Comune di Petriano. (Provincia di Pesaro e Urbino) Cod.: CONSIGLIO COMUNALE ********* COPIA DI DELIBERAZIONE

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1 DELIBERA DI CONSIGLIO n. 44 del pag. 1 - COMUNE DI PETRIANO Comune di Petriano CONSIGLIO COMUNALE ********* COPIA DI DELIBERAZIONE Numero Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITU= 44 ZIONE DELL'O.I.C. (ORGANO INTERCOMUNALE DI COORDI= Data NAMENTO) PER ESERCIZIO CONTROLLO ANALOGO SULLA SO= CIETA' IN HOUSE PROVIDING SIC 1 S.R.L L'anno duemilasette il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 20:45, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: ====================================================================== ANGELINI GIOVANNI P PIERINI ALESSANDRA P CECCONI GIAMMARCO P GOSTOLI MARCO P MISTURA ELEONORA P VIRGILI VIVIANA P FABBRIZIOLI DAVIDE P SPINACI CARLO P CASOLI ANNA P VERBONI ORESTE A CIOPPI FEDERICO P SORDONI MARCO P OLMEDA MARCO P ====================================================================== Assegnati N.13 Presenti N. 12 In carica N.13 Assenti N. 1 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: - Presiede il Sig. ANGELINI GIOVANNI nella sua qualità di Consigliere. - Partecipa il Segretario Sig. DR. EUGENIO PAOLINI - La seduta é Pubblica. - Nominati scrutatori i Signori: OLMEDA MARCO PIERINI ALESSANDRA SORDONI MARCO Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

2 Comune di Petriano IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSA la seguente relazione introduttiva: la Società a capitale interamente pubblico Sic 1 s.r.l., con sede in Chiaravalle Via Montessori 35, si caratterizza quale società in house providing istituita dal Comune di Chiaravalle e da altri comuni fondatori, partecipata da ulteriori enti locali che successivamente hanno acquisito la qualità di soci, al fine di gestire servizi pubblici locali di rilevanza economica, in diversi settori di interesse pubblico, in particolare in ambito dell I.C.T. (Information Communication Technology), che in quanto tali abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali ai sensi dell art. 112 del D. Lgs. 267/2000. Per capire l'iter e le modalità con cui si è pervenuti a tale scelta organizzativa occorre far riferimento, innanzitutto, alla definizione legislativa di servizio pubblico locale sancita dall'art. 112 sopra menzionato. Con ciò, in sostanza, il legislatore ha individuato nel fine il criterio per la qualificazione di un servizio come pubblico locale. Non vi è, pertanto, una individuazione di servizi pubblici tipizzati, ma sono tali tutte quelle attività di produzione che l'ente locale, nello sviluppo della propria autonomia statutaria, valuta capaci di promuovere lo sviluppo sociale, economico e civile. Il Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza 22 dicembre 2005, n. 7345, afferma che sono indifferentemente servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 112 del D. Lsg. 267/2000, quelli di cui i cittadini usufruiscono "uti singuli e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 9 maggio 2001 n e sentenza 16 dicembre 2004 n. 8090). Rientra dunque nella nozione di servizio pubblico locale di cui all art. 112 del D. Lgs. 267/2000 la complessa attività preordinata a fornire il riscaldamento degli edifici di proprietà o comunque nella disponibilità del Comune. E evidente, infatti, che l utenza del servizio c.d. di gestione calore non va individuata, restrittivamente, nei dipendenti comunali, ma si estende al pubblico che si reca negli uffici, e soprattutto, ai frequentatori delle biblioteche, delle palestre, dei centri anziani e altri servizi ospitati in immobili comunali. In particolare, la sopra citata sentenza Cons. di Stato, Sez. V, 9 maggio 2001, n sancisce che il servizio di pubblica illuminazione è un servizio pubblico locale a tutti gli effetti poiché si rivolge ai cittadini come componenti la collettività. Le stesse considerazioni sono state ravvisate dal Cons. di Stato, Sez. V, 13 dicembre 2006 n. 7369, ai sensi del quale sono considerati servizi pubblici locali la manutenzione delle strade, degli impianti di illuminazione pubblica e del verde pubblico. Diversamente, i servizi strumentali sono caratterizzati da quei servizi resi a favore della pubblica amministrazione, in quanto strumentali al funzionamento della pubblica amministrazione medesima. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 44 del pag. 1 - COMUNE DI PETRIANO

3 Comune di Petriano Al riguardo, pertanto, si instaura un rapporto bilaterale tra il soggetto che fornisce il servizio (soggetto gestore) e il destinatario (ente locale) del servizio, e tale rapporto è analogo ad un contratto di appalto. Nel caso, invece, del servizio pubblico locale, si instaura un rapporto trilaterale tra la pubblica amministrazione che pone le regole e affida il servizio, il soggetto gestore e, infine, gli utenti. Pertanto, per tali servizi il rapporto tra ente locale e soggetto gestore è di tipo concessorio ed è disciplinato dal contratto di servizio. La disciplina giuridica dei servizi strumentali si rinviene nell art. 29 della Legge 448/2001, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a: a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione; b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi svolti in precedenza; La norma appena richiamata ha ampliato significativamente il possibile oggetto sociale delle società a partecipazione pubblica, le quali possono così svolgere compiti non solo di stretta gestione ed erogazione di servizi pubblici, ma di servizi strumentali per l amministrazione (ad es. servizio di assistenza informatica degli uffici pubblici, servizio paghe, ecc.), in cui il destinatario è la pubblica amministrazione. Viceversa, di recente, la norma di cui all art. 13 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. Decreto Bersani), convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248 come modificato dall art. 1, comma 720 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha ristretto notevolmente l ambito di operatività delle società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali all attività di tali enti in quanto la coesistenza della gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali comporta l applicazione dei limiti previsti per questi ultimi, prevedendo un periodo transitorio di 24 mesi (3 luglio 2008) per l adeguamento dell oggetto sociale alle disposizioni di che trattasi. Successivamente, in data 7 luglio 2006 il governo ha presentato il cd. disegno di legge Lanzillotta (atto Senato n. 772) concernente la delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali attualmente all esame del Parlamento. In considerazione di ciò si ritiene opportuno attendere l emanazione della normativa in itinere sui servizi pubblici locali per ridefinire le strategie aziendali, anche con riferimento alla possibilità di utilizzare efficacemente il termine previsto dal Decreto Bersani (3 luglio 2008 salvo ulteriori proroghe), in quanto la gestione dei servizi strumentali rappresenta una parte residuale dell attività societaria. Si ritiene comunque di delineare i parametri utilizzati dalla dottrina per discernere i servizi strumentali dai servizi pubblici locali (non assoggettati alle limitazioni dell art. 13 del Decreto Bersani) al fine di fornire un quadro esaustivo dell oggetto sociale. I parametri per la qualificazione di un attività come servizio pubblico possono essere rinvenuti: DELIBERA DI CONSIGLIO n. 44 del pag. 3 - COMUNE DI PETRIANO

4 Comune di Petriano nella risposta ai bisogni della collettività secondo termini di valore intrinseco elevati (regolazione di dinamiche socio-economiche); nella fruizione diretta da parte dei soggetti facenti parte della comunità locale; nella frequente configurazione dei profili economici relativi alla fruizione stessa secondo moduli tariffari; un ulteriore elemento di caratterizzazione del servizio pubblico è dato dal fatto che la scelta di affidare all esterno un servizio pubblico di cui l ente sia titolare comporta, peraltro, una sostanziale trasformazione organizzativa, nell ambito della quale l ente trasferisce tutte le attività tipiche al nuovo gestore, comprese quelle strategiche mantenendo a sé soltanto alcune linee funzionali di regolazione. I servizi strumentali invece sono connotabili come attività finalizzate a sostenere la migliore realizzazione degli scopi istituzionali dell amministrazione. Tali attività, anche molto complesse, garantiscono agli enti il corretto sviluppo di processi intermedi per il loro buon funzionamento, per migliorare l efficienza gestionale (come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 36/2004). Gli indicatori della natura strumentale di un servizio sono individuabili: nella realizzazione dell attività soddisfacente necessità proprie della sola ammini-strazione (senza alcuna proiezione diretta sulla comunità locale); nella fruizione limitata agli operatori e nell incidenza ricondotta alle sole strutture dell ente; nella delineazione dei profili economici principalmente come dati di costo soddisfatti con risorse proprie dell ente (disponibilità di bilancio). un ulteriore elemento di caratterizzazione dei servizi strumentali può essere rilevato in relazione all affidamento a soggetti esterni, in quanto tale processo comporta la sola esecuzione delle attività operative, mentre permangono in capo all amministra-zione le attività strategiche. Si riassumono graficamente le principali differenze tra i servizi pubblici e quelli strumentali: CARATTERISTICHE SERVIZI PUBBLICI SERVIZI STRUMENTALI TITOLARITA DELL ATTIVITA CONFERITA AL SOGGETTO GESTORE MANTENUTA DALL AMMINISTRAZIONE BISOGNI CUI RISPONDE IL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA (ESIGENZE RIFERITE A DINAMICHE SOCIO-ECONOMICHE) DELLA SOLA AMMINISTRAZIONE (ESIGENZE DI TIPO ORGANIZZATIVO, CONNESSE AL FUNZIONAMENTO) AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI DELIBERA DI CONSIGLIO n. COMPORTA LA TRASFORMAZIONE DEL COMPORTA L ESTERNALIZZAZIONE SOLO 44 del pag. 4 - COMUNE DI PETRIANO

5 Comune di Petriano MODELLO GESTIONALE DI ALCUNE FASI DEL PROCESSO GESTIONALE Detto ciò, preliminarmente la gestione dei servizi informatici comunali può essere considerata, non soltanto quale attività strumentale per l'amministrazione, ma anche quale servizio pubblico locale in quanto tendente a promuovere lo sviluppo economico e civile della collettività amministrata, attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di strumenti e metodologie di lavoro innovative nei rapporti tra cittadini e amministrazione (e non solo con riferimento, in senso restrittivo, ai dipendenti comunali). Al riguardo, qualora i servizi informatici siano rivolti a far fronte ai bisogni dell amministrazione a sostegno dell attività amministrativa interna, come nel caso della manutenzione hardware e software o di una rete locale (LAN) composta da computer che risiedono tutti nello stesso ambiente di lavoro o di una rete telefonica interna, non vi è dubbio che si tratti di servizi strumentali, come espressamente previsto nella categoria 7 Servizi Informatici ed affini dell Allegato II A al Codice dei Contratti pubblici, il quale all art. 20, comma 2 prevede che gli appalti di servizi elencati nell Allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice. Viceversa, i servizi informatici comunali possono, altresì, connotarsi come servizi pubblici locali se sono destinati a soddisfare in via immediata soggetti esterni all amministrazione, quali i cittadini, le famiglie, le imprese e altre amministrazioni pubbliche, come nel caso di servizi erogati on line, sia mediante INTERNET (interconnessioni di reti locali e geografiche in una rete globale), sia mediante reti WAN, quali reti geografiche che coprono lunghe distanze, e comunque al di fuori degli edifici della stessa pubblica amministrazione. Tale fattispecie è ravvisabile, ad esempio, nel progetto A9 relativo alla fornitura dei servizi telematici a cittadini ed imprese al fine di agevolare il rapporto con la pubblica amministrazione, considerato che ciò è di rilievo strategico per lo sviluppo economico e tecnologico del territorio e della comunità locale. Ciò è confermato, tra l altro, dal fatto che Sic 1 è stata recentemente insignita del prestigioso riconoscimento a livello nazionale, classificandosi al secondo posto, nell ambito del concorso Municipal Wireless Awards grazie al progetto A9 Wireless, per il valore della realizzazione wireless e la qualità della comunicazione sul territorio nonché per la possibilità offerta a molteplici Comuni soci di abbattere il digital divide, ossia il divario esistente tra chi ha accesso alle tecnologie informatiche e chi non può usufruirne. Questa esigenza, inoltre, risulta particolarmente attuale in seguito all'approvazione del Codice dell'amministrazione Digitale di cui al D. Lgs , n. 82, entrato in vigore il 1 gennaio 2006, relativo ai servizi ed alle infrastrutture informatiche, che rappresenta una vera e propria riforma, segnando un determinante passo avanti nel processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, poiché fornisce gli strumenti normativi necessari al processo di digitalizzazione già intrapreso. Il Codice, infatti, inducendo l'intera organizzazione ed i dipendenti pubblici non solo a far ricorso all'informatica, ma ad accettarla quale principale strumento operativo anche nei rapporti con i cittadini, stabilisce il diritto dei cittadini e delle imprese a richiedere documenti e corrispondenza per posta elettronica, l'obbligo della p.a. di rispondere via web, servizi internet garantiti almeno a tutti i titolari della carta nazionale dei servizi, definendo i DELIBERA DI CONSIGLIO n. 44 del pag. 5 - COMUNE DI PETRIANO

6 Comune di Petriano diritti digitali degli italiani. Infatti, ai sensi dell art. 2 del D. Lgs , n. 82, le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l accesso e la fruibilità dell informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tal fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell informazione e della comunicazione. A partire dal 2006, pertanto, i rapporti tra amministrazioni pubbliche e cittadini devono svolgersi on-line e ciò contribuisce a cambiare sia il modo di lavorare delle istituzioni, sia l'approccio dei cittadini alle istituzioni. Inoltre, ai sensi dell art. 6 del D. Lgs , n. 259 gli enti locali o loro associazioni non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate. Oltre a ciò, dando atto della tradizionale dicotomia proposta dal legislatore, e della conseguente relativa diversa disciplina applicabile, tra servizi pubblici di rilevanza economica e servizi pubblici che ne sono privi, la gestione dei servizi informatici e telematici può qualificarsi, in particolare, come servizio pubblico di rilevanza economica, in quanto "servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, almeno in potenza, una redditività e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico" (cfr. sentenza Tar della Sardegna, I sez. n. 1729/2005, sentenza Tar Liguria, II sez. 527/2005). In sostanza, non rileva l'attualità della concorrenza nel particolare mercato di servizi, quanto la potenzialità che una gestione economica del servizio ha di generare utile e di dar luogo a conseguenti situazioni di concorrenza. Tenendo conto, quindi, delle disposizioni normative in materia, in particolare l'art. 113 D. Lgs. 267/2000, che individua la società di capitali quale forma giuridica ideale per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, il Consiglio Comunale di Chiaravalle e degli altri Comuni aderenti alla società hanno deliberato la costituzione di una società di capitali a partecipazione interamente pubblica, in forma di s.r.l., per la gestione dei servizi informatici di pubblica utilità, aperta alla partecipazione di altri enti pubblici (cd. "società multicomunale"), a tutt'oggi rappresentati dai seguenti Comuni: Chiaravalle, Acquacanina, Agugliano, Amantea, Arcevia, Barbara, Barchi, Belvedere Ostrense, Bolognola, Camerata Picena, Camerino, Carpegna, Cartoceto, Castelbellino, Castel Colonna, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Castelsaraceno, Cerreto d Esi, Cingoli, Colmurano, Corinaldo, Cupramontana, Esanatoglia, Falconara Marittima, Fiastra, Filottrano, Fiordimonte, Fiuminata, Fossombrone, Francavilla d Ete, Fratterosa, Frontone, Gagliole, Isola del Piano, Lavagno, Longiano, Maiolati Spontini, Matelica, Mombaroccio, Mondavio, Monsano, Monte Cavallo, Montecosaro, Montefano, Montefelcino, Montefiore dell Aso, Montemaggiore al Metauro, Montemarciano, Monte San Vito, Monterado, Monteroberto, Morro d Alba, Muccia, Nocera Terinese, Offagna, Orciano di Pesaro, Ostra, Ostra Vetere, Pennabilli, Pergola, Petriano, Piagge, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Marcello, Polverigi, Potenza Picena, Ripe, Rosora, Saltara, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, San Paolo di Jesi, San Severino Marche, Sant Arpino, Sant Elpidio a Mare, Sant Ippolito, Santa Cesarea Terme, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Sassocorvaro, Savignano sul Rubicone, Sefro, Serra Sant Abbondio, Serravalle di Chienti, Serrungarina, Staffolo, Tavoleto, Treia, Ussita, Visso, DELIBERA DI CONSIGLIO n. 44 del pag. 6 - COMUNE DI PETRIANO

7 DELIBERA DI CONSIGLIO n. 44 del pag. 7 - COMUNE DI PETRIANO Comune di Petriano Zevio. L art. 113, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 prevede che l erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell Unione Europea con conferimento (diretto) della titolarità del servizio a società a capitale interamente pubblico a condizione che l ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l ente o gli enti pubblici che la controllano. Alla luce di quanto detto, pertanto, è legittimo l'affidamento diretto di un servizio pubblico locale anche senza l'osservanza della procedura ad evidenza pubblica, se l'ente locale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. Nel caso di specie "il controllo analogo" si è ritenuto sussistente in virtù delle seguenti condizioni: - il Comune di Chiaravalle e gli altri Comuni aderenti possiedono la totalità del capitale della società affidataria; - anche ai soci di minoranza è riservata congiuntamente la nomina degli amministratori; - nel contratto di servizio che disciplina i rapporti tra il singolo Comune e la società affidataria è stato previsto espressamente un Comitato Tecnico di Controllo sulla Gestione, con penetranti compiti di vigilanza e controllo sull'andamento dei servizi affidati, da istituirsi presso il Comune committente. Ciò consente all'amministrazione committente di avere un costante monitoraggio ed una verifica puntuale della qualità del servizio reso, finalizzati, in prospettiva, ad accertare utilità e funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. La scelta organizzativa effettuata dal Comune di Chiaravalle e l'iter procedurale adottato per la costituzione della società "SIC 1 S.r.l.", sussistendo i presupposti appena citati, conferma, dunque, fino ad oggi la propria validità giuridica. Va sottolineato che il rapporto tra Ente locale e società si svolge nell'ambito di un modulo essenzialmente pubblicistico, caratterizzato dalla gestione diretta del servizio da parte della società. Il rapporto tra ente affidante e società partecipata si risolve in una sorta di "delegazione interorganica" di compiti di cui è titolare l'ente locale, analogamente all'esercizio diretto di attività da parte dell'amministrazione attraverso i propri apparati.

8 DELIBERA DI CONSIGLIO n. 44 del pag. 8 - COMUNE DI PETRIANO Comune di Petriano La società, dunque, non è soggetto terzo rispetto all'ente, ma è strumento dell'ente per la realizzazione e gestione del servizio prima gestito direttamente dall'ente. Nella fattispecie di affidamento diretto è opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza che sia necessario verificare che la società risulti effettivamente sotto il controllo dominante dell'ente locale (è necessaria e imprescindibile la prevalenza del capitale pubblico e l'assenza nei patti parasociali di clausole che attenuino surrettiziamente la posizione di controllo dominante), oltre al fatto che operi in modo preponderante per l'ente locale. La società così costituita assume la configurazione di un organismo di diritto pubblico. Circa il requisito del controllo la Corte di Giustizia Europea ha precisato che esso ricorre qualora la società concessionaria sia soggetta ad un controllo che consente all autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti (sent. 13 ottobre 2005, in Causa C 458/03 p. 65 Parking-Brixen). Perciò, sono incompatibili con il modello in house fattispecie nelle quali il Consiglio di amministrazione risulti titolare di amplissimi poteri di gestione, che può esercitare autonomamente, senza alcun controllo da parte degli enti locali (vedi anche sent. 11 maggio 2006 in causa C 340/04 p.38 AGESP Spa). Parimenti è ostativa alla riconducibilità al modello in house la circostanza che l oggetto della società risulti eccessivamente e ingiustificatamente ampio. Il requisito in discorso non è conseguito per il solo fatto che il capitale della società è interamente pubblico (confrontare in proposito Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2006 n. 4440, che riprende l impostazione della Corte di Giustizia CE). Esso invece non viene pregiudicato dalla circostanza che il capitale sociale risulti frazionato tra più enti locali (TAR Friuli Venezia Giulia 15 luglio 2005 n. 634), purché questi ultimi esercitino assieme il controllo di cui si tratta. A tal fine è necessario uno strumento, di carattere sociale ovvero anche parasociale, ma diverso dai normali poteri che un socio, anche totalitario, esercita in assemblea, che in ogni momento possa vincolare l affidataria agli indirizzi dell affidante (TAR Lombardia, Sez. Brescia, 5 dicembre 2005 n. 1250; id., 2 maggio 2006, n. 433). A tal proposito, in considerazione dell alto numero di soci aderenti alla Società Sic 1 con la sottoscrizione di una quota minima di capitale sociale, si ritiene che un modo efficace per effettuare il

9 Comune di Petriano controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte di tutti i soci consista nella previsione di un organo intercomunale di coordinamento, costituito dai legali rappresentanti o loro delegati di ciascun ente locale, disciplinato mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, così come sancito dalla citata sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia. A tal fine si ritiene necessario approvare da parte di tutti i Comuni aderenti alla Società Sic 1 s.r.l. una convenzione per la costituzione di un Organo Intercomunale di Coordinamento ai fini dell esercizio del controllo analogo sulla società in house providing Sic 1 s.r.l. nonché gli indirizzi organizzativi generali finalizzati all adeguamento dello Statuto sociale alla normativa ed agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali come sopra evidenziati. Dato atto: - che l art. 30 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce agli enti locali la facoltà di stipulare convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; che si ritiene opportuno costituire un organo intercomunale di coordinamento - denominato per brevità O.I.C. - al fine di provvedere alle deliberazioni ed approvazioni preliminari/consuntive degli atti degli organi sociali (Assemblea o Consiglio di Amministrazione) ai medesimi attribuiti dal codice civile e dallo statuto sociale; che risulta quindi necessario procedere alla stipula di una convenzione nella quale siano disciplinate le modalità di costituzione dell organo amministrativo di controllo così definito, nonché condizioni e modalità di espletamento delle funzioni nei riguardi della società in house providing Sic 1 s.r.l.; Ritenuto opportuno, altresì, approvare gli indirizzi organizzativi generali relativi al nuovo assetto societario, sinteticamente così delineati: a) la governance della Società sarà caratterizzata dalla attribuzione di maggiori poteri ai soci (assembleari ed extrassembleari) con conseguente diminuzione dei poteri del C.d.A.; a) la nomina della minoranza degli amministratori e del collegio sindacale o del revisore avviene per il tramite dell Organo Intercomunale di Coordinamento (O.I.C.), quale organo di diritto amministrativo al di fuori degli organi sociali preposto all esercizio del controllo analogo sulla Società Sic 1 s.r.l.; a) lo Statuto, pertanto, prevederà espressamente tale organo di controllo in conformità a quanto previsto nell allegato schema di convenzione al fine di coordinare l assetto societario con le disposizioni del diritto amministrativo in materia di servizi pubblici locali; a) in considerazione dell alto numero di Comuni aderenti alla Sic1 s.r.l. per ragioni di efficienza,economicità e di sviluppo di economie di scala, lo Statuto prevederà le modalità di decisione DELIBERA DI CONSIGLIO n. 44 del pag. 9 - COMUNE DI PETRIANO

10 DELIBERA DI CONSIGLIO n. 44 del pag COMUNE DI Comune di Petriano dei soci extrassembleari sia mediante consultazione scritta sia mediante consenso espresso per iscritto,ciò al fine di semplificare l attività decisionale dei soci. Visto l art. 42, comma 2 lett. e) e g) del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che rientra tra le competenze del Consiglio la organizzazione dei servizi pubblici e la definizione degli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; A voti unanimi espressi secondo legge: D E L I B E R A 1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 2. di approvare lo schema di convenzione tra tutti i Comuni aderenti alla Società Sic 1 s.r.l. per la costituzione dell O.I.C.- Organo Intercomunale di Coordinamento, ai fini dell esercizio del controllo analogo sulla società medesima, nel testo risultante nel documento allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 3. di approvare gli indirizzi organizzativi generali relativi al nuovo assetto della società, sinteticamente così delineati: a) la governance della Società sarà caratterizzata dalla attribuzione di maggiori poteri ai soci (assembleari ed extraassembleari) con conseguente diminuzione dei poteri del C.d.A.; a) la nomina della minoranza degli amministratori e del collegio sindacale o del revisore avviene per il tramite dell Organo Intercomunale di Coordinamento (O.I.C.), quale organo di diritto amministrativo al di fuori degli organi sociali preposto all esercizio del controllo analogo sulla Società Sic 1 s.r.l.; a) lo Statuto, pertanto, prevederà espressamente tale organo di controllo (O.I.C) in conformità a quanto previsto nell allegato schema di convenzione al fine di coordinare l assetto societario con le disposizioni del diritto amministrativo in materia di servizi pubblici locali; a) in considerazione dell alto numero di Comuni aderenti alla Sic1 s.r.l. per ragioni di efficienza, economicità e di sviluppo di economie di scala, lo Statuto prevederà le modalità di decisione dei soci extraassembleari sia mediante consultazione scritta sia mediante consenso espresso per iscritto, ciò al fine di semplificare l attività decisionale dei soci. 4. di dare atto che l adozione del presente provvedimento non comporta oneri per l Ente; 5. di autorizzare il Sindaco pro-tempore ad intervenire alla stipula della convenzione conferendogli ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella di apportare modifiche non sostanziali alla medesima. Successivamente, con separata votazione palese il cui esito è il seguente:

11 DELIBERA DI CONSIGLIO n. 44 del pag COMUNE DI PETRIANO Comune di Petriano A voti unanimi espressi secondo legge: D E L I B E R A Di dichiarare il presente atto,data l urgenza, immediatamente esecutivo,ai sensi dell art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

12 DELIBERA DI CONSIGLIO n. 44 del pag COMUNE DI PETRIANO Comune di Petriano Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: IL PRESIDENTE ANGELINI GIOVANNI IL SEGRETARIO COMUNALE DR. EUGENIO PAOLINI IL CONSIGLIERE ANZIANO CECCONI GIAMMARCO ====================================================================== Prot. N.******* Li, Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, del D.Lgs. 18 agosto 2000, N.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. [] Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) [] in relazione al disposto di cui all'art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; [] per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (art.127, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). [] Non é soggetta al controllo preventivo (art. 126, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). IL SEGRETARIO COMUNALE Dalla Residenza comunale, li DR. EUGENIO PAOLINI ====================================================================== Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, A T T E S T A - che la presente deliberazione: E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al , come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami; - che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno [] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); [] decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co. [] dell'atto (art.134, comma 1, D.Lgs. 267/2000); [] dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art.133, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000); senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento. [] avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art.134, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000). Dalla Residenza Comunale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE DR. EUGENIO PAOLINI

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