Breve excursus legislativo e finanziario del Trasporto Pubblico Locale dalla Legge Finanziaria del 2008 alla Legge di stabilità 2013

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1 Breve excursus legislativo e finanziario del Trasporto Pubblico Locale dalla Legge Finanziaria del 2008 alla Legge di stabilità 2013 Al fine di contrastare la crisi strutturale del TPL e di concludere, in attuazione dell'art.119 della Costituzione e in un'ottica di responsabilizzazione delle autonomie territoriali, il processo di decentramento dei finanziamenti del settore, il legislatore è intervenuto con la legge finanziaria del 2008 che prevedeva i seguenti obiettivi : Sostituzione dei trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario con compartecipazione accisa gasolio; Assegnazione alle Regioni di risorse aggiuntive tramite compartecipazione accisa gasolio con i seguenti fini: Sviluppo servizi TPL; Attuazione processo riforma settore; Adeguamento annuale risorse; Mantenimento livelli servizi e del recupero inflazione anni precedenti; Copertura CCNL con risorse proprie del sistema e non trasferite dallo Stato. In sintesi: La legge finanziaria del 2008 ha completato il processo di decentramento finanziario del settore del TPL avviato con la Legge 549/95 e, attraverso l'assegnazione alle Regioni a statuto ordinario di quota dell'introito dell'accisa sul gasolio, da una parte ha sostituito i trasferimenti statali ancora esistenti e dall'altra ha aggiunto nuove risorse; Con tale manovra le Regioni a statuto ordinario hanno ottenuto risorse aggiuntive per quasi 500 milioni di in più all'anno con un meccanismo di adeguamento automatico progressivo dell'1,7% medio annuo; Non tutte le Regioni hanno riversato gli importi assegnati; nel triennio 2008/2010 non sono stati riversati al settore oltre 460 milioni di ; In alcune Regioni non sono state riversate al settore le risorse a copertura dei CCNL pregressi, assegnate dallo Stato alle Regioni su base mensile. Dal D.L. n. 78/2010 alla spending review Il D.L. n. 78/2010 (art. 14) ha operato pesanti tagli alle autonomie territoriali per un importo di 8,5 miliardi di a regime dal In relazione al TPL vi è da osservare che i trasferimenti dello Stato alle Regioni a statuto ordinario sono stati oggetto di riduzione. Come si desume dalla tabella che segue, prendendo in considerazione solo le risorse correnti, la quasi totalità dei tagli è riferibile al trasporto ferroviario di Trenitalia ( 98% delle risorse correnti). Infatti: le risorse per il trasporto regionale ferroviario di Trenitalia ammontano a milioni di ; quelle destinate alla sicurezza ferroviaria delle ferrovie 1

2 concesse a 41 milioni di ; le risorse per IVA e contratti di sevizio a 148 milioni di : le risorse in conto capitale per investimenti per la sostizione del parco autobus a 159 milioni di : infine, le risorse in conto capitale per lo sviluppo del TPL in termini di investimento sono 94 milioni di. Per un totale complessivo di milioni di. Nonostante il taglio dei trasferimenti abbia quasi esclusivamente riguardato Trenitalia, la mancata assegnazione alle Regioni di queste risorse ha avuto pesanti ripercussioni sul settote del TPL, settore in cui il processo di fiscalizzazione/federalismo amministrativo, avviato nel 1995 con l'abolizione dell'ex fondo nazionale dei trasporti, è stato completato con la Legge finanziaria In termini assoluti, rispetto alle risorse 2010, il taglio per il 2011 vale 302 milioni di, il taglio per il milioni di, per un totale complessivo nel biennio di 873 milioni di. I recuperi sanciti dagli accordi del 18 novembre 2010, del 16 dicembre 2010(per il 2011) e del 21 dicembre 2011(per il 2012) riguardano quasi esclusivamente i servizi regionali di Trenitalia. Nel 2011 i tagli residui ammontano a 132 milioni di e nel 2012 a 11 milioni di. In base a dati forniti dalle Regioni le risorse necessarie per assicurare la copertura dei contratti di servizio ferroviari regionali FS sono pari a milioni di. Per il 2012 le risorse mancanti sono pari a 307 milioni di, mentre a decorrere dal 2013 mancano 855 milioni di. A partire del 2013 le Regioni rivendicano le fiscalizzazione di un importo pari a milioni di. TRIENNIO 2010/2012 Per il 2010 le Regioni a statuto ordinario hanno distolto dal settore 140 milioni di dei circa 500 di risorse aggiuntive derivanti dalla Legge finanziaria del Nel 2011 e nel 2012 al diverso utilizzo di risorse derivanti dalla Legge finanziaria 2008 ed al mancato adeguamento inflattivo delle stesse si sommano i tagli ai capitoli di spesa regionali discendenti dai tagli ai trasferimenti per il TPL ferroviario di Trenitalia operati con la manovra finanziaria 2010 e poi successivamente reintegrati con gli accordi Stato/Regioni. In termini reali la riduzione di risorse aggiuntive nel 2012 è di 893 milioni di e pari al 17% rispetto al GLI EFFETTI DEI TAGLI La riduzione delle risorse per il trasporto pubblico avvenuta negli ultimi 2 anni (2011/12 ) ha avuto le seguenti ripercussioni: Incremento dei livelli tariffari al fine di compensare, almeno in parte, la contrazione delle risorse; Una drastica riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi del servizio offerto; Effetti occupazionali ( blocco del turnover, mancata riconferma dei contratti a tempo determinato, applicazione di misure straordinarie come esodi incentivati, contratti di solidarietà difensiva ed in taluni casi utilizzo di 2

3 ammortizzatori sociali in deroga ), tali effetti coinvolgono circa dipendenti ( oltre il 7% del totale della forza lavoro del settore. L'offerta di servizio ha avuto una riduzione nel 2011 pari al 4% e con l'implementazione dei tagli si prevede che nel 2012 vi sarà una ulteriore contrazione del 5%. Occorre, però, sottolineare che non tutte le Regioni hanno provveduto a ridurre i servizi,e anche all'interno delle stesse Regioni non tutti i bacini di traffico sono stati operati tagli in misura eguale. Infatti il 40% delle Regioni ha registrato una produzione chilometrica stabile, il 45% ha effettuato una riduzione della produzione chilometrica fino a -9%, ed il 15% una riduzione della produzione chilometrica di oltre il 9%. Gli effetti della spending review sul TPL Nel corso della conversione in legge del D.L. Il Governo, tramite max emendamento, ha apportato delle importanti modifiche, alcune delle quali riguardano direttamente il settore del TPL. A tal riguardo si segnala: Una sostanziale modifica all'articolo 16 con la quale viene escluso il TPL dalla riduzione delle risorse statali per le Regioni; L'introduzione dell'articolo 16 bis, comma 2, che vincola le risorse destinate dallo Stato alle Regioni per il TPL all'effettiva destinazione al settore. Dal combinato disposto delle due misure si evince che, mentre con la prima misura si mettono in salvo le risorse per il TPL nel suo complesso, sia ferroviario che automobilistico, dalle ulteriori riduzioni che lo Stato apporta ai trasferimenti regionali, con la seconda si evita che le Regioni, per far fronte ad altri impegni, spendano gli importi allocati per il TPL per altre funzioni. La Legge di stabilità 2013 ed il TPL ( art. 9 ) La norma prevede che venga istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario Entro il 321 gennaio 2013, il Governo dovrà fissare per decreto il livello di compartecipazione ai proventi delle accise su gasolio e benzina così da assicurare 465 milioni di nel 2013, 443 nel 2014 e 507 dal 2015, cui andranno a sommarsi altri introiti, non ben definiti, fino ad arrivare alla cifra di 1,6 miliardi di. Il decreto dovrà fissare anche i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo, sulla base di criteri che terranno conto dei processi di razionalizzazione intrapresi o da intraprendere da parte delle Regioni, (i relativi piani devono essere definiti entro 60 giorni) per realizzare un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di TPL. Il Governo dovrà tenere conto nel decreto delle modalità attraverso cui le Regioni potranno raggiungere l'obiettivo del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di TPL e di servizi 3

4 ferroviari regionali( dovrebbe essere, in pratica, il rapporto che determina nel 35% la percentuale degli introiti da ricavare sul totale del costo dei servizi) e delle azioni intraprese per il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; la definizione di livelli occupazionali appropriati; la revisione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. Le risorse ripartite in prima istanza dal Governo sulla base dei piani regionali saranno oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche sull'andamento dei processi di razionalizzazione; i fondi saranno erogati con cadenza mensile. L'articolato prevede, inoltre, che le Regioni dovranno procedere alla riprogrammazione dei servizi di TPL e di trasporto ferroviario regionale, rimodulando i servizi a domanda debole e sostituendo le modalità di trasporto da ritenersi diseconomiche con altre più idonee a garantire il servizio nel rispetto del rapporto tra ricavi e costi; la norma prevede anche che a seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente articolo, tutti i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, siano oggetto di revisione. Sempre l'art. 9 della Legge di stabilità 2013 prevede che le aziende di TPL e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale dovranno trasmettere per via telematica e con scadenza semestrale, i dati economici e trasportistici all'osservatorio presso ol Ministero dei Trasporti istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della Legge n. 244 del Tale Legge stabilisce che l'osservatorio sulle politiche del TPL, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle Regioni e degli enti locali, ha il compito di istituire una banca dati e un sistema informativo pubblico correlato a quelli regionali al fine di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Tutto ciò, ad oggi, è sconosciuto. A questo punto è opportuno ricordare che la norma istitutiva dell'osservatorio autorizzava la spesa di 2 milioni di a decorrere dall'anno 2008 e rimandava a un decreto del Ministro dei Trasporti la definizione dei criteri e le modalità di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonchè le modalità di funzionamento dell'osservatorio; infine veniva stabilito che l'osservatorio doveva presentare annualmente alle Camere un rapporto sullo stato del TPL (?). Una nuova norma contenuta nella Legge di stabilità 2013 stabilisce che le risorse del Fondo nazionale non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del TPL, anche ferroviario e che il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna Regione sarà svolto dall'osservatorio presso il Ministero dei Trasporti. Ma, sempre nella stessa legge, è previsto che le Regioni non potranno avere completo accesso al fondo se non assicureranno l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti dal decreto che il Presidente del Consiglio dovrà emanare entro il 31 gennaio

5 Inoltre, la norma prevede, nella ipotesi di squilibrio economico che con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dei ministeri competenti, da emanarsi d'intesa con la conferenza Stato/Regioni, siano stabilite le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione della eventuale nomina di commissari ad acta, la decadenza dei direttori generali degli enti e società regionali che gestiscono il TPL e le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con la eventuale nomina di commissari ad acta. Al momento, però, vi è un dato negativo da non sottovalutare. Le Regioni, per l'anno 2012 denunciano che non è stata erogata ancora alcuna somma e che l'unica dotazione finanziaria certa per l'anno in corso non corrisponde al fabbisogno minimo del settore, ne è stato avviato il previsto processo di fiscalizzazione delle risorse. In questo quadro in continua evoluzione finanziario/normativo, le Regioni ed i Comuni sono chiamati a scelte non semplici che noi auspichiamo essere improntate alla massima aggregazione possibile e alla integrazione della domanda e dell'offerta, sia nella programmazione, sia nella gestione e nel relativo controllo. Chi ci risulti, già alcune istituzioni stanno o si apprestano a legiferare per individuare bacini ed ambiti ottimali che noi speriamo siano di area vasta e comunque di dimensione perlomeno regionale ricercando ovunque possibile l'integrazione ferro-gomma ma, non essendo in presenza di modelli unici nazionali, le strutture confederali e di categoria, nella loro piena autonomia saranno chiamate a valutare le singole realtà. Questa è la fase nella quale la contrattazione confederale territoriale deve sprigionare tutta la sua potenzialità perchè è questa la fase in cui si ridisegnano poteri, responsabilità e gestioni. Pertanto, le strutture tutte, alla luce di quanto previsto dall'art. 9 della Legge di stabilità 2013, devono mobilitarsi verso le istituzioni preposte alla politica e alla programmazione del TPL per intervenire con tempestività sulle scelte che le Regioni e gli enti locali dovranno assumere. Antonio Granata Roma 18 ottobre 2012 N.B. In allegato il testo dell'art. 9 della Legge di stabilità

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