Regolamento per la concessione di posti distinti e delle aree per la costruzione e l uso dei sepolcreti privati nei cimiteri comunali
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1 COMUNE DI CAMPI BISENZIO Regolamento per la concessione di posti distinti e delle aree per la costruzione e l uso dei sepolcreti privati nei cimiteri comunali Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26 aprile 1962 Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 28 luglio 2003
2 Art. 1 La concessione dei posti distinti (colombari e celle ossario), si intende fatta a perpetuità. Art. 2 Chiunque intenda prendere in concessione un posto distinto nei Cimiteri Comunali, deve farne domanda al sindaco specificandone la categoria e assoggettandosi a pagare anticipatamente la relativa tassa. L assegnazione del posto d Ufficio. Art. 3 La tumulazione delle salme nei posti distinti dei Cimiteri Comunali, dovrà essere eseguita a cura e spesa dei familiari, sotto la sorveglianza dell Ufficiale Sanitario. Art. 4 La tumulazione deve essere eseguita con sollevamento meccanico della cassa. La chiusura effettiva della tomba deve essere assicurata mediante muratura dello spessore non inferiore a cm. 10 ristuccata ai lati e intonacata a cemento. La chiusura esterna apparente sarà eseguita mediante l applicazione di una lastra di marmo, di cui è munito ogni colombaro, previamente incisa ad epigrafe e secondo le modalità prescritte dal presente Regolamento. Oltre agli oneri suddetti è a carico e cura della famiglia l eventuale sostituzione dei marmi che occasionalmente dovessero, durante le operazioni suddette, venir manomessi. Art. 5 Le epigrafi funerarie dovranno essere redatte in lingua italiana o latina e non contenere più di 250 lettere ad incisione o a rilievo e dovranno previamente riportare l approvazione dell Ufficio Segreteria cui saranno sottoposte i duplice originale. Art. 6 Alle lapide funerarie potranno essere applicati ricordi fotografici, su smalto, porcellana ecc. nonché portafiori ed altri ornamenti di soggetto, lampade votive infisse o sospese, con divieto assoluto di usare lumi ad olio o a candela libera. Le applicazioni stesse dovranno essere comprese nel perimetro segnato dalle fasce di bardiglio limitanti le rispettive lapidi e non dovranno avere sporgenze dal filo del muro superiori a cm. 25. Per color che vorranno applicare la illuminazione elettrica delle lampade votive, è obbligatorio valersi dell impianto esistente nei Cimiteri Comunali, la cui utenza è disciplinata da apposite norme. Art. 7 È vietato collocare tanto sul pavimento del loggiato quanto in quello del sotterraneo vasi, candelabri o qualsiasi altro soggetto di ornamento; è altresì proibita l applicazione sugli zoccoli di base tanto delle pareti del loggiato che quelli del sotterraneo. Art.8 Tanto le lettere epigrafiche, se a rilievo, quanto ogni altra applicazione sulle lapidi, dovranno essere foggiate in bronzo o metallo inalterabile, escluso ferro, latta o simili ossidabili. Art. 9
3 La sistemazione estetica delle lapidi, dovrà essere approvata dall Ufficio Tecnico Comunale dietro presentazione di un bozzetto dettagliato a metà del vero da allegarsi alla domanda diretta al Sindaco, in conformità della procedura del presente Regolamento. Art. 10 Le modalità per qualsiasi opera di finimento delle cappelle private s posti multipli, dovranno risultare da apposito progetto dettagliato in scala non inferiore a 1:25, con particolari in scala da 1:10, allegato alla domanda in conformità della procedura del precedente articolo 9. Art. 11 Le lapidi a chiusura esterna delle piccole celle ossario dovranno avere epigrafi incise col solo nome, cognome, data di nascita e di morte. Vi sarà tollerata solo l applicazione di lampade votive nella forma e dimensioni da approvare preventivamente. Art. 12 La spesa per le iscrizioni delle epigrafi rimane a totale carico dei concessionari dei posti distinti. Art. 13 Qualunque ornamento dei marmi potrà essere rimosso dal personale di vigilanza del Cimitero quando, per l usura del tempo od altro, venga ritenuto indecoroso dalla Amministrazione Comunale, e quando i concessionari dei posti distinti, preventivamente avvertiti, non provvedano al restauro nel termine di tempo che sarà loro assegnato mediante ingiunzione. Quando i concessionari e i loro aventi causa siano irreperibili, alla forma dell avviso personale verrà sostituita la pubblicazione sull Albo Pretorio per due domeniche successive: e quando neppure questo mezzo abbia avuto effetto, gli oggetti di cui sopra, riconosciuti indecorosi, saranno custoditi per tre mesi in apposito locale, e se non reclamati entro detto termine, alienati. Art. 14 I concessionari dei posti distinti saranno ritenuti responsabili in proprio di tutti i danni eventuali che da essi, dai propri congiunti o incaricati, vengano arrecati in qualunque modo e tempo, durante il periodo della concessione, alle sepolture e alle altre parti del cimitero. Art. 15 Chiunque rimuova il cadavere da una sepoltura per trasferirlo in altra, o nello stesso Cimitero o altrove, perderà ogni diritto sulla cella abbandonata, la quale si intende ritornata di esclusiva proprietà del Comune, che non è tenuto per questo alla refusione di alcuna spesa o compenso, salvo che la traslazione non avvenga in un sepolcreto o in una cappella di famiglia nel medesimo cimitero o in altri cimiteri del Comune nei quali casi si applicano le disposizioni dell Art. 35 del presente regolamento. Art. 16 Le esumazioni e le traslazioni delle salme da un posto ad un altro anche dello stesso cimitero sono a totale carico di chi le richiede e devono essere eseguite sotto la sorveglianza dell Ufficio Comunale di Igiene. Art. 17
4 Presso i Cimiteri Comunali è stabilito un recinto laterale destinato esclusivamente alla tumulazione dei cadaveri in cappelle o edicole private isolate, da costruirsi su lotti di terreno separati secondo lo spartito assegnato dal Comune. Art. 18 La costruzione e l uso dei sepolcreti privati nella predetta zona sono subordinati alle norme del presente Regolamento. Art. 19 Le richieste per l acquisto dei lotti dovranno essere rivolte alla Giunta Comunale e saranno accompagnate da un progetto della cappella, edicola o sepolcreto da erigere, con pianta, sezioni e prospetto e colla dichiarazione dettagliata della qualità del materiale da adoperare, e di ogni altro particolare tecnico di essenziale importanza. Tutti i disegni dovranno essere in duplice copia. Non sarà proceduto alla concessione se, a giudizio insindacabile dalla Giunta, il progetto non presenterà quel grado di monumentalità che si addica al desiderato decoro estetico della zona assegnata. Art. 20 Le cappelle e i sepolcreti privati sono inalienabili, né in nessuna forma cedibili. Art. 21 Nella domanda di cui all art. 19, l acquirente deve anche dichiarare entro quale periodo di tempo si obbliga di eseguire la erezione della Cappella o monumento, si obbliga per sé e i suoi eredi a mantenere in perpetuo, a sua cura e spese, un perfetto stato e buona conservazione, le opere eseguite. Dalle spese suddette l Amministrazione Comunale rimane interamente esonerata. Al prezzo di acquisto del terreno sarà aggiunta una somma commisurata all entità delle costruzioni e che verrà stabilita volta per volta dalla Giunta comunale all atto della concessione. Detta somma servirà come deposito affinché il Comune possa provvedere, a suo arbitrio, ai lavori di conservazione esteriore delle cappelle e dei sepolcreti, in caso di completo abbandono di essi, derivante da estinzione o accertata povertà della famiglia o di coloro che ne avrebbero l obbligo. Art. 22 La giunta, dietro parere dell Ufficio Tecnico e dell Ufficiale Sanitario, deciderà in merito all approvazione del progetto presentato, e stabilirà anche di volta in volta, il numero massimo delle tumulazioni che potranno aver luogo in ciascuna cappella o sepolcreto, il cui accesso dovrà essere stabilito esclusivamente dal Cimitero: il progetto dovrà anche essere approvato, nei riguardi sanitari, dalla Prefettura, dopo di che, l acquirente, entro il termine di giorni quindici dalla data di partecipazione, dovrà soddisfare al pagamento del prezzo per la concessione ottenuta. Art. 23 Non sarà consentita la tumulazione in cappelle o sepolcreti privati di persone non appartenenti alla famiglia che ne è proprietaria o per le quali non risulti dal contratto che ne è stato fatto l acquisto.
5 Art. 24 Non potrà essere la consegna del terreno se prima non sia stato eseguito il pagamento ed esibita la relativa ricevuta. La consegna del terreno dovrà risultare da verbale da eseguire sul posto. Le spese di carta bollata, registrazione od altro, inerenti al verbale suddetto, saranno a carico dell acquirente. Art. 25 La erezione delle cappelle o dei monumenti o dei loro accessori, potrà essere subordinata agli allineamenti ed ai piani che verranno segnati sul posto a cura dell Ufficio Tecnico Comunale. Art. 26 I muri sotto il piano di campagna dovranno essere costruiti a corda e rinforzati e intonacati su tutte le pareti, ed in modo che la linea di confine del terreno coincida con l asse del muro stesso. Lo spessore dei detti muri non potrà essere inferiore ai cm. 40. nel caso che tale spessore debba superarsi, la parte di muro oltre la linea di confine non dovrà mai superare la larghezza di cm. 20. Art. 27 L acquirente non avrà diritto ad alcun compenso sia da parte del Comune, sia dai concessionari confinanti per il valore del muro costruito oltre la linea di confine, il quale muro potrà essere utilizzato dal Comune o dai confinanti stessi. Art. 28 L acquirente di terreno per la costruzione di tombe o monumenti, avrà l obbligo di circoscrivere, a sue spese, il terreno medesimo con lista di pietra o di marmo conforme a quanto verrà indicato dall Ufficio Tecnico Comunale: nonché di stabilire, in corrispondenza della linea dei vialetti, una guida e zanella in pietra, secondo le istruzioni dell ufficio stesso. Art. 29 Per la formazione dei rivestimenti esterni e delle decorazioni, sono ammessi i seguenti materiali: a)i marmi naturali di solida struttura e non facilmente deteriorabili all azione degli agenti atmosferici. b)le pietre naturali, purché non siano spugnose, facilmente sfaldabili o comunque deteriorabili sotto l azione degli agenti atmosferici. c)le pietre di marmi artificiali, purché la materia agglomerante sia il cemento, il colore sia dato alla pasta agglomerante stessa e siano tali da scambiare il materiale artificiale con le pietre e i marmi naturali. I materiali di rivestimento e le decorazioni dovranno essere preparate fuori d opera, e quelli artificiali, prima del loro impiego saranno stagionati in modo che mai nessuna parte, sottoposta alla compressione, abbia un carico di rottura minore di 150 kg. al cmq. La muratura dei materiali di rivestimento, sia naturali che artificiali dovrà essere fatta adoperando esclusivamente malta di cemento a lenta presa, e, dove siano necessarie grappe di sostegno, queste dovranno essere in rame o ottone. Art. 30 La costruzione delle cappelle o monumenti dovrà essere eseguita scrupolosamente in conformità del disegno e delle condizioni approvate dall Amministrazione comunale e sotto il controllo dell Amministrazione stessa. Quando si dovessero introdurre varianti, queste dovranno essere antecedentemente sanzionate dall Amministrazione stessa.
6 Art. 31 Le iscrizioni sui sepolcreti, tanto esterne, dovranno essere redatte in lingua italiana o latina e riportare l approvazione dell Autorità Comunale. Art. 32 Oltre al prezzo per l acquisto del terreno stabilito in L al metro quadrato, dovrà essere versato al Comune un contributo di L a titolo rimborso spese per l assistenza tecnico sanitaria per ogni tumulazione. Art. 33 Per la costruzione delle celle sepolcrali e per le tumulazioni dovranno scrupolosamente osservarsi le vigenti leggi e regolamenti di Polizia Mortuaria, oltre a quelle norme che venissero emanate dall Autorità Comunale ogni volta che lo ritenga opportuno. Art. 34 Sono a carico dei concessionari le eventuali indennità per danni che potessero pretendere i proprietari delle Cappelle o sepolcreti prossimi. Ogni azione legale o contestazione dovrà svolgersi direttamente fra i concessionari interessati. Art. 35 Nel caso di traslazione di salme da tomba di sezione ad un sepolcreto o ad una Cappella di famiglia del medesimo Cimitero o in altro Cimitero Comunale, le tombe che rimangono vacanti ritorneranno in piena disponibilità del Comune, il quale rimborserà la metà di prezzo sborsato per il loro acquisto, fermo restando il pagamento della tassa L stabilito dall art. 32, come se si trattasse di una nuova tumulazione. Tale rimborso verrà fatto soltanto quando il Comune avrà venduto il colombaro o cinerario lasciato libero dal primo acquirente. Art. 36 Quando una salma tumulata in una tomba distinta di qualsiasi classe sia trasferita ad altro Cimitero non appartenente al Comune, la tomba rimasta libera torna in piena disponibilità dell Amministrazione comunale, senza diritto, da parte degli interessati, ad alcun rimborso. Art. 37 Il mantenimento delle cappelle private, dei sepolcreti e delle singole tombe di qualsiasi classe, è a carico della famiglia dei defunti ivi tumulati. Art. 38 Le famiglie hanno facoltà di provvedere personalmente, o per mezzo di propri rappresentanti, alla manutenzione delle tombe, alla pulizia e alla accensione dei lumi, quando questo non sia fatto dai concessionari dell impianto elettrico, alla apposizione periodica di fiori freschi, alla coltivazione delle aiuole o a quant altro può occorrere per il mantenimento e l ornamento. Art. 39 Tutte le spese relative all atto, saranno a carico completo dell acquirente.
7 Art. 40 Per tutte le altre disposizione di Polizia Mortuaria, non contemplate nel presente Regolamento, saranno scrupolosamente osservate le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Regio Decreto 25 luglio 1892, n 448, nonché quelle del Regolamento comunale d Igiene.
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