DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

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1 MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE ELEMENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER I VIGILI DEL FUOCO CON CENNI RELATIVI ALL ATTIVITA DI INVESTIGAZIONE ANTINCENDIO CORSO DI FORMAZIONE A VIGILE PERMANENTE

2 Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Formazione Area I Coordinamento e Sviluppo della Formazione Revisione della dispensa a cura di Giuseppe Merendino Versione 1.0 Dicembre 2010 File: dispensa_pg_aspiranti_vigili.doc (documento compatibile Word ) Riservato alla circolazione interna ad uso esclusivamente didattico

3 INDICE 1 NOZIONI INTRODUTTIVE Lo Stato e le sue funzioni Reati e sanzioni penali Codice penale Elementi essenziali del reato Procedimento Penale Codice di Procedura Penale NOZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA Polizia Giudiziaria e Polizia Amministrativa Il procedimento penale e la polizia giudiziaria. Cenni L ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA Servizi, Sezioni, Organismi diversi Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria Le competenze di polizia giudiziaria del personale dei Vigili del Fuoco Illustrazione di specifici reati IL PROCEDIMENTO PENALE La fase delle indagini preliminari e le funzioni di polizia giudiziaria Dalle indagini preliminari alla conclusione del processo ATTIVITA DI POLIZIA GIUDIZIARIA Premessa Documentazione dell attività di polizia giudiziaria Informazione Investigazione...33

4 5.4.1 L identificazione Le sommarie informazioni assunte dall indagato Le sommarie informazioni assunte da persona informata sui fatti La perquisizione locale Accertamenti urgenti Assicurazione Sequestro penale L ATTIVITA DI INVESTIGAZIONE ANTINCENDIO Svolgimento ed organizzazione dell indagine La prima fase il sospetto e l avvio degli accertamenti La preservazione dei luoghi I sopralluoghi APPENDICI Modulistica Comunicazione notizia di reato MODELLO A/PG Verbale di identificazione di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone MODELLO B/PG Verbale di sommarie informazioni della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini MODELLO C/PG Verbale di altre sommarie informazioni - MODELLO D/PG Verbale di accertamenti urgenti MODELLO E/PG Verbale di sequestro MODELLO F/PG Verbale di perquisizione MODELLO G/PG Test di autovalutazione Bibliografia...84

5 Premessa L attività e le funzioni di polizia giudiziaria caratterizzano diversi aspetti della vita professionale dei vigili del fuoco. Sia nell attività di soccorso che nell attività di prevenzione e vigilanza antincendio, spesso l attività istituzionale si incrocia con i compiti di polizia giudiziaria e i vigili del fuoco sono chiamati a spendere la propria competenza professionale a sostegno dell attività di indagine. Le competenze e l estrazione squisitamente tecnica di dirigenti, direttivi e operativi del corpo nazionale dei vigili del fuoco ha spesso ingenerato verso questa materia diffidenza, preoccupazione e timore nello svolgimento di queste funzioni, con la tendenza a temere oltre misura l irrogazione di sanzioni anche penali in caso di condotte potenzialmente qualificabili come abusi, errori o omissioni nella condotta. Ciò ha portato a volte a limitare il travaso delle conoscenze specifiche del personale vigile del fuoco nell attività di investigazione antincendio e altre volte a impedire che l attività svolta potesse correttamente proiettarsi in maniera sostanziale sui momenti successivi del procedimento penale (sul processo che dall indagine si genera e sostanzia). Tuttavia, negli anni, l esperienza acquisita negli uffici di polizia giudiziaria dei Comandi e l impulso dato all attività di investigazione antincendio dall istituzione presso il dipartimento di uno specifico Nucleo a quest attività dedicato, oggi consente di proporre agli aspiranti vigili del fuoco una dispensa che ha l obiettivo di illustrare attività e funzioni di polizia giudiziaria di loro competenza con il massimo della semplicità possibile e tenendo presenti le esigenze di praticità e immediata consultabilità che essi avranno quando saranno chiamati a operare. La speranza è quella che la lettura possa stimolare l interesse degli aspiranti vigili sulla materia e che, partendo da questa trattazione volutamente semplicistica, gli stessi vogliano approfondire quanto esposto quando sarà necessario nello sviluppo della loro carriera.

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7 1 NOZIONI INTRODUTTIVE 1.1 Lo Stato e le sue funzioni Lo Stato è l ente sovrano destinato a garantire le condizioni fondamentali e indispensabili perché, sul suo territorio, i rapporti tra i singoli si svolgano in maniera ordinata e si dirigano allo sviluppo ed al benessere dell intera collettività. Al conseguimento delle finalità di conservazione e sviluppo della comunità stabilita sul suo territorio, lo Stato provvede con una serie di attività che costituiscono le sue funzioni: la funzione legislativa: mediante la quale lo Stato detta le regole di condotta (norme) che vietano atti socialmente dannosi e spronano invece ad operare in senso vantaggioso; la funzione amministrativa: mediante la quale lo Stato pone in essere un complesso di attività dirette a realizzare i fini concreti che ha assegnato a se stesso (per esempio la conservazione dell ordine pubblico interno e della sicurezza esterna, il mantenimento della sicurezza pubblica, la cura del benessere morale e materiale della collettività, l istruzione, la buona condotta della finanza pubblica); la funzione giurisdizionale: mediante la quale lo Stato assicura l osservanza delle norme che ha emanato con l esercizio della funzione legislativa. LEGISLATIVA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA vengono fissate le regole applica la sanzione ai trasgressori attraverso i giudici prevenzione del fatto criminoso attraverso i vigili del fuoco, ecc. Infatti, per raggiungere le sue finalità, lo Stato non può limitarsi a fissare delle regole (norme) che impongono o vietano certe condotte. Deve anche assicurarne l osservanza creando appositi organi (giudici, tribunali) che hanno la funzione, all esito di un ordinata sequenza di atti (procedimento penale), di dichiarare se la 1

8 norma è stata violata, nonché di conseguenza di infliggere e fare applicare, anche con la forza se necessario, le sanzioni che dalla stessa norma violata sono previste in caso di sua infrazione. L ordinata sequenza di atti che costituisce il procedimento penale ha la finalità di consentire il rispetto delle prerogative difensive del cittadino e di evitare abusi e arbitri da parte di chi deve far rispettare la norma violata, costituisce l essenza dello Stato di diritto, che pone tutti i cittadini uguali di fronte la Legge. Esempio Si prenda ad esempio l art. 423 del codice penale. Questa norma punisce con la pena della reclusione da tre a sette anni chiunque causa volontariamente un incendio. La norma è stata emanata dallo Stato nell esercizio della sua funzione legislativa e per le finalità di assicurare che i rapporti tra i cittadini si svolgano in modo tranquillo e senza il ricorso a condotte che pongano in pericolo la pubblica incolumità. È evidente, però, che una norma del genere sarebbe del tutto inutile se lo Stato ne affidasse l applicazione solo alla buona volontà dei suoi cittadini e non predisponesse un apparato diretto a prevenire e reprimere il verificarsi di incendi. È per questo motivo che lo Stato prevede: per un verso, che una sua istituzione, come i Vigili del Fuoco, si collochi sul territorio e svolga attività per prevenire il verificarsi di simili fatti criminosi (funzione amministrativa) diretta alla prevenzione degli incendi e al soccorso pubblico; per l altro, che un altra sua istituzione (giudici, tribunali) reprimano anche con la forza, se necessario, i fatti di incendio che, malgrado l attività di prevenzione degli incendi svolta dai Vigili del Fuoco, si sono verificati, e all esito di un processo, infligga agli autori dei fatti stessi la sanzione penale prevista dalla norma (art. 423 del codice penale) che vieta quel tipo di condotta (funzione giurisdizionale) (Incendio). Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica. 2

9 1.2 Reato e sanzioni penali Il complesso delle norme emanate per il raggiungimento delle finalità dello Stato costituisce il diritto e tutte le norme che costituiscono il diritto dello Stato si dicono norme giuridiche (il termine giuridico viene dal latino ius, cioè diritto). Lo stato assicura l osservanza delle norme consentendone l attuazione, anche contro la volontà dei soggetti cui esse si rivolgono, e prevedendo conseguenze sfavorevoli a carico di chi le trasgredisce. La sanzione prevista può essere di diverso tipo, a seconda della gravità della violazione, dei beni e degli interessi che la norma tutela. Quando alla trasgressione di una norma giuridica consegue una sanzione penale, la norma appartiene alla categoria delle norme penali e il fatto illecito che essa punisce si definisce reato. Il reato pertanto è qualsiasi fatto illecito per il quale è prevista una sanzione penale. Le sanzioni penali sono le più drastiche e le più infamanti perché possono consistere nella punizione personale del trasgressore, in quanto la loro inosservanza sono causa del maggior allarme sociale destato nella collettività. Se al fatto è collegata una sanzione di tipo diverso (amministrativa o di risarcimento del danno) tale fatto non costituisce reato, ma un illecito amministrativo o civile. Le sanzioni penali (pene) si distinguono in detentive (ergastolo pena detentiva perpetua -, reclusione e arresto pene detentive temporanee) e pecuniarie, che prevedono pertanto il pagamento di una sanzione monetaria (multa e ammenda). A seconda della diversa pena per essi rispettivamente stabilita, i reati si suddividono in delitti e contravvenzioni. I delitti sono i reati per i quali sono stabilite le pene dell ergastolo, della reclusione o della multa. Le contravvenzioni sono i reati ritenuti più lievi e per esse sono stabilite le pene dell arresto o dell ammenda, REATI DELITTI CONTRAVVENZIONI ERGASTOLO RECLUSIONE MULTA ARRESTO AMMENDA da 15 gg. da 5 a 5164 da 5 gg. da 2 a 1032 a 24 anni a 3 anni 3

10 1.3 Codice penale Le norme penali sono contenute principalmente nel codice penale (c.p.). Il diritto penale fondamentale è il diritto contenuto nel codice penale approvato con R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398, cosiddetto codice Rocco. Il codice è diviso in tre libri: 1 libro: dei reati in generale (artt ); 2 libro: dei delitti in particolare (artt ); 3 libro: delle contravvenzioni in particolare (artt bis). Esso ha subito notevoli modifiche nel corso degli anni. Il diritto penale complementare è invece contenuto nelle varie leggi speciali, che prevedono autonome figure di reati. Tantissime sono le leggi contenenti disposizioni legislative in materia penale, specialmente in tema di contravvenzioni, tra cui si ricordano: il D. Lgs 09/04/2008, n 81, recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro modificato dal D. Lgs 03/08/2009 n 106; il D. Lgs 08/03/2006, n 139 recante Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ; che contengono reati in materia di sicurezza antincendio e sicurezza del lavoro, oggetto dell attività di controllo dei vigili del fuoco. 1.4 Elementi essenziali del reato Per elementi essenziali del reato si intendono quelli senza i quali il reato non può sussistere. Essi sono rappresentati dall elemento oggettivo e da quello soggettivo. La simultanea presenza di tutti gli elementi costitutivi è essenziale affinché vi sia il reato. L'elemento oggettivo è costituito da: a) la condotta, cioè un comportamento umano, che può assumere due forme: 4

11 - l'azione, cioè un comportamento attivo con il quale un soggetto trasgredisce il divieto contenuto nella norma penale. Ad esempio nel delitto d incendio l azione consiste nell appiccare il fuoco (comportamento attivo vietato); - l'omissione, cioè un comportamento diverso e contrario da quello che la norma comandava di tenere (ad esempio l omissione di predisporre idonei mezzi di estinzione); b) l evento, cioè la conseguenza della condotta (ad esempio, lo svilupparsi dell'incendio); c) il rapporto di causalità (artt. 40 e 41 c.p.), cioè il legame che deve intercorrere fra la condotta e l'evento (rapporto causa/effetto): l'evento deve essere conseguenza della condotta in quanto senza di essa l evento non si sarebbe verificato. Ad esempio, se si accerta che in un edificio andato in fiamme un individuo detiene illegalmente nella cantina della sua abitazione sostanze facilmente infiammabili per poter attribuire l incendio a chi deteneva le materie infiammabili si deve provare che proprio esse hanno causato l incendio. Il rapporto di causalità fra la condotta del soggetto (detenere materie infiammabili) e l evento ( incendio) non sussisterebbe ove, ad esempio, si dimostrasse che le fiamme si sono sviluppate per un guasto elettrico in un altra ala del palazzo e che esse erano già indomabili quando hanno raggiunto la cantina ove erano le materie infiammabili. Resta fermo, ovviamente, che, anche in questo caso, il soggetto in questione, pur non rispondendo dell incendio, continuerà a rispondere comunque della illegale detenzione del materiale infiammabile. L'elemento soggettivo del reato consiste: a) nel nesso psichico, cioè nella coscienza e volontà dell azione od omissione (art. 42 comma 1 c.p.). Solo quando la condotta è determinata dalla coscienza e volontà essa può considerarsi propria dell autore ed essergli posta a carico (ad esempio il nesso psichico non sussiste se, durante un delirio febbrile, una persona compie un gesto inconsulto e ferisce chi gli sta accanto); b) in un rapporto fra la volontà del soggetto e l'evento, (art. 43 c.p.) ossia nel dolo o nella colpa 5

12 Si ha dolo quando l'evento è previsto e voluto dal soggetto come conseguenza della propria azione od omissione; si ha colpa quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dal soggetto, ma si verifica a causa di imprudenza (avventatezza, insufficiente riflessione), negligenza (trascuratezza, mancanza o deficienza di attenzione), imperizia (insufficiente preparazione a compiere una certa attività) o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (e cioè di prescrizioni dettate dall'autorità). Nel caso poi in cui l evento preveduto e voluto dal soggetto è meno grave di quello che poi si genera per effetto della condotta, il reato è preterintenzionale. Ad esempio se un individuo vuole semplicemente colpire con uno schiaffo la sua vittima e causargli solo dolore ma questi inciampa e cadendo a terra muore per l urto con un oggetto, l omicidio è preterintenzionale. L indicazione del luogo dove è stato commesso il reato è indispensabile per fissare la competenza territoriale dell Autorità Giudiziaria, cioè la Procura competente 1.5 Il procedimento penale Il diritto penale ricomprende pertanto tutte le norme che sanzionano, con la pena, un fatto illecito denominato reato. Poiché la pena è la più drastica, infamante e intimidatoria delle sanzioni, essa può essere inflitta solo dallo Stato (e non per esempio dagli Enti locali, comuni, regioni, ecc.) e solo all esito di un rigoroso procedimento (procedimento penale) affidato all Autorità giudiziaria, che assicuri il rispetto delle prerogative difensive della persona ritenuta colpevole del reato. Il procedimento penale è il meccanismo attraverso il quale gli organi giudiziari pervengono, attraverso vari momenti e varie fasi all accertamento, positivo o negativo, di un reato e all applicazione al caso concreto della norma che si stabilisce essere stata violata. Con il procedimento penale si procede quindi all accertamento giudiziale del reato ed ai suoi effetti punitivi. Il procedimento penale prevede il compimento di atti da parte dei vari soggetti (la polizia giudiziaria, il pubblico ministero, l imputato, il difensore, ecc.) e si articola in vari momenti e varie fasi (come quella delle indagini preliminari, del giudizio di primo grado, dell appello, ecc.) Nel procedimento penale intervengono a vario titolo diversi soggetti e parti: 6

13 1. Il giudice 2. Il pubblico ministero 3. Il giudice delle indagini preliminari 4. L imputato 5. La parte civile 6. Il difensore 7. I testimoni 8. La polizia giudiziaria 9. La persona offesa del reato Il giudice è l organo al quale è attribuita la funzione giurisdizionale (cioè la pronuncia di una decisione), rappresenta il soggetto centrale del processo. Le sue funzioni attengono sia alla corretta applicazione delle regole procedurali sia al controllo sulla legalità degli atti posti in essere dai soggetti o dalle parti processuali (cosiddetta posizione super partes ). Pertanto elementi imprescindibili della funzione giurisdizionale sono l indipendenza e l imparzialità. Si può dire che il giudice entra in aula senza sapere nulla del caso. Il pubblico ministero (p.m.) è l organo a cui compete in via esclusiva l esercizio dell azione penale (titolare). Esercita funzioni di direzione delle indagini preliminari, data proprio la finalità di tali indagini, che consistono principalmente nell acquisizione delle conoscenze necessarie per le determinazioni relative all esercizio o meno dell azione penale, mediante la presentazione del materiale al giudice delle indagini preliminari (g.i.p.). Ogni atto che compie il p.m. passa all esame del g.i.p. Il giudice delle indagini preliminari esercita funzioni di controllo sulle indagini preliminari. Il g.i.p. interviene infatti per svolgere funzioni di garanzia sulle posizioni di libertà degli indagati (autorizzazione al compimento di intercettazioni telefoniche, convalida di arresto, fermo o emissioni di misure cautelari o altre misure restrittive della libertà dell indagato). L imputato è la persona alla quale è attribuito il reato; durante la fase dell indagine preliminare non si parla di imputato ma solo di una persona nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari e alla quale spettano tutti i diritti e le garanzie che poi saranno dell imputato. Esso rappresenta la controparte del p.m. Solo dopo che il g.i.p. stabilisce l eventuale rinvio a giudizio l indagato assume la qualifica di imputato. 7

14 Il difensore ha una posizione rafforzata dal nuovo codice di procedura penale, che si realizza nella possibilità di richiedere al giudice, in ogni fase del procedimento, di compiere gli accertamenti che ritiene opportuni e di svolgere investigazioni al fine di acquisire elementi di prova per conto proprio (ad esempio con l ausilio di investigatori), anche conferendo con persone che possono dare informazioni. I testimoni sono, persone informate sui fatti, interrogati alternativamente da accusa e difesa. I vigili del fuoco generalmente nel dibattimento rivestono questo ruolo, sia perché devono relazionare sui fatti di cui sono venuti a conoscenza durante i compiti di istituto, sia quando, avendo svolto attività di polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, devono relazionarne al giudice, come vedremo nel seguito. La parte civile è quel soggetto o i suoi successori universali ai quali il reato ha recato un danno. Esso può esercitare nel processo penale l azione civile nei confronti dell imputato mediante la costituzione di parte civile (cfr paragrafo 10.2). 1.6 Codicediprocedurapenale Sia l individuazione dei soggetti del procedimento penale sia l individuazione e la disciplina dei loro compiti e funzioni sono regolate da norme che si definiscono processuali penali e che, per la loro gran parte, sono collocate nel codice di procedura penale (c.p.p.) e in altre disposizioni ad esso complementari (tra cui le norme di attuazione e transitorie del codice di procedura penale, d.lgs. 28/07/1989, n. 271). 8

15 2 LA NOZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 2.1 Polizia giudiziaria e polizia amministrativa Con il termine Polizia viene indicata l attività che lo Stato ed altri enti pubblici svolgono per assicurare le condizioni di un ordinato e tranquillo vivere sociale. Quest attività può essere diretta a prevenire la commissione di reati, ovvero a reprimere reati già commessi. Nel primo caso si parla di attività di polizia amministrativa e nel secondo di attività di polizia giudiziaria. L attività di polizia giudiziaria è quell attività che viene svolta dai suoi componenti per accertare la violazione, già avvenuta, di norme penali e per impedire gli ulteriori effetti di tali violazioni. Deve dunque sottolinearsi che per attività di polizia giudiziaria si intende unicamente quella che viene svolta dopo che si è verificato un fatto previsto dalla legge come reato e che è diretta, in vista della sua repressione, a ricostruirlo e ad individuarne il colpevole. Ricordando che un reato è qualsiasi fatto illecito per il quale è prevista una sanzione penale (ergastolo, reclusione e multa per i delitti, arresto e ammenda per le contravvenzioni), se la legge prevede invece per un determinato comportamento illecito una sanzione di tipo diverso da una sanzione penale, non costituendo tale fatto illecito un reato ma un illecito amministrativo, l attività svolta per accertarlo ed individuarne l autore non è attività di polizia giudiziaria, ma attività di polizia amministrativa. Gli stessi soggetti possono svolgere entrambe le attività, come vedremo succede ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, quando nei compiti di prevenzione incendi o vigilanza sui locali di pubblico spettacolo svolgono funzioni di polizia amministrativa per controllare il rispetto delle norme antincendio. Riassumendo, si intende attività di polizia giudiziaria: quella che viene svolta da ufficiali e agenti di p.g., dopo che si è verificato un reato, per reprimerlo, prendendone notizia, impedendo che venga portato a conseguenze ulteriori, ricercandone gli autori, compiendo gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliendo quant altro possa servire per l applicazione della legge penale. Per attività di polizia amministrativa si intende invece: l attività svolta dai corpi dello Stato o di altri enti pubblici volta a realizzare le misure amministrative, di vigilanza ed osservazione per l accertamento delle condotte dei cittadini in 9

16 ordine all osservanza dei limiti imposti dalle leggi e dagli atti amministrativi, oppure per la prevenzione dei pericoli che dalle condotte dei cittadini possono derivare per la loro sicurezza e incolumità. Per tornare all attività dei vigili del fuoco questi, quando effettuano i controlli di prevenzione incendi sulle attività a rischio di incendio, svolgono funzioni di polizia amministrativa. Con quest attività essi controllano il rispetto della normativa antincendio per prevenire i rischi connessi al loro mancato rispetto, rischi che si traducono nel pericolo di sviluppo di un incendio a danno della sicurezza e dell incolumità pubblica. Se durante questi controlli i vigili del fuoco rilevano un comportamento illecito sancito da una sanzione penale (rilevano quindi un reato, per esempio la manomissione di attrezzature antincendio) devono attivare la propria funzione di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e avviare tutte le necessarie attività di polizia giudiziaria per reprimere il reato, innanzitutto informando l Autorità Giudiziaria del fatto, nella persona del pubblico ministero competente. 2.2 Il procedimento penale e la polizia giudiziaria. Cenni L attività di polizia giudiziaria, proprio perché collegata all accertamento ed alla repressione di un reato già commesso, si colloca all interno del procedimento penale e ne costituisce generalmente il primo momento, poiché il procedimento penale sorge quando la polizia giudiziaria acquisisce la notizia di un reato compiuto o in atto. Tale informazione sul reato può giungere alla polizia giudiziaria da una fonte esterna (esempio denuncia o querela della vittima del reato o di un qualsiasi privato, segnalazione di un pubblico ufficiale), ma può anche dipendere da un iniziativa autonoma della stessa polizia giudiziaria, poiché a questa spetta istituzionalmente il compito di ricercare, anche di propria iniziativa, tali informazioni. Nell attività concreta dei vigili del fuoco la notizia di reato può giungere a seguito di un intervento di estinzione incendio o altro soccorso tecnico urgente, quando gli stessi vigili si rendono conto che l evento è stato generato da volontà criminale o a causa di un omissione di 10

17 cautele dovute (esempio dell incendio doloso o colposo rispettivamente). La notizia di reato può anche pervenire da un attività di polizia amministrativa svolta dai vigili del fuoco quando questi, durante un controllo di prevenzione incendi, si rendono conto di un inosservanza in materia antincendio in una situazione dove questa è sanzionata da una sanzione penale (ad esempio nei luoghi di lavoro l inosservanza della norma antincendio è sanzionata da una norma penale, essendo considerata una contravvenzione). Una volta acquisita la notizia di un reato commesso, la polizia giudiziaria è tenuta a svolgere indagini e a riferirne al pubblico ministero cui spetta, da quel momento, la direzione delle indagini stesse. Le indagini svolte dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero si denominano indagini preliminari perché servono a stabilire se la notizia di reato è fondata o meno e, in caso positivo, a consentire al pubblico ministero di esercitare l azione penale a carico di colui al quale il reato è attribuito (imputato). Il pubblico ministero esercita l azione penale quando ritiene di aver acquisito, durante le indagini, elementi idonei a sostenere l accusa in giudizio. Se ritiene invece che tali elementi non siano idonei a sostenere l accusa, il pubblico ministero non esercita l azione penale, ma chiede al giudice competente l archiviazione del procedimento penale. Nel corso della fase iniziale del procedimento penale la polizia giudiziaria svolge dunque un ruolo fondamentale, in stretto e continuativo contatto con il pubblico ministero, inoltre dalla buona conduzione delle indagini preliminari dipende, nella gran parte dei casi, l esito dell intero procedimento penale. Pertanto non è lontano dal vero affermare che solo da un lavoro attento e ben organizzato della polizia giudiziaria può discendere un esito efficace del procedimento penale. Quando i vigili del fuoco svolgono le proprie funzioni di polizia giudiziaria devono quindi ricordare l importante compito che sono tenuti a svolgere e, poiché tali funzioni sono compiute nell ambito dei compiti d istituto, l insostituibile apporto che possono dare alle indagini, contribuendo ad esse con le proprie conoscenze tecniche e con il proprio bagaglio di esperienza. 11

18 3 L ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA 3.1 Servizi, Sezioni, Organismi diversi Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte (nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni) da tutti coloro a cui il codice di procedura penale o specifiche leggi attribuiscono la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria Per ottenere risultati ottimali dall'attività di polizia giudiziaria, il codice prevede, tuttavia, particolari organismi e strutture, sempre composti da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, appositamente istituiti per compiere attività di indagine in modo continuativo e permanente (sezioni e servizi di polizia giudiziaria). Queste strutture sono collegate, più o meno intensamente, con l'autorità Giudiziaria e, in particolare, con il pubblico ministero a cui la legge attribuisce il potere di dirigere le indagini. In sintesi, si può dire che le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte da : servizi di polizia giudiziaria; sezioni di polizia giudiziaria; ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria appartenenti ad organismi diversi I servizi di polizia giudiziaria. I servizi di p. g. sono uffici ed unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge, il compito di svolgere, in via prioritaria e continuativa, le funzioni di p.g. Al riguardo sono servizi di p.g. le squadre mobili presenti nelle Questure, i reparti e nuclei operativi dei Carabinieri, i nuclei di polizia tributaria della Guardia di Finanza, ecc. Il personale che fa parte dei servizi dipende dagli organismi di appartenenza, ma il Procuratore della Repubblica ha il compito di controllo sulla mobilità dei dirigenti dei servizi. Le sezioni di polizia giudiziaria. Le sezioni di p.g. sono composte con personale (ufficiali e agenti) interforze dei citati servizi e istituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali. Normalmente le persone utilizzate nelle sezioni appartengono alla Polizia di Stato, all Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione possono essere impiegate unità di organi diversi (Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale, A.S.P., ecc.). Esse dipendono direttamente dai magistrati che 12

19 dirigono gli uffici presso i quali sono istituiti e hanno una destinazione esclusiva all attività di p.g. Ufficiali e agenti appartenenti a organismi diversi. Accanto alle sezioni ed ai servizi, svolgono funzioni di p.g. anche ufficiali ed agenti appartenenti ad organismi diversi. Si tratta degli ufficiali ed agenti di p.g. che non sono inseriti nei servizi e nelle sezioni, ai quali, tuttavia, la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato e che possono avere una competenza generale (e cioè in ordine a qualunque reato) o limitata (e cioè solo in ordine a determinati reati). Anche tali organi devono seguire, nell espletamento dell attività di p.g. le direttive del pubblico ministero. E bene chiarire che continuano comunque ad essere subordinati ai loro superiori gerarchici per tutte le attività che non hanno attinenza con i compiti di p.g. Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è compreso in questa categoria di ufficiali e agenti di p.g. 3.2 Ufficiali ed agenti di p.g. A norma dell art. 55 comma 3 del c.p.p. le funzioni di p.g. sono svolte dai relativi ufficiali ed agenti. Se ufficiali ed agenti appartengono a corpi dello Stato che costituiscono servizi di p.g. essi sono ufficiali ed agenti di p.g. a competenza generale, cioè sono legittimati a svolgere le loro funzioni per l accertamento di qualunque reato. Se ufficiali ed agenti appartengono a corpi dello Stato che costituiscono organismi diversi di p.g. essi sono generalmente ufficiali ed agenti di p.g. a competenza limitata, cioè sono legittimati a svolgere le loro funzioni per l accertamento di alcune determinate specie di reato, in particolare quelle che attengono ai loro compiti di istituto. Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è compreso nella categorie a competenza limitata. 13

20 3.3 Le competenze di p.g. del personale dei Vigili del Fuoco Le competenze di p.g. al personale Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sono attribuite dagli artt. 2 e 40 del Decreto legislativo 13/10/2005 n 217 e dall art. 6 del Decreto legislativo 08/03/2006 n 139. Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 Art. 2.Funzioni di polizia giudiziaria 1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1 ( ruolo dei vigili del fuoco, ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi) nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di p.g., limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. 2. Il personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco riveste la qualifica di agente di p.g., limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. 3. Il personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e a quello degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi riveste la qualifica di ufficiale di p.g., limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Art. 40.Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti 1. Il personale direttivo e dirigente di cui all'articolo 39 esercita, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. I funzionari direttivi e i primi dirigenti, con esclusione di quelli che assolvono l'incarico di comandante provinciale dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di ufficiale di p.g., limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Art. 6 comma 2 del Decreto legislativo 08/03/2006 n 139 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 2. Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1 svolge funzioni di p.g.. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di p.g.; al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del 14

21 Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di p.g. secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di p.g. e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano. Tali disposizioni stabiliscono che il personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco riveste la qualifica di agente di p.g. mentre i capi squadra, capi reparto, ispettori, sostituiti direttori antincendi, i funzionari direttivi e i primi dirigenti (con esclusione dei comandanti provinciali) rivestono la qualifica di ufficiale di p.g., limitatamente all esercizio delle funzioni previste dal ruolo di appartenenza. Appare quindi necessario sottolineare che vi è uno specifico dovere di esercitare le funzioni di p.g.. Analogamente ai sensi dell art. 26 comma 3 del d.p.r. 76/2004 anche il personale volontario dei Vigili del Fuoco assume la qualifica di p.g. Art. 26 comma 3 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2004, n Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonché dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari tecnici antincendi volontari, i capi reparto volontari e i capi squadra volontari sono ufficiali di p.g., mentre i vigili volontari sono agenti di p.g.. Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco assume quindi la qualifica di ufficiale o agente di p.g., con l'attribuzione dei relativi poteri-doveri, solo in relazione a singole specie di reati e cioè a quelli che hanno riferimento all'esercizio delle funzioni, compiti e servizi ad esso devoluti dalle leggi e dai regolamenti. I compiti d istituto dei Vigili del Fuoco, in relazione ai quali il personale assume la qualità di ufficiale o agente di p.g., sono fondamentalmente: la prevenzione incendi e vigilanza antincendi ai sensi del Capo III del D. Lgs. 08/03/2006 n 139; 15

22 il soccorso pubblico (estinzione incendi e i più generali servizi tecnici di soccorso finalizzati alla salvaguardia dell incolumità pubblica) ai sensi del Capo IV del D. Lgs. 08/03/2006 n 139; Il riferimento all esercizio delle funzioni ed ai limiti del servizio non serve a restringere l ambito temporale e territoriale entro il quale il personale del Corpo può e deve esercitare le sue funzioni di p.g.. Il personale del Corpo assume le qualità di p.g. solo quando è in servizio. Resta comunque fermo, per colui che fuori servizio rileva la sussistenza di un reato avente relazione alla prevenzione e vigilanza antincendi, il potere-dovere di denunciare il fatto all ufficiale di p.g. competente, ovvero di compiere egli stesso, quando sarà nell esercizio delle funzioni, e a ciò autonomamente legittimato, le attività di indagine necessarie. Si pensi al caso del vigile del fuoco che, all interno di un locale di pubblico spettacolo ove si è portato per svago, rileva l inosservanza di prescrizioni imperative costituenti reato. In tal caso, il vigile non è legittimato a procedere direttamente e immediatamente al compimento dell attività di p.g.. Praticamente inversa è invece la situazione che può verificarsi quando un appartenente al Corpo ha notizia di un reato perseguibile d ufficio estraneo ai compiti d istituto, ma nell esercizio o a causa di quei compiti (per esempio durante l estinzione di un incendio si rende conto o ha notizia di un furto avvenuto nello stesso luogo): in tal caso, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sarà obbligato a farne denuncia al pubblico ministero o a un ufficiale di p.g. a competenza generale (Polizia di Stato, Carabinieri, Guarda di Finanza, ecc.). Nella pratica quotidiana, il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco si trova spesso a svolgere, in relazione ad un determinato ed unico fatto (ad esempio, un incendio che si accerta doloso o colposo) una duplice funzione: quella relativa al compito di istituto (ad esempio, estinzione dell'incendio) e quella giudiziaria (accertamento e repressione del reato, assicurazione delle fonti di prova, accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi, sequestro del corpo di reato, ecc.). Può così accadere che, di fatto, l esercizio contemporaneo delle due funzioni presenti degli aspetti di totale o parziale incompatibilità (caso tipico si ha quando le operazioni di spegnimento comportano la dispersione di tracce del reato o delle cose a questo pertinenti). 16

23 Finché l assolvimento del compito d istituto si sostanzia nell assicurare, attraverso l opera di spegnimento di un incendio o l intervento di soccorso, la salvaguardia dell inviolabile diritto alla vita ed alla incolumità e, in genere alla sicurezza pubblica, esso assume un carattere di assoluta priorità. Appena i locali saranno messi in sicurezza, prima delle operazioni di smassamento e prima di porre a disposizione i locali ai proprietari, correrà invece l obbligo di avviare le attività di investigazione connesse al ruolo di ufficiale ed agente di p.g., nel caso si ipotizzi che l incendio costituisca un reato, perché di origine dolosa o colposa. Queste attività saranno finalizzate al ritrovamento e assicurazione di reperti che possano diventare fonti di prova. Le norme di attuazione (artt att. c.p.p) regolamentano il tema delle sanzioni disciplinari che possono essere applicate agli ufficiali ed agenti di p.g. che violano le norme relative all esercizio delle loro funzioni: omettono di riferire nel termine previsto dall autorità giudiziaria la notizia di reato; omettono o ritardano l esecuzione di un ordine dell autorità giudiziaria o lo eseguono solo in parte o negligentemente; violano ogni altra disposizione di legge relativa all esercizio delle loro funzioni. Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate sono la censura e, nei casi più gravi la sospensione dall impiego per un tempo non eccedente i sei mesi. Quando ne sussistano i presupposti, l inosservanza delle norme attinenti alle funzioni di p.g. può dar luogo ad un procedimento penale a carico dell ufficiale o dell agente di p.g. E appena il caso di ricordare, infatti, che l esercizio di tali funzioni è un esercizio non facoltativo, ma doveroso, il cui mancato adempimento (totale o parziale) può anche comportare responsabilità penali: ad esempio, per i reati di omessa denuncia aggravata (artt. 361 e 363 del c.p.) o rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p.) 17

24 3.4 Illustrazione di specifici reati. Nello svolgimento dei compiti d'istituto il personale vigile del fuoco può imbattersi in fatti concreti costituenti reato previsto dal codice penale e quindi ha il dovere di esercitare le funzioni di p.g. attribuite dalla legge. Molti di questi reati sono delitti contro la pubblica incolumità, vale a dire fatti che pongono in pericolo la vita, l integrità fisica o la salute di un numero indeterminato di persone. Essi sono contenuti nel titolo VI (dall art. 422 al 437 e dal 449 al 452) e nel titolo XIII delitti contro il patrimonio (art. 635) del Codice Penale. In tale categoria rientrano i fatti che tipicamente provocano un pericolo o un danno di tale potenza espansiva o diffusività, da minacciare o ledere un numero indeterminato di persone. Di seguito sono riportati alcuni articoli del codice penale di interesse per l attività del Vigili del Fuoco; appare opportuno rammentare che per l espletamento dell attività di p.g. si dovrà sempre consultare il codice penale nella sua più recente stesura (Incendio). Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l incolumità pubblica. L incendio non è un qualsiasi abbruciamento di cose, ma un fuoco di vaste proporzioni, che tende a diffondersi e non può essere spento facilmente. Non basta quindi riferirsi ad una combustione più o meno estesa di sostanze generanti calore, ma è invece necessario riportarsi alle proporzioni del fuoco, alla sua vastità, alla sua estensione e violenza, alla sua diffusibilità; ad un evento, cioè, la cui manifestazione pone in pericolo la pubblica incolumità. I concetti di incendio e fuoco sono fra loro distinti: si ha incendio solo quando il fuoco divampa irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme che si propagano con potenza distruttrice (Cass. Pen. Sez. IV 2805 del 20/02/1989 Sussiste il delitto d'incendio di cui all'art. 423 c.p., quando l'azione dell'appiccare il fuoco è finalizzata a cagionare l'evento con un fuoco che tenda a diffondersi, avente caratteristiche tali, per proporzioni e violenza, da 18

25 determinare un pericolo effettivo per la pubblica incolumità. Diversamente sussisterebbe il delitto di danneggiamento di cui all art. 424 c.p. In sede di accertamento è quindi importante rilevare: l esistenza di una condotta idonea (attiva o omissiva) che abbia posto in essere l evento; le caratteristiche dell evento in ordine alla vastità, diffusibilità e difficoltà di estinzione; l esistenza di una situazione di pericolo per le persone. 423 bis. (Incendio boschivo). Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all ambiente (Danneggiamento seguito da incendio). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell articolo 423 bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. Se segue l incendio, si applicano le disposizioni dell articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall articolo 423 bis (Inondazione, frana o valanga). Chiunque cagiona un inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni (Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga). Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro le acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta 19

26 o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni. Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (artt. 449 e 450) (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi). Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti). Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni). Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all estinzione dell incendio o all opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro). Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (Delitti colposi di danno). 20

27 Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell art. 423 bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone (Delitti colposi di pericolo). Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni. La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell Autorità diretta alla rimozione del pericolo (Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro). Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516. Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell Autorità). Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d ordine pubblico o d igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l arresto fino a tre mesi o con l ammenda fino a euro 206. Il reato previsto dall art. 650 c.p. ha luogo nei casi di inosservanza delle prescrizioni, anche di quelle che impongono una scadenza entro la quale una certa soluzione pericolosa deve essere regolarizzata. E questo il caso delle prescrizioni imposte dai Vigili del Fuoco ai responsabili delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. 21

28 4 IL PROCEDIMENTO PENALE 4.1 La fase delle indagini preliminari e le funzioni di p.g.. Acquisita la nozione di reato e individuati gli specifici reati solitamente ricorrenti nell attività di p.g. affidata ai Vigili del Fuoco, si tratta ora di analizzare più da vicino in cosa effettivamente consiste l attività di p.g. del personale dei Vigili del Fuoco e quale caratteristica essa assume all interno del procedimento penale. L attività di p.g. si colloca nella prima fase del procedimento che è denominata fase delle indagini preliminari. La fase delle indagini preliminari: ha una funzione investigativa, nel senso che serve a ricercare ed acquisire fonti di prova e consiste in una serie di atti ed accertamenti diretti a stabilire se la notizia di reato sia o meno fondata; precede l inizio del processo vero e proprio, che sorge solo quando il pubblico ministero, valutando di avere acquisito durante la fase delle indagini preliminari elementi idonei a sostenere l accusa in giudizio, esercita l azione penale (altrimenti il pubblico ministero chiede invece al giudice competente l archiviazione); non serve, salvo alcune eccezioni, a formare atti che abbiano valore di prova, cioè atti che consentano al giudice del dibattimento di esprimere una sentenza di condanna o di proscioglimento. In base agli atti delle indagini preliminari il pubblico ministero può invece solo individuare la giusta pista investigativa, individuare l indagato, raccogliere gli elementi per richiederne il rinvio a giudizio; ha la funzione pertanto di mettere in condizione il pubblico ministero di rivolgere richieste al giudice competente, il giudice per le indagini preliminari, g.i.p. Gli organi che svolgono le indagini preliminari sono il pubblico ministero e la p.g.. Essi hanno dunque funzioni investigative e, salvo alcune eccezioni, i loro atti non costituiscono prova nel dibattimento. In particolare il pubblico ministero, pur essendo autorità giudiziaria, svolge un ruolo di parte, in posizione di sostanziale parità con la persona indagata. Da ciò deriva che il pubblico ministero non ha poteri sulla libertà personale dell indagato, essendo demandata al g.i.p. la decisione in merito. Al pubblico ministero, in quanto organo dell investigazione e titolare dell azione penale, è attribuito invece il potere di dirigere la p.g.. L azione di controllo sull operato del pubblico ministero è demandata al g.i.p. le cui funzioni sono state già trattate al cap La p.g. svolge la sua attività in stretto e continuativo rapporto con il pubblico ministero. 22

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