La legge 123 del 3 agosto 2007
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- Edoardo Valli
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1 La legge 123 del 3 agosto 2007 L importanza della sicurezza negli impianti Obblighi e responsabilità per le Ditte installatrici - convegno informativo - Le novità in tema di appalto Relatore: Ing. Ugo Gian Piero Clerici Torino, 01 dicembre 2007 C:\Documents and Settings\Annalisa Vistarini\Documenti\Convegni\RESTRUCTURA\atti\CLERICI La legge 123_2007.doc Pagina 1 di 11
2 Premessa Ringrazio innanzi tutto i responsabili della sezione Piemonte e Valle d Aosta dell Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, per l opportunità che mi ha concesso nel presenziare questo convegno tecnico e tutti Voi che avete aderito a questa iniziativa, al fine di poterci confrontare su di un tema sempre più importante nello svolgimento delle mansioni proprie della vostra attività lavorativa. Quanto verrà illustrato nel presente argomento, è da considerarsi frutto delle personali conoscenze tecniche, competenze professionali maturate e valutazioni espresse sulle complesse ed estese norme in attuazione. Proprio per rendere meno personali le deduzioni e costruttivo il dibattito che potrebbe prendere corpo, si procederà da parte mia ad esaminare passo a passo le principali norme attuative in materia dettate dalla Legge 123 dell agosto del Vasti sono gli argomenti che sottintende il titolo del presente convegno e la materia che potrebbe essere per l occasione trattata, ma considerando la natura dell Associazione che ha organizzato questo convegno tecnico, nonché il tema assegnato, si tenterà di analizzare in particolare alcuni argomenti propri della Vostra attività. A puro titolo di informazione si deve precisare che la Legge 123/2007 è costituita da dodici articoli suddivisi nei seguenti argomenti: 1) delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; 2) notizia all INAIL, in taluni casi di esercizio dell azione penale; 3) modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; 4) disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 5) disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 6) tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici; 7) poteri degli organismi paritetici; 8) modifiche all articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 9) modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, 231; 10) credito d imposta; 11) modifica dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 12) assunzione di ispettori del lavoro. obblighi imposti alle imprese impiantistiche dalla Legge 123/2007 Pagina 2 di 11
3 Introduzione Le argomentazioni che in particolare tenterò di trattare, verteranno più specificatamente in merito: - all articolo 3, comma 1, punto a) della Legge 123/2007, che prevede la modifica dell articolo 7 del Dec. Lgs. 626/94 relativo alla definizione di contratto d appalto o contratto d opera mediante la sostituzione totale del comma 3, con altro comma, che attribuisce al Datore di lavoro committente il compito di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze; - all articolo 3, comma 1, punto b) della Legge 123/2007, che prevede l inserimento all articolo 7 del Dec. Lgs. 626/94 relativo alla definizione di contratto d appalto o contratto d opera, dopo il comma 3-bis, il comma 3-ter relativo all obbligo di indicare i costi della sicurezza del lavoro negli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto; - all articolo 5, comma 1, della Legge 123/2007, che prevede la facoltà da parte del Personale Ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l adozione di provvedimenti di sospensione di un attività imprenditoriale qualora venga riscontrato l impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati; - all articolo 6, comma 1, della Legge 123/2007, che prevede l obbligo dell adozione della tessera di riconoscimento per tutti i lavoratori impiegati nell ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto a partire dal 1 settembre 2007, ove il personale occupato dall impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. obblighi imposti alle imprese impiantistiche dalla Legge 123/2007 Pagina 3 di 11
4 - Articolo 3 - Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Tale articolo produce ed introduce modifiche agli articoli. 7, 18 e 19 del Decreto Legislativo n. 626/1994. In particolare il punto a) dell articolo 3 della Legge 123 del 3 agosto 2007, riscrive totalmente il comma 3 dell articolo 7 del Decreto Legislativo 626/94, relativo al contratto di appalto o contratto d opera, che era già stato in precedenza modificato dall articolo 1, comma 910, della Legge Finanziaria del 2007, indicando che nell ambito dell affidamento di un appalto, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento predisponendo un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale disposto introduce un ulteriore adempimento formale documentale che rimane agli atti, pertanto non procede solo a promuovere la cooperazione ed il coordinamento ma deve elaborare un documento che attesti inconfutabilmente tale operato. Questo vuol significare che il Datore di lavoro committente deve analizzare i pericoli dell area interessata all intervento all interno della propria attività lavorativa e tutte le zone interessate dal transito di maestranze esterne e prescriva le misure adottate per eliminare i fattori di rischio derivanti dalle interferenze tra le concomitanti attività svolte nello stesso ambiente di lavoro, a seguito dell ingerenza di nuovo personale, di eventuali nuove attrezzature da utilizzare e prodotti da applicare. Pertanto il Datore di Lavoro Committente non dovrà più limitarsi solo ad indicare preventivamente quali siano i pericoli nelle zone di attraversamento e di intervento delle maestranze dell impresa appaltatrice dei lavori nella propria azienda, a seguito di preciso appalto, procedendo ad un intervento informativo, ma dovrà farsi parte garante e diligente di esaminare con attenzione il possibile Piano Operativo di Sicurezza che potrebbe essere prodotto da un impresa assegnataria l intervento ed analizzare l eventuale e/o possibile sovrapposizione degli effetti che la nuova realtà potrà evidenziare, redigendo di fatto una momentanea valutazione dei rischi che ne potrebbe derivare nel settore in esame. Pertanto con la nuova modifica apportata viene dato formale obbligo al Datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento al fine di poter analizzare i pericoli derivanti dalle interferenze dei lavori e delle maestranze. Il prosieguo dell articolo 3 della Legge 123/2006 conferma quanto il precedente articolo 7 comma 3 prevedeva in merito al fatto che le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, lasciando quindi espressamente intendere che il datore di lavoro dell impresa assegnataria degli interventi, dovrà procedere inizialmente all assegnazione dell appalto ad una propria valutazione dei rischi per quanto riguarda le proprie lavorazioni e successivamente verificato il documento scaturito dalla cooperazione e dal coordinamento redatto dal Datore di lavoro committente, a modificare eventualmente qualora ce ne fosse bisogno, il proprio Piano Operativo di Sicurezza. obblighi imposti alle imprese impiantistiche dalla Legge 123/2007 Pagina 4 di 11
5 In tale operazione quindi, il datore di lavoro appaltatore, dovrà accertarsi che il Committente abbia prodotto il documento di cooperazione e di coordinamento e che tale documento sia congruo, in considerazione di quanto riportato al comma 1, punto 3-bis, del Decreto Legislativo 626/94 in considerazione del fatto che lo stesso recita che l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Viene altresì precisato che tale documento, definito quindi quale Documento Unico di Valutazione dei Rischi, dovrà indicare le misure tecniche e procedurali adottate per eliminare le interferenze tra le attività svolte in un medesimo luogo di lavoro e considerando il fatto che potrebbe risultare impossibile eliminare le interferenze pena il blocco di una delle due attività, il legislatore avrà voluto richiamare l attenzione affinché comunque fossero eliminati i rischi che tali interferenze potrebbero determinare per i lavoratori. Tale lettura dovrebbe essere anche ricondotta da quanto previsto dall articolo 3, comma 1, punto b), del Decreto legislativo 626/94 inerente le misure generali di tutela in considerazione del fatto che lo stesso prevede l eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze in base al progresso tecnico e, ove questo non è possibile, loro riduzione al minimo. Quindi l importanza che tale documento vuole assumere è l obbligo di attenta valutazione affinché le imprese operanti nello stesso luogo di lavoro possano adottare misure coerenti tra loro ai fini dell eliminazione o della riduzione al minimo dei rischi da interferenze durante i lavori. Relativamente al soggetto che deve redigere tale documento la norma fa esplicito riferimento al datore di lavoro committente ma in considerazione del fatto che in base all art. 1, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 626, tale competenza non è stata inclusa tra i compiti che il datore di lavoro non possa delegare, si può ritenere che tale documento possa essere anche redatto e sottoscritto da un soggetto delegato dal datore di lavoro committente. Al fine di poter garantire che tale compito di coordinamento e di cooperazione, affidato dalla norma al Datore di lavoro committente, sia stato espletato in forma esaustiva, viene prescritto l obbligo che il documento in questione venga allegato al contratto di appalto o al contratto d opera, come previsto dal nuovo articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo 626/94. Una linea di pensiero sorta a seguito della modifica dell articolo 7 verte sul fatto che detto documento sia redatto in piena autonomia dal Datore di lavoro committente o da un suo delegato, senza che venga analizzato con le imprese appaltatrici e/o con i singoli lavoratori autonomi in considerazione del fatto tale documento deve essere allegato al contratto d appalto. Personalmente ritengo che nel momento in cui si configuri all interno di un azienda o di un reparto la necessità di procedere ad eseguire un intervento di modifica, sia esso di obblighi imposti alle imprese impiantistiche dalla Legge 123/2007 Pagina 5 di 11
6 natura edile od impiantistica e si valuti l esigenza di affidare a ditte esterne tali interventi, il Datore di lavoro committente innanzi tutto deve verificare l idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi che intende far intervenire. Inoltre deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistente nell ambiente in cui le nuove imprese o lavoratori autonomi sono destinate ad operare ed ipotizzando il tipo di macchinari utili per l esecuzione dell intervento, il numero di maestranze da impiegare, la tipologia dei prodotti, deve individuare i rischi che potrebbero derivarne dall interferenza della nuova realtà rispetto alle condizioni iniziali e quindi predisporre il documento di valutazione dei rischi. Detto documento con allegata la descrizione tecnica dell oggetto di richiesta, deve consentire alle imprese concorrenti di individuare le fasi di lavoro e la loro organizzazione onde poter stilare l offerta contenente le indicazioni economiche sia tecnica che della sicurezza. La completezza della fase di analisi documentale per l affidamento di un appalto anche operando in campo privato e non pubblico, relativamente ad un cantiere con interventi edili viene espletata dall indicazione dell articolo 3, comma 8, del Decreto legislativo 494/96, mentre per quanto riguarda il settore impiantistico senza l intervento della definizione di cantiere temporaneo o mobile, il Datore di lavoro in attuazione all articolo 7, comma 1, punto a) e b) deve: a) verificare, anche attraverso l iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato l idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d opera; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Richiamando la lettura dell articolo 7, al comma 2, si legge che i datori di lavoro al punto a) cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto; ed al successivo punto b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche allo scopo di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte E proprio l interpretazione della lettura al plurale di detto articolo quando si riferisce ai Datori di lavoro, che lascia intendere l intervento congiunto sia della figura del Datore di lavoro committente e dell impresa appaltatrice, oppure il comma 2 fa riferimento ai Datori di lavoro appaltatori ipotizzando la presenza di più imprese o di subappaltatori. In ogni caso rifacendosi per analogia al Decreto legislativo 494/96, applicabile nei cantieri temporanei e mobili, si individua in particolari situazioni la stesura di un Piano di Sicurezza Generale al quale fa seguito un Piano Operativo proprio dell impresa esecutrice l intervento programmato, la quale fa riferimento a specifici macchinari, prodotti, tecnologie e maestranze, mentre il Piano di Sicurezza Generale ipotizzava le procedure che si sarebbero potute utilizzare, il numero delle maestranze ed i dispositivi di protezione per le maestranze ed individuali. obblighi imposti alle imprese impiantistiche dalla Legge 123/2007 Pagina 6 di 11
7 Pertanto al fine di realizzare quanto richiesto dal Committente ogni impresa potrebbe valutare l uso di macchinari differenti e per tale ragione personalmente ritengo che il documento di cooperazione e di coordinamento per essere efficace dovrebbe essere stilato definitivamente prima dell inizio dei lavori appaltati in forma esaustiva e sia il risultato di più stesure. A conferma di tale pensiero, se tale documento dovesse essere redatto prima dell affidamento dell appalto e non essere più oggetto di eventuale revisione prima dell inizio delle opere, la norma non dovrebbe richiedere al Datore di lavoro committente un intervento di cooperazione ma solo più di coordinamento. Inoltre poiché il nuovo articolo 7, comma 3-ter, del Decreto legislativo 626/94 prevede che siano indicati dall impresa concorrente i costi della sicurezza separati da quelli del costo dell opera, se non si conoscessero l analisi delle possibili interferenze tale distinzione non potrebbe essere conosciuta totalmente a priori prima dell affidamento di un appalto e quindi della sottoscrizione dell ordine. A questo punto si dovrebbe ritenere che il Datore di lavoro committente o un soggetto da lui delegato, di cui personalmente sia certo delle sue conoscenze tecniche al riguardo, rediga un piano di coordinamento ad integrazione delle informazioni che deve fornire sui rischi specifici esistenti nell area oggetto di intervento ed una volta individuata l impresa assegnataria i lavori ed analizzato il piano operativo della stessa, proceda a rettificare ove necessario l unico documento di valutazione dei rischi come previsto dall articolo 7, comma 3, punto a) del Decreto legislativo 626/94, nella speranza che questo non alteri gli aspetti economici concordati con gli ordini sottoscritti. In ogni caso si richiama l attenzione sul fatto che le fasi di elaborazione e di unione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi debbano comunque precedere sempre l inizio dei lavori e che tale documento di sintesi debba essere sottoscritto oltre che dal Datore di lavoro committente o dal suo delegato, anche dal datore di lavoro della ditta assegnataria gli interventi e dei rispettivi Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi, oltre ai Rappresentanti dei lavoratori. Tale procedura ritengo sia necessaria per attestare l avvenuta cooperazione e coordinamento, nonché accettazione delle procedure indicate e la possibilità da parte dei Rappresentanti dei lavoratori operare ad eseguire il compito dell informazione a loro assegnato. Il prosieguo della lettura dell articolo 3, comma 1, della legge 123/2005, al punto b) prevede l inserimento nel Decreto Legislativo 626/94, dopo l articolo 7, comma 3-bis, del nuovo comma 3-ter che fa obbligo ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, indicare specificatamente i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A conferma di quanto indicato in precedenza relativamente alla necessità di firmare il documento di cooperazione e di coordinamento in tema di valutazione dei rischi da parte non solo dei datori di lavoro committente ed appaltatore ed eventuali subappaltatori, ma anche per quanto riguarda le altre figure individuate dal Decreto Legislativo 626/94 quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi ed il Rappresentante dei obblighi imposti alle imprese impiantistiche dalla Legge 123/2007 Pagina 7 di 11
8 lavoratori, trova motivazione nel testo del comma 1, punto b) della Legge 123/2007, attraverso il quale si indica la possibilità per Rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori di poter accedere a tali dati. Pertanto accedere a tali dati, significa poterli esaminare e quindi disquisire su di essi e pertanto vuol dire conoscere il contenuto del piano di cooperazione e di coordinamento, anche per poter espletare la funzione prevista dalle norme vigenti all interno della propria azienda. Si richiama quindi l attenzione sul fatto che il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, per quanto detto in precedenza, deve essere inteso quale atto dinamico che potrebbe variare nel corso dell esecuzione dell appalto qualora si dovesse procedere ad effettuare varianti di qualunque entità che comportino modifiche di lavorazione, di attrezzature, di maestranze, di produzione, di organizzazione e quindi che vengano ad essere variate le situazioni di sicurezza nell area in esame o come interferenza con le altre lavorazioni. Ritornando al nuovo articolo 7, comma 3-ter, del Decreto legislativo 626/94 nel richiedere l indicazione divisa dei costi sia della sicurezza che dei lavori per dare compiuto l intervento, si potrebbe ritenere che trattandosi di un articolo che considera i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività oggetto dell appalto/subappalto e le altre attività svolte nel medesimo luogo di lavoro, i costi della sicurezza dovrebbero riguardare l analisi dei soli rischi da interferenze e la determinazione delle misure prevenzionali per la loro eliminazione o riduzione al minimo. Pertanto non dovrebbero essere considerati in detti costi relativi alla sicurezza quelli inerenti i dispositivi di protezione individuale, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative, mentre dovrebbero rientrare a titolo esemplificativo quelli inerenti l uso di particolari dispositivi o quelli dovuti a formazione aggiuntiva. L analisi dell articolo 3 della Legge 123/2007 prosegue poi ai punti c), d), e), f) con la modifica ed integrazione degli articoli 18 e 19 del Decreto legislativo 626/94, relativamente alla nomina ed elezione dei Rappresentanti dei lavoratori, all obbligo per il datore di lavoro di consegnare la copia della valutazione dei rischi. obblighi imposti alle imprese impiantistiche dalla Legge 123/2007 Pagina 8 di 11
9 - Articolo 5 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori Attraverso l articolo 5 della Legge 123/2007, il legislatore ha inteso estendere ad altri settori diversi da quelli relativi alla sola edilizia, il provvedimento di sospensione di una attività imprenditoriale attraverso l utilizzo del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,. Le violazioni che consentono l applicazione di tale disposizione sospensiva per l attività imprenditoriale, riguardano l impiego del personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati e si rilevi da parte del personale ispettivo il caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,. Ulteriore motivo per l applicazione della sospensione dell attività imprenditoriale, riguarda i casi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. A tal proposito è doveroso richiamare i chiarimenti indicati dal Ministero che precisano che la sospensione dell attività imprenditoriale riguarda solamente l unità produttiva oggetto di ispezione e rispetto a questa deve essere verificata l esistenza dei presupposti per l adozione del provvedimento. Ulteriore indicazione significativa riportata all artico 5, comma 1 della Legge 123/2007 riguarda il fatto che l adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiori a due anni., oltre comunque l applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. All adozione dei provvedimenti fa seguito il comma due dell articolo 5 della Legge 123/2007, attraverso il quale il legislatore individua la possibilità di revoca attraverso l applicazione di alcune procedure di seguito elencate: a) la regolazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; ricordando che nel caso si individuassero lavoratori clandestini, proprio per effetto della loro posizione, gli stessi non potrebbero essere regolarizzati ed in questo caso si applicherebbe ai fini della revoca della sospensione il pagamento della prevista sanzione aggiuntiva; b) l accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di obblighi imposti alle imprese impiantistiche dalla Legge 123/2007 Pagina 9 di 11
10 riposo giornaliero e settimanale, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate. oltre alla sanzione indicata dal Decreto Bersani e fatto salve le sanzioni in materia penale, civile ed amministrativa. Sarebbe doveroso al riguardo un breve accenno sul fatto che quanto indicato al comma 1 in merito alle violazioni riscontrate, i chiarimenti ministeriali nel frattempo emanati rivolgano la loro attenzione sul termine gravità, mentre per quanto attiene la reiterazione il Ministero individua il ripetersi di due violazioni che dovrebbero essere commesse in un lasso di tempo di cinque anni in analogia con quanto disposto dal codice penale. In conclusione per dovere di cronaca al comma 6 della Legge 123/2007, i poteri indicati al comma 1, vengono estesi anche al personale ispettivo delle medesime aziende sanitarie, limitatamente all accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. obblighi imposti alle imprese impiantistiche dalla Legge 123/2007 Pagina 10 di 11
11 - Articolo 6 - Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici Attraverso il comma 1, dell articolo 6, della legge 123/2007, il legislatore ha inteso estendere a tutte le attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, l obbligo dell uso del cartellino di riconoscimento per ogni maestranza. Tale disposizione quindi deve essere considerata applicabile non solo in ambito di cantieri edili, ma qualsiasi appalto ampliando di fatto quanto in precedenza era stato indicato dall articolo 36-bis, comma 3, del decreto Bersani. L intento di tale estensione è essenzialmente quello di consentire agli organi di vigilanza una immediata individuazione e riconoscimento di chiunque stia svolgendo attività lavorativa connessa a tali modalità organizzative all interno di un area di lavoro e contestualmente una facile individuazione del soggetto da considerarsi Datore di lavoro. Tale disposizione riguarda di fatto tutto il personale occupato dall impresa appaltatrice o sub appaltatrice, ma anche i lavoratori autonomi e riguardo al contenuto del tesserino, lo stesso deve contenere fotografia, le generalità del lavoratore, l indicazione del datore di lavoro. Alternativa attuabile in tutte le aree oggetto dell appalto alla fornitura del cartellino al lavoratore dipendente ed alla sua esposizione, come indicato dal comma 2, articolo 3, della Legge 123/2007, riguarda le ditte che impiegano meno di dieci dipendenti e in tali casi i datori di lavoro dovranno predisporre un registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, sul quale dovranno essere annotati gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel caso specifico si ricorda che sempre il comma 2 relativamente al computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati. A conclusione del comma 3, dell articolo 6, della legge 123/2007, vengono indicate le sanzioni in capo al datore di lavoro per quanto riguarda la violazione prevista ai commi 1 e 2, con ammenda pecuniaria variabile da euro 50 sino ad euro 500 e contemporaneamente quelle a carico del lavoratore qualora, munito di tessera di riconoscimento, non provveda ad esporla consentendo l applicazione di un onere variabile tra euro 100 e 300. L ultimo capoverso del comma in esame, precisa che per le sanzioni applicate ai commi 1 e 2, della Legge 123/2007 non è ammessa la procedura di diffida di cui all articolo 13 del Decreto legislativo 23 aprile 2004, n 124. obblighi imposti alle imprese impiantistiche dalla Legge 123/2007 Pagina 11 di 11
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