1 scheda prassi/circolari del forum cittadini del mondo r.amarugi a cura di alessio e maurizio buzzani

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "1 scheda prassi/circolari del forum cittadini del mondo r.amarugi a cura di alessio e maurizio buzzani"

Transcript

1 1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ARTICOLO 15 - NORME IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E DIVIETO DI INTRODURRE, NEL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, ADEMPIMENTI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALLE DIRETTIVE STESSE. LEGGE 183/2011 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012). DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2011, N. 14 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ADEMPIMENTI URGENTI PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 15, DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N CONSULTA SCHEDA FORUM PRASSI/CIRCOLARI CON COMMENTI, ANNOTAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI (PDF) La scheda è liberamente scaricabile e utilizzabile da chiunque sia in formato digitale che cartaceo - Ringraziamo chi, ritenendoli utili, utilizza gli elaborati del Forum

2 2 TESTO INTEGRALE DELLA CIRCOLARE Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265, del 14 novembre Supplemento Ordinario n. 234 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto, in vigore dallo scorso 1 gennaio, che, con l'articolo 15, ha modificato, in alcune parti, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Appare opportuno evidenziare che la legge in analisi, pur avendo inciso in modo evidente sul testo degli articoli 40 e 43 del citato DPR n. 445/2000, non è intervenuta sulla previsione contenuta nel precedente articolo 3, ove sono chiaramente individuati i soggetti cui il testo unico in materia di documentazione amministrativa si applica, nonchè le specifiche deroghe. In particolare, il comma 2 dell'articolo 3 del citato DPR n. 445/2000, in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del DPR 18 ottobre 2004, n. 334, precisa che "i cittadini di Stati non appartenenti all'unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive..., fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero." Ciò rilevato, in assenza di un esplicito intervento emendativo del legislatore, si ritiene che, nei procedimenti amministrativi curati da codesti Uffici, debbano essere sempre utilizzate le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione qualora tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero o nel relativo regolamento di attuazione.(1) IL DIRETTORE CENTRALE Rodolfo Ronconi 1) Si citano ad esempio, il certificato del casellario giudiziale ed il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (articolo 16, del novellato DPR 349/99), la certificazione attestante la conformità ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativo dell'alloggio i uso (articoli 29, comma 3 e 30 del novellato decreto legislativo 286/98), la certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (articolo 22, comma 11 del novellato decreto legislativo 286/98 ed articolo 37, comma 5, del novellato DPR 394/99), la certificazione attestante l'iscrizione ovvero la frequenza ad u corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (articolo 39, comma 3 del novellato decreto legislativo 286/98 ed articolo 46 del novellato DPR 394/99)

3 3 RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI NELLA CIRCOLARE Articolo 3 - Soggetti Dpr 445/ Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'unione europea, alle persone giuridiche, alle societa' di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'unione europea. (R) 2. I cittadini di Stati non appartenenti all'unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R) 3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R) 4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri Articolo 2 - Rapporti con la pubblica amministrazione- dpr 394/ I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. 2. Gli stati, fatti, e qualita' personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorita' consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorita' consolare italiana attesta la conformita' all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri e' prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico. 2-bis. Ove gli stati, fatti e qualita' personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei documenti, rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.

4 4 ALCUNI ESEMPI IN CUI LE CERTIFICAZIONI DEBBONO ESSERE RILASCIATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: - IL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE ED IL CERTIFICATO DELLE ISCRIZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO (articolo 16, del novellato DPR 394/99), - LA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITÀ AI REQUISITI IGIENICO-SANITARI, NONCHÉ DI IDONEITÀ ABITATIVO DELL'ALLOGGIO I USO (articoli 29, comma 3 e 30 del novellato decreto legislativo 286/98), - LA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'ISCRIZIONE NELLE LISTE O NELL'ELENCO ANAGRAFICO FINALIZZATO AL COLLOCAMENTO DEL LAVORATORE LICENZIATO, DIMESSO O INVALIDO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE (articolo 22, comma 11 del novellato decreto legislativo 286/98 ed articolo 37, comma 5, del novellato DPR 394/99), - LA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'ISCRIZIONE OVVERO LA FREQUENZA AD UN CORSO DI STUDIO PER IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO (articolo 39, comma 3 del novellato decreto legislativo 286/98 ed articolo 46 del novellato DPR 394/99)

5 5 ESEMPIO IN CUI LE CERTIFICAZIONI DEBBONO ESSERE RILASCIATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- RIFERIMENTI NORMATIV Articolo 16 - Richiesta della carta di soggiorno Dpr 394/ Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, l'interessato e' tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno. 2. All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare: a) le proprie generalita' complete; b) il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti; c) il luogo di residenza; d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidita', specificandone l'ammontare. 3. La domanda deve essere corredata da: a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorita' italiana da cui risultino la nazionalita', la data, anche solo con l'indicazione dell'anno e il luogo di nascita del richiedente; b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale; c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso; d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1; 4.Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante: a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero sono legalizzati dall'autorita' consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti e' conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l'italia prevedano diversamente. Tale documentazione non e' richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare; b) la disponibilita' di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dall'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio;

6 6 c) il reddito richiesto per le finalita' di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico. 5. Se la carta di soggiorno e' richiesta nelle qualita' di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'unione europea residente in Italia, di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalita', deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno e' richiesta da chi esercita la potesta' sul minore. 6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata... delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'unione europea residente in Italia. 7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identita' dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potra' essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno. Articolo 29 - Ricongiungimento familiare Dlgs 286/ Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita': a di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera')); b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente; b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Articolo 30 - Permesso di soggiorno per motivi familiari Dlgs 286/ Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare e' convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione puo' essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare; d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potesta' genitoriale secondo la legge italiana. 1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), e' immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non e' seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e' rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che il matrimonio o l'adozione

7 7 hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato. 2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro. 3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed e' rinnovabile insieme con quest'ultimo. 4. Comma abrogato dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di eta', il permesso di soggiorno puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro. 6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' proporre opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n Articolo 22 (comma 11) - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato Dlgs 286/ La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. Articolo 37 (comma 5). - Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido Dpr 394/ Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato offre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso e' subordinato all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36-bis. Articolo 39 (comma 3) - Accesso ai corsi delle universita'- Dlgs 286/ Con il regolamento di attuazione sono disciplinati: a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato inluogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero; b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'universita', e l'esercizio di attivita' di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso;)) c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studentistranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocita'; d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformita' di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c); e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia; f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

8 8 Articolo Accesso degli stranieri alle universita' Dpr 394/ In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo. anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonche' di accordi fra universita' italiane e universita' dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione e' comunque subordinata alla verifica delle capacita' ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione. 2. Sulla base dei dati forniti dalle universita' al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, e' emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza e' valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalita' di cui all'articolo 34, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma Le universita' italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonche' gli stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi e' rilasciato un attestato di frequenza. 4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque, rilasciati per piu' di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno puo' essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno. 5. Gli studenti stranieri accedono, a parita' di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalita' degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformita' alle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altresi', conto del rispetto dei tempi previsti dall'ordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri e' valutata secondo le modalita' e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con appositi documentazione rilasciata dalle competenti autorita' del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorita' diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione e' resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficolta' a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico. 6. Per le finalita' di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validita' locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico italiano.

9 9

PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO Il cittadino extracomunitario in possesso dei requisiti di seguito riportati, può richiedere, per sé e per i propri familiari, il 'permesso di

Dettagli

SOGGETTI CHE POSSONO INOLTRARE LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO

SOGGETTI CHE POSSONO INOLTRARE LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE L ingresso per ricongiungimento familiare è possibile previo rilascio del visto per ricongiungimento familiare che consente l ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga

Dettagli

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE ART. 29 D.L.VO 286/1998 Lo straniero titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata superiore a un anno per motivi

Dettagli

Corso Immigrazione Operatori Sindacali. La legislazione

Corso Immigrazione Operatori Sindacali. La legislazione Corso Immigrazione Operatori Sindacali La legislazione Ingresso in Italia Ingresso per brevi periodi Ingresso per soggiorno di lunga durata. Ingresso per Ricongiungimento familiare Ingresso per breve durata

Dettagli

http://www.poliziadistato.it/pds/ps/immigrazione/carta_soggiorno_cittadini_ue.htm Sito Polizia di Stato

http://www.poliziadistato.it/pds/ps/immigrazione/carta_soggiorno_cittadini_ue.htm Sito Polizia di Stato DIRITTO DI INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL'UNIONE E LORO FAMILIARI - RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA ED ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE http://www.comune.gonzaga.mn.it http://www.poliziadistato.it/pds/ps/immigrazione/carta_soggiorno_cittadini_ue.htm

Dettagli

PERMESSO CE soggiornanti lungo periodo (art. 9 TU)

PERMESSO CE soggiornanti lungo periodo (art. 9 TU) PERMESSO CE soggiornanti lungo periodo (art. 9 TU) Lo straniero in possesso: - da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno valido - che ha reddito non inferiore all'assegno sociale annuo - di alloggio

Dettagli

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato, nel caso di soggiorno di durata superiore a tre mesi:

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato, nel caso di soggiorno di durata superiore a tre mesi: PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato, nel caso di soggiorno di durata superiore a tre mesi: allo straniero in possesso del visto per

Dettagli

Immatricolazioni degli studenti stranieri e comunitari presso:

Immatricolazioni degli studenti stranieri e comunitari presso: Dipartimento per l università, l alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica Direzione Generale per lo studente e il diritto allo studio Prot. 658 Roma, 21

Dettagli

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 4 giugno 2010 Modalita' di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo

Dettagli

Dalle Notizie in evidenza

Dalle Notizie in evidenza Dalle Notizie in evidenza Decreto legislativo 13 febbraio 2014 n. 12 Attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estendere l ambito di applicazione ai

Dettagli

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri - 22/10/1999, n. 437 - Gazzetta Uff. 25/11/1999, n.277 TESTO VIGENTE

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri - 22/10/1999, n. 437 - Gazzetta Uff. 25/11/1999, n.277 TESTO VIGENTE Decreto Presidente Consiglio dei Ministri - 22/10/1999, n. 437 - Gazzetta Uff. 25/11/1999, n.277 TESTO VIGENTE Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437 (in Gazz. Uff.,

Dettagli

Irpef - Soggetti non residenti e cittadini extracomunitari - Detrazioni per carichi di famiglia

Irpef - Soggetti non residenti e cittadini extracomunitari - Detrazioni per carichi di famiglia CIRCOLARE N. 65 Roma, 29 ottobre 2007 Irpef - Soggetti non residenti e cittadini extracomunitari - Detrazioni per carichi di famiglia PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto del Ministro dell Economia e delle

Dettagli

Il diritto del lavoratore straniero all unità familiare

Il diritto del lavoratore straniero all unità familiare Il diritto del lavoratore straniero all unità familiare Le fonti Art. 29 Cost.: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Art. 8 CEDU: Ogni persona

Dettagli

la procedura italiana di ricongiungimento familiare e le relative criticità

la procedura italiana di ricongiungimento familiare e le relative criticità la procedura italiana di ricongiungimento familiare e le relative criticità Procedura ai sensi del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007 n. 5 relativa al diritto al ricongiungimento familiare, come emendato

Dettagli

PREFETTURA e QUESTURA

PREFETTURA e QUESTURA PREFETTURA e QUESTURA Presentazione a cura di Donatella Giunti e Loredana Arena Assistente Sociale della Ispettore Capo della Prefettura di Torino Polizia di Stato Area IV Diritti Civili, Cittadinanza,

Dettagli

P.A.S.S. - Porta di Accesso ai Servizi Sociali

P.A.S.S. - Porta di Accesso ai Servizi Sociali Documenti richiesti per il RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO Fotocopia dell ultimo CUD (oppure 730 o Mod. Unico) e delle ultime due busta paga; Per chi è stato assunto prima del

Dettagli

DECRETO 25 maggio 2001, n. 337

DECRETO 25 maggio 2001, n. 337 DECRETO 25 maggio 2001, n. 337 Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 1 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con

Dettagli

Cittadini non comunitari residenti all'estero

Cittadini non comunitari residenti all'estero Cittadini non comunitari residenti all'estero Informazioni per i cittadini non comunitari residenti all'estero, che non siano equiparati ai cittadini italiani in base alle disposizioni di legge (art. 26

Dettagli

IMMATRICOLAZIONE STUDENTI STRANIERI

IMMATRICOLAZIONE STUDENTI STRANIERI IMMATRICOLAZIONE STUDENTI STRANIERI Le procedure di iscrizione alle Università italiane da parte degli studenti in possesso di un titolo di studio straniero, sono differenti in base alla cittadinanza ed

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189 Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148. (09G0197)

Dettagli

I permessi di soggiorno

I permessi di soggiorno Corso accogliere per integrare I permessi di soggiorno Normativa di riferimento dlgs 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni D.P.R. 179/2011 Principali tipologie di permessi di soggiorno nella

Dettagli

P.A.S.S. - Porta di Accesso ai Servizi Sociali

P.A.S.S. - Porta di Accesso ai Servizi Sociali Documenti richiesti per il RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO Fotocopia dell ultimo CUD e delle ultime due busta paga; Per chi è stato assunto prima del 15/11/2011: fotocopia del

Dettagli

IL PERMESSO DI SOGGIORNO. a cura di Gianluca Cassuto

IL PERMESSO DI SOGGIORNO. a cura di Gianluca Cassuto IL PERMESSO DI SOGGIORNO CHE COSA È IL PERMESSO DI SOGGIORNO È l autorizzazione a soggiornare in Italia Viene rilasciato dalla Questura (Ministero dell Interno) Si differenziano in base alla durata tra

Dettagli

Concessione della cittadinanza

Concessione della cittadinanza CITTADINANZA ITALIANA Criteri ispiratori della normativa in materia di cittadinanza La cittadinanza italiana, basata principalmente sullo "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato

Dettagli

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - SCHEDA

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - SCHEDA RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - SCHEDA L ingresso per ricongiungimento familiare è possibile previo rilascio del visto per ricongiungimento familiare che consente l ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno

Dettagli

D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295 (1).

D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295 (1). D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295 (1). Regolamento recante modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corsoconcorso selettivo di formazione dirigenziale,

Dettagli

Richiesta nominativa di nulla osta per ricongiungimento familiare (art. 29,D.Lgs.286/98) (art.6 DPR.n.394/99 e succ.mod.)

Richiesta nominativa di nulla osta per ricongiungimento familiare (art. 29,D.Lgs.286/98) (art.6 DPR.n.394/99 e succ.mod.) Richiesta nominativa di nulla osta per ricongiungimento familiare (art. 29,D.Lgs.286/98) (art.6 DPR.n.394/99 e succ.mod.) Familiari per i quali può essere richiesto il ricongiungimento: 1. Coniuge non

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004)

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004) REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004) 1 INDICE Articolo 1 Finalità Articolo 2 Ambito di applicazione Articolo 3 Istituzione

Dettagli

In tale ultimo caso, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali invierà, con successiva ci

In tale ultimo caso, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali invierà, con successiva ci Con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento nell ordinamento nazionale della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, sono state disciplinate le modalità d esercizio del diritto di libera

Dettagli

REGOLAMENTO. Bonus Bebè

REGOLAMENTO. Bonus Bebè COMUNE DI NURAGUS PROVINCIA DI CAGLIARI Piazza IV Novembre 08030 NURAGUS Tel. 0782/82101-821003 - Fax 0782/818063 segrcomune.nuragus@tiscali.it P.IVA 00697840916 C.F. 81000190918 REGOLAMENTO Bonus Bebè

Dettagli

NUOVA PROCEDURA COMUNITARI

NUOVA PROCEDURA COMUNITARI NUOVA PROCEDURA COMUNITARI Dall 11 aprile 2007, in adempimento a quanto sancito dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, nr.30, recante Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini

Dettagli

CAPO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI

CAPO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

Dettagli

DOCUMENTI NECESSARI PER LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

DOCUMENTI NECESSARI PER LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DOCUMENTI NECESSARI PER LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO da allegare in fotocopia nella busta con cui si spedisce il kit postale ed esibire in originale il giorno della convocazione presso l Ufficio

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001; Decreto 28 febbraio 2002, n. 70 Servizi di telefonia per anziani Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.10, Art.11, Preambolo IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale Ufficio III

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale Ufficio III Prot. n. AOODRCAL17520 Catanzaro,17/10/2013 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali della Calabria Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali di Istruzione Secondaria di II grado della Calabria

Dettagli

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA Allegato parte integrante ALLEGATO A) - Disciplina ICEF INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL AMMISSIONE AGLI ASSEGNI

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n.437. (Pubblicato sulla GU n. 277 del 25-11-1999)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n.437. (Pubblicato sulla GU n. 277 del 25-11-1999) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n.437 Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico,

Dettagli

AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE GUIDA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE progetto cofinanziato da progetto cofinanziato da UNIONE UNIONE EUROPEA EUROPEA Progetto a cura di Roberta Valetti e Manuela Spadaro Prefettura di Torino Prefettura

Dettagli

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI CARLINO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO APPROVATO con deliberazione del C.C. n. 38 del 08/11/2012 AFFISSO all albo pretorio dal

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione

Dettagli

N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23.

N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23. REGIONE UMBRIA L.R. 4 aprile 1990, n. 10: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista». (B.U.R.U. n. 15 dell'11 aprile 1990). N.B. Testo coordinati con

Dettagli

Allegato 6. SERVIZIO CIVILE REGIONALE per STRANIERI Schema Permessi/carte di soggiorno, modalità di rilascio o rinnovo

Allegato 6. SERVIZIO CIVILE REGIONALE per STRANIERI Schema Permessi/carte di soggiorno, modalità di rilascio o rinnovo Allegato 6 SERVIZIO CIVILE REGIONALE per STRANIERI Schema Permessi/carte di soggiorno, modalità di rilascio o rinnovo NO MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO (non stagionale) durata come prevista dal contratto

Dettagli

1) Qual è la normativa di riferimento? 2) Chi può richiedere il ricongiungimento familiare? 3) Per quali familiari si può richiedere?

1) Qual è la normativa di riferimento? 2) Chi può richiedere il ricongiungimento familiare? 3) Per quali familiari si può richiedere? LA PROCEDURA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE PER I CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN PROVINCIA DI VARESE - Risposte a domande frequenti - A cura del Coordinamento della Rete territoriale di sportelli per

Dettagli

Approfondimento: l assistenza sanitaria

Approfondimento: l assistenza sanitaria Approfondimento: l assistenza sanitaria 1) L'assistenza sanitaria per i cittadini extracomunitari I cittadini stranieri extracomunitari che soggiornano in Italia possono usufruire dell assistenza sanitaria

Dettagli

b) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;

b) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto; Riconoscimento dei titoli di studio accademici: pubblicato il regolamento D.P.R. 30.07.2009 n. 189, G.U. 28.12.2009 (Manuela Rinaldi) Per l accesso ai concorsi pubblici, ai fini del riconoscimento dei

Dettagli

LA PREFETTURA. Slides a cura della Prefettura di Alessandria. Prefettura di Alessandria

LA PREFETTURA. Slides a cura della Prefettura di Alessandria. Prefettura di Alessandria LA PREFETTURA Prefettura di Alessandria Organo periferico del Ministero dell'interno e sede di rappresentanza del governo in ogni provincia Nel 1999, con la riforma dell'organizzazione del governo è stata

Dettagli

Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24-10-1998

Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24-10-1998 Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24-10-1998 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 1998. Integrazione al decreto interministeriale 24 dicembre 1997 recante programmazione dei flussi

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA. Il Sottoscritto/la Sottoscritta

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA. Il Sottoscritto/la Sottoscritta DICHIARAZIONE DI RESIDENZA Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune. Indicare il comune di provenienza Dichiarazione di residenza con provenienza dall'estero. Indicare lo Stato estero

Dettagli

istruzioni sul riconoscimento dei titoli di studio esteri.

istruzioni sul riconoscimento dei titoli di studio esteri. istruzioni sul riconoscimento dei titoli di studio esteri. A) Studenti provenienti da scuole italiane all estero pareggiate o aventi riconoscimento v. D. Leg.vo 16.4.1994, n.297, Titolo IX, Capo I, Art.

Dettagli

L ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI ASILO DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FORMAZIONE OPERATORI SPRAR 2014. Avv. Anna Brambilla - ASGI

L ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI ASILO DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FORMAZIONE OPERATORI SPRAR 2014. Avv. Anna Brambilla - ASGI L ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI ASILO DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FORMAZIONE OPERATORI SPRAR 2014 Avv. Anna Brambilla - ASGI avvannabrambilla@gmail.com LA RESIDENZA COME DIRITTO La

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Direzione Studenti - Area Post Lauream Responsabile Dott.ssa Maria Letizia De Battisti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Direzione Studenti - Area Post Lauream Responsabile Dott.ssa Maria Letizia De Battisti PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO AUTONOMIA DIDATTICA Legge 19 novembre 1990, n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari (G.U. 23 novembre 1990, n.274) Decreto Ministeriale 3 novembre 1999,

Dettagli

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER

Dettagli

Terzo figlio: entro il 31 gennaio la richiesta al Comune di un assegno familiare di sostegno

Terzo figlio: entro il 31 gennaio la richiesta al Comune di un assegno familiare di sostegno CIRCOLARE A.F. N. 12 del 27 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Terzo figlio: entro il 31 gennaio la richiesta al Comune di un assegno familiare di sostegno Gentile cliente con la presente intendiamo

Dettagli

ATTENZIONE. Allo Sportello Unico per l Immigrazione competente

ATTENZIONE. Allo Sportello Unico per l Immigrazione competente Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso di requisiti per lavoro autonomo ai sensi dell'art. 39, comma 9, del DPR. n. 39499 e successive

Dettagli

REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente)

REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente) COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 4 del 18 febbraio 2002 Modificato

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI Regolamento di Ateneo per il riconoscimenti di crediti formativi universitari (CFU)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI Regolamento di Ateneo per il riconoscimenti di crediti formativi universitari (CFU) UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI Regolamento di Ateneo per il riconoscimenti di crediti formativi universitari (CFU) Art. 1 Ambiti d applicazione In attuazione della legislazione vigente (L. 64/2001; L.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO. Politecnico di Bari

REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO. Politecnico di Bari REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 307 del 24/05/2002 D.R. n. 307 IL RETTORE VISTO VISTO lo Statuto di questo Politecnico; il Regolamento

Dettagli

Cittadini appartenenti all'unione Europea

Cittadini appartenenti all'unione Europea Cittadini appartenenti all'unione Europea Iscrizione Obbligatoria Motivo del soggiorno Documentazione richiesta dalla Asl e durata dell iscrizione Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato -

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

Ordinanza Ministeriale 21 febbraio 2014 n. 143 Esami di Stato di abilitazione Dottore Commercialista ed Esperto Contabile anno 2014

Ordinanza Ministeriale 21 febbraio 2014 n. 143 Esami di Stato di abilitazione Dottore Commercialista ed Esperto Contabile anno 2014 Ordinanza Ministeriale 21 febbraio 2014 n. 143 Esami di Stato di abilitazione Dottore Commercialista ed Esperto Contabile anno 2014 VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante "Istituzione del Ministero

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Patrocinio a spese dello Stato

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Patrocinio a spese dello Stato CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Patrocinio a spese dello Stato NOTA BENE: La presentazione dell istanza all ammissione al Patrocinio a spese delle Stato deve avvenire: DIRETTAMANTE PRESSO

Dettagli

DOCUMENTI OCCORRENTI PER L ISCRIZIONE IN ANAGRAFE DEI CITTADINI DELL UNIONE EUROPEA:

DOCUMENTI OCCORRENTI PER L ISCRIZIONE IN ANAGRAFE DEI CITTADINI DELL UNIONE EUROPEA: CITTA di Provincia di Torino Ufficio Anagrafe IVREA DOCUMENTI OCCORRENTI PER L ISCRIZIONE IN ANAGRAFE DEI CITTADINI DELL UNIONE EUROPEA: L iscrizione in anagrafe dei cittadini U.E. è obbligatoria per periodi

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

AIRE: ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO LEGGE 470/88 SULL'ISCRIZIONE ALL'AIRE

AIRE: ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO LEGGE 470/88 SULL'ISCRIZIONE ALL'AIRE AIRE: ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO LEGGE 470/88 SULL'ISCRIZIONE ALL'AIRE La iscrizione all'aire e' obbligatoria se la durata prevista per il soggiorno all' estero e' superiore ai dodici mesi.

Dettagli

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI ACCESSO DALL ESTERNO AI POSTI DI PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO 22 2007, 1027) INDICE

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI ACCESSO DALL ESTERNO AI POSTI DI PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO 22 2007, 1027) INDICE REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI ACCESSO DALL ESTERNO AI POSTI DI PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO (modificato con decreto rettorale 22 ottobre 2007, n. 1027) INDICE Articolo 1 (Criteri

Dettagli

Regolamento recante la disciplina dei professori a contratto

Regolamento recante la disciplina dei professori a contratto Regolamento recante la disciplina dei professori a contratto IL COMITATO TECNICO ORGANIZZATIVO Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; Vista la legge 9.5.1989 n. 168, concernente l istituzione del Ministero

Dettagli

CAMBIO DI RESIDENZA ED INDIRIZZO

CAMBIO DI RESIDENZA ED INDIRIZZO CAMBIO DI RESIDENZA ED INDIRIZZO Iscrizione Anagrafica cittadini italiani La necessità di iscrizione anagrafica deriva dall'obbligo di dichiarare la propria residenza per chi porta la dimora abituale in

Dettagli

Comune di Montemurlo

Comune di Montemurlo Comune di Montemurlo Provincia di Prato Regolamento comunale sul registro delle unioni civili (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2014) INDICE ART. 1 (Definizioni) pag. 2 ART.

Dettagli

C O M U N E D I P A D R I A (Provincia di Sassari) Servizio Socio Assistenziale AVVISO PUBBLICO

C O M U N E D I P A D R I A (Provincia di Sassari) Servizio Socio Assistenziale AVVISO PUBBLICO C O M U N E D I P A D R I A (Provincia di Sassari) PIAZZA DEL COMUNE PADRIA TEL. 079/807018 FAX 079/807323 - E MAIL :SOCIALE@COMUNE.PADRIA.SS.IT Servizio Socio Assistenziale AVVISO PUBBLICO BANDO: PROGRAMMA

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DI MERITO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DI MERITO C O M U N E DI N O R M A Piazza I Maggio, 13 04010 Tel. 0773/352808 Fax 0773/354186 www.comunedinorma.it P.I. 00125240598 SETTORE 2 Politiche Sociali e Culturali Servizio Responsabile: Dr. Antonio Bersani

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA (emanato con D.R. 196/2013 dell 11/3/2013)

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA (emanato con D.R. 196/2013 dell 11/3/2013) REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA (emanato con D.R. 196/2013 dell 11/3/2013) Articolo 1 (Oggetto, ambito di applicazione, soggetti interessati)

Dettagli

PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO Puoi richiedere il Permesso di Soggiorno per Soggiornanti di Lungo Periodo (S.L.P), già Carta di Soggiorno, per te e per i tuoi familiari, se:

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 Modifica della deliberazione 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

Il Ministro dell Università e della Ricerca

Il Ministro dell Università e della Ricerca VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;; VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 418321 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 418321 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 418321 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI VOLONTARIA

Dettagli

Oggetto: CONVENZIONE ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA CON LA QUESTURA DI MILANO UFFICIO IMMIGRAZIONI. Verbale di deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: CONVENZIONE ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA CON LA QUESTURA DI MILANO UFFICIO IMMIGRAZIONI. Verbale di deliberazione di Giunta Comunale Città di Corbetta G.C. Numero Oggetto: CONVENZIONE ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA CON LA QUESTURA DI MILANO UFFICIO IMMIGRAZIONI Originale Verbale di deliberazione di Giunta Comunale L anno 2012, addì

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1

UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1 UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1 Art. 1 - Riconoscimento dei crediti universitari. Art. 2 - Competenza. 1 ART. 23 Regolamento

Dettagli

Per quanto riguarda i CITTADINI COMUNITARI, il dlgs. 6 febbraio 2007, n.30, richiede ai fini dell iscrizione anagrafica:

Per quanto riguarda i CITTADINI COMUNITARI, il dlgs. 6 febbraio 2007, n.30, richiede ai fini dell iscrizione anagrafica: Documentazione necessaria per l iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all Unione Europea e cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino, Principato

Dettagli

Gazzetta Ufficiale N. 178 del 2 Agosto 2007

Gazzetta Ufficiale N. 178 del 2 Agosto 2007 Gazzetta Ufficiale N. 178 del 2 Agosto 2007 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DECRETO 21 Maggio 2007 Definizione dei criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno

Dettagli

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO 2015

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO 2015 BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO 2015 1. ASSEGNI A CONCORSO E bandito concorso per il conferimento delle sotto elencate borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie

Dettagli

Regolamento sulla gestione e tenuta dell Albo del Collegio Provinciale IPASVI di TORINO

Regolamento sulla gestione e tenuta dell Albo del Collegio Provinciale IPASVI di TORINO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 138/15 DEL 27 LUGLIO 2015 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO IP.AS.VI. DI TORINO Regolamento sulla gestione e tenuta dell Albo del Collegio Provinciale IPASVI di TORINO

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2015. (GU n.83 del 10 4 2015)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2015. (GU n.83 del 10 4 2015) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2015 Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2015

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2015 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2015 Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per

Dettagli

ART. 3 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 3 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ART. 1 DESTINATARI Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario 1, per l anno accademico 2011/2012, gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI E AFFARI DI VOLONTARIA

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA. tra

PROTOCOLLO DI INTESA. tra Prefettura di Torino Ufficio Territoriale del Governo PROTOCOLLO DI INTESA Il Prefetto di Torino nella persona del Dott. Alberto Di Pace tra e il Dirigente dell Ufficio di Ambito Territoriale per la provincia

Dettagli

INGRESSO IN ITALIA DI RICERCATORI NON COMUNITARI

INGRESSO IN ITALIA DI RICERCATORI NON COMUNITARI INGRESSO IN ITALIA DI RICERCATORI NON COMUNITARI Dal 1 Luglio scorso è attiva la procedura informatizzata per la presentazione delle domande relative all ingresso per ricerca scientifica, ai sensi dell

Dettagli

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE E TENUTA DELL ALBO DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI BIELLA

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE E TENUTA DELL ALBO DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI BIELLA REGOLAMENTO SULLA GESTIONE E TENUTA DELL ALBO DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI BIELLA Approvato Consiglio Direttivo del 16 febbraio 2015 delibera n. 83 Art. 1 disposizione generale Il Consiglio Direttivo,

Dettagli

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

COMUNE DI GORLA MAGGIORE COMUNE DI GORLA MAGGIORE Provincia di Varese Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura 1 BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO Articolo 1 PREMESSA L Amministrazione Comunale di Gorla Maggiore in conformità

Dettagli

COMUNE GENONI PROVINCIA ORISTANO BANDO SELEZIONE

COMUNE GENONI PROVINCIA ORISTANO BANDO SELEZIONE COMUNE GENONI PROVINCIA ORISTANO BANDO SELEZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA ESTREME SERVIZI

Dettagli

Accordo di Integrazione La nuova procedura per ottenere il Permesso di soggiorno.

Accordo di Integrazione La nuova procedura per ottenere il Permesso di soggiorno. Progetto cofinanziato da UNIONE EUROPEA FONDO EUROPEO PER L INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007-2013 ANNUALITÀ 2010 - AZIONE 1 PROGETTO ABC: DALLA LINGUA ALLA CITTADINANZA ATTIVA Accordo di Integrazione

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO Articolo 1 Definizione 1. In attuazione di quanto previsto dalla normativa

Dettagli