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1 5480/14.i REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLOITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/12/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ALFREDO TERESI - Presidente - N. 3636/2013 Dott. GUICLA MULLIRI Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA - Rel. Consigliere - Dott. ALESSIO SCARCELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente - Consigliere - REGISTRO GENERALE N /2013 sul ricorso proposto da: SENTENZA MANZO LUIGI N. IL 12/07/1959 avverso la sentenza n. 1052/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del 01/10/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA, Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.»jto tb-p.«,19-c0tti0 che ha concluso per 22a/rvnexe20...yrk-RAb-0 Ae-,Y1C42_ 310--CAU O ceezet. -~2- GrK eq._ -e-noc-i-t: A 9 32 Qt-ef ZetrUntrl: r a-c:onrx Q. Udito, per la pa male, l'avv Udit ensor Avv. A-

2 I RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Salerno, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente Manzo Luigi, con sentenza del , in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno sez. distaccata di Cava dei Tirreni in composizione monocratica il , procedendo con rito abbreviato per una pluralità di imputazioni relative ad illeciti edilizi, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi A) B), C) D) E) ed F) del decreto di citazione a giudizio proc.to penale n.ro 3548/2004 del , nonché in ordine ai reati di cui ai capi A) B), C) D) E) ed F) del decreto di citazione a giudizio del proc.to penale n.ro 3163/2005 del , rideterminando la pena per le residue imputazioni di cui ai detti decreti ed a quelli contenuti negli altri due decreti di citazione a giudizio degli altri proc.ti penali tutti riuniti in primo grado nel fascicolo rgnr n.ro 3548/2004, con le già concesse attenuanti generiche equivalenti alle contestati aggravanti e la ritenuta continuazione, operata la riduzione per il rito prescelto, in mesi sette di reclusione ed euro 500,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza. I reati per i quali è intervenuta condanna sono pertanto: a. in relazione al proc.to 3163/2005: G ) del reato p. e p. dall'art. 61 n. 2 e 349 cpv cod. pen., poiché, in qualità di custode giudiziario del manufatto abusivo, violava i sigilli apposti in data 7 aprile 2004 dall'ag per assicurare la conservazione e l'identità delle opere, realizzando l'intervento di cui al capo A) dell'imputazione. Fatti accertati in Cava dei Tirreni il 6 aprile 2005; b. in relazione al proc.to 7348/2005: A) del reato p. e p. dall' art. 44 comma 1 lett. b) del DPR 380/2001 per aver eseguito o fatto eseguire, in zona sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico, nella qualità di proprietario e committente, in assenza del permesso di costruire previsto dall'art. 10 del medesimo dpr, violando i sigilli, ulteriori opere edili consistenti in opere di completamento e di rifinitura, nell'apposizione di impianti tecnologici e pavimentazione, suddivisione interna e copertura con tetto a quattro falde inclinate; B) del reato p. e p. dall'art Decreto I.vo 42/04 per aver eseguito le opere di cui al capo A) in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale, senza la prescritta autorizzazione. C) del reato p.e p. dall'art. 734 cod. pen.per aver alterato con!'opera di cui al capo A) le bellezze naturali di località soggetta a speciale protezione dell'autorità D) del reato p.e p. dagli artt. 64 e 71 DPR 380/2001 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, realizzava le opere di cui ai capo A) in c.a. senza la direzione di un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo nell'ambito delle rispettive competenze; E) del reato p. e p. dagli artt. 65 e

3 DPR 380/2001 per aver eseguito i lavori indicati al capo A) senza averne fatto denuncia al competente Sportello Unico istituito presso il comune ; F) del reato p. e p. dagli artt. 93 e 95 DPR 380/2001 per aver eseguito i lavori indicati al capo A) in zona sismica senza dare preavviso scritto al competente Sportello Unico istituito presso il comune, omettendo il contestuale deposito dei progetti presso quest'ultimo ufficio ed omettendo di attenersi ai criteri tecnico-descrittivi prescritti perle zone sismiche; G ) del reato p. e p. dall'art. 61 n. 2 e 349 cpv cod. pen.., poiché, in qualità di custode giudiziario del manufatto abusivo, violava i sigilli apposti in data 7 aprile 2004 e 6 aprile 2005 dall'ag per assicurare la conservazione e identità delle opere, realizzando l'intervento di cui al capo A) dell'imputazione. Fatti accertati in Cava dei Tirreni il 13 settembre 2005; c. in relazione al proc.to n. 9670/2006; A) del reato p. e p. dall' art. 44 comma 1 lett. b) del DPR 380/2001per aver eseguito o fatto eseguire, in zona sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico, nella qualità di proprietario e committente, in assenza del permesso di costruire previsto dall'art.10 del medesimo dpr, violando i sigilli, ulteriori opere edili consistenti nella realizzazione di un porticato in legno e tegole di copertura per una lunghezza di m. 26,00 larghezza di m. 1,80 ed altezza massima di m. 3,m60 e per aver violato in qualità di custode giudiziario del manufatto abusivo, i sigilli apposti in data 7 aprile 2004, 6 aprile 2005 e 13 settembre 2005 dall'ag per assicurare la conservazione e l'identità delle opere, realizzando l'intervento di cui al capo A) dell'imputazione. Fatti accertati in Cava dei Tirreni il 3 novembre Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, con l'ausilio, del proprio difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale- inosservanza di norme processuali- mancanza, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione- violazione e falsa applicazione degli artt. 530 co. 1 e 2 cod. proc. pen. violazione e falsa applicazione dell'art. 187 cod. proc. pen cod. proc. pen. ed art cod. proc. pen. Il ricorrente in ordine a tali motivi reitera quanto già eccepito nell'atto di appello evidenziando la natura di reati propri dei reati contravvenzionali edilizi e la mancata prova della qualità di committente dei lavori abusivi realizzati in capo al Manzo. 3 4

4 Si deduce in particolare carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'atto impugnato in quanto, ad avviso del ricorrente, con la richiesta e concessa sostituzione del custode dal Manzo Luigi alla moglie e con la fissazione da parte dell'imputato della propria residenza alla via G. De Rosa e non alla località Rotolo Maddalena ove è sito l'immobile oggetto delle imputazioni si smentirebbe l'assunto invece ritenuto erroneamente in sentenza che l'immobile sia stata la residenza dell'imputato e/o nella sua disponibilità b. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 157 cod. pen cod. pen cod. pen.- 2 cod. pen. - I. n. 251/2005). Inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali (artt. 129 cod. proc. pen cod. proc. pen bis. disp. att. cod. proc. pen.- art. 2 e ter co. 1 e 2 D.Ivo 92/2008 conv. nella I. 125/2008) - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente sostiene, infatti, che nel caso de quo la prescrizione, dedotta ed eccepita in sede di appello, era già maturata per tutti i reati contravvenzionali già alla data di emissione della sentenza di secondo grado. Illegittimamente ed erroneamente, in palese violazione delle citate norme penali, la Corte di Appello avrebbe ritenuto, con una motivazione contraddittoria ed illogica rispetto alle diverse conclusioni cui era pervenuta per i reati contrawenzionali che ha poi dichiarato prescritti, che ai reati edilizi contravvenzionali accertati in data di cui al procedimento rubricato al R.G.N.R. n.ro 7348/2005 (capi da A) ad F) del decreta di citazione a giudizio emesso il ) non potessero applicarsi i termini di prescrizione antecedenti alia innovazione disposta con la legge del n.ro 251 stante a suo dire la continuazione dei lavori e la violazione dei sigilli apposti alla data del accertati in data Quale corollario la Corte di secondo grado ha considerato che i termini di prescrizione, ad onta della sospensione autoritativa dei lavori avutasi in forza del sequestra preventivo disposto in data con l' apposizione dei sigilli, non fossero cominciati a decorrere. Interpretando ed applicando correttamente i principi e le norme, ad avviso del ricorrente, i termini prescrizione devono considerarsi cominciati a decorrere dal in virtù della cessazione della permanenza dei reati contravvenzionali accertati in tale data. Inoltre, posto che i detti reati sono stati commessi in data e quindi prima della emanazione della legge n.ro 251 del che ha modificato i termini di prescrizione, il termine di prescrizione degli stessi, considerando l'interruzione, sarebbe pari ad anni 4 e mesi sei e, quindi, sarebbe spirato al che, considerando il periodo di sospensione, pur calcolato in modo erroneo dalla Corte d'appello in anni 2 e mesi 4 4

5 quattro, determinerebbe l'intervenuta prescrizione degli stessi alla data del Nel caso dei reati accertati il di cui al d.c. proc. pen. n.ro 7348/2005 gli stessi hanno avrebbero una sospensione autoritativa in forza del sequestro con imposizione dei sigilli operato. Pertanto la successiva continuazione delle opere non implica che il termine di prescrizione non sia decorso. Diversamente opinando, infatti, secondo il ricorrente, non si sarebbe potuta dichiarare la prescrizione neanche per i reati contravvenzionali di cui ai precedenti sequestri. La prescrizione sarebbe poi maturata, come già eccepito in appello, anche per i reati contravvenzionali accertati in data , di cui a! decreto di citazione a giudizio proc. pen. n.ro 9679/2006 emesso I' In virtù anche delle innovazioni dei termini di prescrizione di cui alla legge n.ro 251 del il termine di prescrizione lungo per tale reato contravvenzionale sarebbe pari ad avviso del ricorrente ad anni 4 e mesi 8 considerando l'interruzione e l'incensuratezza dell'imputato (che determinerebbe un aumento del termine di soli mesi 8 - ovvero 1/16 del termine di quattro anni). H termine di prescrizione cosi sarebbe maturato a! , a cui si dovrebbe aggiungere solo la sospensione di anni 1 e giorni quindici atteso che non andrebbe calcolata la sospensione dei termini causata dal rinvio dell' udienza di appello dal a! posto che il detto rinvio, disposto ex art.132 bis disp. att. cod. proc. pen., non andrebbe considerato ai fini del calcolo della sospensione in quanto trattasi di giudizio abbreviato ed, inoltre, alternativamente, perché il reato di violazione dei sigilli aggravato ex art 349 cpv cod. pen. contestato con lo stesso decreta di citazione prevede una pena nel massimo superiore a 4 anni ed infine sempre alternativamente ed assorbente perché I 'art. 2 ter del d.i n.ro 92/2008 prevede la sospensione del termine di prescrizione fino ad un massimo di 18 mesi (comma 2 ) solo per i reati indultabili ex lege n.ro e quindi per i reati commessi fino al Ne conseguirebbe che i reati contravvenzionali di cui al proc.to penale rubricate al n.ro 9679/2006 R.G.N.R., siccome accertati in epoca posteriore rispetto al (lo sono stati infatti il ), non rientrano nelle ipotesi di reato a cui sia possibile applicare l'indulto e pertanto sono fuori dall'ambito di applicazione della sospensione disposta dal comma secondo del citato art. 2 ter d.!. n.ro 92/2008. Ne conseguirebbe che la Corte territoriale avrebbe errato e violato le norme citate quando ha considerato la sospensione dei termini di prescrizione anche per tale ipotesi. 5 4

6 La violazione delle leggi penali speciali richiamate nonché degli artt. 157, 158 e 159 cod. pen. vizierebbe ad avviso del ricorrente irrimediabilmente la sentenza impugnata. I termini di prescrizione anche dei reati contravvenzionali contestati nell'ultimo procedimento penale riunito (r.g.n.r. n.ro 9679/2006) sarebbero maturati al (aggiungendo il periodo di sospensione di anni 1 e giorni 15 al ) e quindi la prescrizione era abbondantemente maturata al , data della sentenza di appello. Il ricorrente chiede dunque a questa Corte di Cassazione in via principale l'annullamento della sentenza impugnata e la conseguente assoluzione dell'imputato ex art. 530 co. 1 cod. proc. pen. con la formula più ampia ovvero, in via gradata, l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 co. H cod. proc. pen. perché manca, è insufficiente o quanto meno è contraddittoria la prova che l'imputato abbia commesso il fatto. In via ancora subordinata chiede di pronunciare sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. di non doversi procedere per intervenuta prescrizione anche in caso di ritenuta inammissibilità del ricorso in relazione ai reati contrawenzionali di cui ai capi da A) ad F) del proc.to penale rubricati nel R.G.N.R. al n.ro 7348/2005 (accertati il ) di cui al decreto di citazione emesso in data e di cui al capo A) del proc.to penale rubricato al n.ro 9670/2006 (accertato il 3 novembre 2006) di cui al decreto di citazione emesso in data CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso si palesa manifestamente infondato e pertanto ne va dichiarata l'inammissibilità. 2. Prima di ogni altro, essendo la decisione sul punto assorbente rispetto alle altre, va affrontato il motivo di censura attinente una supposta intervenuta prescrizione di tutti i reati meglio specificati in premessa per cui è intervenuta condanna ancora precedente alla pronuncia di secondo grado. Il ricorrente si duole che la Corte d'appello di Salerno abbia ritenuto che i termini di prescrizione, ad onta della sospensione autoritativa dei lavori avutasi in forza del sequestro preventivo disposto in data con l' apposizione dei sigilli, non fossero cominciati a decorrere. Ciò sarebbe in contrasto con la stessa declaratoria di prescrizione pronunciata in relazione alle opere di cui agli accertamenti del e del Orbene, tale doglianza è manifestamente infondata. 6

7 E' pacifica e consolidata la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo cui II reato urbanistico ha natura di reato permanente la cui consumazione ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva (SS. UU. n , 8/05/2002). La cessazione dell'attività si ha con l'ultimazione dei lavori per completamento dell'opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta (ad esempio mediante sequestro penale), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio (Sez. III n , 24/10/2001). Inoltre, l'ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3 n.32969, 7/09/2005). Entro tale preciso ambito deve dunque individuarsi il concetto di "ultimazione" che ha natura oggettiva e non può, pertanto, dipendere da valutazioni soggettive (Sez. 3, n del , PG in proc. Croce ed altro). n.40 Era stato già affermato sin dalla previgente I "che il reato previsto dall'art. 17 di quella normativa (poi divenuto art. 20 I. 47/1985 ed oggi art. 44 Dpr 380/01) di costruzione senza concessione (oggi permesso di costruire) o in difformità da essa avesse carattere permanente, in quanto la situazione antigiuridica posta in essere con la modifica della destinazione d'uso si protrae nel tempo e cessa solo per volontà contraria dell'agente o per legittimazione da parte della competente autorità amministrativa (così questa Sez. 3, n del , Sedini, rv ). Più specificamente in tema di contravvenzioni antisismiche, è stato precisato che il reato di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti ha natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non termina l'intervento edilizio (Sez. 3, n del , Vella, rv ). Ebbene, qualora in un reato permanente la condotta venga interrotta, la prescrizione inizia a decorrere da questo momento; se però, come nel caso che ci occupa, l'attività delittuosa riprenda e sussista la identità del disegno criminoso, si configurano gli estremi della continuazione. In tal caso è ancora una volta giurisprudenza di legittimità consolidata il principio che il termine si sposta alla cessazione od interruzione del nuovo comportamento. (Sez. 3, n del , Caterini ed altro, rv ; nella specie trattavasi della costruzione di distinti piani di unico edificio, realizzato in più tempi e la Corte ha ritenuto in applicazione del suvvisto principio che la prescrizione iniziasse a decorrere dall'ultimo episodio; conf. Sez. 3, n del , Vallo G. ed altro, rv ). Ancora più di recente è stato riaffermato che nel caso di reato permanente la cui condotta si sia interrotta e, successivamente, sia ripresa, la prescri- 7

8 zione inizia a decorrere dal momento di cessazione finale della condotta (Sez. 3, n del , Viganò, rv ). Correttamente, dunque, la Corte d'appello ha considerato la prescrizione decorrente dal , data dell'ultimo sequestro, e la conseguente vigenza del termine prescrizionale di cui alla I. 251/2005, vigente dall' Né a diverse conclusioni può pervenirsi per la scelta (evidentemente non condivisibile) di avere ritenuto i precedenti termini di prescrizione decorrenti dai sequestri ed estinti i relativi reati, per i quali, tuttavia, in assenza di impugnazione sul punto, si è formato il giudicato. Peraltro, a tale termine, che scadeva il , andava un periodo complessivo di prescrizione di anni tre, mesi tre e giorni quattordici in quanto vi sono stati: a) in primo grado: - un rinvio su istanza del difensore per munirsi di procura speciale dal 27 settembre 2005 al 15 dicembre 2005 con una sospensione della prescrizione per mesi due giorni e giorni 18; - un rinvio dal 13 aprile 2006 al 16 gennaio 2007 su istanza del difensore per riunione, con altra sospensione di mesi nove giorni e tre della prescrizione; - un rinvio dal 16 gennaio 2007 al 17 luglio 2007 su istanza del difensore per riunione con nuova sospensione di mesi sei e giorni uno; - un ulteriore rinvio dal 17 luglio 2007 al 15 aprile 2008 per l'astensione dei difensori con sospensione per mesi otto giorni 29. b) in secondo grado: - la sospensione di anni uno e giorni 13 dal 3 giugno 2010 al 16 giugno determinatasi a seguito del rinvio su istanza difensiva per concomitante impegno professionale. In proposito va ricordata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, quantunque tutelato dall'ordinamento con il riconoscimento del diritto al rinvio dell'udienza, non costituisce un'ipotesi di impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva e non dà luogo pertanto ad un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'articolo 159, comma primo, numero tre, del codice penale, nel testo introdotto dall'articolo 6 della legge 5 dicembre 2005 numero 251 (cfr. per tutte sez. 1 sent. numero rv ; Cass. sez. H sent. numero RV ). La prescrizione per i reati edilizi de quo, dunque, sarebbe spirata soltanto il E ciò senza computarsi anche l'ulteriore periodo di sospensione della prescrizione che si sarebbe determinato a seguito del rinvio operato nel corso del 8 ì

9 giudizio di appello dal 16 giugno 2011 al 1 ottobre L'articolo 132 bis disposizioni attuazione codice procedura penale letto in combinato disposto con la previsione di cui all'articolo 2ter del DL numero 92 convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008 numero 125 prevedeva infatti la possibilità di sospensione dei processi per i soli reati indultabili ai sensi della legge 251 del 2006, che prevedevano cioè una data di commissione del fatto entro il 2 maggio Nel caso che ci occupa invece come dedotto dal ricorrente e come si evince dal capo d'imputazione, risalendo l'ultima violazione dei sigilli al 3 novembre 2006 si era fuori da tale previsione. 3. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla natura di reati propri dei reati contravvenzionali edilizi e alla mancata prova della qualità di committente dei lavori abusivi realizzati in capo al Manzo. La circostanza che l'odierno ricorrente non fosse l'effettivo committente dei lavori abusivamente realizzati è stata, infatti, quella su cui si è fondato l'atto di appello e alla stessa la Corte territoriale ha fornito ampia ed articolata motivazione evidenziando non solo la costante presenza del Manzo sui luoghi di accertamento e la sua reiterata nomina a custode giudiziario, ma anche come "nonostante la particolare rilevanza dei lavori - con le reiterate violazioni di sigilli l'immobile e stato praticamente ultimato ed adibito ad abitazione della stessa imputato, quest'ultimo, rimanendo contumace, non ha neppure offerto alcuna indicazione su altre persone, diverse dal formale titolare del diritto, interessate a valorizzare il fondo con notevole esborso di danaro per il completamento dei lavori, ne alcuna indicazione in tal senso viene offerta nell' atto di gravame che si limita a censurare la violazione di un principio di diritto, ma non offre una versione alternativa riguardo l'ipotetico interesse di altri nel commissionare, eventualmente, le opere abusive, tale, comunque, da ribaltare le argomentazioni logiche della sentenza impugnata. In proposito, va ricordato che questa Suprema Corte ha avuto modo di ribadire più volte che in tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario comproprietario, non formalmente committente delle opere abusive, può dedursi da indizi quali la piena disponibilità della superficie edificata, l'interesse alla trasformazione del territorio, i rapporti di parentela o affinità con l'esecutore del manufatto, la presenza e la vigilanza durante lo svolgimento dei lavori, il deposito di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria, la fruizione dell'immobile secondo le norme civilistiche sull'accessione nonché tutti quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione anche morale alla realizzazione del fabbricato (così questa Sez. 3, n del , rv ). 9

10 Il ricorso è dunque manifestamente inammissibile anche in relazione a tale motivo, in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n del ; conf. Sez. 1, , Burzotta; Sez. 6, , Notaristefano; Sez. 4, , Barone; Sez. 4, , Ahmetovic). 4. Il ricorso, pertanto, è inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del ), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 12/12/2013. Il C gliere ep e nsore Il Il Alf it 1 0

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