HR Magazine. In questo numero: Le novità del mese in materia di Lavoro, Previdenza, Amministrazione e Gestione del Personale. n.

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1 Le novità del mese in materia di Lavoro, Previdenza, Amministrazione e Gestione del Personale. In questo numero: Contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 30 ottobre 1984, n Riduzione contributiva Dimissioni della madre lavoratrice o del padre lavoratore e obbligo di preavviso Agevolazioni contributive nell ipotesi di assunzione di un lavoratore ai sensi dell articolo 8, comma 9 della Legge 27 dicembre 1990, n Precisazioni Limiti quantitativi di ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - Ulteriori precisazioni Prossimi eventi

2 Contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 30 ottobre 1984, n Riduzione contributiva Con D.M. 7 luglio 2014, n , il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito i criteri per il riconoscimento della riduzione contributiva prevista dall articolo 6, comma 4 del D.L. 1 ottobre 1996, n per i contratti di solidarietà 2 stipulati a far data dal 21 marzo La riduzione contributiva è riconosciuta, per un periodo non superiore a 24 mesi e nei limiti delle disponibilità preordinate, nella misura del 35% dell ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione di orario in misura superiore al 20%. Con circolare del 26 settembre 2014, n. 23, il Dicastero ha fornito istruzioni operative per la concessione della riduzione contributiva in parola prevedendo l invio della domanda con modalità telematiche entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto di solidarietà, [ovvero entro il 26 ottobre 2014 se il contratto risulti vigente al 21 marzo 2014]. I periodi anteriori al 21 marzo 2014 sono esclusi dall ambito di applicazione della disciplina in esame. L I.N.P.S. ha fornito le prime istruzioni operative con circolare 2 dicembre 2014, n Da ultimo, con circolare 11 dicembre 2014, n. 31, il Dicastero ha fornito indicazioni procedurali per la regolarizzazione delle istanze risultanti incomplete e/o carenti della necessaria documentazione di supporto per la concessione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà in argomento. 1. Introduzione L ordinamento vigente 3 prevede che il datore di lavoro che, a far tempo dal 21 marzo 2014, abbia stipulato un contratto di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 30 ottobre 1984, n ha diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate e per un periodo non superiore a 24 mesi, ad una riduzione nella misura del 35% dell ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta in relazione ai lavoratori interessati dalla pattuita riduzione dell orario di lavoro, a condizione che questa sia operata in misura superiore al 20%. L agevolazione è altresì concessa al datore di lavoro che abbia stipulato un contratto di solidarietà in forza degli articoli 1 e 2 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 antecedentemente al 21 marzo 2014, a condizione che detto contratto risulti appunto vigente al 21 marzo L articolo 5, comma 1 del D.L. 20 marzo 2014, n ha affidato ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - adottato di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze - l individuazione di criteri per la concessione dello sgravio di cui sopra a decorrere dall anno 2014 entro i limiti delle risorse disponibili 6. Alla luce di tale disposizione è stato emanato il D.M. 7 luglio 2014, n , recante Riduzioni contributive per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 1984, n , al quale ha fatto seguito la circolare ministeriale del 26 settembre 2014, n. 23 e la predisposizione di un apposito sito internet. Devono intendersi esclusi dall ambito di applicazione della presente disciplina i datori di lavoro non rientranti nell ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all articolo 5, commi 5, 7 e 8 della D.L. 20 maggio 1993, n Il Dicastero ha recentemente fornito indicazioni procedurali 8 riguardo alla regolarizzazione delle istanze che risultino incomplete o carenti della necessaria documentazione per la concessione delle riduzioni contributive previste dalla vigente disciplina per i contratti di solidarietà, stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n Ambito di applicazione Come anticipato, l articolo 1 del D.M. 7 luglio 2014, n stabilisce che sia riconosciuta una riduzione contributiva 9 a beneficio del datore di lavoro che, rientrante nell ambito di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria, abbia stipulato un contratto di solidarietà a decorrere dal 21 marzo Lo sgravio contributivo è concesso quando siano state individuate azioni volte a realizzare: a) un miglioramento della produttività 11 di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell accordo ovvero 1 Come modificato dal D.L. 20 marzo 2014, n Articoli 1 e 2 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n Articolo 6, comma 4 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, così come modificato dall articolo 5, comma 1-bis, lettere a) e b) del D.L. 20 marzo 2014, n L articolo 1, comma 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 stabilisce che un trattamento di integrazione salariale possa essere concesso a beneficio di operai e impiegati di imprese industriali che abbiano stipulato contratti collettivi aziendali [;] che stabiliscano una riduzione dell orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. Tale disposizione si applica altresì in relazione a: i lavoratori di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione [sempre che dette situazioni diano luogo all applicazione del trattamento a carico della Cassa per l integrazione guadagni ordinaria o straordinaria]; i lavoratori di aziende esercenti attività commerciale che occupino più di addetti; i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro. 5 In vigore a far tempo dal 21 marzo 2014 e convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 16 maggio 2014, n Il limite delle risorse disponibili è stabilito nella misura di 15 milioni di euro per l anno L articolo 4 del D.M. 7 luglio 2014, n affida all I.N.P.S. il controllo dei flussi di spesa relativi all avvenuto riconoscimento dello sgravio contributivo in argomento, circa i quali l Istituto è tenuto a dare riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell Economia e delle Finanze. In particolare, l Istituto comunicherà alla Direzione Generale delle politiche attive e passive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l approssimarsi del raggiungimento del predetto limite di spesa. 7 Il D.M. 7 luglio 2014, n è stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 7 luglio Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 11 dicembre 2014, n Articolo 6, comma 4, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n Articolo 2 del D.M. 7 luglio 2014, n L effettiva adozione degli strumenti volti a realizzare il miglioramento della produttività è verificata mediante appositi accertamenti ispettivi effettuati entro il primo anno dall inizio della riduzione concordata dell orario di lavoro. L esito di tale verifica è trasmesso alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro. Nell ipotesi in cui sia rilevata la mancata o inesatta adozione degli anzidetti strumenti, la Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro invita l impresa a fornire le proprie giustificazioni entro il termine di 30 giorni. Decorso tale termine e ritenuto che le giustificazioni offerte non possano essere accolte, la Direzione Generale revoca, in tutto o in parte, il provvedimento di concessione dello sgravio. Il provvedimento di revoca è trasmesso all I.N.P.S. ai fini del recupero delle somme indebitamente non versate in conseguenza del provvedimento di sgravio [articolo 3, commi 7 e 8 del D.M. 7 luglio 2014, n ]. Gli accertamenti sono effettuati in data successiva alla scadenza dei primi nove mesi dalla decorrenza della domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà [Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 26 settembre 2014, n. 23].

3 b) un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo. Dunque, lo sgravio è riconosciuto per il periodo previsto dall accordo a favore delle imprese che, ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726: abbiano stipulato un contratto di solidarietà successivamente al 20 marzo 2014; abbiano stipulato un contratto di solidarietà antecedentemente al 21 marzo 2014 e questo risulti ancora vigente a tale data 12. Lo sgravio contributivo in argomento è misura alternativa rispetto a qualsiasi altra forma di beneficio contributivo contemplato dalla legislazione vigente. Pertanto, il lavoratore in relazione al quale il datore di lavoro beneficia dell agevolazione in esame non può essere al contempo destinatario di altre agevolazioni contributive [trattasi, a titolo esemplificativo, dell ipotesi in cui il lavoratore sia assunto dalle liste di mobilità ai sensi della Legge 4 luglio 1991, n. 223 ovvero ai sensi dell articolo 8, comma 9 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407]. In ogni caso, il riconoscimento dello sgravio è subordinato all osservanza del disposto di cui all articolo 1, comma 1175 della Legge 27 dicembre 2006, n Misura dello sgravio contributivo Lo sgravio - pari al 35% della contribuzione posta a carico del datore di lavoro e determinata con riferimento ai lavoratori coinvolti dal contratto di solidarietà - è riconosciuto mediante apposito decreto ministeriale per un periodo non superiore alla durata del contratto di solidarietà stesso e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 24 mesi 14. Lo sgravio è fruito dal datore di lavoro avente titolo con cadenza mensile ed eventuali erogazioni ultramensili, a carico dei datori di lavoro, seguiranno la sorte contributiva legata all orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione di dette competenze, secondo previsione contrattuale 15. Il beneficio è concesso a condizione che la riduzione dell orario di lavoro contemplata dal contratto di solidarietà sia stabilita in misura superiore al 20% del normale orario di lavoro. I periodi anteriori al 21 marzo 2014 sono esclusi dall ambito di applicazione della disciplina in esame. Come precisato dall Istituto, gli importi massimi contenuti nei decreti concessivi sono riferiti esclusivamente al 2014 [periodo massimo dal 21 marzo al 31 dicembre] Presentazione dell istanza L impresa avente titolo a beneficiare dello sgravio in esame è tenuta a presentare apposita istanza 17, allegando il contratto di solidarietà 18 nonché la documentazione indicante: a) gli strumenti volti al miglioramento della produttività; b) l'eventuale piano degli investimenti programmati, alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La domanda è presentata entro il termine di 30 giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà [ovvero entro il 26 ottobre 2014 se il contratto risulti vigente al 21 marzo 2014] attraverso modalità telematiche [vedasi quanto precisato al successivo paragrafo 5]. L istanza è istruita in ordine cronologico sulla base della data di invio dell istanza stessa mediante posta certificata 19. La domanda [2] è tempestivamente trasmessa all I.N.P.S. che, nei successivi 30 giorni, comunica alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro la quantificazione dell onere connesso allo sgravio contributivo richiesto 20. Alla luce dell attività di verifica condotta con riguardo alle condizioni e ai requisiti previsti dalla legislazione in ordine alla fruizione dello sgravio contributivo in esame, la Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro adotta, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, un provvedimento di concessione [o diniego] dello sgravio contributivo medesimo 21. Tale provvedimento è emesso per periodi non superiori a 12 mesi ed è trasmesso all I.N.P.S. 22. Come precisato dal Dicastero 23, le istanze relative alle richieste degli sgravi contributivi previsti dalla vigente normativa per i contratti di solidarietà che risultino complete e corredate della prescritta documentazione, comportano la procedibilità delle relative domande nel limite di disponibilità delle risorse previste nell esercizio finanziario di riferimento. Qualora, invece, tali istanze siano incomplete e/o carenti della necessaria documentazione di supporto si pone una questione di procedibilità. Il Dicastero ha precisato che, a titolo esemplificativo, potrebbero risultare carenti indicazioni essenziali 24 in ordine ai seguenti elementi: inosservanza del termine procedurale previsto per la presentazione dell istanza 25 ; 12 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 26 settembre 2014, n A decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 14 Articolo 3, comma 1 del D.M. 7 luglio 2014, n I.N.P.S., circolare 2 dicembre 2014, n I.N.P.S., circolare 2 dicembre 2014, n Articolo 3, comma 2 del D.M. 7 luglio 2014, n La domanda deve indicare il codice pratica relativa all istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata mediante la procedura telematica [Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 26 settembre 2014, n. 23] e deve essere inoltrata al tempo stesso anche all I.N.P.S. 18 Il contratto di solidarietà deve essere stato depositato presso la Direzione Generale delle politiche attive e passive del lavoro del Dicastero ai sensi dell articolo 5, comma 1 del D.M. 7 luglio 2014, n Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 26 settembre 2014, n. 23. Il Dicastero non provvederà ad istruire le domande di riduzione contributiva che perverranno a far data dal giorno della pubblicazione sul sito internet della comunicazione del raggiungimento effettivo del limite di spesa. Al proposito, vedasi altresì quanto precisato nella precedente nota Articolo 3, comma 4 del 7 luglio 2014, n La quantificazione dell onere connesso allo sgravio contributivo è effettuata sulla base delle retribuzioni percepite nel corso dell anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all anno di fruizione del beneficio, nonché sulla base della riduzione oraria disposta nel contratto di solidarietà [articolo 3, comma 5 del D.M. 7 luglio 2014, n ]. 21 La concessione dello sgravio è ovviamente subordinata al rispetto dei limiti di spesa stanziati. 22 Articolo 3, comma 6 del D.M. 7 luglio 2014, n Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 11 dicembre 2014, n Né l articolo 5 del D.L. 20 Marzo 2014 n. 34 né il D.M. 7 luglio 2014, n e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 26 settembre 2014, n. 23 non prevedono espressamente, a pena di inammissibilità, la presenza degli elementi essenziali suddetti. 25 Articolo 3 del D.M. 7 luglio 2014, n

4 riduzione oraria inferiore al 20% 26 ; strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività ovvero un piano di investimenti preordinato a superare inefficienze gestionali o del processo operativo 27 ; difetto della firma digitale, prescritta nella relativa modulistica. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - quale unità organizzativa responsabile del procedimento - può richiedere agli interessati, ai sensi dell articolo 6, lettera b) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la regolarizzazione delle istanze erronee o incomplete nonché ordinare le necessarie esibizioni documentali. Pertanto, al ricorrere di tale ipotesi, la decorrenza cronologica delle istanze originariamente irrituali sarà quella della data successiva in cui la documentazione di rito richiesta in sede di regolarizzazione è acquisita. L eventuale tardiva regolarizzazione, rispetto al termine di trenta giorni fissati dall ufficio procedente, comporterà il rischio per le relative domande d esaurimento dei fondi stanziati per il relativo esercizio finanziario La Procedura Secondo le istruzioni pubblicate dal Dicastero, la domanda di ammissione allo sgravio deve essere inviata tramite PEC, contestualmente, agli indirizzi: dgammortizzatorisociali-div3@mailcert.lavoro.gov.it per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; sgravicontrattisolidarieta@postacert.inps.gov.it per l I.N.P.S.. L azienda dovrà indicare nell oggetto della la dicitura Domanda di sgravio contributivo CDS per l'azienda..., indicando la denominazione aziendale. Il messaggio non dovrà superare la dimensione di 10MB. Inoltre, dovranno essere allegati i seguenti files, firmati con firma digitale: 1. Modello-Domanda-Decontribuzione-CDS, debitamente compilato, rinominato con Domanda, il carattere _ (underscore), la matricola INPS (10 caratteri alfanumerici) (es. Domanda_ABDCEFG) 29 ; 2. copia del contratto di solidarietà, denominato CDS, il carattere _ (underscore), la matricola INPS (come sopra) (es. CDS_ABDCEFG); 3. Modello-elenco-lavoratori-decontribuzione-CDS, debitamente compilato, rinominato con Elenco, il carattere _ (underscore), la matricola INPS (come sopra), il carattere _ (underscore), la decorrenza della domanda (ad esempio, Elenco_ _2014) 30 ; 4. una relazione illustrativa relativa agli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo eventuali ulteriori allegati ritenuti necessari per l esito dell istanza. Come precisato al precedente paragrafo, le istanze saranno istruite secondo l'ordine cronologico risultante dall'invio effettuato con PEC. Al termine della procedura volta ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione allo sgravio, l Istituto attribuisce al datore di lavoro istante il codice di autorizzazione 1W, avente il significato di Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi del DL 7 luglio Criteri di compilazione del flusso UniEmens Le quote di sgravio spettanti con riferimento al periodo Dicembre 2014, il datore di lavoro in possesso del codice di autorizzazione 1W, valorizzerà in <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi: in <CausaleACredito> sarà esposto il codice causale L929, avente il significato di Conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L.863/1984) ; in <ImportoACredito>, sarà indicato il relativo importo. Per quanto concerne il recupero della maggiore contribuzione riferita al periodo compreso tra Marzo 2014 [o periodo successivo] e Novembre 2014, il datore di lavoro si avvarrà del codice causale di nuova istituzione L930, avente il significato di Arr. conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L.863/1984) e riportato in <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>. L operazione di conguaglio dovrà essere effettuata entro il 16 marzo Con riguardo all entità dello sgravio, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell agevolazione fruibile. Le aziende, infatti, ai fini del conguaglio, dovranno limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante secondo le indicazioni fornite nei punti precedenti 33. Dimissioni della madre lavoratrice o del padre lavoratore e obbligo di preavviso Come noto, l articolo 54, comma 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 stabilisce il divieto di licenziamento della lavoratrice dall inizio del periodo di gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino 34. Il divieto di licenziamento è esteso al padre lavoratore nell ipotesi in cui questi abbia fruito del congedo di paternità sino al compimento di un anno di vita del bambino 35. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento [e cioè sino all anno di vita del bambino], la lavoratrice e il padre lavoratore [sempre che quest ultimo abbia fruito del congedo di paternità]: hanno diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento; non sono tenuti ad osservare il preavviso [articolo 55, comma 5 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151]. 26 Articolo 2 del D.M. 7 luglio 2014, n Articolo 1 del D.M. 7 luglio 2014, n Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 11 dicembre 2014, n Il Modello-Domanda-Decontribuzione-CDS è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, partizione Cigs on line. 30 In caso di matricole I.N.P.S. multiple utilizzare la matricola della sede in cui operano il maggior numero di lavoratori interessati alla domanda di sgravio. 31 Articolo 1 del D.M. 7 luglio 2014, n I.N.P.S., circolare 2 dicembre 2014, n I.N.P.S., circolare 2 dicembre 2014, n Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano [articolo 54, comma 2 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151]. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall ingresso del minore nel nucleo familiare [articolo 55, comma 3 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151]. 35 Articolo 54, comma 7 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

5 Le menzionate disposizioni in ordine all obbligo del preavviso non risultano in alcun modo modificate in ragione dell introduzione dell articolo 55, comma 4 del richiamato D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che, introdotto dall articolo 4, comma 16 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, afferisce il solo obbligo di convalida delle dimissioni 36. Detta norma infatti stabilisce che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino [2] devono essere convalidate dal Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. Infatti, con riguardo al citato articolo 55, comma 5 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il Dicastero ha recentemente precisato che le modifiche relative all estensione temporale da uno a tre anni [2] riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse 37. Giusto quanto disposto dall articolo 4, comma 23-bis della Legge 28 giugno 2012, n , l estensione temporale al terzo anno di vita del bambino dell obbligo di convalida trova applicazione, almeno a parere dello scrivente, anche nell ipotesi di risoluzione di un: contratto di collaborazione coordinata e continuativa [anche se nella forma del lavoro a progetto ]; contratto di associazione in partecipazione. Agevolazioni contributive nell ipotesi di assunzione di un lavoratore ai sensi dell articolo 8, comma 9 della Legge 27 dicembre 1990, n Precisazioni Il vigente articolo 8, comma 9, primo periodo della Legge 27 dicembre 1990, n stabilisce che in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi. In risposta ad un quesito posto circa la citata norma, il Dicastero ha offerto precisazioni con riguardo all inciso quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi. Ai fini della corretta applicazione dell articolo 8, comma 9 della Legge 27 dicembre 1990, n. 407, l assunzione di un lavoratore si considera effettuata in sostituzione di un altro lavoratore quando questa sia effettuata per la medesima qualifica e per mansioni sostanzialmente analoghe a quelle affidate al lavoratore licenziato. Ovviamente, lo sgravio compete al datore di lavoro nell ipotesi di assunzione di un lavoratore in possesso dei requisiti soggettivi previsti quando sia possibile dimostrare che l offerta di lavoro sia stata preventivamente rivolta al lavoratore titolare del diritto di precedenza e questi abbia rifiutato. Inoltre, lo sgravio è sempre riconosciuto al datore di lavoro quando la nuova assunzione: segua la risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato occorsa per dimissioni del lavoratore o risoluzione consensuale; afferisca ad un lavoratore destinato allo svolgimento di diverse mansioni rispetto a quelle precedentemente svolte dal lavoratore licenziato e titolare di un diritto di precedenza. Con riferimento all articolo 8, comma 9 della Legge 27 dicembre 1990, n. 407 è altresì opportuno precisare che lo sgravio è riconosciuto a condizione che sia data stretta osservanza ai principi stabiliti dall articolo 4, comma 12 della Legge 26 giugno 2012, n. 92 e di seguito sinteticamente riportati: a) gli incentivi non spettano: se l assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente previsto da norme di legge o della contrattazione collettiva; nel caso in cui il lavoratore avente diritto all assunzione sia utilizzato mediante contratto di somministrazione; b) gli incentivi non spettano quando: l assunzione violi un diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; prima dell utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, sempre che l assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all acquisizione di una professionalità sostanzialmente diversa da quella posseduta dal lavoratore sospeso oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva; d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all utilizzatore. Limiti quantitativi di ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - Ulteriori precisazioni Come noto, l articolo 10, comma 7 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 stabilisce che l individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell istituto del contratto a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Peraltro, in sede di prima applicazione dell anzidetto limite percentuale conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 9 dicembre 2013, n Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 7 novembre 2014, n Poiché la norma prevede che le disposizioni vigenti in materia di convalida trovino applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa [;] e con contratti di associazione in partecipazione [;], l articolo 55, comma 4 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 si applica anche ai lavoratori che abbiano stipulato gli anzidetti contratti, non essendo ravvisabile alcun profilo di incompatibilità. 39 Così come recentemente modificato dall articolo 4, comma 14 della Legge 26 giugno 2012, n Articolo 2-bis, comma 2 del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, introdotto in sede di conversione dall articolo 1 della Legge 16 maggio 2014, n. 78.

6 Alla luce di quanto sopra, il datore di lavoro è tenuto all osservanza del limite quantitativo legale 41 nella sola ipotesi in cui non possa essere applicata in materia una specifica disciplina contrattuale. In risposta ad una richiesta di chiarimenti, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato che quando la disciplina contrattuale non detti alcunché con riferimento ai criteri di computo del limite quantitativo in esame nel caso in cui il datore di lavoro abbia dato inizio alla propria attività in corso d anno, detto limite è determinato in relazione al numero di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere alla data di assunzione del primo lavoratore subordinato a tempo determinato 42. Identico criterio era stato suggerito dal Dicastero con circolare 30 luglio 2014, n. 18 per regolare il caso in cui il datore di lavoro che, avendo iniziato la propria attività in corso d anno in assenza di una apposita disciplina contrattuale, avesse dovuto determinare il limite quantitativo in argomento. Prossimi eventi Prospettive del Jobs Act - Milano, 22 gennaio e Mestre, 23 gennaio Il "Jobs Act" si preannuncia come riforma di ampio e profondo impatto sul nostro mercato del lavoro. Esso, infatti, tocca tutti gli aspetti della regolazione del lavoro, incluso il capitolo degli ammortizzatori sociali e dei servizi per l impiego. Rispetto alla riforma Fornero di due anni fa, si caratterizza per il tono più radicale e la maggiore nitidezza di talune scelte politiche soprattutto in materia di flessibilità del lavoro. Il workshop intende focalizzarsi su quest'ultimo aspetto, che investe tanto il tema della tipologia dei contratti di lavoro, quanto quello della flessibilità in uscita, ossia il tema del licenziamento. Per info: eventi@crowehorwath.it Resta ferma l integrale applicazione della disciplina contrattuale già a partire dall anno successivo a quello di avvio della nuova realtà imprenditoriale. Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia a quanto già precisato dal paragrafo 8. della revisione 14 della circolare interna 10 agosto luglio 2014, n. 123 [ Modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato apportate dall articolo 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 34 ]. Con riguardo all eventualità che, in forza dell articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n , sia derogata la disciplina dettata in materia di limiti quantitativi dal citato articolo 10, comma 7 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, il Dicastero ha offerto precisazioni in argomento, affermando che, pur contemplando l ordinamento la possibilità di derogare detti limiti quantitativi, il contratto di prossimità dovrà rispettare talune condizioni: essere finalizzato alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, all emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all avvio di nuove attività; essere subordinato al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. Al proposito, è opportuno portare in evidenza che un contratto di prossimità non può, in ogni caso, porsi in contrasto col quadro giuridico del lavoro subordinato a tempo determinato e, in particolare, con la direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE; in ragione del fatto che proprio la menzionata direttiva dispone che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori, appare evidente come l intervento della contrattazione di prossimità non potrà comunque rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale, ma esclusivamente prevederne una diversa modulazione Fermo restando quanto sopra, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi dell articolo 1, comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 non può eccedere il limite del 20 per cento del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell anno di assunzione 42 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interpello 1 settembre 2014, n I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda [2] possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati [2] finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all avvio di nuove attività [articolo 8, comma 1 del D.L. 13 agosto 2011,n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148]. L articolo 8, comma 2-bis del testé richiamato decreto prevede altresì che fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 44 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 2 dicembre 2014, n. 30.

7 Sedi e Contatti Milano - Sede legale Via della Moscova, Milano Tel Fax Milano - Caldera Via Caldera, Milano Tel Fax Roma - Barberini Via Barberini, Roma Tel Fax Roma - Manzoni Viale Manzoni, Roma Tel Fax Asti C.so Alessandria ang. Via Guerra, Asti Tel Fax Ivrea Via Cesare Pavese, Ivrea (TO) Tel Fax F2A FIS ANTEX F2A FIS ANTEX: un polo unico nel panorama dell outsourcing italiano si caratterizza per l offerta di un sistema integrato di servizi a copertura delle esigenze di diverse Direzioni Aziendali, quali la Direzione del Personale, la Direzione Amministrazione e Finanza, la Direzione Generale. F2A FIS ANTEX offre i servizi nelle seguenti aree: Risorse Umane, Amministrazione Finanza e Controllo, Consulenza Professionale. Nello specifico i servizi in ambito Risorse Umane spaziano dall Amministrazione del Personale, alla Gestione delle Risorse Umane, alla Pianificazione e controllo dei costi del Personale, alla Consulenza del lavoro. Relativamente all area Amministrazione Finanza e Controllo i servizi proposti dal Gruppo vanno dall Outsourcing dei servizi contabili, al Back office amministrativo, alla Consulenza Contabile e IAS (International Accounting Standards), alla Consulenza in ambito Governance, Organizzazione e Controllo. Il sistema di servizi offerti garantisce alle aziende italiane e multinazionali, di ogni dimensione e settore merceologico, vantaggi quali la possibilità di scegliere tra un ampia gamma di servizi, l accesso a competenze specialistiche e trasversali, la flessibilità nella fruizione - potendo spaziare dal SaaS al BPO - ed una piattaforma tecnologica sempre all avanguardia. F2A FIS ANTEX collabora da tempo con lo Studio Associato Servizi Professionali Integrati (member firm del network Crowe Horwath International) per supportare le aziende in materia di Diritto del Lavoro, Legale, Affari Societari e Fiscale. F2A FIS ANTEX fattura 50 mil. di Euro, conta 1500 clienti attivi, ha circa 650 risorse ed ha in essere importanti partnership tecnologiche con SAP (SAP Services Partner) e Oracle (Oracle Gold Partner). Venezia Viale Ancona, Mestre (VE) Tel Fax Pordenone Via Giardini Cattaneo, Pordenone Tel Fax Contatti: info@f2a.biz

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