Estratti delle leggi e ordinanze federali in relazione alle piante neofite invasive
|
|
- Silvano Giuliano Biondi
- 2 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Estratti delle leggi e ordinanze federali in relazione alle piante neofite invasive Legge sulla protezione dell ambiente, LPAmb (RS ) del 7 ottobre 1983 Art. 1 Scopo 1 Scopo della presente legge è di proteggere l uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo. 2 A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente. Art. 29a Principi 1 Gli organismi possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: a. non possano mettere in pericolo l uomo o l ambiente; b. non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, LPN (RS 451) del 1 luglio 1966, stato 1 gennaio 2012 Art. 23 Specie animali e vegetali estranee: autorizzazione obbligatoria Per l acclimazione di specie, sottospecie e razze animali e vegetali forestiere a un luogo o al Paese è necessario un permesso del Consiglio federale. Questa disposizione non concerne i recinti, i giardini, i parchi né le aziende agricole e forestali. Ordinanza sull utilizzazione di organismi nell ambiente, OEDA (RS ) Art. 1 Scopo 1 La presente ordinanza persegue lo scopo di proteggere l uomo, gli animali e l ambiente, nonché la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall utilizzazione di organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti. 2 Essa si propone inoltre, in caso di utilizzazione di organismi geneticamente modificati, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti, di proteggere la libertà di scelta dei consumatori e la produzione senza organismi geneticamente modificati. Art. 3 Definizioni f. organismi alloctoni: organismi di una specie, sottospecie o unità tassonomica inferiore se: 1. la loro area di diffusione naturale non comprende né la Svizzera né gli altri Stati membri dell AELS e i Paesi membri dell UE (senza territori d oltremare), e 2. non sono stati coltivati per un utilizzazione nell agricoltura o nell orticoltura produttiva, al punto tale da ridurne le capacità di sopravvivenza in natura; h. organismi alloctoni invasivi: organismi alloctoni che, notoriamente o presumibilmente, possono diffondersi in Svizzera e raggiungere una densità di popolazione tale da pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile o mettere in pericolo l uomo, gli animali o l ambiente; k. messa in commercio: la fornitura di organismi a terzi in Svizzera ai fini di una loro utilizzazione nell ambiente, in particolare la vendita, lo scambio, il dono, la locazione,
2 il prestito e l invio in visione, nonché l importazione ai fini dell utilizzazione nell ambiente. Art. 4 Controllo autonomo per la messa in commercio 1 Chi intende mettere in commercio organismi per utilizzarli nell ambiente deve dapprima: a. valutare i pericoli che tali organismi, i loro metaboliti e i loro rifiuti possono presentare per l uomo e anche per gli animali, l ambiente, la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, come pure i pregiudizi che possono arrecare loro; e b. giungere alla conclusione motivata che tali pericoli e tali pregiudizi non sussistono. 2 Per la valutazione di cui al capoverso 1 lettera a è necessario considerare segnatamente i seguenti aspetti: a. la capacità di sopravvivenza, la diffusione e la riproduzione degli organismi nell ambiente; b. le possibili interazioni con altri organismi e biocenosi, nonché le ripercussioni sugli spazi vitali. Art. 5 Informazione degli acquirenti Chi mette in commercio organismi per l utilizzazione nell ambiente deve comunicare agli acquirenti: a. la designazione e le proprietà degli organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti in relazione alla salute e all ambiente; b. la maniera in cui, utilizzando tali organismi nell ambiente secondo le prescrizioni e le istruzioni, non siano messi in pericolo l uomo, gli animali e l ambiente né vengano pregiudicate la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile; c. le misure di protezione da adottare in caso di emissione involontaria nell ambiente. Art. 6 Diligenza 1Chi utilizza organismi nell ambiente a fini diversi dalla messa in commercio deve impiegare ogni cura imposta dalle circostanze affinché gli organismi, i loro metaboliti e i loro rifiuti non possano: a. mettere in pericolo l uomo, gli animali e l ambiente; b. pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. 2Devono in particolare essere rispettate le relative prescrizioni, nonché le istruzioni e raccomandazioni del fornitore. Art. 15 Protezione dell uomo, degli animali, dell ambiente e della diversità biologica da organismi alloctoni 1 L utilizzazione nell ambiente di organismi alloctoni deve avvenire in modo tale da non mettere in pericolo l uomo, gli animali e l ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, in particolare in modo tale da: a. non mettere in pericolo la salute dell uomo e degli animali, in particolare mediante sostanze tossiche o allergeniche; b. non permettere la propagazione e la moltiplicazione incontrollate degli organismi nell ambiente; c. non pregiudicare le popolazioni di organismi protetti, in particolare di quelli elencati nella Lista rossa, o di organismi importanti per l ecosistema interessato, in particolare quelli importanti per la crescita e la riproduzione di piante; d. non mettere in pericolo l esistenza di specie di organismi non bersaglio; e. non pregiudicare in maniera grave o duratura l equilibrio delle sostanze nell ambiente; f. non pregiudicare in maniera grave o duratura funzioni importanti dell ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo. 2 Gli organismi alloctoni invasivi secondo l allegato 2 non possono essere utilizzati direttamente nell ambiente; fanno eccezione le misure intese a combattere tali organismi. Nel singolo caso, l Ufficio federale dell ambiente (UFAM) può concedere una deroga per
3 l utilizzazione diretta se il richiedente prova che ha adottato tutte le misure necessarie per adempiere a quanto disposto dal capoverso 1. 3 Il materiale di sterro inquinato da organismi alloctoni invasivi di cui all allegato 2 deve essere riciclato o smaltito nel luogo in cui viene prelevato in modo tale da escludere l ulteriore diffusione di tali organismi. 4 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle foreste, sulla caccia e sulla pesca. Art. 16 Protezione di spazi vitali particolarmente sensibili o degni di protezione da organismi alloctoni 1 In spazi vitali particolarmente sensibili o degni di protezione secondo l articolo 8 capoverso 2 lettere a d, l utilizzazione diretta di organismi alloctoni nell ambiente è ammessa soltanto se serve a prevenire o a eliminare pericoli o pregiudizi per l uomo, gli animali e l ambiente oppure per la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. 2 Nelle zone di cui all articolo 8 capoverso 2 lettera a sono fatte salve le disposizioni divergenti contenute nelle corrispondenti norme di protezione. Art. 51 Monitoraggio ambientale 1 L UFAM provvede a realizzare un sistema di monitoraggio che permetta di individuare tempestivamente possibili pericoli ambientali e pregiudizi alla diversità biologica causati da organismi geneticamente modificati e dal relativo materiale genetico transgenico, nonché da organismi alloctoni invasivi. 2 A tale scopo definisce gli obiettivi specifici del monitoraggio e stabilisce i metodi, gli indicatori e i criteri di valutazione necessari. Prima di stabilire gli obiettivi, i metodi, gli indicatori e i criteri consulta i servizi federali e i Cantoni coinvolti, come pure gli ambienti interessati. 3 Ai fini del monitoraggio impiega, nella misura del possibile, i dati di sistemi di monitoraggio già esistenti nei settori dell ambiente e dell agricoltura ed esamina inoltre osservazioni particolari effettuate da terzi. 4 I servizi federali e cantonali competenti per l esecuzione della presente ordinanza comunicano all UFAM, su richiesta, i dati necessari; in particolare, l UFAG comunica i dati secondo l ordinanza del 7 dicembre sui dati agricoli, l ordinanza del 7 dicembre sui pagamenti diretti, l ordinanza del 4 aprile sulla qualità ecologica, l ordinanza del 22 settembre sull agricoltura biologica e l ordinanza del 7 dicembre concernente l analisi della sostenibilità in agricoltura, come pure secondo l articolo 27 capoverso 3 dell ordinanza del 28 febbraio sulla protezione dei vegetali. 5 Se l analisi dei dati e delle osservazioni indica la presenza di danni o pregiudizi, l UFAM: a. d intesa con altri servizi federali coinvolti, commissiona una ricerca scientifica volta ad accertare un eventuale rapporto di causalità tra i danni o i pregiudizi e la presenza degli organismi oggetto di sorveglianza secondo il capoverso 1; b. ne informa i Cantoni. Art. 52 Lotta 1 Se compaiono organismi che potrebbero mettere in pericolo l uomo, gli animali o l ambiente oppure pregiudicare la diversità biologica o la sua utilizzazione sostenibile, i Cantoni ordinano le misure necessarie per combatterli e, nella misura in cui ciò è necessario e ragionevole, per prevenire in futuro la loro insorgenza. 2 I Cantoni informano l UFAM e gli altri servizi federali interessati in merito alla comparsa di tali organismi e alla lotta contro di essi. Possono allestire un catasto pubblico dei siti in cui si trovano questi organismi. 3 Se necessario, l UFAM coordina le misure di lotta e sviluppa, in collaborazione con gli altri servizi federali interessati e con i Cantoni, una strategia nazionale di lotta contro gli organismi. 4 Sono fatte salve le disposizioni di altri atti normativi federali che disciplinano la lotta contro organismi nocivi.
4 Allegato 2 : Organismi alloctoni invasivi vietati 1 Flora Nome scientifico Nome tedesco Nome francese Nome italiano Ambrosia artemisiifolia Aufrechte Ambrosie, Beifussblättriges Traubenkraut Ambroisie à feuilles d armoise, Ambroisie élevée Ambrosia con foglie di artemisia Crassula helmsii Nadelkraut Orpin de Helms Elodea nuttalli Nuttalls Wasserpest Elodée de Nuttall Erba grassa di Helms Peste d acqua di Nuttall Heracleum mantegazzianum Riesenbärenklau Berce du Caucase, Berce de Mantegazzi Panace di Mantegazzi Hydrocotyle ranunculoides Grosser Wassernabel Hydrocotyle fausserenoncule Soldinella reniforme Impatiens glandulifera Drüsiges Springkraut Impatiente glanduleuse Balsamina ghiandalosa Ludwigia spp. (L. grandiflora, L. peploides) Südamerikanische Heusenkräuter Jussies sudaméricaines Porracchie sudamericane Reynoutria spp. (Fallopia spp., Polygonum polystachyum, P. cuspidatum) Asiatische Staudenknöteriche inkl. Hybride Renouées asiatiques, hybrides incl. Poligoni asiatici, incl. ibridi Rhus typhina Essigbaum Sumac Sommacco maggiore Senecio inaequidens Schmalblättriges Greiskraut Séneçon du Cap Senecione sudafricano Solidago spp. (S. canadensis, S. gigantea, S. nemoralis; senza S. virgaurea) Amerikanische Goldruten inkl. Hybride Solidages américains, Verges d or américaines, hybrides incl. Verghe d oro americane, inclusi ibridi
5 Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione animale, OLAlA ( ) Allegato 10 Tenori massimi di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali I semi d Ambrosia appartengono alle sostanze indesiderabili dal Gli alimenti per animali (semi per uccelli) possono essere controllati in caso di presenza d Ambrosia. Ordinanza sulla protezione dei vegetali, OPV (RS ) del 27 ottobre 2010 Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina: a l utilizzo di organismi nocivi particolarmente pericolosi e di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi; b la produzione di vegetali e di prodotti vegetali potenzialmente portatori di organismi nocivi particolarmente pericolosi; 2 Gli organismi nocivi e pericolosi sono elencati negli allegati 1 e 2 (Ambrosia). Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim (RS ) 18 maggio 2005 Allegato 2.5 Divieti e limitazioni 1 I prodotti fitosanitari non possono essere impiegati: a. in regioni che, in virtù del diritto federale o cantonale, sono classificate come riserve naturali, sempre che le relative prescrizioni non dispongano altrimenti; b. nei cariceti e nelle paludi; c. nelle siepi e nei boschetti campestri nonché in una striscia di 3 metri di larghezza lungo gli stessi; d. nel bosco e in una striscia di tre metri di larghezza lungo il suo margine; e. nelle acque superficiali e in una striscia di 3 metri di larghezza lungo le rive delle stesse; f. nella zona S1 di protezione delle acque sotterranee (art. 29 cpv. 2 dell O del 28 ott sulla protezione delle acque; OPAc); g. su e lungo binari ferroviari nella zona S2 di protezione delle acque sotterranee. 2 I prodotti fitosanitari destinati a distruggere piante o parti di piante indesiderate o a influenzare la crescita indesiderata delle piante non possono inoltre essere impiegati: a. su tetti e terrazze; b. su spiazzi adibiti a deposito; c. su e lungo strade, sentieri e spiazzi; d. su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari.
Smaltimento di neofite invasive
Repubblica e Cantone Ticino Gruppo Lavoro Neobiota Smaltimento di neofite invasive Foglio informativo Gruppo di Lavoro Neobiota Bellinzona, settembre 2015 1. Campo di applicazione Il presente foglio informativo
Legge federale sulla protezione dell ambiente
Legge federale sulla protezione dell ambiente (Legge sulla protezione dell ambiente, LPAmb) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
Legge federale sulla protezione dell ambiente
Decisioni del Consiglio degli Stati del 25.11.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 19.5.2015 Legge federale sulla protezione dell ambiente (, LPAmb) e-parl 27.08.2015 14:51 Modifica
0.814.097.721. Accordo
Traduzione 1 0.814.097.721 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente la cooperazione in materia di protezione ambientale 2
916.20. Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 28 febbraio 2001 (Stato 1 giugno 2007)
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) 916.20 del 28 febbraio 2001 (Stato 1 giugno 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177 e 180 capoverso 3
919.117.71 Ordinanza sui sistemi d informazione nel campo dell agricoltura
Ordinanza sui sistemi d informazione nel campo dell agricoltura (OSIAgr) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 luglio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 165c capoverso 3 lettera d, 165g, 177
Misure per la tutela dell ambiente e degli ecosistemi
Misure per la tutela dell ambiente e degli ecosistemi Carlo Zaghi Dirigente Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Piante alloctone invasive
www.efbs.admin.ch Piante alloctone invasive rilevamento precoce risposta immediata Piante alloctone invasive rilevamento precoce risposta immediata In questo opuscolo sono considerate le informazioni
Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali
Obiettivo 1 EROSIONE DEL SUOLO Obiettivo 2 SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO Obiettivo 3 STRUTTURA DEL SUOLO Obiettivo 4 LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO Regione Campania - Assessorato Agricoltura e alle Attività
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 29 ottobre 2014 Il Consiglio federale
Lista delle piante dell Ordinanza federale sull emissione deliberata nell ambiente (OEDA) dell 1 ottobre 2008
Lista delle piante dell Ordinanza federale sull emissione deliberata nell ambiente (OEDA) dell 1 ottobre 2008 Queste specie non devono più essere messe in circolazione, importate, vendute, trasportate
741.622 Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile
Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS) del 15 giugno 2001 (Stato 1 gennaio
Ordinanza sull organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali
Ordinanza sull organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN) 520.17 del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 15 dicembre 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 28 gennaio 2008 Lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata (Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus). Recepimento della
(Legge sulla protezione dell ambiente, LPAmb 1 )
Legge federale sulla protezione dell ambiente (Legge sulla protezione dell ambiente, LPAmb 1 ) 814.01 del 7 ottobre 1983 (Stato 1 aprile 2015) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
Ordinanza sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese
Ordinanza sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese del 2 luglio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 2, 4 capoversi 2 e 4, 5, 18
D. Lgs. 81/08 TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE Capo I Protezione da agenti chimici
D. Lgs. 81/08 TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE Capo I Protezione da agenti chimici Claudio Arcari Piacenza,15 Febbraio 2001 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Titolo I Titolo II Titolo III Titolo
Documento di lavoro. ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura. (Versione 1.0)
ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura R Documento di lavoro T Sintesi Gestione dei terreni ritirati dalla produzione (Versione 1.0) Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
Allegato I. Parte A Obiettivi formativi
Allegato I Parte A Obiettivi formativi Tenuto conto dei contenuti formativi riportati nell Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, si riportano di seguito i contenuti comuni degli specifici corsi
D I R E T T I V A. sul controllo degli impianti di deposito per liquidi pericolosi per la acque. 1 Obiettivo 1. 2 Basi legali 1
Amt für Natur und Umwelt Uffizi per la natira e l ambient Ufficio per la natura e l ambiente Gürtelstrasse 89, 7001 Chur/Coira Marzo 2007 Telefono: 081 257 29 46 / Telefax 081 257 21 54 E-Mail: info@anu.gr.ch
RELAZIONE TECNICA DI CONSULENZA
RELAZIONE TECNICA DI CONSULENZA PSR TOSCANA 2007/2013 Regolamento CE 1698/05 MISURA 114 Utilizzo servizi di consulenza Provincia di.. Organismo prestatore del servizio:. Azienda :.... Tipologia di servizio
L.R. 06 Novembre 2006, n. 15 Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati (1) SOMMARIO
L.R. 06 Novembre 2006, n. 15 Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati (1) SOMMARIO Art. 1 Oggetto e finalità Art. 2 Divieti di coltivazione e di allevamento di OGM. Disposizioni
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) 946.231 del 22 marzo 2002 (Stato 27 luglio 2004) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
741.622 Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile
Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS) del 15 giugno 2001 (Stato 19 dicembre
Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute. (Legge sulla prevenzione, LPrev)
Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (Legge sulla prevenzione, LPrev) del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 117 capoverso 1 e 118 capoverso
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Mugnaia/Mugnaio con attestato federale di capacità (AFC) del 4 novembre 2011 21005 Mugnaia AFC/Mugnaio AFC Müllerin EFZ/Müller EFZ Meunière CFC/Meunier
D.D.L. concernete "Disciplina del regime in deroga in attuazione della Direttiva 79/409/CEE" relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.
D.D.L. concernete "Disciplina del regime in deroga in attuazione della Direttiva 79/409/CEE" relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. TESTO Articolo 1 Finalità 1. La presente legge disciplina
Decreto di attuazione della direttiva 128/2009
Gli inoculi di funghi micorrizici e la loro importanza per una agricoltura sostenibile Decreto di attuazione della direttiva 128/2009 Giovedì 31 Ottobre 2013 Rosarno (RC) Laura Critelli ARSAC Calabria
814.610. Ordinanza sul traffico di rifiuti. (OTRif) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 22 giugno 2005 (Stato 1 maggio 2014)
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) 814.610 del 22 giugno 2005 (Stato 1 maggio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30b capoverso 1, 30f capoversi 1 3, 30g capoverso 1, 39 capoverso
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM) 954.1 del 24 marzo 1995 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Ordinanza sulla protezione dei marchi
Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM) Modifica del 2 settembre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 dicembre 1992 1 sulla protezione dei marchi è modificata come segue:
B. Documentazione generale del sistema di autocontrollo e definizione delle responsabilità aziendale
Dipartimento federale dell'economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV Allegato 3 - Guida per la valutazione uniforme dell autocontrollo INDICE I Introduzione... 1 A.... 1 B. La documentazione generale
BIODIVERSITÀ NELL AGROECOSISTEMA
BIODIVERSITÀ NELL AGROECOSISTEMA po p i l i F ri Alleg Zurla G ia Barbi er i nluca Luca 2^C a.s. 2013/2014 COS È LA BIODIVERSITÀ È LA VARIETÀ DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI PRESENTI NELLA BIOSFERA PERCHÉ
Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)
Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I. L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull ammissione, il soggiorno e l attività
Neofite invasive: ospiti sgraditi. Come affrontare correttamente le piante esotiche problematiche
Neofite invasive: ospiti sgraditi Come affrontare correttamente le piante esotiche problematiche Le principali piante esotiche problematiche 4 in sintesi Lista nera e watch list 6 Informazioni e consigli
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1, 2 lett. b
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni
Estratto Disciplinare tecnico del Marchio collettivo 5 colori del benessere
Estratto Disciplinare tecnico del Marchio collettivo 5 colori del benessere Unione Nazionale tra le Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli Agrumari e di Frutta in Guscio E vietata la riproduzione,
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) Modifica del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale
Ordinanza concernente l organizzazione degli acquisti pubblici dell Amministrazione federale
Ordinanza concernente l organizzazione degli acquisti pubblici dell Amministrazione federale (OOAPub) Modifica del 18 novembre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 24 ottobre 2012
Cenni normativi e ottimizzazione ciclo di gestione reflui e scarti industriali
Cenni normativi e ottimizzazione ciclo di gestione reflui e scarti industriali 24 gennaio 2013 Definizioni Cosa sono gli scarti di produzione o residui industriali (NON acque reflue industriali o rifiuti)
REGOLAMENTO PER LA TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 2 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2 ART.
REGOLAMENTO PER LA TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 2 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2 ART. 2 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 2 ART. 3 - DISINFEZIONE
RELAZIONE TECNICA DI CONSULENZA
RELAZIONE TECNICA DI CONSULENZA PSR TOSCANA 2007/2013 Regolamento CE 1698/05 MISURA 114 Utilizzo servizi di consulenza Provincia di... Organismo prestatore del servizio:. Beneficiario :..... Tipologia
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l Unione europea concernente il recepimento
Ordinanza contro l inquinamento atmosferico
Ordinanza contro l inquinamento atmosferico (OIAt) Modifica del 23 giugno 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 16 dicembre 1985 1 contro l inquinamento atmosferico è modificata
09.477. Iniziativa parlamentare Responsabilità aziendale dei costi di risanamento dei siti contaminati
09.477 Iniziativa parlamentare Responsabilità aziendale dei costi di risanamento dei siti contaminati Avamprogetto e rapporto esplicativo della Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio
(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014)
Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) 822.115 del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
COMUNE DI VILLACIDRO Provincia del Medio Campidano
COMUNE DI VILLACIDRO Provincia del Medio Campidano Regolamento comunale per la disciplina del mercato per la vendita diretta dei prodotti agricoli. Approvato con delibera C.C. n 06 del 28.01.2011 (allegato
CIBO CHE NUTRE. tra informazione e disinformazione
CIBO CHE NUTRE tra informazione e disinformazione Trino, 15 maggio 2014 ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE Alimentarsi vuol dire scegliere e assumere alimenti volontariamente. Nutrirsi vuol dire utilizzare le
Rapporto esplicativo concernente la revisione dell ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (OSiti)
Dipartimento federale dell ambiente,dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell ambiente UFAM Divisione Suolo e biotecnologia Riferimento/N. d incarto: N283-0986 9 settembre
Ordinanza sulla disinfezione e la disinfestazione
Ordinanza sulla disinfezione e la disinfestazione 818.138.2 del 4 novembre 1981 (Stato 30 aprile 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 38 capoverso 1 della legge del 18 dicembre
Legge federale sul commercio ambulante
Legge federale sul commercio ambulante Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 97 della Costituzione federale nonché il numero II capoverso 2 lettera a del
832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA) 1 del 14 febbraio 2007 (Stato 1 marzo 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
PRODOTTI FITOSANITARI: IL NUOVO PATENTINO dott.ssa Lisanna Billeri U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Az.
PRODOTTI FITOSANITARI: IL NUOVO PATENTINO dott.ssa Lisanna Billeri U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Az. USL 3 Pistoia ABSTRACT Ci sono novità per i prodotti fitosanitari, a decorrere
935.470 I. DISPOSIZIONI GENERALI. Oggetto e scopo
935.470 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione
Legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch)
1 Foglio ufficiale 24/2011 Venerdì 25 marzo 2321 Legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO Scopo e oggetto Campo di applicazione Definizioni
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RIGUARDANTE LO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI ANIMALI MORTI NELLE AZIENDE ZOOTECNICHE. IL SINDACO
COMUNE DI BALLAO Piazza E. Lussu n.3 ~ 09040 Ballao (Cagliari) ~ Tel.070/957319 ~ Fax 070/957187 C.F. n.80001950924 ~ P.IVA n.00540180924 ~ c/c p. n.16649097 Ordinanza n.18 del 27/08/2013 OGGETTO: ORDINANZA
818.61. Ordinanza. 1 Campo d applicazione e definizioni. del 17 giugno 1974
Ordinanza concernente il trasporto e la sepoltura di cadaveri presentanti pericolo di contagio come anche il trasporto di cadaveri in provenienza dall estero e a destinazione di quest ultimo 818.61 del
Ordinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Sostituzione di termini
Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet)
Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 54a della legge del 1 luglio 1966 1 sulle epizoozie (LFE), decreta:
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
Decisioni del Consiglio degli Stati dell 11.12.2013 Legge federale sugli stranieri
Decisioni del Consiglio degli Stati dell 11.12.2013 (LStr) (Integrazione) e-parl 08.01.2014 15:39 Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
Il Piano d Azione Nazionale sull uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (P.A.N.)
Il Piano d Azione Nazionale sull uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (P.A.N.) Inquadramento generale, Formazione ed Informazione REGIONE PIEMONTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE PIERO CORDOLA ODAF Alessandria
Esposizione ad agenti biologici
Esposizione ad agenti biologici Il Titolo X corrisponde al Titolo VIII del D.Lgs. 626/94 di attuazione della direttiva 90/679/CEE, relativa alla protezione di lavoratori contro i rischi derivanti dall
Ordinanza concernente l immissione sul mercato di prodotti fitosanitari
Ordinanza concernente l immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF) del 12 maggio 2010 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge
Dlgs N 81 del 9 aprile 2008
Dlgs N 81 del 9 aprile 2008 Definizioni -Datore di Lavoro: il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Ha la responsabilità dell organizzazione o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri
PROGRAMMA Formazione e aggiornamento degli utilizzatori professionali e dei consulenti fitosanitari
PROGRAMMA Formazione e aggiornamento degli utilizzatori professionali e dei consulenti fitosanitari Tenuto conto dei contenuti formativi riportati nel PAN, nell Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012,
Aiuto all'esecuzione: Pescatori con la lenza
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'ambiente UFAM Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza
SPEZIE ED ERBE AROMATICHE
Marchio di qualità con indicazione di origine Marchio di qualità Südtirol/Alto Adige DISCIPLINARE per il settore SPEZIE ED ERBE AROMATICHE Decreto del Direttore della Ripartizione Economia n. 833 del 26.11.2014
Legge federale sul servizio civile sostitutivo
Decisioni del Consiglio nazionale del 5.5.2015 Legge federale sul servizio civile sostitutivo (, LSC) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
916.351.0 Ordinanza concernente l assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell economia lattiera
Ordinanza concernente l assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell economia lattiera (Ordinanza sulla qualità del latte, OQL) del 7 dicembre 1998 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale
11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
510.624. Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)
Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) 510.624 del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5, 6, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 15 capoverso 3, 19 capoverso
Legge federale sulle professioni mediche universitarie
Decisioni del Consiglio degli Stati del 27.11.2014 Decisioni del Consiglio nazionale del 5.3.2015 Legge federale sulle professioni mediche universitarie (, LPMed) Modifica del 20 marzo 2015 L Assemblea
Legge federale concernente l aggiornamento formale del diritto federale
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale concernente l aggiornamento formale del diritto federale del 20 marzo 2008 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Ordinanza municipale sui cani
Cancelleria comunale Via Municipio 13 6850 Mendrisio 058 688 31 10 cancelleria@mendrisio.ch mendrisio.ch 7.90.90.02 (ris. mun. 3308 del 27.05.2014) 28 maggio 2014 Ordinanza municipale sui cani Il Municipio
Legge federale sulle finanze della Confederazione
Termine di referendum: 8 ottobre 2015 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile) Modifica del 19 giugno 2015 L Assemblea federale della Confederazione
REGOLAMENTO TUTELA IGIENICO-SANITARIA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
REGOLAMENTO TUTELA IGIENICO-SANITARIA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Approvato con delibera di C.C. n.28 del 12/09/1983 Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento ha per oggetto la tutela igienico-sanitaria
Divieto di fornire materiale d armamento e materiale affine
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d Avorio 946.231.13 del 19 gennaio 2005 (Stato 11 marzo 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo
Convenzione fra la Svizzera e il Paese del Baden-Württemberg concernente la pesca negli invasi del Reno presso l officina idroelettrica di Rheinau
Traduzione 1 Convenzione fra la Svizzera e il Paese del Baden-Württemberg concernente la pesca negli invasi del Reno presso l officina idroelettrica di Rheinau 0.923.413 Conchiusa a Rheinau il 1 novembre
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N.16/C DEL 29/03/2010
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N.16/C DEL 29/03/2010 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, SOCIETA O ENTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA
del 24 gennaio 1991 (Stato 1 gennaio 2014)
Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) 814.20 del 24 gennaio 1991 (Stato 1 gennaio 2014) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 76 capoversi 2 e 3 della Costituzione
Quadro normativo di riferimento: disposizioni normative e linee guida operative
PIANO FORMATIVO REGIONALE 2012 Evento N 7 La gestione delle allerte sanitarie in ambito di sicurezza alimentare Pisa 10 giugno 2013 Quadro normativo di riferimento: disposizioni normative e linee guida
del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale
PACCHETTO IGIENE. 853, 854 e 882 emanati nell anno 2004.
PACCHETTO IGIENE L Unione Europea ha da sempre attribuito molta importanza all attività legislativa diretta a regolamentare la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, con l obiettivo primario di tutelare
Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria del 3 ottobre 2008 L Assemblea federale
Ordinanza sul collocamento in vista d adozione
Ordinanza sul collocamento in vista d adozione (OCAdo) del 29 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 269c capoverso 3 del Codice civile 1 (CC); visto l articolo 26 della legge federale
E. Monica Russo. Integratori alimentari e novel food
E. Monica Russo Integratori alimentari e novel food enza.russo@lab-to.camcom.it Isernia, 2 aprile 2014 1 MINISTERO DELLA SALUTE www.salute.gov.it TEMI E PROFESSIONI ALIMENTI ALIMENTI PARTICOLARI integratori
proposta di legge n. 376
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 376 a iniziativa del Consigliere Solazzi presentata in data 25 novembre 2013 TUTELA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO SOGGETTO A PREDAZIONE pdl 376 REGIONE
Ordinanza concernente l allevamento di animali
Ordinanza concernente l allevamento di animali 916.310 del 7 dicembre 1998 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 24 capoverso 1, 144 capoverso 2, 145 capoverso
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNITÀ VALLE DI NON
All. 1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNITÀ VALLE DI NON DISCIPLINARE DI SERVIZO PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI URBANI IN LOC. "ISCLE" DI TAIO E DISCIPLINA DELL UTILIZZO
sis i tema m o ga g ni n c i o o d i d i a ree p r p ot o ette
La Lombardia è stata la prima regione a dotarsi di un sistema organico di aree protette (l.r. 86/1983), che comprende: 24 Parchi regionali, 13 Parchi naturali, 65 Riserve naturali, 32 Monumenti naturali.
Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru
Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru (Ordinanza sulle gru) 832.312.15 del 27 settembre 1999 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 1 della
Ordinanza contro l inquinamento delle acque con liquidi nocivi
Ordinanza contro l inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq) del 1 luglio 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 26 e 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 1991 1
363 Legge federale sull utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l identificazione di persone sconosciute o scomparse
Legge federale sull utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) del 20 giugno 2003 (Stato 1 gennaio 2015)
REGOLAMENTO (CE) N. 450/2009 DELLA COMMISSIONE
30.5.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 135/3 REGOLAMENTO (CE) N. 450/2009 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con
1 Oggetto ed elementi di base della concessione 1.1 Diritti e obblighi
Casinò Lugano SA Concessione di sito e di gestione di tipo A Dell 11 novembre 2002 Il Consiglio federale, su raccomandazione della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) del 4 ottobre 2002; su