7 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, ai sensi dell art. 8, comma 1 del medesimo decreto, si compone di due prove scritte: a) una prova basata su sessanta quesiti a risposta multipla predeterminata, di cui solamente una corretta; b) un esercitazione su un caso pratico, contenente più questioni specifiche, che il candidato deve risolvere. 4. Le modalità di svolgimento delle suddette prove ed i criteri di valutazione dei relativi elaborati sono stabiliti dall art. 8 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, e successive modificazioni, nonché dal Decreto Dirigenziale prot. n. 126 del emesso dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti. 5. A cura della competente struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono resi pubblici sul proprio sito Internet l'elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma 3, lettera a), e dei tipi di esercitazione per la prova di cui al comma 3 lettera b), così come previsto dall art 8, comma 5 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n Le schede contenenti i quesiti di cui al comma 3, lett. a), adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza, sono predisposte con metodo informatico ed in forma anonima dalla Commissione esaminatrice di cui all art. 6 del presente Regolamento e consegnate ai candidati in modo casuale. 7. Ai fini dell espletamento della prova di cui al comma 3, lett. b), la Commissione predispone tre buste, ognuna contenente un esercitazione estratta dall elenco di cui al comma 5. Tra tali buste, un candidato, alla presenza di almeno altri due, ne sceglie una e il contenuto della stessa diventa oggetto d esame. Si procede, quindi, all apertura delle due buste restanti ed il loro contenuto è portato a conoscenza dei candidati. 8. Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice forma l elenco dei partecipanti con l indicazione, per ciascuno di essi, del punteggio conseguito nei quesiti, di quello ottenuto nell esercitazione e del punteggio complessivo. L elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da altro membro, è affisso nella sede della prova di esame o presso la sede dell Ufficio competente, nonché pubblicato all Albo Pretorio e sul sito web dell Amministrazione Provinciale ( L affissione ha valore di notifica agli interessati. Ing. Rosina Rende Servizio Trasporti Pag. 14/20

15 9. Il Segretario della Commissione redige un verbale della seduta di esame sottoscritto da tutti i membri e dal Segretario stesso. Copia del verbale, unitamente a copia dell elenco di cui al comma 8, è trasmessa all Ufficio competente per gli adempimenti di cui all art. 20. Art. 14 Esame per il conseguimento dell idoneità professionale al trasporto su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori in ambito nazionale e internazionale o esclusivamente in ambito nazionale 1. Ai sensi dell art. 8 del D.Lgs. n. 395/2000 ed in attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5 e 6 del Decreto Dirigenziale prot. n. 126 del , al fine di conseguire l idoneità professionale per dirigere l attività di trasporto su strada di merci per conto di terzi, o di viaggiatori, in ambito nazionale e internazionale, il candidato deve sostenere e superare entrambe le prove d esame descritte nei successivi commi 2 e Per lo svolgimento e la valutazione della prova di cui all art. 13, comma 3, lett. a) del presente Regolamento, è previsto quanto di seguito riportato: a) somministrazione al candidato di una scheda contenente 60 quesiti con quattro risposte alternative, di cui almeno 20 relativi all ambito internazionale, ripartiti come segue: 20 quesiti per la materia del diritto, equamente suddivisi tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale; 10 quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell impresa; 10 quesiti per la materia di accesso al mercato; 10 quesiti per la materia di norme tecniche e gestione tecnica; 10 quesiti per la materia di sicurezza stradale; b) a ciascuna risposta esatta viene attribuito un punto; c) il punteggio massimo attribuibile alla prova è pari a sessanta punti; d) la prova si intende superata se il candidato ottiene un punteggio minimo di trenta punti, rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia. 3. Per lo svolgimento e la valutazione della prova di cui all art. 13, comma 3, lett. b) del presente Regolamento, è previsto quanto segue: a) somministrazione al candidato di un esercitazione su un caso pratico, articolata in quattro domande a risposta aperta e contenente indifferentemente elementi relativi all ambito nazionale e/o internazionale; b) a ciascuna risposta è attribuito un punteggio variabile tra zero e dieci; c) il punteggio massimo attribuibile alla prova è pari a quaranta punti; d) la prova si intende superata se il candidato ottiene un punteggio di almeno venti punti, affrontando in modo sufficientemente corretto tre problematiche su quattro. 4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove di cui ai commi 2 e 3, il candidato ha a disposizione un tempo massimo di due ore. 5. L esame è superato solo se il candidato ottiene un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle due prove di cui ai commi 2 e 3, almeno pari a sessanta punti. Ing. Rosina Rende Servizio Trasporti Pag. 15/20

16 6. I soggetti che intendono svolgere la direzione dell attività nell interesse di imprese che esercitano l attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale, all atto della domanda possono richiedere, ai sensi dell art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 395/2000, di sostenere l esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale. 7. L esame di cui al comma 6, che abilita alla direzione dell attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale, si compone comunque delle prove descritte ai commi 2 e 3, ma si svolge sottoponendo ai candidati quesiti ed esercitazioni estratti esclusivamente dall elenco di quelli relativi al trasporto nazionale. Per lo svolgimento e la valutazione di tale tipologia d esame si applicano i medesimi criteri previsti ai commi 2, 3, 4 e 5. Art. 15 Esame integrativo per il conseguimento dell idoneità professionale al trasporto su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori anche in ambito internazionale 1. Coloro che sono già in possesso del requisito di idoneità professionale per dirigere l attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale, all atto della domanda, possono richiedere di sostenere l esame su argomenti vertenti il solo trasporto internazionale. 2. Ai sensi dell art. 8 del D.Lgs. n. 395/2000 ed in attuazione delle disposizioni previste dal Decreto Dirigenziale prot. n. 126 del , l esame integrativo, che abilita alla direzione dell attività di trasporto in ambito internazionale coloro che sono già abilitati ad esercitarla in ambito nazionale, si compone delle prove descritte nei successivi commi 3 e Per lo svolgimento e la valutazione della prova di cui all art. 13, comma 3, lett. a) del presente Regolamento, è previsto quanto di seguito riportato: a) somministrazione al candidato di una scheda contenente 60 quesiti riguardanti esclusivamente il trasporto su strada in ambito internazionale, predisposta come previsto all art. 13 comma 6, e prescindendo dalla ripartizione per materie di cui all art. 14, comma 2, lett. a); b) a ciascuna risposta esatta viene attribuito un punto; c) il punteggio massimo attribuibile alla prova è pari a sessanta punti; d) la prova si intende superata se il candidato ottiene un punteggio minimo di trenta punti, rispondendo esattamente, a prescindere dalla materia, ad almeno il 50% dei quesiti. 4. Per lo svolgimento e la valutazione della prova di cui all art. 13, comma 3, lett. b) del presente Regolamento, è previsto quanto segue: a) somministrazione al candidato di un esercitazione su un caso pratico, articolata in quattro domande a risposta aperta e riguardante esclusivamente il trasporto su strada in ambito internazionale; b) a ciascuna risposta è attribuito un punteggio variabile tra zero e dieci; c) il punteggio massimo attribuibile alla prova è pari a quaranta punti; Ing. Rosina Rende Servizio Trasporti Pag. 16/20

17 d) la prova si intende superata se il candidato ottiene un punteggio di almeno venti punti, affrontando in modo sufficientemente corretto tre problematiche su quattro. 5. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove di cui ai commi 3 e 4, il candidato ha a disposizione un tempo massimo di due ore. 6. L esame è superato solo se il candidato ottiene un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle due prove di cui ai commi 3 e 4, almeno pari a sessanta punti. Art. 16 Esame di controllo 1. L esame di controllo di cui all art. 5, comma 4, cui possono accedere direttamente coloro che hanno maturato cinque anni di esperienza a livello direzionale in impresa di autotrasporto, e per le imprese di autotrasporto di cose anche se iscritte all Albo ai sensi dell art. 1 del D.M , n. 198, si svolge sottoponendo ai candidati i quesiti e le esercitazioni con le stesse modalità indicate nei precedenti articoli 14 e 15, a seconda dell esperienza che il candidato intende far valere e dell eventuale abilitazione relativa all ambito nazionale da esso già posseduta. 2. Ai sensi dell art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 395/2000 ed in attuazione delle disposizioni previste dal Decreto Dirigenziale prot. n. 126 del , l esame di controllo è superato se il candidato: a) ottiene almeno trenta punti per la prova di cui all art. 13, comma 3, lett. a) ; b) ottiene almeno sedici punti, affrontando in modo sufficientemente corretto almeno due problematiche su quattro, per la prova di cui all art. 13, comma 3, lett. b); c) ottiene un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi conseguiti in entrambe le prove, di almeno sessanta punti. Art. 17 Adempimenti dei candidati durante lo svolgimento delle prove 1. Durante le prove d esame non è permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli eventuali incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice. 2. Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta appositamente predisposta recante il timbro della Provincia e la sigla di almeno un componente della Commissione. 3. I candidati non possono portare con se carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i dizionari ed i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione. 4. Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è escluso dall esame. Nel Ing. Rosina Rende Servizio Trasporti Pag. 17/20

18 caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 5. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle suddette disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento delle prove, almeno due Commissari, ovvero un Commissario ed il Segretario, devono trovarsi sempre nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude la pronuncia dell'esclusione in sede di valutazione della prova medesima. Art. 18 Adempimenti dei candidati e della Commissione al termine delle prove 1. Per ciascuna prova di esame, al candidato sono consegnate due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile, sulla quale viene riportato un numero progressivo corrispondente al nominativo del candidato in ordine alfabetico, ed una piccola contenente un cartoncino bianco, entrambi riportanti la data della prova. 2. Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, inserisce il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e, dopo essere stato nuovamente identificato, lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al Presidente della Commissione od a chi ne fa le veci. Il Presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna. 3. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e, comunque, non oltre le ventiquattro ore, si procede all abbinamento delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate. Tale operazione è effettuata da almeno due componenti della Commissione esaminatrice nel luogo, nel giorno e nell'ora da comunicare verbalmente ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle suddette operazioni. 4. I plichi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice quando essa deve procedere alla valutazione degli elaborati relativi a ciascuna prova di esame. Su ciascuna busta grande, sulle due buste relative alle prove e sulle buste piccole accluse, viene apposto un numero progressivo che viene riportato anche sugli elaborati in essa contenuti. 5. La correzione del secondo elaborato verrà effettuata solo per coloro i quali avranno ottenuto il punteggio minimo richiesto nella prima prova. 6. A conclusione della valutazione di tutti gli elaborati, la Commissione procederà all'apertura delle buste piccole, al fine di individuare i candidati. 7. I plichi contenenti gli elaborati svolti dai candidati e tutta la documentazione relativa allo svolgimento delle prove d esame sono custoditi a cura del Presidente della Commissione. Ing. Rosina Rende Servizio Trasporti Pag. 18/20

19 Art. 19 Verbale delle operazioni d esame 1. Di tutte le operazione di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli elaborati, si redige giorno per giorno un verbale sottoscritto da tutti i Commissari e dal Segretario. 2. Il Presidente della Commissione esaminatrice fornisce direttive, anche verbali, al Segretario affinché la verbalizzazione dei lavori della Commissione permetta, a posteriori, la ricostruzione delle attività e della formazione delle decisioni della Commissione stessa. Art. 20 Dichiarazione di idoneità e rilascio dell attestato 1. Ultimate le formalità inerenti l espletamento degli esami, la Commissione forma l'elenco degli idonei e non idonei al conseguimento dell'attestato e lo trasmette in copia, unitamente a copia del verbale della seduta d esame sottoscritto da tutti i componenti, all Ufficio competente della Provincia. L'elenco è pubblicato all'albo Pretorio della Provincia di Crotone e sul sito web istituzionale ( 2. Sulla base delle risultanze del verbale della seduta d esame, l Ufficio competente della Provincia provvede alla predisposizione e, previa consegna della dovuta marca da bollo, al rilascio degli attestati di idoneità professionale agli interessati od a persone munite di delega scritta. 3. L attestato di idoneità professionale, rilasciato in unico esemplare originale di cui non è possibile la duplicazione, viene redatto in conformità al modello fac-simile di cui all Allegato II del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n Esso è sottoscritto dal Dirigente del Settore competente, il quale provvede, altresì, a rilasciare apposita certificazione qualora l interessato richieda successivamente un documento comprovante il superamento dell esame. Art. 21 Modalità per la ripetizione dell esame 1. Qualora, a conclusione delle procedure d esame, il candidato risulti non idoneo, lo stesso può ripetere la prova nella successiva sessione utile a condizione che siano trascorsi almeno quattro mesi dalla data dell esame sostenuto con esito negativo. 2. Nel caso di cui al comma 1, il candidato è tenuto a ripresentare la domanda di ammissione all esame secondo le modalità previste dall art. 4 e, in particolare, corredata dall attestazione del versamento per rimborso spese di istruttoria. Ing. Rosina Rende Servizio Trasporti Pag. 19/20

20 Art. 22 Trasparenza amministrativa nelle procedure d esame 1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura d esame, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy. Art. 23 Risorse finanziarie 1. La Provincia istituisce un apposito capitolo finanziario su cui far gravare tutte le spese necessarie per il funzionamento della Commissione esaminatrice. 2. Al capitolo di cui al comma precedente affluiscono tutti i versamenti effettuati dai candidati per accedere alle prove d esame. Art. 24 Modifiche al Regolamento 1. Il presente Regolamento potrà essere integrato e/o modificato in caso di evoluzioni normative in materia, ovvero a seguito di eventuali proposte da parte del Dirigente competente e/o della Commissione esaminatrice. 2. Le eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare al Regolamento saranno sottoposte all approvazione della Giunta Provinciale. Art. 25 Entrata in vigore e norme transitorie 1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della Deliberazione d approvazione del Consiglio Provinciale. 2. Nelle more dell attivazione della Commissione esaminatrice, il Servizio Trasporti della Provincia acquisisce i verbali delle sedute d esame svolte presso la Commissione d esame per la Regione Calabria, costituita ai sensi del D.M , n. 508 e D.M , e rilascia l attestato di idoneità professionale a ciascun candidato risultato idoneo, previa presentazione di apposita istanza con il modello di domanda predisposto e distribuito dall Ufficio competente. Art. 26 Norme di chiusura e salvaguardia 1. Sono fatte salve le disposizioni di legge previste dalle normative di settore, purché non in contrasto con quanto stabilito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n Ing. Rosina Rende Servizio Trasporti Pag. 20/20

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