Collegio di Milano. - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d Italia (Estensore)

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1 Collegio di Milano composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d Italia (Estensore) - Prof. Avv. Mauro Orlandi Membro designato dalla Banca d Italia - Avv. Marina Santarelli Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Prof. Avv. Alberto Monti Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato nella seduta del 19 marzo 2013 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario; la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica. FATTO Le doglianze del ricorrente attengono alle condizioni economiche applicate dalla banca convenuta al rapporto di conto corrente, asseritamente divergenti dalle pur concordate condizioni economiche in precedenza riconosciute a conto corrente acceso presso diversa filiale dello stesso intermediario. Più precisamente, con il reclamo del il ricorrente, esercente la professione di notaio, avvalendosi dell assistenza della moglie quale avvocato, rappresentava all odierna parte resistente quanto segue: - nell aprile 2009 il ricorrente aveva firmato, per l accensione di conto corrente presso una data agenzia dell intermediario (in seguito anche agenzia A o filiale A ), le medesime condizioni economiche applicate negli anni precedenti al conto corrente acceso presso altra filiale ( in seguito anche agenzia B o filiale B ), precisamente riferentesi al prodotto Conto Corrente Commercianti che prevedeva 100 operazioni trimestrali comprese nel canone forfait di euro 20,00 ; Pag. 2/10

2 - dette condizioni economiche non erano però applicate al rapporto instaurato con la nuova agenzia, risultando invece un canone trimestrale di euro 11,00 che comprendeva soltanto 19 operazioni e per ogni ulteriore operazione veniva addebitato il costo di 2,00 euro ; - il ricorrente, infatti, non era stato più classificato come Commerciante, bensì come consumatore dalla filiale A, che non aveva ancora acquisito il certificato di attribuzione della partita IVA del predetto professionista, ai fini della normativa antiriciclaggio. Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo in tempi brevi, una soluzione riguardo agli importi che in questi anni l Istituto ha ingiustificatamente addebitato sul conto e copia dell estratto conto del secondo e del terzo trimestre A detto reclamo faceva seguito una significativa corrispondenza ed una serie di incontri tra le parti di cui il procuratore dell istante ha dato conto nel ricorso. Le richieste all ABF sono infatti precedute da un articolata esposizione dei fatti, di cui si evidenzia quanto segue: - nel 1994 il ricorrente aveva acceso un conto corrente, utilizzato esclusivamente in relazione all attività professionale di notaio, presso l agenzia B della banca convenuta, che applicava le condizioni economiche di cui al prodotto Conto Corrente Commercianti ; - il , a seguito del trasferimento della sede notarile l istante apriva un altro conto corrente presso l agenzia A del medesimo intermediario, concordando che le condizioni economiche già applicate venissero [riconosciute] anche al nuovo conto anch esso utilizzato in relazione all attività professionale e di studio e mantenendo per alcuni mesi i due rapporti al fine di consentire una corretta transizione dell operatività ; - nell ottobre 2011 l istante constatava, però, nell estratto del nuovo conto corrente consistenti importi per spese di gestione e, viceversa, irrisori interessi creditori ; - rappresentato ciò a un funzionario della banca, questi rilevava che il ricorrente non risultava censito come professionista, tant è che nell Anagrafica dell Agenzia [A] non risultava inserita la partita IVA e, dunque, il l intermediario provvedeva a tale inserimento e, riconoscendo inadatte le condizioni applicate al conto rispetto alle esigenze del professionista, offriva di applicare le condizioni economiche di cui al Prodotto Flexiconto, che venivano sottoscritte ; - in seguito a richiesta di migliori chiarimenti sulle spese di gestione del conto di cui al fax del procuratore del ricorrente del , si tenevano alcuni incontri presso l agenzia A, il cui Direttore proponeva al legale di ristorare il danno subito dal professionista offrendo un fondo a condizioni dichiarate favorevoli (sarebbe stato applicato il tasso del 3%), ma, con il reclamo del , l avvocato rifiutava, tra l altro, tale proposta; - seguivano una serie di incontri e di contatti per le vie brevi tra le parti onde verificare la posizione del cliente, nel corso dei quali il direttore della filiale A, dichiarando l irrilevanza, a tale fine, della classificazione del cliente, esponeva una sua nota manoscritta relativa al conteggio delle spese di gestione ingiustificatamente riscosse dall Istituto tra il e il , mentre il legale dell istante produceva in data i propri conteggi; - con missiva del , il legale sollecitava un riscontro dell intermediario in merito ai propri conteggi e segnalava di aver accertato che è diritto del Cliente chiedere alla banca che, ai fini della disciplina sulla trasparenza bancaria, sia modificata la Classificazione assegnata ai sensi delle disposizioni di Banca d Italia del 29 luglio 2009, ciò [t]anto più quando, come nel caso [di specie], essa non corrisponde alla situazione di fatto ; Pag. 3/10

3 - riceveva a quel punto dalla banca con del copia di numerose Proposte di modifiche unilaterali del contratto, asseritamente indirizzate dall Istituto al Notaio nel periodo compreso tra il 10 aprile 2010 e il 15 luglio 2011 ; - con missiva del , il legale esponeva all intermediario che: i) nella documentazione bancaria prodotta il ricorrente risultava classificato come consumatore, conseguendo che l Intermediario aveva arbitrariamente e senza giustificato motivo modificato l identificazione ed il profilo del cliente e ciò aveva determinato la disapplicazione delle condizioni economiche di cui al Prodotto Conto Corrente Commercianti originariamente pattuite ; ii) gli errori contestati all Intermediario si intendevano da questi espressamente ammessi posto che da mesi pendevano trattative per una definizione bonaria del reclamo ; concludeva quindi sollecitando la rettifica della classificazione dell assistito con riserva dei danni; - la banca riscontrava per la prima volta per iscritto le suddette contestazioni con la mail del , comunicando di aver provveduto alla corretta classificazione del rapporto e di valutare un eventuale storno di addebiti in merito alla gestione del conto ; - con missiva del il legale del ricorrente diffidava ancora l intermediario a rettificare l errata classificazione del cliente e a darne conferma scritta; - l intermediario rispondeva con nota del , comunicando di aver inserito il conto corrente nella convenzione «arte e professioni liberi professionisti», visibile dal successivo estratto conto di giugno e di aver inviato alle competenti funzioni una richiesta di storno addebiti in merito alla gestione del conto, per la quale si è ancora in attesa di esito ; - mentre nell estratto conto al ancora risultava la classificazione come consumatore, con nota del la banca riferiva che nell estratto conto al compar[iva] definitivamente la modifica richiestaci e l attribuzione di «Cliente al Dettaglio», secondo le classificazioni della Banca d Italia e, con riguardo agli addebiti conseguenti alla precedente classificazione, pur riconoscendone il disagio occorso, rappresentava la mancanza di verifica tempestiva delle scritture contabili che, come da contratto di conto corrente, possono essere impugnate entro 60 giorni, cosa che non è avvenuta, ma si rendeva comunque disponibile ad addivenire ad una risoluzione positiva della vicenda ; - la rettifica della classificazione emergeva solo dall estratto conto al , mentre, per la composizione amichevole della vertenza, il direttore della filiale A offriva, senza formalizzazione della proposta pur richiesta dall avvocato dell istante, l esborso di Euro 2.500,00, che veniva rifiutato dal ricorrente poiché non corrisponde neanche all importo di euro 3.429,53 indebitamente riscosso dalla Banca a titolo di spese di gestione secondo i propri conteggi (allegati al ricorso). Tanto rappresentato, il procuratore del ricorrente ha affermato che: - l intermediario ha violato le Disposizioni di trasparenza della Banca d Italia del , come precisate nella nota della stessa Banca d Italia del , in punto di: i) classificazione della clientela, poiché fin dal momento della loro entrata il vigore il ricorrente aveva tutti i requisiti, mai modificati nel corso del tempo, per essere qualificato come cliente al dettaglio ed inoltre l agenzia A aveva acquisito dall agenzia B tutta la documentazione relativa al profilo del correntista Notaio e dunque anche il certificato di partita IVA del professionista ; ii) correttezza nella commercializzazione dei prodotti, posto che ha lungamente omesso ogni verifica ed ogni controllo riguardo alla movimentazione del conto corrente [in oggetto] e Pag. 4/10

4 alla idoneità dei prodotti applicati rispetto alle esigenze del Notaio, con ciò violando altresì le previsioni contenute nella sezione II del contratto del nella parte in cui prevedono la modifica, ad opera della banca senza necessità di preventiva comunicazione, delle condizioni economiche applicate ove i presupposti sottostanti alla loro applicazione dovessero rivelarsi inesistenti; - poco importa che [la banca convenuta] abbia comunicato al Ricorrente le variazioni di cui alle Proposte asseritamente inviate tra il ed il , in quanto: a) tali comunicazioni si riferiscono a prodotti palesemente inadatti al cliente ; b) è indimostrata la ricezione da parte del Notaio delle predette comunicazioni ; c) esse comunque evidenziano un abuso del diritto dell Intermediario di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali in essere con il cliente, non risultando un giustificato motivo; - l omesso monitoraggio del conto corrente da parte dell intermediario ha dato luogo al protrarsi del danno, in ciò non rilevando l asserita mancanza di verifica tempestiva delle scritture contabili ad opera dello stesso cliente, posto che [l]e contestazioni non riguardano le annotazioni relative agli accrediti ed addebiti registrati sul conto [ma] l errata Classificazione come Consumatore ingiustificatamente operata dall Agenzia [A] in corso di rapporto, involgente l assetto negoziale sostanziale tra le parti. Il procuratore del ricorrente ha, inoltre, contestato la condotta tenuta dell intermediario nella fase del reclamo, evidenziando di aver ottenuto la rettifica della Classificazione soltanto il cioè 10 mesi dopo l acquisizione del certificato di partita IVA del Notaio (ottobre 2011) rinnovata il e il e rinnovata ancora con diffida del Ha, infine, lamentato il danno patrimoniale conseguente all applicazione delle condizioni peggiorative di gestione del conto e, viceversa, all esclusione dei vantaggi collegati ai Prodotti disponibili per la categoria cliente al dettaglio, rinviando ai propri conteggi annessi al ricorso ed illustrando che in tale nota, oltre il riepilogo delle maggiori somme (pari ad euro 3.429,53) indebitamente riscosse sono esposti, in via indicativa, ai fini del conteggio degli ulteriori danni gli interessi attivi prodotti nel periodo aprile ottobre 2008 in costanza delle condizioni Commercianti e le giacenze degli anni 2009, 2010 e 2011 durante i quali l Intermediario ha omesso di applicare dette condizioni. Con ricorso protocollato il , il ricorrente ha chiesto che l ABF: Pag. 5/10

5 Nelle proprie controdeduzioni, trasmesse tramite PEC del Conciliatore Bancario Finanziario del , parte resistente ha osservato che: - dall al il ricorrente intratteneva un rapporto di conto corrente con la filiale B con condizioni particolarmente favorevoli benché non di stretta pertinenza [avendo] beneficiato di una convenzione più favorevole in cui non avrebbe dovuto essere incluso e sulla quale, fra l altro, gli era stata concessa un ulteriore deroga sul tasso Avere ; - dal , con l accensione del conto corrente presso la filiale A, la procedura non recepi[va] le caratteristiche tipiche della convenzione [suddetta] che era strettamente territoriale, venendo quindi applicata, a decorrere dal , una convenzione similare a quella originaria, ma con la classificazione di «consumatore», al fine di poter beneficiare dei vantaggi economici connessi ; - l obbligo di classificazione della clientela introdotto dalla Banca d Italia è entrato in vigore il e, benché in diverse situazioni il Ricorrente abbia obiettato sull attribuzione non corretta della sua posizione, proprio in virtù di questo fatto, ne ha, nel pregresso, raccolto vantaggi economici, richiamando al riguardo le condizioni economiche della convenzione Flexiconto, riservata ai consumatori (spese fisse trimestrali; movimentazioni illimitate; remunerazione dei depositi in funzione alla giacenza); - i conteggi forniti dal ricorrente, che quantificano in Euro ,53 l importo da rettificare in base alla classificazione, non chiariscono il metodo di applicazione del tasso di interesse sulle giacenze; Pag. 6/10

6 - il cliente ha ricevuto sempre puntuale informativa sull andamento delle condizioni del proprio rapporto, attraverso documenti di sintesi e fogli informativi ; - si è sempre resa disponibile a comporre bonariamente la presente controversia, anche dopo la presentazione del ricorso all ABF, offrendo a titolo transattivo la somma di 6.741,09, ma il cliente ha rifiutato aprioristicamente un confronto basato sul tema della corresponsabilità, a suo dire sussistente per i tardivi riscontri dell istante medesimo alla documentazione bancaria ricevuta. L intermediario ha infine contestato la richiesta di rimborso delle spese legali, poiché il procedimento innanzi all ABF non richiede la difesa tecnica, nonché la domanda di ristoro dei danni morali. La resistente ha chiesto all ABF di respingere la richiesta di rimborso. DIRITTO La questione centrale che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda la mancata applicazione al conto corrente del ricorrente delle condizioni economiche relative al prodotto Conto Corrente Commercianti, offerto dalla banca convenuta, come pattuito in relazione a precedente rapporto di conto corrente intrattenuto presso diversa filiale dello stesso intermediario ed utilizzato (come il rapporto dedotto nel presente procedimento) per l esercizio della propria attività lavorativa, peraltro consistente nella professione di notaio. Prima di esaminare nel merito la controversia sembra, tuttavia, opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Non consta copia completa del contratto di conto corrente in questione. Agli atti risulta: - il documento di sintesi al relativo al precedente rapporto di conto corrente, dal quale risultano, tra l altro: i) tasso creditore nominale annuo del 2,5% con decorrenza dal , rideterminato nell 1,5% con decorrenza dal ; ii) spese di gestione trimestrali massime dell importo di Euro 11,00; - il documento di sintesi allegato al contratto di apertura del conto corrente oggetto di contestazione, sottoscritto dal ricorrente il , dal quale risulta l applicazione del prodotto Conto Corrente Commercianti, come per il precedente rapporto, avente, tra le altre, le seguenti condizioni economiche: tasso creditore nominale annuo del 0,010%; spese massime di liquidazione periodica di Euro 35,00; - il documento di sintesi del , relativo al prodotto Conto Flexiconto, privo della firma del ricorrente, ma che il ricorrente dichiara di aver sottoscritto, riportante, tra l altro, spese di gestione trimestrali variabili, a seconda della giacenza, da 16,00 ad 22,00, un elenco di altre spese di tenuta conto per un massimo di 100,00 ed i seguenti interessi creditori: Pag. 7/10

7 Agli atti risultano altresì il frontespizio del documento di sintesi e/o proposta di modifica unilaterale del contratto, relativi al periodo dal al , che il ricorrente riferisce di aver ricevuto dalla banca unitamente alla mail del e dai quali risulta ulteriormente che le condizioni economiche applicate in origine al rapporto in questione erano quelle del prodotto Conto Corrente Commercianti, sebbene con tasso creditore, per quanto si può leggere, più basso rispetto a quanto convenuto per il precedente conto corrente. Si evince altresì che: - il le condizioni contrattuali sarebbero state variate con proposta unilaterale della banca e conseguente applicazione del prodotto Conto Corrente Gruppi Target Dip.Aziende e Famil. ; - al risulterebbero applicate le condizioni del prodotto Conto Corrente Ordinario in Euro (Convenzionato), ciò fino al , evidenziandosi la classificazione del cliente quale consumatore nel documento di sintesi al e proposta di modifica unilaterale del contratto al Nella documentazione allegata dal ricorrente risultano dichiarazioni della banca convenuta in merito ai lamentati maggiori addebiti conseguenti alla classificazione asseritamente errata del cliente, oltre alla possibilità di uno storno di addebiti. Il ricorrente esibisce altresì una nota, asseritamente redatta dal direttore della filiale competente quale computo delle spese di gestione ingiustificatamente riscosse dall Istituto nel periodo compreso tra il e il : A fronte delle sopra esposte contestazioni, il ricorrente chiede all ABF: a) l accertamento dell illegittimità/inefficacia delle condizioni economiche diverse da quanto stabilito nel prodotto Conto Corrente Commercianti a giugno 2009 ; b) di ripristinare le condizioni economiche di tale prodotto quali risultanti dal documento di sintesi del , peraltro non agli atti; c) il risarcimento dei danni, così articolati: 3.429,53 per le maggiori spese di gestione del conto; 9.000,00 forfettariamente quantificati a titolo di maggiori interessi creditori non percepiti, al tasso dell 1%, da giugno 2009 ad ottobre 2011, oltre interessi legali e rivalutazione; 5.000,00 per il colpevole ritardo nella gestione della rettifica della Classificazione e del reclamo applicando il tasso del 3% per la giacenza da novembre 2011 al 31 agosto 2012 ; d) il ristoro delle spese legali. Quale dettaglio delle prime due voci di risarcimento del danno sopra indicate, risulta una nota esplicativa che di seguito si riporta. Sulla voce di danno di 5.000,00 e sul rimborso delle spese legali non consta, invece, documentazione a supporto. Pag. 8/10

8 La banca si difende affermando che: i) le condizioni economiche convenute per il primo conto corrente non erano applicabili al rapporto qui in contestazione poiché relative ad una convenzione territoriale applicata al ricorrente benché non di stretta pertinenza, essendo quest ultimo un professionista; ii) la classificazione di consumatore è stata attribuita al cliente per concedergli vantaggi economici; iii) in ogni caso, l obbligo di classificazione di cui alla normativa della Banca d Italia è entrato in vigore il ; iv) non è chiaro il computo dei pretesi interessi attivi non percepiti, allegando a tale fine due ipotesi di conteggio che porterebbero ad importi inferiori; v) ha sempre cercato una soluzione amichevole della presente controversia, esibendo a comprova della corrispondenza, successiva alla presentazione del ricorso. Ciò chiarito e venendo all esame del merito della controversia, giova esaminare separatamente le diverse domande formulate dal ricorrente nel proprio ricorso, ovvero: 1. l accertamento dell illegittimità/inefficacia delle condizioni economiche diverse da quanto stabilito nel prodotto Conto Corrente Commercianti a giugno 2009 ; 2. di ripristinare le condizioni economiche di tale prodotto quali risultanti dal documento di sintesi del , peraltro non agli atti; 3. il risarcimento dei danni, così articolati: 3.429,53 per le maggiori spese di gestione del conto; 9.000,00 forfettariamente quantificati a titolo di maggiori interessi creditori non percepiti, al tasso dell 1%, da giugno 2009 ad ottobre 2011, oltre interessi legali e rivalutazione; 5.000,00 per il colpevole ritardo nella gestione della rettifica della Classificazione e del reclamo applicando il tasso del 3% per la giacenza da novembre 2011 al 31 agosto 2012 ; 4. il ristoro delle spese legali. Ora, quanto alla domanda indicata sub 1), questo Collegio, sulla base della documentazione in atti non può che limitarsi ad accertare che le condizioni contrattuali applicabili al rapporto in essere tra l intermediario resistente e l odierno ricorrente sono quelle del documento di sintesi allegato al contratto di apertura del conto corrente dal quale risulta l applicazione del prodotto Conto Corrente Commercianti, (che, come sopra illustrato, riporta, tra l altro, le seguenti condizioni economiche: tasso creditore nominale annuo del 0,010%; spese massime di liquidazione periodica di Euro 35,00) per il periodo compreso tra il e il , e, per il periodo successivo, quelle del documento di sintesi relativo al prodotto Conto Flexiconto che il ricorrente dichiara di aver sottoscritto (che contiene, tra l altro, le seguenti voci di spesa: spese di gestione trimestrali variabili, a seconda della giacenza, da 16,00 ad 22,00, un elenco di altre spese di tenuta conto per un massimo di 100,00). L istanza formulata sub 2) non può essere neppure astrattamente valutata da questo Collegio, non risultando in atti il relativo documento di sintesi e, comunque, essendo le relative condizioni contrattuali comunque superate da quelle del diverso prodotto Conto Flexiconto che il ricorrente ha dichiarato di aver sottoscritto nel La richiesta sopra evidenziata sub 3) non può essere accolta da questo Collegio nei termini voluti dal ricorrente per le seguenti ragioni. La prima voce di danno emerge da una nota esplicativa piuttosto analitica, ma priva della necessaria documentazione a supporto, non essendo possibile verificare se quanto ivi contenuto corrisponda all effettivo svolgimento dei fatti; la seconda e la terza voce di danno sono quantificate forfettariamente con criteri che non appaiono punto condivisibili, in quanto non sufficientemente chiari ed espliciti, ma che si rivelano, al contrario, estremamente discutibili, se non arbitrari. Infine, la richiesta di rifusione delle spese legali è priva di qualsiasi supporto probatorio. Ciò chiarito, deve comunque prendersi atto che l intera vicenda all origine della presente controversia rivela aspetti non sempre ineccepibili sotto molteplici profili e rende piuttosto Pag. 9/10

9 evidente che l operato dell intermediario resistente non è stato sempre del tutto lineare e soddisfacente nei rapporti con il ricorrente. Il Collegio non accoglie il ricorso. P.Q.M. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 10/10

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