Cass., sez. II, 18 aprile 2007, n

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1 Cass., sez. II, 18 aprile 2007, n MASSIMA: L intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere di cui all art c.c. e l inutile decorso del termine fissato per l adempimento non eliminano la necessità ai sensi dell art c.c. dell accertamento giudiziale della gravità dell inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine, secondo un criterio che tenga conto, sia dell elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell economia generale del contratto, sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite un indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull interesse del creditore all esatto e tempestivo adempimento (nella specie la suprema corte ha escluso la gravità dell inadempimento in relazione alla circostanza dell offerta da parte della compratrice del prezzo alcuni giorni dopo la scadenza del termine e della mancanza di elementi da cui desumere che il decorso del termine fissato nella diffida comportasse la perdita dell utilità economica perseguita con il contratto) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione , F.P. conveniva, davanti al Tribunale di Livorno, T.S.. Esponeva che in data aveva stipulato con il T. un contratto per la compravendita di un immobile sito in (OMISSIS) per il prezzo di L , di cui L da pagare in varie rate tutte onorate e il saldo di L , senza interessi, da corrispondere "al rogito che dovrà essere stipulato entro il 10 marzo 1994", a ministero del notaio Anna Alterio di Rosignano Marittima. All'avvicinarsi di tale data aveva telefonato al T. chiedendo di poter stipulare il rogito presso il notaio di propria fiducia Lovisetti di Milano. Poichè il T. non aveva mostrato di opporsi, ella aveva incaricato il suddetto notaio Lovisetti di preparare la documentazione necessaria per la stipula dell'atto. Senonchè con lettera del il T. la invitava a comparire davanti al notaio Alterio di Rosignano per la stipula, fissando la data del Ricevuta tale lettera, aveva telefonato al notaio Alterio facendo presente che in tale data si sarebbe dovuta trovare all'estero, per cui chiedeva di fissare altro appuntamento per il primo giorno utile, cioè l' Rientrata in Italia aveva fatto predisporre dal proprio Istituto Bancario assegni circolati a favore del T. per L e si era recata il giorno presso lo studio del notaio Alterio per la stipula; ma il T. non si era presentato. Ciò premesso, la F. chiedeva al Tribunale, in via principale, di accertare il carattere definitivo della compravendita di cui alla scrittura privata del ; di accertare l'idoneità del trasferimento immobiliare contenuto nella scrittura predetta e di ordinare al Conservatore dei pubblici registri immobiliari la trascrizione del predetto trasferimento; in subordine di ritenere il carattere preliminare del contratto di compravendita e di pronunciare sentenza costitutiva di trasferimento dell'immobile, dando atto dell'offerta banco judicis al venditore del saldo di L Costituitosi, il T. resisteva alla domanda e deduceva che si trattava di contratto preliminare e che egli, in vista dalla data fissata per la stipula del definitivo, aveva inviato alla F. dapprima una raccomandata in data e poi un telegramma in data invitandola per la stipula del rogito davanti al notaio Alterio per il giorno , come indicato in contratto. Poichè la F. non si era presentata e questa solo in data aveva comunicato di essere in attesa dell'appuntamento davanti al notaio Lovisetti di Milano, egli con raccomandata del aveva intimato alla promittente acquirente formale diffida ad adempiere ex art c.c., con invito a presentarsi nello studio del notaio Alterio il giorno alle ore 16, "con avvertimento che, in difetto, il contratto si sarebbe risoluto di diritto". In riconvenzionale il T. chiedeva al Tribunale di dichiarare risolto di diritto il contratto preliminare del per inadempimento dell'attrice, con condanna al risarcimento dei danni e al rilascio dell'immobile. Il Tribunale di Livorno, affermato che si trattava di contratto preliminare ed escluso l'essenzialità del termine, dichiarava il trasferimento dell'immobile a favore della F., previo versamento da parte di quest'ultima del residuo prezzo di L. 100 milioni, con rivalutazione ed interessi dal ,

2 nonchè della somma di L (pari a un terzo del valore locativo del bene) per ogni mese trascorso dall'aprile 1994, oltre rivalutazione ed interessi. Con sentenza n. 244/02 del / , la Corte d'appello di Firenze, in accoglimento del gravame proposto dal T., dichiarava risolto il contratto preliminare stipulato fra le parti in data 28 febbraio 1992 per inadempimento della F., a far data dal 7 aprile 1994; condannava quest'ultima all'immediata restituzione in favore del T. dell'immobile, nonchè al pagamento della somma di Euro 903,80 (pari a L ) al mese, a titolo di indennità di occupazione del bene, dal 7 aprile 1994 alla data dell'effettiva restituzione; condannava il T. alla restituzione della somma di Euro ,20 (pari a L ) in favore della F., pari a quanto da questa pagato per l'acquisto dell'immobile e conseguentemente della differenza fra detta somma e quella, minore dovuta dalla F., oltre interessi legali. Osservava la Corte d'appello che la F., convocata dal T. avanti al notaio Alterio per la stipula del definitivo con lettera raccomanda del e poi con telegramma del , non si era presentata davanti a detto notaio alla data fissata del 10 marzo 1994 senza addurre alcuna giustificazione, ma solo comunicando con successivo telegramma del di "essere in attesa dell'appuntamento dal notaio Lovisetti di Milano che sta preparando il contratto". Il T. con raccomandata del l'aveva di nuovo convocata davanti al notaio Alterio per il giorno 7 aprile 1994 "Con avvertimento e diffida che in difetto di adempimento alla data prefissata del , termine essenziale, il contratto s' intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art c.c.." Anche questa volta la F. non si era presentata davanti al notaio Alterio e la sua giustificazione di non trovarsi a tale data in Italia non poteva avere alcuna rilevanza perchè tutte le comunicazioni dell'assenza erano state fatte al notaio Alterio ma non "nei confronti del T., unico legittimato contrattualmente" e non era stato nemmeno "dedotto che il notaio avesse tempestivamente informato il T. di tali comunicazioni, non senza rilevare l'assoluta assenza di prova in ordine all'effettiva sussistenza della causa di giustificazione." Pertanto concludeva la Corte d'appello "deve quindi affermarsi l'inadempimento da parte dell'appellata agli obblighi assunti contrattualmente, non essendosi presentata per la stipulazione del contratto definitivo nè il 10 marzo 1994, data fissata in contratto preliminare, avanti al notaio indicato contrattualmente dalle parti, la cui indicazione non era stata concordemente modificata dalle parti, senza giustificazioni, nè nella nuova data fissata da controparte, con intimazione di risoluzione del contratto in caso si assenza, avanti allo stesso notaio, la cui indicazione contrattuale era sempre valida, senza giustificazioni. Ne consegue, ulteriormente, che va dichiarata la risoluzione del contratto preliminare in parola per inadempimento della F.." Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la F. in base a quattro motivi. Il T. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a un solo motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei due ricorsi, principale e incidentale, perchè proposti contro la stessa sentenza. A) La ricorrente principale F. a sostegno dell'impugnazione deduce i seguenti motivi. 1) Violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 1454, 1321, 1326 e 1362 cod. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3". Assume la ricorrente che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto la F. inadempiente sia al primo termine previsto in contratto del , sia al secondo termine unilateralmente fissato dal T. al Al riguardo deduce che per contratto le parti dovevano concordare la data del rogito, previsto "entro il ". Invece il T., dopo aver acconsentito alla scelta di altro notaio diverso dal quello indicato nel preliminare (notaio Alterio), aveva fissato per la stipula la data del , presso il notaio Alterio. Ma poichè era previsto che le parti dovevano d'accordo concordare la data, mentre questa era stata fissata dal T., e poichè il termine del non era essenziale non

3 poteva parlarsi di inadempimento. Donde l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art c.c. essendo l'inadempimento il presupposto necessario per l'invio della diffida ad adempiere. Quanto al secondo termine del , indicato dal T. come essenziale, si trattava di termine fissato unilateralmente dal venditore, laddove era previsto un accordo delle parti sulla data di stipula del rogito notarile. Inoltre il T. non aveva chiarito nè provato perchè il decorso del termine del comportasse la perdita di quella utilità economica perseguita con la stipula del contratto, elemento necessario ai fini della qualificazione del termine come essenziale. Pertanto illegittimamente la Corte d'appello, sull'erroneo presupposto che la F. fosse inadempiente al primo e al secondo termine, ha dichiarato risolto il contratto, senza considerare che il termine non era essenziale e, quindi, era prorogabile, salvo la prova a carico di controparte della mancanza di utilità della prestazione, e che in ogni caso si trattava di inadempimento non grave, secondo le condivisibili conclusioni raggiunte sul punto dal giudice di primo grado, che aveva escluso la gravità dell'inadempimento, sul rilievo che la F. si era offerta di adempiere dopo pochi giorni (e che nel frattempo aveva predisposto gli assegni in favore del venditore). 2) Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art cod. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello nel dichiarare risolto il contratto non avrebbe tenuto conto nè del comportamento delle parti (in particolare della disponibilità della F. all'adempimento) nè soprattutto della volontà delle parti le quali "volevano concludere il contratto definitivo, seppur con... 4 giorni di distanza: per il T. (solo) il 7 aprile e per la F. (anche) l'11 aprile." 3) Omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione al disposto degli artt. 1362, 1175, 1375 cod. civ. ed in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 5. La ricorrente si duole che la Corte d'appello "Invece che affermare l'inadempimento della Sig.ra F. desumibile asetticamente solo dal mancato rispetto di un termine unilateralmente fissato dalla controparte,... avrebbe dovuto rilevare nel comportamento del Sig. T. una evidente violazione di quel principio di ordine generale che informa tutto il nostro ordinamento, ed in particolare le norme sul contratto, che è la JL buona fede." "Il Sig. T., senza chiarire in alcuna sede il motivo per il quale, a suo giudizio, il termine per la stipula del contratto definitivo fosse divenuto, dopo due anni, improvvisamente essenziale, si è negato all'adempimento del preliminare quattro giorni dopo." Invero, secondo regola di correttezza è "dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte." 4) Violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt e 1458 cod. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione al disposto degli artt e 1458 cod. civ. ed in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 5. Con tale ultimo mezzo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata "contiene un contrasto tra la motivazione e il dispositivo" ed "è comunque errata per quanto riguarda la somma posta a carico del T." avendo considerato che "gli effetti della risoluzione del contratto preliminare si producessero ex tane solo per quanto riguarda il credito del T." e non anche per il credito della F., dato che tale credito è stato maggiorato degli interessi non nella sua interezza, ma solo per quella parte risultante dalla differenza tra i 200 milioni da ricevere e la minor somma da dare al T.. In tal modo la Corte d'appello non ha tenuto conto che la risoluzione ha effetto retroattivo, per cui il venditore è tenuto a restituire le somme ricevute con gli interessi legali a decorrere dal giorno in cui le somme stesse gli furono consegnate dall'acquirente. B) Il ricorso incidentale condizionato del T. si articola nel seguente unico motivo. 1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 99 c.p.c. e dei principi di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale civile. Violazione e/o falsa applicazione degli artt e 1224 cod. civ. e dei relativi principi sulla more del debitore nelle obbligazioni pecuniarie. Il ricorrente si duole che la Corte d'appello "senza alcuna specifica domanda della Signora F., ha condannato il Signor T. a restituire quanto percepito in forza del contratto preliminare dichiarato risolto." Inoltre, aggiunge il ricorrente, in mancanza di "qualsiasi domanda della Signora

4 F. valida a costituire in mora il Signor T., la sentenza impugnata non si giustifica nella parte in cui pone interessi a carico di quest'ultimo." C) I primi tre motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente in ragione della loro evidente connessione -dato che con essi sostanzialmente si denuncia l'ingiustizia della sentenza impugnata per aver dichiarato risolto di diritto il contratto per inadempimento della F. alla diffida - meritano accoglimento nei limiti che seguono. C1) Va innanzitutto osservato che pacificamente è da escludere l'essenzialità della data del e del , dal momento che la sentenza impugnata non contiene alcuna menzione in tali sensi, nè il T. ha mai sostenuto l'ipotesi del termine essenziale, come chiaramente si evince dalle sue dichiarazioni contenute in controricorso (pag. 7), laddove testualmente afferma: "La sentenza impugnata, infatti, non dichiara che il termine convenuto dalle parti sarebbe stato essenziale; nè mai ciò ha sostenuto il Signor T. posto che, altrimenti, non avrebbe proceduto alla intimazione prevista" dall'art cod. civ. "Invero il preliminare di compravendita è stato riconosciuto risolto non perchè fosse inutilmente trascorso un termine essenziale che avrebbe secondo i principi automaticamente posto nel nulla il contratto, ma perchè è restata inadempiuta la diffida ex art cod. civ." C.2) Esclusa l'essenzialità del termine, va detto che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto l'inadempimento della F. per non essersi presentata, senza giustificato motivo, davanti al notaio il E' vero che in contratto era previsto che le parti dovessero "comunicarsi la esatta data del rogito", ma ciò non implicava un nuovo "accordo" rispetto a quello già raggiunto dalle parti circa la data ultima in cui doveva essere effettuata la stipula del contratto definitivo, che doveva avvenire "entro il 10 marzo 1994" con corresponsione da parte della F. del saldo del prezzo. In altri termini le previste comunicazioni, secondo gli accordi contrattuali, dovevano essere effettuate entro il Per cui, in mancanza, correttamente il T. ha convocato la F. davanti al notaio per il , data ultima per la stipula del definitivo, la cui scadenza e inosservanza ha determinato l'inadempimento della F.. C.3) Pertanto, sussistendo l'inadempimento della F., ben poteva il T. (a sua volta non inadempiente) far ricorso alla diffida ad adempiere indicando la data del per la stipula davanti al notaio. Del tutto privo di pregio è il rilievo che il termine del sarebbe stato fissato senza alcun accordo con la F., atteso che l'art c.c. espressamente prevede che il termine sia unilateralmente fissato da colui che intende avvalersi della "diffida ad adempiere", purchè esso sia "congruo" (sulla congruità del termine non c'è censura). Non v'è dubbio che la F. ha lasciato trascorrere inutilmente la data del poichè non si è presentata davanti al notaio, risultando così inadempiente, atteso che la sua giustificazione (di trovarsi all'estero) è stata dalla Corte d' appello motivatamente disattesa. C.4) Tuttavia la sentenza impugnata non poteva in base a ciò automaticamente dichiarare risolto il contratto preliminare ex art c.c. per inadempimento della F.. La giurisprudenza di questa Corte - dalla quale non vi è ragione di discostarsi, stante la sua coerenza con la lettera e lo scopo delle disposizioni di cui si tratta - è univocamente orientata nel senso che "L'intimazione, da parte del creditore, della diffida ad adempiere di cui all'art c.c. e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine, secondo un criterio che tenga conto sia dell'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del negozio sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite un'indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull'interesse del creditore all'esatto e tempestivo adempimento." (cfr. ex multis: Cass , n. 8910; , n. 4275; , n. 2979). Siffatta valutazione nel caso specifico è affatto carente, nè può ricavarsi implicitamente dal contesto della decisione, atteso che la sentenza impugnata non offre alcun elemento di giudizio in ordine all'attitudine dell'inadempimento della F. a turbare l'equilibrio contrattuale e a reagire sulla causa del contratto, sul comune intento negoziale e sull'interesse dal T. a un puntuale e tempestivo adempimento, dato che la F. si era offerta di adempiere dopo pochi giorni, avendo nel

5 frattempo già predisposto gli assegni circolari a favore del venditore per il saldo dell'intero prezzo, mentre il T. non aveva spiegato perchè il decorso del termine fissato nella diffida comportasse la perdita di quell'utilità economica perseguita con la stipula del contratto, avendo assunto un comportamento sfuggente a stipulare l'atto definitivo, incompatibile con la regola di buona fede (art c.c.) e correttezza nell'esecuzione del contratto. C. 5) Entro tali limiti i motivi in esame meritano accoglimento non avendo l'impugnata sentenza considerato che, nell'ipotesi di diffida ad adempiere ex art c.c. l'inutile decorso del termine non elimina la necessità dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento. D) Il quarto ed ultimo motivo resta assorbito anche in considerazione dell'accoglimento del ricorso incidentale del T.. E) Il ricorso incidentale del T. merita accoglimento perchè, nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio dovesse di nuovo pervenire a dichiarare risolto il contratto, non è possibile, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, condannare il T. a restituire quanto percepito in forza del contratto dichiarato risolto. Invero, come costantemente affermato da questa Corte, "la declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'art c.c., l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere i relativi provvedimenti restitutori, in assenza di domanda della parte interessata" (cfr. fra tante: Cass , n. 2439; , n. 7829; , n. 341). Nel caso specifico non risulta che la F. abbia proposto tale indispensabile domanda restitutoria (nè sul punto vi è stata contestazione da parte della F. indicando dove e quando tale domanda sarebbe stata proposta), per cui la Corte d'appello non poteva d'ufficio emettere alcun provvedimento restitutorio. F) In base alle considerazioni svolte, sono accolti i primi tre motivi del ricorso principale, nei limiti indicati, e il ricorso incidentale, con assorbimento del quarto motivo del ricorso principale. La sentenza impugnata va, quindi, cassata e rimessa per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze che si atterrà ai principi sopra indicati. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385 c.p.c., ult. cpv.). P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 maggio Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2007

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