Con lettera del 23 dicembre 2008, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che l Italia ha fornito il 4 febbraio 2009.
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- Carmela Salerno
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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2009)2651 Oggetto: Aiuto di Stato N 573/ Italia Istituzione di un regime di aiuti di Stato agli investimenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, risparmio energetico, cogenerazione e teleriscaldamento (Toscana) Signor Ministro, 1. Procedimento Il 12 novembre 2008 l Italia ha notificato alla Commissione un regime di aiuti per il finanziamento di progetti volti a promuovere le fonti energetiche rinnovabili, il risparmio energetico, la cogenerazione e il teleriscaldamento nella regione Toscana. Con lettera del 23 dicembre 2008, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che l Italia ha fornito il 4 febbraio DESCRIZIONE DELL AIUTO Categorie di misure da finanziare 1. L obiettivo del regime in oggetto, introdotto dai Decreti Dirigenziali n. 2450/2008, n. 2773/2008 e n. 4852/2008 (di seguito, "i decreti ), è finanziare progetti volti a promuovere: i) l adozione di fonti di energia rinnovabili; ii) il risparmio energetico; iii) la cogenerazione e iv) il teleriscaldamento a basso consumo energetico. 2. La misura in oggetto prevede esclusivamente aiuti agli investimenti, da concedere mediante sovvenzioni a fondo perduto. 3. Lo stanziamento complessivo è di 53 milioni di euro, corrispondente a 10,6 milioni di euro l anno. 4. Mediante questo regime, le autorità italiane intendono finanziare investimenti destinati a i) promuovere l adozione di fonti di energia rinnovabili; ii) il risparmio energetico; iii) la S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique, Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefono: (0)
2 realizzazione di impianti di cogenerazione e di iv) progetti di teleriscaldamento energeticamente efficiente. 5. Gli aiuti a favore delle fonti di energia rinnovabili comprendono aiuti per promuovere la realizzazione di impianti solari, idroelettrici ed eolici, e l utilizzo di biomasse, biogas e fluidi geotermici. Le autorità italiane hanno precisato che il presente regime interesserebbe i progetti con capacità di generazione inferiore a 10 MW. 6. Tramite il presente regime le autorità italiane intendono finanziare la sostituzione di impianti e attrezzature esistenti e l adozione delle migliori tecnologie disponibili per ottenere risparmi energetici. La misura si applicherà a vari settori industriali. Più in particolare, le autorità italiane finanzieranno iniziative quali, ad esempio, investimenti per recuperare calore dai processi produttivi, per razionalizzarli, per recuperare e riciclarne le acque reflue, per migliorare la coibentazione delle strutture edilizie, per usare sistemi d'illuminazione a basso consumo, ecc. 7. Gli investimenti nella cogenerazione riguarderanno esclusivamente nuovi impianti di cogenerazione ad alto rendimento, che permetteranno risparmi di energia primaria rispetto alla produzione separata, secondo la definizione della direttiva 2004/8/CE e della decisione 2007/74/CE. 8. Infine, mediante il regime in oggetto, le autorità italiane intendono finanziare investimenti per il teleriscaldamento, che si limiteranno agli impianti ad alto rendimento per ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla produzione separata di elettricità e di calore. In particolare, le autorità italiane contano di finanziare progetti di teleriscaldamento e di climatizzazione (cooling) basati su energie rinnovabili, quali l energia geotermica. Le autorità italiane hanno confermato che il regime non comprenderà aiuti alle infrastrutture. 9. Le autorità italiane affermano che con il presente regime prevedono di raggiungere una riduzione di 207 mila tonnellate l anno delle emissioni di CO2 e la produzione di 155 mila tonnellate equivalenti di petrolio (in appresso "ktep ) da fonti rinnovabili entro il Le intensità di aiuto previste nella misura in esame sono comprese fra il 50 e l 80%. In particolare esse varieranno, a seconda della dimensione del beneficiario, fra il 60 e l 80% per gli aiuti al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili e per i progetti di cogenerazione. L intensità di aiuto sarà compresa fra il 50 e il 70% (sempre in funzione della dimensione del beneficiario) per i progetti di teleriscaldamento. 3. VALUTAZIONE 3.1 Requisiti procedurali 11. Le autorità italiane, avendo notificato il regime di aiuti prima della sua entrata in vigore, hanno assolto gli obblighi loro incombenti in virtù dell articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. 2
3 3.2 Presenza di aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE 12. L articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE fissa quattro condizioni che qualificano una misura come aiuto di Stato. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato, o deve essere finanziata mediante risorse statali. In secondo luogo, deve attribuire un vantaggio al beneficiario che deve essere un impresa, cioè un soggetto pubblico o privato che svolge un attività economica. In terzo luogo, deve essere atta ad incidere sugli scambi tra Stati membri. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza. 13. I beneficiari del presente regime di aiuto riceveranno un contributo che compensa parzialmente i sovraccosti sostenuti per realizzare le sopracitate tipologie di progetti nella loro azienda. Pertanto la misura in esame conferisce loro un vantaggio. 14. I beneficiari costituiscono un gruppo selettivo di imprese ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto la misura ne favorisce esclusivamente alcune. 15. Almeno alcuni dei beneficiari operano in settori caratterizzati da scambi fra Stati membri e quindi la misura verosimilmente incide sugli scambi e falsa la concorrenza. 16. Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che le misure previste costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo Compatibilità A. Osservazioni generali 17. La Commissione ha valutato la conformità del regime oggetto della notifica con l articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, in particolare in base alla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale (in appresso la "disciplina degli aiuti per l ambiente ), in vigore dal 2 aprile Calcolo dei costi ammissibili 18. Il punto 80 della disciplina degli aiuti per l ambiente, che fissa i principi generali per il calcolo dei costi ammissibili, stabilisce che: I costi ammissibili, limitati ai sovraccosti d investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello richiesto dalle norme comunitarie, sono calcolati in due fasi. In prima battuta, il costo dell investimento direttamente connesso con la tutela ambientale viene stabilito in relazione alla situazione controfattuale, ove possibile. In seconda battuta, vengono sottratti i profitti operativi e aggiunti i costi operativi. 19. La Commissione ritiene che la metodologia illustrata nei documenti presentati dalle autorità italiane e gli esempi concreti forniti per ogni categoria di aiuti prevista dal regime in esame, nella notifica e nella risposta alla richiesta di informazioni della Commissione, siano conformi con il principio generale sopra menzionato e con le ulteriori precisazioni contenute ai punti della disciplina degli aiuti per l ambiente. 20. In particolare, per quanto riguarda più specificamente la metodologia applicata dalle autorità italiane, la Commissione rileva che esse hanno spiegato che, conformemente al punto 81 della disciplina, l individuazione della parte dell investimento direttamente connessa con la tutela ambientale è stabilita rapportando l investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato, cioè con il costo di un investimento 3
4 paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente alle norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti ( investimento di riferimento ). La Commissione rileva che gli investimenti di riferimento, forniti dalle autorità italiane a titolo di esempi, sono conformi ai criteri stabiliti dalla disciplina ovvero i) sono investimenti che presentano la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all investimento supplementare per la tutela ambientale) dell investimento in esame e ii) dal punto di vista commerciale, rappresentano un alternativa credibile. Ciò assicurerà che l investimento finanziato dal regime in esame non fruirà di sovraccompensazioni. 21. Inoltre le autorità italiane hanno precisato che, conformemente al punto 82 della disciplina degli aiuti per l ambiente, finanzieranno il costo di acquisizione degli attivi materiali e che, come richiesto dal punto 83 della medesima disciplina, dedurranno da tali costi i profitti operativi netti realizzati mediante gli investimenti finanziati durante i primi cinque anni successivi alla loro realizzazione. 22. Questi principi sono stati applicati in tutti gli esempi concreti 1 forniti dalle autorità italiane alla Commissione per illustrare l effetto dell aiuto sulle differenti tipologie di interventi finanziati. Alla luce di quanto sopra, la Commissione constata che le autorità italiane hanno dimostrato che il sostegno concesso in base alla misura in esame non eccederà i sovraccosti necessari per raggiungere un livello più elevato di tutela ambientale mediante gli interventi sopra descritti. - Cumulo 23. Per quanto riguarda il cumulo, le autorità italiane hanno confermato che l intensità di aiuto non sarà superiore a quella prevista nella sezione pertinente della nuova disciplina degli aiuti per l ambiente, se i contributi erogabili nell ambito del regime in esame si dovessero cumulare fra loro o con quelli erogati a titolo di altre misure. - Effetto di incentivazione 24. Per quanto riguarda l effetto di incentivazione, il punto 142 della disciplina degli aiuti per l ambiente fissa il principio generale secondo cui: Gli aiuti di Stato devono avere un effetto di incentivazione. Gli aiuti di Stato per la tutela ambientale devono indurre nel beneficiario un cambiamento di comportamento tale da garantire un livello più elevato di protezione ambientale. Il punto 143 della disciplina specifica inoltre che La Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi presenta la domanda di aiuto alle autorità nazionali, il progetto ha già avuto inizio. Infine il punto 144 prevede che: Se il progetto sovvenzionato non ha avuto inizio prima dell inoltro della domanda, si presuppone che l effetto di incentivazione sia automaticamente dimostrato per tutte le categorie di aiuti concessi alle PMI, tranne nei casi in cui gli aiuti sono soggetti a una valutazione dettagliata conformemente al capo 5. 1 Uno degli esempi forniti riguarda le energie rinnovabili e l installazione di impianti fotovoltaici con una capacità di 3 MW. I costi ammissibili in questo caso sono stati calcolati deducendo dai costi di realizzazione dell impianto fotovoltaico i costi dell investimento di riferimento (olio combustibile) nonché tutti i profitti realizzati nei primi 5 anni (cioè i ricavi derivanti dalla tariffa incentivante per gli impianti non integrati e dallo scambio sul posto di elettricità). 4
5 25. Le autorità italiane hanno confermato che nell ambito del regime in esame non verranno concessi aiuti a progetti già avviati. Il regime di aiuti è pertanto conforme al punto 143 della disciplina degli aiuti per l ambiente e si presuppone che l effetto di incentivazione sia automaticamente soddisfatto per tutte le categorie di aiuti concessi alle PMI, come previsto al punto 144 di detta disciplina. 26. Per quanto riguarda i potenziali beneficiari del regime che non sono PMI, la disciplina degli aiuti per l ambiente prevede (al punto 145) che la Commissione richieda allo Stato membro notificante di dimostrare l effetto di incentivazione. Le autorità italiane hanno dimostrato la necessità del regime in esame e l effetto di incentivazione tramite gli esempi forniti. 27. Inoltre, le autorità italiane si sono impegnate a chiedere ai potenziali beneficiari non-pmi di fornire elementi di prova, compreso il calcolo del valore attuale netto dell investimento, attestanti la necessità dell aiuto per la realizzazione dell investimento, che in assenza di aiuto non avrebbe avuto luogo. B. Compatibilità di ciascuna categoria di aiuti con la nuova disciplina degli aiuti per l ambiente i) - Fonti di energia rinnovabili 28. Gli aiuti a favore delle fonti di energia rinnovabili comprendono gli aiuti volti a promuovere la realizzazione di impianti solari, idroelettrici e eolici e l utilizzo di biomasse, biogas e fluidi geotermici, secondo la definizione di energie rinnovabili di cui al punto 70, paragrafo 5, della disciplina degli aiuti per l ambiente. 29. Le intensità di aiuto previste dal regime in esame (comprese fra il 60 e l 80% a seconda della dimensione dei beneficiari) rispettano quelle stabilite ai punti 102 e 103 della disciplina degli aiuti per l ambiente. Il calcolo dei costi è anch esso conforme al disposto del punto 105 (secondo il quale per le fonti energetiche rinnovabili, i costi ammissibili si limitano ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi caratteristici di una centrale elettrica tradizionale o di un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia) e del punto 106 (secondo il quale i costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari per le fonti di energia rinnovabili e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell investimento in esame) della disciplina. ii) - Risparmio energetico 30. Con il presente regime le autorità italiane intendono finanziare, in vari settori industriali, la sostituzione di impianti e attrezzature esistenti e l adozione delle migliori tecnologie disponibili per ottenere risparmi energetici. Gli aiuti per il risparmio energetico sono conformi alla disciplina degli aiuti per l ambiente 2, in particolare al punto 98, per quanto riguarda i sovraccosti direttamente connessi con il risparmio energetico e l obbligo di raggiungere un livello di risparmio energetico superiore alle norme comunitarie. Inoltre, conformemente al punto 98, lettera c), della succitata disciplina, le autorità italiane hanno affermato che i costi ammissibili nel caso di aiuti per il risparmio energetico sono calcolati al netto di qualsiasi profitto o costo operativo connesso con l investimento supplementare per il risparmio energetico verificatosi: durante i primi tre anni di vita 2 Si veda l art.7 del progetto di decreto. 5
6 dell investimento stesso, nel caso delle PMI; durante i primi quattro anni di vita, nel caso di grandi imprese che non fanno parte del sistema europeo di scambio dei diritti di emissione di CO2; durante i primi cinque anni, nel caso di grandi imprese che fanno parte del sistema europeo di scambio dei diritti di emissione di CO Le intensità di aiuto previste da questa tipologia di misura (comprese fra il 60 e l 80% a seconda della dimensione dei beneficiari) sono anch esse conformi a quelle stabilite ai punti 95 e 96 della disciplina degli aiuti per l ambiente. iii )- Cogenerazione 32. Gli investimenti nella cogenerazione si limiteranno a impianti di cogenerazione ad alto rendimento, che permetteranno di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla produzione separata secondo la definizione della direttiva 2004/8/CE e della decisione 2007/74/CE, in modo da assicurare la conformità della misura con la definizione di impianti di cogenerazione fornita al punti 70, paragrafo 11, e al punto 112 della disciplina degli aiuti per l ambiente. Il regime di aiuti in esame finanzierà, come previsto al punto 112 della disciplina succitata, l installazione di nuove unità di cogenerazione che permetteranno un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata secondo la definizione della direttiva 2004/8/CE e della decisione 2007/74/CE. 33. Le intensità di aiuto (comprese fra il 60 e l 80% a seconda della dimensione dei beneficiari) sono conformi ai punti 114 e 115 della disciplina degli aiuti per l ambiente. Il calcolo dei costi ammissibili per questo tipo di investimenti soddisfa la condizione stabilita al punto 117 di detta disciplina, secondo la quale i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d investimento necessari alla realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all investimento di riferimento, ed è inoltre conforme al punto 118 in base al quale i costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell investimento in esame. iv) Sistemi di teleriscaldamento e di climatizzazione (cooling) energeticamente efficienti 34. Gli investimenti nel teleriscaldamento si limiteranno a impianti ad alto rendimento che permetteranno di realizzare un risparmio di energia primaria, in modo da assicurare la conformità della misura con le definizioni di impianti di teleriscaldamento di cui al punto 70, paragrafo 13, e punto 120, lettera a), della disciplina degli aiuti per l ambiente. Le intensità di aiuto (comprese fra il 50 e l 70% a seconda della dimensione dei beneficiari) sono conformi ai punti 121 e 122 di detta disciplina. 35. Inoltre, il calcolo dei costi ammissibili è conforme ai punti 124 e 125 della medesima. 36. Tutti i decreti che costituiscono la base giuridica del regime di aiuti in esame precisano, in una clausola intitolata "Ordini di recupero pendenti", che nell ambito di detto regime non saranno concessi aiuti a imprese che hanno già beneficiato di un aiuto dichiarato illegittimo da una decisione della Commissione e non interamente recuperato. 4. DECISIONE 37. La Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime notificato N 573/2008 Istituzione di un regime di aiuti di stato agli investimenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, risparmio energetico, cogenerazione e teleriscaldamento 6
7 (Toscana) poiché è conforme alla disciplina degli aiuti per la tutela dell'ambiente (GU C 82 dell , pag. 1) ed è pertanto considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. 38. La Commissione chiede all Italia di presentare una relazione annuale sull attuazione degli aiuti che le consenta di verificare l osservanza di tutte le condizioni sopra illustrate. Qualsiasi modifica alle condizioni stabilite per la concessione degli aiuti deve essere preventivamente notificata. 39. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito internet: La richiesta dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione Generale Concorrenza Direzione aiuti di Stato Protocollo Aiuti di Stato B-1049 Bruxelles Fax n.: (0032) Si prega di indicare la denominazione e il numero del caso in tutta la corrispondenza. Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Neelie KROES Membro della Commissione 7
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