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- Aloisia Alfieri
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1 Nelle pagine che seguono vengono presentate le Definizioni che verranno inserite nella sezione Strumenti per le seguenti voci: Franchising Impresa coniugale Impresa familiare Impresa individuale Lavoro a progetto Lavoro autonomo Lavoro parasubordinato Lavoro con ritenuta d acconto Lavoro interinale Società di persone (snc, sas) Società di capitali (srl, spa, sapa, coop) Società cooperative Prestatori d'opera e consulenti con partita IVA Partita IVA Per ogni definizione verrà indicato il link (ove presente) con la fonte dalla quale è stata tratta l informazione per eventuali approfondimenti. 1
2 FRANCHISING Con la legge n. 129 del 6 maggio 2004 il Parlamento ha approvato le nuove norme per la disciplina del franchising. In base alla nuova disciplina, l'affiliazione commerciale (o più semplicemente "franchising") è "il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi". WEB: ASSOCIAZIONI DI FRANCHISING Assofranchising - Associazione Italiana Franchising WEB: Confimprese - Associazione delle imprese di marca WEB: FIF - Federazione Italiana del Franchising WEB: Conffranchising CFF - Associazione Europea del Franchising WEB: IMPRESA CONIUGALE Una forma particolare di impresa familiare è l'impresa coniugale: viene costituita dopo il matrimonio ed è gestita comunemente da entrambi i coniugi. I creditori dell'impresa possono rivalersi su tutti i beni della comunione, anche se estranei all'azienda. Possono, inoltre, soddisfare le loro ragioni creditorie sul patrimonio personale di ciascun coniuge, nel caso in cui i beni della comunione non siano sufficienti a coprire il debito. Il coniuge partecipa agli utili fino ad un importo massimo del 49%. WEB: 2
3 IMPRESA FAMILIARE (1) Si tratta di una forma particolare di impresa, in cui i componenti della famiglia prestano, come soci d'opera, la propria attività lavorativa. L'impresa familiare, pur vedendo la partecipazione di più soggetti oltre al titolare, è assoggettata al medesimo trattamento giuridico dell'impresa individuale. Non vi è separazione tra patrimonio personale e patrimonio aziendale. WEB: IMPRESA FAMILIARE (2) Codice civile Libro 1 Titolo VI: Del matrimonio Articolo 230bis: Impresa familiare Salvo che configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura (2140) sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme. WEB: IMPRESA INDIVIDUALE (1) È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. L Imprenditore risponde illimitatamente delle obbligazioni aziendali. WEB: IMPRESA INDIVIDUALE (2) Unico titolare dell attività è il singolo imprenditore che si assume il rischio e le responsabilità che l'esercizio dell'attività economica comporta. Risponde direttamente alle obbligazioni verso i terzi con il suo patrimonio. L'impresa individuale rispetto alla collettiva è caratterizzata da una 3
4 maggiore flessibilità e rapidità di decisione e da minori oneri amministrativi, contabili e fiscali. Le imprese individuali sorgono con l'inizio dell'esercizio professionale di un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni e di servizi. WEB: LAVORO A PROGETTO Con la Circolare 8 gennaio 2004 n. 1 - Oggetto: Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto. Decreto legislativo n. 276/03. Il Ministero del Welfare fornisce i primi chiarimenti in merito alla nuova figura del "lavoro a progetto" prevista dal decreto legislativo n. 276/03, che prende il posto delle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.). Il Ministro precisa che il progetto deve consistere in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale, cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione, e che le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili. WEB: LAVORO AUTONOMO Possiamo definire "lavoro autonomo" qualsiasi prestazione compiuta senza vincoli di subordinazione; sono attività di lavoro autonomo, per il Codice Civile, sia quelle svolte dagli imprenditori sia quelle svolte dai professionisti, dagli artisti, dai consulenti. WEB: LAVORO PARASUBORDINATO Per lavoro parasubordinato s intende una tipologia di rapporti di lavoro con una struttura giuridica particolare, talvolta vicina per caratteristiche al lavoro subordinato e altre volte a quello autonomo. Si tratta, infatti, di forme di collaborazione svolte continuativamente nel tempo, coordinate con la struttura organizzativa del datore di lavoro, senza vincolo di subordinazione. Lavoratori che svolgono un attività autonoma di libera professione e senza vincolo di subordinazione. Sono considerati lavoratori parasubordinati: - i lavoratori a progetto - i collaboratori occasionali la cui prestazione ha il carattere della continuità e sia resa per un massimo di 30 giorni nel corso dell anno solare con lo stesso committente e il compenso percepito nel medesimo anno solare non sia superiore a euro. 4
5 LAVORO CON RITENUTA D'ACCONTO Non un vero contratto, ma una forma di pagamento per i lavoratori autonomi. Viene usata soprattutto nelle collaborazioni professionali. e nei rapporti di lavoro parasubordinati. L'azienda trattiene il 20% del compenso lordo dalla retribuzione pattuita e lo versa al fisco a nome del lavoratore. Due sono le formule: - collaborazione coordinata e continuativa, in cui si definiscono i termini delle prestazioni di lavoro - collaborazione occasionale, accordo puramente verbale in cui vengono specificate le mansioni da svolgere, la durata del lavoro, il compenso e le modalità di pagamento. WEB: LAVORO INTERINALE Per Lavoro interinale s'intende una tipologia di effettuazione dell'attività lavorativa con carattere temporaneo (detto anche fornitura di lavoro temporaneo ed è l'antesignano della Somministrazione di lavoro). La Somministrazione di lavoro è una fattispecie complessa di rapporto di lavoro introdotta dal D. lgs. n 276 del 2003, artt. da 20 a 28, sulla base della legge delega n 30/2003 (legge Biagi) che prevede il coinvolgimento di tre soggetti: il somministratore, un'agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto con un lavoratore; l'utilizzatore, un'azienda pubblica o privata che necessita di tale figura professionale; il lavoratore. Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore. In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l'agenzia per il lavoro, che per legge dovrà retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell'azienda utilizzatrice. La Somministrazione di lavoro sostituisce il rapporto di lavoro interinale precedentemente presente nel diritto del lavoro, ed istituito dalla legge n 197/1996, c.d. riforma Treu. WEB: SOCIETÀ DI PERSONE Nelle società di persone i soci hanno responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (ad eccezione dei soci accomandanti delle società in accomandita semplice). Rispondono dei debiti con il patrimonio personale coprendo anche la parte dei soci insolventi. Appartengono a questa tipologia: le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice. WEB: 5
6 SOCIETÀ DI PERSONE FORME SOCIETARIE Società semplice: non ha per oggetto l esercizio di una attività commerciale, ma attività agricole, professionali in forma associata, di gestione di patrimoni immobiliari. Le società semplici devono richiedere, entro il termine di trenta giorni dall'accordo sociale, l'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente. Snc - Società in nome collettivo: può esercitare sia attività di impresa commerciale, sia attività economiche non commerciali. La responsabilità dei soci è solidale e illimitata per le obbligazioni sociali assunte. La costituzione deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere depositato in Tribunale. L'atto costitutivo deve essere iscritto, al Registro delle imprese delle Camere di Commercio, entro trenta giorni dalla sua stipulazione. Se non si provvede all'iscrizione la società dovrà pagare una sanzione e sarà considerata "irregolare" e quindi caratterizzata dalla maggiore responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali. Sas - Società in accomandita semplice: viene posta in essere quando i soggetti finanziatori vogliono investire i loro capitali in un'attività di impresa senza volersene assumere i rischi. Questi soci, detti accomandanti, affidano in gestione i loro capitali ad altri soci, detti accomandatari, i quali si assumono in forma illimitata e solidale le responsabilità connesse all'esercizio dell'impresa. Gli amministratori devono chiedere l'iscrizione al Registro delle imprese entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo della società. In caso di mancata iscrizione, la società incorrerà nel pagamento di una sanzione e sarà considerata "irregolare", con una conseguente maggiore responsabilità da WEB: SOCIETÀ DI CAPITALI Le società di capitali rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, la responsabilità dei soci (fatta eccezione dei soci accomandatari) è limitata e circoscritta ai loro rispettivi conferimenti sociali. Hanno personalità giuridica e sono considerate distinte dagli individui che le compongono, sia ai fini fiscali che a quelli civili. Entro venti giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo, redatto da un notaio, deve essere prodotta istanza di iscrizione della società al Registro delle imprese, a cura del notaio stesso. L'iscrizione ha efficacia costitutiva, nel senso che da questo momento la società acquista personalità giuridica. Nel caso di omessa iscrizione la società è inesistente e chiunque abbia assunto obbligazioni in nome della società ne risponde solidalmente e illimitatamente. Le società di capitale sono: le società per azioni (Spa), le società in accomandita per azioni (Sapa), le società a responsabilità limitata (Srl). WEB: SOCIETÀ DI CAPITALI FORME SOCIETARIE Spa - Società per azioni: esercitano un'attività di impresa utilizzando il patrimonio conferito dai soci mediante quote di partecipazione, che hanno lo stesso valore e sono rappresentate da un titolo nominativo detto azione. Il capitale non può essere inferiore a centomila euro. Per la costituzione regolare di una società per azioni occorrono la stipulazione per atto pubblico (da parte di un notaio) e l'iscrizione nel Registro delle imprese. Sapa - Società in accomandita per azioni: hanno le stesse caratteristiche delle società in accomandita semplice e delle società per azioni. Il patrimonio sociale è costituito da azioni, ma i soci si distinguono in accomandatari, che hanno il potere di amministrare la società e la conseguente responsabilità illimitata, 6
7 solidale e sussidiaria, e gli accomandanti, che sono obbligati nei limiti delle azioni sottoscritte e non possono svolgere attività di amministrazione della società. Srl - Società a responsabilità limitata: le quote sociali non sono rappresentate da azioni e il capitale minimo, per la costituzione, è diecimila euro. L adozione di questa forma societaria viene preferita alla società per azioni per lo svolgimento di attività di impresa di media dimensione. L'atto costitutivo, redatto da un notaio, è soggetto all'iscrizione nel Registro delle imprese entro venti giorni dalla sua stipulazione. WEB: COOPERATIVE Le società cooperative (Coop) sono imprese che: non hanno scopo di lucro, ma hanno lo scopo di fornire beni, servizi o occasioni di lavoro a loro stessi o ai loro familiari nel tentativo di evitare speculazioni di mercato. Tale scopo si definisce mutualistico. WEB: PRESTATORI D'OPERA E CONSULENTI CON PARTITA IVA Si può parlare di prestazioni d opera (chiamate anche consulenze professionali) quando una persona, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Le consulenze professionali, dal punto di vista normativo, sono definite prestazioni d opera e fanno riferimento agli articoli dal 2222 al 2228 del codice civile e, se si tratta di prestazioni d opera intellettuali, agli articoli e seguenti sempre del codice civile. Una volta definita la prestazione d opera o la consulenza, sebbene non sia obbligatoria la forma scritta, generalmente si procede alla compilazione di un Ordine di lavoro o contratto di prestazione d opera scritto e firmato dalle parti. WEB: PRESTATORI D'OPERA E CONSULENTI CON PARTITA IVA per approfondire Questo documento, poiché è l unico oggetto di riferimento in un eventuale contenzioso, è bene che comprenda la descrizione sufficientemente dettagliata dell opera o del servizio richiesti; i tempi di consegna da parte del committente dei materiali necessari alla progettazione e/o realizzazione; i tempi di consegna del lavoratore; il prezzo pattuito; i tempi di pagamento; la data e le modalità di recesso. In caso di tardivo o mancato pagamento è possibile per il lavoratore il ricorso alle vie legali che seguono la procedura di una normale causa civile, con quel che ne consegue in costi e tempi. Perciò è bene che l ordine di lavoro preveda una penale per il ritardato pagamento. Gli aspetti fiscali Dopo l approvazione del decreto attuativo della legge 30/2003, i prestatori d opera devono necessariamente essere in possesso di partita Iva individuale. Prima dell approvazione del decreto attuativo spesso vi era una sovrapposizione tra collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni d opera. Nel settore privato, invece, è possibile instaurare un contratto di prestazione d opera senza partita Iva solo se la modalità di lavoro è riconducibile al contratto a progetto. Nel settore pubblico, e per alcune categorie di lavoratori (pensionati di vecchiaia, professionisti, sportivi), non è prevista la partiva Iva soltanto per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 7
8 Se non si usa una di queste modalità d impiego e se, contemporaneamente, non si hanno mezzi organizzati tali da configurare un impresa, si utilizza la prestazione d opera con partita Iva. Non esistono contratti, accordi o normative nazionali che disciplinano la prestazione d opera, fatti salvi i riferimenti generali del codice civile in materia. Quindi i singoli lavoratori risentono della disparità del rapporto di forza con il committente. WEB: PARTITA IVA Il contratto con partita Iva è forma di gestione retributiva e fiscale riservata ai lavoratori autonomi (ad es. liberi professionisti, collaboratori e consulenti). WEB: PARTITA IVA: aprire la L apertura della partita Iva deve essere compiuta presso l Ufficio delle Entrate competente per territorio (in base al proprio domicilio fiscale) occorre compilare e presentare una dichiarazione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o della costituzione della società. I lavoratori con contratto a partita Iva, Tranne i liberi professionisti iscritti agli Albi professionali, devono registrarsi alla Gestione Separata Inps e versare tutti i mesi un contributo pari al 23,50% e devono anche essere assicurati all Inail. La registrazione alla Gestione Separata da diritto ad alcune prestazioni erogate dall Inps come: - indennità di malattia solo in caso di ricovero ospedaliero - indennità di maternità - assegno per il nucleo familiare. WEB: 8
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